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1 GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO UNICO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU GOMMA CONTRAENTE ATAF SpA Viale dei Mille, Firenze P. IVA: EFFETTO: ore del 31/10/2009 SCADENZA PRIMA RATA: ore del 31/10/2010 SCADENZA: ore del 31/10/2013

2 SOMMARIO DEFINIZIONI 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5 ART. 1 CONTRAENTE 5 ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO 5 ART. 3 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE 5 ART. 4 ISPEZIONI DELLA SOCIETA 6 ART. 5 BUONA FEDE 6 ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE 6 ART. 7 DENUNCIA DEI SINISTRI OBBLIGHI DELL ASSICURATO 6 ART. 8 MODALITA DI GESTIONE DEI SINISTRI 6 ART. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 7 ART. 10 RINVIO ALLE NORME 7 ART. 11 ONERI FISCALI 8 ART. 12 FORO COMPETENTE 8 ART. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 8 ART. 14 NOVERO DEI TERZI 8 ART. 15 ESCLUSIONI E RIVALSA 8 ART. 16 FRANCHIGIA 8 ART. 17 MASSIMALI 9 ART. 18 PREMIO 9 ART. 19 OBBLIGHI DELL IMPRESA DI FORNIRE SEMESTRALMENTE I DATI RELATIVI ALL ANDAMENTO DEL RISCHIO 9 ART. 20 PARTECIPAZIONE AL RISULTATO ECONOMICO DEL CONTRATTO 9 ART. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA (SE NECESSARIA) 10 Pagina 2 di 10

3 Assicurato Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. DEFINIZIONI Assicurazione Il contratto di assicurazione (nel prosieguo denominato per brevità anche contratto ) che disciplina i rapporti tra Contraente e Società per quanto previsto ed alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente documento. Contraente Il soggetto che stipula il contratto, nel prosieguo del presente documento denominato anche Azienda. Convenzione CARD Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto in attuazione dell art. 13 del DPR n. 254 del ; Convenzione CID Convenzione indennizzo diretto, parte integrante della Convenzione CARD. Convenzione CTT Convenzione terzi trasportati, parte integrante della Convenzione CARD. Franchigia Importo che il Contraente tiene a suo carico per ciascun sinistro, come meglio specificato e secondo le modalità del successivo all art. 16. Gestione ordinaria Sinistri non rientranti nella Convenzione CARD. Impresa gestionaria Impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi della convenzione CARD. Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta/corrisposta dalla Società in caso di sinistro. Massimali Le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Norma Il D. Lgs. n. 209 del e la successiva normativa di attuazione. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Pagina 3 di 10

4 Sinistro Il verificarsi dell'evento dannoso per cui viene prestata l'assicurazione o operano le obbligazioni del presente contratto. Società La/e Impresa/e assicuratrice/i. Soggetto mandatario Il soggetto mandatario viene preventivamente individuato dal Contraente e, su specifico mandato della Società, gestisce l accertamento, la quantificazione del danno e la liquidazione dei sinistri con richiesta di risarcimento inferiore alla franchigia a carico del Contraente, come meglio specificato ai successivi artt. 8 e 9. Resta fermo che il Contraente, nei limiti di quanto la Norma consenta in merito, si riserva di svolgere direttamente funzioni, compiti e attività specifiche nell ambito della gestione dei sinistri coperti dalla presente assicurazione. Il soggetto mandatario è in possesso di personale, attrezzature, strumenti e know-how adeguati per garantire una corretta gestione dei sinistri. Pagina 4 di 10

