MILANO - LUNEDÌ, 29 SETTEMBRE 2008 SERIE EDITORIALE ORDINARIA. Sommario. Comunicato regionale 24 settembre n. 171

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1 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - LUNEDÌ, 29 SETTEMBRE 2008 SERIE EDITORIALE ORDINARIA Sommario Anno XXXVIII - N Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/ Filiale di Varese A) CONSIGLIO REGIONALE Comunicato regionale 24 settembre n. 171 [1.8.0] Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: I.Re.F C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8030 [3.1.0] Modifica dell accreditamento della Comunità «Maria Nascente» sita in cascina Malcontenta a Villanterio (PV) gestita da «Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus» con sede legale in via delle Crociate, n. 1 a San Giuliano Milanese, disposto con d.g.r / Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8031 [3.1.0] Revoca dell accreditamento della «Comunità Emmanuele» di via S. Francesco, n. 3 a Casalpusterlengo gestita da «Emmanuele Soc. Coop. Onlus» ivi ubicata, disposto con d.g.r. 273/ Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8032 [3.1.0] Autorizzazione e accreditamento del Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Varese Parziale modifica della d.g.r. 7918/ Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8033 [3.1.0] Autorizzazione e accreditamento provvisorio del Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia ai sensi della d.g.r / Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8034 [3.1.0] Determinazioni in merito alle modalità di valutazione dei progetti di servizio civile previsti dalla d.g.r. n. 5429/ Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8045 [4.3.0] Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «piogge alluvionali dal 12 al 14 luglio 2008» nella provincia di Sondrio Proposta al Ministero per le politiche agricole e forestali di declaratoria dell eccezionalità dell evento (d.lgs. n. 102/2004) Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8048 [5.1.3] Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, ai sensi dell art. 80, d.lgs. n. 152/2006 Torrente Merdarolo in comune di Caiolo (SO) Deliberazione Giunta regionale 19 settembre n. 8/8059 [5.1.0] Criteri per la definizione degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (comma 4 dell art. 15 della l.r. 12/05) Approvazione D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE D.G. Istruzione, formazione e lavoro Decreto dirigente unità organizzativa 12 settembre n [3.3.0] Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine SERVIZI SOCIALI / Assistenza SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

2 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y 2882 D.G. Agricoltura Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre n [4.3.0] Approvazione elenco regionale delle fattorie didattiche aggiornato al 30 giugno 2008, in applicazione del d.d.g. 24 marzo 2003 n D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza Decreto dirigente struttura 11 settembre n [4.6.4] Approvazione dell elenco delle scuole di alpinismo, sci-alpinismo ed arrampicata operanti in Lombardia Anno D.G. Qualità dell ambiente Comunicato regionale 19 settembre n. 169 [5.3.4] Elenco delle autorizzazioni integrate ambientali e delle modifiche ed integrazioni alle stesse rilasciate dalla Regione Lombardia alla data dell 8 settembre D.G. Casa e opere pubbliche Decreto dirigente unità organizzativa 22 settembre n [5.1.2] Approvazione dell Invito a presentare proposte per la partecipazione al «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell inquinamento AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

3 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia A) CONSIGLIO REGIONALE [BUR ] [1.8.0] Com.r. 24 settembre n. 171 Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: I.Re.F. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMUNICA Il Consiglio regionale deve procedere alla nomina di tre membri effettivi e due supplenti nel Collegio dei revisori dei conti de ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I.Re.F. Scadenza presentazione candidature: giovedì 23 ottobre Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale via Fabio Filzi n Milano e devono pervenire entro la data di scadenza. Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia. Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a: a) dati anagrafici completi e residenza; b) titolo di studio; c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti; d) disponibilità all accettazione dell incarico; e) iscrizione nel registro dei revisori contabili. Dovranno inoltre essere allegati: 1) il curriculum professionale, includente l elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti; 2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione; 3) la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l incarico in oggetto, ai sensi dell art. 7 della l.r. n. 14/95; 4) la documentazione attestante l iscrizione nel registro dei revisori contabili. Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall incarico ricoperto; per l incarico a revisore dei conti o di membro del collegio sindacale è consentito il cumulo di due incarichi. Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni. Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sopraspecificati) disponibili presso il Servizio per l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Unità Operativa Nomine via Fabio Filzi n Milano telefono 02/ , ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine. Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito (link: concorsi e bandi, Direzione Generale Programmazione e Relazioni Esterne) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura. Il presidente: Giulio De Capitani Y 2883 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI [BUR ] [3.1.0] D.g.r. 19 settembre n. 8/8030 Modifica dell accreditamento della Comunità «Maria Nascente» sita in cascina Malcontenta a Villanterio (PV) gestita da «Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus» con sede legale in via delle Crociate, n. 1 a San Giuliano Milanese, disposto con d.g.r /2003 LA GIUNTA REGIONALE Richiamati: il d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria; il d.p.r. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1) lett. a) e art. 12 per quanto riguarda l accreditamento delle strutture pubbliche e private; la d.g.r. 7 aprile 2003, n «Determinazione dei requisiti standard per l autorizzazione al funzionamento e l accreditamento dei servizi privati e pubblici per l assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»; la d.g.r. 10 ottobre 2007, n «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell area dipendenze»; Vista la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»; Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»; Vista la d.g.r. 12 dicembre 2003, n che accredita tra l altro la Comunità «Maria Nascente» sita in Cascina Malcontenta a Villanterio (PV) gestita da «Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus» con sede legale in via delle Crociate, n. 1 a San Giuliano Milanese per 38 posti Terapeutico Riabilitativi Residenziali; Vista la Denuncia di Inizio Attività (DIA) del 20 luglio 2007 presentata all ASL di Pavia dal gestore per 5 posti aggiuntivi di trattamento specialistico per coppie, soggetti con figli e nuclei familiari nella Comunità in questione; Vista la verifica positiva dei requisiti richiesti per i 5 posti aggiuntivi formulata dall ASL di Pavia il 30 luglio 2007; Dato atto che il 26 maggio 2008 il gestore ha presentato all ASL di Pavia la richiesta di modifica dell accreditamento dei 38 posti residenziali in: 33 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo, 5 posti di trattamento specialistico per coppie, soggetti con figli e nuclei familiari; Dato atto del decreto dell ASL di Pavia n. 381/ 5.0 del 23 luglio 2008, pervenuto alla Regione il 5 agosto 2008, che esprime favorevole alla modifica dell accreditamento dei 38 posti residenziali in: 33 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo, 5 posti di trattamento specialistico per coppie, soggetti con figli e nuclei familiari e che da atto del mantenimento di 5 posti aggiuntivi di servizio terapeutico riabilitativo residenziale in regime autorizzativo; Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l esercizio 2008», in particolare l allegato 12 «Linee di programmazione e di indirizzo dei servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale»; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell accreditamento in questione; Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale ha verificato che l onere stimato derivante dall accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell ambito del Fondo sanitario regionale,

4 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull UPB capitolo 6679 del bilancio regionale 2008 e successivi; Ritenuto di precisare che l ASL di Pavia debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell adozione dei conseguenti provvedimenti; Precisato che l accreditamento vincola l ente Gestore all accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione con circolare prot. G del 4 agosto 2008; Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale; Vista la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l assetto organizzativo della Giunta regionale dell VIII legislatura; Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di modificare l accreditamento della Comunità «Maria Nascente» sita in Cascina Malcontenta a Villanterio (PV) gestita da «Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus» con sede legale in via delle Crociate, n. 1 a San Giuliano Milanese, disposto con d.g.r /2003; 2. di accreditare conseguentemente la Comunità «Maria Nascente» sita in Cascina Malcontenta a Villanterio (PV) gestita da «Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus» con sede legale in via delle Crociate, n. 1 a San Giuliano Milanese per complessivi 38 posti residenziali: 33 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo, 5 posti di trattamento specialistico per coppie, soggetti con figli e nuclei familiari; 3. di prendere atto che la Comunità in questione gestisce 5 posti aggiuntivi di servizio terapeutico riabilitativo residenziale in regime autorizzativo; 4. vincolare l ente Gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con dd.g.r /2003 e 5509/2007, con l ASL di ubicazione della struttura e all accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione con circolare prot. G del 4 agosto 2008; 5. di precisare che la sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente da parte dell ASL di ubicazione della struttura dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale definitivo dei servizi residenziali e semiresidenziali dell area dipendenze per l anno 2008; 6. di stabilire che l ASL di Pavia debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell adozione dei conseguenti provvedimenti; 7. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni [BUR ] [3.1.0] D.g.r. 19 settembre n. 8/8031 Revoca dell accreditamento della «Comunità Emmanuele» di via S. Francesco, n. 3 a Casalpusterlengo gestita da «Emmanuele Soc. Coop. Onlus» ivi ubicata, disposto con d.g.r. 273/2005 LA GIUNTA REGIONALE Richiamati: il d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l istituzione dell Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; il d.m. sanità 19 febbraio 1993 Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza; il d.p.r. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; Y 2884 la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»; la l.r. 2 aprile 2007 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»; la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»; la d.g.r. 12 marzo 1999, n «Definizione dei requisiti e delle modalità per l autorizzazione al funzionamento e l accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti» che ha definito i requisiti e le modalità per l autorizzazione al funzionamento e l accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti; la d.g.r. 7 aprile 2003, n «Determinazione dei requisiti standard per l autorizzazione al funzionamento e l accreditamento dei servizi privati e pubblici per l assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze» che definisce requisiti autorizzativi e di accreditamento per i servizi dipendenze; la d.g.r. 10 ottobre 2007, n «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell area dipendenze»; Dato atto che la d.g.r. 8 luglio 2005, n. 273 accredita la «Comunità Emmanuele» di via S. Francesco, n. 3 a Casalpusterlengo gestita da «Emmanuele Soc. Coop. Onlus» ivi ubicata per 13 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale; Vista la comunicazione, del 