REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (art.8 D.P.R. n.915/82 ed art.59 D.Lgs. n.507/93)

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1 REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (art.8 D.P.R. n.915/82 ed art.59 D.Lgs. n.507/93) Adottato con delibera consiliare n. 72 dell Integrato con deliberazione consiliare n. 59 del (Allegato A) 1

2 TITOLO I: Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio del Comune di Cava de Tirreni. Esso viene adottato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché dell art. 1, comma 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell Ambiente. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell attività agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni; e) alle emissioni nell aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive; f) agli esplosivi. Articolo 2 - Definizione e classificazioni dei rifiuti Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all abbandono. Agli effetti dell applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in: Urbani Speciali Tossici e Nocivi. U URBANI I rifiuti urbani a loro volta si distinguono in: U. 1 - Rifiuti interni non ingombranti, quelli provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure ospedali, case di cura e simili, relativamente alle attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). U. 2 - Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). 2

3 U. 3 - Rifiuti esterni, quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei torrenti e dei fossi. U. 4 - Rifiuti pericolosi, quelli solitamente interni e non ingombranti, individuati al paragrafo 1.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all art.5 del D.P.R , n. 915, e cioè: Pile e batterie Prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo T e/o F Prodotti farmaceutici. S SPECIALI I rifiuti speciali a loro volta comprendono: S. 1 - residui derivanti dalla lavorazione industriale, nonché da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che, per qualità e composizione merceologica non analoghe a quelle indicate al numero 1, punto della citata deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, non siano assimilabili ai rifiuti urbani. S. 2 - rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici e privati ed affini, ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti da magazzini. S. 3 - materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti. S. 4 - veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti. S. 5 - residui derivanti dall attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti. T/N TOSSICI E NOCIVI Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o in concentrazione tale da costituire un pericolo per la salute e l ambiente, dalle sostanze elencate nell allegato al D.P.R. 915/82. Articolo 3 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani Sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell art. 39 della legge , n. 146, quei rifiuti speciali che abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani indicati al n. 1, punto , lettera a) della deliberazione del del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R , n. 915, che di seguito si elencano: imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallets; accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 3

4 frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibre di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di fibra naturale e sintetica, stracci ed Juta; 9feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d aria e copertoni; resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell art. 2 del D.P.R. 915/92; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerari e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di segatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi. Sono, altresì, considerati, ai sensi del 1 comma del citato art. 39 L. 146/94, rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani anche gli accessori per l informatica. Articolo 4 - Rifiuti speciali assimilabili a quelli tossici e nocivi Sono considerati tossici e nocivi i rifiuti speciali indicati ai precedenti punti S.1 S.2 S.5, così come classificati dal paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale, qualora contengano una o più sostanze, di cui alla tabella 1.1 allegata alla predetta deliberazione, in misura superiore ai valori di concentrazione limite indicati nella tabella stessa oppure una o più sostanze appartenenti ai 28 gruppi elencati dall allegato al D.P.R. 915/82. 4

5 Articolo 5 - Definizione e natura dello smaltimento Per smaltimento si intende il complesso delle attività di seguito definite: CONFERIMENTO Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. RACCOLTA Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all accumulo in apposita attrezzatura o impianto. SPAZZAMENTO Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico. STOCCAGGIO PROVVISORIO Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento. TRASPORTO Le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento. TRATTAMENTO FINALE Il deposito controllato in sito autorizzato a discarica dei rifiuti o in impianti ad interramento controllato o altro tipo di impianto. Articolo 6 - Principi generali e criteri di comportamento L intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituente attività di pubblico interesse, è gestito dal Comune di Cava de Tirreni in regime di privativa nell ambito dell intero territorio comunale ed è sottoposto all osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia. Il Comune di Cava de Tirreni promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate dirette al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente. Al fine di consentire il recupero dei materiali riciclabili, le attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno svolte in modo da assicurare la raccolta differenziata di contenitori ed imballaggi per liquidi, intendendo per tali bottiglie, barattoli, vasi e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, ecc. 5

