Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Amanda Pisani
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Credito d imposta "R&S": i beni immateriali acquistati all'asta La Risoluzione n 19/E A cura di: Andrea Amantea Categoria: Agevolazioni Sottocategoria: Imprese In seguito ad un interpello avente ad oggetto il credito d imposta per ricerca e sviluppo di cui al D.L. 145/2013 e s.m.i., l Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 19/e interviene fornendo specifici chiarimenti. Partendo dalle originarie disposizioni normative e ribadendo le modifiche da ultimo apportate dalla Legge di Bilancio 2017 l Amministrazione Finanziaria chiedendo a supporto l intervento del M.I.S.E. esaurisce i diversi punti di domanda posti all attenzione dalla società istante. PREMESSA L'articolo 3, comma 1, del D.L. 145/2013 come novellato dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca (c.d. extra-muros), il credito d imposta spetta nella misura del 50 per cento. 1
2 La Legge di Bilancio 2017 ha recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: l applicazione di un aliquota unica del credito d imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati; l ammissibilità delle spese relative a tutto il personale impiegato nell attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere altamente qualificato ; l incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell importo massimo annuale del credito d imposta spettante a ciascun beneficiario. Indipendentemente dalla modifiche intercorse negli ultimi anni in questo elaborato pare necessario andare ad analizzare quelle che sono stati i chiarimenti forniti con la risoluzione n 19/e, documento di prassi che fa seguito a un ulteriore risoluzione, la n 12/e del 27 gennaio con la quale è stata confermata, a determinate condizioni, la cumulabilità dell agevolazione in commento con i contributi comunitari a sostegno delle categorie di spese rientranti tra quelle ammissibili al credito d imposta R&S. Partendo dunque dall istanza di interpello di cui alla risoluzione, analizzeremo le risposte fornite dall Amministrazione Finanziaria. La risoluzione n 19/e La società istante ha realizzato a decorrere dall'esercizio 2015, un progetto di ricerca e sviluppo, tuttora in corso di svolgimento, per il quale intenderebbe fruire del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. La società costituita a luglio 2014 e con esercizio coincidente con l'anno solare fa presente di avere sostenuto, nel corso del 2015, "vari costi di ricerca e sviluppo", tra i quali quelli per l'acquisto di numerosi marchi, brevetti e disegni derivanti dal fallimento della società BETA ricompresi nel lotto X la cui documentazione riporta esclusivamente il costo complessivo dei beni acquistati e dunque non quello dei singoli beni. Risoluzione n 19/E I PUNTI DI DOMANDA 2
3 1 L ammissibilità all agevolazione dei costi riconducibili non solo all acquisizione di brevetti per invenzione o per modelli di utilità ma anche all acquisizione di marchi e di disegni. 2 L acquisto di beni immateriali da società sottoposta a procedura fallimentare. 3 L individuazione del costo agevolabile qualora, come nel caso di specie, i documenti di acquisto riportino il costo complessivo dei beni acquistati e non il valore di ogni singolo bene immateriale. 4 La determinazione della media degli investimenti e se la stessa debba tenere conto degli eventuali costi di ricerca e sviluppo, inerenti ai citati beni immateriali agevolabili, sostenuti dalla società cedente. Costi riconducibili all acquisizione di marchi e di disegni In merito al primo quesito posto l Amministrazione Finanziaria ribadisce che l'ammissibilità al credito d imposta dei costi menzionati è, in primo luogo, subordinata alla circostanza che i costi in questione siano sostenuti nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo; fatta tale premessa, una volta interpellato il M.I.S.E. è stato ribadito che possano essere ammissibili al credito d'imposta per ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, in linea con quanto già prescritto con la Circolare della stessa Agenzia delle Entrate n. 5/E del , posto che essi siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, tuttora in corso di svolgimento, per il quale la società istante intende fruire del credito d'imposta. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative: a un'invenzione industriale o biotecnologica; a una topografia di prodotto a semiconduttori; a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 3
4 Non sono ammissibili all agevolazione, i marchi d'impresa e i disegni. Infatti, l'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto esclusivamente per le privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una à l " L acquisto di beni immateriali da società sottoposta a procedura fallimentare Sul secondo quesito (beni acquistati da una società in fallimento) l acquisto avvenuto con la modalità in commento non rappresenta elemento ostativo al riconoscimento del credito di imposta per R&S. Brevetti acquisiti all asta I costi in questione siano sostenuti nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo? SI NO AGEVOLAZIONE RICHIEDIBILE NON AGEVOLABILI LE DISPOSIZIONI NORMATIVE NON PREVEDONO NULLA CIRCA LA PROVENIENZA DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE COME POSSONO ESSERE DEFINITI I BREVETTI ACQUISITI. Individuazione del costo agevolabile in presenza di documenti di acquisto con indicazione del solo complessivo dei beni acquistati Alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d imposta pari al 50% (come da modifiche della Legge di Bilancio 2017) delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
