Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. Università degli Studi di Siena

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1 Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana Università degli Studi di Siena CONVENZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA MOBILITÁ INTERNAZIONALE -ANNO 2015-

2 CONVENZIONE TRA L UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA E L AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA MOBILITÁ INTERNAZIONALE. L anno 2015 addì del mese di in Siena tra l Università degli Studi di Siena (in seguito denominata Università ), con sede in Siena Via Banchi di Sotto n. 55, (CF ) rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia il 24/07/1959 E L Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (in seguito denominata Azienda ), con sede in Firenze, Viale Gramsci n. 36 (C.F ), rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Dott. Marco Moretti, nato a Firenze il 2/01/1970 PREMESSE - Visto che l Università degli Studi di Siena ha tra i suoi scopi prioritari la promozione, il sostegno e l incentivazione dei rapporti con altri Atenei europei ed extraeuropei, favorendo gli scambi tesi ad attuare una sempre maggiore mobilità studentesca sia per gli studenti dei corsi di laurea che per i dottorandi di ricerca e gli studenti di tutti i corsi post laurea, nonché dei docenti e del personale tecnico-amministrativo; - Visto che l Università degli Studi di Siena partecipa a numerosi programmi di mobilità europea e internazionali, tra cui in particolare al programma Erasmus + finanziato dall Unione Europea, il quale prevede una serie di iniziative tese ad incentivare la mobilità studentesca tra le Università degli Stati membri dell Unione Europea; - Visto che la normativa vigente in materia di Diritto allo Studio Universitario prevede il supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell ambito di programmi di mobilità internazionale e il sostegno agli studenti dell Università di Siena per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale. - Vista la convenzione stipulata il 12 gennaio 2015 tra l Università e l Azienda DSU relativa alle modalità di riscossione della tassa regionale ed alla definizione delle modalità di regolamentazione dei rapporti di collaborazione ed integrazione nei servizi - Considerato che l articolo 11 della citata convenzione rimanda ad appositi disciplinari operativi la regolamentazione degli interventi a favore della mobilità internazionale di cui agli articoli 9 e 10. TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 FINALITÁ L Università e l Azienda si impegnano ad una piena collaborazione per sviluppare e migliorare le condizioni per la mobilità internazionale degli studenti universitari, perseguendo a tal fine un costante coordinamento volto ad assicurare l integrazione e l armonizzazione delle iniziative prese nell ambito delle rispettive competenze. Art. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA Sono destinatari degli interventi riguardanti l accoglienza: 1. Exchange students : studenti in mobilità riconosciuti a seguito di accordi con altri atenei stranieri, ovvero partecipanti a programmi europei e internazionali di mobilità, quali ad esempio il programma Erasmus +; studenti presenti per motivi di studio, tirocinio e/o ricerca nelle strutture dell Università al di fuori dei rapporti convenzionali;

3 2. Studenti partecipanti a programmi estivi di studio (Summer Schools); 3. Visiting Professors/Researchers presenti a Siena per attività di studio o di ricerca; 4. Personale tecnico-amministrativo dipendente da altre Amministrazioni Universitarie, presente a Siena nell ambito dei programmi di mobilità europei e internazionali dell Università; Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA Gli interventi riguardanti l accoglienza sono costituiti da: Accesso alle residenze universitarie dell Azienda ed ai servizi connessi, alle tariffe per esse previste; Accesso al servizio di ristorazione universitaria; Accesso a tutti i servizi destinati dall Azienda alla generalità degli studenti; Interventi promozionali Art. 4 ACCESSO ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE 1. L Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana riserva ogni anno a favore dell Università degli Studi di Siena n. 76 posti alloggio presso le Residenze Universitarie. 2. La relativa fattura avrà cadenza mensile e sarà riferita all effettivo utilizzo dei posti letto riservati per la mobilitià internazionale. Entro il 25 di ogni mese l Università comunica all Azienda i nominativi degli assegnatari per il mese successivo. 3. I posti letto indicati al precedente comma 1 sono destinati agli studenti di cui all art.2 ed hanno le seguenti caratteristiche: 1 appartamento da 5 posti presso la R.U. Sallustio Bandini; 8 posti alloggio presso la R.U. San Marco, in camera doppia; 7 posti alloggio presso la R.U. Piccolomini, di cui 6 in camera doppia e 1 in camera singola; 10 posti alloggio presso la R.U. Sperandie, in camera doppia; 10 posti alloggio presso la R.U. Mattioli,di cui 8 in camera doppia e 2 in camera singola; 6 posti alloggio presso la R.U. Fontebranda, in camera doppia; 8 posti alloggio presso la R.U. Viale XXIV Maggio, in camera doppia; 14 posti alloggio presso il complesso abitativo E. De Nicola, in camera doppia 2 appartamenti da 4 posti letto presso la R.U. Peppino Impastato, per un totale di 8 posti letto. 4. Oltre a tale contingente, l Azienda si impegna, nel caso di incremento di posti letto disponibili, ad aumentare il numero dei posti riservati. 5. Sono inoltre riservati a disposizione dell Università i posti resi liberi, in ciascuna delle Residenze Universitarie, dagli studenti assegnatari di posto alloggio che si assentano per mobilità. Tali posti possono essere occupati solo dagli utenti di cui all art. 2 punto 1. La relativa fattura avrà cadenza mensile e sarà riferita all effettivo utilizzo.

