L attività della Consob nel mese di Aprile 2012

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1 Commissione Consultiva Finanza e Controllo di Gestione L attività della Consob nel mese di Aprile 2012 I provvedimenti adottati dalla Consob vengono pubblicati nel Bollettino dell'istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. In questa sede sono riportati, con cadenza mensile, i provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza in maniera molto sintetica in modo da fornire, quasi come in un indice, una rapida informazione circa l'attività svolta dalla Consob. Solo per ciò che presumibilmente potrebbe essere di interesse per la professione, particolarmente le risposte a specifici quesiti, viene riportato, in allegato, il testo integrale così come redatto dalla Consob. Le informazioni contenute nella presente hanno un carattere meramente informativo e la loro diffusione ha il solo scopo di informare circa l attività della Consob. Rimane pertanto a carico dei singoli utenti l eventuale approfondimento di ogni specifica problematica. Adempimento di obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito di informazioni regolamentate La Commissione, con comunicazione del , è tornata sul tema delle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate fornendo chiarimenti sul regime transitorio tra l'inizio dell'attività del sistema SDIR-NIS e la data di avvio dell'attività del futuro meccanismo di stoccaggio autorizzato. Con la delibera del la Commissione ha autorizzato, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del Tuf, la BIt Market Services spa, appartenente al gruppo Borsa Italiana, all'esercizio del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) denominato "SDIR-NIS". Dal , data di avvio dello SDIR, per la diffusione dei comunicati price sensitive e delle comunicazioni di internal dealing gli emittenti quotati potranno optare tra il sistema SDIR-NIS o la diffusione in proprio. Con l'entrata in funzione del nuovo sistema decade il regime transitorio previsto dalla delibera dell mentre rimangono in vigore, fino all'avvio del meccanismo di stoccaggio autorizzato, le disposizioni transitorie relative allo stoccaggio (storage) e al deposito presso la Consob (filing) delle informazioni regolamentate. Comunicazione circa l estensione del sistema di Teleraccolta La comunicazione del segnala l ampliamento del sistema di Teleraccolta al fine del recepimento degli adempimenti previsti dal regolamento emittenti relativi agli "Emittenti aventi l'italia come stato membro di origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'unione Europea" (art. 116 bis del Regolamento emittenti). Tali adempimenti prevedono che gli emittenti che hanno l'italia come Stato membro di origine, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. w-quater del Tuf, in occasione dell'ammissione dei propri valori mobiliari alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, ne diano informazione alla Consob. Le comunicazioni sono state finora effettuate con l'invio dei dati relativi ai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'unione Europea. Analoghe informazioni sono state trasmesse in caso di revoca dalla quotazione o rimborso anticipato. Per un periodo di 3 mesi è consentita agli emittenti la facoltà dell'invio cartaceo in sostituzione dell'invio con il nuovo sistema di Teleraccolta. Gli emittenti che ammettono a negoziazione per la prima volta strumenti finanziari in mercati regolamentati non italiani devono comunicare la scelta dello Stato membro di origine e successivamente dovranno richiedere le credenziali di accesso al sistema di Teleraccolta ed effettuare le comunicazioni sui valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'unione Europea con le modalità riportate nella comunicazione. Gli emittenti a cura di Alberto Gafforio pagina 1

2 dovranno comunicare i valori mobiliari ammessi a quotazione, i rimborsi anticipati in misura totale o le revoche dalla quotazione, entro 5 giorni lavorativi dall'evento. Tutti i valori mobiliari quotati già comunicati alla Consob con la precedente procedura non dovranno essere trasmessi con il nuovo sistema on line. Gli emittenti, tuttavia, dovranno segnalare con il nuovo sistema di Teleraccolta i rimborsi anticipati in misura totale o le revoche dalla quotazione dei titoli comunicati in precedenza con il sistema cartaceo. Partecipazioni personali incrociate nei mercati bancari, assicurativi e finanziari L'art. 36 del d.l. "Salva Italia" ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cosiddetto divieto di interlocking). La norma, che risponde all'esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza, presenta alcuni elementi di complessità sotto il profilo applicativo. Quesiti e dubbi interpretativi sono stati avanzati da parte dei soggetti destinatari della norma, associazioni di categoria e studi legali. Per promuoverne un'applicazione agevole e uniforme da parte del mercato e assicurare trasparenza e coordinamento dell'operato delle Autorità di Vigilanza che sono chiamate a