Capitolo 11 Le verifiche agli enti sportivi

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Capitolo 11 Le verifiche agli enti sportivi 11.1. Le metodologie di accertamento per l esecuzione delle verifiche fiscali nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti non profit Dal 1993 ad oggi molte normative sono cambiate nel settore degli enti non commerciali. In particolare, nel 1993 uscì la nota n.15762 del ministro pro tempore prof. Franco Gallo, detta Circolare Gallo, che fu uno dei primi tentativi di predisporre alcune schede che tipizzavano la tassazione dei circoli sportivi, palestre, piscine. L invito era allora ed è tuttora quello di tenere in modo ordinato la contabilità e redigere il rendiconto o il bilancio. Infatti è anacronistico pensare di sottrarsi a questi obblighi in una realtà in cui le associazioni sportive dilettantistiche sono ormai traghettate verso la costituzione di società sportive dilettantistiche o associazioni sportive riconosciute; non si può non raccomandare questi adempimenti fondamentali in situazioni, che spesso presentano volumi di attività importanti (si pensi a quanto è elevato il tetto dei 250.000 euro di ricavi per gli enti sportivi che hanno optato per la legge 398/91 ad esempio), anche solo per quella considerazione del senso comune e rigore morale per la quale, con la prudenza ed il senno del buon padre di famiglia, una oculata e corretta gestione dei fondi è indispensabile per garantire la serena sopravvivenza dell ente. La contabilità è importante infatti non solo per gli interessi del fisco, ma anche per quelli del contribuente. Spesso dalle verifiche i contribuenti affermano di aver tratto un aspetto didascalico: l opinione cioè che la contabilità deve essere tenuta bene, per vincere ogni presunzione di operazioni errate o illecite. I tempi sono ormai cambiati: lo sport dilettantistico è diffusissimo in Italia e pertanto bisogna adeguatamente attrezzarsi. Un impianto di contabilità complesso, quale è quello della contabilità ordinaria, espone sicuramente l operatore ad un sacrificio, ad un rigore mentale, ad una separazione dei conti che costa fatica in un primo momento, ma che successivamente dà solo vantaggi: i conti saranno in ordine, sotto controllo del direttivo, si riuscirà a determinare l utile economico dell attività

commerciale, così come l avanzo dell attività istituzionale, si vedrà qual è esattamente il debito nei confronti del fisco e per il fisco sarà più semplice la verifica (ed indolore per il contribuente). Proseguendo nel nostro excursus, a grandi balzi, giungiamo alla grande riforma del 1997 con l introduzione del D. Lgs. N. 460 il quale ha rimodulato tutta la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus. A questa legge importante ha fatto seguito una circolare ponderosa, la circolare n. 124 del 1998 che ha commentato le particolarità del D. Lgs. 460 del 1997, e ha anche tenuto conto di come in sostanza l ente non commerciale potesse perdere il requisito di non commercialità anche per il mancato rispetto di alcune formalità di costituzione: a suo tempo tale circolare fu criticata perchè fu considerata catenaccio troppo fiscale e formalistico. In realtà i tempi hanno dimostrato che occorreva un intervento di quel tipo poichè con la sua introduzione si è riusciti ad ottenere una maggiore moralizzazione del settore che prima non esisteva. Arriviamo alla Legge n. 289 del 2002, articolo 90, comma 17, il quale ha indicato un aspetto importante, cioè che nella denominazione sociale della associazione o società sportiva deve apparire che si tratta di associazione o società sportiva dilettantistica; questo non è un aspetto marginale, nè nominalistico, ma è aspetto molto importante, perché prima non si poteva capire immediatamente che ci si trovava di fronte ad un ente sportivo; inoltre, soprattutto l art. 90 della L. 289 del 2002, ha codificato l obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario. Sempre la Legge n. 289 del 2002 ha istituito il Registro presso il Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche: il Coni, unico organismo certificato dell attività sportiva svolta, deve comunicare annualmente all Agenzia delle Entrate le associazioni e società riconosciute ai fini sportivi. Nella circolare dell Agenzia delle Entrate si dice che il riconoscimento ai fini sportivi non è paletto vincolante al cento per cento, ma è un formidabile strumento di ricognizione, che nel tempo ha acquisito sempre maggiore peso. Il Coni, in quanto ente pubblico, con questa sua determinazione si è assunto una grande responsabilità, delegata alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Per l Agenzia delle Entrate l iscrizione nel Registro Nazionale istituito presso il Coni, rappresenta semplicemente una circoscrizione del campo di indagine. Infine, il comma 11 dell articolo 90 della Legge 289 del 2002, ha introdotto una disposizione in base alla quale le associazioni sportive dilettantistiche non possono mai perdere la qualifica di ente non commerciale (art. 149, comma 4, DPR 917/86), norma estremamente importante per evitare che durante la verifica l ente sportivo dilettantistico si veda disconoscere in toto l inquadramento giuridico, con le gravi conseguenze sanzionatorie che ne conseguono.

