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TAR Liguria Sentenza n. 1183/2010 Studente disabile diritto all assegnazione di un insegnante di sostegno garanzia in via sostanziale mancata previsione nella normativa del totale affiancamento. L'assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, quale strumento necessario per l attuazione dei principi di cui agli artt. 3, 32, 34 e 38 Costituzione. L'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può quindi comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall'insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. Al riguardo l indicazione di diciotto ore di sostegno settimanali appare assolutamente logica, essendo del tutto inusuale la copertura totale o per i due terzi del monte ore settimanale: il totale affiancamento dell'insegnante di sostegno induce alla deresponsabilizzazione e mai all'integrazione degli alunni e non è sostanzialmente previsto dalla normativa. N. 01183/2010 REG.SEN. N. 00938/2009 REG.RIC. *** ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 938 del 2009, proposto da: [omissis], rappresentati e difesi dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis]; contro 1

Ministero Pubblica Istruzione, Liceo Artistico Statale di [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; per l'accertamento del diritto della figlia minore XXX all assegnazione di un insegnante di sostegno per l intero orario scolastico settimanale o in subordine per almeno 24 ore settimanali ed inoltre al risarcimento dei danni subiti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Liceo Artistico Statale di [omissis]; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 2 ottobre 2009 [omissis], nella qualità di genitori della figlia minore XXX nata il 28 maggio 1995, esponevano lo stato patologico disabilitante della figlia consistente in grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, certificato dalla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e invalidità civile nella seduta del 21 dicembre 1998. Per il grave stato di disabilità è stato assicurato nei precedenti quattro anni scolastici passati il supporto di un insegnante di sostegno tra le nove e le 12 ore settimanali, sennonché nel corrente anno scolastico presso la classe 1^ sez. B del liceo artistico statale di via [omissis]a [omissis]tali ore sono state ridotte a 5/6 settimanali a fronte di un orario scolastico di circa 40 ore. Gli interessati sottolineavano i progressi ricevuti dal sostegno e precisavano l indispensabilità che le attuali 5/6 ore venissero portate alla misura minima di 24, svolgendo le seguenti considerazioni di diritto: Le LL. 104/92 e 499/97 ed il d.lgs. 297/94 assicurano il diritto allo studio della persona disabile, prevedono la necessaria dotazione didattica necessaria, indicano la necessità di insegnanti di sostegno a seconda dei profili di handicap riscontrati, stabiliscono gli obblighi degli enti locali di fornire assistenza per gli alunni, richiedono che il personale docente specializzato venga formato ed aggiornato ed eventualmente assunto anche con contratti a tempo determinato, il tutto in ossequio ai principi costituzionali che prevedono l'apertura della scuola a tutti e il diritto degli inabili e dei minorati all educazione ed all avviamento professionale, dei principi contenuti anche dall art. 26 2

della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo approvata nel 1948 e dall art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000. Tale situazione è quindi configurabile come un diritto perfetto all inserimento nella scuola dell obbligo con tutti gli strumenti idonei al raggiungimento dello scopo al pari di un diritto inviolabile della persona che non può essere compresso o degradato, per il quale vi è discrezionalità amministrativa solamente nella scelta dei mezzi. I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, insistendo anche per il risarcimento dei danni subiti. Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca si è costituito in giudizio, sostenendo l inammissibilità e l infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza n. 511 del 17 dicembre 2009 questo Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare, disponeva che le amministrazioni intimate assicurassero il supporto dell insegnante di sostegno in favore di XXX fino a 18 ore settimanali totali. Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione. DIRITTO Preliminarmente il Collegio deve dare conto che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici secondo il più recente orientamento delle Sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 1144/2007; T.A.R. Liguria, 2^, 14 aprile 2009, n. 742) e ciò anche nella considerazione che la medesima è incentrata sull annullamento dell'operato dell'amministrazione scolastica, ritenuto illegittimo con riguardo all'organizzazione dell'insegnamento di sostegno in connessione con la posizione giuridica soggettiva azionata nel ricorso (Cons. di St., VI, 21 marzo 2005 n. 1134). Nel merito il ricorso è fondato. Infatti la Sezione non può che ribadire le proprie affermazioni, secondo cui l'assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, quale strumento necessario per l attuazione dei principi di cui agli artt. 3, 32, 34 e 38 Costituzione: nello specifico l attività didattica di sostegno è garantita nell ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, ove deve essere realizzata "con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato" (art. 12 comma 5 L. 5.2.1992, n. 104). L'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può quindi comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall'insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap; ciò, sulla base di giudizi medici che attengono esclusivamente alla discrezionalità tecnica. 3

