BdS Arcobaleno. Valido a decorrere dal 15 novembre 2008.



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BdS Arcobaleno Regolamento dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti specializzati nell investimento in parti di OICR appartenenti al Sistema BdS Arcobaleno Valido a decorrere dal 15 novembre 2008.

A) Scheda Identificativa dei Prodotti Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa dei Prodotti; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di funzionamento. Denominazione e durata dei Fondi Fondi comuni di investimento non armonizzati aperti costituenti il Sistema BdS Arcobaleno denominati: BdS Arcobaleno Opportunità BdS Arcobaleno Equilibrio BdS Arcobaleno Energia BdS Arcobaleno Crescita BdS Arcobaleno Etico Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è calcolato ogni giorno e pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito Internet www.pioneerinvestments.it. Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare. Il compito di provvedere al calcolo del valore della quota è attribuito alla Banca Depositaria. La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 Dicembre 2050 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza. Società di Gestione del Risparmio (di seguito, SGR o Società ) Pioneer Investment Management SGRpA - autorizzata dalla Banca d Italia ed iscritta al n. 70 dell albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d Italia ai sensi dell articolo 35 del D. Lgs. 58/98, con sede in Galleria San Carlo 6, 20122 Milano. La Società appartiene al Gruppo Bancario UniCredit S.p.A., iscritto all Albo dei Gruppi Bancari. Sito internet: www.pioneerinvestments.it Banca Depositaria Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.), con sede legale in Via Santa Chiara 19, 10122 Torino ed iscritta al n. 5622 dell Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia. Le funzioni di Banca Depositaria, comprese quelle di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi, sono espletate presso la Direzione Centrale sita in Via Benigno Crespi 19/A (MAC2), 20159 Milano. I rapporti fra la Società di Gestione e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, le modalità di scambio dei flussi informativi tra la Depositaria e la Società di Gestione nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo. La consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi potrà essere richiesta presso le dipendenze e succursali delle seguenti Banche, dove sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi: Banco di Sicilia S.p.A. UniCredit Banca S.p.A. Unicredit Private Banking S.p.A. UniCredit Corporate Banking S.p.A. UniCredit Banca di Roma S.p.A. BdS Arcobaleno - Regolamento 1 di 11

B) Caratteristiche dei Prodotti Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa dei Prodotti; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di funzionamento. BdS Arcobaleno è un Sistema composto da cinque Fondi comuni che hanno lo scopo di investire le somme versate dai partecipanti in parti di OICR rientranti o meno nell ambito di applicazione della Direttiva 85/611 CE, diversificati e selezionati al fine di incrementare nel tempo il valore del capitale conferito. 1. Scopo, oggetto, politica d investimento e altre caratteristiche 1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo BdS Arcobaleno Opportunità Scopo È un Fondo bilanciato che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale e presenta un obiettivo di investimento di medio/lungo periodo (3/7 anni) con un livello di rischio medio. La partecipazione al Fondo comporta l assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Oggetto Il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR. La politica di investimento degli OICR oggetto di acquisto deve essere compatibile con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria, in depositi bancari, in strumenti derivati che possono avere come oggetto gli strumenti di cui sopra nonché indici finanziari, tassi di interesse e tassi di cambio. Politica di investimento La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo tendenzialmente ripartita per il 70% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e per il 30% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento degli OICR selezionati. L utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve comunque essere tale da garantire in modo continuativo coerenza con il profilo di rischio del Fondo. L esposizione complessiva a strumenti di natura azionaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 50% del patrimonio del Fondo, mentre l esposizione complessiva a strumenti di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 100% del patrimonio del Fondo. Lo stile di gestione del Fondo è di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto all indice di riferimento individuato all art. 3.2.1, attraverso l investimento in strumenti di emittenti non presenti nell indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo, al fine di identificare gli OICR con le caratteristiche e la composizione del portafoglio, risultante dalle previsioni regolamentari o dallo statuto, compatibili con la politica di investimento del Fondo acquirente. Il processo decisionale adottato per la selezione degli OICR da acquistare si basa sull analisi delle principali caratteristiche degli stessi (sensibilità alle