garantirne il rispetto, la Banca d'italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo hanno pubblicato, il , un documento circa i criteri ai quali, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi, si atterranno, ciascuna per il proprio settore di competenza, qualora debbano valutare la sussistenza di cariche incrociate in violazione della legge. I lavori sono stati svolti nell'ambito di un "tavolo tecnico", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito la propria collaborazione e condivide i criteri individuati. Approvate modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana La Consob, con delibera del , ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Tuf ha approvato alcune modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e alle relative Istruzioni, deliberate dall'assemblea della società di gestione del mercato del Le modifiche introdotte traggono origine della decisione di Borsa Italiana di sostituire la piattaforma di negoziazione "TradElect" con quella denominata "MillenniumIT" che ha reso opportuna anche una revisione del Regolamento dei mercati e delle relative Istruzioni, per tenere conto delle diverse caratteristiche tecniche e operative del nuovo sistema. Sono state inoltre approvate alcune deroghe (waiwer) alla trasparenza pre-negoziazione. Tutte le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione presentate da Borsa Italiana sono state sottoposte all'esame dell'european Securities and Markets Authority (Esma), l'autorità europea per i mercati finanziari, e ritenute "Mifid compliant". Sarà infine operativa a breve la trasformazione del mercato Tah (Trading after hours) in sistema multilaterale di negoziazione, a suo tempo deliberata dall'assemblea di Borsa Italiana. Comunicazione Consob su titoli di risparmio per l'economia meridionale La Consob, con comunicazione del , ha disciplinato le modalità di adempimento degli obblighi informativi in materia di emissione di titoli di risparmio per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese (Pmi) e per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, prevedendo che gli emittenti trasmettano alla Consob l'informativa sull'offerta a mezzo posta elettronica certificata (pec), tra i 30 e i 20 giorni lavorativi precedenti la data di emissione o l'inizio del periodo di offerta. Le banche autorizzate ad operare in Italia possono emettere i titoli a condizione che abbiano scadenza non inferiore a 18 mesi, non siano subordinati, corrispondano interessi con periodicità almeno annuale, siano sottoscritti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa, non siano computabili nel patrimonio di vigilanza dell'emittente. La norma stabilisce inoltre un plafond nominale complessivo massimo annuo e limiti individuali per singolo emittente e gruppo bancario. In ogni caso, il controvalore delle emissioni non può superare il 30% del patrimonio di base (tier 1) risultante dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato o dall'ultima semestrale. Il periodo d'offerta non può essere superiore a 60 giorni lavorativi. Ai titoli si applica un'imposta sostitutiva sugli interessi del 5%.Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'informativa la Consob non informi l'emittente di eventuali a cura di Alberto Gafforio pagina 2

3 impedimenti all'emissione o non richieda chiarimenti, l'emittente si intenderà autorizzato a procedere nell'ambito dei limiti comunicati. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura del periodo d'offerta l'emittente comunicherà alla Consob il controvalore dei titoli emessi e, ove differente, l'ammontare effettivamente collocato, insieme all'informativa sui requisiti che il dm stabilisce per i sottoscrittori dei titoli. La stessa comunicazione andrà inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze. Le offerte dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie che disciplinano la distribuzione e all'offerta al pubblico di strumenti finanziari. Consultazione su modifiche al regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato La Commissione ha messo in consultazione un documento che propone alcune modifiche al Regolamento di attuazione del d.lgs 179 dell che disciplina la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, adottato con delibera del I profondi mutamenti intervenuti dall'adozione del Regolamento hanno reso necessaria una radicale riformulazione della disciplina della Camera. Le principali modifiche sottoposte a consultazione riguardano la ridefinizione della composizione e dell'organizzazione della Camera, prevedendone la sua internalizzazione con componenti scelti tra dipendenti Consob e nominati dalla Commissione. Per mantenere un costante raccordo con le associazioni di categoria degli utenti e degli intermediari (a seguito della soppressione della loro facoltà di designare 2 membri della Camera) e di assicurare comunque il rispetto dell'art. 2, comma 5, lettera b) del d.lgs 179/2007, si prevede l'istituzione di un apposito Comitato consultivo, formato anche da rappresentanti delle stesse associazioni. Tale Comitato, che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari sarà composto dagli attuali membri della Camera, è chiamato a fornire un supporto qualificato di consulenza, anche attraverso il rilascio di pareri. Altre modifiche riguardano la definizione dei requisiti di professionalità per l'iscrizione negli elenchi dei conciliatori e arbitri, come l'aggiornamento professionale obbligatorio in materia di conciliazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della Camera e garantire e sviluppare la fiducia nell'istituto come strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla tutela giurisdizionale. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, saranno cancellati dagli elenchi circa 300 soggetti (pari a circa il 10% dei iscritti negli elenchi). Si propone, tra l'altro, un contributo a carico dei conciliatori e degli arbitri per l'iscrizione nei relativi elenchi con l'obiettivo di scoraggiare l'iscrizione di soggetti non motivati e di coprire parte dei costi di gestione degli elenchi. Risposta a quesito circa il diritto di ripensamento nell'offerta fuori sede La Consob, con comunicazione del , ha risposto ad un quesito che le chiedeva conferma che il "diritto di ripensamento", previsto dall'art. 30, comma 6, del Tuf, non vada esteso "ai contratti di ricezione e trasmissione di ordini e di negoziazione, nonché ai singoli ordini impartiti dall'investitore in esecuzione di tali contratti". Al riguardo, è stato evidenziato che il comma 6 dell'art. 30 del Tuf prevede lo ius poenitendi del cliente in taluni specifici casi: collocamento di strumenti finanziari e gestione di portafogli individuali. Secondo la Commissione, la non applicabilità del diritto di ripensamento ai contratti di raccolta e di esecuzione di ordini, e alle operazioni compiute in esecuzione degli stessi, discende oltre che dal tenore letterale del comma 6 dell'art. 30 del Tuf, dalla stessa ratio della disposizione, volta ad assicurare all'investitore il tempo necessario per meditare decisioni contrattuali che, per le relative peculiarità, necessitano di un adeguato spatium deliberandi e che sarebbero in grado di produrre immediati effetti per l'investitore, oggetto di offerta sorprendente. Così, il diritto di ripensamento opera in tutti quei casi nei quali, sulla base di una consulenza non indipendente in ragione di una remunerazione riconosciuta dall'emittente-offerente all'intermediario, quest'ultimo consigli la sottoscrizione o l'acquisto di un determinato strumento finanziario. Nel caso invece della ricezione e trasmissione e dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti, non risulta ricorrere una situazione in cui l'investitore sia esposto al rischio di assumere decisioni con effetto immediato e poco meditate in esito ad una "offerta" dell'intermediario. Comunicazioni a tutela dei risparmiatori a cura di Alberto Gafforio pagina 3

4 * la Finanstilsynet, norvegese, segnala che le società Micron Associates ( con sede dichiarata a Barcellona; Securities Trading Board ( con sede dichiarata a Washington; Pierce Morgan Trust Management llc, con sede dichiarata a Boston; stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione. La società Micron Associates è già stata oggetto di segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza danese. * la Financial Services Authority, del Regno Unito, segnala che le società Pearce & Clarke, con sede dichiarata a Londra; Michael John Hammond, con sede dichiarata a Londra, che non ha alcun legame con l'omonimo soggetto autorizzato dall'fsa; Crawford Capital Partners ( con sede dichiarata a New York; Mullen and Cheecks Consulting Group ( con sede dichiarata a New York; Santiago Mergers and Acquisitions ( con sede dichiarata a Santiago del Cile; First Swiss ( con sede dichiarata a Zurigo; Blackstone Royalty Corporation ( con sede dichiarata a Jersey City (Usa); Ashford Financial Group ( con sede dichiarata a Tokyo; William & Brown Management Group ( con sede dichiarata a New York; Carlson Group Consultancy, ( con sede dichiarata a New York; Ernest Weiss Securities ( con sedi dichiarate a Londra, New York e Vienna; Momentum Securities ( con sede dichiarata a Londra, che non ha alcun legame con la società autorizzata Momentum Global Investment Management Ltd (autorizzazione Fsa ) con sede a Londra; Alpha Fund Management ( con sedi dichiarate a Londra e Dublino, che non ha alcun legame con la società autorizzata Alternative Alpha Fund plc (autorizzazione Fsa ); Windsor Brokers ( che non ha alcun legame con la società autorizzata Windsor Brokers Limited ( con sede a Cipro (autorizzazione Fsa ); HexagoFinancial ( che non ha alcun legame con la società autorizzata Hexagon Financial ltd (autorizzazione Fsa ), con sede in Irlanda del Nord ( Allianz Global Investors, che non ha alcun legame con le società autorizzate Allianz Global Investors (UK) ltd, con sede a Londra (autorizzazione Fsa ), e Allianz Global Investors Capital Limited, con sede a Londra (autorizzazione Fsa ); Global Investment Partners ( con