Né tale diritto può essere inciso dalla recente normativa sulla formazione degli organici di cui all'art. 2 commi 413 e 414 della legge 24.12.2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - che ha stabilito, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, un progressivo decremento del numero dei posti (comma 413) e della dotazione organica di diritto (comma 414) degli insegnanti di sostegno, giacché si tratta di misure organizzative dettate "fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104" (comma 414), e di obiettivi che debbono comunque essere conseguiti con criteri e modalità definiti "con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili" (comma 413), il tutto per fornirne una lettura costituzionalmente orientata (T.A.R. Liguria, 2^, 14 aprile 2009, n. 742). Ritenuti i cardini giuridici dell intera questione, si rileva che nella relazione finale relativa allo scorso anno scolastico 2008/09 - conclusione della classe terza media - si è sottolineato che l alunna è stata seguita nei tre anni del corso per 9 ore settimanali dall insegnante di sostegno, ricavando buoni risultati pur in presenza di problematiche nell area della comunicazione e nel ragionamento logico: le 9 ore sono state distribuite in momenti di compresenza con gli insegnanti di italiano, matematica, inglese e francese. Si è precisato nelle conclusioni sulla perdurante necessità nelle future scuole superiori, almeno per quanto concerne l anno a venire, della presenza dell insegnante di sostegno come mediatore e semplificatore delle attività da svolgere. La necessità dell'assistenza specialistica durante l'orario scolastico è stata inoltre segnalata nella diagnosi funzionale del Gruppo Operativo Multiprofessionale del presidio distrettuale di Carrara in data 29 luglio 2009. I dati raccolti non sono smentiti da verificazione disposta da questo Tribunale in sede cautelare, verificazione eseguita da medico specializzato in neuropsichiatria infantile il quale, dopo tre visite alla minore e colloqui con i genitori, la logopedista, i medici curanti e gli insegnanti dell alunna, ha descritto con cura la sordità neurosensoriale profonda di XXX, praticamente isolata da tutto il mondo dei suoni, con un conseguente discapito dei livelli cognitivi e l'ausilio necessario di persone che la circondano, essendo comunque in potenza di apprendere tutto ciò che le viene insegnato. Perciò, nonostante il buon livello di autonomia raggiunto - del tutto adeguato all'età l alunna ha potuto ottenere buoni risultati grazie all'apprendimento per immagini e quindi nelle materie maggiormente caratterizzate da tale possibilità di insegnamento, incontrando invece notevoli difficoltà nell apprendere concetti legati alle spiegazioni dei testi scritti, in particolare nell esposizione dell area logico-matematica. Nelle conclusioni, la verificazione consiglia che le nove ore definitivamente assegnate di insegnante di sostegno rispetto alle 40 ore scolastiche settimanali siano veramente insufficienti per coprire le inevitabili lacune che si verrebbero a creare e che impedirebbero l'attuazione dell'intero progetto riabilitativo per il quale le istituzioni scolastiche hanno indubbiamente fatto moltissimo, considerando appunto i livelli di partenza e l autonomia ora raggiunta. L indicazione finale di diciotto ore di sostegno settimanali - che potrebbero assicurare la copertura delle ore di matematica e fisica appare al Collegio assolutamente logica, ritenendo infatti del tutto inusuale la copertura totale o per i due terzi del monte ore settimanale: il totale affiancamento dell'insegnante di sostegno induce alla deresponsabilizzazione e mai all'integrazione degli alunni e non è sostanzialmente previsto dalla normativa. 4

Né sarebbe di giovamento l'assegnazione di un operatore socio educativo, così come prospettato dalle difese dell Amministrazione, essendo sottolineato nella verificazione che la ragazza non ha problemi nell autonomia. Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno, sia perché generica, sia perché non assistita da prove concrete, sia perché l accoglimento della misura cautelare ha impedito il verificarsi di danni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei limiti di cui di motivazione e, per l effetto, dispone che le Amministrazioni intimate per quanto di rispettiva competenza, adeguino il supporto dell insegnante di sostegno in favore della minore XXX nella misura di diciotto ore settimanali, mentre lo respinge quanto alla domanda di risarcimento dei danni. Condanna l Amministrazione della Pubblica Istruzione al pagamento delle spese di lite liquidandole in complessivi. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a i.v.a. e c.p.a. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati: Enzo Di Sciascio, Presidente Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore Oreste Mario Caputo, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/03/2010 5