5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 CONTRAENTE II Contraente del presente contratto è ATAF S.p.A., di seguito denominata Azienda, in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO La durata del presente contratto è fissata in anni 4 (QUATTRO), con effetto alle ore del e scadenza alle ore del Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore del da parte della Società Delegataria e delle eventuali Società Coassicuratrici. Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al di ogni annualità. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.. ART. 3 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e dei Regolamenti, in armonia alla volontà delle Parti circa la formula della franchigia fissa ed assoluta, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto, come risultanti dai libri matricola che sono parte integrante della polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile relativa ai danni causati dalla circolazione e/o sosta e/o tutte le manovre, anche a mano: dei veicoli automobilistici, su linee urbane, interurbane e/o percorsi di servizi speciali e/o percorsi fuori servizio, gestiti dall'azienda; degli altri veicoli di proprietà, in locazione e/o comunque usati e/o detenuti, a qualsiasi titolo, dall'azienda e descritti nell'allegato libro matricola; relativa ai danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli fuori servizio in aree private, anche se non di proprietà dell'azienda; del conducente, che possa derivare da fatto doloso del conducente stesso; relativa ai danni causati agli indumenti ed oggetti personali che, per loro destinazione, siano portati o indossati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, esclusi però denaro, titoli e valori in genere ed esclusi i danni da furto o smarrimento. La garanzia, per tutti i suddetti veicoli, vale anche in strade/aree private e/o all'interno di depositi, officine e locali di proprietà e/o in possesso e/o uso, a qualsiasi titolo, all'azienda, compresi quelli adibiti a servizi qualsiasi, Pagina 5 di 10

6 anche interni, trasferimenti, collaudi, manutenzioni, scuola guida, traino di altri veicoli, trasporto in genere, anche di dipendenti. La garanzia è anche operante per i danni derivanti: da scariche elettriche, causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente; da scoppio di pneumatico/i; da incendio dei veicoli per danni cagionati a terzi; da guasti meccanici; da perdite di olio e/o materiali trasportati; ai passeggeri trasportati, a qualunque titolo; ai passeggeri trasportati in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte; alle cose ed animali trasportati. ART. 4 ISPEZIONI DELLA SOCIETA La Società dichiara di aver preso atto di tutti gli elementi valutativi ritenuti necessari. La Società ha sempre il diritto di visitare ed accertare quanto assicurato ed il Contraente si impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni ragionevolmente utili a questi scopi. ART. 5 BUONA FEDE L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia all'atto della sottoscrizione della polizza sia durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezza o inesattezza non siano evidente frutto di dolo. ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato di Città del Vaticano, degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Leichtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. La garanzia vale altresì per tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. ART. 7 DENUNCIA DEI SINISTRI OBBLIGHI DELL ASSICURATO Salvo quanto previsto al successivo art. 8 Modalità di gestione dei sinistri, l'assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve: dare avviso alla Società a cui è assegnata la polizza; fare, se necessario per legge, denuncia scritta alle Autorità; inviare, al più presto, un dettagliato rapporto scritto; fornire alla Società tutte le informazioni, i documenti e le prove, di cui sia possesso, necessarie per l'istruzione e la trattazione della vertenza. ART. 8 MODALITA DI GESTIONE DEI SINISTRI La Società, nei termini di quanto sotto specificato, dichiara di aver affidato la gestione dell accertamento, della quantificazione del danno e della liquidazione dei sinistri con richiesta di risarcimento inferiore alla franchigia di cui al successivo art. 16 al SOGGETTO MANDATARIO, fermo restando quanto previsto nelle definizioni alla voce Soggetto mandatario. Il SOGGETTO MANDATARIO, nei termini suddetti, provvede alla gestione dei sinistri rientranti nella gestione della Società (sinistri in gestione ordinaria, sinistri rientranti nelle convenzioni CID e CTT con Società impresa gestionaria). I sinistri con riserva complessiva superiore alla soglia di franchigia verranno gestiti direttamente dalla Società, salvo eccezioni da concordarsi di volta in volta fra le parti. Il SOGGETTO MANDATARIO si atterrà alla procedura qui di seguito specificata: 1) tutti i sinistri che rientrano nella presente copertura assicurativa vengono tempestivamente trasmessi dall Azienda al SOGGETTO MANDATARIO, comprensivi della relativa documentazione a corredo; Pagina 6 di 10