10 luglio 2008 pervenuta alla Regione il 17 luglio 2008, del Presidente della cooperativa in questione che comunica la cessata attività della «Comunità Emmanuele» dal 30 giugno 2008; Ritenuto di prendere atto della cessata attività e conseguentemente di revocare l accreditamento per 13 posti alla «Comunità Emmanuele»; Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti del servizio in questione; Vista la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l assetto organizzativo della giunta regionale dell VIII legislatura; Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale; Stabilito di dover procedere alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di prendere atto della cessata attività della «Comunità Emmanuele» di via S. Francesco, n. 3 a Casalpusterlengo gestita da «Emmanuele Soc. Coop. Onlus» ivi ubicata comunicata con lettera del Presidente del 10 luglio 2008; 2. di procedere alla revoca dell accreditamento per 13 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale, disposto con d.g.r. 273/2005 alla Comunità di cui sopra; 3. di procedere alla cancellazione della Comunità di cui al punto 1. dal Registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti; 4. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni [BUR ] [3.1.0] D.g.r. 19 settembre n. 8/8032 Autorizzazione e accreditamento del Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Varese Parziale modifica della d.g.r. 7918/2008 LA GIUNTA REGIONALE Richiamati: il d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive integrazioni, in particolare la l. 49/2006; il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

5 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il d.p.r. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l accreditamento delle strutture pubbliche e private; la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»; la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»; Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n «Determinazione dei requisiti standard per l autorizzazione al funzionamento e l accreditamento dei servizi privati e pubblici per l assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»; Dato atto che la d.g.r /2003 nella parte relativa al «Percorso procedurale attuativo per l accreditamento degli Enti e delle Associazioni per i servizi sociosanitari» prevede che per quanto riguarda l autorizzazione e l accreditamento dei servizi pubblici le funzioni di vigilanza debbano essere effettuate da ASL diverse da quelle responsabili della gestione e in particolare i requisiti dei servizi pubblici dell ASL di Varese debbano essere verificati dall ASL di Milano 1; Viste le dd.g.r. 5 dicembre 2003, n e 6 agosto 2008, n per quanto riguarda l autorizzazione e l accreditamento dei Servizi Territoriali per le Dipendenze dell ASL di Varese; Dato atto che la d.g.r. 7918/2008 autorizza e accredita nell ASL di Varese due Servizi Territoriali per le Dipendenze, come meglio riportato nell allegato D) della delibera medesima; Considerato che la delibera dell ASL di Varese n. 354 del 4 giugno 2008, sulla scorta del parere dell ASL di Milano 1, richiede l autorizzazione e l accreditamento di un unico Servizio Territoriale per le Dipendenze, indicando per alcune sedi il tempo massimo per l adeguamento agli standard richiesti, come riportato nell allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo; Ritenuto di dover modificare la d.g.r. 6 agosto 2008, n per quanto riguarda l autorizzazione e l accreditamento dei Servizi Territoriali per le Dipendenze dell ASL di Varese, dando atto che per mero errore materiale sono stati individuati due Servizi Territoriali per le Dipendenze, invece di un unico; Ritenuto pertanto di autorizzare e accreditare in via provvisoria il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Varese, così come riportato nell allegato A), dando atto che il mancato Y 2885 raggiungimento dei requisiti richiesti in alcune sedi non è imputabile all ASL di Varese e subordinando l autorizzazione e l accreditamento definitivi al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r /2003 in ogni singola sede operativa; Ritenuto che l ASL di Varese per il Servizio Territoriale per le Dipendenze di cui all allegato A), è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n e circolare prot. G del 4 agosto 2008; Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale; Vista la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l assetto organizzativo della Giunta regionale dell VIII legislatura; Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di autorizzare e accreditare in modo provvisorio un unico Servizio Territoriale Dipendenze dell ASL di Varese fino al raggiungimento dei requisiti autorizzativi richiesti in ogni sede, entro il 31 dicembre 2009; 2. di modificare la d.g.r. 7918/2008 per quanto riguarda l autorizzazione e l accreditamento dei Servizi Territoriali Dipendenze dell ASL di Varese con riferimento all allegato D) e di sostituire tale allegato con l allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di impegnare l ASL di Varese al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r /2003 in ogni sede operativa entro le scadenze riportate nell allegato A); 4. di subordinare l autorizzazione e l accreditamento definitivi del Servizio Territoriale per le Dipendenze delle ASL di Varese alla certificazione, da parte dell ASL incaricata, del raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r /2003 in ogni sede operativa, entro le scadenze riportate nell allegato A); 5. di stabilire che le ASL di Varese per il Servizio Territoriale per le Dipendenze di cui all allegato A) è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n e circolare prot. G del 4 agosto 2008; 6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni ALLEGATO A) ASL della Provincia di VARESE SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO Requisiti di Tempo di proroga STRUTTURA SERVIZIO VIA COMUNE Autorizzazione / Autorizzazione / Accreditamento Accreditamento STRUTTURA COMPLESSA SERT provincia Nord via OTTORINO ROSSI, 9 VARESE SI Accreditamento provvisorio Unità semplice SERT provincia Nord via MATTEOTTI, 20 ARCISATE SI Unità semplice SERT provincia Sud via CAVALLOTTI, 21 GALLARATE SI Unità semplice SERT provincia Sud via NOVARA, 48 BUSTO ARSIZIO SI Unità semplice SERT provincia Sud via VARESE, 196 SARONNO SI Unità semplice SERT provincia Nord via MARCONI, 40 CITTIGLIO NO Proroga al 31 dicembre 2009 Unità semplice SERT provincia Nord via MONTE NEVOSO, 6 TRADATE NO Proroga al 31 dicembre 2009 [BUR ] [3.1.0] D.g.r. 19 settembre n. 8/8033 Autorizzazione e accreditamento provvisorio del Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia ai sensi della d.g.r /2003 LA GIUNTA REGIONALE Richiamati: il d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive integrazioni, in particolare la l. 49/2006; il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria; il d.p.r. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

