FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (al sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di Assicurazione In seguito denominato CleverFly 365 II presente Fascicolo Informativo contiene: a) Nota Informativa b) Glossario c) Condizioni di Assicurazione Questo fascicolo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. BD / 10

2 NOTA INFORMATIVA DANNI NOTA INFORMATIVA Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri a carico del Contraente o dell'assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni di Assicurazione. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali BD24 Berlin Direkt Versicherung AG iscritta nel registro di commercio della Pretura di Berlino» Amtsgericht Charlottenburg«con il numero HRB (di seguito denominata BD24) Sede legale: Potsdamer Platz 10, Berlino, Germania Rappresentata dai membri del consiglio direttivo: Andreas Koll e Claudia Seel Il presente contratto è stipulato da BD24 con Sede in Potsdamer Platz 10, Berlino (Germania) Utenza telefonica italiana: ; Fax: Attività principale della BD24: La BD24 si occupa dell assicurazione dei rischi relativi ai viaggi Sito web: Indirizzo service@berlin-direkt.it BD24 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia con il numero di iscrizione IVASS II ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento autorizzativo del 24 gennaio Autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, D Bonn, Germania, 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L'ammontare del patrimonio netto di BD24 è pari a , di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a (stato 2013). L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 131,7% (stato 2013). BD / 10

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha durata di un anno dalla sua sottoscrizione e si intende prorogato tacitamente di un altro anno se non viene disdetto per iscritto da parte del contraente e/o dall assicuratore con un preavviso di un mese prima della scadenza oppure se sussistono altri motivi di cessazione. Si rinvia all art. 3 Stipula e termine del contratto di assicurazione della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni La BD24 si occupa delle assicurazioni infortuni e contro i danni relativamente ai viaggi. A seconda dell estensione della copertura assicurativa scelta, BD24 offre prestazioni derivanti dall assicurazione cambio prenotazione. L estensione della copertura assicurativa è determinata dall assicurato al momento della prenotazione del viaggio. Indicazioni più dettagliate circa il tipo e l estensione della copertura assicurativa scelta dall assicurato sono reperibili nella descrizione delle prestazioni contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. II presente contratto costituisce un'assicurazione dei rischi connessi al viaggio e ha ad oggetto la garanzia di cambio prenotazione. L assicurazione cambio prenotazione prevede le seguenti prestazioni: il cambio di prenotazione per voli per i quali è possibile cambiare la prenotazione l annullamento e la nuova prenotazione di voli per i quali non è possibile cambiare la prenotazione il cambio del nome dei viaggiatori se il nome della persona assicurata è cambiato tra la prenotazione del viaggio e il momento della partenza o se è stato scritto in modo errato al momento della prenotazione. Non rappresenta un caso assicurativo il cambio del passeggero per la prenotazione originariamente effettuata. Una volta accertata da parte di BD24 la sussistenza, sia nell an che nel quantum, del diritto alla prestazione assicurativa, il pagamento dell indennizzo avviene entro dieci (10) giorni lavorativi. Si rinvia all art. 2 della Sezione B delle Condizioni di Assicurazioni (Parte Speciale - Assicurazione cambio prenotazione) per maggiori informazioni sulle limitazioni. Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa ovvero condizioni di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. È prevista una condizione di sospensione dell assicurazione in caso di tardivo pagamento del premio. Si vedano gli artt. 5 Premio e 6 Esclusioni della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazione dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità Avvertenze: L indennizzo assicurativo non è dovuto nei casi in cui la persona assicurata, dopo il verificarsi del sinistro, dolosamente ometta di riferire circostanze significative ai fini dell accertamento e della liquidazione del danno ovvero rilasci con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte, reticenti o non veritiere, anche laddove a BD24 non sia recato alcun danno. Si rinvia all art. 6.3 della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a BD24 ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza. BD / 10

