Impariamo a diventare bravi in SICUREZZA



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SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO La presente sezione viene curata dai soci Rossella Del Regno, Chiarina Iuliano, e Gennaro Russo. Agli stessi potranno essere inviati osservazioni, quesiti o quant altro inerenti al tema sicurezza in cantiere e sui luoghi di lavoro in generale. Impariamo a diventare bravi in SICUREZZA CHE COS E LA SICUREZZA? La normativa in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavori è oggi racchiusa nel Testo Unico sulla Sicurezza (T US ), promulgato il 09.04.2008 attraverso il D.Lgs. n. 81 ed entrato in vigore il successivo 15 maggio. Il T US è nato in un particolare momento politico: atteso da oltre 30 anni, venne imbastito ed emanato dal governo Prodi ed entrò in vigore il giorno prima dell insediamento del governo Berlusconi. Quest ultimo decise di rivederlo subito, invitando le parti sociali e quant altri interessati a formulare proprie motivate considerazioni. Anche l Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno partecipò alla sua rivisitazione proponendo integrazioni e/o sostituzioni, tutte accettate in un incontro tenutosi a Bologna nella primavera del 2009 cui erano presenti tutti gli altri Ordini d Italia. In esito a tanto il nuovo T US venne promulgato con il D.Lgs. n. 106 del 03 agosto 2009 ed entrò in vigore il 20 agosto dello stesso anno. Il T US è composto da 13 Titoli - con 306 articoli - e ben 51 allegati: Il Titolo I - articoli da 1 a 61 e 3 allegati - espone i principi comuni a tutti i settori di attività disciplinati dal T US. I tre allegati contengono: 1) elenco delle violazioni che potrebbero far scattare, nell Organismo di Vigilanza, il provvedimento di sospensione dell attività; 2) casi in cui il Datore di Lavoro può autocertificare i rischi che sono presenti nel proprio ambiente di lavoro; 3) modello, per il Medico Competente, della cartella sanitaria di rischio. I Titoli da II a XI articoli da 62 a 297 e 48 allegati trattano i cosiddetti rischi specifici.

Il Titolo II - articoli da 62 a 68 ed un allegato disciplina i luoghi di lavoro. L unico allegato (il IV) elenca i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro (stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, vie di circolazione, zone di pericolo, vie ed uscite di emergenza, porte e portoni, scale, microclima, illuminazione, locali di riposo, servizi igienici, sostanze nocive, polveri, misure antincendio, pronto soccorso, aziende agricole). Il Titolo III - articoli da 69 a 87 e 5 allegati tratta delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; accenna anche agli impianti ed alle apparecchiature elettriche. I 5 allegati (dal V al IX) sono inerenti a: requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (All. V); disposizioni inerenti all uso delle attrezzature di lavoro (All. VI); verifiche previste per talune attrezzature di lavoro (All. VII); schema dei rischi ai fini dell adozione dei dispositivi di protezione individuale (All. VIII); elenco degli organismi nazionali ed internazionali che emanano norme di buona tecnica, distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche, da parti attive di impianti elettrici non protette o da parti attive non sufficientemente protette (All. IX). Il Titolo IV articoli da 88 a 160 e 14 allegati riporta le disposizioni interessanti i cantieri temporanei o mobili (in pratica l ex D.Lgs. 494/96 ed altre leggi similari). I 14 allegati (dal n. X al n. XXIII) contengono: l elenco dei lavori edili o d ingegneria civile per i quali si applica il Titolo IV (All. X); l elenco dei lavori comportanti particolari rischi (All. XI); il contenuto della notifica preliminare (All. XII); le prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere (All. XIII); il contenuto minimo del programma per il conseguimento dell attestato di CSP/CSE (All. XIV); i contenuti minimi dei piani di sicurezza (All. XV); il fascicolo con le caratteristiche dell opera (All. XVI); l idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (All. XVII); la viabilità nei cantieri, i ponteggi, il trasporto dei materiali (All. XVIII); la verifica di sicurezza dei ponteggi metallici fissi (All. XIX); la costruzione e l impiego di scale portatili (All. XX); l Accordo Stato/Regioni/Province Autonome relativo ai corsi di formazione per i lavoratori che operano in quota (All. XXI); il contenuto minimo del Pi.M.U.S. (All. XXII); la deroga per i ponti su ruote a torre (All. XXIII). Il Titolo V - articoli da 161 a 166 e 9 allegati norma la segnaletica di sicurezza. Il Titolo VI - articoli da 167 a 171 ed un solo allegato tratta la movimentazione manuale dei carichi. Il Titolo VII articoli da 172 a 179 ed un solo allegato fissa le regole per l impiego delle attrezzature munite di videoterminali.