6 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l accreditamento delle strutture pubbliche e private; la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»; la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»; Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n «Determinazione dei requisiti standard per l autorizzazione al funzionamento e l accreditamento dei servizi privati e pubblici per l assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»; Dato atto che tale d.g.r. stabilisce per i Servizi Territoriali per le Dipendenze i requisiti di autorizzazione e accreditamento e in carenza dei requisiti previsti, i tempi relativi di adeguamento, da calcolare a partire dal 22 aprile 2003, data di pubblicazione della d.g.r. medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; Visto che per quanto attiene i requisiti strutturali richiesti (minimi generali e minimi specifici) la scadenza per l adeguamento è il 21 aprile 2008; Dato atto che la d.g.r /2003 nella parte relativa al «Percorso procedurale attuativo per l accreditamento degli Enti e delle Associazioni per i servizi sociosanitari» prevede che per quanto riguarda l autorizzazione e l accreditamento dei servizi pubblici le funzioni di vigilanza debbano essere effettuate da ASL diverse da quelle responsabili della gestione e in particolare i requisiti dei servizi pubblici dell ASL di Pavia debbano essere verificati dall ASL di Lodi; Vista la circolare regionale 1 luglio 2003, n. 23 che precisa che in caso di servizio gestito direttamente dalla ASL, l autorizzazione e l accreditamento sono competenze della Regione; Dato atto che il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia è stato provvisoriamente autorizzato e accreditato subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali minimi generali e minimi specifici richiesti per l autorizzazione entro il 21 aprile 2008 con d.g.r. 5 dicembre 2003, n ; Vista la comunicazione ai Direttori Generali e Sociali delle ASL della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale G del 5 settembre 2007, concernente la conclusione dei lavori previsti dai piani di adeguamento strutturali e procedure relative; Vista la richiesta del Direttore Generale dell ASL di Pavia del 9 maggio 2008, cod prot. n di proroga di un anno per il raggiungimento dei requisiti strutturali autorizzativi richiesti per il Servizio Territoriale per le Dipendenze; Vista la lettera prot. G del 20 maggio 2008 che richiede all ASL di Pavia un approfondimento circa gli impedimenti che hanno ostacolato il raggiungimento dei requisiti strutturali autorizzativi richiesti e i verbali dell ASL di Lodi, incaricata della vigilanza. Vista l integrazione fornita dal Direttore Generale dell ASL di Y 2886 Pavia con lettera del 9 luglio 2008, cod prot. n , che documenta come il non raggiungimento dei requisiti sia imputabile ad altri soggetti e non sia imputabile all ASL medesima; Ritenuto per garantire la continuità del servizio reso all utenza, di disporre l autorizzazione e l accreditamento provvisori per il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia, subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r /2003 in ogni singola sede operativa; Ritenuto di subordinare l autorizzazione e l accreditamento definitivi per il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia alla certificazione da parte dell ASL incaricata del raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r /2003 in ogni sede entro la scadenza riportata nell allegato A); Ritenuto di disporre l autorizzazione e l accreditamento per il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia, così come riportato nell Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; Ritenuto che l ASL di Pavia per il Servizio Territoriali per le Dipendenze di cui all allegato A), è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n e circolare prot. G del 4 agosto 2008; Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale; Viste la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l assetto organizzativo della Giunta Regionale dell VIII legislatura; Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di autorizzare e accreditare in modo provvisorio il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia come riportato nell allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di impegnare l ASL di Pavia al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r /2003 in ogni sede operativa entro la scadenza riportate nell allegato A), e di subordinare l autorizzazione e l accreditamento definifivi per il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell ASL di Pavia alla certificazione, da parte dell ASL incaricata, del raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r /2003 in ogni sede operativa entro le scadenze riportate nell allegato A); 3. di stabilire che l ASL di Pavia per il Servizio Territoriale per le Dipendenze, di cui all allegato A), è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n e circolare prot. G del 4 agosto 2008; 4. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni ALLEGATO A) ASL della Provincia di PAVIA SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO Requisiti di Tempo di proroga STRUTTURA SERVIZIO VIA COMUNE Autorizzazione / Autorizzazione / Accreditamento Accreditamento STRUTTURA COMPLESSA SERT piazzale GOLGI, 3/B PAVIA NO Accreditamento provvisorio proroga al 21 aprile 2009 Unità semplice SERT via C. EMANUELE c/o Ospe- VOGHERA NO Proroga al dale 21 aprile 2009 Unità semplice SERT via TRIESTE, 23 VIGEVANO NO Proroga al 21 aprile 2009