variazioni di mercato, livello medio di rischio attivo che caratterizza la gestione, stile di gestione). Definita l asset allocation del prodotto (livello di esposizione alle diverse classi di attività) sulla base delle indicazioni provenienti dal generale processo di investimento della SGR, si selezionano i Fondi che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono all evoluzione dello scenario di mercato ipotizzato. BdS Arcobaleno Equilibrio Scopo È un Fondo bilanciato che mira all incremento del valore del capitale e presenta un obiettivo di investimento di medio/lungo periodo (3/7 anni) con un livello di rischio medio-alto. La partecipazione al Fondo comporta l assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Oggetto Il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR. La politica di investimento degli OICR oggetto di acquisto deve essere compatibile con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria, in depositi bancari, in strumenti derivati che possono avere come oggetto gli strumenti di cui sopra nonché indici finanziari, tassi di interesse e tassi di cambio. Politica di investimento La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo tendenzialmente ripartita per il 50% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e per il 50% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento degli OICR selezionati. L utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve comunque essere tale da garantire in modo continuativo coerenza con il profilo di rischio del Fondo. L esposizione complessiva a strumenti di natura azionaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 70% del patrimonio del Fondo, mentre l esposizione complessiva a strumenti di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore all 80% del patrimonio del Fondo. Lo stile di gestione del Fondo è di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto all indice di riferimento individuato all art. 3.2.1, attraverso l investimento in strumenti di emittenti non presenti nell indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse. 2 di 11 BdS Arcobaleno - Regolamento

La SGR seleziona gli OICR oggetto dell attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo, al fine di identificare gli OICR con le caratteristiche e la composizione del portafoglio, risultante dalle previsioni regolamentari o dallo statuto, compatibili con la politica di investimento del Fondo acquirente. Il processo decisionale adottato per la selezione degli OICR da acquistare si basa sull analisi delle principali caratteristiche degli stessi (sensibilità alle variazioni di mercato, livello medio di rischio attivo che caratterizza la gestione, stile di gestione). Definita l asset allocation del prodotto (livello di esposizione alle diverse classi di attività) sulla base delle indicazioni provenienti dal generale processo di investimento della SGR, si selezionano i Fondi che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono all evoluzione dello scenario di mercato ipotizzato. BdS Arcobaleno Energia Scopo È un Fondo bilanciato che mira all incremento del valore del capitale e presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (5/10 anni) con un livello di rischio alto. La partecipazione al Fondo comporta l assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Oggetto Il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR. La politica di investimento degli OICR oggetto di acquisto deve essere compatibile con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria, in depositi bancari, in strumenti derivati che possono avere come oggetto gli strumenti di cui sopra nonché indici finanziari, tassi di interesse e tassi di cambio. Politica di investimento La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo tendenzialmente ripartita per il 30% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e per il 70% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento degli OICR selezionati. L utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve comunque essere tale da garantire in modo continuativo coerenza con il profilo di rischio del Fondo. L esposizione complessiva a strumenti di natura azionaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 100% del patrimonio del Fondo, mentre l esposizione complessiva a strumenti di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 50% del patrimonio del Fondo. Lo stile di gestione del Fondo è di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto all indice di riferimento individuato all art. 3.2.1, attraverso l investimento in strumenti di emittenti non presenti nell indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo, al fine di identificare gli OICR con le caratteristiche e la composizione del portafoglio, risultante dalle previsioni regolamentari o dallo statuto, compatibili con la politica di investimento del Fondo acquirente. Il processo decisionale adottato per la selezione degli OICR da acquistare si basa sull analisi delle principali caratteristiche degli stessi (sensibilità alle variazioni di mercato, livello medio di rischio attivo che caratterizza la gestione, stile di gestione). Definita l asset allocation del prodotto (livello di esposizione alle diverse classi di attività) sulla base delle indicazioni provenienti dal generale processo di investimento della SGR, si selezionano i