ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
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1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA COMMISSIONE INGEGNERI JUNIOR Oggetto: D.P.R. 328/01 Competenze degli Ingegneri triennali. La Commissione ingegneri junior, istituita dal Consiglio Direttivo nella seduta del , intende sottoporre all attenzione del Consiglio dell Ordine iniziative che consentano di discutere e confrontare opinioni e pareri con gli Organi Preposti per la risoluzione delle problematiche che stanno coinvolgendo la loro categoria. Alla luce dei recenti pareri espressi dal CNI in data 17 giugno 2009, e dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (adunanza 24/07/2009 prot. n.126/09) in merito alle competenze degli ingegneri junior in materia di progettazione, calcolo, verifica e direzione dei lavori strutturali in zona sismica, è del tutto evidente che essi potranno comportare forti limitazioni professionali, danni economici e di immagine nell esercizio della libera professione. Il DPR 328/01, ha regolamentato l esercizio della professione di Ingegneri ed Architetti alla luce della riforma universitaria del 1999 che ha introdotto le lauree di classe 4 ossia triennali e quelle di classe 4s ossia le lauree magistrali o quinquennali. Tale norma oltre a disciplinare i requisiti per l ammissione all esame di stato nonché la disciplina dei relativi ordinamenti ha predisposto la riorganizzazione degli albi professionali con l inserimento di due sezioni distinte A e B alla prima conferiscono gli ingegneri e gli architetti in possesso di laurea magistrale, alla seconda quelli in possesso di laurea triennale. Alla luce di tale suddivisione il DPR 328/01 ha stabilito le relative competenze professionali al fine dell esercizio della professione per gli ingegneri iscritti alla sezione B l art. 46 comma 3 punto a) recita: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3. i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; Il Consiglio Superiore LL.PP. (adunanza 24/07/2009 prot. n.126/09) ha redatto parere dal quale si desume che il calcolo, la verifica e la direzione dei lavori di struttura in zona sismica non rientrano tra le attività professionali di cui all art.46, comma 3 lett. a) del D.P.R. 328/2001 in quanto non ritenute riguardanti costruzioni semplici con uso di metodologie standardizzate. Tale parere non viene condiviso dalla Commissione Ingegneri Junior dell ordine professionale di Caserta per i motivi che di seguito si esplicitano. Prima di tutto si ritiene necessario fare un sunto sulle norme che hanno regolamentato la riforma universitaria. La legge n. 4 del 14 gennaio 1999 (art. 1, comma 18), successivamente modificata dalla legge n. 370 del 19 ottobre 1999 (art. 6, comma 4), su proposta del Ministero dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, aveva previsto l emanazione di uno o più regolamenti che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l obbligo dell esame di Stato abilitante, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi e ordini, nonché dei requisiti per l ammissione agli esami di Stato e delle relative prove. Il potere di regolamentazione conferito alla citata disposizione, finalizzato alla modifica della normativa vigente in materia di ordini professionali e dei relativi esami di Stato, doveva tener conto dei titoli istituiti in
2 applicazione dell art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, attribuendo autonomia didattica alle Università, prevedendo che l ordinamento degli studi dei corsi universitari fosse disciplinato dagli atenei nel rispetto dei principi generali definiti dal Ministero dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Decreto 509/99 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei che ha definito la struttura dei nuovi corsi di laurea articolati su due livelli, ha rappresentato, assieme ai decreti ministeriali del 4 agosto 2000 e del 28 novembre 2000, il contesto normativo in cui il D.P.R. 328/2001 è andato ad inserirsi; ed appare non condivisibile quanto affermato dal CNI con il parere del 17 giugno 2009 perché si ritiene che l interpretazione suggerita non tenga assolutamente conto del percorso formativo dei laureati triennali per i quali la formazione universitaria impartita presso le facoltà di ingegneria e architettura italiane, anche successivamente alle riforme universitarie (DM 509/1999 e DM 270/2004), prevede il superamento di esami relativi a strutture in zona sismica. In particolare si tiene a ricordare che nei corsi di Laurea triennale proposti dagli Atenei nazionali, l insegnamento delle materie inerenti la progettazione in zona sismica è assolutamente obbligatorio nel piano di studi dei corsi di Laurea in Ingegneria Civile ed Edile e Scienza dell Architettura e dell Ingegneria Civile. Per cui, se è stato stabilito un criterio generale di ripartizione delle attività professionali riservate agli iscritti alle due diverse sezioni (A e B) dell albo che fa esclusivo riferimento, in