6 E assicurata, altresì, la raccolta e lo smaltimento differenziati dei rifiuti urbani pericolosi così come individuati al punto U. 4 dell art. 2 del presente regolamento. Articolo 7 - Attività di competenza del Comune Competono obbligatoriamente al Comune di Cava de Tirreni, che le esercita in regime di privativa, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: a) tutti i rifiuti urbani come specificati all art. 2 del presente regolamento; b) rifiuti speciali assimilabili agli urbani come individuati all art. 3 del presente regolamento; c) i residui dell attività di trattamento e/o depurazione degli effluenti e di acque di scarico urbane. Tali attività sono esercitate direttamente o mediante azienda municipalizzata, società mista o mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell art. 6, lettera d) D.P.R. 915/82. Articolo 8 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili Competono obbligatoriamente ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo articolo. Articolo 9 - Disposizioni di carattere generale relative agli obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche tossici e nocivi I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti, per tutte le fasi di smaltimento, a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali del presente regolamento. Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento di tali rifiuti al servizio comunale, qualora istituito, la convenzione di cui all art.3 del D.P.R. 915/82 sarà stipulata sulla base di tariffe approvate dall Amministrazione comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio, con l obbligo di verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia. 6

7 TITOLO II: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI Articolo 10 - Disposizioni di carattere generale E assolutamente vietato gettare, riversare e depositare, in violazione a quanto stabilito dal presente regolamento, qualsiasi rifiuto e scarto di ogni tipo, natura e dimensione, solido, semisolido e liquido, anche se racchiusi in sacchetti o contenuto in recipienti, nelle aree pubbliche e private, soggette ad uso pubblico, di tutto il territorio comunale, e nelle aree di pubblici mercati coperti e scoperti. I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti di cui ai punti U.1, U.2 del precedente art.2, e quelli assimilabili agli urbani di cui al precedente art.3, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti sono allocati nel territorio contenitori o gruppi di contenitori di capacità media compresa tra lt.100 e lt.1100 ed in numero proporzionato alle esigenze delle utenze. Il posizionamento degli stessi, in linea generale, avverrà in corrispondenza dei portoni di ingresso dei fabbricati, tenendo conto delle esigenze dell utenza e compatibilmente con i problemi connessi alla viabilità, ovvero potranno essere posizionati in altri siti ritenuti idonei dalla Direzione dei Servizi Tecnologici, sentito il parere del Comando VV.UU. in ordine alla viabilità. In ogni caso, è stabilito che la distanza massima dei contenitori dai fabbricati serviti sia non superiore a mt.150. Tale distanza è riferita ai punti di accesso dei fabbricati dei parchi condominiali sulla pubblica via. Le aree di ingombro dei contenitori saranno evidenziate con apposite strisce di colore giallo, oppure saranno ricavate in apposite insenature nei marciapiedi o spazi diversi. Articolo 11 - Modalità di conferimento A) RIFIUTI URBANI INTERNI Il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire esclusivamente negli appositi contenitori, trespoli e, in mancanza, nei consueti punti di raccolta, chiusi in appositi involucri protettivi, restando vietata l immissione di rifiuti sciolti e nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale. L ordinanza sindacale potrà regolamentare il conferimento anche in rapporto alla natura giuridica, commerciale e sociale del produttore differenziandone l orario sulla base dell esigenza di servizio. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani, ordinari ed assimilabili: I rifiuti urbani pericolosi; I rifiuti tossici e nocivi; Gli altri rifiuti speciali non assimilabili (inerti, lapidei, ospedalieri, parti di veicoli, ecc.); 7

8 Sostanze liquide; materiali accesi; Materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurne al minimo il volume. Qualora non fosse possibile ridurne il volume, devono essere depositati accanto ai contenitori e in mancanza, nei consueti punti di raccolta, fermo restante il divieto di inserirvi rifiuti, sia sciolti che in sacchetti. B) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI I rifiuti ingombranti non saranno conferiti quotidianamente mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sui marciapiedi, sulla sede stradale né sulle aree pubbliche o private di uso pubblico. Il loro conferimento e l asporto avranno luogo secondo le modalità e tempi stabilite con apposita ordinanza sindacale. C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato, negli appositi contenitori, con le modalità stabilite da ordinanza sindacale. In ogni caso: le pile e le batterie esaurite o scadute devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, i quali sono obbligati a ritirarle. Per le sole pile, in alternativa, il conferimento potrà avvenire se negli appositi raccoglitori, installati nei diversi punti della città; le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati col simbolo T o F, devono essere oggetto di separato conferimento negli appositi contenitori, da parte degli esercizi pubblici che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e dai privati cittadini, qualora il quantitativo da smaltire superi i 5 Kg.; i farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie od in altri punti della città, individuati o da individuarsi in base alle esigenze cittadine. Resta a carico del Servizio pubblico la raccolta e l adeguato smaltimento di tutti gli indicati rifiuti urbani pericolosi, fatta eccezione per le batterie di accumulatori di autoveicoli e motoveicoli che saranno conferiti al consorzio obbligatorio da parte degli esercizi pubblici e commerciali che li hanno raccolti. Articolo 12 Raccolta Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal Servizio Pubblico entro il perimetro comunale definito da apposita planimetria, allegata sub 1. Tale allegato, costituente parte integrante del presente regolamento, identifica graficamente l area di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuando, altresì, in linea generale, l ubicazione e la tipologia dei dispositivi di conferimento. 8