4 6. Gli studenti che eventualmente chiedessero di permanere nei posti alloggio nei periodi di chiusura delle residenze, saranno ospitati secondo le disponibilità in regime di foresteria. 7. L Azienda si impegna a mettere a disposizione degli studenti partecipanti a programmi estivi di studio dell Università (Summer Schools) una parte dei posti che si rendono disponibili presso le residenze Universitarie nel mese di agosto. Tali posti sono assegnati a seguito di relativa richiesta che l Università inoltra entro il mese di marzo di ogni anno. La relativa fattura sarà emessa alla fine dei singoli programmi estivi e sarà intestata all istituzione estera. L Università inoltrerà la richiesta di pagamento ai partner esteri. 8. L università provvede a comunicare all Azienda i nominativi degli studenti da ammettere nei posti letto riservati, di cui all art. 2, in tempo utile per poter garantire l ingresso dei medesimi nelle residenze stesse. 9. Gli studenti assegnatari, al momento dell ingresso in residenza, sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, nella misura prevista dal bando di concorso pubblicato ogni anno nel mese di luglio. Tale deposito viene restituito dopo la riconsegna dell alloggio al netto delle spese sostenute per la riparazione di eventuali danneggiamenti arrecati alla struttura o agli arredi durante il periodo di permanenza. Per le modalità di restituzione del deposito si applica l art. 17 del Regolamento Residenze Universitarie del DSU Toscana. 10. I soggetti di cui all art.2 possono accedere, secondo le disponibilità, ai posti alloggio in regime di foresteria: il pagamento della relativa tariffa è a carico del fruitore e deve essere pagata direttamente presso le residenze di riferimento. Art. 5 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ABITATIVO 1. Gli studenti ammessi nei posti letto riservati devono rispettare le norme contenute nel Regolamento Interno delle residenze Universitarie, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 2. L Università si impegna: - A comunicare il Regolamento agli studenti interessati al momento dell assegnazione dell alloggio: - A farsi garanti di eventuali danni arrecati agli arredi ed alle strutture da parte degli utenti indicati all art.2, tali danni saranno debitamente contestati da un addetto dell Azienda nei termini previsti dal Regolamento summenzionati e comunicati prima della partenza dello studente all Università stessa dal Dirigente dell Azienda. Art. 6 ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE L Azienda garantisce l accesso al servizio di ristorazione nelle strutture che in base alle proprie necessità riterrà utile destinare agli utenti di cui all art.2, alle seguenti condizioni: a) Gli studenti di cui all art. 2 punto 1. accedono tramite il badge magnetico rilasciato dall Università degli Studi di Siena alla tariffa prevista per la mobilità internazionale;

