Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Dicembre 2013 n. 159 Entrata in vigore del provvedimento : 08/02/2014 Videoconferenza CNDL Febb.2015 "Nuova Riforma ISEE" - Relatore: dott.ssa Botturi
CRONOPROGRAMMA ENTRATA IN VIGORE NUOVO ISEE 8 FEBBRAIO 2014: ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.C.M. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013 «REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)», PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 24 GENNAIO 2014 17 NOVEMBRE 2014: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO «APPROVAZIONE DEL MODELLO TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA A FINI ISEE, DELL'ATTESTAZIONE, NONCHÉ DELLE RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159» ULTERIORI 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE PER L ENTRATA IN VIGORE 30 GIORNI DALL ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO (RILASCIO DEL NUOVO ISEE) ENTRATA IN VIGORE ISEE: 1 GENNAIO 2015
ISEE PREVISTI DALLA RIFORMA ISEE Ordinario o Standard è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico) Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all ISEE Ordinario o Standard ulteriori ISEE utilizzabili per determinate tipologie di prestazioni e finalizzati a tenere in considerazione particolari situazioni del nucleo familiare
ISEE SPECIFICI PREVISTI ISEE UNIVERSITÀ Utilizzabile per le prestazioni per il diritto allo studio universitario previa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente ISEE SOCIOSANITARIO Utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario ISEE SOCIOSANITARIO -RESIDENZE Utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie residenziali, per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto; prevede differenze in alcune componenti di calcolo e tiene conto della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo ISEE CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI Utilizzabile per le prestazioni rivolte ai minorenni/studenti universitari che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi e tiene conto della situazione economica del genitore non convivente ISEE CORRENTE È un aggiornamento dell ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno
NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare è composto dalla famiglia anagrafica: insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune(DPR n.223/89, art.4). Il nucleo può essere composto anche di una sola persona. Sono inclusi: figli minorenni; figli maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, qualora non siano coniugati e non abbiano figli; coniugi non conviventi per ragioni di impiego o di lavoro.
NUCLEO FAMILIARE NON SONO INCLUSI: coniugi con diversa residenza anagrafica nei casi di separazione, divorzio, provvedimento di allontanamento, ecc.. figli minorenni collocati presso comunità o in affidamento temporaneo(considerati nuclei a sé stanti); figli minorenni in affidamento preadottivo (considerati nel nucleo dell affidatario); figli maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF qualora coniugato o con figli; soggetti in convivenza anagrafica: insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune (considerati nucleo a sé stante).
Indicatore della situazione reddituale L Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) è calcolato come segue: è calcolato il reddito «netto»(=reddito del singolo componente Spese del singolo componente Franchigie del singolo componente) di ogni componente del nucleo familiare è calcolata la sommatoria dei redditi «netti» dei soggetti componenti del nucleo familiare sono sottratte le eventuali spese e franchigie riferite al nucleo familiare nel suo complesso è sommato il reddito figurativo del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare(art.4 co.2 lett.h) I CALCOLI SONO EFFETTUATI DALLA PROCEDURA ISEE
Indicatore della situazione patrimoniale ISP= Patrimonio immobiliare del componente del nucleo si calcola sommando il valore ai fini IMU/IVIE di ogni quota di cespite posseduta al netto dell eventuale quota capitale residua del mutuo contratto per l acquisto Sono previste particolari modalità di valorizzazione per la casa di abitazione del nucleo familiare + Patrimonio mobiliare del componente del nucleo autocertificato in DSU - Le franchigie del patrimonio mobiliare sono calcolate tenendo conto del numero di soggetti componenti il nucleo familiare
Prestazioni Socio-Sanitarie rivolte a maggiorenni con disabilità o limitata autonomia (art.6 comma 3) Nucleo Ristretto - composto esclusivamente da: beneficiario della prestazione socio sanitaria; coniuge; figli minorenni; figli maggiorenni qualora siano a carico IRPEF, conviventi o meno, non sposati e a loro volta senza figli. Il nucleo ristretto può anche essere composto dal solo beneficiario (es. disabile che vive con i genitori) Nucleo Familiare definito per l Isee Standard Si può dichiarar e
Isee per Prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art.6 comma 3) Le definizioni di Nucleo familiare sono identiche a quelle dell ISEE per prestazioni sociosanitarie rivolte a maggiorenni con disabilita o limitata autonomia. Alla componente reddituale definita come per l ISEE standard non si applicano le detrazioni previste per persone non autosufficienti (es. spesa sostenuta per collaboratori domestici,assistenza Personale); Alla componente patrimoniale definita come per l ISEE standard vengono aggiunte: le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; le donazioni effettuate nei tre anni precedenti le suddette, se in favore di persone tenute agli alimenti(art.433 c.c.)
