I nuovi parametri forensi, la proposta del CNF: una prima analisi dell auspicata novella. di Filippo Pistone

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1 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN I nuovi parametri forensi, la proposta del CNF: una prima analisi dell auspicata novella. di Filippo Pistone Premessa. Lo scorso 3 maggio il CNF ha pubblicato la proposta relativa ai nuovi parametri tariffari prevista dal comma 6 dell art. 13 della nuova Legge Professionale. Le modifiche rispetto al passato sono evidenti: viene definitivamente abbandonato il vecchio metodo di calcolo dei compensi, in vigore fino allo scorso anno, basato sulla retribuzione di ogni singola attività, per passare ad una tariffa più semplice e trasparente (ma anche più imprecisa) dove il parametro per determinare l onorario dell Avvocato diventa ogni singola fase processuale (o attività extra processuale) sulla scorta della novella introdotta dal d.m. 140/12. L accordo scritto. Come previsto dal comma 2 dell art. 13 l.p., la regola principe per la determinazione del compenso è l accordo scritto tra Avvocato e cliente. A questo riguardo appare subito il caso di sottolineare che la forma scritta è richiesta ad substantiam giusta il predicato del terzo comma dell art del codice civile. Per quanto riguarda il contenuto dell accordo, il terzo comma dell art. 13 precisa che la pattuizione dei compensi è libera: la retribuzione può, infatti, essere determinata a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l intera attività, a percentuale sul valore dell affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario

2 della prestazione. Tale elenco, da non considerarsi tassativo, deve essere coordinato, da un lato, con i doveri deontologici di correttezza, probità, dignità e decoro, dall altro, con la previsione del quarto comma, che reintroduce il divieto del patto di quota lite. Sotto il primo aspetto appare il caso di ricordare che il CNF ha più volte ribadito il divieto per l Avvocato di richiedere o di concordare compensi eccessivi o comunque non proporzionati 1, mentre sotto il secondo aspetto si evidenzia come l onorario a percentuale, lecito, sia dovuto anche in caso di esito negativo della controversia mentre il patto di quota lite, illecito, preveda, di norma, il pagamento solo in caso di vittoria. Ciò premesso, quid iuris a proposito del c.d. palmario 2? La questione è particolarmente delicata giacché la differenza con il quotalizio è molto labile. Tuttavia appare il caso di evidenziare che i nuovi parametri, di cui si tratterà più avanti, prevedono delle voci riconducibili al concetto di palmario quali il compenso per la conciliazione giudiziale della causa 3, la differenza, da attribuirsi all Avvocato, tra il pattuito col cliente e il liquidato dal giudice a carico della controparte 4 ed anche un vero e proprio premio aggiuntivo, se concordato, in caso di esito di esito particolarmente favorevole della pratica 5. In definitiva, a parte i primi due casi dove l entità del premio è determinata o determinabile in base agli stessi parametri, per definire il quantum entro cui il palmario è da considerarsi tale e, pertanto, lecito, pare opportuno richiamare la prima versione dell art. 45 del codice deontologico che predicava che è consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito. Tornando alle tipologie di compenso enumerate dal terzo comma dell art. 13, è opportuno evidenziare le problematiche che alcune di esse potrebbero creare. Come si stabilisce quale sia il tempo congruo in caso di pattuizione a tempo? In caso di convenzione per più affari è previsto un numero minimo di affari (per i quali, in genere, l Avvocato si impegna a percepire un compenso ridotto in cambio della tacita promessa di ottenere un numero rilevante di incarichi, come di solito avviene per gli Avvocati che 1 Ex multis CNF del 20/02/13 n. 9 e CNF 15/12/06 n Ovverosia quel compenso, aggiuntivo rispetto ai normali onorari, dovuto dal cliente in seguito ad accordo, in virtù della conclusione favorevole di una lite o di una questione stragiudiziale. 3 Comma 10, art. 5 della parte normativa della materia giudiziale civile. 4 Comma 2, art. 3 della parte normativa della materia giudiziale civile. 5 Comma 2, art. 1 della parte normativa della materia giudiziale civile e di quella stragiudiziale.