Fondi che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono all evoluzione dello scenario di mercato ipotizzato. BdS Arcobaleno Crescita Scopo È un Fondo azionario che mira all incremento del valore del capitale e presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (5/10 anni) con un livello di rischio alto. La partecipazione al Fondo comporta l assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Oggetto Il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR. La politica di investimento degli OICR oggetto di acquisto deve essere compatibile con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria, in depositi bancari, in strumenti derivati che possono avere come oggetto gli strumenti di cui sopra nonché indici finanziari, tassi di interesse e tassi di cambio. Politica di investimento La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo tendenzialmente costituita da OICR specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento degli OICR selezionati. L utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve comunque essere tale da garantire in modo continuativo coerenza con il profilo di rischio del Fondo. L esposizione complessiva a strumenti di natura azionaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 130% del patrimonio del Fondo. Lo stile di gestione del Fondo è di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto all indice di riferimento individuato all art. 3.2.1, attraverso l investimento in strumenti di emittenti non presenti nell indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo, al fine di identificare gli OICR con le caratteristiche e la composizione del portafoglio, risultante dalle previsioni regolamentari o dallo statuto, compatibili con la politica di investimento del Fondo acquirente. Il processo decisionale adottato per la selezione degli OICR da acquistare si basa sull analisi delle principali caratteristiche degli stessi (sensibilità alle variazioni di mercato, livello medio di rischio attivo che caratterizza la gestione, stile di gestione). Definita l asset allocation del BdS Arcobaleno - Regolamento 3 di 11

prodotto (livello di esposizione alle diverse classi di attività) sulla base delle indicazioni provenienti dal generale processo di investimento della SGR, si selezionano i Fondi che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono all evoluzione dello scenario di mercato ipotizzato. BdS Arcobaleno Etico Scopo È un Fondo bilanciato che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale e presenta un obiettivo di investimento di medio/lungo periodo (3/7 anni) con un livello di rischio medio. La partecipazione al Fondo comporta l assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Oggetto Il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR. La politica di investimento degli OICR oggetto di acquisto deve essere compatibile con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria, in depositi bancari, in strumenti derivati che possono avere come oggetto gli strumenti di cui sopra nonché indici finanziari, tassi di interesse e tassi di cambio. Politica di investimento La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo tendenzialmente ripartita per il 60% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e per il 40% in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento degli OICR selezionati. L utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve comunque essere tale da garantire in modo continuativo coerenza con il profilo di rischio del Fondo. L esposizione complessiva a strumenti di natura azionaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 60% del patrimonio del Fondo, mentre l esposizione complessiva a strumenti di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi derivati ed OICR specializzati, non può essere superiore al 90% del patrimonio del Fondo. Lo stile di gestione del Fondo è di tipo attivo con possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto all indice di riferimento individuato all art. 3.2.1, attraverso l investimento in strumenti di emittenti non presenti nell indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo, al fine di identificare gli OICR con le caratteristiche e la composizione del portafoglio, risultante dalle previsioni regolamentari o dallo statuto, compatibili con la politica di investimento del Fondo acquirente. Il processo decisionale adottato per la selezione degli OICR da acquistare si basa sull analisi delle principali caratteristiche degli stessi (sensibilità alle variazioni di mercato, livello medio di rischio attivo che caratterizza la gestione, stile di gestione). Definita l asset allocation del prodotto (livello di esposizione alle diverse classi di attività) sulla base delle indicazioni provenienti dal generale processo di investimento della SGR, si selezionano i Fondi che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono all evoluzione dello scenario di mercato ipotizzato. Gli investimenti sono effettuati, per la parte obbligazionaria, prevalentemente in OICR caratterizzati dall investimento in titoli governativi dell Area Euro e, per la parte azionaria, in OICR che investono in titoli azionari di emittenti che abbiano manifestato particolare attenzione al rispetto dell uomo e dell ambiente o che svolgono attività che possano contribuire ad un miglioramento della qualità