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[APP Giud. PACE] Procedimento civile Procedimento innanzi al Giudice di pace Costituzione del convenuto senza difensore Diniego del Giudice - Costituzione alla II udienza munito di difensore - Incompetenza per valore Preclusioni Chiamata in causa del terzo Preclusioni Comodato - Autoveicolo cd di servizio Sinistro stradale Responsabilità del comodatario Istanze istruttorie del convenuto alla II udienza Preclusioni - Rif.Leg.artt.38,319,320 cpc;art.1804 cc; n. Sent. n. R.G. A.C. Sent.12/04 Deciso il 10/02/04 Deposito il 10/02/04 n. Cron. n. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4688/2002 R.G. A.C. promossa da: XX, nato a Rovereto (TN) il 26-05-1927, residente in Carpi (MO), via ***, C.F. ***,. difeso e con domicilio eletto presso l avv. Corrado CORRADI, con studio in Carpi via Monte Sabotino n. 2, rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine dell atto di appello. APPELLANTE Contro CARROZZERIA YY di YY & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Carpi via Lenin n. 8, P.IVA 01354110361,. difeso e con domicilio eletto l avv. Paolo GHERARDI ed il dott. Mario GAVIOLI, con studio in Modena corso Canalgrande n. 16, rappresentanti nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta. APPELLATA 1

Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 207/02 del Giudice di Pace di Carpi, depositata il 8/5/2002. Conclusioni per la parte appellante: Voglia l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Modena Sezione distaccata di carpi, riformare totalmente la sentenza del Giudice di Pace di Carpi n. 207/02 del 6/4/2002, depositata e pubblicata il 8/5/2002 e notificata il 1/7/2002 e per l'effetto: 1) dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di primo grado; 2) disporre la chiamata in causa del terzo, residente in S. Possidonio (MO), via G. Matteottti n. 443 e della Compagnai di Assicurazioni Toro per la tutela per R.C. Auto, fissando apposita udienza per la sua comparizione e concedendo i termini a comparire previsti dalla legge; 3) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. XX alla Carrozzeria YY snc stante la diligenza osservata dall'appellante nell'eseguire il contratto di comodato; 4) dichiarare quale unica responsabile del sinistro avvenuto in Carpi, il 17/10/200 all'incrocio tra le vie Cavata e Due Ponti, la terza chiamata in causa ZZ, la quale sola è tneuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice Carrozzeria YY. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i giudizi e ripetizione della somma di Euro 5.340,38 versata dall'appellante in ottemperanza alla sentenza di primo grado. In via subordinata accertare dichiarare il concorso di colpa tra il convenuto e la terza chiamata in causa nella causazione del sinistro per cui è causa, stabilendo il rispettivo grado di colpa, con conseguente e rispettiva attribuzione pro-quota delle spese giudiziali. Seguono le conclusioni in via istruttoria. Conclusioni per la parte appellata: Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti; confermare per l'effetto, la sentenza n. 207/02 sent. 1125/01 RG, n. 1196/91 Cron. E n. 155/02 Rep. resa dal Giudice di Pace di Carpi in data 6/4/2002. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. 2

Svolgimento del processo La Carrozzeria YY di YY & C. s.n.c. (di seguito solo YY snc, per brevità), conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Carpi, XX per sentirlo condannare al pagamento della somma di Lire 6.000.000 a titolo di risarcimento danni. Esponeva di avere concesso in uso gratuito in data 6/10/2000 a XX l autovettura sostitutiva Fiat Punto targata AV671WN; che in data 17/10/2000 XX a bordo del predetto veicolo restava coinvolto in incidente stradale con l auto Ford Fiesta targata MO973145, di proprietà e condotta da ZZ Monique Antoniette; che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al XX, che non aveva rispettato uno stop; che l auto era stata riparata con una spesa di Lire 6.000.000; che l assicurazione SAI aveva provveduto a liquidare i danni subiti dall autovettura della sig.ra ZZ. Alla prima udienza del 7/12/2001 il convenuto XX si presentava personalmente, contestava la domanda attorea e chiedeva di essere autorizzato a stare in giudizio personalmente. Il Giudice di Pace (GdP) non autorizzava il convenuto a stare in giudizio personalmente e rinviava la causa all udienza del 9/1/2002 per consentirgli di munirsi di un difensore. A tale udienza XX si costituiva in giudizio con l avv. Corradi. Sosteneva che il sinistro si era verificato per colpa -quantomeno concorrente- della ZZ. Rilevava l opportunità che il GdP designato si astenesse ex art. 51 cpc, avendo questi già giudicato della vicenda nella causa di opposizione alla sanzione amministrativa contestata a XX per violazione del codice della strada; chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la ZZ, per essere manlevato dalla richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti da YY snc; precisava all udienza (v. verbale) che la chiamata in causa doveva intendersi estesa alla compagnia assicuratrice della responsabilità civile del veicolo. Il GdP rinviava la causa, autorizzando il deposito di note. Alla successiva udienza del 13/2/2002 il GdP, senza assumere alcun provvedimento sulla richiesta chiamata in causa, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l udienza del 13/3/2002. 3