9 All interno di detto perimetro, l utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con ordinanza sindacale, in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all art. 6 del presente regolamento. I rifiuti urbani od assimilabili prodotti all esterno del perimetro servito, devono essere conferiti dai produttori nei luoghi ove sono allocati gli appositi contenitori, il cui posizionamento è determinato in considerazione delle esigenze dell utenza, compatibilmente con i problemi connessi alla viabilità ed alla percorribilità delle strade. In ogni caso, è stabilito che la distanza massima dei contenitori dai fabbricati sia non superiore a m Articolo 13 - Procedura per l aggiornamento e la modifica del perimetro di espletamento del pubblico servizio Il perimetro di cui all allegato planimetrico, successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, viene aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta Municipale. Articolo 14 - Tassa per lo smaltimento Per i servizi relativi alla raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili viene istituita la tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento in base a tariffa, ai sensi dell art.58 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n

10 TITOLO III: NORME RELATIVE ALLOO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Articolo 15 - Raccolta, spazzamento e trattamento I servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo vengono effettuati entro il perimetro così come delimitato dalla planimetria allegata sub 1) e comprenderanno: a) strade e piazze classificate tra quelle comunali e le nuove strade comunali, ancorché non classificate; b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia quelli edificati su entrambi i lati); c) strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito, senza limitazioni di sorta, quali cartelli, sbarre, cancelli, catene, ecc. siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane, quali tombini, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.; d) aree a verde pubblico recintate e non ivi comprese viali e aiuole spartitraffico; e) aree pubbliche non recintate sulle quali sono state autorizzate manifestazioni di qualsiasi genere con il regolamento di cui all art. 58 D.P.R. 507/93, saranno disciplinate le tariffe da applicarsi agli organizzatori della manifestazione, che potranno essere gratuite qualora trattasi di manifestazioni senza scopo di lucro. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con ordinanza sindacale, in relazione alle necessità dell utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore. L articolazione del servizio sarà invece disciplinato da direttive dell assessorato competente. Articolo 16 - Contenitori getta carta e simili I contenitori per rifiuti di carta e simili, installati per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche non devono essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti. Articolo 17 - Pulizia dei luoghi comuni dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o meno, nonché i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari e detentori a qualsiasi titolo, sono obbligati a conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo essi devono provvederli di quanto necessario ad evitare l inquinamento. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà loro un termine per provvedervi, 10

11 trascorso il quale, disporrà che il servizio pubblico esegua in danno con urgenza la pulizia ed il riassetto dei luoghi. Articolo 18 - Pulizia dei mercati I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, coperti e/o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, avendo cura di raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, deponendoli negli appositi sacchetti a perdere da conferire nei contenitori o presso consueti punti di raccolta. Articolo 19 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell area (pubblica o di uso pubblico) occupata e di quella limitrofa ad essa, che comunque all orario di chiusura deve risultare perfettamente pulita. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell area dovrà contenere una clausola circa le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell afflusso di pubblico che dell eventuale permanenza in loco delle carovane degli addetti agli spettacoli che dell eventuale tariffa relativa. Articolo 20 - Carico e scarico di merci e materiali Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e di materiali, lasciando sull area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate alla pulizia dell area o della superficie medesima. Chiunque effettua, invece, trasporto di materiali di qualsiasi specie, in caso di perdita, caduta, fuoriuscita, accidentali o comunque causate, dei materiali, deve provvedere alla rimozione degli stessi, lasciando perfettamente sgombra e pulita l area o la sede stradale ove si è verificato l evento accidentale. In caso di inadempimento, la pulizia viene effettuata dal servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta e il procedimento contravvenzionale nei confronti dei responsabili, ai sensi di legge e del presente regolamento. Articolo 21 Obblighi diversi Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, in ville o giardini pubblici nell ambito del centro urbano compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni, provvedendo, in caso contrario, personalmente alla rimozione degli escrementi solidi mediante idonea attrezzatura, di cui devono essere muniti. 11