sede dichiarata nel Regno Unito, che non ha alcun legame con la società autorizzata Global Investment Partner sprl (autorizzazione Fsa ); Smith and Lockhart Associates ( con sede dichiarata a New York; Ing Investment Management, che non ha alcun legame con le società Ing Investment Management (UK) limited (autorizzazione Fsa ), con sede a Londra, e Ing Asset Management BV, con sede a Londra; stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione. La società Ashford Financial Group è già stata oggetto di segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza norvegese. * la Jersey Financial Services Commission, del Jersey, segnala che la società Alliance Finance Plc sta offrendo servizi bancari senza autorizzazione * la Central Bank of Ireland, irlandese, segnala che le società Walton Johnson & Co. Corporate Services e Davidson Capital Partners, entrambe con sede dichiarata negli Stati Uniti; Quadrant Mergers & Acquisitions, con sede dichiarata in Giappone; Pratt International KPO Llc, con sede dichiarata negli Stati Uniti; stanno offrendo servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. La società Quadrant Mergers & Acquisitions è già stata oggetto di segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza del Regno Unito. * la Comision Nacional del Mercado de Valores, spagnola, segnala che la società Frandistrans Group ( con sede dichiarata a Madrid, sta offrendo servizi di investimento senza autorizzazione * la Financial Market Authority, austriaca, segnala che le società Hadley Richards ( con sede dichiarata a Tokyo; Keizai Group e RJ Haynes & Associates ( entrambe con sede dichiarata a Hong Kong; Classicus AG, con sede dichiarata nel Liechtenstein; stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione. * la Slovene Securities Market Agency, slovena, segnala che la società Tarlin Investment Management sta offrendo servizi di investimento senza la prevista autorizzazione a cura di Alberto Gafforio pagina 4

5 Vietata l'attività pubblicitaria posta in essere da Mauro Messina e da Andrea Visani La Consob, con delibere e del , ha vietato, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), del d.lgs 58/98, l'attività pubblicitaria per l'offerta al pubblico del programma di investimento JSS Tripler posta in essere da Mauro Messina tramite il sito e sospeso, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lettera b) del Tuf, per un periodo di ulteriori 30 giorni, l'attività pubblicitaria posta in essere da Andrea Visani per il tramite del sito Le attività pubblicitarie menzionate erano state già sospese in via cautelare per 90 giorni con delibere e del Vietata l'offerta al pubblico dei programmi di investimento Jss Tripler e System Explosion La Consob, con delibere e del , ha vietato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs 58/98, l'offerta al pubblico avente ad oggetto il programma d'investimento System Explosion, effettuata tramite il sito internet e l'offerta al pubblico avente ad oggetto il programma d'investimento JSS Tripler posta in essere tramite il sito internet Le offerte menzionate erano state già sospese in via cautelare per 90 giorni con delibere e del Vietata l'offerta al pubblico dei contratti di investimento promossa dalla Keroimballi La Consob, con delibera del , ha vietato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs 58/98, l'offerta al pubblico avente ad oggetto contratti di investimento promossa, attraverso il sito internet nonché la diffusione di messaggi pubblicitari sull'emittente radiofonica "Radio24", dalla società Keroimballi srl, nella persona del legale rappresentante Dario Romano. L'offerta menzionata era stata già sospesa in via cautelare per 90 giorni con delibera del Intimazione alla Rsm Italy La Commissione, con delibera del , ha intimato alla società di revisione Rsm Italy srl, ai sensi dell'art. 163, comma 1, lett. b), del d.lgs 58/98 di non avvalersi nell'attività di revisione contabile del dott. Giorgio Azzellino per un periodo di 2 anni. Il provvedimento è stato assunto a seguito degli accertamenti di vigilanza effettuati sull'attività di revisione svolta dalla Rsm Italy srl nei confronti della Kerself spa. Variazioni ad Albi ed Elenchi La Consob nel corrente periodo ha provveduto ad assumere le seguenti delibere: del : autorizzata ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del d.lgs 58/98 la BIt Market Services spa, con sede in Milano, all'esercizio del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate "SDIR-NIS" ed iscritta nel relativo elenco, tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 116-septies, comma 3, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti dell : autorizzata la Cordusio Sim Advisory & Family Office spa, con sede a Milano, all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del d.lgs 58/98, consulenza in materia di investimenti, ed iscrizione della stessa Società nell'albo delle Sim. L'autorizzazione è rilasciata con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa" dell : confermata l'iscrizione della VirtualAdvise Sim spa, con sede a Milano, nell'albo delle Sim nella nuova denominazione Advise Only Sim spa Quota per l elezione degli organi di amministrazione e controllo di Damiani e Piquadro La Commissione, con delibera del , sulla base delle previsioni dell art. 147-ter del Tuf e degli artt. 144-ter e seguenti del regolamento emittenti, ha pubblicato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l elezione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate Damiani spa e Piquadro spa. Fatta salva l eventuale minor quota prevista dallo statuto, per entrambe le società, il cui esercizio sociale si è chiuso al , la soglia è stata individuata al 2,5%. a cura di Alberto Gafforio pagina 5