In sede di precisazione delle conclusioni il convenuto eccepiva l incompetenza per valore del Giudice di Pace a decidere la domanda di risarcimento danni fondata sul mero rapporto di comodato del veicolo tra YY snc e XX. Con la sentenza gravata il Giudice di Pace, ritenuta la sussistenza di un contratto di comodato, e rilevata la tardività della eccezione di incompetenza per valore, condannava XX al risarcimento dai danni in favore di YY snc nella misura di Euro 3.098,74, pari al costo delle riparazioni del veicolo, per non avere il comodatario osservato l obbligo ex art. 1804 cc di custodire e conservare la cosa con la diligenza del padre di famiglia. Sulla domanda di manleva del convenuto, senza pronunciarsi sulla chiamata in causa, ne affermava la improponibilità per non avere il XX rivolto alla compagnia di assicurazione la richiesta prevista dall art. 22 legge n. 990 del 1969. Con l atto d appello XX ha chiesto, in totale riforma della sentenza di primo grado, la dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado; la chiamata in causa dei terzi ZZ e Toro Assicurazioni; la dichiarazione che nessuna somma era dovuta ad YY snc stante la diligenza osservata nell esecuzione del contratto di comodato; la dichiarazione di responsabilità esclusiva o in subordine concorrente- di ZZ nella causazione del sinistro, con il conseguente suo obbligo risarcitorio nei confronti di YY snc. Costituendosi nel presente grado YY snc ha resistito all appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado. E stato acquisito il fascicolo d ufficio della causa di primo grado. La causa è stata posta in decisione all udienza del 11/6/2003, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi degli art.li 352 e 190 cpc. Motivi della decisione Sono tre i motivi di appello proposti nell ordine da XX: 1) incompetenza per valore del giudice di primo grado; 4

2) chiamata in causa del terzo; 3) nel merito 3.1 vizio di motivazione in ordine alla responsabilità ex art. 1804 c.c.. 3.2 errato rigetto delle istanza istruttorie 1) L eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace è stata tardivamente formulata dal convenuto XX per la prima volta all udienza di precisazione delle conclusioni del 13/3/2002. Prevede l art. 38 comma 1 cpc che l incompentenza per valore è rilevata, anche d ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione (udienza di cui all art. 183 cpc). Si tratta di applicare tale previsione al rito avanti al Giudice di Pace, che non prevede l udienza di cui all art. 183 cpc. Così la giurisprudenza della Suprema Corte in materia: Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, atteso che il rinvio ad altra udienza, di cui al comma 4 dell'art. 320 c.p.c., è previsto unicamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" che si rendano necessarie a seguito delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse. Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2001, n. 3339 Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. (Fattispecie relativa all'eccezione di decadenza dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 2226 c.c. sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di pace in udienza fissata per "la precisazione delle conclusioni"). Cassazione civile, sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376 Dir. e giust. 2000, f. 21, 47 nota (DIDONE) Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la 5

conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. Cassazione civile, sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376 Giur. it. 2001, 1151 La pronuncia del Giudice di primo grado è dunque sul punto corretta. L eccezione di incompetenza per valore è stata tardivamente formulata dal convenuto per la prima volta all udienza di precisazione delle conclusioni. 2) Chiamata in causa del terzo. Sul punto vi è un omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado. Nel senso che il Giudice di Pace non ha provveduto in fase di trattazione né ha motivato in sentenza, sulla richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione. Il GdP si è limitato ad una apodittica ed errata affermazione di improponibilità della domanda di manleva del convenuto, perché il XX non avrebbe rivolto alla compagnia di assicurazione la richiesta prevista dall art. 22 legge 990 del 1969. Va ricordato che il convenuto che intende chiamare un terzo in causa non deve essere autorizzato dal giudice ma deve limitarsi a dichiararlo nella comparsa di costituzione e provvedere ai sensi dell art. 269 cpc (art. 167 ult. co. cpc). Ciò anche se il convenuto come nel caso in esame- (v. pag. 7 comparsa di costituzione) ha erroneamente chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo. La giurisprudenza ha precisato che la preclusione della chiamata in causa di un terzo, se il convenuto non ne fa richiesta nella comparsa di risposta, non si applica nel procedimento davanti al giudice di pace ove la decadenza è ricollegabile solo alla prima udienza. Così la Suprema Corte: Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 6