della vita, escludendo emittenti non considerati socialmente responsabili, il tutto in coerenza con la definizione del concetto di eticità adottato da Assogestioni e senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali. Per l analisi etica del portafoglio di investimento e per la definizione del benchmark del Fondo, la SGR si avvale dell attività di consulenti esterni indipendenti, specializzati nella ricerca, analisi e monitoraggio del Rating etico di emittenti quotati e nella creazione e calcolo di benchmark etici a livello internazionale. La SGR devolve periodicamente, e comunque almeno con cadenza annuale, a soggetti che perseguono iniziative benefiche o a favore di singoli casi individuali di eccezionale e comprovata gravità, il 20% dei ricavi rivenienti dall applicazione della provvigione di gestione secondo le modalità descritte all art. 3.2. I beneficiari della devoluzione dei ricavi sono individuati dal Comitato Etico di Pioneer Global Asset Management S.p.A.. 1.2 Parte relativa a tutti i Fondi 1. Nell attuazione della politica di investimento ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente in materia, non potrà investire: in OICR aperti che investono il patrimonio in misura superiore al 10% delle attività in altri OICR; in uno stesso OICR armonizzato in misura superiore al 20% dell attivo; in uno stesso OICR non armonizzato in misura superiore al 10% dell attivo. 2. Ciascun Fondo non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria. 3. È escluso l investimento in OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR collegati). 4. Ciascun Fondo può investire in Fondi Chiusi quotati e, nell ambito del 10% del totale delle attività, anche in Fondi Chiusi non quotati. L investimento in un singolo Fondo Chiuso non può essere superiore al 5% del totale delle attività. 5. La valuta di denominazione dei Fondi è l EURO. 6. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l interesse dei partecipanti. 7. Le poste denominate in valute diverse dall Euro sono convertite in tale valuta sulla base dei cambi rilevati sulle principali piazze europee dove sono trattate le valute di pertinenza del Fondo. 8. Il Fondo può acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR. Il Fondo può 4 di 11 BdS Arcobaleno - Regolamento

negoziare beni con altri Fondi gestiti dalla SGR applicando criteri di imparzialità nella definizione del prezzo delle transazioni. 9. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti derivati finalizzati alla copertura dei rischi, all efficienza del processo di investimento per minori costi e rapidità di esecuzione, alla realizzazione di arbitraggi per sfruttare i disallineamenti dei prezzi fra gli strumenti derivati ed i sottostanti, all investimento per cogliere opportunità di mercato incrementando, nell ambito delle strategie di asset allocation definite, l esposizione al rischio. L esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e dovrà essere tale da non alterarne il profilo di rischio così come definito nella politica di investimento. 10. I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato. 11. Qualsiasi beneficio commissionale riconosciuto alla SGR dagli OICR acquisiti verrà integralmente ristornato ai Fondi. adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso pubblicato sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa dei Prodotti. I Soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento. 3.2 Spese a carico dei Fondi Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico del Fondo: 3.2.1 Compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi come di seguito indicato. una provvigione di gestione, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo del mese successivo, fissata nella misura che segue: 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione Tutti i Fondi del Sistema BdS Arcobaleno sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo. BdS Arcobaleno Opportunità BdS Arcobaleno Equilibrio BdS Arcobaleno Energia BdS Arcobaleno Crescita BdS Arcobaleno Etico 1,35% su base annua 1,50% su base annua 1,75% su base annua 1,90% su base annua 1,50% su base annua 3. Regime delle spese 3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti 3.1.1 Commissioni di sottoscrizione Per le sottoscrizioni su tutti i Fondi del Sistema BdS Arcobaleno effettuate mediante adesione ad un Piano di accumulo è prevista una commissione di sottoscrizione su ciascun versamento periodico pari al 2% dell importo lordo versato. 3.1.2 Altri oneri La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall importo di pertinenza del sottoscrittore: a) un diritto fisso a titolo di rimborso forfettario delle spese di amministrazione della singola posizione: Versamenti in Unica soluzione 5 Euro per ogni versamento; Piani di accumulo 5 Euro in sede di versamento iniziale; 0,50 Euro per i versamenti successivi; b) un diritto fisso di 2,5 Euro, su ciascun trasferimento in caso di operazioni di passaggio tra Fondi; c) un diritto fisso di 7,50 Euro a fronte di ogni rimborso, con esclusione di quelli rivenienti dagli automatismi previsti per i Rimborsi Programmati (paragrafo 4.5); d) rimborso delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal Fondo. Per i costi di emissione e spedizione di eventuali certificati nominativi o al portatore è prevista una somma in via forfetaria pari