ISEE per prestazioni erogate i ambiente residenziale a ciclo continuativo(art.6 comma3) In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo «ristretto», il valore dell ISEE deve essere integrato secondo specifiche tabelle in base all ISE di ciascun figlio non incluso nel nucleo. Tale integrazione non avviene qualora il figiio risulti estraneo al nucleo a seguito di provvedimento o qualora il figlio risulti non autosufficiente o affetto da disabilita media o grave. I dati relativi ai figli non inclusi nel Nucleo sono autocertificati dal richiedente tramite modelli aggiuntivi che possono essere presentati anche successivamente alla presentazione della DSU
NUCLEO FAMILIARE ALLARGATO:GENITORE NON CONVIVENTE In caso di richiesta di prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario, il D.P.C.M. prevede che il genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio purché rispetti determinate condizioni e ai soli fini dell accesso a tali prestazioni. Il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni: a)è coniugato con persona diversa dall altro genitore del beneficiario della prestazione b)ha figli con persona diversa dall altro genitore del beneficiario della prestazione c)è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario d)è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare e)è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità
Prestazioni Agevolate rivolte ai Minorenni con Genitori non Conviventi (Art.7) Per queste prestazioni, nel caso di figli naturali con genitori non coniugati tra di loro e tra loro non conviventi, il nucleo familiare e più ALLARGATO rispetto a quello standard (COMPRENDE ANCHE IL GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L ALTRO GENITORE) a meno che non ricorrano i casi elencati all art.7(vedi slide sopra), in particolare: Quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall altro genitore Quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall altro genitore.
Prestazioni Agevolate rivolte ai Minorenni con Genitori non Conviventi (Art.7) In questi due casi il genitore non convivente non fa parte del nucleo del figlio minorenne, tuttavia l ISEE di quest ultimo è integrato di una COMPONENTE AGGIUNTIVA, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all allegato 2, comma 2. I DATI DEL GENITORE SONO AUTOCERTIFICATI DAL RICHIEDENTE TRAMITE MODELLI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DSU
ISEE PRESTAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ART.8) Il NUCLEO FAMILIARE sarà composto da: Studente richiedente: nel caso ricorrano entrambe le seguenti condizioni: Residenza fuori dall unita abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro Presenza di una adeguata capacità di reddito, come definita dalla normativa N.B. Se lo studente è coniugato e/o con figli, essi fanno parte del nucleo familiare dello studente
ISEE PRESTAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ART.8) Nucleo Standard: qualora lo studente sia convivente con i genitori Studente attratto nel nucleo dei genitori: qualora sia non convivente con essi ma non ricorrano le condizioni sopraelencate, escludendo eventuali coniugi o figli dello studente
ISEE PRESTAZIONI PER DOTTORATO DI RICERCA (ART. 8 COMMA 4) Vi e la facoltà di dichiarare alternativamente. Nucleo Ristretto composto da: Beneficiario delle prestazioni per corsi di dottorato; Coniuge Figli minorenni Figli maggiorenni qualora siano a carico IRPEF, conviventi o meno. N.B il nucleo ristretto può essere anche composto dal solo beneficiario. NUCLEO FAMILIARE COME PER ISEE STANDARD
ISEE PRESTAZ DIRITTO STUDIO UNIV. PER STUDENTI STRANIERI O ITALIANI RESIDENTI ALL ESTERO Nucleo familiare come definito per ISEE standard: Sono da imputarsi i redditi percepiti all estero, nonché eventuali redditi prodotti in Italia. Sono da imputarsi i patrimoni posseduti all estero nonché eventuali patrimoni posseduti in Italia. Attenzione!!!! Tutti i dati vanno autocertificati nella DSU
