Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a



Documenti analoghi
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LE CLAUSOLE DELL ATTO DI SURROGAZIONE

Le modalità di stipula dei contratti pubblici

Diritto e Legislazione socio-sanitaria

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico

Art. 54 decreto legge

Indagini bancarie aperte a tutti.

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici


RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

Documento informatico e firme elettroniche

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE

RISOLUZIONE N. 194/E

L INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere

Editrice PROPRETARIO EX ART BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),

LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Proposte di semplificazione dei procedimenti. Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

1

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

C.C. Sentenza N del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

Periodico informativo n. 141/2014 Pignoramenti immobiliari: chiarimenti dalla Cassazione

Il protocollo informatico

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

L organo comune. La nomina dell organo comune non è un requisito essenziale ai fini della configurabilità del contratto di rete.

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata

La prova documentale

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n.

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

Prot. n Livorno, 20 Luglio 2011

Periodico informativo n. 26/2014. Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Roma, 25 marzo 2003 QUESITO

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA :

Io sottoscritto... nato a... il... nella mia qualità di...

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ),

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

REGOLAMENTO di disciplina del servizio di NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Roma, 11 agosto 2009

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE

L.R , n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

RISOLUZIONE N. 248/E

Vademecum. per la cessione pro-soluto di crediti inesigibili. Tel

Come introdurre la nuova contabilità armonizzata nei comuni e nelle province

UD7 I prestiti garantiti

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI TRA

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Portabilità del mutuo e surrogazione dopo l articolo 8 del D.L. sulla concorrenza (cd. Bersani-bis)

DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

CIRCOLARE N. 40/E. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Chiarimenti

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati

Circolare N.101 del 4 Luglio 2012

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Ministero dello Sviluppo Economico

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. SETTORE VIGILANZA Corpo di Polizia Locale

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

Libro giornale NO NO SI artt. 2215, 2216, 2217 c.c. Libro degli inventari NO NO SI artt. 2215, 2216, 2217 c.c.

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

La compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali

RISOLUZIONE N. 110/E

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

TORINO 05/10/2010 LA CUSTODIA : adempimenti fiscali. Rag. Marisa Calvigioni

La firma digitale: a cosa serve

Comune di Somma Vesuviana cüéä Çv t w atñéä

Transcript:

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma che l esecuzione forzata non può che aver luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo (che viene affermato come esistente), liquido (determinato) ed esigibile (non sottoposto a termine e condizioni), precisando che sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e ALTRI ATTI ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Per altri atti si intendono: a) titolo esecutivo europeo, di recente adottato con Regolamento CEE n. 805/04, che amplia il novero di titoli a disposizione dei creditori; b) verbali di conciliazione. La menzione di altri atti è un innovazione che, secondo il De Stefano, costituisce una clausola di chiusura con la quale si riafferma il principio della riserva di legge in tema di individuazione dell efficacia del titolo esecutivo, quantomeno fuori dal processo. Ne consegue che non possono essere previsti titoli esecutivi da norme di rango inferiore a quello di una legge formale o a questa equiparata. 2) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essa contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. 3) Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. La ricomprensione tra i titoli esecutivi, quanto alle obbligazioni relative a somme di denaro, delle scritture private autenticate desta alcune

perplessità, attese le minori garanzie che esse offrono rispetto agli atti pubblici. La scrittura di cui al numero 2 può provenire dall'obbligato, o portare la sottoscrizione di tutte le parti interessate. L autentica può essere fatta da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Le scritture devono contenere l indicazione degli elementi essenziali dell obbligazione che deve riguardare somme di denaro certe, liquide ed esigibili. Nella prima stesura le predette scritture private autenticate erano inoltre tra i titoli esecutivi inseriti nel n. 3. Con gli interventi correttivi sono stati portati dal legislatore trai i titoli inseriti nel n. 2. La nuova collocazione, per alcuni autorevoli commentatori della novella, potrebbe risolvere i dubbi sorti in ordine all applicazione della novità, ampliandone la portata. In pratica il detto spostamento, unito all obbligo di trascrizione integrale del titolo nel precetto (al pari delle cambiali), potrebbe far giungere a ritenere che il legislatore ha inteso che, a tali scritture, non debba essere apposta la formula esecutiva e che non si ponga alcun problema di conservazione del titolo e non necessiti di rilascio copia autentica. In altri termini il notaio o il pubblico ufficiale dovrebbero limitarsi dopo aver autenticato i sottoscrittori ad apporre l autentica e restituire l atto, senza alcun obbligo di controllo sul contenuto dello stesso e sull sistenza di altre dichiarazioni riguardanti le medesime obbligazioni. Va però evidenziato che la norma non introduce un generalizzato potere di autentica in capo ai pubblici ufficiali e, quindi, va ritenuta meramente