12 Chi effettua attività relative alla costruzione, rifacimento, ristrutturazioni e manutenzione in genere di fabbricati, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico impegnate, non abbandonandovi residui di alcun genere, nonché ad evitare che durante i lavori vengano a diffondersi polveri o altre sostanze derivanti da tali attività. Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti politici o chiunque altro, persona fisica o giuridica, intenda organizzare feste, sagre, manifestazioni sportive o culturali, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche, devono comunicare ai Servizi Tecnologici del Comune il programma delle iniziative autorizzate, indicando le aree interessate fermo restante quanto sancito al precedente art. 15 ultimo comma per la tariffa da applicarsi. I trasgressori saranno puniti a norma del presente regolamento. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal Servizio di Igiene secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio Sanitario competente. Articolo 22 - Altri servizi di pulizia Tra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni, rientrano: la pulizia periodica di fontane e fontanelle, nonché dei monumenti pubblici; il diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici, la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all ambiente circostante; deaffissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell autore dell attività abusiva; pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici; pulizia periodica dei cassonetti, mediante lavaggio e disinfezione; innaffiamento delle strade; pulizia e lavaggio dei portici ad uso pubblico; disinfezione di strade, spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico. 12

13 TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E/O NOCIVI - CIMITERIALI Articolo 22 Disposizioni di carattere generale I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, eventualmente anche tossici e nocivi, per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili, ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali e del presente regolamento. Articolo 23 - Rifiuti speciali ospedalieri I rifiuti speciali ospedalieri di cui al punto S. 2 dell art. 2 del presente regolamento, provenienti da ospedali, case di cura e di riposo, laboratori di analisi e simili, si distinguono in: 1) rifiuti provenienti dalla corsie e dai reparti non infettivi; 2) rifiuti di medicazione, provenienti da tutti i reparti e rifiuti in genere provenienti da quelli infettivi; 3) rifiuti provenienti dai laboratori di microbiologia, chimica clinica e dai reparti di dialisi, nonché materiali organici, campioni per esami; 4) parti anatomiche. Esclusi i rifiuti di cui al punto 4), che devono essere inviati ai forni crematori con le cautele di cui al 7 e 8 comma del paragrafo 2.2 della citata delibera del Comitato Interministeriale del , gli altri rifiuti sono da considerare assimilabili agli urbani solo ai fini dello incenerimento, con le prescrizioni di cui al paragrafo della suddetta delibera. Essi possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari a giudizio del Direttore Sanitario degli ospedali e dei laboratori, come indicato al paragrafo 2.2 della richiamata delibera del Le operazioni di smaltimento dei rifiuti ospedalieri devono essere effettuate dai produttori, a proprie spese e con sistemi e mezzi appositi, nonché mediante l uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al citato paragrafo 2.2 della delibera de qua e devono essere assoggettate all autorizzazione amministrativa della Provincia. I produttori dei rifiuti in argomento stipuleranno apposite convenzioni con gli enti ed imprese proprietari degli inceneritori, o autorizzate allo smaltimento con conferimento ad inceneritori. Articolo 24 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso e loro parti I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili sono conferiti dai proprietari esclusivamente agli appositi centri di raccolta per la demolizione e rottamazione che permetta il massimo recupero possibile. Chiunque abbandoni o depositi sulle aree pubbliche o di uso pubblico ancorché private tali rifiuti, è tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, delle spese relative 13

14 al trasporto presso il centro autorizzato, nonché alla sanzione prevista dal presente regolamento. Articolo 25 - Rifiuti tossici e nocivi Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione o ente delegato. I produttori di tali rifiuti, pertanto, hanno l obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili. Gli stessi produttori hanno l obbligo, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, di comunicare al Comune l avvenuto rilascio della autorizzazione regionale, allo scopo l assessorato ai Servizi Tecnologici ne curerà la divulgazione. Chiunque intenda avviare un attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e/o nocivi, deve farne specifica menzione nella richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. Per quanto qui non espressamente previsto, sulle modalità di smaltimento, è fatto espresso rinvio alla apposita normativa di cui al D.P.R. 915/82 e alla deliberazione del Comitato Interministeriale del Articolo 26 - Residui derivanti dalla attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti Compete al Comune lo smaltimento dei residui: di trattamento dei rifiuti solidi urbani; quelli costituiti dalle acque di percolazione delle discariche controllate e degli altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento; derivati dalla attività di depurazione delle acque di scarico urbane degli impianti comunali. Articolo 27 - Rifiuti cimiteriali Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni, ed estumulazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 803/ "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Per gli altri rifiuti che si originano nel Cimitero, quali fiori secchi, addobbi, ecc. si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai r.s.u. 14

