Disposizioni generali.



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L.R. 14 marzo 1994, n. 17 Norme per la formazione della cartografia regionale di informazione territoriale. Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 marzo 1994, n. 15. Art. 1 Disposizioni generali. La Regione Basilicata, al fine di assolvere alle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione del territorio, previsto dall'art. 5 del suo Statuto, ed in attuazione del D.Lgs n. 322/1989 e della circolare 26 giugno 1992, n. 90597/18.10.3 del Ministero per la funzione pubblica e della circolare 4 agosto 1992, n. 36928/18.9.1 del Ministero per la funzione pubblica, provvede a garantire la standardizzazione e la interconnessione delle informazioni relative al territorio, nonché la promozione e lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche di base. Art. 2 Obiettivi. Per perseguire le finalità espresse nel precedente art. 1, la Regione Basilicata, con la presente normativa assicura la standardizzazione dei processi di produzione cartografica, sia di base che tematica, con particolare riferimento alla compatibilità con gli standard nazionali e comunitari: - coordina tutti gli interventi, anche finanziari, finalizzati alla produzione cartografica, relativa all'ambiente, ai Piani di bacino, alla cartografia geologica, ecc. ed a quanto altro attiene alla cartografia di base e tematica, comunque eseguita dai vari Uffici regionali e dagli Enti interessati che utilizzano fondi

regionali, al fine di ottimizzarne i costi, favorendo anche iniziative sinergiche con altri soggetti pubblici e privati; - garantisce la diffusione delle informazioni a tutti gli Enti subregionali, nonché ai soggetti pubblici e privati interessati, mediante la istituzione di un sistema di interrelazioni che risponda ai requisiti di efficienza e redditività; - favorisce la sperimentazione di nuove tecniche per la formazione della cartografia di base e tematica, provvedendo alla predisposizione anche dei relativi piani di aggiornamento. Art. 3 Soggetti attuatori. Alla formazione della cartografia regionale provvede la Regione Basilicata attraverso il Servizio cartografico dell'ufficio strutture e strumenti. Tutti gli Uffici dei vari Dipartimenti regionali, interessati alla realizzazione di cartografia di base e tematica, relativamente all'ambiente, ai Piani di bacino, alla cartografia geologica etc., sono tenuti a concordare i singoli programmi cartografici con il suddetto Servizio cartografico in maniera da garantire gli standard previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Gli Enti subregionali ed i soggetti pubblici o privati che utilizzano fondi regionali, possono produrre, in proprio, documenti cartografici purch é rispettino gli standard adottati dall'ente Regione e si adeguino alle procedure di cui al successivo art. 4. Al Servizio cartografico spettano i compiti di produzione, aggiornamento e archiviazione della cartografia regionale, di coordinamento dei programmi cartografici, di validazione dei capitolati d'appalto e di quanto altro previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 4 Programmazione della produzione cartografica. La programmazione relativa alla produzione cartografica di interesse regionale, viene affidata ad un Comitato regionale composto dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, dai dirigenti dell'ufficio strutture e strumenti, dell'ufficio C.E.D. del servizio cartografico, dello stesso Dipartimento, e, di volta in volta, dai rappresentanti dei vari Uffici regionali e degli Enti subregionali interessati al singolo progetto. Art. 5 Concorso degli Enti locali nella formazione della cartografia regionale. Le attività di produzione cartografica, sia di base che tematica, promosse dalla Regione Basilicata, dalle Province, dai comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane, devono essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio regionale di cui all'art. 3. Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate dal capitolato speciale d'appalto, dalla delimitazione dell'area, dalle finalit à del rilievo e da una relazione tecnico-economica. Per quanto attiene alla cartografia numerica, il soggetto richiedente dovrà specificare le caratteristiche del software e del hardware necessario alla gestione dei dati. L'autorizzazione dovr à essere acquisita, dagli Enti richiedenti, prima della indizione del bando di gara. La Regione si riserva la facoltà di concorrere finanziariamente alla redazione di programmi cartografici, di interesse comune, proposti da Enti pubblici e privati, mediante la stipula di convenzioni ed accordi.

Art. 6 Gli standard cartografici per la formazione della cartografica regionale. La Regione Basilicata, di concerto con il Ministero della funzione pubblica e gli organismi statali e comunitari competenti in materia di cartografia e di sistemi informativi territoriali, provvede all'aggiornamento ed alla diffusione degli standard di riferimento per la produzione della cartografia al tratto, numerica e tematica. Art. 7 Archivio cartografico regionale. È istituito, presso il Servizio cartografico del Dipartimento programmazione, l'archivio cartografico regionale. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3, sono tenuti a depositare, prima della diffusione, copia del materiale cartografico prodotto presso l'archivio cartografico regionale. La cartografia al tratto sarà depositata in unica copia su supporto trasparente indeformabile, quella numerica su supporto magnetico, mentre per quella tematica le copie destinate alla diffusione. Art. 8 Diffusione ed accesso ai documenti cartografici.

La Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, adotta le procedure necessarie a garantire agli Enti pubblici, alle Organizzazioni sociali ed economiche, alle istituzioni scientifiche e culturali ed ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati ed ai documenti cartografici. La Regione si riserva la facolt à di cedere a titolo oneroso copie della documentazione richiesta. Le modalità per la cessione e la relativa tariffa, saranno definite anno per anno dall'ufficio regionale competente. Le spese di acquisizione saranno corrisposte a parziale rimborso dei costi sostenuti per l'aggiornamento del materiale e per la produzione di nuove copie. Art. 9 Regolamento. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, la Giunta regionale provvede all'approvazione del regolamento di attuazione contenente norme e procedure per la redazione dei capitolati speciali d'appalto e per le operazioni di validazione dei dati e del collaudo dei lavori. Art. 10 Pubblicazione. La presente legge sar à pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.