Circolare N. 163 del 11 Dicembre 2014



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Circolare N. 163 del 11 Dicembre 2014 Abrogata la vidimazione libro infortuni anche nella Veneto - permane l obbligo di tenuta e conservazione dello stesso Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, sebbene la riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal Dlgs n. 81/2008, abbia previsto l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni, l effettiva abrogazione di tale registro avrebbe dovuto diventare operativa decorsi 6 mesi dall entrata in vigore del SINP, ad oggi non ancora operativo e, pertanto, si intendono ancora validi gli obblighi previgenti che prevedono la tenuta, la vidimazione e la conservazione del registro infortuni. Sul punto, si precisa che, prima di essere messo in uso, il registro infortuni deve essere presentato al Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.P.S.A.L.) della Asl territorialmente competente per essere vidimato. Tuttavia, in molte regioni, la vidimazione in parola non è più necessaria ( Lombardia, Calabria, Campania, Puglia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige). Recentemente, anche la Veneto ha soppresso l obbligo di preventiva vidimazione del registro infortuni (legge regionale n. 32/2014, pubblicata sul BUR). Pertanto, anche in quest ultima, a decorrere dal 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della Legge regionale), il registro infortuni deve essere conservato in azienda senza essere preventivamente vidimato dall A.S.L posto che, come detto, la tenuta è comunque obbligatoria e lo rimarrà fino a 6 mesi dopo l emanazione del decreto che darà finalmente operatività al citato SINP.

Premessa La riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal dlgs n. 81/2008 ha previsto, come noto, l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni. Tuttavia, dette disposizioni, si renderanno operative soltanto a seguito dell istituzione del Sinp, la cui gestione tecnica sarà affidata all Inail. Parimenti l operatività del Sinp è subordinata all emanazione di un decreto interministeriale, che doveva adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Tu e ad a oggi non ancora emanato. Brevemente, si ricorda che il Sinp, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali, istituito dall art. 8 del D.Lgs. 81/2008 ha l obiettivo di impostare gradualmente un sistema dinamico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e valutazione dell efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori. Le caratteristiche del SINP saranno quelle di divenire: uno strumento utile alla conoscenza, al miglioramento ed alla gestione delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi dei destinatari, facilitando e semplificando la fruizione e l utilizzo delle informazioni ed altresì fornendo visioni integrate dei contenuti delle stesse ; essere alimentato con caratteristiche definite, organizzate, con tempi e periodicità congrui e con modalità il più possibile automatiche ; permettere l interazione tra le informazioni contenute in più archivi/sistemi informativi. Ne consegue che, solo trascorsi i sei mesi dall'entrata in opera del Sinp, dovranno intendersi abrogati sia il registro infortuni che gli altri analoghi registri: intanto si intendono ancora validi gli obblighi previgenti, ossia la tenuta del registro infortuni, la vidimazione e la conservazione dello stesso e che nel prosieguo verranno meglio illustrati. Il registro degli infortuni Brevemente si ricorda che, il registro infortuni è un documento con finalità statistiche e riepilogative dell'andamento del fenomeno infortunistico all'interno dell'impresa, finalizzato a fornire alle aziende, e segnatamente ai loro dirigenti e preposti alla sicurezza, le indicazioni necessarie per attuare la prevenzione degli infortuni e, soprattutto, a dare alle Regioni e per loro alle Asl (titolari del potere di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro), uno strumento di controllo per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni che accadono in azienda. Soggetti Il registro infortuni deve essere tenuto da tutte le aziende soggette obbligati alla all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, tenuta del pertanto, da tutte quelle aziende che svolgono attività alle quali siano 1