3 tutelano le assicurazioni)? Qualora venga corrisposto un palmario cosa succede in caso di riforma della sentenza? E in caso di vittoria anche in Appello e un Cassazione sono dovuti ulteriori premi? La risposta ai predetti interrogativi non può che trovarsi nell accordo preventivo col cliente consacrato per iscritto in un buon contratto. Posta la centralità dell accordo scritto col cliente, diviene lecito domandarsi se questo potrebbe far rivivere le vecchie tariffe (magari rivalutate in base agli indici ISTAT). A mio parere questa opzione è da escludere in virtù del comma 6 dell art. 13 l.p. che impone all Avvocato il dovere di trasparenza nell informazione al cliente circa il costo dell attività; tuttavia le vecchie tariffe potrebbero avere un utilizzo residuale ed integrativo, se richiamate dal contratto, nel caso di anomalie processuali quali, per esempio, la concessione di numerosi e imprevedibili rinvii 6, la necessità di redigere un numero maggiore di atti rispetto alla normale dinamica del processo 7, l escussione di un numero abnorme di testimoni, magari per prova delegata o in più udienze. Nei predetti casi 8 il contratto, dopo aver spiegato sommariamente quali attività sono comprese nel compenso professionale, potrebbe lecitamente richiamare le tariffe abrogate (magari adeguate secondo gli indici ISTAT), con funzione esclusivamente integrativa ed eventuale, per le attività non comprese nell accordo e difficilmente preventivabili. Si tratterebbe di una sorta di clausola di salvaguardia per l Avvocato per tutelarsi contro l imprecisione che una pattuizione semplice e trasparente non può non comportare 9. 6 Si pensi, ad esempio, a una ripetuta essenza del giudice senza che sia stato nominato un sostituto e senza che sia avvenuta una comunicazione preventiva da parte della cancelleria o a una moltitudine di chiamate di terzo in sequenza. 7 Si pensi ad una memoria ex art. 186, comma 8 c.p.c., oppure alla necessità di redigere una memoria sorta in seguito ad una eccezione ritenuta dal giudice rilevante ex art. 187, secondo o terzo comma o, ancora, alla necessità di spiccare atti di riassunzione. 8 Ma non nel caso in cui all anomalia segua un nuovo procedimento come la querela di falso, il regolamento di competenza o il giudizio di costituzionalità o di interpretazione delle norme comunitarie da parte della Corte di Giustizia (salvo l eventuale atto di riassunzione al termine dei predetti procedimenti); in tali casi, trattandosi di nuovo processo, si applicheranno i parametri che si riferiscono al nuovo procedimento, avente carattere autonomo sebbene connesso. Appare tuttavia opportuno precisare questa eventualità nel contratto, sempre nell ottica di trasparenza e immediatezza, poste alla base delle nuove tariffe. 9 La previsione di un maggior compenso in caso di variazioni del valore della pratica o della sua complessità durante lo svolgimento dell incarico (o la necessità di ulteriori attività in materia penale) è esplicitamente prevista dal secondo comma del primo articolo delle parti normative delle tre tariffe a condizione che la pattuizione sia consacrata col cliente per iscritto.

