Condizioni Generali di Polizza. Corpi Veicoli Terrestri Convenzione Impianti di Allarme CONVENZIONE PREMIUMSRL

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1 Condizioni Generali di Polizza Corpi Veicoli Terrestri Convenzione Impianti di Allarme CONVENZIONE PREMIUMSRL ALLEGATO A POLIZZA LIBRO MATRICOLA N CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 1 of 9

2 DEFINIZIONI Nel testo, che segue, si intendono: per Accessorio Per Accessori speciali Per Assicurato Per Assicurazione Per Broker Per Contraente Per Danno parziale Per Degrado Per Esplosione Per Franchigia per Fulmine Per Furto Per Impianto satellitare Per impianto localizzatore Per Impianto immobilizer Per Incendio Per Liquidazione Per Polizza per Premio per Rapina Per Regola Proporzionale Per Scoperto per Sinistro per Società per Somma Assicurata ogni installazione stabilmente fissata al veicolo e al suo servizio, fornita dalla casa costruttrice, non rientrante nella definizione di accessori speciali. impianti radio, video, fonoriproduttori e radiotelefono installati stabilmente sul veicolo anche non forniti dalla casa costruttrice. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione e che ha installato sul proprio veicolo un antifurto costruito dalla ditta SIPE s.r.l. e RGZ Magneti Marelli After Market S.p.A. e/o collegato alla centrale operativa OVERSAT e che aderisce al servizio assicurativo proposto dal Contraente tramite il presente Contratto sottoscrivendo il relativo modulo di adesione. il contratto di assicurazione. Premium S.r.l. Intemediazioni a cui è affidatala gestione ed esecuzione del contratto il soggetto che stipula il contratto e sul quale gravano gli obblighi da esso derivanti. danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. deprezzamento del veicolo dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà determinato sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo al momento del sinistro. conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente. importo a carico dell Assicurato espresso in cifra fissa effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell atmosfera. sottrazione del veicolo assicurato a colui che lo detiene. apparato stabilmente montato a bordo del veicolo che permette di colloquiare sempre con una centrale operativa, tramite GSM/GPS, la quale gestisce tutti gli eventi e localizza il veicolo. l apparato montato a bordo del veicolo oltre che a essere un antifurto evoluto con blocco motore anche automatico e anche consente la localizzazione del veicolo direttamente dal cliente attraverso il sistema GPS. In taluni casi / modelli, l utente può avere anche la possibilità di richiedere l intervento della centrale. antifurto evoluto con blocco motore automatico e/o flusso carburante, con chiave di riconoscimento elettronica, solitamente montato in aggiunta all immobilizzatore di serie. combustione con sviluppo di fiamma. procedimento atto a verificare il diritto al risarcimento ed a determinare l importo liquidabile. il documento che prova l assicurazione la somma dovuta alla Società sottrazione del veicolo assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene. norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo del veicolo assicurato al momento del sinistro. importo a carico dell Assicurato in misura percentuale che viene dedotto dall ammontare dell indennizzo il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione C.I.R.A. Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. valore dichiarato dal Contraente riportato in polizza e riferito al veicolo compresi gli accessori e agli apparecchi per i quali sia indicato lo specifico valore complessivo ad essi relativo. Se non espressamente esclusa, tali valori si intendono comprensivi dell importo relativo all IVA. CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 2 of 9

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, C. C.) Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C. C.). Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati in un unica soluzione al Broker. Art. 4 Modifiche Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art C.C.) Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso in cui la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, la Società ha diritto di chiedere le relative modifiche delle condizioni in corso. Se l Assicurato non accetta le nuove condizioni, la Società ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso la Società non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (art ultimo comma C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell assicurato (art C, C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati per raccomandata o fax, dall Assicurato, al Broker o alla Società entro cinque giorni da quando ne sia venuto a conoscenza (art del C.C.). La denuncia deve contenere la data, le cause del sinistro e l entità, almeno approssimativa, del danno e, nei casi previsti, copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art C.C.) Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dall assicurazione con un preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al rischio non corso. Art. 9 Disdetta Il presente contratto si intende annullato alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 3 of 9

