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Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 32 Prot. 2993 DATA 08.04.2008 Settore: Detrazioni quadro E - Modello 730/2008 Oggetto: Detrazioni acquisto farmaci e interessi per mutui abitazione principale Riferimenti: Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E Con Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte a quesiti in materia di compilazione del Mod. 730/2008. La Circolare dell Agenzia risulta strutturata in 2 capitoli: il primo tratta questioni di natura puramente interpretativa, il secondo risolve problematiche legate principalmente alla compilazione o trasmissione del Mod. 730/2008. Nella presente informativa si fornisce una prima analisi dei chiarimenti offerti dall Amministrazione finanziaria seguendo un filo conduttore legato alle diverse tematiche: si dà priorità alle principali puntualizzazioni fornite in merito alle detrazioni per oneri, quadro E, Mod. 730/2008. ACQUISTO DI FARMACI La Circolare fornisce 2 risposte in merito alle problematiche relative allo scontrino parlante che dal 1 luglio 2007 avrebbe dovuto attestare le spese per farmaci. ACQUISTO DI FARMACI ALL ESTERO Nel caso di spese sanitarie sostenute all estero la detrazione relativa all acquisto di medicinali è subordinata alle medesime regole previste per l acquisto in Italia. In particolare, per i farmaci acquisiti dal 1 luglio 2007, dovrà essere specificata la natura, la qualità e la quantità dei prodotti, nonché il codice fiscale del destinatario; tali dati, in mancanza di uno scontrino parlante dovranno risultare da idonea documentazione rilasciata dalla farmacia o da un autodichiarazione del contribuente. ATTENZIONE Per quanto concerne la documentazione sanitaria occorre ricordare che nel caso in cui questa sia in lingua originale, la stessa va corredata da una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola la stessa può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d Aosta o nella Provincia autonoma di Bolzano non dovrà essere prodotta nemmeno la relativa traduzione se la documentazione sia, rispettivamente, in francese o in tedesco. Nel caso in cui sia in lingua diversa da quelle sopra indicate la documentazione va corredata da traduzione giurata. La Circolare dell Agenzia delle Entrate 9 maggio 1987, n. 9, puntualizza tuttavia che: la legge 14 marzo 1977, n. 73 di ratifica ed esecuzione del Trattato fra Italia e Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

Informativa n. 32 - pagina 2 di 4 Jugoslavia (c.d. Trattato di Osimo) e l'articolo 3 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con L.C. 31.1.1963, n. 1, garantiscono la tutela della minoranza slovena e la relativa conservazione di determinati diritti nell'uso della specifica lingua, si precisa che la documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno potrà essere corredata da una traduzione italiana non giurata, ove il contribuente, residente nella precitata Regione, appartenga alla cennata minoranza. In caso di pagamento in valuta extra UE, si applica il disposto dell art. 9, TUIR, ossia è necessario fare riferimento al cambio del giorno in cui è sostenuta la spesa, oppure se non rilevato, al cambio del giorno antecedente più prossimo e se nemmeno tale dato è disponibile si ricorre al cambio medio del mese. ATTESTAZIONE DEL CONTRIBUENTE PER SCONTRINI NON PARLANTI O INCOMPLETI E possibile integrare più scontrini fiscali non parlanti o incompleti attraverso una sola dichiarazione, purchè la stessa contenga l indicazione: 1) del numero identificativo di ciascuno scontrino; 2) del codice fiscale del destinatario del medicinale; 3) della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. Gli elementi di cui al punto 3) possono essere forniti una sola volta con riferimento a gruppi omogenei di scontrini. MUTUI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE MUTUO PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Dal 1 dicembre 2007 è stato elevato da sei a diciotto mesi, decorrenti dall inizio dei lavori di costruzione, il termine entro cui deve essere stipulato il contratto di mutuo, per poter fruire della detrazione d imposta per interessi passivi e oneri accessori relativi alla costruzione dell abitazione principale (rigo E10, Mod. 730/2008), fermo restando che se il mutuo è stato stipulato prima dell inizio dei lavori tale stipula deve avvenire non oltre i sei mesi anteriori a tale inizio. Stipula mutuo Ante Stipula mutuo Post Fine lavori Termine per stabilire dimora 6 mesi 18 mesi 6 mesi Il limite di tempo di diciotto mesi può essere preso in considerazione da coloro che alla data del 1 dicembre 2007 abbiano iniziato i lavori da non più di sei mesi.