4 Per concludere questa prima parte appare appena il caso di ricordare il divieto, in capo all Avvocato, di farsi cessionario dei crediti litigiosi sancita dall art c.c., la permanenza della solidarietà professionale sulla falsariga dall art. 68 della vecchia l.p. (comma 8), la possibilità di una conciliazione, in seno al Consiglio dell Ordine, tra cliente e Avvocato (comma 9) e la reintroduzione delle spese generali (comma 10). I parametri. I parametri [ ] si applicano quando [ ] il compenso non sia stato determinato in forma scritta (comma 6, art. 13 l.p.). Dalla lettura della norma appare subito chiaro un duplice regime di applicabilità degli stessi: in via subordinata al contratto nei rapporti con il cliente 10 e in via diretta ed immediata da parte del giudice nella liquidazione delle spese a carico del soccombente 11. I parametri sono suddivisi in una parte normativa, a sua volta suddivisa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria, in materia penale e in materia stragiudiziale e in una parte tabellare composta di ben 40 differenti tabelle, di cui 25 relative alla materia giudiziale civile (comprensiva dei giudizi esecutivi e delle procedure concorsuali), due alla materia amministrativa, due a quella tributaria, una al giudizio innanzi la Corte dei Conti, otto all attività stragiudiziale (compresi i compensi per gli arbitri), una all assistenza nelle procedure di mediazione e una relativa alla materia penale. In un ottica di semplificazione, ogni singola tabella, ad eccezione di quella penale, è suddivisa in sette scaglioni 12, coincidenti con gli attuali scaglioni previsti per la determinazione del contributo unificato, mentre la parte normativa stabilisce le modalità di determinazione del compenso per le attività di valore superiore ai ,00 euro 13. Ciascuna tabella giudiziale è poi suddivisa in un massimo di sei sotto-fasi procedimentali 14 : fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase di decisione, compenso per le 10 Subordinata non solo nel senso che il contratto prevale sui parametri ma anche nel senso che né i minimi, né i massimi, sono in alcun modo vincolanti. 11 Quindi anche qualora vi sia un contratto col cliente che è ininfluente ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente. 12 La tabella relativa ai giudizi innanzi al Giudice di Pace è suddivisa in soli tre scaglioni in ragione del modesto valore delle cause attribuite alla cognizione dello stesso. 13 Art. 7 parte normativa giudiziaria civile e art. 6 parte normativa stragiudiziale. 14 La definizione di ciascuna fase viene data dall art. 5 della parte normativa civile e dall art. 3 della parte normativa penale.

5 prestazioni post decisione e fase cautelare (presente solo nelle tabelle relative alla giustizia amministrativa e tributaria) 15, a ciascuna fase viene quindi attribuito un valore economico unico che aumenta, progressivamente, in relazione al valore economico della controversia. Nella tabella relativa ai giudizi penali gli scaglioni sono determinati non in ragione di un valore economico, bensì in ragione del giudice competente, mentre è simile alle tabelle civili la suddivisione delle sotto-fasi; l unica differenza sta nell ultima voce che, nella materia penale, è costituita dal compenso accessorio volto a remunerare il Professionista in ragione del numero delle udienze particolarmente significativo o al di fuori del circondario nel quale il Professionista è iscritto nonché per le attività istruttorie svolte in secondo grado. Rispetto agli abrogati onorari e al d.m. 140/12 i nuovi parametri non sono più compresi tra un minimo e un massimo, ma sono unici, con la possibilità, prevista dalle varie parti normative 16, di una diminuzione fino al 30% o di un aumento fino al 70% (che, in casi straordinari, potrà arrivare al 280%). Tale circostanza non è di poco conto in quanto, in sede di liquidazione delle spese del giudizio, il giudice dovrà attenersi necessariamente al valore tabellare potendo discostarsi da esso solo con decisione motivata 17 e nei limiti indicati dalla parte normativa 18. Parimenti, all eventuale richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento delle prestazioni professionali, non dovrà più essere allegato 15 Il numero effettivo di fasi, in ciascuna tabella, viene ridotto e/o adattato alle caratteristiche proprie di ciascun giudizio. 16 Art. 5 tariffa giudiziaria civile e art. 3 delle tariffe penale e stragiudiziale. 17 Primo comma degli articoli enumerati al punto precedente dove si precisa che il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto dei parametri di cui alle tabelle e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%. 18 Quindi tenendo conto, in materia giudiziale civile e stragiudiziale, delle caratteristiche, dell urgenza e del pregio dell attività prestata, dell importanza dell opera, natura e valore della pratica, della quantità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni trattate, dei contrasti giurisprudenziali nonché della quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall Avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica; in materia penale, della natura, complessità e gravità del procedimento, dell urgenza e del pregio dell attività prestata, della complessità dei fatti e delle questioni giuridiche da trattarsi, dell importanza delle stesse questioni, del numero delle imputazioni, dei contrasti giurisprudenziali, dell autorità giudiziaria innanzi alla quale si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, della presumibile durata, delle fasi necessarie per il compimento dell incarico, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell impegno anche in relazione all eventuale frequenza di trasferimenti fuori dal circondario del Consiglio dell Ordine al cui albo il Professionista è iscritto, del numero degli Avvocati che dovranno condividere il lavoro e la responsabilità della difesa, ovvero dell essere l unico difensore, nonché dell esito ottenuto anche avuto riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.