4 Si rinvia all art. 3 Obblighi in caso di cambio prenotazione della parte B delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni. 6. Premi L importo del premio complessivo da corrispondere è correlato all estensione della copertura assicurativa scelta dall assicurato. I premi includono le imposte sulle assicurazioni attuali a norma di legge. Si rimanda agli artt. 3,4 e 5 della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 7. Rivalse L assicuratore ha il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenza dell ammontare dell indennizzo corrisposto, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Si rinvia all art. 8 Diritti nei confronti dei terzi della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per i presupposti e gli effetti per il contraente. 8. Diritto di recesso Il contratto di assicurazione ha durata di un anno dalla sua sottoscrizione e si intende prorogato tacitamente di un altro anno se non viene disdetto per iscritto da parte del contraente e/o dall assicuratore con un preavviso di un mese prima della scadenza oppure se sussistono altri motivi di cessazione Si rinvia all art. 3 Stipula e termine del contratto di assicurazione della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio nonché alla normativa italiana per quanto non espressamente regolato. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell art del codice civile, in due anni dal giorno in cui il sinistro si è verificato ed il diritto all indennizzo era conosciuto, o avrebbe dovuto essere conosciuto, alla persona assicurata. Si rinvia all art. 11 Prescrizione della sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto di assicurazione sarà regolato dalla legge italiana ai sensi dell art. 180 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), ferme le norme di diritto internazionale privato. Le parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione da applicare al contratto, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. 11. Regime fiscale Il trattamento fiscale applicabile al presente contratto di assicurazione è quello previsto dalla normativa di volta in volta in vigore. 12. Inizio del contratto, inizio della copertura assicurativa, durata del periodo vincolato in fase di presentazione della domanda Il contratto di assicurazione si perfeziona con l adesione dell assicurato alla polizza assicurativa e si intende produttivo di effetti dal momento del pagamento del premio dovuto. Il pagamento del premio è considerato tempestivo se nel giorno dell addebito è possibile riscuotere il premio e l assicurato non si oppone alla legittima riscossione. Se non risulta possibile riscuotere il premio per fatto non imputabile all assicurato, il pagamento è comunque considerato tempestivo se viene effettuato immediatamente dopo un sollecito di pagamento trasmesso per iscritto da parte dell assicuratore. Se l evento assicurato si verifica dopo la stipula del contratto e in quel momento il primo premio assicurativo non è ancora stato pagato, la BD24 si intende esonerata dall obbligo di elargire la prestazione, salvo che il mancato pagamento sia dovuto a cause non imputabili all assicurato. BD / 10

5 13. Spese, tasse o diritti supplementari Non sono dovuti ulteriori diritti, tasse o spese ad esempio per l utilizzo di mezzi di telecomunicazione. 14. Diritto di revoca L assicurato ha facoltà di revocare per iscritto la propria dichiarazione di adesione al contratto, senza necessità di indicarne le motivazioni, entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all inizio del viaggio prenotato dall Assicurato Il termine decorre dal rilascio del certificato di assicurazione. Ai fini del rispetto del su indicato termine di revoca, previsto a pena di decadenza, si considera la data di invio della dichiarazione di revoca. La revoca deve essere indirizzata a BD24 all indirizzo mail: service@berlin-direkt.it In caso di revoca validamente e tempestivamente esercitata, BD24 annullerà il contratto di assicurazione e rimborserà i premi già corrisposti nei tempi tecnici occorrenti ma comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca. 15. Lingua contrattuale La lingua applicabile al rapporto contrattuale ed alle comunicazioni con l assicurato nel corso della durata del contratto di assicurazione è l italiano, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. Limitazione temporale della durata di validità delle informazioni messe a disposizione Le informazioni contenute nella presente nota informativa, predisposta ai sensi dell art. 185 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, sono valide a tempo indeterminato, salve quelle modifiche che si riportino a mutamenti dei dati societari ovvero ad interventi legislativi successivi alla conclusione del contratto. 17. Tutela dei dati Qualora si stipuli un contratto e in caso di sinistro, i dati verranno memorizzati ed eventualmente trasmessi alle associazioni operanti nel settore assicurativo in questione e ai relativi riassicuratori nonché, in caso di necessità, agli addetti incaricati all assistenza, nella misura in cui ciò si renda indispensabile per l esecuzione regolare delle relazioni contrattuali. Restano inviolate le prescrizioni sulla trasmissione dei dati della legge federale tedesca sulla tutela dei dati. L indirizzo del relativo destinatario dei dati viene comunicato su richiesta. Per ulteriori informazioni sull elaborazione dei dati consultare il sito BD / 10