15 TITOLO V: RACCOLTA DIFFERENZIATA Articolo 28 - Promozione delle attività inerenti al recupero di energia e/o materiali riutilizzabili Il Comune promuove la organizzazione del Servizio di raccolta dei r.s.u. per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al 1 comma dell art. 9 quater del D.L , n. 397, convertito con modifiche nella legge , n. 475, tenendo conto altresì dell esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi di vetro, metallo e plastica di cui al 2 comma del medesimo art.) quater. Anche nelle more della complessiva organizzazione di cui sopra, possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti e ditte private. Le ordinanze istitutive stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati. E obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata del vetro e della carta o di iniziative autorizzate comunque finalizzate al riciclaggio per il conferimento di bottiglie e contenitori di vetro a perdere e di rifiuti cartacei costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computer, documenti d archivio e simili. E pertanto vietato il conferimento di tali rifiuti nei contenitori predisposti per l ordinario servizio di r.s.u. Gli enti o imprese che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti: alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali e loro frammenti fuoriusciti nel corso di operazione di conferimento e di travaso; ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso il Settore Impianti e Servizi Tecnologici del Comune di Cava de Tirreni, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati, pena la revoca del servizio. 15

16 TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E VARIE Piazza E. Abbro, 1 tel Articolo 29 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. Articolo 30 - Abrogazione di precedenti regolamenti e disposizioni locali Il regolamento di Nettezza Urbana, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del , è abrogato, così come ogni altra disposizione locale, contraria o incompatibile con il presente regolamento, che dopo le prescritte approvazioni di legge e la pubblicazione nell Albo Pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore. Articolo 31 - Sistema sanzionatorio Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente regolamento per lo smaltimento dei r.s.u. e di quelli speciali assimilabili, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall art. 24 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni. Per i rifiuti tossici e/o nocivi, pericolosi e cimiteriali, si applicano le norme statali vigenti in materia. 16

17 ALLEGATO A) ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 59 DEL da considerarsi norma transitoria del regolamento stesso (vedi delibera citata). ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane; cassette e pallet; accoppiati quale carta plastificata, carta metallizzata, adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni; resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell art. 2 del D.P.R. n. 915/1982; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze materiali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutti e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi; accessori per l informatica. N.B. Restano esclusi dal presente elenco gli imballaggi terziari di cui all art. 43 comma 2 1 alinea del D. lgs 22/97. 17

18 INDICE TITOLO I: Disposizioni generali... 2 Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 2 Art. 2 - Definizione e classificazioni dei rifiuti... 2 Art. 3 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani... 3 Art. 4 - Rifiuti speciali assimilabili a quelli tossici e nocivi... 4 Art. 5 - Definizione e natura dello smaltimento... 5 Art. 6 - Principi generali e criteri di comportamento... 5 Art. 7 - Attività di competenza del Comune... 6 Art. 8 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili... 6 Art. 9 - Disposizioni di carattere generale relative agli obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche tossici e nocivi... 6 TITOLO II: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI... 7 Art Disposizioni di carattere generale... 7 Art Modalità di conferimento... 7 Art. 12 Raccolta... 8 Art Procedura per l aggiornamento e la modifica del perimetro di espletamento del pubblico servizio... 9 Art Tassa per lo smaltimento... 9 TITOLO III: NORME RELATIVE ALLOO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI...10 Art Raccolta, spazzamento e trattamento...10 Art Contenitori getta carta e simili...10 Art Pulizia dei luoghi comuni dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati...10 Art Pulizia dei mercati Art Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc Art Carico e scarico di merci e materiali Art. 21 Obblighi diversi Art.22 - Altri servizi di pulizia TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E/O NOCIVI - CIMITERIALI Art. 22 Disposizioni di carattere generale Art Rifiuti speciali ospedalieri Art Rifiuti costituiti da veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso e loro parti Art Rifiuti tossici e nocivi...14 Art Residui derivanti dalla attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti...14 Art Rifiuti cimiteriali...14 TITOLO V: RACCOLTA DIFFERENZIATA...15 Art Promozione delle attività inerenti al recupero di energia e/o materiali riutilizzabili...15 TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E VARIE...16 Art Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali...16 Art Abrogazione di precedenti regolamenti e disposizioni locali...16 Art Sistema sanzionatorio...16 ALLEGATO A)

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