maniera obiettiva e corretta, alle professionalità conseguite in relazione ai diversi percorsi formativi, appare assurda la decisione di escludere una competenza professionale acquisita anche dagli iscritti alla sezione B per quanto concerne la progettazione, il calcolo, la verifica e la direzione dei lavori di strutture in zona sismica (seppur tale competenza giustamente e debitamente circoscritta a quanto nel percorso formativo acquisito come preparazione in materia). A rafforzare fra l altro tale posizione viene incontro la lettura del DM 270/04 secondo cui (art. 3 comma 4) il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali; per cui è compito degli atenei provvedere, verificare ed assicurare che il laureato (triennale) abbia svolto idoneo percorso formativo, garantendo alla società che lo stesso abbia l adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali anche e soprattutto in relazione alla classe di laurea e al relativo ordine e settore di appartenenza, cui il laureato può iscriversi previo superamento dell esame di stato. Proprio l esame di stato, il cui superamento è condizione imprescindibile per poter essere iscritti agli ordini professionali e, pertanto, per poter operare secondo i limiti delle competenze stabiliti per i singoli settori e sezioni, ha lo scopo di verificare che il candidato possieda una adeguata preparazione e padronanza dei metodi per poter operare sul territorio secondo i limiti relativi al settore e sezione per il quale sta sostenendo lo stesso esame di stato. L esame di stato infatti non verte su argomenti esclusivi del percorso di laurea del candidato,bensì, sulle materie caratterizzanti i campi di competenza del relativo settore dell ordine professionale; e si tiene inoltre a mettere in evidenza che il superamento dell esame di Stato per l abilitazione e successiva iscrizione all albo professionale per l accesso alla libera professione di ingegnere junior, prevede sempre, anche per gli iscritti alla sezione B del settore civile ambientale, la trattazione di prove di selezione in ambito strutturale. Qualora si dovessero fare delle considerazioni tecnico-scientifiche sulla competenza degli ingegneri triennali in materia di progettazione, calcolo e verifica di strutture in zona sismica, alla luce dell entrata in vigore dal 1 luglio 2009 delle NTC 2008, appare agli stessi corretto quanto affermato dal parere del Prof. Mario Pasquini (ordinario di scienze delle costruzioni Università Federico II di Napoli, nonche consigliere dell ordine provinciale), incaricato recentemente dallo stesso Ordine degli Ingegneri di Napoli a predisporre il documento interpretativo delle competenze degli ingegneri junior per la progettazione in zona sismica.
3 Lo stesso può essere semplificato nelle seguenti attente valutazioni: a) i programmi delle 30 materie previste per il conseguimento della laurea di I livello di laurea sono stati, salvo inevitabili modifiche sopravvenute con il DM 270/04, uguali ai programmi delle 30 materie dei vecchi corsi di laurea quinquennali, e per essi è prevista la conoscenza del calcolo strutturale che si ferma alla valutazione degli effetti del I ordine; b) nulla è previsto per esempio sul calcolo strutturale in acciaio, sulla stabilità dell equilibrio elastico, sulle strutture prefabbricate, per le quali l analisi strutturale deve assolutamente prevedere gli effetti del II ordine. Solo tali strutture, pertanto, non sono da considerare semplici, mentre tutte quelle per le quali non è richiesto un calcolo dei cosiddetti effetti del II ordine possono rientrare in quelle cosiddette semplici; c) la procedura standardizzata riguarda un modello di un particolare fenomeno largamente accettato in quanto in accordo con le osservazioni sperimentali, e quindi ormai consolidato, ovvero patrimonio culturale acquisito. Ed in tal senso, per quanto espresso anche in precedenza,la progettazione in zona sismica può considerarsi tale; d) il concetto di procedura standardizzata esteso alla nozione di calcolo strutturale può consentire di affermare che i metodi di calcolo che prevedono un analisi che si ferma alla valutazione degli effetti del I ordine possono essere considerate metodologie standardizzate; e) le costruzioni che si ritengono poter rientrare nelle competenze professionali degli ingegneri junior sono le costruzioni in calcestruzzo e in particolare le strutture sismo-resistenti in cemento armato la cui tipologia strutturale sia una struttura a telaio, secondo quanto precisato al delle NTC Per tali strutture risulta possibile, per la determinazione degli effetti dell azione sismica,l applicazione dall analisi statica lineare (definita anche metodo delle forze laterali), applicabile per le sole costruzioni la cui risposta simica, in ciascuna direzione principale, non è influenzata dai modi di vibrazione superiori al primo, in modo significativo. In particolare al delle NTC 2008 viene precisato che l analisi statica lineare può essere effettuata per costruzioni che rispettino