6 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 18. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Per attivare le necessarie procedure di denuncia sinistro l Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con l Ufficio Sinistri di BD24 Berlin Direkt Versicherung AG inviando la documentazione indicata. Una volta accertata da parte di BD24 la sussistenza, sia nell an che nel quantum, del diritto alla prestazione assicurativa, il pagamento dell indennizzo avviene entro dieci (10) giorni lavorativi. La decorrenza di tale termine è sospesa fintantoché la verifica del diritto da parte della BD24 sia ostacolata per colpa della persona assicurata. Riferimenti Ufficio Sinistri BD24 Berlin Direkt Versicherung AG: Tel.: Fax: sinistri@berlin-direkt.it Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 7 della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione. 19. Reclami Eventuali reclami nei confronti della BD24 possono essere presentati all autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Grauheindofer Straße 108, D Bonn (Germania) oppure IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale ROMA Si noti che nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 20. Procedimento di conciliazione e mediazione Ferma l obbligatorietà della procedura di mediazione di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove sorgano controversie relative al rapporto di assicurazione, le parti dovranno tentare di definirle stragiudizialmente, salva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, di adire l Autorità Giudiziaria competente. BD24 Berlin Direkt Versicherung AG è responsabile della veridicitá e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. BD / 10

7 GLOSSARIO II presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione L'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un esposto. rischio al quale egli è BD24 Berlin Direkt Versicherung AG La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa. Codice delle Assicurazioni Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia L'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo. Indennizzo La somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato in caso di sinistro. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Massimale L'obbligazione massima dell'assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Polizza Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento La somma dovuta dall'assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa Il diritto che spetta all'assicuratore nei confronti dell'assicurato e che consente all'assicuratore di recuperare dall'assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui esso avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso collegato alla garanzia assicurativa. BD / 10

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza annuale Cambio prenotazione CleverFly 365 VB_BD24_CF365_2014_IT Al SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITÀ', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO A CONDIZIONE CHE SIA STATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO. I PRESENTI DOCUMENTI VANNO CONSERVATI IN UN LUOGO SICURO E PORTATI IN VIAGGIO. Queste condizioni di assicurazione constano di tre sezioni che sono parti integranti del contratto. Sezione A Parte generale Sezione B Parte speciale Sezione C Glossario Contiene le disposizioni sui termini per la stipula, sulle persone assicurate, sul pagamento del premio e disposizioni generali sull estensione dell assicurazione. Qui è reperibile una descrizione dettagliata delle prestazioni assicurate e degli eventi assicurati. Qui sono reperibili spiegazioni su singole definizioni contenute nelle sezioni A e B A Parte generale Art. 1 Viaggi assicurati È assicurato un numero di viaggi in tutto il mondo a scelta della persona assicurata ed effettuati nel periodo assicurato. Art. 2 Persone assicurate, condizioni di assicurabilità Sono assicurate le persone nominativamente indicate nella polizza d assicurazione. Art. 3 Stipula e termine del contratto di assicurazione 1. Il contratto di assicurazione può essere stipulato in qualsiasi momento e produce effetti dal momento in cui si è perfezionato. Il contratto si intende prorogato tacitamente di un altro anno se non viene disdetto per iscritto da parte del contraente e/o dall assicuratore con un preavviso di un mese prima della scadenza oppure se sussistono altri motivi di cessazione. 2. Le disposizioni di legge sul diritto di disdetta per giusti motivi restano inviolate dagli accordi pattuiti. Art. 4 Inizio, durata e termine della copertura assicurativa 1. La copertura assicurativa decorre dal pagamento del premio se la copertura assicurativa è stata stipulata all atto della prenotazione del volo. In caso contrario la copertura assicurativa vale solo per i viaggi prenotati dopo la stipulazione dell assicurazione 2. La copertura assicurativa è limitata a tre sinistri per ogni anno assicurativo. La copertura assicurativa inizia il giorno della prenotazione del volo e termina alle ore 12 del giorno precedente alla data del volo di andata prenotato. Art. 5 Premio 1. Pagamento del primo premio a) Il primo premio indipendentemente dalla sussistenza di un diritto di revoca è esigibile per il pagamento immediatamente dopo il ricevimento della polizza di assicurazione e della fattura del premio. b) Se il pagamento del primo premio non avviene nel termine ma in un momento successivo, la copertura assicurativa inizia solo da questo momento, a condizione che ciò sia stato fatto presente tramite una comunicazione scritta separata o tramite una nota esplicita nella polizza di assicurazione. La presente previsione non si applica qualora il contraente non sia responsabile per il mancato pagamento. c) Se il primo premio non viene pagato alla scadenza, l assicuratore può recedere dal contratto fino ad avvenuto pagamento del premio. Il recesso è escluso se il contraente non è responsabile per il mancato pagamento. 2. Pagamento dei premi successivi a) Il premio successivo vale rispettivamente per un anno assicurativo ed è esigibile per il pagamento rispettivamente all inizio dell anno assicurativo. b) Se i premi successivi non vengono pagati puntualmente, l assicuratore può intimare per iscritto il pagamento al contraente e fissare un termine di pagamento di almeno due settimane. Se alla scadenza del su indicato termine di pagamento il contraente risulta ancora moroso, la copertura assicurativa è sospesa fino a quando il pagamento non sia effettuato, sempre che il contraente sia stato avvisato di ciò con l intimazione di pagamento. c) Se tuttavia la mora del contraente si protrae per sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto il contratto si intende risolto di diritto se l assicuratore non abbia nel frattempo agito per la riscossione del premio insoluto. d) Se il pagamento del premio interviene prima del decorso di sei mesi dalla sua scadenza il contratto resta in essere ma l assicuratore resta esonerato per gli eventuali sinistri verificatisi tra la scadenza del termine di pagamento e il pagamento stesso e ció a prescindere e indipendentemente dalla intimazione di cui alla lett b) fatta dall assicuratore. 3. Ammontare del premio Il premio per ogni persona assicurata risulta dal certificato assicurativo. 4. Riscossione del premio BD / 10