Modalita di presentazione della DSU La DSU può essere presentata: ai Comuni ai Centri di assistenza fiscale (CAF) direttamente all ente erogatore della prestazione alla sede INPS competente per territorio in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito Servizi on-line Servizi per il Cittadino al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sara di supporto nella fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare
FLUSSO INFORMAZIONI - Entro 4 gg TRASMISSIONE DSU in via telematica al SISTEMA INFORMATIVO DELL ISEE -Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autocertificati (controllati da Agenzia Entrate) e dell inoltro della relativa richiesta da parte dell INPS avviene l acquisizione dei dati dell anagrafe tributaria da parte del Sistema informativo ISEE.L Agenzia delle Entrate segnala eventuali difformita rispetto ai dati autodichiarati -Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell acquisizione dei dati dell anagrafe tributaria l INPS determina l ISEE e lo rende disponibile al dichiarante-area servizi web-posta el.certificata- o sedi territoriali INPS- Il dichiarante può dare mandato specifico con manifestazione di consenso affinche siano gli stessi soggetti acquisitori ( es.caf) a rendere disponibile l attestazione (con modalita che verranno indicate nel Decreto Min. del Lavoro che approvera modelli, attestazione, istruz.per la compilazione, ecc.).
L ATTESTAZIONE ISEE: CONTENUTI A seguito dell acquisizione di tutti i dati necessari per il calcolo dell ISEE, sulla base della combinazione fra composizione del nucleo familiare e prestazioni a cui si intende accedere, potrebbe essere calcolati più indicatori, utilizzando più nuclei familiari di riferimento (es. nucleo ordinario e nucleo ristretto). L attestazione ISEE, rilasciata a seguito del calcolo dell indicatore o degli indicatori richiesti conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi: nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell indicatore valore dell indicatore prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l indicatore calcolato modalità di calcolo dell indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della componente aggiuntiva periodo di validità dell attestazione ed eventuali omissioni / difformità rilevate
ATTESTAZIONE mancato ricevimento, inesattezze(inps ed AE) e difformita rilevate nell autodichiarato Trascorsi quindici giorni lavorativi dalla presentazione della DSU termine previsto per il rilascio dell attestazione IL DICHIARANTE PUO COMPILARE IL MODULO INTEGRATIVO (autocertificando tutte le componenti necessarie per il calcolo) ed ottenere un attestazione PROVVISORIA (art.11 comma 8 del DPCM), valida fino al momento dell invio dell attestazione definitiva. IL DICHIARANTE PUO COMPILARE IL MODULO INTEGRATIVO,( entro 10 gg dalla ricezione dell attestazione) anche nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti negli archivi amministrativi dell INPS e dell Agenzia Entrate autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. SE L INPS RILEVA DIFFORMITA TRA L AUTODICHIARATO E I DATI RILEVATI NEGLI ARCHIVI DELL AMMINISTRAZIONE IL SOGGETTO PUO : 1-uniformarsi all esito del controllo presentando una nuova DSU che tenga conto delle omissioni o difformita rilevate; 2- richiedere ugualmente la prestazione con la stessa attestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione che dimostri la completezza e veridicita dei dati dichiarati
Richiesta prestaz. con ricevuta N.B Se il cittadino ha urgente necessita di chiedere la prestazione per imminente scadenza dei termini, il medesimo potra presentare ugualmente la domanda allegando la semplice RICEVUTA di avvenuta presentazione della DSU. L Ente erogatore acquisira successivamente l attestazione ISEE direttamente dal sistema informativo nell interesse del cittadino o chiedendola direttamente a quest ultimo.