precise indicazioni: - il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T1) non deve superare 2,5 Tc o TD ; dove Tc è il periodo corrispondente all inizio del tratto a velocità costante dello spettro, mentre TD è il periodo corrispondente all inizio del tratto a spostamento costante dello spettro (cfr delle NTC 2008) - la costruzione deve essere regolare in altezza e quindi rispettosa di quanto riportato al delle NTC 2008 Caratteristiche generali delle costruzioni Regolarità. Il valore del periodo può essere stimato utilizzando la relazione T1 = C1 H¾ commentata al delle NTC 2008, ed affinché tale semplice relazione possa essere applicata, senza calcoli più dettagliati che richiederebbero specifiche conoscenze di modellazione strutturale, occorre che le costruzioni in esame non superino i 40 m di altezza e che abbiano una massa approssimativamente uniforme distribuita lungo l altezza. Per tener conto inoltre della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, è possibile stimare degli effetti torsionali accidentali, amplificando le sollecitazioni su ogni elemento resistente, attraverso il fattore ricavabile dalla relazione δ = 1 + 0,6 x/le; dove x è la distanza dell elemento resistente verticale dal baricentro geometrico di piano, misurata perpendicolarmente alla direzione dell azione sismica considerata, mentre Le è la distanza tra i due elementi resistenti più lontani, misurata allo stesso modo (cfr delle NTC 2008). Affinché tale semplice relazione possa essere applicata, senza calcoli più dettagliati, che richiederebbero specifiche conoscenze di modellazione strutturale, occorre che l edificio presenti rigidezze laterali e masse
4 distribuite simmetricamente in pianta. Peraltro i software di calcolo strutturali più comuni una volta definito l input della struttura verificano che la stessa risponda alle caratteristiche sopra descritte. Concludendo, lo stesso Prof. Mario Pasquini asserisce che tutte le volte che una costruzione in zona sismica possiede i requisiti per poter effettuare una analisi statica lineare, essa rientra nelle competenze degli ingegneri junior. L affermazione espressa con il sopracitato parere dal CNI il 17 giugno 2009 che il progetto, il calcolo, la verifica e la direzione dei lavori di struttura in zona sismica non rientrano tra le attività professionali di cui all art.46, comma 3 lett. a) del D.P.R. 328/2001 in quanto non ritenute riguardanti costruzioni semplici con uso di metodologie standardizzate, non viene condivisa dalla Commissione Ingegneri Junior dell Ordine Provinciale, ed oltretutto considerata non in linea con la sentenza n. 1473/2009 del Supremo Consiglio di Stato, relativamente alla competenza degli ingegneri junior per le costruzioni civili semplici, nella quale viene affermato a chiare lettere che l individuazione dell oggetto dell attività professionale degli iscritti alla sezione B dell albo degli ingegneri, per il settore civile ambientale, lungi dal fare riferimento all uso di metodologie standardizzate, è basata su chiari concetti di concorso e collaborazione alle attività, che già valgono a distinguere la figura professionale dell ingegnere triennale in stretta correlazione con il diverso percorso formativo universitario degli iscritti in tale sezione. Sull argomento, tale sentenza chiarisce al riguardo che il DPR 328/2001 non ha apportato una riforma delle competenze, ma una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B. Sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso. La sentenza succitata risponde anche al concetto di limite entro cui l ingegnere Junior deve esercitare in forma autonoma, e cioè l uso di metodologie standardizzate. Da ciò si ritiene già non opportuno, oltre che scorretto deontologicamente, sottrarre agli ingegneri triennali qualsiasi competenza pertinente alle attività professionali in zona sismica. I contenuti del DPR 328/2001, premesso che non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione (DPR 328/01 art. 1 comma 2), pongono quale unica condizione di distinzione tra le competenze (riguardo le attività proprie) dell ingegnere A e B la caratteristica di semplicità e uso di metodologie standardizzate ; pertanto, a tutt oggi, in nessuna norma di alcun tipo si fa riferimento a specifici campi di applicazione della professione di ingegnere (A e B), di conseguenza l unica norma di riferimento per i campi di applicazione della professione di ingegnere resterebbe il Regio Decreto 2537/1925. È palese come non esistano specifiche norme che pongano limiti di carattere tipologico quale può essere la progettazione delle strutture in zona sismica; e ove le norme sulle competenze non siano ben chiare, dovrebbe valere il principio secondo cui ciò che non è espressamente vietato è concesso in accordo con le interpretazioni giurisprudenziali più volte espresse in diversi campi. Il parere del CNI del 17 giugno 2009 contrasta irrimediabilmente con l entrata in vigore dal 1 luglio 2009 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.
