MATRIMONIO IN CHIESA: PRASSI E DOCUMENTI



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Parrocchie di Novate Milanese MATRIMONIO IN CHIESA: PRASSI E DOCUMENTI A) PREPARAZIONE Un anno prima del matrimonio i fidanzati si presentino al Parroco che poi condurrà l'istruttoria Presentarsi per tempo, anche se non si è ancora decisa con esattezza la data. Sarà questo il parroco a cui fare capo per tutto, anche se non sarà il sacerdote che materialmente celebrerà il matrimonio; infatti, a libera scelta dei fidanzati, il matrimonio può essere celebrato dal parroco dove ha domicilio o I'uno o l altro dei fidanzati (anche se la residenza civile anagrafica e altrove). Con lui si stabilisce anzitutto il cammino di fede da percorrere e gli strumenti opportuni: catechesi, eventuale cresima, incontri, persone cui riferirsi... Occorre inoltre partecipare a un Corso di preparazione al Matrimonio: non aspettare gli ultimi mesi, meglio almeno un anno prima; se necessario può avvenire in altra parrocchia o in parrocchie diverse per ciascun fidanzato. II documento di frequenza andrà consegnato al parroco che cura I'istruttoria B) DOCUMENTI ECCLESIASTICI per il consenso 1. Certificato di Battesimo e Cresima: richiederlo alla parrocchia di battesimo, precisando che è per uso matrimonio e indicando la parrocchia e l'indirizzo cui è destinato per l'istruttoria matrimoniale (non è più richiesta la vidimazione in curia). La Cresima è normalmente trascritta sul registro di battesimo (anche se conferita in altra parrocchia) e quindi è annotata sul certificato di battesimo: se non lo fosse, occorre richiederne il certificato nella parrocchia di Cresima. Chi non fosse cresimato, lo comunichi al parroco quanto prima e si accordi con lui. 2. Certificato di Stato Libero ecclesiastico: lo devono produrre solo coloro che sono vissuti fuori della diocesi dell'attuale domicilio, per più di un anno, dopo i sedici anni. Si produce con I'attestazione giurata e verbalizzata davanti al parroco, che cura I'istruttoria matrimoniale, di due testimoni che hanno conosciuto il/la fidanzato/a in tutto il periodo per il quale si dichiara lo Stato Libero. La dichiarazione giurata circa lo Stato Libero può essere resa presso un altro parroco dove siano reperibili testimoni idonei. In mancanza di testimoni la prova dello Stato Libero ecclesiastico può essere sostituita con il giuramento detto appunto suppletorio, prestato durante I'esame dei fidanzati davanti al parroco. C) DOCUMENTI CIVILI per il consenso Per il consenso (dal parroco) occorre procurare e consegnare al parroco il Certificato Multiplo o Cumulativo o Contestuale (che attesti lo stato libero civile): da richiedere presso il Comune dell'attuale residenza. I documenti civili per il comune sono procurati direttamente dal comune stesso (vedi più avanti). Durata di validità dei documenti: sei mesi cioè l'esame dei fidanzati presso il parroco (o consenso) deve avvenire entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato di battesimo. Dopo l'esame dei fidanzati (dal parroco) e la richiesta di pubblicazioni civili (in Comune) ci sono altri sei mesi per celebrare il matrimonio. D) ESAME DEI FIDANZATI (consenso) e PUBBLICAZIONI Per l'esame dei fidanzati (altrimenti detto consenso), nel giorno stabilito, i fidanzati separatamente davanti al parroco giurano circa il Matrimonio cristiano e le sue caratteristiche essenziali. 2