7 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR ] [3.1.0] D.g.r. 19 settembre n. 8/8034 Determinazioni in merito alle modalità di valutazione dei progetti di servizio civile previsti dalla d.g.r. n. 5429/2007 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l articolo 6, commi 4 e 5 del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», che, nel prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella gestione del servizio civile nazionale, ha determinato la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile tra l Ufficio Nazionale per il servizio civile, le Regioni e le Province autonome; Richiamata la d.g.r. n. 8/2229 del 29 marzo 2006: «Recepimento dell intesa tra l Ufficio Nazionale per il servizio civile, le Regioni e le Province autonome per l entrata in vigore del d.lgs. 77 del 2002 e istituzione dell Albo Regionale del servizio civile nazionale»; Visto l art. 11 della l.r. n. 3/2008, che alla lettera r) del comma 1 prevede, da parte della Regione Lombardia, la promozione e l attuazione del servizio civile nazionale e regionale; Considerato che in data 3 agosto 2006, con decreto ministeriale del Ministro della Solidarietà Sociale, è stato approvato il «Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile nazionale da realizzare in Italia e all estero, nonché i criteri per la selezione e l approvazione degli stessi»; Considerato che nel prontuario, contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile nazionale, da realizzare in Italia e all estero, nonché i criteri per la selezione e l approvazione degli stessi, viene prevista la possibilità per le Regioni e Province autonome di prevedere che gli enti iscritti nel proprio albo possano presentare: a) progetti per un numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti; b) congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione); Considerato inoltre l avviso per la «presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all estero, per l anno 2009» pubblicato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per il servizio civile pubblicato in data 30 luglio 2008 nel quale viene stabilito espressamente che: a) le Regioni e le Province autonome possono stabilire, con proprio atto, ulteriori criteri di valutazione e in particolare possono prevedere di fissare un punteggio aggiuntivo di non oltre 20 punti in aggiunta a quello massimo raggiungibile sulla base dei criteri adottati dall Ufficio Nazionale Servizio; b) gli enti di servizio civile, iscritti all albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome, dall 1 ottobre 2008 al 31 ottobre 2008, possono presentare progetti per l impiego di volontari in servizio civile nazionale in Italia e all estero; Ritenuto pertanto necessario autorizzare gli enti di servizio civile, secondo le disposizioni previste nel prontuario: a) a elaborare progetti per un numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti di servizio civile; b) a presentare congiuntamente i progetti di servizio civile; Vista la d.g.r. n. 8/5429 del 26 settembre 2007 «Modifica dei Y 2887 criteri di valutazione dei progetti di servizio civile previsti dalla d.g.r. 8/3259/2006» che ha approvato i criteri aggiuntivi per la valutazione dei progetti presentati dagli enti iscritti all Albo Regionale degli enti di servizio civile; Visto il Piano socio-sanitario regionale e la d.g.r. n. 8/6927 del 2 aprile 2008 che prevede l integrazione del progetto sperimentale «Evoluzione del custode socio sanitario nell area metropolitana di Milano»; Dato atto dell esigenza pervenuta dal territorio di valorizzare modalità di intervento alternative al ricovero a favore di persone anziane attraverso la sperimentazione e lo sviluppo di servizi ed interventi innovativi a sostegno della domiciliarietà, in particolare attraverso servizi di vigilanza in aree ad alto rischio socioambientale rivolti ad anziani «fragili» su modello del progetto «Evoluzione del custode socio-sanitario nell area metropolitana di Milano»; Ritenuto necessario: a) modificare, secondo lo schema dell allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, i criteri aggiuntivi approvati con d.g.r. n. 8/5429 del 26 settembre 2007, al fine di valorizzare modalità di intervento alternative al ricovero a favore di persone anziane attraverso la sperimentazione e lo sviluppo di servizi ed interventi innovativi a sostegno della domiciliarietà che coinvolgano i giovani del servizio civile nazionale; b) approvare l allegato B, «Contenuti obbligatori Progetti Custode socio-sanitario», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di indicare i contenuti obbligatori per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale finalizzati alla realizzazione di servizi di vigilanza in aree ad alto rischio socio-ambientale rivolti ad anziani «fragili»; Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell VIII legislatura; Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge Delibera 1) di autorizzare gli enti di servizio civile iscritti all Albo Regionale: a) a elaborare progetti per un numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti; b) a presentare congiuntamente i progetti di Servizio Civile (co-progettazione); 2) di modificare, secondo lo schema dell allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, i criteri aggiuntivi approvati con d.g.r. n. 8/5429 del 26 settembre 2007 «Modifica dei criteri di valutazione dei progetti di servizio civile previsti dalla d.g.r. 8/3259/2006»; 3) di approvare l allegato B, «Contenuti obbligatori Progetti Custode socio-sanitario», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di indicare i contenuti obbligatori per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale finalizzati alla realizzazione di servizi di vigilanza in aree ad alto rischio socio-ambientale rivolti ad anziani «fragili»; 4) di disporre là pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Il segretario: Pilloni Punteggio Punteggio VOCE (nuovo o aggiuntivo) massimo CRITERI DI ASSEGNAZIONE proposto dalla Regione UNSC ALLEGATO A Progetti Custodi 9 9 punti ai progetti di servizio civile nazionale finalizzati alla realizzazio- Socio Sanitari ne di servizi di vigilanza in aree ad alto rischio socio-ambientale rivolti ad anziani «fragili» presentati con i contenuti indicati dall allegato B della delibera

