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LINEE GUIDA Gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma Gruppo di lavoro: Provincia dell Aquila Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale Dott.ssa Maria Stagnini A.R.T.A Abruzzo Dipartimento Provinciale di L Aquila Dott.ssa Ing. Silvia Ronconi Dott.ssa Domenica Flammini Dott.ssa Romana Cialfi

Requisiti tecnico-gestionali relativi alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti urbani (CER 20 03 99) di cui all art. 9, comma 1, del D.L. 28.04.2009, n. 39. Premessa Al fine di consentire una migliore gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma identificati con il CER 20 03 99, è necessario che i Comuni adottino, fin dalla fase di raccolta e movimentazione, ogni misura di cautela e controllo. Si suggerisce a riguardo di seguire almeno le seguenti indicazioni di massima. I Comuni acquisiscono (anche dalle ASL e dai VV.FF.) ogni informazione utile in merito alle attività svolte negli edifici interessati al fine di consentire l adozione delle misure necessarie a rimuovere i rifiuti in condizioni di sicurezza e/o a garantirne una separata gestione. Le Ditte incaricate, prima di procedere alle operazioni di movimentazione dei rifiuti fino alle aree di deposito di cui al punto 2 del presente documento, devono effettuare un esame speditivo del materiale da rimuovere e compilare la scheda di verifica in Allegato 1, a firma dei propri responsabili tecnici e, inoltre: nel caso di palese evidenza o anche di ipotesi concreta di presenza di rifiuti contenenti amianto, non devono movimentare i materiali, onde evitare la dispersione di eventuali fibre presenti in forma libera, devono tenerli in loco, perimetrarli adeguatamente con nastro segnaletico e darne immediata comunicazione al Comune, produttore del rifiuto, il quale provvede a darne comunicazione alla ASL per garantirne una separata gestione tramite Ditta specializzata, seguendo le indicazioni di cui all Allegato 2; nel caso di materiali derivanti da crolli e demolizioni di beni rientranti nel patrimonio culturale del territorio colpito dal sisma, procedono alla movimentazione solo su indicazione e disposizione della competente Soprintendenza. Ai fini della verifica anche contabile, tutti i rifiuti movimentati devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuto (F.I.R.). Resta ferma la possibilità dei VV.FF. di raccogliere, trasportare e conferire alle aree di deposito attrezzate di cui al punto 2 del presente documento i rifiuti movimentati direttamente nell ambito degli interventi effettuati nei comuni interessati dal sisma. 1. Ubicazione del sito di deposito temporaneo 1.1. Il sito di deposito temporaneo deve essere localizzato in aree dove sussistono le condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute 2

pubblica nel pieno rispetto della normativa comunitaria. 1.2. ll sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso ai mezzi pesanti per il conferimento dei rifiuti. 2. Requisiti del sito di deposito temporaneo 2.1. Il sito di deposito temporaneo deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 2.2. Il sito di deposito temporaneo deve essere dotato almeno di: a. area uffici; b. area parcheggi; c. adeguata viabilità interna; d. pesa; e. sistema di sorveglianza; f. rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti; g. impermeabilizzazione di base nelle zone di conferimento, deposito, cernita e movimentazione dei rifiuti; h. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di prima pioggia (L.R. 17/2008), di quelle di lavaggio e di quelle di percolazione provenienti dalle zone di deposito dei rifiuti; i. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; j. impianto antincendio ove previsto dalle norme vigenti; k. sistema di approvvigionamento idrico; l. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, ove necessaria in base alla morfologia del sito. Deve essere garantita la funzionalità nel tempo della barriera stessa. 2.3. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del sito di deposito temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita (CER 200399), gli orari di apertura e le norme per il comportamento. 2.4. Deve essere redatto un piano di ripristino del sito di deposito temporaneo, la cui chiusura e ripristino deve avvenire alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire la fruibilità del sito stesso, in coerenza con il precedente utilizzo dell'area. 3

