BUONO SOCIALE. Via Turati 2/b Erba (C0) - P. IVA Tel Fax ufficiodipiano@consorzioerbese.
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- Isidoro Venturini
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1 BUONO SOCIALE CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO DAI FAMILIARI O CON ASSISTENZA INFORMALE Art. 1 Finalità: Il buono sociale ha le seguenti finalità: - favorire l autonomia e la permanenza a domicilio delle persone in condizione di non autosufficienza; - evitare o ritardare la istituzionalizzazione della persona fragile facilitandone l accudimento e la permanenza nella propria abitazione da parte di parenti e di persone appartenenti ad una rete esterna con regolare contratto di lavoro; - sostenere, prioritariamente, lo sforzo delle famiglie e dei parenti nella cura della persona fragile. Art. 2 Incompatibilità Il buono è incompatibile con il buono a favore di persone assistite a domicilio da assistenti familiari (buono badanti), con i progetti attuati e finanziati ai sensi della L. n. 162/98, con il contributo economico riconosciuto alle famiglie di persone con un componente affetto da stato vegetativo assistito a domicilio (DGR n del 16/09/2009) e con altre azioni già finanziate con altri fondi (ad esempio da: Fondazioni, progetti sperimentali regionali, bandi provinciali per le associazioni di volontariato). Art. 3 Requisiti di ammissibilità I destinatari degli interventi sono persone aventi i seguenti requisiti: - alla data di presentazione della domanda: a) residenza e domicilio in uno dei Comuni appartenenti al Distretto di Erba; b) essere in possesso di certificato di invalidità civile del 100% (per i minori deve essere riconosciuto lo stato di gravità ai sensi della legge n. 104/98); c) avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare (così come previsto dal DPCM n. 221/99 integrato e modificato dal DPCM n. 242/01) non superiore al valore di ,00; d) essere presente un care-giver referente (familiare o altra persona) che si occupa direttamente dell assistenza. Tale care-giver può essere coadiuvato/affiancato da assistente familiare assunto con regolare contratto inferiore a 18 ore settimanali; - alla data di effettuazione della valutazione: e) essere in vita alla data della redazione della scheda di valutazione; f) essere persona fragile assistita a domicilio che raggiunge una valutazione della soddisfazione del bisogno di assistenza come indicato all art. 5.2 del presente documento.
2 Art. 4 Gestione dell intervento L intervento è disciplinato a livello distrettuale. La gestione economica è di competenza del Consorzio Erbese Servizi alla Persona (di seguito denominato Consorzio). La gestione tecnica è di competenza del Servizio Sociale del Comune di residenza della persona richiedente (di seguito denominato Comune) e del Consorzio. Art. 5 Modalità di attuazione 5.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata da parte dell interessato o dal care-giver nominato quale referente, mediante apposito modulo (Allegato A), al Consorzio tramite il proprio Comune. La domanda ha validità di 12 mesi dalla data di presentazione al Comune. Alla domanda è necessario allegare copia di certificazioni comprovanti l esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all art. 3, lettere b) e c). In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese VALUTAZIONE E AMMISSIONE DELLA DOMANDA La domanda, dopo che è stata inoltrata dal Comune al Consorzio, è sottoposta a verifica e valutazione da parte di un équipe composta dall Assistente Sociale del Comune e da un Assistente Sociale del Consorzio. Qualora la persona non autosufficiente deceda, venga ricoverata definitivamente presso una struttura residenziale o trasferisca la residenza o anche il solo domicilio in un Comune fuori Distretto, prima dell effettuazione della valutazione, la domanda viene automaticamente esclusa. Con la valutazione, da effettuarsi tramite apposita scheda (allegato B), si verificano i requisiti di ammissione e si analizza il bisogno di assistenza della persona non autosufficiente, attribuendo un punteggio a ciascun elemento oggetto di valutazione. In particolare vengono analizzati i seguenti elementi: - Soddisfazione del bisogno di assistenza della persona non autosufficiente; - Gravità della situazione; - Efficacia dell intervento assistenziale reso dal care-giver di riferimento; - Situazione economica. Se nella scheda di valutazione, al punto soddisfazione del bisogno di assistenza, la domanda ottiene almeno 7 punti (se la persona non autosufficiente ha almeno 8 anni) oppure almeno 4 punti (se persona la persona non autosufficiente ha meno di 8 anni), la persona non autosufficiente viene inserita nella apposita graduatoria di cui all art. 5.3.
