Condizioni Generali d Assicurazione



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Condizioni Generali d Assicurazione per l assicurazione obbligatoria in caso di decesso per un finanziamento CREDIT-now e per la garanzia facoltativa di pagamento delle rate in caso d incapacità al guadagno, incapacità al lavoro e disoccupazione 2.10 1 Basi dell assicurazione 1.1 Basi contrattuali Costituiscono le basi della copertura assicurativa: il contratto di credito sottoscritto fra la BANK-now SA e il beneficiario del credito; la Dichiarazione d adesione al contratto d assicurazione collettiva; le Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA); in forma sussidiaria le disposizioni del Codice delle obbligazioni e la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). Ai fini di una maggiore chiarezza e semplicità di lettura del testo si è deciso di adottare la forma maschile, da considerarsi sempre estesa a entrambi i sessi. 1.2 Perfezionamento dell assicurazione e parti coinvolte La BANK-now SA in qualità di stipulante e la Compagnia d Assicurazioni Nazionale Svizzera SA nonché la Nazionale Svizzera Vita SA (di seguito denominate collettivamente «Nationale Suisse») in qualità di assicuratori hanno stipulato un contratto d assicurazione quale garanzia di pagamento delle rate, ai sensi di una copertura creditizia e di pagamento a favore degli obblighi creditizi contrattuali del beneficiario del credito (altrimenti detto «persona assicurata»). I diritti d assicurazione della persona assicurata, derivanti dalle presenti CGA, riguardano esclusivamente la Nationale Suisse. In caso di verifica di una caso assicurato non sussiste alcun diritto nei confronti della BANK-now SA. 1.3 Condizioni Generali d Assicurazione Le presenti CGA espongono i diritti e i doveri della persona assicurata risp. degli aventi diritto. In particolare definiscono i diritti della persona assicurata alle prestazioni in caso di decesso a seguito di malattia o infortunio, incapacità al guadagno totale e permanente risp. incapacità al lavoro totale e temporanea in seguito a malattia o infortunio nonché in caso di disoccupazione involontaria e totale. 2 Modalità d assicurazione 2.1 Persone assicurate Sono assicurate persone singole che esercitano un attività lucrativa e stipulano un contratto di credito con la BANK-now SA entro i limiti dell età d entrata e dell età termine. Se il contratto di credito prevede la solidarietà passiva, il debitore del credito assicurato corrisponde esclusivamente alla prima persona nominata nel contratto. Un contratto creditizio non può prevedere l assicurazione di più persone né di ditte. 2.2 Ammissione nell assicurazione L ammissione nella copertura obbligatoria in caso di decesso della garanzia di pagamento delle rate avviene tramite la stipula del contratto di credito tra la BANKnow SA e il beneficiario del credito, in qualità di persona assicurata. L ammissione nel pacchetto di copertura assicurativa facoltativo (incapacità al lavoro/al guadagno e disoccupazione) della garanzia di pagamento delle rate avviene apponendo data e firma alla dichiarazione d adesione con la quale il beneficiario del credito, in veste di persona assicurata, conferma di aver fornito dati veritieri e corretti. 2.3 Età d entrata ed età termine La garanzia di pagamento delle rate per il rischio di decesso decorre non prima del compimento del 18 anno d età e cessa al massimo il giorno del compimento del 70 anno d età. La garanzia di pagamento delle rate per i rischi d incapacità al guadagno/al lavoro nonché disoccupazione decorre non prima del compimento del 18 anno d età e al più tardi il giorno del compimento del 65 anno d età, meno la durata del contratto di credito e cessa al massimo il giorno del compimento del 65 anno. Pagina 1/8

2.4 Inizio della copertura assicurativa L assicurazione per la copertura obbligatoria in caso di decesso e per il pacchetto di copertura assicurativa facoltativo ha inizio con la stipula del contratto di credito, tuttavia non prima del versamento della somma del credito. 