5 In forza della sopraindicata norma, nella quale tutto il territorio viene ormai qualificato come zona sismica, l interpretazione del parere espresso dal CNI produrrebbe come conseguenza la totale inibizione agli ingegneri junior del progetto del calcolo, la verifica e la direzione dei lavori relativamente a qualsiasi struttura progettabile su quasi tutto il territorio nazionale. Tale situazione inoltre, a parere di questa Commissione, contrasterebbe con il principio ribadito dallo stesso D.P.R. 328/2001, all art. 1, comma 2, che le norme contenute nel presente regolamento non modificano l ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. Infatti, la definitiva sottrazione agli ingegneri junior della totalità delle competenze in materia di strutture in zona sismica su quasi tutto il territorio nazionale finirebbe col produrre una sostanziale modifica della materia delle attività riservate e/o consentite agli esercenti la professione di ingegnere (junior o meno), innovazione che non dovrebbe ritenersi consentita dal D.P.R. 328/2001 anche in relazione a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza sopracitata. Inoltre, si tiene a sottolineare come la progettazione in zona sismica non ha carattere innovativo, in quanto essa ha caratterizzato da sempre il territorio italiano (vedi Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche G.U.R.I. 21 marzo 1974, n. 76 e D.M. 24/01/1986 pubb. G.U. n. 108 del 12/05/1986 e D.M.LL.PP. del 16/01/1996 pubb. nel S.O. alla G.U. n. 29 del 5/02/1996), e che se oggi, alla luce dell entrata in vigore dal 1 luglio 2009 delle NTC 2008, la si ritiene di carattere innovativo, tale innovazione coinvolge tutta la categoria professionale degli ingegneri alla quale oggi, che si tratti di professionista triennale o di quinquennale, è richiesta continua formazione ed aggiornamenti professionali. In merito al concetto di struttura semplice eseguibile con metodi standardizzati si ritiene che: - il concetto secondo il quale le metodiche di calcolo da tempo utilizzate e il fatto che il materiale delle strutture (calcestruzzo armato) sia da decenni di uso comune, non sia sufficiente a far ritenere le conoscenze degli ingegneri triennali idonee per il progetto di una struttura in c.a. in zona sismica, e per quanto affermato non appartenenti a "metodologie standardizzate, non viene condiviso perché ancora una volta viene ribadito che il significato che "metodologia (o procedura) standardizzata riguarda e viene da sempre intesa come un modello o insieme di regole (tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche), ovvero come modello di un particolare fenomeno ormai largamente accettato in quanto in accordo con le osservazioni sperimentali, comunemente usato per l espletamento delle attività di progettazione di esecuzione e di controllo, e quindi ormai consolidato, oltre che patrimonio culturale acquisito; - non si comprende come mai con il passaggio dalla calcolazione strutturale eseguita precedentemente con le vecchie normative (DM 16 gennaio 1996 e DM 9 gennaio 1996), in cui per le strutture in cemento armato ancora si poteva parlare di procedure standardizzate per le motivazioni sopra espresse, all entrata in vigore del NTC 2008, tutto sia diventato innovativo, quando in realtà si utilizzano ai fini del calcolo strutturale comunque le stesse nozioni di ingegneria sismica: 1) cambia il metodo di applicazione delle forze sismiche e le combinazioni di carico, che, già con la vecchia normativa, era facoltà dello strutturista progettare agli stati limite o alle tensioni ammissibili; 2) in caso di scelta di operare in analisi non lineare già si introduceva il concetto di gerarchia delle resistenze con l utilizzo delle cernie plastiche nei nodi; - bisognerebbe verificare come tale parere, che al momento lascia di esclusiva competenza di ingegneri e architetti magistrali la progettazione, il calcolo e la direzione dei lavori delle costruzione in zona sismica, non tenga assolutamente conto dei piani di studi di ingegneri triennali, laureati nelle facoltà di ingegneria ed architettura di tutto il territorio nazionale, i cui corsi e relativi programmi di materie come geotecnica, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, infrastrutture idrauliche, sono stati accorpati, programmati e contemporaneamente svolti, sia per gli ingegneri quinquennali vecchio ordinamento che per gli ingegneri triennali. Non si comprende come mai questa verifica venga totalmente tralasciata, non si comprende come