a 25 Euro; e) le spese postali relative a conferme di investimento e disinvestimento; f) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge. Gli importi di cui al precedente 3.1.2, lett. a), b), c), d) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all ultimo aggiornamento dell indice generale accertato dall ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno Periodicamente, e comunque almeno con cadenza annuale, la SGR devolve a favore dei beneficiari individuati dal Comitato Etico di Pioneer Global Asset Management S.p.A., il 20% della provvigione di gestione percepita sul Fondo BdS Arcobaleno Etico. una provvigione di incentivo qualora: - l incremento percentuale del valore della quota nel corso dell ultimo anno solare risulti superiore alla variazione percentuale - decurtata dell aliquota d imposta sostitutiva vigente sul risultato di gestione - fatta registrare nello stesso periodo dagli indici di confronto sotto riportati e - la variazione del valore della quota sia positiva, e tale rimanga, anche dopo il prelievo dell eventuale provvigione. La provvigione di incentivo viene calcolata sul minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance e prelevata dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo dell anno successivo a quello di riferimento. Nell intervallo di tempo tra un prelievo e il successivo, le performance positive sono compensate con quelle negative e le provvigioni di incentivo sono imputate al Fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota, che avviene con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento. L indice di confronto è un valore costituito dalla media ponderata degli indici di riferimento espressi in euro di seguito indicati con relativi pesi, assegnati a ciascun Fondo ai fini del calcolo delle provvigioni di incentivo: BdS Arcobaleno - Regolamento 5 di 11

Fondo Indici di riferimento Peso degli indici di riferimento all interno dell indice di confronto BdS Arcobaleno J.P. Morgan Cash Euro12 mesi 20% Opportunità J.P. Morgan Emu Bond 50% MSCI World TR net 30% BdS Arcobaleno J.P. Morgan Emu Bond 50% Equilibrio MSCI World TR net 50% BdS Arcobaleno J.P. Morgan Emu Bond 30% Energia MSCI World TR net 70% BdS Arcobaleno MSCI World TR net 100% Crescita BdS Arcobaleno J.P. Morgan Cash Euro 12 mesi 20% Etico J.P. Morgan Emu Bond 40% Ethical Index Global TR 40% La provvigione d incentivo è pari al 10% della differenza positiva fra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale (decurtata dell aliquota d imposta sostitutiva vigente sul risultato di gestione) dell indice di confronto precedentemente descritto, con un massimo dell 1,2% all anno e comunque non superiore alla variazione percentuale positiva del valore della quota. La tabella che segue evidenzia per ogni Fondo il limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. fee cap). Fondo Fee cap BdS Arcobaleno Opportunità 2,55% BdS Arcobaleno Equilibrio 2,70% BdS Arcobaleno Energia 2,95% BdS Arcobaleno Crescita 3,10% BdS Arcobaleno Etico 2,70% 3.2.2 Il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l incarico svolto, avente cadenza trimestrale e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento. La misura massima di tale compenso, comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota, è pari a 0,12% annuo del patrimonio netto del Fondo; 3.2.3 Altre spese costi connessi con l acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es. oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari); le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei Prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote; le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge e delle disposizioni dell Organo di Vigilanza; le spese per la revisione della contabilità e dei Rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione; gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse; le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse dei Fondi; gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi; il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione dei Fondi nei Paesi diversi dall Italia. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. 4. Partecipazione al Fondo 4.1 Sottoscrizione delle quote 1. Salvo quanto previsto all articolo 1 delle Clausole Generali del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina. 2. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante: a) versamento in unica soluzione. L importo minimo della partecipazione è di 500 Euro per la prima sottoscrizione e di 50 Euro per le sottoscrizioni successive. Versamenti di importo inferiore potranno essere accettati solo su posizioni intestate a clienti investitori istituzionali nell ambito di gestioni individuali di portafogli o effettuati utilizzando somme rivenienti dal contestuale rimborso di quote degli altri Fondi gestiti dalla SGR; b) partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo paragrafo 4.2; c) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate dal successivo paragrafo 4.3. 