2.5 Termine della copertura assicurativa L assicurazione obbligatoria in caso di decesso termina con la risoluzione o con la regolare scadenza del contratto di credito, tuttavia al massimo dopo 12 mesi dalla scadenza della durata del contratto di credito, originariamente concordata. La copertura per il pacchetto di copertura assicurativa facoltativo cessa con la disdetta della garanzia di pagamento delle rate, con il raggiungimento della data di scadenza del termine di disdetta (punto 6), o con la risoluzione o il raggiungimento regolare della data di scadenza, originariamente concordata, del contratto di credito. In mancanza di una disdetta della garanzia di pagamento delle rate, di risoluzione o della regolare scadenza del contratto di credito, la copertura assicurativa cessa inoltre nei seguenti casi: per il rischio di decesso, in caso di decesso della persona assicurata, tuttavia entro al massimo il raggiungimento dell età termine, corrispondente al giorno successivo al compimento del 70 anno d età; per il rischio d incapacità al guadagno/al lavoro in caso di pensionamento o pensionamento anticipato, tuttavia al massimo entro il raggiungimento dell età termine corrispondente al giorno successivo al compimento del 65 anno d età; per il rischio di disoccupazione, in caso di abbandono dell attività lucrativa dipendente nonché in caso di pensionamento o pensionamento anticipato, tuttavia al massimo entro il raggiungimento dell età termine corrispondente al giorno successivo il compimento del 65 anno d età. 3 Prestazioni assicurative 3.1 Prestazioni in caso di decesso 3.1.1 Diritto in caso di decesso In caso di decesso della persona assicurata conseguente a infortunio o malattia o in caso di scomparsa attestata ufficialmente, la Nationale Suisse fornisce una prestazione unica in capitale per un ammontare pari al debito residuo incl. eventuali arretrati e interessi di mora al momento del decesso fino ad un importo massimo di CHF 100 000 per contratto di credito. 3.1.2 Nessun diritto alle prestazioni in caso di decesso Non viene erogata alcuna prestazione in capitale in caso di decesso conseguente: a malattia o infortunio per cui la persona assicurata ha richiesto un trattamento medico al momento della stipula del contratto di credito o negli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti; ad azioni militari, eventi bellici, guerre civili, disordini, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati, qualora la persona assicurata vi prenda attivamente parte; alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose; alla pratica, all allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l utilizzo di un apparecchio a motore; alla pratica di pugilato; immersioni (con profondità superiore a 30m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore al VI, scala UIAA) e vela d altura; a incidenti aerei di qualsiasi tipo, salvo nel caso in cui la persona assicurata sia un semplice passeggero a bordo di un velivolo abilitato per il trasporto aereo che effettua un volo commerciale comunicato alle autorità aeronautiche civili; a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali; a suicidio durante i primi 2 anni successivi alla stipula della garanzia di pagamento delle rate. 2.10 Pagina 2/8

3.2 Prestazioni in caso d incapacità al guadagno/al lavoro 3.2.1 Diritto in caso d incapacità al guadagno È considerata incapacità al guadagno l incapacità permanente della persona assicurata, constatata dall Assicurazione invalidità (AI), di esercitare la propria professione o un altra attività lucrativa. Il diritto a percepire il versamento unico in capitale in caso d incapacità al guadagno totale e permanente causata da malattia o infortunio, fino ad un massimo di CHF 100 000 per contratto di credito, sussiste se, nell ambito della copertura assicurativa, per la persona assicurata è stata attestata da certificato medico e accertamento da parte dell ufficio AI, un incapacità permanente al guadagno di almeno 70% e se al momento della rivendicazione del diritto, la copertura assicurativa è data. Un grado AI inferiore al 70% non prevede alcuna prestazione. Il versamento unico in capitale in caso d incapacità al guadagno è il prodotto della somma di tutte le rate ancora da versare, secondo il piano di pagamento rateale originariamente concordato al momento della notifica dell incapacità al guadagno per un grado appurato dall AI pari almeno al 70%, al netto della differenza degli interessi risultante dalla risoluzione anticipata del contratto di credito. Eventuali pagamenti arretrati e interessi di mora non saranno corrisposti. 