6 il parere di congruità qualora l Avvocato contenga la propria richiesta nei limiti indicati dalla tabella di riferimento, giusta il predicato della seconda parte del primo comma dell art. 636 c.p.c 19. Ne consegue che l onere probatorio tra Avvocato e cliente sarà così distribuito: il Professionista dovrà provare l attività svolta e i motivi a fondamento dell eventuale richiesta di un compenso superiore rispetto ai parametri, mentre il cliente dovrà provare i motivi per cui ritiene che il compenso sia dovuto in misura inferiore (o, eventualmente, non dovuto). Per concludere è opportuno evidenziare come i minimi e i massimi tariffari, benché derogabili dall accordo tra le parti, non potranno essere infranti né in caso di richiesta di parere di congruità, né in caso di liquidazione da parte del giudice 20. Quanto ai valori economici esposti nelle varie tabelle, non si può che sottolineare il netto miglioramento rispetto agli indecorosi abbattimenti effettuati dal d.m. 140/12 ed il reale aggiornamento rispetto agli indici ISTAT degli ultimi nove anni. Da notare inoltre la reintroduzione del rimborso spese generali, determinato in ragione del 15%, l abolizione delle irrazionali e penalizzati diminuzioni di retribuzione operate dal d.m. 140 per alcune controversie di lavoro, per il gratuito patrocinio, per i casi di responsabilità aggravata, di improcedibilità, inammissibilità e improponibilità della domanda e per le cause di risarcimento in base alla legge Pinto nonché l eliminazione della penalizzante previsione che i costi degli ausiliari incaricati dal Professionista siano ricompresi tra le spese dello stesso. Come nelle previgenti tabelle il compenso per i Praticanti Avvocati è ridotto della metà. Conclusioni. I parametri proposti dal CNF sono un nuovo modo per calcolare i compensi dell Avvocato, ontologicamente diversi rispetto alle vecchie tariffe, per cui è impossibile stabilire quale dei due sistemi sia il migliore. I parametri tuttavia, a fronte di una indiscutibile maggiore semplicità e trasparenza, peccano di una minore precisione, soprattutto nei casi di anomalie nel corso del processo (che, tuttavia, come evidenziato, si può evitare con un buon contratto). Sicuramente 19 Il parere sarà invece necessario qualora l Avvocato richieda un importo superiore, sempre nei limiti e con le motivazioni previste dalle parti normative. 20 Cass /13, con motivazioni applicabili anche ai nuovi parametri.