3. Struttura del sito di deposito temporaneo 3.1 Nel sito dovranno essere distinte almeno le seguenti zone: 1. aree per il conferimento, deposito e cernita dei rifiuti in ingresso derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma identificati con il CER 20 03 99; 2. aree per lo stoccaggio dei rifiuti, individuati con gli specifici codici CER, provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto 1, destinate ad operazioni di recupero/smaltimento; 3. aree per il deposito degli eventuali beni recuperati provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto 1. In particolare il sito di deposito temporaneo, da effettuarsi con le modalità di cui all art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere strutturato prevedendo almeno: a. zona di conferimento, deposito e cernita dei rifiuti identificati con il CER 20 03 99, con impermeabilizzazione resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti in modo da consentire la separazione dei rifiuti stessi dal suolo sottostante, opportunamente delimitata e avente pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione; b. zona di deposito dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto a), attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori di idonee caratteristiche tecniche o dotata di platee impermeabilizzate e resistenti alle sollecitazioni meccaniche e chimicofisiche dei rifiuti, opportunamente delimitate e aventi pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione; c. zona di deposito dei rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose e dei rifiuti liquidi, anche non pericolosi, provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto a), protetta mediante idonea copertura fissa o mobile che consenta di tenere i rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici e attrezzata con appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico fisiche della specifica tipologia di rifiuto nonché alle caratteristiche di pericolosità dello stesso. I medesimi contenitori devono essere inoltre collocati su superficie impermeabilizzata dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna, di capacità complessiva pari ad un terzo della capacità complessiva dei contenitori per rifiuti liquidi e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi di capacità maggiore; in alternativa ciascun contenitore destinato allo stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore stesso. 4

3.2. Le zone di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita segnaletica indicante le norme per il conferimento e il deposito dei rifiuti nonché per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al sito di deposito temporaneo 4.1 Potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma, a norma dell art. 9, comma 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, classificati come rifiuti urbani con codice CER 20 03 99 ( rifiuti urbani non specificati altrimenti ). 4.2 I rifiuti identificati dal CER 20 03 99 conferiti al sito di deposito temporaneo sono sottoposti almeno alle seguenti procedure: a. verifica e acquisizione della seguente documentazione: F.I.R., scheda di verifica di cui all allegato 1, copia degli atti abilitativi del conferente; b. controllo di presenza di eventuali sostanze radioattive che ne escludono l accettazione con comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, controllo e smaltimento; c. ispezione visiva del carico con verifica da parte del personale addetto e comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, deposito e/o smaltimento qualora le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano (es. materiali contenenti presumibilmente amianto); d. pesata; e. scarico sull area di conferimento di cui al punto 3.1 lettera a) con verifica da parte del personale addetto e comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, deposito e/o smaltimento qualora le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano (es. materiali contenenti presumibilmente amianto); f. firma per accettazione del formulario e registrazione del carico sul registro di carico e scarico. Le operazioni di accettazione, deposito e cernita dei rifiuti identificati dal codice CER 20 03 99 derivanti dal crollo e/o demolizione di un immobile identificato devono essere effettuate in modo tale da garantirne la tracciabilità al fine anche della restituzione ai proprietari di eventuali beni recuperati di valore economico e/o affettivo. A seguito della cernita, i rifiuti devono essere collocati in aree [punti 3.1 lettere b) e c)] distinte per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, l attribuzione del relativo codice CER, predisponendo, se necessario, anche campionamenti e analisi di laboratorio, separando i rifiuti potenzialmente 5

pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento. Nelle aree di cui ai punti 3.1 lettere b) e c) potranno essere depositate esclusivamente le tipologie di rifiuti provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti in ingresso identificati con il CER 20 03 99 compatibili con le disposizioni di cui all art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 4.3. Nel sito di deposito deve essere garantita: a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, la sicurezza e l emergenza in caso di incidenti; b. la sorveglianza continua. 5. Modalità di deposito dei rifiuti nel sito di deposito temporaneo 5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. 5.2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai rifiuti costituiti da apparecchiature con componenti che contengono liquidi e fluidi. 5.3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 5.4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 5.5. I rifiuti liquidi devono essere depositati al coperto in serbatoi o in contenitori mobili (per es. fusti o cisterne) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. 5.6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. 392/1996 e s.m.i.. 5.7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. 6

5.8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici. 5.9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura. 5.10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 5.11. È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'allegato 1 del D.M. 185/2007 e s.m.i.. 5.12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del sito di deposito temporaneo e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. 5.13 Ove il deposito dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su aree impermeabilizzate resistenti alle azioni meccaniche e all'attacco chimico-fisico dei rifiuti in modo da permettere la separazione degli stessi dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi con apposite canalette in pozzetti di raccolta a tenuta di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato ad impianto di trattamento e/o smaltimento autorizzato. 5.14 Se i rifiuti possono dar luogo a formazioni di polveri, la gestione (movimentazione e stoccaggio) degli stessi deve avvenire adottando idonee misure di contenimento e/o abbattimento delle emissioni diffuse (cfr Parte I Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. punti 1,2,3 e 4). 6. Modalità di gestione e presidi del sito di deposito temporaneo 6.1. All'interno del sito di deposito temporaneo non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire ulteriori danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 6.2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del sito di deposito temporaneo avvenga senza ulteriori rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, etc) devono essere, per quanto possibile: a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno o che sottopongono i rifiuti ad eccessiva pressione; b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; 7