6 Risposta a quesito su esenzione opa per Kme Group La Consob, con comunicazione del ha risposto alla richiesta di parere sull'esenzione dall'obbligo di opa ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Tuf, in relazione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria della Kme Group spa su azioni proprie con strumenti obbligazionari emessi e quotati sul Mot. Con il quesito, la società Kme ha chiesto alla Consob se l'opsc prospettata, che prevede per ogni azione ordinaria l'offerta di 1 titolo obbligazionario, della durata di 5 anni con un interesse annuo dell'8%, esima l'azionista di controllo e/o le sue controllate dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica successiva ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b) del Tuf e dell'art. 46 del regolamento emittenti della Consob. Infatti, nel caso in cui l'opsc Kme si realizzi per i quantitativi minimi della condizione di adesione, all'esito della stessa, la sua controllante, 422 Holding, accrescerà la propria partecipazione nella Kme dal 41,335% del capitale sociale al 60,070% e, di conseguenza, incorrerà nell'obbligo di opa cosiddetta da consolidamento prevista dagli artt. 106, comma 3, lett. b), del Tuf e 46, del Re. Quanto alle caratteristiche dei titoli offerti in scambio, questi, nell'opzione prospettata nel quesito sub lettera "A", attribuirebbero il diritto di voto per la nomina di 1 amministratore indipendente in via extra-assembleare. Nell'opzione prospettata nel quesito sub lettera "B", attribuirebbero il medesimo diritto di voto per la nomina di 1 amministratore indipendente in via diretta, endoassembleare. Al riguardo, la Commissione ha rappresentato che per i soli strumenti obbligazionari offerti in scambio con le caratteristiche dell'opzione "B", tali da attribuire il "diritto di voto anche limitatamente a specifici argomenti nell'assemblea ordinaria o straordinaria", si può ritenere applicabile l'esenzione. Opvs e quiotazione di azioni Brunello Cucinelli Approvato, con decisione dell' , il prospetto informativo, nella forma di documenti distinti, per l'offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione e l'ammissione alle negoziazioni sull'mta delle azioni emesse dalla Brunello Cucinelli spa, per le quali Borsa Italiana ha deliberato l'ammissione a quotazione il L'emittente è una società italiana operante nei beni di lusso, nota per i suoi prodotti in cashmere. La società è controllata, ai sensi dell'art. 93 del Tuf, da Brunello Cucinelli per il tramite di Fedone srl, con il 93,58% del capitale sociale. Fedone è partecipata al 100% da Brunello Cucinelli che ricopre anche la carica di presidente e amministratore delegato dell'emittente. L'offerta globale di vendita e sottoscrizione, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni sull'mta, ha per oggetto azioni, in parte rivenienti dall'aumento di capitale e in parte poste in vendita dagli azionisti venditori. L'offerta globale consiste in un'offerta pubblica di azioni, pari al 10% delle azioni oggetto dell'offerta globale di vendita e sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all'offerta pubblica gli investitori istituzionali ed in un contestuale collocamento istituzionale di azioni, pari al 90% delle azioni dell'offerta globale, riservato ad investitori istituzionali in Italia ed all'estero, con esclusione di Australia, Canada e Giappone e, limitatamente agli Stati Uniti d'america, ai "Qualified Institutional Buyers". In caso di integrale collocamento delle azioni oggetto dell'offerta globale e di esercizio totale dell'opzione greenshoe, Brunello Cucinelli continuerà ad esercitare, sempre per il tramite di Fedone srl, il controllo sull'emittente, ai sensi dell'art. 93 del Tuf, con una quota pari a circa il 63,3% del capitale sociale. L'offerta globale risponde alla volontà dell'emittente di acquisire lo status di quotata così da poter raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso ai mercati di capitale e per rafforzare la propria struttura patrimoniale. La Società intende utilizzare i proventi derivanti dall'offerta per consolidare la propria posizione nel mercato del lusso, ampliando i canali di distribuzione e proseguendo la propria espansione geografica. Inoltre, i proventi derivanti dall'offerta in sottoscrizione potranno eventualmente essere utilizzati in parte per rimborsare in tutto o in parte le linee di finanziamento. Obbligazioni Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella La Consob, con decisione dell' , ha approvato i prospetti per l'offerta al pubblico dei 2 prestiti obbligazionari "Rendicassa tasso fisso 6% Subordinato Lower Tier II con Ammortamento 15 apr.22 em.12 s.341" e "Rendicassa tasso fisso 6% Subordinato Lower Tier II con Ammortamento 01 mag.22 em.12 s.342" emessi dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella sc. I prestiti sono classificati come "passività subordinate" di tipo lower tier II. a cura di Alberto Gafforio pagina 6