7 la proposta del CNF è un enorme passo avanti rispetto al d.m. 140/12: viene colmata la moltitudine di lacune rispetto al decreto attualmente in vigore (quali, tra tutte, l assenza di una tariffa per le prestazioni stragiudiziali o una previsione per i compensi per gli arbitri), vengono introdotti scaglioni di valore più razionali 21 così come vengono introdotte tabelle più specifiche in base al tipo di procedimento 22 ; viene inoltre introdotta, ove opportuno, l ulteriore fase dei compensi per le prestazioni post decisione, fase illogicamente esclusa dalla normativa attualmente in vigore. Anche l unicità del compenso per ogni fase (salva la possibilità, se motivata, di aumento o diminuzione), al posto di una forbice tra due valori, come già evidenziato, è una indubbia semplificazione e indice di certezza. Di pregio, in un ottica deflattiva del processo civile, è anche la previsione di un premio per l Avvocato in caso di conciliazione giudiziale della causa, da determinarsi nella metà del compenso spettante per la fase decisionale, oltre quanto già maturato per l attività svolta. Questa rivoluzione copernicana, in definitiva, porterà diverse novità rispetto al passato. Innanzitutto cambierà il modo di stilare le note spese giudiziali: in luogo di una lunga enumerazione di voci di attività svolte, si avrà una piccola tabella con un massimo di cinque voci con allegata una breve relazione (simile a quella che si produce quando viene richiesto il parare di congruità) nella quale si spiegherà il motivo per cui si chiede un aumento rispetto al valore standard (non ritengo sia necessario, per l Avvocato, argomentare l eventuale motivo per cui viene chiesto un importo inferiore, mentre la motivazione è sempre obbligatoria per il giudice, sia in aumento, sia in diminuzione, visti gli interessi contrapposti delle parti). Allo stesso modo sarà più veloce la richiesta di decreto ingiuntivo per le prestazioni professionali, non essendo più necessario il parere di congruità per importi non superiori a quelli tabellari. Grosse novità vi saranno anche nei rapporti col cliente: l accordo con quest ultimo diventerà la regola come già adesso avviene nel campo della difesa penale. Con delle tariffe così semplificate l Avvocato avrà tutto l interesse a mettere per iscritto, all inizio del rapporto, quale sarà il suo 21 In genere, per le prestazioni civili, sei scaglioni, oltre allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e ad un razionale criterio di calcolo dei parametri, per le cause di valore superiore a ,00, previsto dall art. 7 della parte normativa della tariffa giudiziale civile e dall art. 6 della parte normativa della tariffa stragiudiziale. 22 Si passa da una tabella di appena tre pagine comprensiva di parametri civili e penali a ben 40 tabelle differenziate in base alle peculiarità di ciascun giudizio/attività.

8 compenso; i benefici sono, infatti, molteplici: il Professionista non solo apparirà chiaro e trasparente (con indubbio beneficio per la propria immagine), ma avrà anche la possibilità di operare i correttivi che più ritiene opportuni rispetto ai parametri standard, potrà indicare le scadenze di pagamento e, soprattutto, avrà un documento scritto con il quale eventualmente ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Quanto agli aspetti negativi si deve evidenziare come la tariffa stragiudiziale 23 sia carente circa l indennità di trasferta. L art. 11 prevede, infatti, che questa sia dovuta (assieme al rimborso delle spese) ma nulla dice circa alla sua entità 24 ; sarebbe opportuno reintrodurre, a questo fine, la disposizione della vecchia tariffa 25, sicuramente più semplice, trasparente e, quindi, più in linea con la ratio della normativa attuale. Appare infine il caso di evidenziare come la proposta del CNF avrebbe potuto reintrodurre il regime dell inderogabilità dei minimi tariffari, quantomeno per i soggetti diversi dai consumatori nonché l opportunità, anche questa mancata, di introdurre un automatismo dell adeguamento ISTAT biennale qualora il Ministero della Giustizia non provveda all aggiornamento previsto dal sesto comma dell art. 13 della nuova l.p. Tuttavia, nonostante questi piccoli difetti, appare opportuno che i parametri proposti dal CNF vengano approvati rapidamente (magari con una piccola modifica concernente l indennità di trasferta che non mi pare possa creare grossi problemi) sia al fine di ristabilire una retribuzione decorosa per gli Avvocati, sia al fine di colmare le innumerevoli lacune presenti nel d.m. 140, ben note agli Avvocati italiani. 23 Applicabile, a proposito di questo aspetto, anche alle posizioni giudiziali, giusta il rinvio operato dall art. 11 della parte normativa giudiziale civile e dall art. 7 della parte normativa penale. 24 Con ovvi problemi nel caso in cui l Avvocato volesse esporre questa voce in un atto di precetto. 25 Che, si ricorda, prevedeva, all art. 8, anche una indennità oraria compresa tra 10,00 e 30,00 euro per ogni ora o frazione, per un massimo di 8 ore giornaliere.

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