3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite: a) compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa contenente, tra l altro, l indicazione delle generalità del/i sottoscrittore/i, dell importo del versamento (al lordo delle spese a carico dei partecipanti), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento dell importo al conto del Fondo; b) versamento del corrispettivo in Euro mediante: bonifico bancario - alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contante - disposto a favore del conto Pioneer Investment Management SGRpA - Rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli soggetti al presente Regolamento per le sottoscrizioni inoltrate alla SGR direttamente o per il tramite di aziende di credito incaricate del collocamento; vaglia postale, assegno circolare o bancario, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all ordine di Pioneer Investment Management SGRpA.- Rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli soggetti al presente Regolamento per le sottoscrizioni inoltrate per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento diversi dalle aziende di credito; autorizzazione permanente di addebito sul conto indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca per i versamenti successivi al primo, in caso di adesione ai piani di accumulo di cui al successivo art. 4.2. 4. Gli assegni bancari e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito di conto corrente saranno accettati salvo buon fine. Le quote acquisite con tali mezzi di pagamento potranno essere rimborsate trascorsi almeno 15 giorni dalla loro attribuzione. 5. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione. 6 di 11 BdS Arcobaleno - Regolamento

6. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno. 7. La SGR impegna i Soggetti incaricati del collocamento a non porre a carico dei partecipanti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento. 8. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente o per il tramite dei Soggetti incaricati del collocamento. Nel caso di sottoscrizioni effettuate presso Soggetti collocatori collegati per via informatica con la SGR, il giorno di ricezione è il giorno successivo a quello di presentazione della richiesta al collocatore. Negli altri casi, convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta alla SGR entro le ore 11.30. 9. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria i mezzi di pagamento ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta. 10. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. 4.2 Piani di accumulo 1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ad un Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l investimento nel Fondo. 2. L adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati: a) il valore complessivo dell investimento (definito anche valore nominale del piano ); b) il numero dei versamenti; c) l importo unitario e la cadenza dei versamenti; d) la durata del piano; e) l importo da corrispondere in sede di sottoscrizione. 3. Il Piano di accumulo prevede versamenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali di uguale importo ripartiti lungo un arco temporale la cui durata, a scelta del sottoscrittore, può essere definita da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni. 4. L importo unitario di ciascun versamento deve essere almeno pari a 50 Euro mensili, 150 Euro trimestrali, 350 Euro semestrali, 750 Euro annuali, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell ambito del Piano - versamenti anticipati. 5. È facoltà del sottoscrittore, inoltrando apposita domanda scritta alla SGR direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti incaricati del collocamento, disporre il trasferimento del Piano di accumulo, per i versamenti residui, da un Fondo all altro del Sistema. Il trasferimento sarà operativo a partire dalla prima scadenza in corso, qualora la richiesta pervenga alla SGR entro 15 giorni dalla stessa, dalla scadenza immediatamente successiva negli altri casi. 6. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al paragrafo 4.1, comma 3. È altresì ammessa l autorizzazione permanente di addebito (Modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo. 7. Agli eventuali versamenti effettuati dall investitore successivamente alla scadenza del piano verrà applicato il regime commissionale previsto per le sottoscrizioni in unica soluzione. 8. La lettera di conferma dell avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti. 4.3 Operazioni di passaggio tra Fondi 1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR. Resta inteso che la disposizione potrà riguardare solo Fondi distribuiti dal medesimo Soggetto collocatore. 2. Qualora il reinvestimento avvenga a favore di un Fondo non disciplinato dal presente Regolamento, l operazione di conversione dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. In tale sede dovrà pertanto essere consegnata al sottoscrittore copia del Regolamento di gestione del Fondo di destinazione. Le eventuali successive modifiche che dovessero interessare tale Regolamento verranno comunicate tempestivamente al sottoscrittore. 3. L operazione di passaggio tra Fondi è disposta per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste alla SGR entro il giorno successivo. 4. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. 5. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità: il valore dell importo da trasferire dal Fondo di provenienza è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Nel caso di rimborsi richiesti per il tramite di Soggetti collocatori collegati in via informatica con la SGR, il giorno di ricezione è il giorno successivo a quello di presentazione della richiesta al collocatore. Negli altri casi, si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 11.30; l importo, come sopra determinato, viene attribuito al Fondo di destinazione con valuta compensata. 