3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali



Documenti analoghi
3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali

Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2

01_Brochure_Metrici2009:Cop metrici :16 Pagina 1. a misura dei TUOI interessi

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

La direttiva MID Applicazione nella vendita sfusa di detersivi

Sono elencate alcune competenze camerali che comportano controlli presso le imprese, con i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi.

La verifica periodica degli strumenti di pesatura.

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

PREMESSA. La GIUNTA della Camera di Commercio di Brescia

metrologici La metrologia legale in Italia e i controlli metrologici - F. Boni

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI (ART.3 DEL D.M. 182/2000)

Bozza UNI - Riproduzione riservata

Il Ministro dello Sviluppo Economico

ELENCO DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALL UFFICIO METRICO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

PREMESSA UNI CEI EN ISO/IEC e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, l Istituto Guglielmo Tagliacarne Roma marzo e aprile 2014 UNI EN ISO 9001:2008

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

ACCREDIA L ente italiano di accreditamento. Panoramica sui nuovi decreti legislativi e ricaduta in termini di nuove richieste di taratura

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

Affidabilità & tecnologie Scenari e strumenti nella misura del gas naturale

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

UFFICIO VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI - ATTIVITA ISPETTIVE:

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

3) Controlli sulla conformità alle leggi vigenti dei dispositivi di protezione individuale di prima categoria

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Domanda di Certificazione CE Insiemi/Attrezzature Direttiva PED

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)


Le misure metrologiche per la direttiva MID

L importanza della conoscenza dell evoluzione normativa e della formazione continua nell ambito della sicurezza

LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

Sicurezza sul lavoro: le domande più frequenti! dvrinregola.it è un progetto

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

SGSL UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA SCUOLA

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell ANVUR nella seduta del 15/5/2013

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

MARCATURA CE DIRETTIVA 97/23 PED

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Istruttoria della domanda di finanziamento e valutazione progetti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Corso base di prevenzione incendi. Arch. Salvatore Longobardo Direttore Vice Dirigente Vigili del fuoco

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

Antincendio: resistenza e reazione al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi Verifiche e controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

MANUALE DELLA QUALITÀ

automatici Modalità e normative di riferimento

Il processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Gestire le NC, le Azioni Correttive e Preventive, il Miglioramento

Circolare N.139 del 21 ottobre Distributori di carburante. Le nuove linee guida del Ministero dello sviluppo per i controlli

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE METRICHE

Il Punto di vista dell Organismo notificato

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

vista la Legge Regionale del , n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

News per i Clienti dello studio

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l articolo 100 A,

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI SIGLE E DEFINIZIONI RESPONSABILITA PROCEDURA...3

Transcript:

3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali Per conseguire i propri obiettivi istituzionali i Servizi di metrologia legale nei differenti Stati adottano disposizioni che possono ritenersi fondate essenzialmente su due diverse strategie. La prima si fonda sulla prevenzione, considerando più fruttuosi ai fini della tutela della fede pubblica i controlli a priori. Con la seconda strategia si privilegia la deterrenza esercitata dalle sanzioni per le violazioni delle prescrizioni fissate dalla normativa, e ne è logica conseguenza un sistema di controlli a posteriori. 1

3.1. Controlli a priori. L affibabiltà metrologica viene garantita con interventi a priori, che sono effettuati in momenti e con modalità diverse. I controlli a priori attualmente sono purtroppo differenti secondo le varie categorie di strumenti di misura cui si applicano. Ciò in conseguenza del fatto che in sede comunitaria, e quindi in sede nazionale, sono state adottate discipline diverse per le distinte categorie di strumenti finora regolamentate., 2

Di seguito si tratteranno separatamente le vigenti normative metrologiche, definendo per ciascuna: a) il campo di applicazione; b) il carattere dei requisiti che la disciplina considerata fissa per gli strumenti cui si applica; 3

c) la tipologia degli accertamenti valutativi della conformità degli strumenti ai requisiti prescritti; d) gli organismi competenti per i previsti accertamenti valutativi della conformità e per la sorveglianza. Per tutti gli strumenti in servizio è prevista, inoltre, la verificazione periodica, di periodo diverso in funzione della loro tipologia, eseguita dagli uffici metrici camerali o da laboratori abilitati all esecuzione di tale controllo. 4

3.2. Controlli a posteriori Si limitano alla sorveglianza in campo degli strumenti ricadenti nell ambito della metrologia legale. L utilizzatore è responsabile della conformità dello strumento alle prescrizioni applicabili, con vantaggio della struttura addetta ai controlli che può così ridurre notevolmente i suoi organici. 5