9 La riscossione del premio avviene immediatamente dopo la conclusione del contratto. Il pagamento del premio è considerato tempestivo se nel giorno dell addebito è possibile riscuotere il premio e il contraente non si oppone alla legittima riscossione. Se non risulta possibile riscuotere il premio per fatto non imputabile all assicurato, il pagamento è comunque considerato tempestivo se viene effettuato immediatamente dopo un sollecito di pagamento trasmesso per iscritto da parte dell assicuratore. Art. 6 Esclusioni 1. Non sono assicurati i danni provocati da a) guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni o impiego di armi atomiche, biologiche e chimiche. Sussiste tuttavia copertura assicurativa nei primi 14 giorni dall inizio del relativo evento se al momento dell ingresso nel Paese di destinazione non sussisteva nessun Avviso Particolare da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana per la relativa area di destinazione. La partecipazione attiva della persona assicurata agli eventi summenzionati è generalmente esclusa dalla copertura assicurativa. b) energia nucleare o altre radiazioni ionizzanti; c) sciopero e altre iniziative di lotta sindacale; d) sequestro e altre misure da parte delle autorità statali; e) pandemia. 2. Nelle aree per le quali al momento dell ingresso nel Paese di destinazione della persona assicurata sussisteva un Avviso Particolare da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, la copertura assicurativa è esclusa. 3. L indennizzo assicurativo non è dovuto nei casi in cui la persona assicurata, dopo il verificarsi del sinistro, dolosamente ometta di riferire circostanze significative ai fini dell accertamento e della liquidazione del danno ovvero rilasci con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte, reticenti o non veritiere, anche laddove a BD24 non sia recato alcun danno. Art. 7 Pagamento dell indennizzo 1. Una volta accertata da parte di BD24 la sussistenza sia nell an che nel quantum, del diritto alla prestazione assicurativa, il pagamento dell indennizzo avviene entro dieci (10) giorni lavorativi. 2. Le spese sostenute in valuta straniera vengono rimborsate in euro al cambio del giorno dell arrivo della richiesta di indennizzo presso la BD24. Art. 8 Diritti nei confronti di terzi 1. BD24 ha il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenza dell ammontare dell indennizzo corrisposto, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. 2. Una volta eseguito da BD24 il pagamento dell indennizzo, la persona assicurata è obbligata a cedere a BD24 i diritti di risarcimento e le azioni spettanti nei confronti dei terzi responsabili fino all ammontare del pagamento effettuato. Art. 9 Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione Se per il medesimo rischio è contratta un ulteriore assicurazione presso altro assicuratore, il contraente e/o l assicurato deve darne avviso a BD24: se tale avviso è dolosamente omesso BD24 non è tenuta a pagare l indennità. Art. 10 Dichiarazioni di volontà e comunicazioni Se non diversamente ed esplicitamente stabilito, le comunicazioni e dichiarazioni della persona assicurata, del contraente e della BD24 necessitano della forma scritta. Art. 11 Prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell art del codice civile, in due anni dal giorno in cui il sinistro si è verificato ed il diritto all indennizzo era conosciuto, o avrebbe dovuto essere conosciuto, alla persona assicurata. Art. 12 Foro competente 1. Il foro competente per eventuali azioni nei confronti della BD24 è quello del luogo nel quale il contraente dimora al momento della presentazione dell azione oppure, in mancanza di questo, nel luogo nel quale risiede abitualmente. B