RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI



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Transcript:

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI Potenza 10 Maggio 2012 1

Giuseppe Mele AMBASCIATOR NON PORTA PENE! Responsabile "AGRICOLTURA BIOLOGICA E AREE PROTETTE Giuseppe.mele@alsia.it 2

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LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI 5

Non dimentichiamo che è INNANZI TUTTO una LEGGE dello Stato Italiano (che recepisce direttive U.E.) (DPR n. 215/82, D. lgs. n. 22/97, D. lgs. n. 152/2006, D. Lgs n. 4/2008, D. lgs. n. 208/2008, L. n. 102/2009,. DEC. LEGISLATIVO n. 205 del 3 dic. 2010 (Dir.2008/98/CE del Parlamento europeo) Fissa Sanzioni!!! DECRETO MinAmb. 22 dicembre 2010 (proroga Scadenze ed Operatività SISTRI) Siamo al parossismo legislativo!!! 6

Oltre che essere una: LEGGE DELLA NATURA! SE SI FORMANO ACCUMULI (DI QUALSIASI TIPO ANCHE FINANZIARI!) NESSUN CICLO O ATTIVITA PRODUTTIVA PUO RIPETERSI A LUNGO! 7

LEGGE DI MERCATO! E sempre più richiesta la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli (SOPRATTUTTO PER CIRCUITI CON CERTIFICAZIONI TIPO EUREPGAP o GLOBALGAP ) CONDIZIONALITA PSR) 8

Analisi del ciclo di vita ed ecobilancio Strumenti per valutare l impatto ambientale globale di un prodotto: DALLA CULLA ALLA TOMBA ; (permettono di esaminare ogni aspetto di un determinato prodotto, dalla sua progettazione e produzione, al trasporto, all utilizzo fino al suo smaltimento finale e recupero.) 9

DEFINIZIONE DI RIFIUTO QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO DI CUI IL DETENTORE SI DISFI, O ABBIA DECISO O ABBIA L OBBLIGO DI DISFARSI 10

LA GESTIONE DEI RIFIUTI RIDUZIONE RIUSO RICICLAGGIO (RECUPERO MATERIALE) RECUPERO ENERGETICO (?) DISCARICA 11

LA GESTIONE DEI RIFIUTI RIDUZIONE: NON PRODURNE!!! EVITARE LA FORMAZIONE DI RIFIUTI Riduzione massima degli impieghi, USO DI BIOPLASTICHE, CONTENITORI WSP, DIFESA E/O L AGRICOLTURA BIOLOGICA, ECC. 12

LA GESTIONE DEI RIFIUTI RIUSO: Utilizzare in più cicli produttivi i mezzi ed i materiali; ad esempio le cassette IFCO (riutilizzabili per almeno 20 trasporti), vuoti a rendere, utilizzare per più colture o cicli la stessa plastica, ecc. 13

LA GESTIONE DEI RIFIUTI RIDUZIONE RIUSO RICICLAGGIO (RECUPERO MATERIALE) RECUPERO ENERGETICO DISCARICA Da non realizzare mai vicino a casa mia!!! 14

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI R. SPECIALI NON PERICOLOSI R. SPECIALI PERICOLOSI 15

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RIFIUTI SPECIALI (AGRICOLI) R. SPECIALI NON PERICOLOSI R. SPECIALI PERICOLOSI AVVIATI, A SPESE (e Responsabilità) DEL PRODUTTORE, AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO 16

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RIFIUTI SPECIALI R. SPECIALI NON PERICOLOSI ES.: PLASTICA COPERTURA E PACCIAMATURA, TUBI PER L IRRIGAZIONE, PNEUMATICI, ECC R. SPECIALI PERICOLOSI ES. CONTENITORI DI FITOFARMACI E F. SCADUTI OD INUTILIZZATI, OLI ESAUSTI, BATTERIE, RIF. VETERINARI, ECC. 17

N.B. Codici soggetti a cambiamenti! 18

Oneri dell'imprenditore agricolo In quanto produttore di rifiuti speciali, l'imprenditore agricolo provvede a proprie spese e sotto la propria responsabilità alle attività di gestione e avvio a smaltimento dei rifiuti di cui è produttore o detentore. 19

Oneri dell'imprenditore agricolo A tali obblighi egli può provvedere: conferendo i propri rifiuti a soggetti terzi muniti di tutte le autorizzazioni richieste dalla legislazione in materia di gestione dei rifiuti; conferendo al soggetto gestore del servizio pubblico, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione, i propri rifiuti (come per i gestori privati, specificando il tipo di rifiuti ed i costi preventivati); effettuare il conferimento ad appositi centri di raccolta; 20

ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI All'atto della produzione dei rifiuti gli stessi possono essere raggruppati prima della raccolta e funzionalmente ad essa in deposito temporaneo. Tra le norme generali, va tenuto presente che è vietato miscelare tra loro i diversi rifiuti. Anche in fase di stoccaggio deve essere rispettata la suddivisione per tipologia. E' altrettanto vietato "l'abbandono" dei rifiuti, anche nell'ambito della propria azienda agricola. N.B. ATTENZIONE allo scarico fraudolento!!! 21

ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI Il deposito temporaneo di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi può essere effettuato senza altro adempimento: per i rifiuti speciali non pericolosi è prevista la movimentazione con cadenza trimestrale indipendentemente dai quantitativi o in alternativa quando il quantitativo in deposito raggiunge i 30 mc (20 sino a dic.2010 + 10 che possono essere pericolosi); se la produzione annuale non supera i 30 mc l'asporto può essere annuale; per i rifiuti speciali pericolosi è previsto la movimentazione con cadenza bimestrale indipendentemente dai quantitativi o in alternativa quando il quantitativo in deposito raggiunge i 10 mc; se la produzione annuale di rifiuti non supera i 10 mc l'asporto può essere annuale. 22

ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI Adempimenti per il trasporto Formulario Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro copie, compilato in tutte le sue parti, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia rimane al produttore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, sono acquisite, una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne, ENTRO 3 MESI, una al produttore. SOLO il ricevimento di quest'ultima solleva il produttore dalle responsabilità relative al corretto recupero o smaltimento dei rifiuti. 23

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ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni, o meglio, devono essere tenuti per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano. 25

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ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI MUD - Denuncia annuale e obbligo di registrazione (solo per i rif. Pericolosi) Le imprese che producono rifiuti pericolosi sono tenute a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti per mezzo del MUD. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo inferiore a 8.000,00 Euro I soggetti tenuti alla comunicazione annuale al Catasto (e quindi anche gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo superiore a 8.000,oo Euro relativamente ai rifiuti pericolosi) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. 29

Principali adempimenti amministrativi: Registro di carico e scarico dei rifiuti Formulario di identificazione dei rifiuti Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD Dallo scorso anno (?) è in arrivo. il SIS.T.RI. SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (Tutti gli adempimenti sono da imputare al produttore o detentore di rifiuti speciali) 30

Cosa Cambia? Scompare: FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI REGISTRO DI CARICO E SCARICO MUD Compare: TRACCIABILITA REAL TIME DELLA MOVIMENTAZIONE DEL RIFIUTO BLACK BOX GESTIONE INFORMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE USB 31

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- Produttori Partizione contributi ANNUI per Categoria ADDETTI per unità locale CONTRIBUTO Pericolosi CONTRIBUTO Non pericolosi <10 120 (*) * 60 Da 11 a 50 180 90 Da 51 a 250 300 150 Da 251 a 500 >500 500 250 800 400 (*) se non appartenente ai soggetti previsti dall'art. 6, comma 1, DM 9 luglio 2010 I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai 10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI. N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 34

IMPRENDITORI AGRICOLI ADDETTI per unità locale QUANTITATIVI Annui CONTRIBUTO ANNUALE Da 1 a 5 Fino a 200 kg 30 Da 1 a 5 Oltre 200 kg e fino a 400 kg 50 Da 6 a 10 Fino a 400 kg 50 35

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI PER: Il titolare di impresa che abbandona o deposita in modo non conforme rifiuti; Chiunque non effettua la presentazione del M.U.D. o commette errori nella compilazione; Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico; Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione o indica dati incompleti; Chiunque CONFERISCA i rifiuti di beni in polietilene a soggetti NON autorizzati ed iscritti al POLIECO. Il D.Lgs 205/2010 individua le SANZIONI per chi non si adegua al SISTRI (dal 31maggio 11 dal 30 novembre 201230 novembre 2012 ) Mancanza di: Iscrizione, Versamento Annuale, Erronea compilazione? da 15 a 93mila euro se Rif. Pericolosi 36

La gestione del SISTRI è stata affidata al COMANDO CARABINIERI per la TUTELA DELL AMBIENTE, che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti 38

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DATE SALIENTI (all epoca ci credevo ) ENNESIMO DECRETO SISTRI -Pagamento contributi anno 2011: 30 aprile p.v. (Ovviamente prorogate, per adesso al 31 novembre 2012) -Proroga al 1 giugno 2011 operatività SISTRI (Ovviamente Modificate) 40

SISTRI: PROROGA OPERATIVITA' al 1 giugno 2011 Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare del 22 dicembre 2010 che dispone la proroga al 1 giugno 2011 del termine per l'avvio completo del SISTRI. Viene prorogato al 31 maggio 2011 il termine entro il quale le imprese devono utilizzare sia il dispositivo Sistri, sia i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti cartacei. Dal 1 giugno 2011 i soggetti obbligati dovranno utilizzare esclusivamente la chiavetta Sistri. Fino a quella data le aziende dovranno familiarizzare con il nuovo dispositivo informatico verificando la funzionalità del sistema. Lo stesso Decreto proroga al 30 aprile 2011 il termine entro il quale dovranno essere comunicate a SISTRI le informazioni inerenti i rifiuti prodotti, trasportati e gestiti nell'anno 2010 da parte dei soggetti obbligati ( cioè i soggetti che erano precedentemente obbligati a presentare la dichiarazione MUD). 41