3.2.2 Diritto in caso d incapacità al lavoro È considerata incapacità al lavoro l incapacità temporanea al 100%, dovuta ad un pregiudizio della salute della persona assicurata, di svolgere, nella propria usuale professione o sfera di competenza, un attività lavorativa ragionevole. Il diritto a fruire delle prestazioni mensili in caso d incapacità al lavoro temporanea e totale causata da malattia o infortunio, per un ammontare pari alle rate mensili del credito secondo il contratto di credito che durante questo periodo andrebbero riscosse, fino ad un massimo di CHF 2 000 al mese, sussiste nel momento in cui nell ambito della copertura assicurativa, la persona assicurata durante e dopo la scadenza di un termine d attesa di 60 giorni, risulta incapace al lavoro al 100% in base a documentazione e certificazione medica e se allo scadere del termine d attesa è data la copertura assicurativa. Un grado d incapacità al lavoro inferiore al 100% non comporta alcuna prestazione. Pagamenti arretrati e interessi di mora non saranno corrisposti. Il termine d attesa di 60 giorni decorre dal giorno in cui la persona assicurata, in relazione alla malattia o all infortunio che causa l incapacità al lavoro, consulta per la prima volta un medico e questi attesta un grado d incapacità al lavoro del 100%. Se l obbligo di prestazione ha inizio dopo la scadenza del termine d attesa entro un mese già iniziato, la prima rata mensile sarà versata per intero. In caso di ricaduta risp. di una ripetuta incapacità al lavoro del 100%, conseguente ai disturbi avuti in precedenza, entro i 3 mesi successivi alla fine di un incapacità al lavoro totale già notificata, non sarà calcolato un nuovo termine d attesa. 3.2.3 Durata dell erogazione delle prestazioni per incapacità al lavoro Nell ambito dell incapacità al lavoro totale e temporanea e attestata con certificato medico e della copertura assicurativa vigente, in caso d incapacità al lavoro totale e temporanea, per ciascun caso di sinistro e per la durata del contratto di credito (durata originaria), la Nationale Suisse fornisce le prestazioni mensili, fino ad un massimo di 24 mesi complessivi. Le prestazioni mensili vengono interrotte e non più erogate dalla Nationale Suisse se: la Nationale Suisse ha erogato le prestazioni mensili per un massimo di 24 mesi; nonostante la legittimità del diritto alla prestazione e l esistenza della copertura assicurativa, la persona assicurata non presenta alcun documento che attesti il perdurare dell incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio; viene ripresa un attività professionale (anche in forma parziale); la persona assicurata ha raggiunto l età termine. 3.2.4 Nessun diritto a prestazioni in caso d incapacità al guadagno/al lavoro Non viene erogata alcuna prestazione in caso d incapacità al guadagno/al lavoro conseguente: Pagina 3/8

a malattia o infortunio per cui la persona assicurata ha richiesto un trattamento medico al momento della stipula dell assicurazione o negli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti; a incapacità al guadagno/al lavoro provocata e causata intenzionalmente (tra l altro per autolesione); ad eventi bellici, guerre civili, disordini, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati, qualora la persona assicurata vi prenda attivamente parte; alla partecipazione attiva ad azioni illegali o criminose; alla pratica, all allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l utilizzo di un apparecchio a motore; alla pratica di pugilato; immersioni (con profondità superiore a 30m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore al VI, scala UIAA) e vela d altura; a malattie o disturbi mentali o a carico del sistema nervoso purché non siano state accertate da un medico, esercitante in Svizzera, specialista in psichiatria o per le quali la persona assicurata non si sia dovuta ricoverare in ospedale, una casa di cura, una clinica, ecc. in Svizzera per sottoporsi ad un trattamento duraturo; a mal di schiena, ad eccezione delle lesioni oggettivamente riscontrabili da un medico; a complicazioni insorte in relazione ad una gravidanza; a incidenti causati sotto l effetto di stupefacenti nonché incidenti causati o provocati in stato di ebbrezza, in presenza di un alcolemia pari o superiore ai livelli consentiti dalla legge per la guida di un veicolo; a assunzione o iniezione di farmaci, stupefacenti e sostanze chimiche non prescritti dal medico e abuso di alcol; a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali. 3.3 Prestazioni in caso di disoccupazione 3.3.1 Diritto in caso di disoccupazione È considerata disoccupazione la perdita totale e involontaria del posto di lavoro o la perdita involontaria di quei posti di lavoro presso svariati datori di lavoro presso i quali la persona assicurata è stata impiegata per almeno 25 ore settimanali e per la quale vengono erogate le intere indennità di disoccupazione previste dall assicurazione contro la disoccupazione (AD). Il diritto a fruire delle prestazioni mensili in caso di disoccupazione involontaria per un ammontare delle rate del credito mensili secondo il relativo contratto che durante questo periodo andrebbero riscosse, fino ad un massimo di CHF 2 000 mensili per mese e contratto, sussiste nel momento in cui nell ambito della copertura assicurativa