Il Titolo VIII articoli da 180 a 220 e 3 allegati disciplina gli agenti fisici: il rumore, le vibrazioni, i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche artificiali. Il Titolo IX articoli da 221 a 265 e 6 allegati tratta delle sostanze pericolose: gli agenti chimici, gli agenti cancerogeni e mutageni, l amianto. Il Titolo X articoli da 266 a 286 e 5 allegati detta le regole per l esposizione agli agenti biologici. Il Titolo XI articoli da 287 a 297 e 3 allegati disciplina il lavoro in presenza di atmosfere esplosive. Il Titolo XII articoli da 298 a 303 riporta le disposizioni sanzionatorie. Il Titolo XIII articoli da 304 a 306 riporta le norme transitorie e finali. Prima del T US la sicurezza sui luoghi di lavoro era regolata da numerosissime leggi, decreti e similari che trattavano tutti più o meno la medesima materia, emanati per la maggior parte nell anno 1955, ritenuto dai più anno di nascita della moderna normativa inerente alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In verità il concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro nacque quasi un secolo prima con la Legge 20 novembre 1859 n. 3755, riguardante i lavori in miniera, che, tra l altro, faceva obbligo ai datori di lavoro di conservare sul luogo di lavoro i mezzi di soccorso e i medicamenti, assicurando, nel posto medesimo, la presenza di un medico (il primo medico di fabbrica), disponendo, altresì, periodiche ispezioni da parte di funzionari di Autorità Pubbliche. Da allora la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si è evoluta lentamente ma in modo costante, passando dalle norme di fine Ottocento - inizio Novecento all articolo 2087 (obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile) del Codice Civile (1941), ai DD.P.R. degli anni 1955/1956 (547, 303, 164, ecc.), alla Legge «Seveso» del 1988, al D.Lgs. n. 277 del 1991, al D.Lgs. n. 626 del 1994 fino al 2008, anno in cui l Italia si dotò, come già preannunciato 30 anni prima dalla Legge Riforma Sanitaria n. 833 del 1978, di un «testo unico» o meglio di un «unico testo» sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: il sopracitato T US.

L evoluzione normativa è stata caratterizzata, quasi sempre, da linee tecniconormative che possono essere così riassunte: individuazione e valutazione dei rischi, riferiti all attività aziendale e alla mansione svolta dallo specifico lavoratore. In tale direzione si muovevano, infatti, i DD.P.R. degli anni Cinquanta che imponevano precise misure di prevenzione e protezione, associate al principio del «comanda e controlla» a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, cui ha fatto seguito l imposizione di una preventiva e più dettagliata «valutazione dei rischi»: prima con le Circolari n. 46 del 1979 e n. 61 del 1981 (sui rischi cancerogeni delle ammine aromatiche), poi con il D.P.R. n. 175 del 1988 (sui rischi industriali rilevanti, «Seveso-1»), che rappresentò, per la prima volta, il superamento del «segreto industriale» per i rischi da agenti chimici pericolosi. Nel 1991 si aggiunse il D.Lgs. n. 277 sui rischi derivanti dall esposizione al rumore, piombo e amianto. Tuttavia queste e poche altre normative erano settoriali ed intervenivano solo sui suddetti fattori di rischio, ragion per cui nel 1994 il D.Lgs. n. 626 impose (anche perché recepiva norme comunitarie datate 1989) la «valutazione di tutti i rischi» (anche se per inserire l ovvio aggettivo «tutti», riferito ai rischi da valutare, si dovette attendere una condanna dell Italia) cui si aggiunse l obbligo di valutazione dei rischi di genere e per gruppi particolari di lavoratori; diritti dei lavoratori a essere informati, formati, istruiti, addestrati ed equipaggiati. La normativa in materia è passata dalla prescrizione di «rendere edotti i lavoratori» (articoli 4 dei D.P.R. 547/1955 e 303/1956) all obbligo di garantire una «adeguata informazione» e una «formazione sufficiente e adeguata» (articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., passando attraverso il D.Lgs. 626/1994). Analoghe prescrizioni sono contenute per l esposizione a tutti i fattori di rischio nei Titoli da II a XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed inoltre, tra le misure generali di tutela (articolo 15, comma 1, lett. n), è prevista proprio «l informazione e la formazione adeguate dei lavoratori». Nel corso degli anni si è avuta anche una prescrizione oggettiva e collettiva («i lavoratori») ad un diritto individuale («ciascun lavoratore»), coerente con il dettato costituzionale (articolo 41). È opportuno ricordare che le norme di tutela dei lavoratori sono state spesso affiancate da un ampliamento dei diritti per i cittadini (es. D.P.R. 175/1988 sui rischi industriali rilevanti, Legge 257/1992 sull amianto) e che la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti era già prevista dalla Legge 300/1970 (lo «Statuto dei Lavoratori», oggi non più in vigore); ampliamento della partecipazione attiva e del coinvolgimento dei lavoratori. Si tratta del passaggio della figura del lavoratore da «soggetto passivo da proteggere» (come previsto dai D.P.R. degli anni Cinquanta) a «soggetto attivo della prevenzione»: non a caso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tra le misure

generali di tutela impone proprio «la partecipazione e la consultazione dei lavoratori» (articolo 15, comma 1, lett. r), i quali devono essere ascoltati, coinvolti nella valutazione dei rischi e devono eleggere un loro rappresentante in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RLS).