54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N
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1 54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N OGGETTO: ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI L anno millenovecentonovantotto il giorno OTTO del mese di GIUGNO nella Sala Consiliare della Civica Residenza alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota 1 giugno 1998, prot All appello nominale, dei 41 Consiglieri sottoelencati, risultano ASSENTI i 15 evidenziati nella fincatura riferita alla seduta (Inizio Seduta). Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio Sig. MASSIMO PIZZICHINI il quale dichiara aperta la seduta. Scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: MILIOZZI PAOLOROSSO - SALVUCCI SAURO. E ASSENTE IL SIG. FRANCIS NKOPA PANDIA RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI. Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. LUCIANO SALCICCIA. LA SEDUTA È PUBBLICA. Durante la DISCUSSIONE del presente argomento risultano ASSENTI i 11 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura riferita all argomento (Disc. arg). Alla VOTAZIONE risultano ASSENTI i 11 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura (Votaz.). Inizio seduta Iniz. Disc Votaz. Inizio seduta Iniz. Disc Votaz. Alessandrini Aldo a Meschini Paolo a Antolini Arrigo a a a a Miliozzi Paola Bacaloni Stefano a a a Pambianchi Graziano a a a Bevacqua Antonio Pantanetti Luciano Branchesi Paolo a Paolorosso Andrea Canesin Alferio a Picchio Giovanni a Castiglioni Pierfrancesco Pistarelli Fabio Ciaffi Adriano a Pizzichini Massimo Crucianelli Mario a Quagliani Antonio a Evangelisti Paolo a a a a Ramaccioni Luca a Fattori Maurizio a a a Ramadori Silvano a a a Fioretti Gabrio a a a Salvatori Uliano a a Forconi Patrizio Salvucci Andrea a a a Garufi Guido a Salvucci Sauro Gaspari Nazzareno Sgalla Luciano Lattanzi Michele Simonelli Pierpaolo a Ludovici Aldo Tacconi Ivano Marconi Lorenzo Tavoloni Giuliano a a a a Maulo Gian Mario Tombesi Alberto a a a a Menchi Corrado Zazzaretta Vittorio Menghi Anna a
2 54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N OGGETTO: ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI. Signori Consiglieri, con l approvazione della legge comunitaria n. 128 del 24/4/1998 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 88/L alla G.U. n.104 del 7/5/1998 ) si è profondamente innovata la disciplina dei rifiuti assimilati agli urbani contenuta nella legge 146/94, che prevedeva una assimilazione ope legis di alcune categorie di rifiuti. Con l abrogazione dell art. 39 comma 1 della legge comunitaria 1994, i Comuni tornano in possesso della potestà decisionale sulla assimilazione dei rifiuti, in base alla potenzialità di smaltimento dei propri impianti e all organizzazione del servizio. In pratica, i Comuni possono decidere di assoggettare al medesimo regime dei rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da attività economiche (industria, artigianato, commercio e servizi) ovvero di confermare il carattere di specialità già attribuito agli stessi dall art. 7 comma 3 del Decreto legislativo 22/97. La scelta, oltre ad avere ripercussioni tecnico-gestionali sulla organizzazione del servizio, comportando la raccolta e lo smaltimento di rilevanti quantità di rifiuti qualitativamente eterogenei, ha anche riflessi di carattere tributario. Nel caso infatti di assimilazione dei rifiuti agli urbani, il Comune opera in regime di privativa, con la conseguente obbligatoria applicazione della tassa rifiuti solidi urbani. Nell altro caso, invece, i produttori dei rifiuti non assimilati dovranno provvedere a proprie spese allo smaltimento degli stessi nelle forme previste (conferimento a terzi autorizzati, convenzioni con il gestore del servizio pubblico, autosmaltimento, esportazione dei rifiuti prodotti). L entrata in vigore di questa norma in corso d anno, crea ulteriori problemi, considerato che è già stato emesso il ruolo della tassa rifiuti solidi urbani per l anno 1998, con la conseguenza che parte delle poste in esso inscritte potrebbero non essere più esigibili, se ed in quanto i rifiuti già considerati assimilati, venissero ora classificati come speciali. D altra parte il potere di assimilazione dei rifiuti previsto dall art. 21 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 22/97 non è fino ad oggi ancora operante per mancanza di alcune disposizioni regolamentari, ancora non emanate. A questo proposito il Ministero delle Finanze, con circolare n. 129/E del 7/5/1998, nel richiamare l attenzione dei comuni sulla portata delle norme sopraindicate, ricorda che, in attesa dell emanazione da parte del governo delle norme tecniche di attuazione ai sensi dell articolo 18 del decreto legislativo Ronchi, le norme contenute nella deliberazione 27/7/1984 restano gli unici riferimenti tecnici e regolamentari in vigore e a tali norme è necessario rifarsi per procedere alla assimilazione dei rifiuti. La loro vigenza è peraltro espressamente confermata dall art. 57 comma 1 del decreto Ronchi, il quale prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la