la persona assicurata, in qualità di impiegata, durante e dopo la scadenza di un termine d attesa di 60 giorni risulta disoccupata al 100%. Allo scadere del termine d attesa, la copertura assicurativa deve essere data. Pagamenti arretrati e interessi di mora non saranno corrisposti. Il termine d attesa inizia solo dalla data di decorrenza del diritto alla prestazione della persona assicurata nell ambito dell assicurazione contro la disoccupazione. Se l obbligo di prestazione ha inizio dopo la scadenza del termine d attesa entro un mese già iniziato, la prima rata mensile sarà versata per intero. In caso di una ripetuta disoccupazione, entro i 3 mesi successivi all inizio di un nuovo rapporto di lavoro conseguente ad un licenziamento involontario avvenuto entro il periodo di prova, non viene conteggiato un nuovo termine d attesa. La persona assicurata potrà fruire delle prestazioni mensili solo se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente: prima dell inizio del periodo di disoccupazione era impiegata da almeno 6 mesi con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva un orario lavorativo di almeno 25 ore settimanali; al momento della comunicazione della cessazione del/dei rapporto/i di lavoro era impiegata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva un orario lavorativo di almeno 25 ore settimanali; è attivamente alla ricerca di un posto di lavoro; Pagina 4/8

percepisce delle prestazioni nell ambito dell assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera prevista dalla legge. 3.3.2 Periodo di carenza Le disdette del rapporto di lavoro comunicate entro i primi 90 giorni dall inizio dell assicurazione, non comportano alcun diritto a prestazioni assicurative. 3.3.3 Durata della corresponsione delle prestazioni di disoccupazione Nell ambito della disoccupazione continuata e comprovata e della protezione assicurativa esistente, per ciascun caso di sinistro, la Nationale Suisse fornisce le relative prestazioni mensili al massimo per 12 mesi. In caso di disoccupazione ripetuta e involontaria, le prestazioni saranno fornite complessivamente al massimo per 24 mesi durante il periodo di validità del contratto di credito. Le prestazioni mensili vengono interrotte e non più erogate dalla Nationale Suisse se: la Nationale Suisse ha erogato le prestazioni mensili per un massimo di 12 mesi per ciascun caso di sinistro risp. di 24 mesi nell ambito della durata del contratto originario di credito; decade il diritto alle prestazioni secondo quanto previsto dall AD; nonostante la legittimità del diritto alle prestazioni e l esistenza della copertura assicurativa, la persona assicurata non presenta alcun documento che attesti il perdurare della disoccupazione; viene ripresa un attività lucrativa (anche a tempo parziale), ad esclusione di un guadagno intermedio con un grado d impiego inferiore al 40%, predisposto dall Ufficio regionale di collocamento (URC) competente; la persona assicurata ha raggiunto l età termine. 3.3.4 Nessun diritto alle prestazioni in caso di disoccupazione Le prestazioni mensili in caso di disoccupazione non saranno corrisposte: se i regolamenti e le prescrizioni di controllo dei centri URC non vengono osservati e le indennità giornaliere vengono ridotte in seguito a giorni di sospensione. Sono esclusi i giorni di sospensione ordinari all inizio della disoccupazione; se, al momento della firma della dichiarazione d adesione, la persona assicurata non aveva lavorato da almeno 6 mesi con un orario lavorativo di almeno 25 ore settimanali o si trovava in un rapporto di lavoro a tempo determinato o disdetto o era prossimo al pensionamento anticipato; in seguito a licenziamento comunicato prima della dichiarazione d adesione all assicurazione o durante i primi 90 giorni (periodo di carenza) a partire dalla data dell inizio dell assicurazione; in seguito a disdetta da parte della persona assicurata; in seguito a regolare scadenza o risoluzione anticipata di contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali o temporanei; per i casi di disoccupazione per i quali non sussiste alcun diritto alla riscossione secondo quanto stabilito dall AD, in particolare in caso di disoccupazione conseguente alla perdita dell attività lucrativa indipendente; in seguito a pensionamento o pensionamento anticipato; in seguito a licenziamenti fra coniugi o parenti in linea diretta ascendente o discendente; in seguito a licenziamento dovuto a una violazione volontaria dei propri obblighi professionali o alla partecipazione di scioperi illegittimi. 3.4 Coordinamento delle prestazioni Con il pagamento del versamento unico in capitale in seguito a decesso o incapacità al guadagno, il diritto assicurativo della persona assicurata è considerato compensato. Le prestazioni mensili in seguito ad incapacità al lavoro o disoccupazione saranno conteggiate con un eventuale prestazione in capitale conseguente ad incapacità al guadagno. Le prestazioni assicurative per incapacità al lavoro o disoccupazione non possono essere cumulate. Pagina 5/8