7 Pertanto, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, il debito relativo ad essi sarà rimborsato solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori con inferiore grado di subordinazione. I 2 prestiti hanno caratteristiche finanziarie analoghe, in termini di scadenza, piano di rimborso del capitale e tasso cedolare. Le differenze sono invece relative alla periodicità delle cedole e alla data di emissione. Le obbligazioni, di durata decennale, sono emesse il con scadenza al , relativamente al 1 prestito, mentre per il 2 prestito la data di emissione è l con scadenza l Le obbligazioni dei 2 prestiti verranno offerte ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e saranno rimborsate alla pari a decorrere dalla fine del 6 anno, in 5 rate annuali a quota costante, pari al 20% del capitale emesso, senza facoltà di rimborso anticipato. Le obbligazioni oggetto di offerta daranno diritto al pagamento di cedole, annuali per il 1 prestito e mensili per il 2 prestito, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso nominale annuo lordo pari al 6%. I titoli del 1 prestito saranno offerti dal al , quelli del 2 prestito dall al I titoli non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati, o presso sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), né da parte di internalizzatori sistematici. Determinato il prezzo per l obbligo di acquisto delle azioni ordinarie Benetton Group La Consob, con delibera del , ha fissato il corrispettivo per l adempimento, ai sensi dell art. 108, comma 2 del Tuf, dell obbligo di acquisto delle azioni ordinarie Benetton Group spa da parte di Edizione srl. L obbligo di acquisto è sorto all esito dell offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall offerente nel periodo dal 5 al e di acquisti successivamente effettuati, a seguito dei quali l offerente si è trovato a detenere una partecipazione pari al 94,9% del capitale Benetton Group. Il corrispettivo fissato dalla Commissione, pari a quello dell offerta volontaria, è stato determinato ai sensi dell art. 50 del regolamento emittenti, e sarà riconosciuto dall offerente per le azioni ordinarie Benetton Group ancora in circolazione, pari al 5,1% del capitale sociale dell emittente. Risposta ad un quesito di Edf circa il prezzo dell opa Edison La Commissione, con comunicazione del , ha risposto ad una richiesta di parere sul prezzo dell'opa obbligatoria su Edison da parte di Electricité de France, ed ha espresso l'avviso che il prezzo per azione indicato da EdF non appaia rappresentativo del prezzo effettivo convenuto tra le parti. EdF sarebbe tenuta all'obbligo di opa a seguito dell'acquisizione del controllo di Edison conseguente alle intese intercorse con Delmi, che porterebbe la società francese a detenere il 61,28% nel capitale della società. Al perfezionamento dell'accordo il prezzo dell'opa è stato individuato da EdF indicando come prezzo il più elevato pagato dalla stessa EdF per l'acquisto di azioni Edison. La Consob, con una risposta del , aveva prospettato la possibilità che, considerando la particolare complessità dell'operazione e gli elementi di incertezza legati alle valorizzazioni delle sue varie componenti, potesse emergere una componente di remunerazione aggiuntiva da tenere in considerazione ai fini del prezzo dell'opa. In particolare, venivano evidenziati possibili aspetti "compensativi" legati al contratto di fornitura del gas e alla cessione della partecipazione nella Edipower, nel caso che per quest'ultima venisse definito un prezzo inferiore a quello di mercato. Esaminate le perizie predisposte a supporto dell'operazione, la Consob ha ritenuto che il prezzo proposto possa non costituire il prezzo effettivo convenuto tra le parti, in quanto esso rappresenta solo una parte di un'operazione più complessa, che genera meccanismi compensativi da tenere in considerazione. Ciò, in particolare, con riguardo al valore attribuito ad Edipower nell'operazione di riassetto, valore significativamente inferiore al valore attribuito a Edipower in precedenti valutazioni della stessa Edison e alle valutazioni contenute nelle perizie predisposte su incarico della Delmi. Emissione Titoli di Risparmio per l Economia Meridionale La Consob, con decisioni del , sulla base dell art. 1 comma 3 del D.M attuativo dell'art. 8 comma 4 D.L. 70/2011, ha formalizzato il silenzio assenso, non rilevando motivi ostativi, alle seguenti emissioni: - Banca Agricola Popolare di Ragusa scpa per un ammontare massimo di obbligazioni pari ad 130 milioni a cura di Alberto Gafforio pagina 7