4. Decreto l.vo n.22 del 2 febbraio 2007, attuativo della direttiva 2004/22/CE 4.1 Campo di aplicazione. Il decreto si applica agli strumenti appartenenti alle categorie di misura sottoelencate, con specifiche funzioni di misura: contatori dell'acqua (MI-001), contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (MI-002), contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), contatori di calore (MI-004), sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), 6

strumenti per pesare (bilance) a funzionamento automatico (MI-006), tassametri (MI-007), misure materializzate (MI-008), strumenti di misura della dimensione (MI-009) e analizzatori dei gas di scarico (MI-010). Le funzioni di misura previste sono quelle per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali. 7

4.2. Requisiti I principi applicati nella determinazione dei requisiti sono quelli del cosiddetto nuovo approccio. In particolare, sono stati fissati, anziché requisiti di dettaglio tecnico, requisiti essenziali di carattere prestazionale. Ciò a vantaggio: a) dei fabbricanti metrici, che beneficiano così di opportuna flessibilità nell adozione di soluzioni tecniche tempestivamente aggiornate al progresso tecnologico, b) del legislatore comunitario, non più obbligato ad adeguamenti continui della normativa al predetto progresso. 8

Sempre nell ambito della predetta strategia del nuovo approccio, viene stabilita la regola della presunzione di conformità ai requisiti essenziali allorché lo strumento è conforme alle norme armonizzate europee o ai documenti ufficiali normativi, in corrispondenza applicabili. I documenti normativi sono quelli elaborati dall OIML, identificati dalla Commissione europea e inseriti in toto o parzialmente in appositi elenchi ufficiali. 9

4.3. Procedure valutative e relativi moduli In applicazione delle regole dell approccio globale, fissate da una decisione del Consiglio dell UE, le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali si articolano in moduli, concernenti esclusivamente alcune fasi del processo produttivo od anche più fasi, od ancora il sistema di gestione della qualità (SGQ). RM 080620 10

Il fabbricante può scegliere fra i vari moduli che la disciplina contempla per la categoria interessata, in funzione delle caratteristiche della sua produzione. L opzionalità offerta al fabbricante si inquadra nelle finalità di questa disciplina, intese a mettergli a disposizione strumenti di massima flessibilità. 11

I moduli previsti sono i seguenti, ciascuno identificato da una lettera: A A1 B C C1 D D1 E E1 F F1 G H H1. 12

A A1 B C C1 Dichiarazione di conformità (DC) basata sul controllo di produzione interno DC basata sul controllo di produzione interno più controllo del prodotto finale da Organismo Notificato (ON) Esame del tipo Dichiarazione di conformità al tipo (DCT) basata sul controllo di produzione interno DCT basata sul controllo di produzione interno più controllo del prodotto finale da ON 13

D D1 DCT basata su Garanzia di Qualità (GQ) del processo produttivo DC basata su GQ del processo produttivo E E1 DCT basata su GQ dell ispezione e delle prove su prodotto finale DC basata su GQ dell ispezione e delle prove su prodotto finale 14

F F1 DCT basata su verifica prodotto DC basata su verifica prodotto G DC basata su verifica di un unico prodotto H H1 DC basata su Garanzia Qualita Totale (GQT) DC basata su GQT più esame del progetto 15

4.3.1. Dettagli di alcuni moduli B - ESAME DEL TIPO. E la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni della direttiva. 16

L'esame del tipo può essere effettuato in uno dei metodi seguenti, restando alla competenza dell organismo notificato la decisione sul metodo più appropriato e sugli esemplari necessari: a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata 17

b) Esame di esemplari di una o più parti essenziali dello strumento di misura che siano rappresentative della produzione considerata, più accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare. 18

c) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare senza esame di un esemplare. 19

D DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO PRODUTTIVO La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi prescritti, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva. (trattasi dell autocertificazione) 20

F - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO (corrisponde alla verificazione iniziale eseguita da ON) 1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva. 21

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della direttiva. Gli esami e le prove intesi a verificare la conformità ai requisiti metrologici sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento, o mediante esame e prova degli strumenti su base statistica. 22

G - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (corrisponde alla verificazione all unità) La dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi prescritti, e garantisce e dichiara che lo strumento di misura assoggettato alle disposizioni di cui al punto 4 soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva. 23

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, gli esami e le prove appropriate conformemente a quanto prescritto. 24

H1 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi prescritti, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva 25

Il fabbricante presenta una richiesta di esame del suo progetto all'organismo notificato scelto per l approvazione del suo sistema di qualità. La richiesta deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nonché di accertare la conformità ai requisiti pertinenti della direttiva. 26