8 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y 2888 Punteggio Punteggio VOCE (nuovo o aggiuntivo) massimo CRITERI DI ASSEGNAZIONE proposto dalla Regione UNSC Numero di volontari avviati 3 3 punti a tutti i progetti presentati da enti presso i quali sono stati al servizio dall UNSC per avviati al servizio dall UNSC, un numero di volontari pari al numero di ente nei bandi 2008 posti disponibili nei progetti messi a bando nei bandi pubblicati nel punti a tutti i progetti presentati da enti presso i quali sono stati avviati al servizio dall UNSC, un numero di volontari pari al 90 % del numero di posti disponibili nei progetti messi a bando nei bandi pubblicati nel punto a tutti i progetti presentati da enti presso i quali sono stati avviati al servizio dall UNSC, un numero di volontari pari all 80 % del numero di posti disponibili nei progetti messi a bando nei bandi pubblicati nel 2008 Sistemi di monitoraggio 2 2 punti ai sistemi di monitoraggio (esclusi quelli già verificati in fase di di enti non di prima classe accreditamento degli enti di prima classe) che prevedano almeno tre incontri annuali di verifica con i volontari, tre con gli operatori locali di progetto, la stesura di report periodici contenenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi, soddisfazione dei volontari ecc., la stesura di una relazione finale contenente indicatori sui risultati raggiunti, le motivazioni di eventuali modifiche degli obiettivi e delle attività. Modalità di selezione 2 2 punti agli enti che fanno selezione, secondo quanto previsto dalla di enti non di prima classe normativa UNSC anche se non di prima classe. Piano di formazione 4 4 punti agli enti che predispongono un modello formativo rispettoso di enti non di prima classe della normativa UNSC anche se non di prima classe. ALLEGATO B Contenuti obbligatori Progetti Custode socio-sanitario per assegnazione punteggi criteri aggiuntivi regionali Obiettivi (non sono indicabili altri obiettivi) Creazione di un servizio di vigilanza attiva sul territorio rivolto ad anziani fragili attraverso la realizzazione di numero... postazioni di «portierato sociale» in... condomini e/o in... isolati e/o nel territorio di... gestiti da n.... portiere e/o referente d isolato/territorio in collaborazione con i giovani del servizio civile:... Ogni postazione svolgerà un attenta e sistematica azione di i- dentificazione e monitoraggio dei bisogni, della criticità e di sorveglianza delle situazioni a rischio degli anziani coinvolti nel progetto:... Copromotori Il progetto deve prevedere una azione comune tra Ente titolare e almeno un altro attore del territorio quali ASL, Aziende Ospedaliere, Servizi Sociali del Comune in cui si realizza l attività (se diverso dall ente gestore del progetto), parrocchie, associazioni di volontariato o altri soggetti del cd. Terzo settore. Al progetto và allegato un accordo/protocollo/convenzione tra ente gestore e copromotori che identifichi chiaramente il ruolo svolto da ciascun copromotore, il personale coinvolto, le eventuali risorse economiche investite. Gli elementi di questi accordi vanno riportati dove richiesto nella scheda progetto. Attività (non possono essere previste altre attività) Contatti con anziani in difficoltà e famiglie per ascolto dei bisogni Visite domiciliari Accompagnamenti presso servizi pubblici e sanitari Segnalazioni e controllo situazioni a rischio (condizioni climatiche avverse, epidemie influenzali, accertamento stati depressivi) Registrazione contatti e segnalazioni ad altri attori per gli interventi del caso Iniziative estemporanee (concordate con portiere/referente)... acquisto farmaci, sostituzione lampadina, spesa...) Attività di centralino e ascolto richieste anziani Mantenere rapporti con anziani e promuovere la loro partecipazione Fornire informazioni e notizie utili Verifiche e attività di monitoraggio Stesura report attività. Nella scheda progetto deve essere chiaramente indicato in che modo l ente garantirà per tutti i dodici mesi continuità d intervento anche a seguito di assenza per malattia/ferie/permessi di giovani e portieri/referenti territoriali. Fasi progettuali; il paragrafo 8 della scheda progetto deve contenere almeno le seguenti fasi: Identificazione territori, destinatari e personale Formazione personale Assegnazione condomini/zone a volontari Reportistica periodica Valutazione finale. Numero massimo giovani per progetto: 30 Risorse economiche Il progetto deve prevedere un contributo finanziario dell ente (ed eventualmente di copromotori) per la sua realizzazione, pari almeno al 10% del compenso ricevuto globalmente dai volontari avviati al servizio. [BUR ] [4.3.0] D.g.r. 19 settembre n. 8/8045 Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «piogge alluvionali dal 12 al 14 luglio 2008» nella provincia di Sondrio Proposta al Ministero per le politiche agricole e forestali di declaratoria dell eccezionalità dell evento (d.lgs. n. 102/2004) LA GIUNTA REGIONALE Visto il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nonché le modifiche apportate con d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto l articolo 107, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall articolo 13 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, che attribuisce allo Stato i compiti relativi alla dichiarazione dell esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui al sopra citato d.lgs. 102/2004; Preso atto della relazione di proposta inviata dal Settore Agricoltura della provincia di Sondrio prot. n del 22 agosto 2008 pervenuta il 25 agosto 2008 acquisita agli atti della Unità Organizzativa «Interventi per la competitività e l innovazione tecnologica delle aziende», prot. n. M attinente gli accertamenti dei danni causati dall evento «piogge alluvionali dal

