TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO

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1 TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO RICORSO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL ABILITAZIONE IN FAVORE DEI DOCENTI, COMPARTO AFAM, MUNITI DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO Per il ricorrente: 1. GIANFREDA ELSA ERNESTINA, nata a Ceglie Messapica (BR) il ed ivi residente alla Via Fedele Grande n.9, C.F.: GNFLRN84B68C424N; rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7. L avvocato Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it. CONTRO 1 -RICORRENTI- - MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BARI in persona del Dirigente pro tempore; - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA in persona del Dirigente pro tempore; Tutti i rappresentati e difesi ope legis dall Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Bari alla Via Melo, n. 97 NEI CONFRONTI DI -RESISTENTI- - Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di BARI, valide per gli aa. ss , ossia di tutti i docenti che - in virtù dell inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di BARI, per le classi concorsuali A-29, denominata musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-

2 30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti. -POTENZIALI RESISTENTI- BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO Codesto procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell Organo Giudicante in merito all accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre gennaio 2012, n. 1021). L art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l ordinanza n /2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all inserimento in una determinata graduatoria l accertamento del diritto del ricorrente all inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. 2

3 Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all accertamento del diritto del singolo docente all inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell art. 413 c.p.c. (introdotto dall art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Con l art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Poiché, in base all art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l individuazione dell ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. FATTO Aderisce al presente atto, un docente, inserito nella terza fascia delle graduatorie d istituto, che insegna o potrebbe insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risulta in possesso del diploma accademico di conservatorio, rilasciato dalle istituzioni oggi definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), equipollente al diploma accademico di II livello, purché congiunto al diploma della scuola secondaria di secondo grado. Precisamente, l istante risulta in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati. La legge di stabilità n. 228/2012, all art 1, comma 107 dispone che: i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono 3

4 equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello. Il comma 107-bis ha previsto, infine, che: Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2021". Il ricorrente ha conseguito il diploma presso gli istituti del comparto AFAM dopo l entrata in vigore della legge 508/99 che ha riformato il settore artistico-musicale, recependo il dettato costituzionale il quale prevede all art. 33 il sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario. Attraverso la riforma del 1999 ai Conservatori è stata concessa la facoltà di rilasciare, all'esito della frequentazione dei relativi corsi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello: la legge ha disposto che il possesso di tali titoli renda possibile l'accesso ai livelli funzionali di pubblico impiego. Per quanto riguarda i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma, se ne trova un'ottima descrizione nel Quadro dei titoli italiani (QTI), realizzato ed ultimato dai tecnici del MIUR e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna nell'ottobre del 2010, il quale costituisce una parte del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications framework for the European higher education area QF for the Ehea). I redattori del QTI hanno definito i nuovi diplomi accademici AFAM come titoli attestanti una formazione superiore, di livello, appunto, universitario. La prima esauriente definizione dei titoli accademici conseguibili presso i Conservatori è stata fornita dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: in particolare, dalla lettura dell'art. 3 di tale documento in combinato disposto col QTI, è possibile offrirne la seguente descrizione. Diploma accademico di primo livello: è classificato come titolo di primo ciclo e si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, di durata minima triennale e comportante l'acquisizione di almeno 180 crediti; al corso si accede tramite il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed esso persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; il titolo è classificato. Mediante il diploma accademico di primo livello si può essere ammessi ai corsi di diploma accademico di secondo livello. Diploma accademico di secondo livello: è classificato come titolo di secondo ciclo e si ottiene all'esito del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata biennale e comportante l'acquisizione di almeno 120 crediti; al corso si accede mediante diploma accademico di primo livello o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; in particolare, l'istituzione provvede ad accertare, mediante esame di ammissione, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate: un volta conseguito il titolo, si ha la facoltà di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca, dottorato di ricerca, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o Master (II), Master universitario di secondo livello. 4

5 Il ricorrente risulta in possesso del diploma accademico, rilasciato dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oltre al diploma di maturità, nello specifico: 1) GIANFREDA ELSA ERNESTINA ha conseguito il diploma di canto presso il Conservatorio statale di Musica N. Piccinni con sede Bari nell a.s. 2010/2011, ed il diploma di maturità (allegato 1); Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto. valide per gli aa. ss , ove il ricorrente risulta inserito e le Istituzioni Scolastiche presso le quali lo stesso presta (al momento di deposito del ricorso) o ha prestato l ultimo servizio: 1) GIANFREDA ELSA ERNESTINA iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Bari per la classe concorsuale A029, A030, AO55 ed AO53, non ha prestato alcun servizio come docente (allegato 2); Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle vecchie classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado), confluite, ai sensi del DPR n. 19/2016, rispettivamente, nelle nuove classi di concorso A-29, denominata musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado ; A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado; A-56, denominata strumento musicale nella scuola secondaria di I grado. Il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 374 del 01 giugno 2017, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha aggiornato la II e III fascia delle graduatorie di istituto, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici istituite con il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio Le graduatorie di istituto saranno utilizzate per l attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374/2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno Quanto al funzionamento delle stesse, l art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce. Il ricorrente, giova ribadirlo, è inserito, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto ed è in possesso di titolo di studio valido per l accesso all insegnamento richiesto, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, art. 2 lettera C. Allo stesso modo, il D.M. 374/2017, art 2 5