7 2) il SOGGETTO MANDATARIO verifica preliminarmente l applicabilità o meno della convenzione CARD e procede all attribuzione della percentuale di responsabilità, secondo le modalità indicate negli allegati al D.P.R. n. 254/2006; 3) il SOGGETTO MANDATARIO provvede a denunciare tutti i sinistri all indirizzo di posta elettronica messo a disposizione dalla Società che, utilizzando il flusso telematico tra Compagnie (SIC), invia i dati del sinistro alla compagnia interessata per la verifica della copertura e dell attribuzione di responsabilità; 4) la Società, mediante un canale dedicato da concordare ( personale, fax o altro), comunica al SOGGETTO MANDATARIO le risposte del SIC; 5) il SOGGETTO MANDATARIO provvede alla definizione del danno nel rispetto della normativa vigente e contestualmente attiva la struttura della Società affinché proceda con l emissione del corrispondente assegno o con l effettuazione del bonifico in base alle indicazioni fornite dal danneggiato. La Società, una volta provveduto, comunica al SOGGETTO MANDATARIO gli estremi del pagamento effettuato. 6) il SOGGETTO MANDATARIO prende in carico anche quei sinistri che non contengono elementi utili per una prima quantificazione del danno, salvo poi trasferirli alla Società per sopravvenuta competenza, unitamente a tutta la documentazione in suo possesso. 7) il SOGGETTO MANDATARIO si impegna a tenere indenne la Società da qualsiasi sanzione che dovesse a quest ultima essere comminata in base alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la liquidazione dei sinistri, esclusivamente per fatto dipendente da inadempimento del SOGGETTO MANDATARIO. E altresì compito del SOGGETTO MANDATARIO: a) per le pratiche in gestione ordinaria, prevedere gli esborsi (riserve) e tenere aggiornati i dati contabili relativi agli importi liquidati; b) per le pratiche rientranti nella convenzione CARD, a seguito della risposta del SIC, prevedere il flusso dei forfait in ingresso ed in uscita e di conseguenza appostare corrette riserve all attivo o al passivo; c) comunicare alla Società le partite di danno oggetto di eventuale rivalsa. L effettivo esborso o introito del forfait sarà poi oggetto di specifica comunicazione da parte della Società al SOGGETTO MANDATARIO che sarà quindi in grado di controllare l effettivo andamento dei flussi di forfait. ART. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO La Società, per i sinistri con richiesta di risarcimento superiore alla soglia di franchigia a carico dell Azienda di cui al successivo articolo 16, assume a nome dell Assicurato, ai sensi dell'art C.C., e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si impegna, comunque a richiesta dell'assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla Controparte. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato. Per i sinistri con richiesta di risarcimento inferiore alla soglia di franchigia a carico dell Azienda di cui al successivo articolo 16, il Soggetto mandatario, in conformità alla Norma, assume la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Azienda stessa. Il Soggetto mandatario, pertanto, su specifico mandato della Società, assume i compiti di accertamento del danno e liquidazione dei sinistri e agisce, in relazione ad essi, per conto e sotto la diretta responsabilità della Società. Tutti gli oneri connessi alla gestione dei sinistri in esecuzione del mandato e sostenuti dal Soggetto mandatario, ai sensi di quanto previsto al presente punto, sono a carico della Società. La Società non risponde di multe od ammende. ART. 10 RINVIO ALLE NORME Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile e dal nuovo codice delle assicurazioni private. Pagina 7 di 10

8 ART. 11 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 12 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva l'autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'azienda. ART. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione di qualsiasi norma contrattuale, verrà sempre adottata l'interpretazione più estensiva e favorevole all Azienda. ART. 14 NOVERO DEI TERZI Sono considerati terzi tutti coloro che subiscano danni in relazione ai rischi coperti dalla presente polizza, ad eccezione del conducente. ART. 15 ESCLUSIONI E RIVALSA L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso. Viene inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui venga rilevato al conducente un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa oppure qualora il conducente venga trovato sotto l influenza di sostanze stupefacenti. ART. 16 FRANCHIGIA Per ciascun sinistro risarcibile a termini di polizza, resta a carico del Contraente una franchigia massima nei seguenti termini: Sinistri rientranti nella gestione ordinaria 3.000,00 per danni a cose ,00 per danni alle persone Sinistri rientranti nella convenzione CID Fino al limite dell importo (forfait) definito nella convenzione CID per danni a cose in vigore al momento del sinistro. Sinistri rientranti nella convenzione CTT Fino al limite dell importo (forfait) definito nella convenzione CTT per danni alle persone in vigore al momento del sinistro, con il massimo di ,00 per più importi (forfait) dovuti dalla Società per il medesimo sinistro. Le franchigie in esame saranno corrisposte alla Società: a) per i sinistri in gestione ordinaria, a liquidazione avvenuta ove risulti accertata la responsabilità dell'assicurato; b) per i sinistri rientranti nell applicazione della convenzione CARD, a rimborso avvenuto ove risulti accertata la responsabilità dell'assicurato. La franchigia si applica all importo del danno effettivamente risarcito dall impresa gestionaria ai terzi danneggiati fino ai limiti del rimborso dovuto dalla Società all impresa gestionaria in base agli importi (forfait) definiti nella convenzione CARD. La franchigia si intende non operante nei casi in cui sia esercitabile l azione di rivalsa. La Società, a ciascuna scadenza semestrale del contratto, richiederà al Contraente il rimborso delle franchigie relative a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), allegando l'elenco analitico dei sinistri del periodo di riferimento corredato dalle fotocopie degli atti che documentino, ai sensi del presente articolo, le franchigie Pagina 8 di 10