ricognitiva dei poteri già esistenti. Ogni ampliamento del novero dei pubblici ufficiale abilitati all'autentica deve, infatti, essere fondato su specifiche previsioni di legge, devono - cioè - essere specificamente abilitati. A norma dell art. 2703 l'autentica consiste nell attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrive è stata apposta in sua presenza, previa identificazione di colui che sottoscrive. Il pubblico ufficiale, quindi, deve essere in possesso di una specifica competenza in tema di autenticazione, prevista dalla legge, ed inoltre la necessità di apporre la formula esecutiva su di una copia dell atto la cui sottoscrizione è stata autenticata comporta anche la necessità che il pubblico ufficiale sia abilitato a conservare l atto stesso presso di sé (o per legge o per volontà delle parti). Se è vero che va escluso qualunque controllo sul merito dell atto da parte del pubblico ufficiale è pur vero, contrariamente a quanto argomentato dai sostenitori della prima interpretazione della novella, che per il titolo esecutivo - ex art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c. - è ritenuta necessaria l apposizione della formula esecutiva, ovvero il rilascio di copia in forma esecutiva, che funge da titolo. Almeno fino all introduzione della novella, presupposto per il rilascio dell unica copia esecutiva è sempre stato l'esistenza di un unico originale depositato presso un pubblico ufficio. La scrittura privata autenticata, invece, è nella disponibilità assoluta delle parti che hanno sottoscritto, mentre l'autentica è atto che proviene da un soggetto esterno al negozio. In pratica, sostiene De Stefano, l unico modo per consentire il rilascio in forma esecutiva di una scrittura privata è che l autentica abbia luogo da

parte di un pubblico ufficiale che abbia la potestà non solo di autentica, ma soprattutto di conservare l atto e di rilasciare copie autentica. 4) La riforma, poi, introduce un intero 3 comma all art. 474 c.p.c che prevede che l esecuzione forzata per consegna o rilascio per consegna non può aver luogo in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3, 2 comma. Ne consegue che la predetta esecuzione può aver luogo solo in forza di a) sentenza; b) altri provvedimenti giudiziali; c) altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo; d) atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale autorizzati a riceverli. Opportunamente il Legislatore ha escluso la possibilità per le scritture private di costituire titolo esecutivo; la disposizione consente di sostenere che possa costituire titolo esecutivo per il rilascio anche un contratto che, stipulato nella forma dell'atto pubblico, preveda la restituzione dell'immobile ad una certa scadenza (contratti di locazione, compravendita, leasing etc.). In merito al d. i., all art. 642, co. 2, c.p.c. (esecuzione provvisoria) viene previsto che, se il ricorrente presenta documentazione sottoscritta dal debitore e comprovante il diritto fatto valere, il Giudice può concedere l esecuzione provvisoria indipendentemente dalla dimostrazione del grave pregiudizio. La norma tende ad anticipare gli effetti dell art. 648 c.p.c. e a disincentivare tutte quelle controversie meramente dilatorie con le quali il debitore - prima della riforma - resisteva in giudizio al solo fine di ritardare l aggressione da parte del creditore. Nella norma, va evidenziato, si fa riferimento al termine "documentale" e non si richiede alcuna autenticazione della sottoscrizione (andrebbe coordinata con la novità sul valore probatorio della posta elettronica).

La riforma, inoltre, elimina la possibilità della notifica del titolo esecutivo giudiziale al procuratore costituito. Pertanto, perché sia validamente notificata in forma esecutiva, la sentenza va notificata al debitore in persona. E' stato, poi, eliminato l ultimo periodo del II comma dell art. 479 c.p.c.. Ne consegue che: - la notifica in forma della sentenza effettuata alla parte di persona è valida solo ai fini dell esecuzione; - per la proposizione dell appello rimane indispensabile la notifica al procuratore costituito; - per conseguire entrambi gli effetti è necessaria una duplice notificazione (alla parti e al procuratore).