4 Beneficiari e corresponsione del premio 4.1 Beneficiari Le prestazioni corrisposte dall assicurazione servono esclusivamente all adempimento degli obblighi contrattuali della persona assicurata, derivanti dal rapporto creditizio e vengono erogate solo e direttamente dalla Nationale Suisse alla BANK-now SA, in qualità di unica beneficiaria e creditrice. 4.2 Corresponsione del premio I premi assicurativi per la copertura obbligatoria in caso di decesso e per il pacchetto di copertura assicurativa facoltativo (incapacità al guadagno/al lavoro e disoccupazione) sono parte integrante delle rate del credito mensili, nell ambito del contratto di credito. In caso di prestazione, le prestazioni mensili risp. il versamento unico in capitale della Nationale Suisse includono i premi assicurativi. In caso di risoluzione anticipata del contratto di credito, alla persona assicurata vengono rimborsate le quote di premio non utilizzate del pacchetto di copertura assicurativa facoltativo. La BANK-now SA si riserva il diritto di addebitare le spese di risoluzione del contratto e di stipula non ammortizzate. Alla persona assicurata non verrà corrisposta alcuna partecipazione alle eccedenze. 5 Sinistro 5.1 Procedura in caso di sinistro Un eventuale caso di sinistro va immediatamente comunicato per telefono o per iscritto alla BANK-now SA. L evasione di tutti i sinistri viene garantita dalla Nationale Suisse, risp. da terzi da questa incaricati, che si metteranno subito in contatto con la persona che ha segnalato il caso e le invierà il necessario modulo per notificare il sinistro. Assieme al modulo firmato, occorre inoltrare anche la documentazione necessaria per poter valutare e verificare la legittimità del diritto alle prestazioni assicurative. 5.2 Valutazione del diritto alle prestazioni assicurative Per poter valutare la legittimità del diritto a prestazioni, occorre obbligatoriamente presentare i seguenti documenti: Il modulo relativo al sinistro compilato in ogni sua parte, recante cognome e nome della persona assicurata, il numero del contratto di credito nonché il cognome, il nome, l indirizzo esatto e la firma della persona che notifica il sinistro. in caso di decesso: certificato di morte ufficiale e un attestato medico (certificato medico) indicante la causa del decesso, l inizio e il decorso della malattia o della lesione corporale che ha condotto al decesso della persona assicurata risp. la dichiarazione di scomparsa ufficiale. in caso d incapacità al guadagno totale e permanente in seguito a malattia o infortunio: decisione AI passata in giudicato, gli atti AI ed eventuali atti SUVA nonché certificato medico in merito alla causa e le caratteristiche della malattia o delle conseguenze dell infortunio (certificato medico/documentazione sul decorso della malattia, diagnosi ecc.) in caso d incapacità al lavoro totale e temporanea in seguito a malattia o infortunio: certificato medico in merito alla causa e alle caratteristiche della malattia o delle conseguenze dell infortunio (certificato medico/documentazione sul decorso della malattia, diagnosi ecc.), il grado e la presunta durata (prognosi) dell incapacità al lavoro. Ogni mese va presentato un nuovo certificato medico o la documentazione attestante il prolungamento dell incapacità al lavoro. in caso di disoccupazione involontaria: copia del contratto di lavoro e lettera di licenziamento del datore di lavoro, da cui risulti la data di comunicazione del licenziamento e della fine del rapporto di lavoro; il documento che attesti l avvenuta iscrizione, in veste di disoccupato, presso l ufficio regionale di collocamento responsabile (URC) nonché il documento che attesti i pagamenti e conteggi ininterrotti delle indennità di disoccupazione in base alle disposizioni dell AD. Pagina 6/8

