1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )



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Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Circolare n. 11/2012 Castelfranco Veneto, 29 ottobre 2012 Spett. li CLIENTI ------------------------------------------- LORO SEDI 1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 ) PREMESSA L art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248. Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore del versamento all Erario: delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; dell IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi: dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell ambito di attività rilevanti ai fini IVA; dai soggetti IRES, di cui all art. 73 del TUIR; dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all art. 74 del TUIR. Sono invece escluse dall applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2) DECORRENZA In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto alto/subappalto stipulati dal 12.8.2012. Inoltre poiché la norma in esame introduce in capo all appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60 giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma. Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012. 3) RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL APPALTATORE La responsabilità solidale dell appaltatore in relazione al versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, si applica nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore. Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto. Tale responsabilità solidale viene meno se l appaltatore verifica,, prima del pagamento del corrispettivo ivo al subappaltatore che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione; L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti. Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 4) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE Per effetto della nuova disciplina dell art. 13-ter viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore previa esibizione da parte di quest ultimo della documentazione attestante che i versamenti all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte dell appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

5) SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se: non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo; i versamenti all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA non sono stati correttamente eseguiti dall appaltatore e dal subappaltatore. Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari. 6) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE TANTE I VERSAMENTI ESEGUITI E DALL APPALTA PALTATO TORE E DAI SUBAPPALTATORI L attestazione dell avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata attraverso un asseverazione asseverazione: di un soggetto iscritto nell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro; del responsabile dell assistenza fiscale di un CAF-imprese. ovvero in alternativa mediante una dichiarazione sostitutiva con cui l appaltatore/ subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione). Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge; indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; contenere l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.

Si allega di seguito una bozza della dichiarazioni sostitutiva pubblicata nel sole24 in data 19/10/2012 e disponibile nel nostro sito www.contecervi.it lo studio per te/area pubblica/altri documenti utili. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art.46, Dpr n.445 del 28/12/2000) Il sottoscritto nato a il cod.fiscale residente in Via in qualità di titolare/ legale rappresentante della società con sede in cod.fisc/p.iva Consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il Dpr n.445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt.76 e 75) DICHIARA ai sensi dell art. 35, commi 28,28-bis e 28-ter del DL. N.223/2006, come modificato dall art.13- ter del Dl n.83/2012 che per le seguenti fatture emesse: - n... del. - n... del. - n... del. - n... del. Riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la società con sede a Via Cod.Fisc/P.IVA A) IVA l iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge; l iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al mese di ovvero al trimestre che si è chiusa con un debito/credito di euro il modello F24 con cui è stata versata o compensata la suddetta iva è stato presentato il con il n. di protocollo l iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il regime per cassa reverse charghe B) Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente inerenti le prestazioni rese dell ambito del contratto di cui sopra: tali ritenute (dopo l eventuale scomputo di euro ) sono state versate come segue: 1.Modello f24 presentato in data con il n.protocollo di importo pari ad 2.Modello f24 presentato in data con il n.protocollo di importo pari ad 3.Modello f24 presentato in data con il n.protocollo di importo pari ad tali ritenute non sono state versate perché non sono ancora scaduti i relativi termini di legge; il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente; le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti., lì Firma iva

2)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO CONTRIBUTIVO Oltre agli adempimenti di cui sopra, si ricorda che rimane in vigore anche la precedente normativa relativa alla responsabilità solidale in ambito contributivo, e che di seguito si riepilogano. L art. 35 del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006 prevede una responsabilità solidale tra l appaltatore e il subappaltatore.per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltare. L art.21 c.28 del DL 5/2012 ha ora previsto che in caso di appalto di opere o sevizi il committente è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto, (e non come si temeva l intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore del subappaltatore/appaltatore) nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell adempimento LIMITI DELLA RESPONSABILITA IN SOLIDO Tale responsabilità viene meno se l appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante il corretto adempimento da parte del subappaltare degli obblighi previsti dal comma 28, ovvero: - la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi che può essere rilasciata mediante il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) - la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (modelli F24) - la regolarità nella corresponsione dei trattamenti retributivi (copia cedolini/bonifici bancari/ecc). Lo studio è a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito. Cordiali saluti Conte & Cervi Commercialisti Associati sociati