6. Ove le richieste di passaggio ad altro Fondo, provenienti da un medesimo partecipante nel corso della stessa giornata lavorativa, siano di importo rilevante ovvero di scadenza ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione si applica quanto previsto dall art. 4.4 comma 5 e 6. 7. Il trasferimento di quote può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del trasferimento rivenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo. Pertanto il sottoscrittore che, in possesso di un certificato nominativo o al portatore, intenda effettuare un operazione di passaggio ad altro Fondo, dovrà necessariamente inoltrare alla SGR, precedentemente e non contestualmente (nel qual caso il disinvestimento sarebbe posticipato), il certificato in suo possesso per le necessarie procedure di immissione delle quote nel certificato cumulativo. 8. Dell avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma. 4.4 Rimborso delle quote 1. Salvo quanto previsto all articolo 6 delle Modalità di funzionamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina. BdS Arcobaleno - Regolamento 7 di 11

2. La richiesta di rimborso, corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, può avvenire per iscritto mediante apposita domanda presentata o inviata alla SGR, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, ovvero mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. 3. Il rimborso, previo ritiro e annullamento degli eventuali certificati rappresentativi delle quote da rimborsare emessi, può avvenire a mezzo bonifico a favore del richiedente o assegno circolare non trasferibile emesso all ordine dell avente diritto. 4. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese. 5. In caso di singola richiesta di rimborso, diretta o per operazioni di passaggio fra Fondi, di importo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti del Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà essere comunque successivo a 10 giorni dalla richiesta e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del suddetto valore. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l ordine di ricezione delle stesse. 6. In caso di richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo proveniente dal medesimo sottoscrittore di importo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e pervenuta alla SGR nei 3 giorni successivi alla sottoscrizione delle quote oggetto di rimborso, la SGR ha facoltà di determinare il valore di rimborso in base al valore unitario delle quote calcolato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento. 7. Nel caso di rimborsi richiesti per il tramite di Soggetti collocatori collegati in via informatica con la SGR, il giorno di ricezione è il giorno successivo a quello di presentazione della richiesta al collocatore. Negli altri casi, convenzionalmente si considera pervenuta in giornata la domanda pervenuta alla SGR, entro le ore 11.30. 4.5 Rimborsi programmati 1. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando: la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso; le cadenze periodiche (mensili, trimestrali, semestrali, annuali) delle operazioni di rimborso; l ammontare da disinvestire; l istituto e il relativo conto corrente intestato al richiedente sul quale accreditare le somme disinvestite. 2. La facoltà di cui sopra può essere esercitata qualora il partecipante abbia optato per l immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo al portatore di cui all articolo 2 delle Modalità di funzionamento. 3. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30 giorno antecedente la data indicata per il rimborso e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento. 4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo) con la data prestabilita dal partecipante e l importo viene messo a disposizione del richiedente, secondo le modalità dallo stesso indicate, nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo i casi di sospensione del diritto di rimborso specificati all articolo 6 delle Modalità di funzionamento. 5. Qualora a tale data il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga l ammontare dell importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. 6. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30 giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso; la SGR potrà altresì interrompere l erogazione del Servizio con preavviso di almeno tre mesi dandone diretta comunicazione agli aderenti allo stesso con lettera raccomandata A.R.. 7. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo. 8. In alternativa al rimborso programmato per importi fissi è facoltà del partecipante dare istruzioni alla SGR affinché gli venga annualmente rimborsato un importo pari al 50% o al 100% dell incremento di valore fatto registrare dall investimento nell anno di riferimento, al netto degli eventuali rimborsi effettuati nello stesso periodo. Eventuali nuove sottoscrizioni effettuate nell anno di riferimento varranno a decorrere solo dall anno successivo. Il rimborso viene eseguito dalla SGR con valuta al terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno. Il programma verrà reso operativo a partire dalla prima scadenza successiva a quella in cui è pervenuta la richiesta alla SGR. Il rimborso non viene effettuato per importi inferiori a 50 Euro. 9. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati. 4.6 Soglia di irrilevanza dell errore quota Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ( soglia di irrilevanza dell errore ) la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. 8 di 11 BdS Arcobaleno - Regolamento