6 mai non si acquisiscano atti, programmi e piani di studi svolti in tale periodo prima di esprimere giudizi di competenza così fortemente penalizzanti per tutta la categoria; - tale verifica farebbe venire alla luce la considerazione che così com è giusto, sancito e legittimato che l ingegnere sez. A, laureato specialista (magistrale), abbia in virtù del proprio curriculum di studi la possibilità di discostarsi dalla prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative o innovative, allo stesso modo si potrebbe verificare come per gli ingegneri triennali, i corsi di materie come geotecnica, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni siano stati caratterizzati da laboratori progettuali in cui, oltre che di progettazione sismica intesa ai sensi del DM 96, si sono soprattutto sviluppati progetti e piani di lavoro secondo le recenti normative sismiche ( OPCM 3274/2003; DM 14 settembre 2005; ); - non si comprende inoltre perché, se da un lato il Dipartimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell emissione del suo recente parere sulle competenze triennali in materia di progettazione in zona sismica, non possa prescindere da considerazioni e da evidenti ragioni di tutela della pubblica incolumità, basandosi anche sull orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali e i relativi limiti sono dettate "... non tanto a tutela dei titoli accademici degli appartenenti ai diversi Ordini, ma essenzialmente dall assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi abbia adeguata preparazione, e ciò a salvaguardia per l'incolumità delle persone e dell economia pubblica, così come evidenziato dalle citate sentenze (TAR Toscana - Firenze, 19/03/999, n. 41; TAR Emilia Romagna 7/02/995, n. 11), dall altro lato non attivi delle procedure sulla verifica reale della competenze di chi, pur essendo un laureato quinquennale, (ingegnere elettronico, ingegnere chimico, architetto restauratore, ecc) nel proprio piano di studi non abbia mai sostenuto esami di dinamica o di progettazione in zona sismica, o di chi di OPCM 3274/2003; DM 14 settembre 2005 non abbia avuto nemmeno la minima formazione di base; ci si chiede in tal senso se per tali professionisti questa condizione possa essere considerata procedura standardizzata, piuttosto che innovativa, e con quali criteri di valutazione, visto che tale formazione non è stata nemmeno contemplata nei loro piani di studi, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il CNI intendano garantire la pubblica incolumità; - per quanto riguarda la progettazione strutturale in presenza di azioni sismiche, in merito al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulle costruzioni civili semplici (progettate e realizzate) con l'uso di metodologie standardizzate, questa Commissione concorda con l affermare e considerare, che per tutti gli edifici con struttura intelaiata in c.a., caratterizzati da volumetria e dimensioni limitate, in condizioni di adeguata conoscenza delle problematiche idro-geologiche e geotecniche del sito di costruzione, e con caratteristiche di regolarità in piante ed in altezza possano possedere le caratteristiche di costruzioni semplici. Di contro, si concorda con il fatto che alla definizione di semplicità strutturale non possa darsi esclusivamente un limite solo in senso quantitativo, ma che allo stesso modo se ne definisca una giusta interpretazione qualitativa; - in tal senso infatti, sembra corretto che il limite non possa essere solo dimensionale, ma basato su un parere specifico, ad esempio di destinazione d uso, piuttosto che di materiali utilizzati, in base alla quale una costruzione può risultare complessa anche se le sue dimensioni risultano limitate; mentre un altra con dimensioni più importanti può risultare semplice nell approccio progettuale (inteso in senso integrato), per l utilizzo e la destinazione ad esso affidata; il concetto di semplice si deve avvalere di una interpretazione in senso dinamico, che si evolve e si amplia insieme con l evolversi della tecnica; semplice come aggettivo dinamico e non statico o indice di chiusura e limite alle proprie capacità professionali, ma bensì come affermato dalla sentenza del c.d.s. puramente indicativo e non tassativo; - si ritiene quindi, per tali motivi, che nella determinazione della modestia dell opera sia più corretto adottare un criterio flessibile, senza criteri fissi e rigidi, cioè un criterio tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell edificio e delle relative modalità costruttive, un criterio che si evolve in accordo con le cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo.