registro infortuni Soggetti ESCLUSI alla tenuta del registro infortuni addetti: lavoratori subordinati; soci di Società e di Enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della Società e degli Enti stessi; allievi degli Istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere. Sono escluse da tale obbligo le aziende che svolgono le attività di: esercizio delle miniere, cave e torbiere; servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni; esercizio dei trasporti terrestri pubblici; esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna. Sono altresì esonerati dall'obbligo di istituire, tenere e conservare il registro infortuni, oltre ai datori di lavoro che non sono imprenditori, e quelli che la vigente normativa esclude dagli obblighi in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro anche: gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti); i lavoratori a domicilio; i partecipanti all'impresa familiare; le aziende individuali artigiane che non occupano dipendenti; i datori di lavoro che si avvalgono soltanto di prestatori d'opera occasionali; i committenti che si avvalgono solo di collaboratori parasubordinati (co.co.co., con e senza progetto, mini co.co.co., ecc.), soggetti o meno all'assicurazione Inail; gli associanti in partecipazione che occupano associati d'opera, che apportano una prestazione di lavoro o mista. Di norma, queste categorie di soggetti devono chiedere alla Asl competente per territorio il formale esonero, fatte salve le eventuali, differenti disposizioni vigenti a livello regionale. Il Registro infortuni deve essere legato e numerato in ogni pagina e, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla Asl territorialmente competente. La Asl, dopo aver accertata la conformità del registro infortuni al modello ministeriale, effettua la vidimazione che consiste nel vistare e bollare ciascun foglio, apponendo dei timbri a secco o a inchiostro, e nel redigere una dichiarazione nell'ultima pagina, che riporta il numero dei fogli di cui si compone il registro e la data del rilascio. In molte regioni, però, la vidimazione in parola non è più necessaria. 2

REGIONI IN CUI E STATO ABOLITO L OBBLIGO DELLA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI La Lombardia ha disposto (art.2, L.R. n.8/2007 BUR 6.4.2007) Lombardia l abolizione dell obbligo di vidimazione del registro degli infortuni (allegato A alla citata legge regionale), a decorre dal 7 aprile 2007. Conseguentemente, per le sedi/unità produttive ubicate nel territorio lombardo il registro infortuni va aggiornato e conservato, senza più l obbligo di sottoporlo preventivamente alla relativa vidimazione da parte dell ASL competente. Calabria Al riguardo, è bene osservare che la direzione Regionale del lavoro della Lombardia (nota 215/D, 3.5.2007) ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad apporre, sul registro, la data in cui lo stesso viene messo in uso. Tale data sarà quella di riferimento (nel caso in cui il registro non venga utilizzato, per mancanza di eventi) per la decorrenza dell obbligo di conservazione (4 anni dalla data di vidimazione, per la Lombardia, quindi, dalla data della messa in uso del registro). Dal 3 agosto 2013 è abolito l obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutti i datori di lavoro che operano sul territorio calabrese. Il via libera è arrivato con l approvazione della deliberazione del 25 luglio 2013. Campania La norma prevede inoltre che, ai fini della tenuta del registri degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo con uno di tipo informatico che contenga tutti i dati previsti dalla normativa vigente purché tali dati siano immediatamente disponibili a richiesta degli organi di vigilanza. Con delibera n.ro 607 del 20/11/2013 pubblicata sul B.U.R.C. n.ro 5 del 20/01/2014 la Giunta Campania ha sospeso l obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutte le attività sul territorio della. Da tale data (20.01.2014) il registro deve essere conservato in azienda senza la preventiva vidimazione da parte dell A.S.L. Puglia Restano invariate le modalità di tenuta del registro (nessuna abrasione o cancellatura, registrazione dei dati di eventuale infortunio anche con un solo giorno di prognosi, data di ripresa del lavoro, ecc.) La Puglia con la Legge Regionale 1 febbraio 2013 n. 2 contenente Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e 3