9 dovute. Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. ART. 17 MASSIMALI Resta convenuto che, relativamente alle presenti condizioni di garanzia (responsabilità civile da circolazione degli autobus e degli altri veicoli a libro matricola), in nessun caso la Società risarcirà, per ogni sinistro, somma superiore a ,00, con il limite di ,00 per ogni persona e per ogni animale o cosa. ART. 18 PREMIO II premio, quale corrispettivo di tutte le garanzie prestate con il presente contratto, viene stabilito, inizialmente, nell'importo di.., escluse le imposte. Questo importo è soggetto a regolazione entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, in ragione delle variazioni dei veicoli iscritti nel "libro matricola" (a fogli numerati, in duplice copia, una per l'azienda e l'altra per la Società), ovvero si calcoleranno le differenze, attive o passive, delle variazioni registrate (comunicate dall'azienda, non appena possibile, a mezzo telegramma o telex o fax), in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia. Le differenze attive o passive così risultanti devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione. Si conviene altresì che a richiesta dell Assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione di ATAF S.p.A. non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l obbligo alla comunicazione alla Società da parte di ATAF S.p.A.. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione, scissione d impresa ed ogni altro caso che possa comportare una modifica effettiva del rischio. ART. 19 OBBLIGHI DELL IMPRESA DI FORNIRE SEMESTRALMENTE I DATI RELATIVI ALL ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società, a ciascuna scadenza semestrale del contratto, si impegna a fornire al Contraente i dati relativi all'andamento del rischio, con la precisa indicazione delle somme pagate e riservate relative ad ogni sinistro denunciato. ART. 20 PARTECIPAZIONE AL RISULTATO ECONOMICO DEL CONTRATTO Premesso che il rapporto sinistri a premi viene calcolato secondo il seguente schema: (Importi passivi importi attivi) X 100 Premio anticipato al netto di SSN e imposte di Legge + premio a regolazione al netto di SSN e imposte di Legge Nella voce importi passivi rientrano: liquidazioni per sinistri in gestione ordinaria, pagate e riservate dalla Società; rimborsi per i sinistri causati rientranti nell applicazione della convenzione CARD, dovuti dalla Società all impresa gestionaria in base agli importi (forfait) definiti nella convenzione stessa; indennizzi corrisposti dalla Società all Assicurato in relazione ai sinistri da questo subiti e rientranti nell applicazione della convenzione CID. Nella voce importi attivi rientrano: rimborsi per i sinistri subiti dall Assicurato rientranti nell applicazione della convenzione CARD, ottenuti dalla Società in base agli importi (forfait) definiti nella convenzione CARD; rivalse esperibili dalla Società per sinistri in gestione ordinaria; franchigie corrisposte o da corrispondersi alla Società a termini dell art. 16. Decorsi 270 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà al conteggio nei termini suddetti: Qualora il rapporto sinistri a premi così calcolato sarà superiore all 80%, l'azienda si impegna a rimborsare alla Società, entro 90 giorni dal ricevimento della relativa appendice di conteggio, l importo in eccedenza all 80% fino ad un massimo di ,00; Pagina 9 di 10

10 Qualora il rapporto sinistri a premi così calcolato sarà inferiore al 70%, la Società si impegna a restituire all'azienda, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di conteggio, l'importo in diminuzione al 70% fino ad un massimo di ,00. Esclusivamente per l ultima annualità assicurativa in esame, il conteggio avverrà trascorsi 24 mesi dalla data di chiusura del contratto. ART. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA (se necessaria) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. La Spettabile..., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici, che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La Coassicuratrice Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. Pagina 10 di 10

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