Informativa per la clientela



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Informativa per la clientela Informativa n. 13 del 19 novembre 2012 Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito applicativo... 2 2.1 Esclusione dall esonero in caso di pagamenti misti... 2 2.2 Sistema alternativo alla scheda carburante... 2 2.3 Modalità di certificazione unica per il soggetto d imposta... 3 2.4 Contratto di netting... 3 3 Decorrenza... 3 4 Utilizzo di moneta elettronica per i pagamenti del carburante... 3 4.1 Carte elettroniche ammesse ai fini dell esonero dalla scheda carburante... 3 4.2 Mezzi di pagamento che non consentono l esonero dalla scheda carburante... 4 4.3 Operatori finanziari emittenti le carte... 4 4.3.1 Residenza o stabile organizzazione in Italia... 5 4.3.2 Carte emesse da operatori finanziari non residenti senza stabile organizzazione in Italia... 5 5 Documentazione relativa all acquisto di carburante... 5 5.1 Contenuto minimo dell estratto conto della carta... 5 5.2 Ulteriori indicazioni di dettaglio... 5 5.3 Modalità di registrazione degli acquisti effettuati con le carte... 6

1 PREMESSA L art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, inserendo il nuovo co. 3-bis all art. 1 del DPR 10.11.97 n. 444, ha previsto l esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione, presso gli impianti stradali di distribuzione, esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria previsto dall art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Tale disposizione deroga alla disciplina della scheda carburante, documento sostitutivo della fattura e valido: ai fini della detrazione IVA; della deduzione del costo d acquisto ai fini delle imposte dirette. Chiarimenti ufficiali Con la circ. 9.11.2012 n. 42, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento a tale nuova modalità di certificazione dell acquisto di carburante, riguardanti: i soggetti che possono beneficiare dell esonero; le caratteristiche delle carte elettroniche; la documentazione necessaria ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo d acquisto del carburante. 2 AMBITO APPLICATIVO L esonero dalla tenuta della scheda carburante riguarda i soggetti passivi IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche (carte di credito, bancomat e prepagate). 2.1 ESCLUSIONE DALL ESONERO IN CASO DI PAGAMENTI MISTI Non sono quindi esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano i pagamenti di carburante anche mediante mezzi diversi (es. contanti). In tal caso, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, i soggetti sono tenuti all adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d imposta. 2.2 SISTEMA ALTERNATIVO ALLA SCHEDA CARBURANTE I soggetti passivi IVA possono liberamente scegliere se continuare ad utilizzare la scheda carburante o se avvalersi dell esonero, pagando i rifornimenti di carburante esclusivamente con carte elettroniche. Per effetto del nuovo co. 3-bis dell art. 1 del DPR 444/97, infatti, l attuale disciplina della scheda carburante non viene meno, ma viene affiancata dalla possibilità di scegliere il nuovo regime di esonero in presenza di determinazione condizioni. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, infatti, i due metodi di certificazione degli acquisti di carburante sono tra loro alternativi.

2.3 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE UNICA PER IL SOGGETTO D IMPOSTA La circ. Agenzia delle Entrate 42/2012 ha precisato che la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione è riferita al soggetto d imposta e non al singolo veicolo. Di conseguenza, la modalità di certificazione scelta deve essere unica per ciascun soggetto, a prescindere dall eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell attività. 2.4 CONTRATTO DI NETTING L Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni introdotte dal DL 70/2011 non interessano il sistema delle carte fedeltà associate al contratto di netting. Mediante tale contratto, il gestore dell impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell utente, il quale utilizza per il pagamento un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Il contratto di netting è infatti riconducibile alla somministrazione di beni di cui all art. 1559 c.c. e non è assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dal DPR 444/97 (cfr. C.M. 12.8.98 n. 205/E). 3 DECORRENZA La possibilità di beneficiare dell esonero dalla scheda carburante decorre quindi dal periodo d imposta in cui l acquisto di carburante avvenga, per tutti i veicoli relativi all attività svolta, esclusivamente mediante la prevista moneta elettronica. 4 UTILIZZO DI MONETA ELETTRONICA PER I PAGAMENTI DEL CARBURANTE L esonero dalla tenuta della scheda carburante riguarda i soggetti passivi IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante le carte elettroniche in possesso delle seguenti caratteristiche. 4.1 CARTE ELETTRONICHE AMMESSE AI FINI DELL ESONERO DALLA SCHEDA CARBURANTE Ai fini dell esonero dalla tenuta della scheda carburante, devono essere utilizzati come mezzi di pagamento del carburante esclusivamente: carte di credito; carte di debito (bancomat); carte prepagate. Stando ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, la carta elettronica: deve essere intestata al soggetto che esercita l attività d impresa, l arte o la professione; può essere utilizzata anche per pagare acquisti di beni o servizi diversi dal carburante (non deve quindi essere dedicata esclusivamente agli acquisti di carburante);