11.2. L accertamento Fiscale I controlli eseguiti dall Amministrazione Finanziaria hanno rilevato, in moltissimi casi, contabilità incomplete, approssimate, o addirittura assenti, che hanno costretto i verificatori a considerare le stesse inattendibili, con gravi effetti sanzionatori e ricostruzione induttiva del reddito. La Circolare Ministeriale del 30.12.1998 n. 295 parte 12, tratta delle metodologie di controllo in relazione alla gestione di impianti sportivi. E la prima e più completa circolare che tratta di accertamenti fiscali nell ambito di enti di carattere sportivo. Ulteriori approfondimenti relativi ad istruzioni su attività di verifica si possono trovare nella Circolare n. 1/2008, volume II, parte IV, del Comando Generale della Guardia di Finanza. 11.3. Metodologie di Controllo di Gestione di Attività e Impianti Sportivi Gli operatori del settore assumono a volte una veste giuridica associativa al fine di fruire del particolare regime di tassazione riservato agli enti non commerciali. La struttura dell associazione talvolta cela attività commerciali svolte da soggetti che in qualche modo detengono il controllo amministrativo e gestionale dell attività. Prima di procedere all accesso il verificatore acquisirà attraverso il sistema informativo dell Anagrafe Tributaria tutte le opportune informazioni L accesso L accesso consiste primariamente nella raccolta di informazioni. All atto dell accesso il verificatore provvederà nell ambito dei locali dove viene svolta l attività a reperire tutta la documentazione contabile ed eventualmente extracontabile. Saranno anche acquisiti i supporti informatici ed il contenuto dell hard disk per poterlo leggere successivamente. Verranno inoltre rilevate: le potenzialità degli impianti, gli orari e i periodi di apertura degli impianti, il numero ed i tipi dei corsi organizzati, le schede di adesione sottoscritte dai frequentatori, il periodo, il corso e il tipo di frequentazione, l importo da pagare ed il numero di rate, le tariffe praticate, le attestazioni mediche certificanti l idoneità all attività sportiva.

Di particolare importanza è la rilevazione del numero degli addetti, distinti tra custodi, eventuali inservienti, impiegati nel settore amministrativo ed istruttori. Dal 2 marzo 2012, l accesso dei verificatori nei locali degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è facilitato. A prevederlo è una delle misure di contrasto all evasione contenute nel D.L. 16/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. La verifiche sempre più frequenti nei confronti degli enti non commerciali sono dovute al fatto che essi fruiscono di un particolare regime fiscale agevolato. La loro particolare veste giuridica è spesso indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali. La consapevolezza del fenomeno è acquisita in tali termini dal legislatore nella relazione illustrativa che accompagna le norme del decreto in tema di semplificazioni tributarie. L esperienza operativa - si prosegue nel documento - evidenzia che una delle maggiori difficoltà riscontrate all atto di intraprendere un azione di controllo nei confronti di tali soggetti è rappresentata dalle vigenti limitazioni al potere di accesso, poiché, dal punto di vista fiscale, i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali sono assimilabili al domicilio privato. Proprio per agevolare il contrasto alle forme di evasione che investono il settore, l art. 8 del D.L. 16/2012 prevede, al comma 22, una modifica dell art. 52, co. 1, del D.P.R. 633/1972, con il risultato di annoverare fra le tipologie di locali presso i quali può essere eseguito l accesso finalizzato alla verifica anche i locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal D.Lgs. 460/1997. Per comprendere la portata della modifica è utile ricordare che l art. 52 sul quale il legislatore è andato ad incidere distingue sotto il profilo dell azione di controllo tre categorie di locali di accesso: a) locali destinati soltanto all esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali: in essi i verificatori possono accedere previa semplice autorizzazione interna del capo ufficio o comandante del corpo da cui dipendono; b) locali ad uso promiscuo, preposti cioè alle attività di cui sopra e contestualmente adibiti anche ad uso abitativo: per accedervi si richiede, oltre alla summenzionata autorizzazione interna, anche quella del Procuratore della Repubblica, che tuttavia si configura nella sostanza come un atto dovuto; c) locali diversi da quelli indicati in precedenza (in prevalenza abitazioni): per essi è previsto che il potere di accesso possa essere esercitato soltanto in presenza dell autorizzazione interna e di quella del Procuratore della Repubblica, che però, in tale ipotesi, può essere rilasciata soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie. Ebbene, l accesso presso i locali degli enti non commerciali e organizzazioni non lucrative, prima dell intervento di modifica, veniva equiparato a quello presso il domicilio privato di un