Informativa n. 32 - pagina 3 di 4 ESEMPIO n. 1 Un contribuente ha iniziato i lavori per la costruzione dell abitazione principale in data 25 maggio 2007. Essendo decorsi alla data del 1 dicembre 2007 i sei mesi successivi all inizio dei lavori, il contribuente rimane ancorato ai termini previsti dalla precedente disciplina e quindi doveva stipulare il contratto di mutuo non oltre i sei mesi successivi alla data del 25 maggio (25 novembre 2007). ESEMPIO n. 2 Un contribuente ha iniziato i lavori per la costruzione per abitazione principale in data 7 giugno 2007. Non essendo ancora decorsi alla data del 1 dicembre 2007 i sei mesi successivi all inizio dei lavori (termine ancora pendente), il contribuente potrà considerare il maggior termine previsto dalla nuova disciplina e quindi dovrà stipulare il contratto di mutuo non oltre i diciotto mesi successivi alla data del 7 giugno 2007 (7 dicembre 2008). ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO E SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO Ai sensi della C.M. n. 95/2000, punto 1.2.2., il diritto alla detrazione degli interessi passivi per acquisto dell abitazione principale permane anche se l originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all estinzione del vecchio contratto di mutuo e l accensione del nuovo. La risoluzione 21 dicembre 2007, n. 390 ha chiarito che tale disciplina si rende applicabile anche ai mutui contratti per la costruzione dell abitazione principale. Inoltre, la medesima Risoluzione introduce un ulteriore elemento di novità; in pratica viene disatteso quanto riportato nell art. 15, comma 1, lettera b), terzo periodo, TUIR: Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo d importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. La citata Risoluzione dispone infatti che se il secondo mutuo è di importo superiore alla residua quota di capitale da rimborsare in relazione al primo mutuo (maggiorata delle spese e degli oneri correlati), la detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto non viene meno. Tuttavia, la detrazione non può essere calcolata sull intero importo degli interessi sostenuti ma è riconosciuta in proporzione all importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato. DETRAIBILITA INTERESSI = Importo residuo del capitale primo mutuo stipulato Importo finanziato con nuovo contratto mutuo X 100 ESEMPIO Per finanziare la spesa relativa all acquisto dell abitazione principale, un contribuente ha contratto nel 1995 un mutuo pari a 150.000,00; nel corso del 2007 ha estinto anticipatamente il vecchio contratto (residuo capitale 40.000,00) e ne ha stipulato uno nuovo pari a 50.000,00. Il contribuente ha pagato interessi nel corso del 2007 per 2.700,00.

Informativa n. 32 - pagina 4 di 4 Considerando quanto sopra riportato, gli stessi saranno detraibili nella misura pari a: 40.000,00 Detraibilità interessi = x 100 = 80% 50.000,00 Interessi detraibili = 2.700,00 x 80% = 2.160,00 Nell esempio sopra riportato si è ipotizzato che il vecchio mutuo sia stato utilizzato pienamente dal contribuente, vale a dire che il costo di acquisto dell immobile era almeno pari a quello del capitale preso a prestito (detraibilità degli interessi al 100%). Diversamente, il contribuente dovrà prima verificare la detraibilità degli interessi con riferimento al costo di acquisto dell immobile e al capitale preso a mutuo con il primo contratto; successivamente, potrà detrarre gli interessi sostenuti in proporzione all importo residuo del primo contratto rispetto a quello finanziato con la nuova stipula. Chiariamo meglio con un esempio: Per finanziare la spesa relativa all acquisto dell abitazione principale, un contribuente ha contratto nel 1995 un mutuo pari a 200.000,00. La spesa per l acquisto risulta pari ad 150.000,00 (comprensiva degli oneri correlati). Nel corso del 2007 ha estinto anticipatamente il vecchio contratto (residuo capitale 50.000,00) e ne ha stipulato uno nuovo pari a 60.000,00. Il contribuente ha pagato interessi nel corso del 2007 per 2.300,00. La detraibilità degli interessi dovrà tener conto dell effettivo utilizzo del primo contratto di mutuo: Costo di acquisto immobile + oneri accessori Detraibilità interessi = x 100 primo mutuo Capitale preso a mutuo con contratto originario ESEMPIO 150.000,00 Detraibilità interessi = x 100 = 75% primo mutuo 200.000,00 Interessi detraibili = 2.300,00 x 75% = 1.725,00 Considerando che con la stipula del nuovo mutuo il contribuente ha ottenuto un finanziamento maggiore al capitale residuo, gli interessi sopra riportati dovranno essere ulteriormente ridotti: 50.000,00 Detraibilità interessi = x 100 = 83,33% nuovo contratto 60.000,00 Interessi detraibili = 1.725,00 x 83,33% = 1.437,50 La Circolare dell Agenzia delle Entrate precisa, infine, che i criteri esposti, non hanno valore innovativo e, pertanto, trovano applicazione anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del richiamato documento di prassi amministrativa.