in caso di acquisto contestuale di carburante e di altri beni o servizi, è però necessario che l acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione. Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni Considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali dedicati all attività svolta, non è necessario che la carta impiegata per l acquisto di carburante venga utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all attività d impresa, arte o professione. 4.2 MEZZI DI PAGAMENTO CHE NON CONSENTONO L ESONERO DALLA SCHEDA CARBURANTE Non consentono quindi l esonero dalla tenuta della scheda carburante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati mediante: pagamento in contanti; pagamento tramite bonifico; pagamento tramite assegni; pagamenti misti (effettuati, ad esempio, sia con carte elettroniche che in contanti); pagamenti con carte elettroniche non intestate al soggetto che esercita l attività d impresa, l arte o la professione. 4.3 OPERATORI FINANZIARI EMITTENTI LE CARTE Il co. 3-bis dell art. 1 del DPR 444/97 stabilisce che le suddette carte elettroniche devono essere emesse dagli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria previsto dall art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: le banche; la società Poste italiane SpA; gli intermediari finanziari; le imprese di investimento; gli organismi di investimento collettivo del risparmio; le società di gestione del risparmio; ogni altro operatore finanziario. Tali soggetti sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con essi qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500,00 euro. I suddetti soggetti hanno inoltre l obbligo di comunicare all Anagrafe tributaria l esistenza dei rapporti e l esistenza di qualsiasi operazione, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi; tali comunicazioni sono archiviate in un apposita sezione, con l indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o

effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. 4.3.1 Residenza o stabile organizzazione in Italia Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, la carta elettronica con cui viene effettuato il pagamento del carburante deve quindi essere rilasciata da operatori finanziari: residenti in Italia; oppure dotati di stabile organizzazione in Italia. 4.3.2 Carte emesse da operatori finanziari non residenti senza stabile organizzazione in Italia Gli operatori finanziari non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, non sono infatti tenuti ad effettuare le suddette comunicazioni all Anagrafe tributaria. Pertanto, se per il pagamento del carburante si utilizzano carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la compilazione e la tenuta della scheda carburante rimane obbligatoria. 5 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL ACQUISTO DI CARBURANTE Ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo, l Agenzia delle Entrate precisa che non viene meno l esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica, in capo all acquirente, dell esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo, nella misura spettante. Tali elementi sono, infatti, indispensabili al fine di ricollegare l acquisto effettuato al soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita un attività d impresa, arte o professione. 5.1 CONTENUTO MINIMO DELL ESTRATTO CONTO DELLA CARTA Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, è quindi necessario che l estratto conto, rilasciato dall emittente della carta, indichi tutti gli elementi necessari per l individuazione dell acquisto di carburante, quali: la data; il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento; l ammontare del relativo corrispettivo. Tale contenuto minimo della documentazione relativa all acquisto di carburante consente, secondo quanto affermato dall Agenzia delle Entrate: la detrazione ai fini IVA; la deduzione del relativo costo. 5.2 ULTERIORI INDICAZIONI DI DETTAGLIO La circ. Agenzia delle Entrate 42/2012 precisa, altresì, che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che consentano di associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.

È il caso, a mero titolo esemplificativo, di alcuni strumenti di pagamento dedicati alle aziende dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun veicolo utilizzato dal dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione. Tale rendicontazione appare utile soprattutto nel caso in cui il soggetto passivo IVA possieda sia veicoli a detraibilità integrale sia veicoli a detraibilità parziale (40%); la certificazione mediante estratto conto non consente, infatti, di distinguere il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento. 5.3 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI CON LE CARTE Il documento di prassi in commento non fornisce indicazioni in merito alla modalità di registrazione degli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte elettroniche. In assenza di precisazioni al riguardo, pare utile indicare sull estratto conto o su un documento riepilogativo interno : l imponibile, l IVA scorporata; l IVA effettivamente detraibile.