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI CENTRI DI RACCOLTA Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l anno; b) i conferimenti, anche in un unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all anno. (Decreto Legislativo n.205 del 3dic2010) 42

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI CENTRI DI RACCOLTA Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l anno; b) i conferimenti, anche in un unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all anno. (LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all esercizio di deleghe legislative.) 43

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A? LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 - Art. 28. Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo 1. All articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9- bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall imprenditore agricolo di cui all articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.». (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 - Serie generale. LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 Art 28.) 44

Azienda indirizzo CITTA Descrizione attività Tel. Fax AMBIENTE PULITO SUD ITALIA di Artuso Rocco Via La Carrera snc MONTESCAGLIOS O RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835 200515 0835 200515 B.N.G. S.a.s. di Giacomo Iula & C. S.S. 407 Km76,5 B.M.Ferrandina MATERA RICICLATORI, RECUPERATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835757012 0835755607 Basilicata Pulita S.n.c. di La Carpia Innocenzo & C. Via Resia 1 POLICORO RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835971028 0835973756 Criscuolo Eco-Petrol Service S.r.l. Zona Industriale Località Cembrina VIGGIANO RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0975350940 0975350957 ECO IMPIANTI di Copeti Francesco Vico 5 Principe di Napoli 16 STIGLIANO RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835561574 0835561574 ECOPLAST S.r.l. Via Z.I. San Nicola di Melfi MELFI RICICLATORI, RECUPERATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0972762067 0972762067 G.E.O.S. Srl Salita Trieste, 10 STIGLIANO RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835561639 0835566912 Iula Berardino Via Regina Margherita, 63 MATERA RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835757015 0835755607 SISTEMFER di Santarcangelo Venanzio & C. S.n.c. Via Cosenza s.n.c POLICORO RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835 901072 0835 901072 TESEO Srl Via Nenni 47 SCANZANO JONICO RACCOGLITORI E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE 0835953120 0835954977 Consultare l Albo Gestori Ambientali alla pag: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/elenchiiscritti.aspx 45

NUMERI UTILI: POLIECO: 06.69202052 www.polieco.it COOU: 800.863048 - www.coou.it COBAT: 800-869120 www.cobat.it CONOE (oli vegetali) 02.89201436 - www.conoe.it 46

NUMERI UTILI: CIC (Consorzio Italiano Compostatori): 06.8077668 www.compost.it CONAI: 02.540441- www.conai.org RILEGNO: 0547.672946 - www.rilegno.org APAT (ex ANPA): 06.50071 - www.sinanet.anpa.it 47

Strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione per attuare le leggi: la pianificazione, dove sono individuati gli indirizzi principali della sua azione; Le autorizzazioni a svolgere l attività con le relative prescrizioni; Le sanzioni amministrative e penali per chi non rispetta le regole della legge; gli strumenti di concertazione e cooperazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti (certificazioni volontarie e Accordi di Programma). 48

Finalità degli Accordi di programma 1. La definizione di uno strumento organico per una efficace, efficiente, economica e trasparente gestione dei rifiuti; 2. la cooperazione e la responsabilità condivisa di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti; 3. la conoscenza del flusso dei rifiuti; 4. la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; 5. l aumento della quantità dei rifiuti recuperati; 6. la riduzione dei rifiuti avviati a discarica; 7. la riduzione fino all azzeramento dell abbandono dei rifiuti; 8. l aumento del controlli; 9. un elevato livello di tutela ambientale; 49

Gli Accordi di programma: 1. forniscono chiarezza interpretativa per una più sostanziale e non solo formale applicazione della norma; 2. promuovono l applicazione di buone pratiche favorendo, in tal modo, l innovazione tecnologica; 3. promuovono la raccolta differenziata dei rifiuti e il loro recupero o smaltimento più appropriato, favorendo, in tal modo, il risparmio di materie prime e di energia e il rispetto dell ambiente; 4. sono di fatto un sistema di qualità certificata applicata al sistema delle filiere produttive ed alle tipologie di rifiuti individuate; 5. meno rifiuti vanno, impropriamente, nel circuito urbano, in tal modo riducono i costi della gestione dei rifiuti urbani; 6. risultano infine più stringenti della mera applicazione della norma e aumentano la possibilità dei controlli e l efficacia degli stessi; L attuazione delle politiche ambientali diventa così una opportunità ed una convenienza per le imprese e non un costo aggiuntivo 50

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI CENTRI DI RACCOLTA Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l anno; b) i conferimenti, anche in un unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all anno. (LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all esercizio di deleghe legislative.) 51

STAZIONE ECOLOGICA 52

Grazie per l attenzione dedicatami ma, soprattutto, PER QUANTO VORRETE FARE OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE!!! 53