c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, nè, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività. Cassazione civile, sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946 La previsione della decadenza dalla possibilità di chiamare in causa un terzo se il convenuto non ne manifesti l'intenzione nella comparsa di risposta, non si applica nel procedimento davanti al giudice di pace. La mancanza di termini di costituzione in giudizio delle parti anteriormente alla prima udienza e le particolari modalità di costituzione del convenuto (il quale, al pari dell'attore, ha facoltà di proporre oralmente le proprie difese) che caratterizzano il procedimento dinanzi al giudice di pace inducono, infatti, a ritenere che l'eventuale suddetta decadenza sia ricollegabile in tale procedimento soltanto alla prima udienza e non ad un termine o difesa anteriore. Cassazione civile, sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3156 Il convenuto XX che, nel giudizio di primo grado, si è costituito con il difensore soltanto alla seconda udienza del 9/1/2002 deve ritenersi, sulla base dei suesposti principi, decaduto dalla chiamata in causa del terzo. E ciò anche se è stato lo stesso giudice di prime cure ad ingenerare un possibile equivoco, poiché alla prima udienza, dopo non avere autorizzato il convenuto a stare in giudizio personalmente, ha rinviato la causa ad una udienza successiva per consentirgli di munirsi di un difensore. Il giudice di prime cure ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione (rectius dichiarazione) di chiamata in causa del terzo, effettuata dal convenuto XX. Se tempestiva e rituale, avrebbe dovuto ex art. 269 cpc fissare nuova udienza per consentire al convenuto la chiamata in causa del terzo, nel rispetto dei termini a comparire. Se come nel caso in esame- tardiva, avrebbe dovuto pronunciare la relativa decadenza. Va dunque dichiarata la decadenza del convenuto XX dalla chiamata in causa di terzi: pronuncia omessa dal giudice di primo grado. 7

Sul punto l appello deve essere rigettato, anche se con diversa motivazione rispetto alla errata sentenza di primo grado. 3) Motivi d appello relativi al merito. 3.1 vizio di motivazione in ordine alla responsabilità ex art. 1804 c.c.. 3.2 errato rigetto delle istanza istruttorie. Il GdP ha correttamente affermato che il titolo di responsabilità di XX nei confronti di YY snc è costituito dall art. 1804 c.c.. E incontroverso tra le parti che XX aveva la disponibilità dell autovettura di proprietà di YY snc in forza di contratto di comodato (cd. auto di servizio). Il comodatario è responsabile nei confronti del comodante dei danni subiti dalla cosa. Il GdP ha correttamente e sufficientemente motivato in ordine alla imputabilità del fatto dannoso al comodatario XX, che al momento del sinistro era alla guida del veicolo. Il giudice di prime cure ha individuato gli elementi colpa a carico del XX. Il giudice di pace non si è però pronunciato né in fase istruttoria né in sentenza sulle istanze istruttorie di parte convenuta. Si è limitato, con l ordinanza 13/2/2002, ad affermare che la causa era matura per la decisione. Si deve dichiarare l inammissibilità delle prove orali richieste dal convenuto, perché tardivamente formulate nella comparsa di costituzione, depositata alla seconda udienza del 9/1/02. Si deve sul punto richiamare la citata giurisprudenza della Suprema Corte: così dalla motivazione di Cassazione civile, sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946 Nel processo davanti al G.d.P., infatti, se è vero che l'art. 319 c.p.c. nel disciplinare la costituzione delle parti in giudizio, consentendo loro di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantisce ad entrambe libertà di forme, cosicché ben può considerarsi il convenuto esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione, è altresì vero che l'assenza di preclusioni in ordine agli atti introduttivi del giudizio non informa il resto del procedimento, come può desumersi dalla disciplina prevista dall'art. 320 c.p.c. che disponendo il cumulo, nella prima udienza, sia dell'udienza di comparizione che di quella di trattazione (v. sent. 4376/2000) concentra nella suddetta prima udienza tutta l'attività delle parti e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti, le richieste istruttorie, consentendo il rinvio a successiva udienza, ex art. 320, 4 e seg; c. c.p.c. solo quando, in relazione all'attività svolta nella prima udienza risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. 8

Ne consegue che, in tale seconda udienza, il cui svolgimento può anche mancare (ove non necessario), non è possibile proporre domanda riconvenzionale, come non è consentito al convenuto rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi alla seconda, svolgere altra attività difensiva (v. sent. 5626/99), se non quella di contestazione delle avverse pretese e delle prove addotte a sostegno di esse, e, quindi non può essergli consentito di chiamare in causa il terzo. Va rilevato, inoltre, che il sistema di preclusioni evidenziato, non è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non può rinviare la prima udienza consentendo alle parti di espletare attività precluse. Lo vieta, infatti, la ratio cui deve ritenersi ispirato anche il procedimento davanti al G.d.P., ratio conforme a quella che detta il sistema di preclusioni previsto per il procedimento ordinario davanti al Tribunale e che mira a garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili a tutela non solo dell'interesse del singolo, ma anche di quello della collettività. L appello va perciò rigettato con conferma della gravata sentenza. I motivi del rigetto dell appello giustificano la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo sull appello proposto da XX nei confronti di Carrozzeria YY di YY & C snc, avverso la sentenza n. 207/021 del Giudice di Pace di Carpi depositata in data 8/5/2002, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l appello; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di secondo grado. Carpi, 10 febbraio 2004 IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti IL GIUDICE Dott. Riccardo Di Pasquale Dep. in Cancelleria e pubblicata il 10.02.2004 9