6 lettera B, considera il Diploma AFAM ante riforma, titolo di studio valido per l accesso all insegnamento richiesto di cui al DPR n. 19/2016. Costui risulta potenzialmente assumibile, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di insegnante. Il MIUR, ritenendo l istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definito inspiegabilmente "non abilitato". Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche. Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l insegnamento dell educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto). Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all art. 9 del DM , dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-a077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ) secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali a cadenza biennale. Prima della soppressione si sono svolti solamente due cicli di TFA: il primo relativo all'anno accademico (anche se i corsi si sono di fatto svolti nell'anno accademico successivo), il secondo nell'a.a

7 Dal 2018 il TFA sarà sostituito dal percorso di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), un nuovo sistema triennale che integrerà il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con un percorso di tirocinio progressivamente retribuito fino all'immissione in ruolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali. L Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami. Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico. Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell abilitazione all insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall anno scolastico 1999/2000 e fino all anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto. Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 musica negli istituti di 7

8 istruzione secondaria di II grado, A-30 musica nella scuola secondaria di I grado e A-56, strumento musicale nella scuola secondaria di I grado. Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi DIRITTO 1. EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL ABILITAZIONE ALL INSEGNAMENTO. La controversia verte essenzialmente sulla valutazione circa l equipollenza del titolo vantato dal ricorrente all abilitazione all insegnamento con il conseguente diritto all inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d istituto. Non è in contestazione che, per l accesso alla seconda fascia, il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, debba essere in possesso, oltre al titolo di studio, dell abilitazione all insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli elencati nel DM 374/2017. Sostiene questo difensore, che il diploma conseguito dal ricorrente presso gli istituti rientranti nel comparto AFAM, vecchio ordinamento, debba considerarsi equipollente alla frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali finalizzati alla formazione dei docenti, ritenuti dalla norma titolo abilitante equipollente. La legge n.228, all art. 1 commi 102 e 107 testualmente dispone, al fine di valorizzare il sistema dell alta formazione artistica e musicale i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell alta formazione artistica e musicale sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università ; ancora il comma 107 I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello. La norma è dunque chiarissima nell equiparare il diploma vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. Ciò premesso il decreto ministeriale n. 374/2017 che ha disciplinato i criteri e requisiti per l accesso alle fascie, testualmente prevede, per l inserimento nella seconda fascia, il possesso dell abilitazione o di un titolo equipollente tra i quali indica diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministero dell Università e Ricerca del n.137. Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, con il con DM n. 137: - all art. 1 rubricato ISTITUZIONE DEI CORSI ha sancito A decorrere dall anno accademico , nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi 8

9 ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonchè i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello [...]. - all art. 4 rubricato TITOLO RILASCIATO ha previsto Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all insegnamento rispettivamente dell educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola" Effetto naturale del quadro normativo delineato è che il diploma AFAM, conseguito secondo il vecchio ordinamento, corredato da diploma di scuola superiore di secondo grado, essendo equiparato ai diplomi accademici di secondo livello fino al 2021, è titolo abilitante all insegnamento in base all art 4 del D.M. 137/2007. Non può revocarsi in dubbio che il DM del 2007 valuta, quale titolo abilitante, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.), come si è visto, è stato equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. 2. EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL ABILITAZIONE - DISCRIMINAZIONE E DISPARITA DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM, ALLO STATO NON ABILITATI ALL INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICIO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI RESO ABILITANTE ALL INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del La stessa all art. 1, comma 107, prevede I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto de Ministero dell istruzione dell università e della ricerca. La norma, dunque, è chiarissima nell equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. 9

10 Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello. In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all abilitazione all insegnamento che quindi danno accesso alla II fascia si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane dl tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Ciò premesso, il dettato del D.M. 374/2017 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n /2016 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenze n. 4206/ n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del Tribunale di Sassari n. allegato 4) La fattispecie in esame è stata già delibata dall On.le Tar adito in fase collegiale in data 12 luglio 2017 (Tar Lazio Sez. III Bis, Ord. 3562/2017, On.lePres. Savoia, Cons. Rel. Loria e secondo cui Ritenuto che in relazione al titolo posseduto, parte ricorrente possa accedere alla graduatoria richiesta per effetto del valore abilitante acquisito dal diploma conseguito secondo le norme del vecchio ordinamento. Tale detto precedente Collegiale segue la sentenza di merito sempre del Tar Lazio III Bis del n dello stesso Collegio per il riconoscimento abilitante di tale titolo conseguito con le norme del vecchio ordinamento. L istante, ut supra, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata RICORRE All Ill.mo Tribunale civile di Bari, Sezione Lavoro, affinchè voglia accogliere le seguenti Piaccia all Ill.mo Tribunale adito, CONCLUSIONI ORDINARE ALL AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI 10