9 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 12 al 14 luglio 2008» in provincia di Sondrio, che hanno arrecato danni alle strutture e infrastrutture connesse all attività agricola nei comuni di: Albaredo per San Marco, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Chiesa in Valmalenco, Civo, Colorina, Forcola, Talamona, Tartano, Torre S. Maria, Valmasino; Vista la richiesta d integrazione documentale, alla sopra citata relazione della provincia di Sondrio, con nota M del 26 agosto 2008 con la quale si richiedeva un elenco dei comuni e delle aziende sinistrate che hanno inoltrato segnalazione di danno presso la struttura competente dell amministrazione provinciale di Sondrio; Precisato che a seguito della predetta integrazione, pervenuta in data 2 settembre 2008, è stata completata la valutazione dei danni conseguenti all evento da parte della competente Direzione Generale e che conseguentemente sono prorogati i termini di 60 giorni dalla cessazione dell evento previsti dalla legge per l approvazione della proposta di declaratoria di eccezionalità dell evento verificatosi in provincia di Sondrio; Vagliata la sopra citata proposta, dal Dirigente della Unità Organizzativa proponente, in merito alla quale è possibile affermare che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da giustificare la richiesta al Ministero competente del decreto di dichiarazione dell esistenza dei caratteri di eccezionalità dell evento calamitoso sopra citato; Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Unità Organizzativa Interventi per la competitività e l innovazione tecnologica delle aziende di poter procedere: alla individuazione dei territori danneggiati ed alla specificazione delle provvidenze concedibili, così come indicato nella relazione (allegato A), composta da n. 3 fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; alla proposta di declaratoria della eccezionalità dell evento «piogge alluvionali dal 12 al 14 luglio 2008» in provincia di Sondrio, da inoltrare al Ministero competente, ai sensi del d.lgs. 102/2004, art. 6, comma 1; Considerato che in conformità al d.lgs. 102/2004, art. 5, comma 5 le domande inerenti alle provvidenze previste dallo stesso articolo 5, comma 2 della legge medesima, possono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale di declaratoria; Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1) di delimitare la zona territoriale della provincia di Sondrio in cui possono essere applicate le provvidenze previste dal d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 art. 5, comma 3 e 6, per i danni alle strutture e infrastrutture connesse all attività agricola comprendendo, in conformità a quanto risulta dalla relazione, allegato A) composto da n. 3 fogli e costituente parte integrante del presente atto, i seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Chiesa in Valmalenco, Civo, Colorina, Forcola, Talamona, Torre S. Maria, Tartano, Valmasino; 2) di inoltrare al Ministero competente la proposta di declaratoria della eccezionalità dell evento «piogge alluvionali dal 12 al 14 luglio 2008» in provincia di Sondrio in quanto si ritiene che ricorrano condizioni obiettive di danno tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell evento stesso; 3) di disporre che le relative domande, inerenti esclusivamente alle provvidenze sopra indicate, possono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale di declaratoria; 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni Y 2889 ALLEGATO A) Relazione tecnica inerente all evento calamitoso: «piogge alluvionali dal 12 al 14 luglio 2008 nella Provincia di Sondrio» (D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. con d.lgs. n. 82/2008) Dagli accertamenti espletati del Settore Agricoltura, della provincia di Sondrio, competente per territorio, si riportano le seguenti risultanze: Natura dell evento Nella serata di sabato 12 luglio 2008, l approssimarsi di un fronte temporalesco unito a una saccatura proveniente dal Nord Europa, con correnti Sud Occidentali di stampo ciclonico, ha generato le prime precipitazioni sul versante occidentale della Provincia di Sondrio (Valchiavenna Alto Lario, e Ovest Valtellina) per poi estendersi al resto della provincia, incluse le più settentrionali propaggini dell Alta Valtellina. Le precipitazioni abbondanti e intense, e la complicità dello Zero Termico alto, fa si che la pioggia inizia a cadere, nella serata di sabato 12 luglio, da una quota di m, per poi stabilizzarsi a una quota di circa 3000 metri nel pomeriggio di domenica 13 luglio; I primi segnali del disastro cominciano nella tarda mattinata del 14 luglio: il torrente Finale, presso Berbenno di Valtellina nella frazione di San Pietro, esce dagli argini e invade la Strada Statale 38 dello Stelvio (strada che mette in comunicazione tutta la Valtellina da Colico in provincia di Lecco; fino al Passo dello Stelvio). In Val Tartano, si stacca una frana che finisce sulla strada di collegamento della piccola valle, interrompendo il collegamento con qualsiasi mezzo, e la colata di fango inonda il paesino di Salvetta di Colorina, ai piedi della montagna. Le piogge intense di 12, 13, e 14 luglio 2008 risultano nettamente superiori alle medie storiche registrate nello stesso periodo, infatti nei tre giorni caratterizzanti l evento, sono caduti 162,00 mm di pioggia. La media mensile di luglio 2008 è pari a mm. 277,00, mentre la media del quinquennio , riferita allo stesso periodo è di mm 99,16. Dati rilevati dalla stazione di Buglio in Monte (SO) Periodo Totale (mm) 12 luglio luglio luglio Dal 1 al 31 luglio Natura del danno Le piogge eccezionali del 12, 13, e 14 luglio 2008, successive ad una primavera già particolarmente piovosa, hanno contribuito ad una iper-saturazione dei terreni che, determinando scorrimenti d acqua superficiali e concentrazioni d acqua anomale, hanno causato il sovraccarico delle reti di smaltimento esistenti con fuoriuscite di acqua che hanno creato problemi di smottamenti, frane, cedimenti di manufatti, soprattutto in zone di montagna. Tali fenomeni hanno danneggiato gravemente strade interpoderali al servizio delle attività agricole. Crolli e danneggiamenti di vario genere hanno interessato la stabilità delle strutture agricole, nella fattispecie muri di sostegno e di contenimento dei terrazzamenti, e fabbricati rurali. L intensità dell evento ha arrecato danni anche al fondovalle i cui terreni coltivati a mais e prato sono stati ricoperti di materiale detritico fuoriuscito dai torrenti. Entità dei danni a) danni alle strutture e scorte agricole In base ai rilievi tecnici effettuati dalla provincia di Sondrio si è potuto constatare che i danni consistono in: crolli e danneggiamenti dei muri di sostegno e contenimento degli appezzamenti terrazzati; danni a fabbricati rurali. La quantificazione del danno, inteso come costo di ripristino, è pari ad C ,00. La valutazione è stata effettuata considerando gli attuali prezzi