3 54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del decreto stesso. Il Consiglio Comunale è pertanto chiamato, in attesa che le norme regolamentari del decreto Ronchi definiscano compiutamente la materia, a procedere alla assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche agli urbani sulla scorta di quanto indicato nella deliberazione interministeriale 27/7/1984, al fine di mantenere per tutto l anno 1998 la medesima disciplina in materia di assimilazione, anche per garantire il gettito della tassa rifiuti solidi urbani previsto in bilancio, sulla scorta delle disposizioni legislative esistenti al momento della sua formazione. Udita la relazione che precede; IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che, in attesa che le norme regolamentari del decreto Ronchi definiscano compiutamente la materia, è necessario procedere alla assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche agli urbani sulla scorta di quanto indicato nella deliberazione interministeriale 27/7/1984, al fine di mantenere per tutto l anno 1998 la medesima disciplina in materia di assimilazione, anche per garantire il gettito della tassa rifiuti solidi urbani previsto in bilancio, sulla scorta delle disposizioni legislative esistenti al momento della sua formazione; Considerato altresì che l attuale organizzazione del servizio dal punto di vista tecnico-gestionale consente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti attualmente assimilati, con esclusione di quelli derivanti da attività che producono un quantitativo giornaliero superiore ai 40 kg ; Vista la legge comunitaria 128/1998; Visto il decreto legislativo 22/97; Vista la deliberazione interministeriale 27/7/1984; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/1/1987, che disciplina lo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti in quantitativi superiori a 40 kg giornalieri Dato atto che la istruttoria della pratica ha fatto capo ai Servizi Finanziario e Ambiente, i cui Dirigenti ne hanno attestato la regolarità tecnica ai sensi dell art. 53 legge 142/90; Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del ;
4 54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N DELIBERA 1) Di dichiarare l assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all art. 7 decreto legislativo 22/97, a condizione che: - vengano prodotti in un quantitativo giornaliero non superiore a 40 kg - abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo: imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; * vedere nota (1); accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta; feltri e tessuti non tessuti pelle e similpelle gomma e caucciù(polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali rifiuti ingombranti imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili nastri abrasivi cavi e materiale elettrico in genere pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
5 54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) resini animali e vegetali prevenienti dall estrazione di principi attivi - il loro smaltimento in discarica non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell uomo e/o per l ambiente rispetto a quelli derivanti dalla smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani. 2) Di precisare che restano esclusi dall assimilazione gli imballaggi secondari e terziari di cui all art. 43 comma 2 primo periodo del decreto legislativo 22/97; 3) Di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale; 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 47 comma 3 della legge 142/90, data l urgenza di dichiarare l assimilazione in oggetto per i motivi in premessa indicati. 5) Dare atto che la presente delibera non è soggetta a controllo del CORECO ai sensi dell art. 17 della Legge 127/1997. (1) I rifiuti cassette, pallets precedentemente inseriti come assimilati nella deliberazione interministeriale 27/7/1984 non possono considerarsi assimilati in quanto imballaggi secondari e terziari espressamente esclusi dall assimilazione ai sensi del comma 2 della presente deliberazione. f:\segrcons\anno98\delibere\assimila.doc
6 54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N RELATORE L ASSESSORE ROMAGNOLI che illustra la delibera DISCUSSIONE Aperta la discussione sull argomento CHE PER IL MOMENTO VIENE OMESSA intervengono i Consiglieri Signori: CASTIGLIONI, a nome della Commisione MARCONI MUNAFO E ROMAG NOLI, ASSESSORI, per alcune spiegazioni e precisazioni. VOTAZIONE PALESE Consiglieri presenti e votanti n. 30 Voti favorevoli unanimi n. 30 VOTAZIONE PALESE PER LA IMMEDIATA ESECUTIVITA Consiglieri presenti e votanti n. 30 Voti favorevoli unanimi n. 30 Il Presidente, proclamato l esito delle votazioni, dà atto che il Consiglio comunale A D O T T A
7 54 dell 8 GIUGNO 1998 PROT. N LA DELIBERAZIONE PROPOSTA, NEL TESTO RIPORTATO IN NARRATIVA. DR/ f:\segrcons\anno98\delibere\delcc54.doc
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