Parte speciale I Assicurazione cambio di prenotazione Art. 1 Oggetto dell assicurazione Per sinistro o caso assicurativo ai fini della presente assicurazione si intende: il cambio di prenotazione per voli per i quali è possibile cambiare la prenotazione l annullamento e la nuova prenotazione di voli per i quali non è possibile cambiare la prenotazione il cambio del nome dei viaggiatori se il nome della persona assicurata è cambiato tra la prenotazione del viaggio e il momento della partenza o se è stato scritto in modo errato al momento della prenotazione. Non rappresenta un caso assicurativo il cambio del passeggero per la prenotazione originariamente effettuata. Art. 2 Prestazioni assicurate Al verificarsi di un caso assicurativo la BD24 rimborsa le commissioni per il cambio di prenotazione dovute da contratto e le spese supplementari documentate. Per ogni caso assicurativo l indennizzo è limitato all importo pattuito a seconda del prodotto scelto. Di seguito si riporta il relativo ammontare al momento della stipula; Polizza Base CleverFly , EURO Polizza Comfort CleverFly , EURO Polizza Tutto Incluso CleverFly , EURO Polizza Top CleverFly , EURO Polizza Premium CleverFly , EURO Il presupposto per il caso assicurativo è il mantenimento della tratta del volo originariamente prenotato. Un eventuale upgrade alla Business Class non rappresenta un caso assicurativo. Art. 3 Obblighi in caso di cambio di prenotazione 1. La persona assicurata è obbligata, a) a limitare il più possibile le spese per il cambio di prenotazione ed evitare circostanze che potrebbero comportare un aumento immotivato delle spese. b) Comunicare al tour operator tempestivamente l intenzione di modificare la prenotazione e affidare allo stesso l esecuzione del cambio di prenotazione. 2. Tutte le informazioni sul sinistro devono essere veritiere e complete. Lo stesso vale per la documentazione richiesta da BD In caso di violazione degli obblighi a carico della persona assicurata, questa decade dall indennizzo e BD24 non è tenuta ad eseguire le sue prestazioni. In caso di violazione imputabile a colpa dell assicurato, BD24 si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in base alla gravità della colpa. Ove la persona assicurata dimostri che la violazione degli obblighi a suo carico non è a lei imputabile, verrà riattivata la copertura assicurativa. BD / 10

10 Sezione C Glossario A Anno assicurativo Come anno assicurativo si intende un periodo di 12 mesi calcolati dall inizio dell assicurazione. C Commissioni per il cambiamento della prenotazione Tra le commissioni per il cambiamento della prenotazione rientrano le commissioni fatturate da un tour operator alla persona assicurata in quanto questa ha cambiato la prenotazione del viaggio presso il medesimo tour operator per quanto concerne destinazione e data del viaggio. Contraente Il contraente è la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di assicurazione con l assicuratore. M Ministero degli Affari Esteri Il Ministero degli Affari Esteri, insieme alle rappresentanze all estero, costituisce il servizio estero. Il Ministero degli Affari Esteri pubblica molte informazioni su tutti gli stati del mondo (ad esempio anche avvertenze di sicurezza e per i viaggi e Avvisi Particolari). I dati di contatto sono i seguenti: Indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri Roma Telefono Fax Misure da parte delle autorità statali Le misure da parte delle autorità statali sono ad esempio la confisca di souvenir esotici da parte della dogana o un rifiuto d ingresso a causa della mancanza dei documenti di ingresso prescritti. T Tempestivamente Senza colpevole indugio. 10 / 10

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