11 - riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici di secondo livello conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati; - consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto triennio ; Si versano in atti i seguenti documenti: - allegato 1 ove è indicato il diploma accademico, rilasciato alla ricorrente dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed il diploma di maturità; - allegato 2 ove è indicata la Graduatoria di Istituto, valida per gli aa. ss. 2017/2020, ove la ricorrente risulta inserita e le Istituzioni Scolastiche presso le quali la stessa presta (al momento di deposito del ricorso) o ha prestato l ultimo servizio; - allegato 3 corrispondente al Decreto Ministeriale 374/2017; - allegato 4, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n /2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/ n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del Tribunale di Sassari, ordinanze n. 3562/2017 e 5166/2017 TAR LAZIO; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore. Salvis iuribus Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Castellammare di Stabia, ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

12 Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce all atto introduttivo del sopraccitato ricorso PREMESSO CHE - Il ricorso ha per oggetto l accertamento del diritto del ricorrente all inserimento pleno iure nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio , per le classi concorsuali A029, denominata musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A- 30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata strumento musicale nella scuola secondaria di I grado ; - Ai fini dell integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell inserimento pleno iure nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A029, denominata musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A- 30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti. RILEVATO CHE - La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, per le classi concorsuali A-29, A-30, A-56 della scuola secondaria di primo e di secondo grado valide per il triennio Ai sensi dell art. 150, comma primo, del codice di procedura civile Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. CONSIDERATO CHE - La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; - l efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,.non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante 12

13 del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ; - anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto non possano trarsi serie previsioni sull esito della lite; - la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti; - già l art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell art. 151 c.p.c.; - il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09); - anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che l urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l ordinanza del mediante inserimento del ricorso e dell ordinanza stessa nell apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell Ufficio regionale per la Liguria.( Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.). RILEVATO, INFINE, CHE Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all uopo, il sito del M.I.U.R. all indirizzo: Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato FA ISTANZA 13

14 Affinchè la S.V.I., valutata l opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l inserimento in G.U. la notificazione del ricorso: VOGLIA AUTORIZZARE 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR; 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all Avvocatura distrettuale dello Stato. Castellammare di Stabia,

15

16 Fissazione udienza discussione n. cronol. 80/2018 del 04/01/2018 RG n /2017 Proc. n /2017 R.G. TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO - DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART COMMA C.P.C. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola, letto il ricorso iscritto al n /2017 R.G. depositato da ELSA ERNESTINA GIANFREDA, visto l art. 415 c.p.c.; letta l istanza con la quale parte ricorrente ha chiesto, a norma dell art. 151 c.p.c., l autorizzazione alla notifica con modalità diverse da quelle stabilite dal-la legge, stante l elevato numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di individuarli specificamente; visto l art. 151 c.p.c., in base al quale «Il giudice può prescrivere, anche d ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circo-stanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità»; visto l art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente all obbligo di pubbli-cazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la mas-sima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all iter concorsuale, ivi comprese le impugnative; ritenuto che quanto precede sia conforme all evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la mede-sima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l indubbio vantaggio quanto a tale modalità di notificazione di ovviare all eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar La-zio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013); ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell avviso sul sito web dell amministrazione, con le seguenti modalità: pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Miur previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento dal quale risulti: Firmato Da: ARIOLA LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fbc4dc9764c8cdb438d63f015b62d99

17 Fissazione udienza discussione n. cronol. 80/2018 del 04/01/2018 RG n / l autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome della parte ricorrente e l indicazione dell amministrazione intimata; 3.- l indicazione dei soggetti controinteressati; 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento. Si prescrive, inoltre, che: - il Miur non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell avviso di tale comunicazione. FISSA l udienza di discussione della presente controversia avanti a sé, per il giorno 29/05/2018, ore 09:00, con seguito, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque entro e non oltre il termine di legge ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell avviso di tale pubblicazione; dispone altresì che la notifica del ricorso al Miur avvenga nelle forme ordinarie e nel rispetto dei termini di cui all art. 415 c.p.c. Bari, 04/01/2018. Il giudice dr. Luca Ariola Firmato Da: ARIOLA LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fbc4dc9764c8cdb438d63f015b62d99

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