c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. 6.3 Il sito di deposito temporaneo deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del sito. 6.4 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al sito di deposito temporaneo i quantitativi dei rifiuti conferiti (CER 20 03 99), cerniti, stoccati e inviati a recupero o smaltimento. 6.5 Sono fatte salve tutte le norme tecniche e sanitarie specifiche per la gestione delle diverse tipologie di rifiuto e, per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida, si rimanda alla normativa specifica. 7. Durata del deposito 7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica di rifiuto non deve essere superiore a tre mesi. 7.2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. 8

ALLEGATO N. 1 IMMOBILE (RESIDENZIALE/PRODUTTIVO/ALTRO) : Ubicato :(via/p.zza) nc. Estremi Catastali: Com.Censuario Fog. Particella Ditta (Esecutrice della Rimozione ) Responsabile Tecnico (DITTA ESECUTRICE) : DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMMOBILE (1) DESCRIZIONE VISIVA DEI MATERIALI RINVENUTI IN LOCO (2) DESCRIZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI ADOTTATE (3) Data : Firma (RESPONSABILE TECNICO) : NOTE (1) Descrivere sinteticamente la tipologia del fabbricato (strutturale e dimensionale) (2) Descrivere come si presentano le macerie e se nel loro insieme si individuano e/o si possa presumere la presenza di materiali pericolosi (amianto o altro). (3) Descrivere le opere adottate per segnalare e circoscrivere l'area di rinvenimento dei materiali pericolosi. Sez. B RISERVATO AL GESTORE DEL DEPOSITO TEMPORANEO Progressivo Attribuito al Fabbricato N.

Regione Abruzzo AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 L AQUILA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO c/o Presidio di Collemaggio Tel. 0862 368 972 / 973 / 974 / 975 Fax 0862 368 976 EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009 INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE ED IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA In considerazione delle problematiche connesse alla rimozione delle macerie nel comprensorio dell Aquila, sulla base di quanto previsto dall art. 9 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, e dal titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008, si dettano le linee operative di comportamento nella raccolta dei materiali eventualmente contenenti amianto in matrice compatta, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto delle macerie presso le aree di deposito temporaneo individuate. Tutela dei lavoratori In riferimento a quanto indicato dal titolo IX del D.Lgs. 81/2008 tutti i lavoratori partecipanti alle operazioni di movimentazione, raccolta e trasporto delle macerie è da considerare potenzialmente esposto ad amianto. Pertanto, dovranno operare indossando i seguenti Dispositivi Individuali di Protezione: tute in tyvek usa e getta, guanti, maschere di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP3. Tali dispositivi a fine turno andranno smaltiti assieme ai materiali contenenti amianto con le medesime procedure di confezionamento e trattamento. Norme igieniche da tenere: divieto di mangiare, bere, fumare durante l esposizione, doccia a fine turno. Cernita e confezionamento dei materiali contenenti amianto in matrice compatta Presso le aree di deposito temporaneo individuate di selezione delle macerie, in caso di presenza di rottami di manufatti e/o materiali contenenti amianto, cemento amianto e vinil amianto (lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle, ecc.), si dovranno assumere comportamenti che evitino sia la contaminazione dell uomo che la dispersione di fibre in ambiente. Pertanto ogni frammento sospetto di essere composto con fibre di amianto dovrà essere irrorato su entrambe le superfici con soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione. Successivamente confezionati su bancali con telo in polietilene di 20 micron di spessore o telo normale doppio e sigillati con nastro adesivo ad alta tenuta etichettato con le diciture di rifiuto contenente amianto. Pur tenendo conto delle oggettive condizioni di emergenza urgenza, le operazioni di irrorazione e confezionamento dovranno essere effettuate da operatori classificati esposti a rischio amianto e sottoposti a specifica formazione e sorveglianza sanitaria con utilizzo dei D.P.I. previsti. Trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto Le successive operazioni di trasporto e conferimento in discarica dalle aree di deposito temporaneo e selezione avverranno secondo le usuali procedure con trasportatori autorizzati in discariche autorizzate. Conferimento di rottami contenenti cemento amianto da parte di privati Tenendo conto del comma 1, dell art. 9, del D.L. 39/2009, i privati cittadini che vogliono conferire rifiuti contenenti amianto possono rivolgersi direttamente ai siti di deposito temporaneo e selezione delle macerie. L Aquila, 04/05/2009 Il Direttore del Servizio Dott. Domenico Pompei