4.3.2. PROCEDURE VALUTATIVE PER LE BILANCE AUTOMATICHE Come esempio applicativo, si elencano di seguito le procedure di accertamento della conformità previste per le bilance automatiche, nei casi di sistemi elettronici o di sistemi contenenti software: B + D oppure B + F oppure G o H1. 27

4.3.3. MARCATURA CE La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni della direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare. La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico già previsto per le bilance non automatiche. La marcatura «CE» non può essere di altezza inferiore a 5 mm. 28

La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura «CE». La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura «CE» 29

4.4. Organismi competenti per gli accertamenti valutativi della conformità Gli organismi competenti, denominati organismi notificati, sono quelli notificati dai vari Stati membri dell UE, e quindi anche dal Governo italiano, alla Commissione europea. Devono possedere i requisiti minimi previsti dalla direttiva. 30

Nella notificazione di un organismo vengono anche specificati il/i modulo/i e le categorie di strumenti per i quali si designa lo stesso organismo. L elenco degli organismi notificati è pubblicato dalla Commissione europea ed è disponibile nel suo sito web.. 31

In Italia sono in corso di definizione le richieste di vari Enti che hanno richiesto la predetta designazione. 32

5. Decreto legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992 5.1. Campo di applicazione. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 33

5.2. Requisiti. Il carattere dei requisiti previsti è identico a quello previsto per gli strumenti disciplinati dal d. l.vo n. 22/2007. 34

5.3. PROCEDURE VALUTATIVE DELLA CONFORMITA Comprendono: - l esame del tipo seguito in alternativa dalla verificazione CE (verificazione iniziale), eseguita da un organismo notificato, o dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante che opera secondo un regime di gestione della qualità approvato metrologicamente; 35

- la verificazione di esemplari prodotti in serie limitata, eseguita da un organismo notificato, designato per tale procedura. 36

5.4. Organismi notiicati. Rispondono agli stessi criteri di notificazione e di designazione contemplati dal citato d. l.vo n. 22/2007. In Italia sono organismi notificati: per l esame del tipo, l Ufficio IV della direz. gen. della vigilanza e della normativa tecnica. per la verificazione Ce, gli uffici metrici camerali 37

per l approvazione metrologica, l ufficio IV e cinque camere di commercio (Torino, Varese, Modena, Roma e Napoli) per la verificazione in numero limitato di esemplari, le anzidette cinque Camere di commercio. 38

6. Testo unico delle leggi metriche (R.D. 23 agosto 1890, n. 7088) e Regolamento tecnico (R.D. 12 giugno 1902, N.226, e successive modifiche ed integrazioni) 6.1. Campo di applicazione. Tutti gli strumenti non contemplati dalle precedenti normative ed anche gli strumenti coperti dal d. l.vo n. 22/2007, ma già approvati secondo la normativa nazionale previgente alla data del 30 ottobre 2006 o modificati rispetto ad un modello anch esso già approvato secondo la normativa nazionale previgente alla predetta data. 39

6.2. Requisiti. Requisiti di dettaglio previsti dal citato regolamento per le singole categorie di strumenti o dai rispettivi provvedimenti ministeriali di approvazione 40

6.3. Accertamenti valutativi della conformità. Esame del modello e Approvazione mediante provvedimento ministeriale, Verificazione prima seguita da apposizione dei bolli previsti. 41

6.4. Organismi competenti Sono organismi competenti: per l approvazione del modello, l Ufficio ministeriaie IV, per la verificazione prima, gli uffici metrici camerali. 42

7. La verificazione periodica Riguarda essenzialmente tutti gli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali e nelle operazioni che comportano il pagamento di un importo collegato ai risultati della misura. E disciplinata dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182, e può essere eseguita sia dalle Camere sia da laboratori appositamente accreditati. 43

L esito positivo della verificazione periodica è attestato da apposita etichetta, su cui è riportata la scadenza della verificazione eseguita. In sede di verificazione periodica si eseguono prove sperimentali atte ad accertare il rispetto dei requisiti metrologici e funzionali prescritti. 44

Ad esempio, per le bilance non automatiche, si eseguono, tra le altre, prove di esattezza, di ripetibilità, di decentramento, di mobilità. Gli errori massimi tollerati sono il doppio di quelli prescritti per la verificazione iniziale. Le masse campione di riferimento e di lavoro devono essere tarate nel rispetto della tracciabilità con i prototipi metrologici nazionali. 45

8. Futuri scenari per la metrologia legale in Italia Senza avere una sfera di cristallo è facile pronosticare che la metrologia legale italiana subirà tra breve profondi cambiamenti, che si auspicano non dettati dal pregiudizio che i controlli metrologici legali sono solo dei lacci burocratici da eliminare, ma un servizio essenziale per l economia del Paese oltre che per la tutela dei consumatori. 46