Non occorre la presenza di genitori, né di testimoni. II compito di esaminare uno dei due fidanzati può essere deferito ad altro parroco, che trasmetterà in busta chiusa il verbale dell'interrogatorio (vidimato dalla Curia di provenienza se si tratta di altra diocesi) al parroco incaricato di concludere I'istruttoria II parroco richiede le pubblicazioni canoniche, da esibire nelle parrocchie in cui vive ciascun fidanzato: esse rimangono esposte per due domeniche successive. Qualora I'attuale dimora non duri da almeno un anno, le pubblicazioni sono da esporre anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi per almeno un anno. I certificati di pubblicazioni eseguite in altre parrocchie andranno poi prelevati e consegnati al parroco che cura l'istruttoria II parroco rilascia anche la richiesta di pubblicazioni civili che va portata in Comune, dove i fidanzati prima fanno la richiesta dei documenti civili (il Comune procura direttamente anche i documenti degli altri Comuni) e poi (pervenuti i documenti civili) fanno la richiesta delle pubblicazioni. Nel caso in cui ambedue i fidanzati hanno la residenza civile in Comuni diversi da quello della parrocchia in cui avviene l'istruttoria matrimoniale (il consenso), il parroco chiede la collaborazione di un parroco del luogo di una residenza civile e gli trasmette un documento autentico con tutti i dati occorrenti, perché possa inoltrare lui nel suo Comune la richiesta di pubblicazioni civili. Il Comune cura eventualmente le pubblicazioni anche nel comune di residenza dell'altro fidanzato. Le pubblicazioni civili rimangono esposte otto giorni consecutivi. Il Comune poi rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni civili, che va consegnato al parroco. E) CELEBRAZIONE del MATRIMONIO Avuti i certificati di pubblicazioni canoniche in altre parrocchie, avuto il certificato di eseguite pubblicazioni in Comune, il parroco può procedere alla celebrazione del Matrimonio o rilasciare, per motivi adeguati, l'autorizzazione a sposarsi altrove e i documenti occorrenti (se si va fuori diocesi, portare in Curia i documenti e far vidimare l'autorizzazione). Il luogo della celebrazione del Matrimonio è la parrocchia dello sposo o della sposa. Le norme diocesane riconoscono anche la possibilità "che il matrimonio sia celebrato: a) nella parrocchia dove i fidanzati andranno ad abitare; b) specialmente per gli immigrati, in quella del loro paese d'origine; c) o anche nella parrocchia dove essi sono abitualmente inseriti o dove effettivamente vivono la loro esperienza di fede". E precisano che per un matrimonio in altra parrocchia "non possono essere accettate né motivazioni di pura convenienza sociale, né quelle di carattere profano legate a considerazioni di ordine sentimentale, artistico o paesaggistico". E ancora: "il solo desiderio, pur motivato, di una celebrazione delle nozze in domenica o in un giorno festivo non può essere ragione sufficiente e pastoralmente valida perché la celebrazione del matrimonio avvenga in una parrocchia diversa da quella dello sposo o della sposa". Per il matrimonio in domenica si dice: "la celebrazione avvenga durante una messa d'orario, ci siano ragioni obiettive... e si diano a livello parrocchiale le condizioni concrete per una effettiva praticabilità della scelta": occorre quindi rispettare le scelte delle singole parrocchie, non è un diritto. E soprattutto, trattandosi di una Messa di orario, sono indispensabili la puntualità e la volontà di inserirsi nella celebrazione della comunità parrocchiale (letture, canti...) (le citazioni sono del Sinodo Diocesano). Per la celebrazione del Matrimonio: Per la liturgia accordarsi col parroco celebrante: il nuovo rituale invita i fidanzati a scegliere, con il celebrante, tra le diverse modalità di celebrazione (con o senza eucaristia, ad esempio) e tra diverse formule dei singoli riti, a scegliere le letture, le intenzioni di preghiera. Ci si accorda anche per lettori, canti, organo,... Fiori, foto e riprese filmate devono aiutare la celebrazione del Sacramento e la sua memoria, non possono essere puro spettacolo fine a se stessi, né disturbo al sacramento. In particolare i fotografi siano scelti tra coloro che posseggono l'apposito patentino della Curia e per una celebrazione dignitosa siano invitati ad accordarsi col parroco che non può accogliere chi non ha le idoneità richieste. Queste norme, anch'esse diocesane, sottolineano che il matrimonio è un sacramento, cioè un atto di Cristo e della Chiesa: nessuno può intenderlo come cosa privata o di una famiglia. 3

Ciascun fidanzato provveda alla Confessione sacramentale presso un sacerdote: prendendo appuntamento per tempo, per non correre all'ultimo momento come per una formalità. Se si opta per il regime di separazione dei beni, si può operare la scelta (ed eventualmente anche il riconoscimento dei figli naturali) durante la firma dell'atto di Matrimonio in duplice copia (per la Parrocchia e per il Comune): avvertire il parroco di tale intenzione. Si ricorda infine la tradizione di fare alla parrocchia un'offerta significativa, come segno di appartenenza. Normalmente l offerta è libera. Si seguano gli usi locali. 4

MATRIMONIO E ASPETTI GIURIDICI PREMESSE Secondo l'ordinamento giuridico italiano la famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio ed i figli legittimi sono quelli concepiti da genitori uniti in matrimonio. Il matrimonio è atto personalissimo, improntato alla massima libertà; solo la volontà di contrarre matrimonio può essere tale da vincolare il singolo. LE PUBBLICAZIONI La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, mediante affissione di un avviso con le generalità degli sposi alle porte della Chiesa parrocchiale e alle porte della Casa Comunale. Lo scopo è di rendere noto il proposito che i nubendi hanno di contrarre nozze e di mettere cosi ogni interessato in grado di fare eventuali opposizioni. LA CELEBRAZIONE Di competenza della Chiesa è la celebrazione del matrimonio (cosiddetto "concordatario") che acquista rilevanza civile a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile, ma con effetto retroattivo al momento della celebrazione: a questo scopo il parroco deve inviare all'ufficiale dello stato civile copia originate dell'atto di matrimonio. La trascrizione non può aver luogo quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta e quando sussiste tra gli sposi un impedimento considerato inderogabile: incapacità di intendere e di volere; vincolo di un precedente matrimonio; vincoli di parentela/affinità/adozione; rischio di "commixtio sanguinis" (una donna che sia già stata sposata non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente); condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge della persona che si vuole sposare. DIRITTI e DOVERI PERSONALI dei CONIUGI Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri. Pertanto la famiglia non ha più, oggi, un capo ed una struttura gerarchica ma impegna i coniugi alla collaborazione ed a concordare l'indirizzo della vita familiare. Il governo del gruppo familiare deve essere il risultato di una consultazione e di un dialogo continuo tra i coniugi, i quali devono essere pronti a sacrificare eventuali interessi meramente individuali per ispirarsi alle esigenze obiettive della famiglia. OBBLIGHI MATRIMONIALI Gli obblighi che derivano dal matrimonio sono reciproci: - fedeltà - assistenza morale e materiale - collaborazione nell'interesse della famiglia - coabitazione. L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi si avverte anche nel fatto che essi hanno pari responsabilità nella gestione della famiglia: infatti entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (equiparazione del lavoro domestico a quello extradomestico) a contribuire ai bisogni della famiglia. Dal matrimonio nascono verso i figli doveri di natura morale (istruire ed educare la prole) e di natura 5