3 Nel caso di accertamento della non sussistenza di tutti i requisiti richiesti o di non raggiungimento del punteggio minimo (art.3 punto f), la domanda non viene ammessa. Il Consorzio, tramite il Comune, da comunicazione al richiedente dell esito della valutazione, del punteggio ottenuto e pertanto dell inserimento in graduatoria o della non ammissione della domanda GRADUATORIA Le domande ammesse sono inserite in una graduatoria distrettuale che considera il punteggio assegnato a ciascuna domanda, in ordine decrescente. La graduatoria viene aggiornata quadrimestralmente, sulla base delle domande pervenute entro le scadenze sotto riportate: - primo quadrimestre dell anno: la graduatoria, da predisporsi entro il 30 gennaio, considera le domande in corso di validità pervenute entro il 15 dicembre dell anno precedente; - secondo quadrimestre dell anno: la graduatoria, da predisporsi entro il 30 maggio, considera le domande in corso di validità pervenute entro il 15 aprile; - terzo quadrimestre dell anno: la graduatoria, da predisporsi entro il 30 settembre, considera le domande in corso di validità pervenute entro il 15 agosto. In caso di sostanziali modifiche del bisogno della persona non autosufficiente e della modalità di assistenza prestata dal care-giver di riferimento, è possibile chiedere una rivalutazione della domanda. 5.4 ASSEGNAZIONE DEL BUONO Il buono viene assegnato tenendo conto degli specifici fondi annualmente stanziati nonché delle eventuali economie disponibili per ciascun quadrimestre. A parità di punteggio il buono viene assegnato tenendo conto dell ordine cronologico di presentazione della domanda e in ciò farà fede la data di protocollo del Comune. In caso di medesima data di presentazione della domanda, il buono viene assegnato alla persona più anziana. Il Consorzio invia la graduatoria quadrimestrale ai Comuni, i quali informano i richiedenti, ammessi ed inseriti nella graduatoria, circa l assegnazione del buono per il quadrimestre di riferimento o la non assegnazione, per tale quadrimestre. L Assistente Sociale del Comune deve redigere il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) per le persone non autosufficienti ammesse a beneficiare del buono, dando comunicazione formale al Consorzio prima dell erogazione del contributo economico. Il PAI è finalizzato ad una più approfondita ed operativa valutazione delle necessità assistenziali della persona non autosufficiente, all efficacia degli interventi resi e prevede valutazioni in itinere e finali EROGAZIONE DEL BUONO Il buono viene erogato dal Consorzio direttamente ai beneficiari con cadenza quadrimestrale posticipata previa verifica, da parte del Comune, dell assenza di una delle situazioni di cui all art. 7 che determinano la decadenza o sospensione del buono.
