MASTER di PRIMO LIVELLO



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MASTER di PRIMO LIVELLO VERIFICHE DI QUALITA IN RADIODIAGNOSTICA, MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA CONTROLLI delle PRESTAZIONI delle APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE e RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE Parte I G. Cocomello - E. Calenda SALERNO, giugno - luglio 2005

RADIOPROTEZIONE (1) protezione sanitaria dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti MATERIA INTERDISCIPLINARE che tiene conto degli aspetti fisici tecnici ambientali biologici in relazione allo studio delle RADIAZIONI IONIZZANTI e degli EFFETTI sull UOMO 2(I)

RADIOPROTEZIONE (2) EFFETTI delle RADIAZIONI IONIZZANTI sull UOMO DETERMINISTICI a soglia il danno è proporzionale alla dose ricevuta STOCASTICI senza soglia all aumentare della dose ricevuta aumenta la probabilità di induzione degli effetti stocastici (somatici e genetici) 3(I)

RADIOPROTEZIONE (3) OBIETTIVI preservare lo stato di salute e di benessere dei LAVORATORI e della POPOLAZIONE nel suo insieme in relazione alle attività comportanti l impiego (lavorativo) delle radiazioni ionizzanti ovvero prevenire la comparsa degli effetti deterministici (a soglia) ridurre l induzione degli effetti stocastici (senza soglia) 4(I)

RADIOPROTEZIONE (4) ESPOSIZIONI MEDICHE costituiscono la principale fonte di esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti Contributo alla dose media individuale annua da parte delle varie sorgenti di radiazioni (msv) UNSCEAR 1995 fondo naturale impieghi medici fall out produzione energia nucleare radiodiagnostica medicina nucleare radioterapia 2,4 1,0 0,1 0,7 0,02 0,001 5(I)

RADIOPROTEZIONE (5) ESPOSIZIONI MEDICHE vengono prese in considerazione solo a metà degli anni 80 con la Direttiva della Comunità Europea 84/466/EURATOM recepita in Italia con il Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n 230 e, con le successive modifiche ed integrazioni, con il Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n 187 in recepimento della direttiva 97/43/EURATOM che abroga la 466 6(I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (1) Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n 187 modificato con Legge 1 marzo 2002 n. 39 art. 1 - Campo d Applicazione a) esposizione di pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico; b) esposizione di persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria professionale; e) esposizione di persone nell'ambito di programmi di screening sanitario; d) esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico; e) esposizione di persone nell'ambito di procedure medico-legali. esposizioni di persone che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche 7(I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (2) Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n 187 modificato con Legge 1 marzo 2002 n. 39 PRINCIPI di BASE art. 3 - GIUSTIFICAZIONE Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti 8(I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (3) Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n 187 modificato con Legge 1 marzo 2002 n. 39 PRINCIPI di BASE art. 4 OTTIMIZZAZIONE Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche (per scopi diagnostici) devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata, la delega degli aspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo della qualità, l'esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente 9(I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (4) Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n 187 modificato con Legge 1 marzo 2002 n. 39 PRINCIPI di BASE art. 4 OTTIMIZZAZIONE Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche (per scopi diagnostici) devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata., la delega degli aspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo della qualità, l'esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente 10 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (5) Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n 187 modificato con Legge 1 marzo 2002 n. 39 PRINCIPI di BASE art. 4 OTTIMIZZAZIONE Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche (per scopi diagnostici) devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata., la delega degli aspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo della qualità, l'esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente 11 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (6) PRINCIPI di BASE L esame radiologico : in sintesi deve essere utile (principio di giustificazione) deve essere eseguito con (principio di ottimizzazione): apparecchiature idonee metodiche appropriate che consentano di ridurre la dose al paziente senza diminuire l efficacia diagnostica dell esame 12 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (7) valutazione della QUALITA in campo MEDICO Definizione dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) La valutazione della qualità dell assistenza medica tende a far si che ogni paziente riceva l assieme di atti diagnostici (.) che portino ai migliori esiti in termini di salute, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, con il minor costo possibile ed i minori rischi iatrogeni, ottenendo la sua soddisfazione rispetto agli interventi ricevuti, agli esiti ottenuti ed alle interazioni umane avute all interno del sistema sanitario 13 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (8) valutazione della QUALITA in campo MEDICO l assistenza medica (e per estensione la radiodiagnostica) deve rispondere ai seguenti requisiti essere di dimostrata efficacia (cioè appropriata a caso particolare) comportare un basso rischio per il paziente risultare soddisfacente per il paziente (in termini di esiti ottenuti, interazioni umane, impegno scientifico e tecnologico) 14 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (9) PROGRAMMA di GARANZIA della QUALITA Aspetti gestionali identificazione degli attori del P.G.Q. protocollo di gestione delle risorse umane e tecnologiche protocolli di esecuzione delle indagini programma di formazione continua Aspetti tecnici protocollo di esecuzione dei Controlli di Qualità esecuzione delle prove di accettazione delle apparecchiature e di funzionamento verifiche dei Livelli Diagnostici di Riferimento 15 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (10) Finalità PROGRAMMA di GARANZIA della QUALITA utilizzo ottimizzato delle risorse produzione di una informazione di qualità contenimento della dose al paziente Azioni test di accettazione sulle attrezzature radiologiche di nuova acquisizione: verifica del rispetto delle specifiche contrattuali test funzionali sulle attrezzature radiologiche esistenti: definizione dei parametri e dei livelli di riferimento verifiche di funzionamento sulle attrezzature radiologiche: costanza delle caratteristiche tecniche 16 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (11) PROGRAMMA di GARANZIA della QUALITA Bilancio Costi / Benefici Costi acquisto strumentazione, calibrazione, aggiornamento professionisti / personale impiegati per l esecuzione dei CQ materiali impiegati per l esecuzione dei CQ Benefici limitazione dose al paziente riduzione degli esami sbagliati : risparmio sul consumo pellicole / liquidi di sviluppo / usura apparecchi mantenimento elevata qualità dell immagine valutazione di una corretta ed efficace manutenzione 17 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (12) PROGRAMMA di GARANZIA della QUALITA distribuzione delle cause di scarto esami radiologici 25% 24% 6% 4% 7% 13% 21% centratura errori di sviluppo movimento sovraesposizioni doppioni sottoesposizini altre 18 (I)

RADIOPROTEZIONE del PAZIENTE (13) PROGRAMMA di GARANZIA della QUALITA Aspetti gestionali identificazione degli attori del P.G.Q. protocollo di gestione delle risorse umane e tecnologiche protocolli di esecuzione delle indagini programma di formazione continua Aspetti tecnici protocollo di esecuzione dei Controlli di Qualità esecuzione delle prove di accettazione delle apparecchiature e di funzionamento verifiche dei Livelli Diagnostici di Riferimento 19 (I)