materiale (mantenimento e assistenza). Ciascuno dei coniugi deve provvedere all'espletamento di questi obblighi in proporzione alle rispettive sostanze; in mancanza provvedono gli ascendenti. RAPPORTI PERSONALI tra CONIUGI Le decisioni familiari vanno prese di comune accordo. In particolare i coniugi concordemente scelgono la residenza familiare secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. In caso di disaccordo sulla fissazione della residenza o su altre questioni familiari, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Al principio di parità morale e giuridica si informa l'intera disciplina dei rapporti coniugali. La donna concorre a fissare la residenza familiare ma può anche stabilire un proprio domicilio nel luogo dove ha la sede dei propri affari o interessi. Con il matrimonio la donna non perde il proprio cognome, ma gli aggiunge quello del marito. Se sposa uno straniero non perde la cittadinanza italiana a meno che espressamente vi rinunci. Un residuo elemento di disuguaglianza sussiste invece nella disciplina della potestà dei genitori: in caso di contrasto sulle decisioni da adottare, spetta al padre il potere di prendere autonomamente le decisioni urgenti ed indifferibili nell'interesse del figlio. RAPPORTI PATRIMONIALI tra CONIUGI La disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi è stata innovata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. L'aspetto più qualificante è l'introduzione della comunione dei beni quale regime legale. La separazione dei beni è una scelta; la comunione invece no. Nel senso che, se ci si sposa e non si dice nulla, si è automaticamente in comunione dei beni. Per essere in separazione occorre, invece, dichiararlo espressamente. In futuro è possibile cambiare idea sul regime patrimoniale, però entrambi i coniugi devono essere d'accordo. Quando si parla di comunione di beni non si deve pensare che tutto appartiene a tutti e due. Vi sono infatti molti beni che rimangono di un solo coniuge. Secondo il codice civile non sono in comunione e quindi su di essi ciascun coniuge ha potere esclusivo di godimento e di amministrazione: i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio; i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione, di successione, salvo che siano espressamente attribuibili alla comunione; i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge; i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto. Cadono invece automaticamente in comunione: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali; l'acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato è escluso dalla comunione quando a tale esclusione consenta l'altro coniuge partecipando all'atto di acquisto; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio; i frutti dei beni di ciascun coniuge ed i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se non consumati allo scioglimento della comunione. L'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Tuttavia il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi. A CHI CONVIENE la COMUNIONE dei BENI e a CHI CONVIENE la SEPARAZIONE dei BENI 6

La comunione è adatta a due sposi che partono dal nulla e mettono insieme un patrimonio comune. Questo regime permette anche al coniuge economicamente più debole di contare un po' di più. I creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione solo dopo aver aggredito i beni personali del loro debitore; in tal caso possono soddisfarsi sui beni della comunione ma solo limitatamente al valore della quota del loro debitore, ossia alla metà, purchè non vengano in conflitto con i creditori della comunione, i quali sono ad essi sempre preferiti. Se i coniugi scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni i loro rapporti economici sono identici a quelli esistenti tra due estranei, con qualche eccezione: gli arredi, i mobili, le stoviglie, i tappeti della casa comune, salvo patto contrario si considerano come appartenenti ad entrambi, metà per ciascuno. Anche altri oggetti che non sono marchiati con il nome di uno dei due coniugi, si presumono di tutti e due. Per il resto, ciascuno dei coniugi conserva la titolarietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e di conseguenza ha di tali beni il godimento e l'amministrazione. La separazione conviene quando è necessaria una gestione snella ed efficiente del patrimonio familiare oppure dell'azienda di uno dei due coniugi: non bisogna chiedere l'assenso dell'altro prima di ogni scelta importante. E' diffusa la separazione in presenza di attività imprenditoriale o professionale di uno dei coniugi. In tal caso i creditori dell'imprenditore o professionista non si possono rivalere sui beni familiari intestati all'altro coniuge. Per contro, il coniuge con minori beni intestati e patrimonialmente meno garantito. A cura dell'avv. Daniela Perego 7