6. Finanze 1 - Operazioni di capitalizzazione e di finanziamento delle PMI e proposte per contrastare la crisi economica in adesione ai principi europei dello Small Business Act Sono noti i motivi finanziari che costituiscono un effettivo freno allo sviluppo delle PMI: 1. Cronica sottocapitalizzazione; 2. Totale dipendenza dal credito bancario quale fonte pressoché unica di finanza esterna; 3. Squilibrio diffuso tra fonti finanziarie di medio/lungo e breve termine, con eccessivo impiego di quest ultimo rispetto al totale delle fonti. Negli ultimi anni sono stati introdotti strumenti legislativi aventi l obiettivo di contrastare le criticità ricordate, senza per altro riuscire ad incidere in modo apprezzabile sul problema. In ordine temporale si ricorda: a. La riforma della deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 del T.U.I.R. introdotta a partire dal 2008, che invece di contrastare la sottocapitalizzazione delle PMI ha finito per penalizzare le imprese più deboli, innescando un circolo vizioso costituito dai seguenti effetti concatenati: 1. bassa redditività per la crisi economica > 2. conseguente indetraibilità interessi passivi > 3. aumento della base imponibile >
4. incremento delle imposte dovute > 5. peggioramento della situazione finanziaria > 6. degrado del merito creditizio (rating bancario) > 7. incremento degli interessi passivi > ritorno al punto 1. con ulteriore bassa redditività a causa dei maggiori oneri finanziari, e così via fino al collasso del merito creditizio. 2 b. L ACE (Aiuto alla Crescita Economica) introdotto dal decreto Salva Italia a partire dal 2011; lo strumento è condivisibile nel principio ed apprezzabile nel metodo, ma palesemente insufficiente nella misura, che appare notevolmente inferiore alla remunerazione attesa dell ulteriore capitale investito; c. Cambiali Finanziarie e Mini Bond introdotti dall art. 32 del D.L. 83/2012; tale misura intende offrire strumenti finanziari, i quali, pur con l intermediazione bancaria, costituiscono una valida alternativa di finanziamento delle PMI rispetto al credito bancario. Con il presente documento si intende sottoporre alcuni suggerimenti che possono costituire un concreto contributo al superamento delle criticità evidenziate ai precedenti punti. Prestito Capitalizzativo / Partecipativo. Tali strumenti finanziari, già introdotti, incontrano problematiche fiscali tuttora irrisolte che ne hanno limitato l utilizzo negli ultimi anni: L impresa che contrae il prestito partecipativo lo deve rimborsare mediante l imputazione a capitale degli utili conseguiti; tale adempimento del contratto di finanziamento genera l incertezza normativa di dover o meno sottoporre a tassazione la distribuzione ai soci degli utili imputati a capitale.
SOLUZIONE: introdurre una norma chiara che affermi: 3 la destinazione degli utili alla sottoscrizione e liberazione di aumenti di capitale sociale eseguiti in conformità ed adempimento del contratto di prestito partecipativo e/o capitalizzativo, non costituisce distribuzione degli utili stessi ai soci L introduzione di tale norma chiarificatrice darebbe nuova spinta allo strumento in esame che diventerebbe in sinergia con l ACE un effettivo driver di contrasto alla sottocapitalizzazione. Tasso di rendimento del nuovo capitale ai fini ACE. SOLUZIONE: introdurre una norma chiara che affermi: il tasso di rendimento ai fini ACE deve essere aggiornato annualmente in misura non inferiore al rendimento dei titoli di Stato a 10 anni, incrementato di 3 punti percentuali per le Piccole imprese, 2 punti per le Medie imprese, 1 punto per grandi imprese : con la finalità di dover conto del maggior rischio d impresa ponderato sulla dimensione. Modifica alla normativa dell art. 96 del T.U.I.R. Si impone l introduzione di un correttivo anticiclico relativo alla indeducibilità degli interessi passivi, che possa alleviare l ingiusta tassazione operata in danno delle imprese più esposte alla crisi economica:
SOLUZIONE: l eccedenza di interessi passivi risultante al netto di quella assorbita dal ROL, è deducibile nei cinque anni successivi fino alla concorrenza dell 80% dell imponibile fiscale, le eventuali quote non compensate rimarranno deducibili negli esercizi successivi (in coerenza con la normativa già in vigore per il riporto delle perdite). 4 Modifica al trattamento fiscale degli strumenti finanziari ex art. 32 D.L. 83/2012. I nuovi strumenti finanziari introdotti trovano un limite applicativo (che si traduce in elevati costi) nel mancato coordinamento di norme fiscali e bancarie. SOLUZIONE: Agli interessi derivanti dalle obbligazioni ed altri strumenti finanziari ex art. 32 D.L. 83/2012, non si applica il limite di deducibilità di cui all art. 3, comma 115, legge 549/95; agli stessi interessi non si applicano i limiti di deducibilità previsti dall art. 96 T.U.I.R.. Per qualsivoglia garanzia prestata si applica l imposta di Registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Questa modifica in linea con quanto previsto per i project bond, si rileva essenziale per il decollo di tali strumenti e della loro pratica applicazione a sostegno delle PMI.