7 In merito alla condizione secondo la quale le nuove N.T.C. hanno attribuito al progettista la "responsabilità dell intera progettazione strutturale", dalla concezione del relativo meccanismo in elevazione ed in fondazione, alla scelta ed impiego dei materiali, componenti, sistemi e prodotti di uso strutturale, alla redazione del progetto comprensivo dei calcoli statici e relazioni specialistiche, alle modellazioni (strutturale, sismica, geotecnica) sia per le nuove costruzioni che per gli interventi su quelle esistenti, alla responsabilità della soluzione dei problemi inerenti anche agli elementi architettonici ed impiantistici quando siano interessati da azioni, sollecitazioni e deformazioni dovute alle loro connessioni con le strutture in particolare in zona sismica, alla responsabilità del controllo dell'affidabilità dei codici utilizzati e dell'idoneità del programma per ogni singola concreta applicazione nonché la verifica dell attendibilità dei risultati di calcolo, si concorda nell evidenziare gli aspetti di significativa evoluzione che in Italia stanno coinvolgendo la progettazione strutturale in zona sismica. Questa Commissione ritiene, e ne richiede la verifica, con l acquisizione dei programmi dei corsi di laurea triennale e dei piani di studi del settore B di ingegneria civile ambientale, di possedere in relazione al loro percorso formativo una adeguata conoscenza di ingegneria strutturale e geotecnica che consenta ai professionisti del sopraindicato settore di valutare con adeguata sicurezza per l incolumità regolarità, rigidezza, resistenza, duttilità, comportamenti dissipativi, e azioni trasferite al terreno di edifici cosiddetti semplici. In relazione a tutto quello evidenziato nei punti precedenti, si è del parere che il problema delle competenze sia, allo stato attuale, sicuramente il tassello più delicato nell ambito dell esercizio di una libera professione, e per tali motivi se ne richiede oggi una più profonda ed illuminata analisi estesa a tutte le figure professionali nate con il DPR 328/2001. Sarebbe, a parere della Commissione, opportuno che si avviasse uno studio approfondito sulla professione tecnica triennale in ambito nazionale, in relazione all analisi dei processi evolutivi e di trasformazione che si sono sviluppati in Europa con l applicazione delle Direttive specifiche sull area tecnica. L obiettivo sarebbe quello di definire dei sistemi di valutazione delle competenze professionali che non lascino esclusivamente spazio all interpretazione giurisprudenziale, in risposta ai vari pareri rilasciati da più organi a seconda dell argomento trattato. La mancanza di una più organica e sistematica visione d insieme, basata sul rapporto formazionecompetenza, e sulla capacità effettiva di esercitare in modo competente la professione in relazione anche all effettiva esperienza maturata, potrebbe essere il principio fondatore di tale studio. Si ritiene inoltre che gli Ordini professionali debbano andare oltre le diatribe (causa di fratture all interno della categoria) e mirare a proposte innovative per un accrescimento della professione; per arrivare a ciò, è necessario accettare in primo luogo il mutare delle relazioni e dei cambiamenti apportati alla professione dalla corsa tecnologica, e dal libero mercato globale. Il professionista di oggi, sia triennale che quinquennale, è continuamente chiamato ad un aggiornamento professionale nei vari settori, al di là del titolo con cui esercita la professione. E importante centrare l attenzione quindi non sul chi può fare ma sul come si deve fare. Per il saper fare l Ordine nel suo ruolo di tutore della professione, deve avere la possibilità di concordare e richiedere alle Università una adeguata formazione universitaria di primo e secondo livello in grado di rilasciare delle qualifiche professionali competitive in Europa. Oggi si trova invece a discutere di documenti e pareri, espressione di una posizione fortemente miope rivolta solo ad una parte della categoria figlia del cambiamento.
8 L approccio usato sembra non tenere conto, in primo luogo, del ruolo ricoperto dal Consiglio Nazionale, e delle ricadute immediate che tale situazione di stallo ha prodotto sugli iscritti agli Ordini Provinciali. È doveroso sottolineare inoltre che nel corso di oltre sei anni (data delle prime iscrizioni), non c è stata una sola apertura di procedura disciplinare nei confronti di uno dei professionisti iscritti alla sezione B, questo sottolinea la correttezza del loro operato. A conclusione di tale documento, e nella prospettiva di trovare presto delle soluzioni logiche e definitive, questa Commissione auspica di aver portato un valido apporto con l interpretazione della normativa vigente. Caserta lì 12 febbraio 2010 Il Componente esperto (ing. Junior M. Ciaramella) Il Coordinatore (ing. Junior M. Facchini) Il Segretario (ing. Junior C. Mastrominico)
OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI.
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