8 - Banca di Credito Cooperativo di Pachino sc per un ammontare massimo di obbligazioni pari ad 5 milioni - Banca Popolare Pugliese scpa per un ammontare massimo di obbligazioni pari ad 57,80 milioni - Cra Banca di Credito Cooperativo di Fisciano per un ammontare massimo di obbligazioni pari ad 6 milioni - Banca Popolare Etica scpa per un ammontare massimo di obbligazioni pari ad 11 milioni - Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa per un ammontare massimo di obbligazioni pari ad 50 milioni Autorizzazioni concesse La Consob nel corrente periodo ha concesso le seguenti autorizzazioni: con decisioni del alla pubblicazione del supplemento al prospetto informativo per l'offerta in opzione di azioni ordinarie della Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini spa in amministrazione straordinaria - alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile, step up/step down, zero coupon e tasso misto fisso e variabile emesse dal Credito Valtellinese sc - alla pubblicazione del supplemento al prospetto di base per il programma di offerta e/o ammissione alla quotazione di prestiti obbligazionari, con possibilità di subordinazione lower tier II, rimborso anticipato e/o ammortamento: zero coupon, a tasso fisso, a tasso fisso crescente, a tasso fisso decrescente, a tasso variabile con possibilità di cap e/o floor, a tasso misto con possibilità di cap e/o floor, con cedole legate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo con possibilità di cap e/o floor emesse dalla Unicredit spa - alla pubblicazione dei supplementi ai prospetti di base per i programmi di offerta di obbligazioni a tasso fisso, tasso variabile con eventuale minimo e/o massimo, a tasso misto fisso crescente e variabile con eventuale minimo, a tasso misto fisso e variabile con eventuale minimo, con opzione call, a tasso fisso crescente, a tasso misto fisso crescente e variabile con eventuale minimo e/o massimo, a tasso misto fisso e variabile con eventuale minimo e/o massimo, covered warrant cap su euribor, emesse dalla Iccrea Banca spa - alla pubblicazione del supplemento al prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso variabile, a tasso variabile con cap e/o floor, a tasso misto, a tasso fisso, a tasso fisso callable, zero coupon, step up, step up callable, emesse dalla Banca Popolare dell'alto Adige scpa con decisioni del alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso/tasso fisso callable, step up/step down, step up/step down callable, a tasso variabile e a tasso misto emesse dalla Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo sc - alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per il programma di offerta di obbligazioni a tasso variabile con floor o cap & floor, a tasso misto con possibilità di floor o cap & floor e step up emesse dal Credito Cooperativo Ravennate e Imolese sc - alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per il programma di offerta di obbligazioni a tasso variabile , a tasso fisso , step up , step down , a tasso misto e zero coupon emesse dalla Hypo Alpe-Adria-Bank spa - alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per il programma di offerta di obbligazioni zero coupon, a tasso fisso, a tasso fisso crescente, a tasso fisso decrescente, a tasso variabile con possibilità di cap e/o floor, a tasso misto con possibilità di cap e/o floor, con cedole legate alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo con possibilità ci cap e/o floor emesse dalla Banca Nazionale del Lavoro spa - alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione e alle note informative e di sintesi per i programmi di offerta di obbligazioni a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente, a tasso fisso step up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente, a tasso fisso step down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente, zero coupon, a tasso variabile, a tasso misto, a tasso variabile con cap e/o floor e a tasso misto con cap e/o floor emesse dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa a cura di Alberto Gafforio pagina 8

9 con decisioni dell alla pubblicazione del prospetto di base per i programmi di offerta e/o ammissione a quotazione di obbligazioni subordinate Lower Tier II emesse dalla Unione di Banche Italiane scpa - alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta al pubblico di obbligazioni a tasso fisso/callable/amortizing, a tasso fisso step up/step down step up callable/step down callable/ step up amortizing step down amortizing, zero coupon, a tasso variabile con eventuale minimo (floor) e/o massimo (cap)/callable/amortizing, a tasso misto con eventuale minimo (floor) e/o massimo (cap)/callable/amortizing, con opzione call, emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino Firenze) scpa - alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per il programma di offerta e quotazione di covered warrant su commodities, indici, tassi di