Modifica all art. 3 comma 114 e 115 della legge 549/95. 5 Deve essere favorito il superamento della dipendenza dell impresa dal credito bancario quale fonte unica di finanziamento esterno e contemporaneamente deve essere contrastata l eccessiva dipendenza delle PMI dal debito a breve termine, che crea eccessiva incertezza nella gestione aziendale. Il ricorso al mercato dei capitali richiede una maggiore trasparenza nella gestione delle imprese e costituisce un evidente stimolo alla maggiore capitalizzazione ed al rafforzamento della struttura finanziaria delle stesse, in presenza dei limiti di emissione delle obbligazioni poste dall art. 2412 del C.C. Inoltre è necessario orientare sull economia italiana il risparmio interno e generare un flusso netto positivo di capitali dall estero. SOLUZIONE: Art. 3 comma 114 Legge 549/95. La ritenuta di cui all art. 26, comma 1, del DPR 600/73 è dovuta sugli interessi derivanti dalle obbligazioni ed altri strumenti finanziari emessi nel rispetto dei limiti imposti dal successivo comma 115 nella misura del 20%. La ritenuta è ridotta al 12,50% se l emittente è una MPMI (Micro, Piccola, Media Impresa) secondo la classificazione europea, in sintonia con i principi dello SBA (Small Business Act). SOLUZIONE: Art. 3 comma 115 Legge 549/95..... gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: 1. al doppio del tasso dei Corporate Bond della stessa durata (rilevato il giorno di emissione dello strumento dal quotidiano Il
Sole 24 ore o fonte equivalente), per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; 6 2. al maggiore dei seguenti due seguenti valori: a) al tasso dei Corporate Bond della stessa durata (rilevato il giorno di emissione dello strumento dal quotidiano Il Sole 24 ore o fonte equivalente) aumentato di due terzi, b) al tasso dei Corporate Bond della stessa durata (rilevato il giorno di emissione dello strumento dal quotidiano Il Sole 24 ore o fonte equivalente), maggiorato di 3 punti percentuali per le Piccole imprese, di 2 punti per le Medie e di 1 punto per le grandi imprese, per le obbligazioni e per i titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Agli interessi non si applicano i limiti di deducibilità previsti dall art. 96 T.U.I.R. Per qualsivoglia garanzia prestata si applica l imposta di Registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Il numero dei sottoscrittori dei titoli non negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, non può eccedere 40, per singola emissione di ammontare fino a
2.000.000,00. Per singola emissione superiore ad 2.000.000,00 il numero dei sottoscrittori non può eccedere il risultato numerico del rapporto tra l ammontare della emissione ed 50.000,00. 7 Le proposte normative del presente documento sono coordinate tra loro, per cui dovrebbero essere assunte e modificate nel loro complesso e contemporaneamente per evitare contrasti tra gli effetti che si verrebbero a generare se non armonizzate..