4 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 Dolo e colpa grave L assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell Assicurato e/o delle persone con lui coabitanti o delle persone da lui incaricate alla guida. Art. 2 Determinazione del danno. a) Danno Totale. In caso di perdita totale o distruzione del veicolo assicurato l importo massimo pagabile dalla Società corrisponderà al prezzo di fattura del veicolo e degli accessori speciali per i primi sei mesi dalla data di acquisto (solo per i veicoli nuovi), dopodiché il prezzo riportato nell Eurotax giallo sarà accettato da entrambe le parti. b) Danno Parziale. In caso di perdita parziale o di danneggiamento al veicolo assicurato, l importo massimo pagabile dalla Società corrisponderà ai costi di riparazione tenendo conto del degrado, ma in nessun caso la Società dovrà rispondere per un importo superiore al valore indicato nel comma precedente. c) Regola proporzionale. Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella proporzione esistente fra la somma assicurata e il valore effettivo del veicolo (art C.C.). d) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto). Nella determinazione del danno si terrà conto dell incidenza dell I.V.A. per la parte che, in forza delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell Assicurato, sempre che l imposta sia compresa nel capitale assicurato. Art. 3 Liquidazione dei danni Nomina dei Periti La determinazione dell ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell Assicurato. I Periti devono: 1. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 4 Clausola di rimpiazzo In caso di perdita totale del veicolo assicurato (o di uno dei veicoli assicurati), la Società ha il diritto di indennizzare l Assicurato sia con un pagamento in contanti (bonifico bancario), sia sostituendo il veicolo con un modello uguale, fermi tutti i termini e condizioni di questo contratto e specificatamente il limite massimo di indennizzo stabilito per i veicoli assicurati e le relative franchigie e/o scoperti. E altresì concordato che l indennizzo, in caso di pagamento in contanti, non sarà in ogni caso superiore al costo della sostituzione del veicolo assicurato con un modello uguale al netto della relativa franchigia e/o scoperto contrattualmente previsto. Art. 5 Obbligo di salvataggio e di conservazione L Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la salvaguardia ed il recupero in tutto, o in parte, del veicolo: per le spese relative si applica l Art del C.C. L Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce ed i residui del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo il diritto a qualsivoglia indennità. L Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, deve astenersi dall effettuare o far effettuare altre riparazioni entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro, prima di aver ricevuto il consenso scritto da parte della Società. Art. 6 - Pagamento dell indennizzo. Il pagamento dell indennizzo è eseguito, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla data della liquidazione. In caso di assicurazioni concorrenti, la Società provvede al pagamento dell indennizzo, entro l ammontare globale del danno, nella proporzione CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 4 of 9

5 esistente tra l importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori. Nel caso in cui la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Art. 7 Trasferimento di proprietà del veicolo A) Cessione del contratto Il Contraente è tenuto a comunicare al Broker l eventuale trasferimento di proprietà del veicolo. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all acquirente del veicolo ed il Broker prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita appendice rilasciando il nuovo contratto. B) Sostituzione del veicolo Qualora nel corso del periodo di assicurazione il Contraente desideri sostituire il veicolo assicurato dovrà darne comunicazione scritta al Broker riportando i dati del nuovo veicolo. In caso di vendita del veicolo il premio pagato e non goduto dal giorno della vendita potrà essere utilizzato per altro veicolo acquistato in sostituzione, purché l acquisto avvenga entro l annualità in corso al momento della vendita. C) Risoluzione del contratto E data facoltà all Assicurato, qualora non volesse far subentrare nessun altro veicolo in sostituzione, di richiedere il rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte). Questa facoltà potrà essere esercitata anche per esportazione, demolizione e/o distruzione a seguito di incidente stradale. Art. 8 Estensione territoriale L assicurazione vale per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle Internazionali, indicate nella Carta verde, non siano barrate. Art. 9 Partecipazioni ai raduni, fiere e mostre Si precisa che il presente contratto esplica efficacia anche mentre il veicolo assicurato partecipa a raduni ufficiali, fiere e mostre purché si svolgano all interno del territorio italiano o di uno stato membro della Comunità Europea Art. 10 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione: 1. i danni avvenuti in occasione di guerra, invasione, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche ( con o senza dichiarazione di guerra ), guerra civile, ascesa militare, insurrezione, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di o per ordine di, qualsivoglia governo o autorità pubblica o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra; 2. i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 3. danni causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; 4. danni verificatisi in occasione di corse automobilistiche, motociclistiche, gare (incluse le prove), rallies, gare di velocità o resistenza; 5. i danni causati da atti di terrorismo su veicoli commerciali. 6. i danni conseguenti ad esplosione nucleare e qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare, causati da attacchi terroristici. Si intendono altresì esclusi tutti i veicoli immatricolati ad uso noleggio libero. Art. 11 Vincolo. La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Società vincolataria citata sulla scheda di polizza di seguito denominata Ente Vincolante, e la Società si impegna a riconoscere detto vincolo come l unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell apposizione del vincolo stesso. La Società si obbliga altresì: a conservare inalterato il vincolo ed a riportarlo nelle nuove eventuali polizze che sostituissero l originale; a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso dell Ente Vincolante, ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità e l efficacia della garanzia; a comunicare all Ente Vincolante ogni sinistro di furto totale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia. In caso di sinistro per furto totale l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell Art comma del C.C., all Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e da esso verrà sottoscritta quietanza liberatoria. Resta ovviamente confermata la validità delle Norme nonché le Condizioni Particolari ed Aggiuntive della presente polizza. CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 5 of 9