5 Calcolo dell agevolazione Spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre Le spese non possono essere definiti in maniera forfettaria In merito all individuazione del singolo costo dei beni per i quali si richiede l agevolazione, stante la non immediata individuazione del costo dei singoli beni, il credito d'imposta, si applica sulle spese effettivamente sostenute e non su valori "forfettari, per cui considerando anche gli obblighi documentali a cui è tenuta ad adempiere la società che intende ricorrere al beneficio fiscale in commento, la stessa, non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni ricompresi nel "lotto numero X", in sostituzione dello stesso, potrebbe, ad esempio, adottare, quale criterio di ripartizione quello fondato sull'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. In tal caso, al fine di rendere comprensibili, in sede di eventuale controllo, i criteri di stima utilizzati, che in ogni caso devono essere oggettivi, è opportuno che la società predisponga una relazione di stima. LA FATTURA INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEI BENI ACQUISITI? Non è percorribili l individuazione forfettaria dei costi dei beni agevolabili Si considera sull'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato Supponiamo che venga acquistato all'asta un lotto con 3 beni: A), B) e C) al costo complessivo di euro 300; In tale lotto solo il costo dei beni A) e B) sono ammissibili all'agevolazione. Il valore normale dei singoli beni è: 200 euro per A),; 5
6 300 euro per B); e, 100 euro per C). Il valore normale del lotto è pari a euro 600 ( ). L'incidenza percentuale del valore normale del bene A) sul valore normale dell'intero lotto è pari al 33,33% [(200/600)*100]. L'incidenza percentuale del valore normale del bene B) sul valore normale dell'intero lotto è pari al 50% [(300/600)*100]. L'incidenza percentuale del valore normale del bene C) sul valore normale dell'intero lotto è pari al 16,67 % [(100/600)*100]. Da ciò si ricava quanto segue: costo di acquisto riferito al bene A) = 100 (300*33,33%); costo di acquisto riferito al bene B) = 150 (300*50%); costo di acquisto riferito al bene C) = 50 (300*16,67%). Di conseguenza, il costo di acquisto agevolabile riferito ai beni A) e B) è pari a 250. Determinazione della media degli investimenti e costi di ricerca e sviluppo, sostenuti dalla società cedente Venendo all ultimo quesito circa l individuazione della media degli investimenti ( ) si ricorda come ribadito sopra che il credito d imposta è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l'ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e l investimento medio relativo ai tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre Nel caso specificato nell'istanza d'interpello gli investimenti realizzati dalla società fallita BETA, non possono essere imputati, ai fini del calcolo della media di riferimento alla società ALFA, in quanto le posizioni soggettive come deve ritenersi la media richiamata - non si trasferiscono in caso di operazioni fiscalmente realizzative e la cessione in questione, coinvolgendo una procedura fallimentare avviene fra parti indipendenti. In pratica non vanno considerati ai fini della propria media R&S gli eventuali costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società fallita BETA. 6
7 Una società effettua investimenti agevolabili, ossia brevetti acquistati da una società in fallimento per un importo pari a ; gli investimenti rilevanti effettuati nei periodi d imposta ammontano ad euro: nel 2012; nel 2013; nel La società cedente aveva in precedenza sostenuto costi per attività di ricerca e sviluppo pari a Il requisito della spesa minima è rispettato in quanto la spesa sostenuta è superiore a Verifichiamo l incremento complessivo della spesa per attività di R&S: investimenti realizzati nel ; media investimenti pregressi ( )= ; beneficio effettivo spettante= = *50%(unica aliquota applicabile)= Non vanno considerati ai fini della propria media R&S " gli eventuali costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società fallita, in questo caso pari a Per quanto riguarda l indicazione nel quadro RU dei modelli Redditi 2017: Con il codice credito B9, va indicato il credito d imposta; rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d imposta (il dato non va trasmesso all Agenzia delle Entrate); nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. 7
8 Riferimenti normativi D.L. 145/2013; Legge 190/2014; Legge n 232/2016; Circolare Agenzia delle Entrate 5/E Marzo 2016; Decreto MEF 27 maggio 2015; Risoluzione n 19/E Riproduzione riservata - 8
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