4 Il Comune pertanto, dopo la verifica sopra detta, invia al Consorzio, entro 10 giorni lavorativi dopo la scadenza del quadrimestre di riferimento, comunicazione della conferma o meno per il pagamento del buono per l intero quadrimestre o per frazioni di esso. Nel caso di decesso del beneficiario il buono può essere liquidato agli eredi che ne facciano specifica richiesta, nella quale deve essere indicato il nominativo/i dell erede/i delegato/i a riscuotere i buoni spettanti. Tale richiesta deve essere inviata al Consorzio tramite il Comune, contestualmente all invio della comunicazione di conferma del permanere dei requisiti di cui sopra. Art. 6 Convivenze In caso di più persone conviventi nel medesimo nucleo familiare o nella medesima comunità e in possesso dei requisiti per la presentazione della domanda, le richieste verranno accolte e inserite in graduatoria. Qualora le persone conviventi risultassero in posizione utile per percepire il buono, ai destinatari, conviventi nel medesimo nucleo familiare o in Comunità, verrà assegnato, sempre tenuto conto dei fondi disponibili: a) se i beneficiari all interno del nucleo sono due, il 50% del valore del buono spettante; b) se i beneficiari all interno del nucleo sono tre, il 33% del valore del buono spettante; c) se i beneficiari all interno del nucleo sono quattro o più, il 25% del valore del buono spettante. Art. 7 Decadenza, sospensione e obblighi del beneficiario Tutti coloro che sono in graduatoria o il referente, al verificarsi di un evento che comporti il venir meno, anche temporaneo, del diritto al buono, ha l obbligo di darne comunicazione, in forma scritta, al Consorzio tramite il Comune di residenza. La decadenza dal diritto di assegnazione del buono si verifica per: a) rinuncia; b) decesso; c) cessazione di uno o più requisiti di ammissione; d) ricovero definitivo in strutture residenziali; e) trasferimento di residenza in un Comune non appartenente al Distretto di Erba; f) mancato rispetto dei contenuti del Piano di Assistenza Individualizzato ; g) sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati. La fruizione del buono sociale, al verificarsi di una delle suddette cause, decade : - se l evento accade nei primi 14 giorni del mese l erogazione cessa dal primo giorno del medesimo; - se l evento accade dal 15 giorno del mese la liquidazione comprende anche il mese in corso, ciò indipendentemente dalla data di comunicazione. In caso di ricovero temporaneo in struttura sanitaria (ospedale, istituto di riabilitazione o altro): - l assenza dal domicilio fino a 14 giorni non interrompe l erogazione del buono;
5 - il superamento dei 14 giorni all interno dello stesso mese comporta la non erogazione dell importo relativo a tale mese; - qualora il superamento dei 14 giorni avvenga nel mese successivo non deve essere erogato l importo relativo a tale mese. Eventuali somme erogate a soggetti per i quali siano venuti meno i requisiti saranno recuperate per gli importi relativi al periodo successivo alla perdita del diritto al beneficio. Non viene sospeso il buono in caso di ricovero di sollievo presso idonee strutture residenziali, per un massimo di due mesi nell anno, anche consecutivi e solo se il beneficiario non viene ricoverato definitivamente in struttura residenziale. Qualora la persona non autosufficiente (o un suo referente) faccia domanda di aggravamento del grado di invalidità finalizzata all ottenimento dell indennità di accompagnamento, deve esserne data immediata comunicazione al Comune di residenza. In attesa della conoscenza dell esito della domanda, il Consorzio liquiderà buoni dell entità di cui al punto b) dell articolo 8 a partire dal mese successivo la data di presentazione della domanda di aggravamento. In caso di esito negativo della domanda, il Consorzio provvederà a conguagliare l entità dei buoni spettanti. Art. 8 Entità del buono L entità del buono è stabilito nei seguenti importi: a) 300,00 mensili per le persone fragili che non percepiscono l indennità di accompagnamento; b) 150,00 mensili per le persone fragili che percepiscono l indennità di accompagnamento o ne hanno comunque acquisito il diritto. Nel caso in cui il beneficiario acquisisse il diritto all indennità di accompagnamento nel corso del periodo di erogazione dei buoni, l entità del buono verrà adeguata. Art. 9 Norma transitoria Le domande presentate entro il 30 dicembre 2010 hanno validità dal 1 settembre 2010 al 31 agosto Pertanto danno diritto a beneficiare del buono retroattivamente dal 1 settembre 2010.
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