C) Modalità di funzionamento Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa dei Prodotti; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di funzionamento. 1. Partecipazione al Fondo 1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l orario indicato nella parte B) Caratteristiche dei Prodotti del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro Fondo o Fondo (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte B) Caratteristiche dei Prodotti. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento. 2. Quote e certificati di partecipazione 1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante. 2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all atto della sottoscrizione, sia successivamente - l emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento. 5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento. 3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti 1. L organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l ambito e l articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l adeguatezza. 2. Nell ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria. 3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d Italia e BdS Arcobaleno - Regolamento 9 di 11

avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell operatività del Fondo. 4. Spese a carico della SGR 1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti. 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione 1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. 2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. 3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR: a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti; b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un idonea informativa dell accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l entità dell errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa. 6. Rimborso delle quote 1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. 2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. 3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene: la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento; le generalità del richiedente; il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell importo da rimborsare; in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente. 4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l orario previsto nel successivo punto 5. 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l orario indicato nella parte B) Caratteristiche dei Prodotti del presente Regolamento. 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l ammontare dell importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell importo disponibile. 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) Caratteristiche dei Prodotti è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. 8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. 10. L estinzione dell obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell avente diritto. 7. Modifiche del Regolamento 1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. 2. L efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione 10 di 11 BdS Arcobaleno - Regolamento

della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati. 3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. 4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell interesse dei partecipanti. 5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta. 8. Liquidazione del Fondo 1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: in caso di scioglimento della SGR; in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi. 2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. 3. Dell avvenuta delibera viene informato l Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità: a) l annuncio dell avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l emissione e il rimborso delle quote; b) la SGR provvede a liquidare l attivo del Fondo nell interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall organo amministrativo e portato a conoscenza dell Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono; c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l indicazione dell importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione; d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione; e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese; f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione; g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell avente diritto ovvero il numero di serie; h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e); i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d Italia dell avvenuto riparto nonché dell ammontare delle somme non riscosse. BdS Arcobaleno - Regolamento 11 di 11

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