Liguria Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige idoneità sanitarie) ha stabilito che: il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione da parte dell organo di vigilanza territorialmente competente ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell infortunio previsti nel Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12/9/1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. Con Legge Regionale della Liguria n. 40 del 23 dicembre 2013 è stata abrogata la vidimazione del registro infortuni da parte dell Organo di Vigilanza territorialmente competente. Per le imprese non è pertanto più necessario rivolgersi allo sportello della S.C. PSAL per la vidimazione e non è dovuto alcun versamento ai sensi del Tariffario Regionale. Il registro deve comunque essere tenuto in azienda e compilato nelle sue parti. Con l art. 15 della L.R. 11.10.2013 n 13, pubblicata sul BUR del 16/10/2013 e in vigore dal 17/10/2013, nella Friuli Venezia Giulia è stata abrogata la vidimazione del registro infortuni. Va posta l'attenzione al fatto che la norma abroga soltanto l'obbligo di vidimazione del registro infortuni presso le Strutture Complesse di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende per i Servizi Sanitari, nulla cambia sull obbligo della tenuta del registro stesso. La Trentino Alto Adige, provincia di Trento, con la legge n 19, 15 novembre 2007 ha disposto che: il registro degli infortuni previsto non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente. ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con, registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. L ultima regione che ha disposto l abrogazione dell obbligo di preventiva vidimazione del registro infortuni è stata la Veneto (legge regionale n. 32/2014, pubblicata sul BUR). Pertanto, a decorrere dal 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della Legge regionale), il registro infortuni, anche in quest ultima deve essere conservato in azienda senza la preventiva vidimazione da parte dell A.S.L, posto che la tenuta di detto registro è comunque obbligatoria fino a 6 mesi dopo l emanazione del decreto dei Ministeri del Lavoro e della Salute che darà finalmente operatività al citato SINP. 4

REGISTRO INFORTUNI: SINTESI Soggetti obbligati La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle alla tenuta del quali siano occupati prestatori di lavoro subordinate e per tutte le registro attività pubbliche e private. Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 (e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall' ASL di competenza (ad esclusione delle regioni per cui è stato soppresso l obbligo della preventiva vidimazione). Deve essere tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le Tenuta del registro eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile. Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall ultima registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione. Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all aperto in genere, le imprese di pubblici servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell impresa. Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che comportino inabilità con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell evento. Restano esclusi dall obbligo di registrazione, gli infortuni che non abbiano determinato alcuna assenza dal lavoro, se non il tempo necessario per il primo soccorso e che non vada oltre il normale orario di lavoro della giornata lavorativa. Contenuto e Il registro è articolato in 11 colonne in cui devono essere compilazione del rispettivamente indicati: registro 1) il numero d ordine dell infortunio; 2) la data di infortunio; 3) la data di ripresa del lavoro; 4) il cognome e nome dell infortunato; 5) età; 6) il reparto e qualifica professionale; 7) la descrizione della causa e delle circostanze dell infortunio; 8) la natura e sede della lesione; 9) le conseguenze dell infortunio; 10) i giorni di assenza per inabilità temporanea; 5

Pubblicità delle informazioni 11) la percentuale di invalidità permanente. I dati del registro infortuni (compresi quelli delle malattie professionali) devono essere portati a conoscenza da parte del datore di lavoro (DLgs 626/94, art.9, comma 2, lettera d) e art.19, comma 1, lettera e): al servizio di prevenzione e protezione dai rischi; al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.10 DLgs 626/94) è tenuto a trasmettere alla ASL competente una relazione sull andamento degli infortuni (nonché delle malattie professionali) della propria azienda, elaborata in base ai dati degli ultimi 3 anni del registro infortuni. Regime sanzionatorio Le numerose vicende legislative che hanno riguardato il registro infortuni hanno determinato rilevanti effetti anche sul sistema sanzionatorio, facendo sorgere tra gli addetti lavori alcuni dubbi al riguardo, al punto da generare dei dissidi che hanno dato origine a diversi orientamenti in materia. A dipanare ogni dubbio in merito al corretto regime sanzionatorio è intervenuta in risposta ad un interpello proposto dai consulenti del lavoro - la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali - Commissione per gli interpelli 27.3.2014 n. 9) precisando che: in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del DLgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso; in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3 del DLgs. 626/1994 che punisce il datore di lavoro e il dirigente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 ad 15.490 euro, in quanto l'importo originario (da 516,46 ad 3.098.74) è stato elevato, quintuplicato, dall art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), con effetto dal 1 gennaio 2007. 6