contribuente con la conseguenza che incombeva sull Amministrazione finanziaria l obbligo di individuare i gravi indizi di violazione delle norme tributarie ai fini del rilascio dell autorizzazione all accesso da parte del pubblico ministero. Ora la procedura è semplificata: per militari ed impiegati civili dell Amministrazione finanziaria ai fini dell accesso è sufficiente l autorizzazione interna del comandante o del capo ufficio. La nuova disposizione modifica il comma 1 dell art. 52 del D.P.R. n. 633/72 in materia di IVA, uniformando il regime degli accessi presso le sedi sociali degli enti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/97, a quanto previsto per le ispezioni nei locali degli enti commerciali. Verifica del presupposto giuridico Come qualsiasi altra attività economica, la gestione di impianti sportivi, può essere svolta da imprese individuali, da società di persone o di capitali oppure da associazioni. La distinzione è sostanziale perché bisogna verificare l attività prevista e disciplinata dallo statuto e quella effettivamente svolta, al fine di stabilire il carattere commerciale o meno delle operazioni economiche effettuate dall associazione. In pratica, l indagine del verificatore tende ad appurare: - l esistenza di quelle attività che per definizione hanno carattere commerciale; - l effettiva qualità dei frequentatori al fine di verificare se sussiste un reale vincolo associativo o se invece questo è soltanto un espediente per mascherare vere e proprie attività di impresa. A tal fine l attenzione del verificatore dovrà primariamente rivolgersi allo statuto dell associazione e a tutti quegli elementi (ad esempio i libri sociali) dai quali è possibile accertare la reale sussistenza di un attività associativa. In particolare potrà essere accertato: se vi sia traccia di assemblee tenute dagli associati; se sia regolarmente costituito e funzionante il consiglio direttivo; se gli organi dell associazione siano stati regolarmente rinnovati o confermati, in base alle previsioni statutarie, interpellando anche i soci verifica del divieto di distribuzione indiretta di utili verifica della corretta tenuta del libro soci e delle domande di adesione a socio se l ente sportivo è iscritto regolarmente nel Registro Nazionale Coni e se ha presentato il Modello EAS. Al termine delle indagini il verificatore avrà elementi sufficienti per poter qualificare la natura complessivamente commerciale dell attività controllata o constatarne i reali requisiti associazionistici.

Nel constatare lo svolgimento di eventuale attività commerciale, il verificatore ne quantificherà il volume d affari, l istituzione di una contabilità separata, la corretta tenuta della contabilità e dei registri fiscali previsti in relazione al regime contabile prescelto, la presentazione del Modello Unico Enti Non Commerciali, la Dichiarazione Irap, etc.. Conclusioni della verifica A questo punto il verificatore potrà trarre le prime conclusioni. Se non sono state riscontrate anomalie derivanti dalla documentazione acquisita e se l attività effettivamente svolta rispecchia i fini istituzionali e statutari, l associazione non avrà nulla da temere in quanto inquadrata correttamente sia dal punto di vista giuridico che fiscale. Se invece il frutto della verifica ha prodotto l emersione di irregolarità sostanziali e la presunzione di associazione sospetta, il verificatore estenderà ulteriormente l indagine per ricostruire con attendibilità il tipo dei servizi resi e dei corrispettivi conseguiti per determinarne il reddito anche in modo induttivo. Il reddito così definito innescherà il complesso apparato sanzionatorio al quale presumibilmente seguirà un lungo e complicato periodo di contenzioso tra le parti.