6 Art. 12 Clausola Broker Alla società di brokeraggio citata sulla scheda di polizza, è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della legge 209 del 07/09/2005 (Codice delle Assicurazioni) Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società. Art. 13 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente autorizzato del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell Assicurato, salvo in caso di dolo dei medesimi. SEZIONE 1 INCENDIO GARANZIE PRESTATE (valida se richiamata in polizza) Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Società Indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel contratto, completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, nonché gli accessori speciali riportati in polizza comprovati da ricevuta d acquisto, a seguito di: 1 incendio; 2 esplosione o scoppio anche dovuto al carburante contenuto nei serbatoi del veicolo assicurato; 3 fulmine, anche senza successivo sviluppo di incendio; Art. 2 Esclusioni Ferme restando le esclusioni previste all art. 10 delle Condizioni Generali, con riferimento alla sezione in oggetto sono esclusi: i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purchè non seguito da sviluppo di fiamma. Art. 1 Oggetto dell assicurazione SEZIONE 2 FURTO E RAPINA GAR A - GAR B (valida quella richiamata in polizza) PRECISAZIONE: GAR A = Si intende operante la garanzia Rapina, Furto totale e Furto parziale GAR B = Si intende operante la garanzia Rapina e Furto totale La Società Indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel contratto, completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, nonché gli accessori speciali riportati in polizza comprovati da ricevuta d acquisto, a seguito di furto totale o parziale e rapina, compresi i danni causati al veicolo identificato nella esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina. Art. 2 Esclusioni Ferme restando le esclusioni previste all art. 10 delle Condizioni Generali, con riferimento alla sezione in oggetto sono esclusi: 1. i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto tentato o consumato o di rapina esclusivamente finalizzati alla asportazione di oggetti non garantiti che si trovano all interno della stessa; 2. i danni da furto verificatisi con l uso di chiavi autentiche/originali. Art. 3 Liquidazione dei danni L Assicurato, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, deve produrre: - certificato cronologico del pubblico registro automobilistico relativo al veicolo rubato; - certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; - tutte le chiavi originali di dotazione del veicolo, riportanti lo stesso numero di serie; qualora il Cliente non sia in possesso di tutte le chiavi, è necessario.produrre denuncia di smarrimento o di furto delle stesse presentata alle Autorità in data antecedente la data del sinistro; - tutti i dispositivi di autorizzazione idonei alla disattivazione dell antifurto satellitare. È inoltre facoltà della Società richiedere: - idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo; - fattura d acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori non di serie ; - certificato di chiusura istruttoria. CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 6 of 9

7 In caso di furto totale la Società provvederà alla liquidazione del danno dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia e comunque dopo la produzione della documentazione richiesta. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Se la Società ha già pagato l indennizzo, acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Art. 4 Scoperti e franchigie Le garanzie della sezione 2 si intendono prestate al netto di eventuali scoperti e franchigie, come specificato sulla scheda di polizza. Qualora il veicolo assicurato sia in attesa di installazione dell antifurto satellitare la garanzia opera, con lo scoperto del 25%, per le prime 72 ore dalla data di effetto della polizza. Dopo tale periodo la copertura decade e sarà automaticamente riattivata una volta reso operativo l apparato satellitare. Art. 5 - Recupero delle cose sottratte Limitatamente alla garanzia Furto il contraente e/o l assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti esso, ad informare subito l Impresa. Il valore del recupero realizzato prima dell effettivo pagamento dell indennizzo sarà computato in detrazione dell indennizzo stesso. Recupero del veicolo prima del pagamento dell indennizzo. La Società risponde dei danni a norma dell Art. 2 delle Condizioni Aggiuntive. In tal caso si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo. Recupero dopo il pagamento dell indennizzo. L Assicurato ha facoltà di scegliere se: 1. procedere alla vendita del veicolo tramite la Società. 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo l indennizzo alla Società. Nel primo caso l Assicurato tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Società ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l Assicurato deve provvedere a rimborsare l importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione tra la Società e l assicurato Art. 6 risoluzione del contratto per Furto. In caso di furto o perdita totale del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalla data del sinistro stesso, ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito dalla Compagnia. SEZIONE 3 CRISTALLI GARANZIE PRESTATE (valida se richiamata in polizza) Art. 1 - Oggetto dell assicurazione La Società indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo indicato in polizza sino alla concorrenza della somma assicurata, per singolo sinistro, esclusi rimorchi, semirimorchi, motocicli e ciclomotori. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Art. 2 - Esclusioni Ferme restando le esclusioni previste all art. 10 delle Condizioni Generali, con riferimento alla sezione in oggetto sono esclusi: 1. i danni dovuti a rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili; 2. i danni causati al veicolo a seguito di rottura del cristallo; 3. i danni causati a seguito di fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto. Art. 3 - Liquidazione del danno Il pagamento dell indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, su presentazione di documentazione fotografica e regolare fattura in misura pari alle spese sostenute, fermo il limite di cui all art. 1. CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 7 of 9