5 b) Gli utenti di cui all art. 2 punti accedono tramite badge magnetico rilasciato dall Azienda, alle tariffe previste per tali tipologie, a seguito di elenco nominativo fornito dall Università; c) L Università e l Azienda potranno determinare nuove modalità di accesso al servizio di ristorazione in seguito all applicazione di nuove procedure informatiche; d) Nel caso in cui la spesa per il servizio di ristorazione sia a carico dell Università, la Divisione Relazioni Internazionali dovrà comunicare all Azienda l elenco nominativo degli studenti aventi diritto insieme ai dati necessari per la fatturazione dei pasti consumati dagli stessi. Tale tipologia di utenti saranno identificati tramite procedura informatica; e) L Azienda comunicherà all Università, se richiesto, i flussi di accesso al servizio ristorazione dei singoli utenti. Art. 7 ACCESSO AI SERVIZI DELL Azienda DSU L Azienda concede ai soggetti indicati all art.2 l accesso ai seguenti servizi: Attività sportive; Attività culturali; Servizio informazione ed orientamento; L accesso e la fruizione dei servizi di cui al comma precedente è consentito nei limiti e con l osservanza delle disposizioni a carattere organizzativo e/o regolamentare stabilite dall Azienda per la generalità degli studenti. Art. 8 TARIFFE DEI SERVIZI Gli importi delle tariffe dei servizi, eventualmente diversificate per fasce di reddito oltre che per tipologie di utenze di cui all art.2, sono determinati dall Azienda, che provvede a comunicarle per scritto, unitamente alle condizioni di accesso ai servizi, all Università che si fa carico di diffonderle fra gli studenti stranieri. Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il pagamento delle tariffe e relativi oneri aggiuntivi del servizio alloggio e del servizio ristorazione, riguardante tutte la tipologie di utenti, deve essere effettuato dall Università entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura da parte dell Azienda Art. 10 SANZIONI Agli studenti che non rispettano le disposizioni regolamentari o commettono comunque atti pregiudizievoli per il normale funzionamento dei servizi, l Azienda applicherà le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti e comunicherà all Università i provvedimenti presi. Art. 11

6 INTERVENTI PROMOZIONALI L Azienda e l Università collaborano nella promozione di ulteriori misure atte a migliorare l accoglienza degli studenti stranieri: in particolare possono prevedere un piano di accordi riguardanti l informazione coordinata destinata agli atenei partner, al Comune di Siena e ad altri Enti Territoriali, sui programmi e sulle condizioni di studio, nonché sulle possibilità di accoglienza e sulle misure di sostegno per gli studenti ospiti. Art. 12 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN USCITA CHE PARTECIPANO A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE 1. Gli interventi dell Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana riguardanti la mobilità degli studenti iscritti all Università di Siena sono costituiti da: Borse di studio regionali per la mobilità internazionale; Servizi informativi e documentazione; Eventuali ulteriori interventi di carattere assistenziale/finanziario derivanti dall applicazione della sovraordinata disciplina regionale inerente il diritto allo studio universitario, se ed in quanto applicabili; 2. L Azienda e l Università attraverso il bando per l assegnazione delle borse LLP/Erasmus informano gli studenti sugli interventi di sostegno rispettivamente posti in essere; 3. L Università nell ambito dei programmi di mobilità segnala i dati revisionali sui flussi della mobilità in partenza, ed attesta la partecipazione degli studenti a programmi, quale requisito di accesso ai benefici dell Azienda comunicandone i nominativi all A.R.D.S.U; 4. L Azienda invia all Università i bandi per la concessione delle borse di studio regionali e di eventuali pertinenti ulteriori benefici, che l Università provvede a diffondere fra gli studenti interessati. Art. 13 DURATA La presente Convenzione avrà durata di anni 3 con possibilità di disdetta da una delle parti, mediante inoltro di lettera raccomandata, almeno quattro mesi prima. Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I contraenti che sottoscrivono la presente Convenzione provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi agli atti derivanti dall esecuzione del presente atto nell ambito del perseguimento dei proprio fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. I contraenti si impegnano altresì a trattare i dati personali dei soggetti di cui all art.2 unicamente per le finalità connesse all esecuzione della presente convenzione. Art. 15 CONTROVERSIE

7 Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Siena. Le parti possono, tuttavia, definire amichevolmente eventuali controversie nascenti; in tal caso, il collegio arbitrale avrà sede in Siena e sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accorso tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Siena. Art. 16 NORME FINALI La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d uso. Ai sensi e per gli effetti della Tab. B allegata al D.P.R. n. 642/1972, la presente Convenzione è esente dall imposto di bollo. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, da servire uno per l Università e l altro per l Azienda, viene letta ed approvata dalle parti interessate e dalle medesime sottoscritte come appresso. Siena, IL PRESIDENTE A.R.D.S.U. TOSCANA Dott. Marco Moretti IL RETTORE UNIVERSITA DI SIENA Prof. Angelo Riccaboni

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