Si potrà procedere all evasione di un sinistro solo qualora la documentazione fosse completa e plausibile. La prestazione viene versata solo se sono stati forniti tutti i documenti richiesti per l esame e la valutazione del diritto alle prestazioni assicurative e se da questa verifica risulta evidente l obbligo di prestazione della Nationale Suisse. I costi connessi alle prove suddette sono a carico della persona assicurata risp. dei suoi eredi. La Nationale Suisse è inoltre autorizzata a richiedere o a procurarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazioni necessarie nonché a far visitare la persona assicurata in qualsiasi momento da un medico di fiducia. La Nationale Suisse o i terzi da questa incaricati hanno il diritto di contattare direttamente i medici curanti coinvolti nel caso. 5.3 Obbligo di collaborare e di ridurre il danno Nell ambito dell obbligo di collaborare e di ridurre il danno secondo il punto 5.2, la persona assicurata è tenuta ad autorizzare la Nationale Suisse o i terzi da questa incaricati a richiedere presso ospedali, medici, datori di lavoro, enti pubblici, compagnie d assicurazione e istituti d assicurazione sociale e terzi, tutte le informazioni e gli atti necessari e a esonerare tali istituzioni dall obbligo del segreto; dare immediatamente qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute precedente e attuale e il decorso della malattia o dell infortunio. In caso di decesso della persona assicurata, occorre informare in merito alle circostanze e alle cause del decesso e presentare la necessaria documentazione. Se uno di questi obblighi non viene osservato, il diritto alle prestazioni decade e la Nationale Suisse sarà autorizzata a rifiutare l erogazione delle prestazioni. 6 Disdetta 6.1 Disdetta della garanzia di pagamento delle rate La persona assicurata è autorizzata a disdire in qualsiasi momento per iscritto il contratto inerente al pacchetto di copertura assicurativa facoltativo della garanzia di pagamento delle rate, rispettando un termine di disdetta di 3 mesi alla fine di un determinato mese. La disdetta va inviata per raccomandata alla BANK-now SA. Nel caso in cui la garanzia di pagamento delle rate fosse disdetta, il contratto di credito manterrà la propria validità. La copertura obbligatoria in caso di decesso non può essere disdetta durante il periodo di validità del contratto di credito. 6.2 Conseguenze della disdetta sui versamenti assicurativi correnti Se il pacchetto di copertura assicurativa facoltativo della garanzia di pagamento delle rate venisse regolarmente disdetto dalla persona assicurata o dalla BANK-now SA durante il periodo di erogazione delle prestazioni mensili per incapacità al lavoro o disoccupazione, l obbligo di prestazione della Nationale Suisse cessa nel momento in cui ha effetto la disdetta. 7 Condizioni particolari 7.1 Diritto di recesso La persona assicurata può ritirare la dichiarazione d adesione alla garanzia di pagamento delle rate (pacchetto di copertura assicurativa facoltativo) entro 7 giorni dalla firma della stessa, senza dover sostenere alcuna spesa. Tale principio vale anche nel caso in cui l adesione fosse nel frattempo già avvenuta. 7.2 Cessione a terzi La persona assicurata prende atto e si dichiara d accordo sul fatto che la Nationale Suisse può cedere a terzi incaricati determinati settori d attività o l esecuzione di determinati servizi nell ambito del contratto d assicurazione collettiva. 7.3 Protezione dei dati Nel rispetto della protezione dei dati, la Nationale Suisse e i terzi da questa incaricati, sono autorizzati a raccogliere ed elaborare i dati necessari alla gestione del contratto e all evasione del sinistro presso la BANK-now SA o presso terzi. I dati personali che vengono forniti nell ambito della presente assicurazione a seguito della stipula del contratto e quelli da presentare Pagina 7/8

in caso di prestazione, vengono gestiti dalla Nationale Suisse risp. dai terzi da questa incaricati esclusivamente ai fini della stipula e dell amministrazione dell assicurazione e del trattamento ed evasione dei sinistri. La persona assicurata potrà richiedere in qualsiasi momento la comunicazione e la rettifica di tutte le informazioni che la riguardano. Vengono garantiti gli interessi privati della persona assicurata, meritevoli di protezione, nonché interessi pubblici preponderanti. In caso di necessità, i dati saranno inoltrati a terzi coinvolti, in particolare a co- e riassicuratori e altri assicuratori interessati. La protezione dei dati è regolamentata inoltre dai principi sanciti dalla Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992. 7.4 Comunicazioni e notifiche Le comunicazioni e le notifiche devono avvenire sempre per iscritto e acquisiscono validità non appena la BANK-now SA ne accusa ricevimento. 7.5 Foro competente e diritto applicabile In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il tribunale della località svizzera in cui risiede la persona assicurata o lo stipulante, o quello competente per la sede dell assicuratore. Per le presenti CGA trova applicazione esclusivamente il diritto svizzero. 2.10 Pagina 8/8