3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali Per conseguire i propri obiettivi istituzionali i Servizi di metrologia legale nei differenti Stati adottano disposizioni che possono ritenersi fondate essenzialmente su due diverse strategie. La prima si fonda sulla prevenzione, considerando più fruttuosi ai fini della tutela della fede pubblica i controlli a priori. Con la seconda strategia si privilegia la deterrenza esercitata dalle sanzioni per le violazioni delle prescrizioni fissate dalla normativa, e ne è logica conseguenza un sistema di controlli a posteriori. 1
3.1. Controlli a priori. L affibabiltà metrologica viene garantita con interventi a priori, che sono effettuati in momenti e con modalità diverse. I controlli a priori attualmente sono purtroppo differenti secondo le varie categorie di strumenti di misura cui si applicano. Ciò in conseguenza del fatto che in sede comunitaria, e quindi in sede nazionale, sono state adottate discipline diverse per le distinte categorie di strumenti finora regolamentate., 2
Di seguito si tratteranno separatamente le vigenti normative metrologiche, definendo per ciascuna: a) il campo di applicazione; b) il carattere dei requisiti che la disciplina considerata fissa per gli strumenti cui si applica; 3
c) la tipologia degli accertamenti valutativi della conformità degli strumenti ai requisiti prescritti; d) gli organismi competenti per i previsti accertamenti valutativi della conformità e per la sorveglianza. Per tutti gli strumenti in servizio è prevista, inoltre, la verificazione periodica, di periodo diverso in funzione della loro tipologia, eseguita dagli uffici metrici camerali o da laboratori abilitati all esecuzione di tale controllo. 4
3.2. Controlli a posteriori Si limitano alla sorveglianza in campo degli strumenti ricadenti nell ambito della metrologia legale. L utilizzatore è responsabile della conformità dello strumento alle prescrizioni applicabili, con vantaggio della struttura addetta ai controlli che può così ridurre notevolmente i suoi organici. 5
4. Decreto l.vo n.22 del 2 febbraio 2007, attuativo della direttiva 2004/22/CE 4.1 Campo di aplicazione. Il decreto si applica agli strumenti appartenenti alle categorie di misura sottoelencate, con specifiche funzioni di misura: contatori dell'acqua (MI-001), contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (MI-002), contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), contatori di calore (MI-004), sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), 6
strumenti per pesare (bilance) a funzionamento automatico (MI-006), tassametri (MI-007), misure materializzate (MI-008), strumenti di misura della dimensione (MI-009) e analizzatori dei gas di scarico (MI-010). Le funzioni di misura previste sono quelle per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali. 7
4.2. Requisiti I principi applicati nella determinazione dei requisiti sono quelli del cosiddetto nuovo approccio. In particolare, sono stati fissati, anziché requisiti di dettaglio tecnico, requisiti essenziali di carattere prestazionale. Ciò a vantaggio: a) dei fabbricanti metrici, che beneficiano così di opportuna flessibilità nell adozione di soluzioni tecniche tempestivamente aggiornate al progresso tecnologico, b) del legislatore comunitario, non più obbligato ad adeguamenti continui della normativa al predetto progresso. 8
Sempre nell ambito della predetta strategia del nuovo approccio, viene stabilita la regola della presunzione di conformità ai requisiti essenziali allorché lo strumento è conforme alle norme armonizzate europee o ai documenti ufficiali normativi, in corrispondenza applicabili. I documenti normativi sono quelli elaborati dall OIML, identificati dalla Commissione europea e inseriti in toto o parzialmente in appositi elenchi ufficiali. 9
4.3. Procedure valutative e relativi moduli In applicazione delle regole dell approccio globale, fissate da una decisione del Consiglio dell UE, le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali si articolano in moduli, concernenti esclusivamente alcune fasi del processo produttivo od anche più fasi, od ancora il sistema di gestione della qualità (SGQ). RM 080620 10
Il fabbricante può scegliere fra i vari moduli che la disciplina contempla per la categoria interessata, in funzione delle caratteristiche della sua produzione. L opzionalità offerta al fabbricante si inquadra nelle finalità di questa disciplina, intese a mettergli a disposizione strumenti di massima flessibilità. 11
I moduli previsti sono i seguenti, ciascuno identificato da una lettera: A A1 B C C1 D D1 E E1 F F1 G H H1. 12
A A1 B C C1 Dichiarazione di conformità (DC) basata sul controllo di produzione interno DC basata sul controllo di produzione interno più controllo del prodotto finale da Organismo Notificato (ON) Esame del tipo Dichiarazione di conformità al tipo (DCT) basata sul controllo di produzione interno DCT basata sul controllo di produzione interno più controllo del prodotto finale da ON 13
D D1 DCT basata su Garanzia di Qualità (GQ) del processo produttivo DC basata su GQ del processo produttivo E E1 DCT basata su GQ dell ispezione e delle prove su prodotto finale DC basata su GQ dell ispezione e delle prove su prodotto finale 14
F F1 DCT basata su verifica prodotto DC basata su verifica prodotto G DC basata su verifica di un unico prodotto H H1 DC basata su Garanzia Qualita Totale (GQT) DC basata su GQT più esame del progetto 15
4.3.1. Dettagli di alcuni moduli B - ESAME DEL TIPO. E la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni della direttiva. 16
L'esame del tipo può essere effettuato in uno dei metodi seguenti, restando alla competenza dell organismo notificato la decisione sul metodo più appropriato e sugli esemplari necessari: a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata 17
b) Esame di esemplari di una o più parti essenziali dello strumento di misura che siano rappresentative della produzione considerata, più accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare. 18
c) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare senza esame di un esemplare. 19
D DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO PRODUTTIVO La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi prescritti, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva. (trattasi dell autocertificazione) 20
F - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO (corrisponde alla verificazione iniziale eseguita da ON) 1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva. 21
L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della direttiva. Gli esami e le prove intesi a verificare la conformità ai requisiti metrologici sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento, o mediante esame e prova degli strumenti su base statistica. 22
G - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (corrisponde alla verificazione all unità) La dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi prescritti, e garantisce e dichiara che lo strumento di misura assoggettato alle disposizioni di cui al punto 4 soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva. 23
L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, gli esami e le prove appropriate conformemente a quanto prescritto. 24
H1 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi prescritti, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva 25
Il fabbricante presenta una richiesta di esame del suo progetto all'organismo notificato scelto per l approvazione del suo sistema di qualità. La richiesta deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nonché di accertare la conformità ai requisiti pertinenti della direttiva. 26
4.3.2. PROCEDURE VALUTATIVE PER LE BILANCE AUTOMATICHE Come esempio applicativo, si elencano di seguito le procedure di accertamento della conformità previste per le bilance automatiche, nei casi di sistemi elettronici o di sistemi contenenti software: B + D oppure B + F oppure G o H1. 27
4.3.3. MARCATURA CE La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni della direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare. La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico già previsto per le bilance non automatiche. La marcatura «CE» non può essere di altezza inferiore a 5 mm. 28
La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura «CE». La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura «CE» 29
4.4. Organismi competenti per gli accertamenti valutativi della conformità Gli organismi competenti, denominati organismi notificati, sono quelli notificati dai vari Stati membri dell UE, e quindi anche dal Governo italiano, alla Commissione europea. Devono possedere i requisiti minimi previsti dalla direttiva. 30
Nella notificazione di un organismo vengono anche specificati il/i modulo/i e le categorie di strumenti per i quali si designa lo stesso organismo. L elenco degli organismi notificati è pubblicato dalla Commissione europea ed è disponibile nel suo sito web.. 31
In Italia sono in corso di definizione le richieste di vari Enti che hanno richiesto la predetta designazione. 32
5. Decreto legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992 5.1. Campo di applicazione. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 33
5.2. Requisiti. Il carattere dei requisiti previsti è identico a quello previsto per gli strumenti disciplinati dal d. l.vo n. 22/2007. 34
5.3. PROCEDURE VALUTATIVE DELLA CONFORMITA Comprendono: - l esame del tipo seguito in alternativa dalla verificazione CE (verificazione iniziale), eseguita da un organismo notificato, o dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante che opera secondo un regime di gestione della qualità approvato metrologicamente; 35
- la verificazione di esemplari prodotti in serie limitata, eseguita da un organismo notificato, designato per tale procedura. 36
5.4. Organismi notiicati. Rispondono agli stessi criteri di notificazione e di designazione contemplati dal citato d. l.vo n. 22/2007. In Italia sono organismi notificati: per l esame del tipo, l Ufficio IV della direz. gen. della vigilanza e della normativa tecnica. per la verificazione Ce, gli uffici metrici camerali 37
per l approvazione metrologica, l ufficio IV e cinque camere di commercio (Torino, Varese, Modena, Roma e Napoli) per la verificazione in numero limitato di esemplari, le anzidette cinque Camere di commercio. 38
6. Testo unico delle leggi metriche (R.D. 23 agosto 1890, n. 7088) e Regolamento tecnico (R.D. 12 giugno 1902, N.226, e successive modifiche ed integrazioni) 6.1. Campo di applicazione. Tutti gli strumenti non contemplati dalle precedenti normative ed anche gli strumenti coperti dal d. l.vo n. 22/2007, ma già approvati secondo la normativa nazionale previgente alla data del 30 ottobre 2006 o modificati rispetto ad un modello anch esso già approvato secondo la normativa nazionale previgente alla predetta data. 39
6.2. Requisiti. Requisiti di dettaglio previsti dal citato regolamento per le singole categorie di strumenti o dai rispettivi provvedimenti ministeriali di approvazione 40
6.3. Accertamenti valutativi della conformità. Esame del modello e Approvazione mediante provvedimento ministeriale, Verificazione prima seguita da apposizione dei bolli previsti. 41
6.4. Organismi competenti Sono organismi competenti: per l approvazione del modello, l Ufficio ministeriaie IV, per la verificazione prima, gli uffici metrici camerali. 42
7. La verificazione periodica Riguarda essenzialmente tutti gli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali e nelle operazioni che comportano il pagamento di un importo collegato ai risultati della misura. E disciplinata dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182, e può essere eseguita sia dalle Camere sia da laboratori appositamente accreditati. 43
L esito positivo della verificazione periodica è attestato da apposita etichetta, su cui è riportata la scadenza della verificazione eseguita. In sede di verificazione periodica si eseguono prove sperimentali atte ad accertare il rispetto dei requisiti metrologici e funzionali prescritti. 44
Ad esempio, per le bilance non automatiche, si eseguono, tra le altre, prove di esattezza, di ripetibilità, di decentramento, di mobilità. Gli errori massimi tollerati sono il doppio di quelli prescritti per la verificazione iniziale. Le masse campione di riferimento e di lavoro devono essere tarate nel rispetto della tracciabilità con i prototipi metrologici nazionali. 45
8. Futuri scenari per la metrologia legale in Italia Senza avere una sfera di cristallo è facile pronosticare che la metrologia legale italiana subirà tra breve profondi cambiamenti, che si auspicano non dettati dal pregiudizio che i controlli metrologici legali sono solo dei lacci burocratici da eliminare, ma un servizio essenziale per l economia del Paese oltre che per la tutela dei consumatori. 46