REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente



Documenti analoghi
per l'esecuzione del giudicato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

ha pronunciato la presente

TAR Veneto n del 16/9/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

contro per l'annullamento

contro ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

Ric. n. 2473/2006 Sent. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA



Tar Campania Napoli n del

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TAR di Torino: fotovoltaico e prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

ha pronunciato la presente

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Comune di Vieste Provincia di Foggia


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Transcript:

N. 00702/2015 REG.PROV.COLL. N. 01466/2014 REG.RIC. ex art. 60 cod. proc. amm.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2014, proposto da: Antonello Manca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Bitti e Giacomo Crovetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare D.M. n. 279/I-3/2014 del 26.4.2014 e notificato in data 14.8.2014 con il quale veniva decretata la rimozione dal grado, nonchè del D.M. n. 242/III-7/2013 del 26.4.2013, con il quale veniva decretata la sospensione dall'impiego per mesi 2, del D.M. n. 29/1-3/2014 del 20.1.2014 con il quale veniva decretata la sospensione dall'impiego per mesi 6; nonchè per l'annullamento degli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali; nonchè per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato il 19.11.2014 il sig. Manca Antonello, al tempo dei fatti di causa Caporal Maggiore Scelto dell Esercito, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell efficacia, a) il provvedimento del Ministero della Difesa del 24.06.2014 con il quale era stata decretata la sua rimozione dal grado, b) i provvedimenti del Ministero della Difesa del 26.04.2013 e del 20.01.2014 con i quali era stata adottata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dall impiego, rispettivamente, per due e per sei mesi, c) tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali del procedimento. Con il medesimo atto il ricorrente ha anche chiesto la condanna dell Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati mediante reintegro nel suo posto di lavoro, con ricostruzione della carriera e corresponsione di tutti gli emolumenti e le contribuzioni relativi. A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge come violazione degli artt. 1392 comma 2, 1397 comma 2 e 1398 comma 1 del d.lgs. n. 66/2010; 2) eccesso di potere come illogicità, ingiustizia manifesta e sproporzione nell applicazione del DPR n. 3/1957, nonché del DPR n. 487/1994, 3) violazione di legge come violazione dell art. 97 Cost., violazione di legge in relazione all art. 3 della l.n. 241/1990; 4) eccesso di potere come difetto di istruttoria e di motivazione, violazione di legge come violazione degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990; 5) violazione di legge come violazione dell art. 1350 del d.lgs. n. 66/2010, violazione di legge come violazione dell art. 97 Cost.; 6) violazione di legge in relazione all art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 ed all art. 97 Cost. Con ordinanza n. 4/2015 del 9.01.2015 il Collegio ha ordinato all Amministrazione di depositare in giudizio documentati chiarimenti sulla vicenda oggetto di causa e tutti gli atti del procedimento. Il 30.01.2015 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, ottemperando all ordinanza istruttoria ed eccependo l irricevibilità e, in ogni caso, l infondatezza nel merito del ricorso avversario.

Alla camera di consiglio del 19.03.2015, fissata per l esame della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti dell art. 60 c.p.a. Deve essere, in primo luogo, dichiarata l irricevibilità per tardività dell impugnazione da parte del ricorrente delle due sanzioni di stato inflittegli il 26.04.2013 (con notifica del 21.05.2013) ed il 20.01.2014 (con notifica del 2.02.2014). In relazione al provvedimento di rimozione dal grado, il ricorrente ha lamentato, invece, con il primo motivo, la violazione delle norme del Codice dell Ordinamento Militare che prevedono il termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari per la contestazione degli addebiti e quello di 270 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza da parte dell Amministrazione per la comminatoria della sanzione e l estinzione, in ogni caso, del procedimento disciplinare per il decorso, dall ultimo atto di procedura, del termine di 90 giorni senza che nessuna ulteriore attività sia compiuta. Tale censura non è fondata e deve essere rigettata. I termini stabiliti dall art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010 decorrono, infatti, non dal semplice passaggio in giudicato della sentenza, ma dalla conoscenza integrale da parte dell Amministrazione della pronuncia giudiziale, divenuta irrevocabile. Nel caso in questione l Amministrazione ha acquisito la completa conoscenza dell assoluzione del ricorrente, divenuta irrevocabile il 5.10.2013, solo in data 15.10.2013, come evidenziato dal Comandante delle Forze Operative Terrestri nell atto dispositivo dell inchiesta formale del 9.12.2013 e come, del resto, riconosciuto dalla stesso ricorrente nell atto introduttivo del giudizio (cfr. p. 2 del ricorso). È, dunque, da tale data che decorrono i 90 giorni prescritti per l instaurazione del procedimento disciplinare, iniziato, così, in termini, il 20.12.2013, con la contestazione degli addebiti, atto idoneo anche ad interrompere il decorso del 90 giorni previsti quale termine massimo tra un atto e quello successivo (costituito, nell ipotesi in esame, dalla conclusione dell inchiesta della Commissione di disciplina, il 14.03.2014) a pena di estinzione del procedimento. Anche la durata massima di 270 giorni per il procedimento disciplinare risulta essere stata rispettata, poiché il lasso di tempo rilevante a tal fine è quello dalla contestazione degli addebiti fino all adozione del provvedimento finale e non anche alla sua notifica, che incide sull efficacia dell atto stesso (cfr. Cons.St., Sez. IV, 4.05.2012 n. 2604; Cons.St., Sez. IV, 16.03.2010 n. 4163, TAR Umbria, 13.03.2013 n. 163, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25.02.2014, n. 1176). Con il secondo motivo il ricorrente ha, poi, dedotto che la rimozione del grado con successivo licenziamento avrebbe potuto essere disposta solo per una delle condanne di cui al DPR n. 3/1957 e al DPR n. 487/1994 e non in altri casi. Anche tale censura non coglie nel segno. Il provvedimento del 24.06.2014 è, in verità, stato emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 923 lett. i) e 1357 lett. d) del Codice dell Ordinamento Militare, (per cui il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause i) perdita del grado e le sanzioni disciplinari di stato sono d) la perdita del grado per rimozione ), quale unica sanzione adeguata alla condotta del