cambio, titoli di Stato e future su tassi di interesse emessi dalla Unicredit spa con decisioni del alla pubblicazione del documento di registrazione per la Banca Nuova spa - alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione e ai prospetti di base per i programmi di offerta al pubblico e/o quotazione di certificates protection e collar certificates, protection e collar certificates autocallable, bonus certificates, bonus certificates autocallable, express certificates, express coupon certificates, double win certificates e double win certificates autocallable, emessi dalla Unicredit Bank spa - all'aggiornamento del prospetto d'offerta per la nuova emissione di quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso "Immobiliare Dinamico" gestito dalla Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr pa con decisioni del alla pubblicazione del prospetto di base per i programmi di offerta di obbligazioni subordinate a tasso variabile lower tier II con rimborso del capitale in rate periodiche e a tasso fisso lower tier II con rimborso del capitale in rate periodiche emesse dalla Banca Mediolanum spa - alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso variabile, a tasso variabile con spread crescente o decrescente e a tasso variabile con rimborso del capitale in rate periodiche emesse dalla Banca Mediolanum spa - alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione della Deutsche Bank ag - alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione e ai prospetti di base per i programmi di offerta di obbligazioni strutturate su tassi, con opzione call, valore fruttifero e plain vanilla emesse dalla Banca Popolare di Milano scrl - alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione e ai prospetti di base per i programmi di offerta di obbligazioni strutturate su tassi, con opzione call, valore fruttifero e plain vanilla emessi dalla Banca di Legnano spa - alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione e dei supplementi ai prospetti di base per i programmi di offerta e/o quotazione di obbligazioni zero coupon, a tasso fisso, a tasso fisso step up/step down, a tasso variabile con eventuale minimo e/o massimo, a tasso misto con eventuale minimo e/o massimo, subordinate lower tier II tasso fisso, subordinate lower tier II tasso fisso con ammortamento, subordinate lower tier II tasso fisso step up/step down, subordinate lower tier II tasso variabile, subordinate lower tier II tasso variabile con ammortamento, subordinate lower tier II tasso misto emesse dalla Banca Unione di Banche Italiane scpa - alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione e dei supplementi ai prospetti di base per i programmi di offerta e/o quotazione di obbligazioni a tasso fisso, a tasso fisso step up, a tasso fisso step down, a tasso fisso step up/step down con facoltà di rimborso anticipato a favore dell emittente o dell investitore, a tasso variabile, con possibilità di cap e floor, zero coupon, a tasso misto con opzioni plain vanilla, con opzioni digitali, con opzioni alfa beta, lookback, worst of, best of, rainbow, himalaya, con combinazioni di opzioni predefinite emessi dalla Credit Suisse ag - alla pubblicazione del supplemento al prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato, a tasso variabile, step up/step down con eventuale facoltà di rimborso anticipato, zero coupon e a tasso misto emesso dalla Banca Nuova spa a cura di Alberto Gafforio pagina 9

10 Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario L'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà lunedì a Milano, alle ore 11:00, presso la Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. All'incontro sarà presente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Pubblicate in italiano le linee guida Esma sull'high frequency trading E' stata pubblicata la versione ufficiale in lingua italiana delle linee guida sull'high frequency trading (hft) emanate dall'european Securities and Markets Authority (Esma), l'autorità europea per i mercati finanziari alla quale partecipa anche la Consob. Le linee guida sono presentate come Orientamenti sui "Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme, imprese di investimento e autorità competenti". Il documento ripropone in italiano il rapporto finale dell'esma in materia di regolamentazione dei sistemi di negoziazione superveloci (high frequency trading) da tempo all'attenzione dell'autorità europea in considerazione della crescente rilevanza del fenomeno e delle sue ripercussioni sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni e sui meccanismi di formazione dei prezzi sui mercati regolamentati e sulle piattaforme mtf (multilateral trading facilities). Il documento originale "Guidelines on system and controls in an automated trading environment for trandig platforms, investment firms and competent authorities" (Ref/Esma/2001/456) è stato reso pubblico dall'esma nel dicembre 2011 e, nella versione definitiva il a cura di Alberto Gafforio pagina 10

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