8 SEZIONE 4 EVENTI SPECIALI ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED EVENTI NATURALI GARANZIE PRESTATE (valida se richiamata in polizza) Art. 1 Oggetto dell assicurazione Limitatamente alle autovetture ad uso privato, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, nonché gli accessori speciali riportati in polizza e comprovati da ricevute d acquisto, da: 1. scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e / o dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio, a condizione che l Assicurato non ne sia stata parte attiva; 2. trombe d aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve. Art. 2 Esclusioni Ferme restando le esclusioni previste all art. 10 delle Condizioni Generali, con riferimento alla sezione in oggetto sono esclusi: 1. i danni causati da cose ed animali trasportati sul veicolo; 2. i danni subiti a causa di traino attivo o passivo; 3. i danni subiti alle ruote ( cerchioni, coperture, camere d aria ), se verificatisi non congiuntamente ad altro danni indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi audio e fonovisivi non di serie non compresi nel valore dichiarato e il cui valore, marca e modello non sia dichiarato in polizza. Art. 3 Scoperti e franchigie In caso di danno, la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza dedotta dello scoperto e relativo minimo indicati nella Scheda di polizza. SEZIONE 5 PACCHETTO PREMIUM GARANZIE PRESTATE (valida se richiamata in polizza) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: La Società si obbliga ad indennizzare l assicurato : A: Garanzia tasse di circolazione e spese di immatricolazione - in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari: a) alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati a GPL; b) alle spese di immatricolazione di una nuova autovettura. Relativamente ai punti a), e b) per gli autocarri, motocarri, veicoli ad uso abitazione e motocicli, l'esborso massimo della Società, non potrà essere superiore a 516,46 per sinistro e per anno assicurativo. Detto limite non è valido per le autovetture e gli autoveicoli uso promiscuo. B: Perdita delle chiavi - delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere. La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di 258,23 per le autovetture e gli autoveicoli uso promiscuo e di 154,94 per tutti gli altri veicoli C: Spese di custodia e di parcheggio - delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all' Assicurato. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 154,94 per sinistro e per anno assicurativo. D: Spese per I'acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale - delle spese sostenute per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 258,23 per sinistro e per anno assicurativo. E: Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per I'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo. La garanzia è prestata sino ad un massimo di 516,46 per sinistro e per anno assicurativo. F: Altri danni da esplosione e scoppio - dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per: esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all'uso dello stesso, purché il trasporto o I'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; esplosione o scoppio verificatosi all'esterno del veicolo. La garanzia è prestata fino ad un massimo di ,71 per sinistro e per anno assicurativo. CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 8 of 9

9 G: Danni ai bagagli trasportati - in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell art "Incendio" o ai sensi della garanzia "Altri danni da esplosione o scoppio". Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e i preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 258,23 per sinistro e per anno assicurativo. H: Ripristino del box di proprietà - delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.549,37 per sinistro e per anno assicurativo. I: RC da incendio con limite d'indennizzo (Ricorso terzi): di quanto questi sia tenuto a pagare per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di ,69 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta di 77,47 per sinistro. Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell' Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. CIRA Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. L ASSICURATO/IL CONTRAENTE Ai fini degli Art e 1342 del Codice Civile l Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme, delle Condizioni Particolari e Aggiuntive: Norme - Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Norme - Art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri Norme - Art. 8 Recesso in caso di sinistro Norme - Art. 9 Disdetta C.Agg. - Art. 3 Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti C.Agg. - Art. 4 Clausola di rimpiazzo C.Agg. - Art. 6 Obbligo in caso di sinistro C.Agg. - Art. 8 Estensione territoriale C.Agg. - Art. 9 Partecipazioni ai raduni C.Agg. - Art. 10 Delimitazioni C.Agg. - Art. 11 Vincolo Sez. 1 - Art. 1 Oggetto dell assicurazione Sez. 1 - Art. 2 Esclusioni Sez. 2 - Art. 1 Oggetto dell assicurazione Sez. 2 - Art. 2 Esclusioni Sez. 2 - Art. 4 Scoperti e franchigie Sez. 3 - Art. 1 Oggetto dell assicurazione Sez. 3 - Art. 2 Esclusioni Sez. 4 - Art. 1 Oggetto dell assicurazione Sez. 4 - Art. 2 Esclusioni Sez. 4 - Art. 3 Scoperti e franchigie Sez.5 - Art. 1 Oggetto dell assicurazione L ASSICURATO/IL CONTRAENTE CVT SAT Premium Ed. Gen. 07 Page 9 of 9

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