graduato, che, nonostante l assoluzione in sede penale, è stata giudicata incompatibile con il grado rivestito e con lo status di militare in servizio permanente, per aver disatteso i principi che devono improntare il comportamento di un militare, risultando da ciò minato il rapporto fiduciario sul quale deve necessariamente fondarsi il rapporto di lavoro con l Amministrazione della Difesa. Con gli ulteriori motivi di ricorso il sig. Manca ha, inoltre, sottolineato che i fatti che avevano dato origine alla sanzione espulsiva adottata nei suoi confronti non erano in alcun modo riferibili alla sua attività in servizio, e che la sua rimozione dal grado a causa di essi, adottata senza tener conto della sua professionalità e della sua precedente carriera, era, dunque, contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, Ha anche dedotto la violazione da parte dell Amministrazione degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 in quanto il severo provvedimento emesso nei suoi confronti non avrebbe considerato l evoluzione nel frattempo intervenuta nel modo di intendere i doveri istituzionalmente sussistenti in capo ad un militare in servizio permanente delle Forze Armate, per cui condotte come la sua non costituirebbero più una lesione dell eccellenza dei singoli individui, né, tantomeno una violazione dei rapporti fiduciari intercorrenti con il datore di lavoro. Tali argomentazioni non possono essere accolte. La condotta del ricorrente - consistente nell aver intrapreso, all interno di una cabina artificialmente costruita in un box interrato nella sua disponibilità, la coltivazione di piante di canapa indiana per fumare personalmente la marijuana - all esito di inchiesta formale disposta dall Amministrazione e del giudizio della Commissione di Disciplina, proprio considerata congiuntamente ai precedenti penali (applicazione della pena, sospesa, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all art. 589 c.p. e condanna alla pena di mesi 1 e giorni 20 di arresto ed 1.500 di ammenda, sostituita da 46 giorni di lavoro di pubblica utilità per il reato di cui all art. 186 commi 1 e 2 del Codice della Strada) dell interessato, ed alle sanzioni disciplinari già adottate nei suoi confronti nel 2013 e nel 2014, è stata ragionevolmente considerata dal Ministero della Difesa un comportamento così grave da rendere inadeguato qualsiasi provvedimento disciplinare di stato a carattere temporaneo e da determinare necessariamente la sanzione espulsiva, vista anche la tendenza dell inquisito a infrangere ripetutamente e gravemente le regole disciplinari e la contiguità alle sostanze stupefacenti particolarmente grave e irresponsabile poiché in contrasto con i peculiari doveri istituzionali sussistenti in capo a un militare in servizio permanente delle Forze Armate. Tale giudizio, emesso, come detto, dall Amministrazione alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione e specificamente motivato, non appare in alcun modo affetto dai vizi denunciati, ed anzi, risulta congruo e proporzionato alla riscontrata compromissione definitiva del rapporto fiduciario tra il militare e datore di lavoro. Non pertinente, vista la mancanza in atti di qualsiasi dichiarazione del ricorrente relativa ad una sua dipendenza da sostanze stupefacenti e, soprattutto, alla volontà di disintossicarsi, risulta, infine, il riferimento all art. 1499 del d.lgs. n. 66/2010, che prevede per il militare riconosciuto tossicodipendente, alcool dipendente o dopato, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario la possibilità di essere posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente se del caso in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile con riguardo all impugnazione delle sanzioni della sospensione dall impiego del 26.04.2013 e del 20.01.2014 e, per il resto, respinto.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, - dichiara il ricorso irricevibile con riguardo all impugnazione delle sanzioni della sospensione dall impiego del 26.04.2013 e del 20.01.2014 - lo rigetta in rapporto all impugnazione della rimozione dal grado; - compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.