10 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y 2890 di mercato e tenendo conto che gran parte dei lavori si svolgono su terreni con forte pendenza e scarsamente serviti da viabilità. Il danno è stato calcolato sulla base della PLV media ordinaria dell ultimo triennio, stimata in C ,00 e risulta superiore al 100%, per un importo di danno pari ad C ,00. (Mod. D SIAN allegato). b) danni alle infrastrutture connesse alla attività agricola I danni interessano la viabilità interpoderale al servizio della agricoltura, nonché opere di smaltimento delle acque superficiali, in particolare: frane, erosioni, smottamenti, crolli di murature e dissesti alla viabilità; intasamenti e rotture dei canali. I rilievi tecnici hanno portato a stimare i suddetti danni ad un importo di C ,00 necessari per il ripristino totale delle opere danneggiate, tenendo conto degli attuali prezzi di costruzione. Territori delimitati e relative provvidenze In relazione agli accertamenti svolti dal Settore Agricoltura, della provincia di Sondrio, si ritiene che ricorrano le condizioni obiettive di danno tali da giustificare il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi e quindi si propone l applicazione delle provvidenze previste dal d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare: d.lgs. 102/2004 art. 5 comma 3 per i danni alle strutture a- ziendali, d.lgs. 102/2004 art. 5, comma 6, per i danni alle infrastrutture connesse alla attività agricola. La delimitazione territoriale dell evento calamitoso riguarda i seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Chiesa in Valmalenco, Civo, Colorina, Forcola, Talamona, Torre S. Maria, Tartano, Valmasino per un importo totale di C ,00. Il dirigente: Aldo Deias [BUR ] [5.1.3] D.g.r. 19 settembre n. 8/8048 Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, ai sensi dell art. 80, d.lgs. n. 152/2006 Torrente Merdarolo in comune di Caiolo (SO) LA GIUNTA REGIONALE Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 80, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che attribuisce alla competenza delle regioni la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, da attuarsi con le modalità indicate nel decreto medesimo e nel rispetto dei criteri generali e delle metodologie stabiliti con decreto 15 febbraio 1983 del Ministro della Sanità e con deliberazione 26 marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall inquinamento; Richiamata la d.g.r. 7 aprile 1998, n con la quale la Giunta regionale ha preso atto della classificazione delle trentuno prese di acque superficiali destinate alla potabilizzazione, effettuata ai sensi dell art. 3, primo comma, lett. a) del d.p.r. 3 luglio 1982, n. 515; Acquisita da parte del dirigente dell Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture, proponente il presente atto, la nota in atti regionali Q del 30 maggio 2008 con la quale l Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio Dipartimento di Prevenzione ha chiesto alla Regione la classificazione delle acque superficiali del corpo idrico di seguito specificato, ai sensi del d.lgs. n. 152/06, nella rappresentata prospettiva di un suo utilizzo potabile mediante la presa sottoindicata: Denominazione del corpo idrico: torrente Merdarolo; Ubicazione della presa: fraz. Prenzera; Azienda ASL competente: ASL di Sondrio; Comune interessato: Caiolo (SO); Acquisiti da parte del dirigente dell U.O., sopracitata i risultati degli accertamenti analitici relativi alle acque del suddetto corpo idrico, effettuati dall ASL della Provincia di Sondrio Laboratorio di Sanità Pubblica e dall Unità Organizzativa Laboratorio del Dipartimento ARPA di Sondrio, nel periodo 6 febbraio gennaio 2008; Acquisita da parte del dirigente dell U.O. Reti ed Infrastrutture la nota Q del 4 luglio 2008 dell ARPA Sede di Milano Settore Risorse Idriche con cui si comunica che le risultanze analitiche relative al torrente Merdarolo in corrispondenza della presa in Comune di Caiolo (SO) fraz. Prenzera evidenziano il rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla normativa vigente per le acque di categoria «A2»; Preso atto delle valutazioni del dirigente dell Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture proponente il presente atto che, al riguardo, ritiene che si disponga di dati analitici idonei a consentire la classificazione delle acque superficiali del torrente Merdarolo in corrispondenza della presa in Comune di Caiolo (SO) fraz. Prenzera considerate nella categoria «A2», prevista dal d.lgs. n. 152/06; Rilevata pertanto la necessità, espressa dal dirigente dell U.O. proponente, al fine di acquisire l aggiornamento della situazione analitica, relativa alle acque prelevate dall opera di presa dal torrente Merdarolo in Comune di Caiolo (SO): di disporre che il Comune di Caiolo (SO) di concerto con l Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio Dipartimento di Prevenzione presenti alla Regione gli esiti degli accertamenti analitici relativi alle acque del torrente Merdarolo, in corrispondenza all opera di presa in Comune di Caiolo (SO) fraz. Prenzera con la prevista frequenza annua, per i periodi annuali successivi alla classificazione di cui al presente atto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge; di adottare i necessari provvedimenti amministrativi di concerto con l Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio Dipartimento di Prevenzione in caso di inottemperanza da parte del comune di Caiolo (SO) alle prescrizioni stabilite al precedente alinea; di rammentare al Comune di Caiolo (SO) che dovrà essere acquisita formale autorizzazione alla derivazione di acque superficiali dalla presa in fraz. Prenzera del torrente Merdarolo, ai sensi della vigente normativa (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775); Ritenuto da parte del dirigente dell Unità Organizzativa proponente di trasmettere la presente deliberazione: al Comune di Caiolo (SO) Ente gestore dell acquedotto interessato per gli adempimenti di legge conseguenti alla classificazione delle acque di cui trattasi; all Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, per l effettuazione dei prescritti controlli e la presentazione degli accertamenti analitici relativi alle acque prelevate dalla presa del torrente Merdarolo in Comune di Caiolo (SO), con piena osservanza delle modalità di legge; all ARPA Dipartimento di Sondrio territorialmente competente, preposto all effettuazione dei previsti accertamenti analitici relativi alle acque prelevate dalla presa del torrente Merdarolo in Comune di Caiolo (SO) e all ARPA Sede di Milano Settore Risorse Idriche; alla Provincia di Sondrio per gli aspetti connessi con le funzioni di cui alle ll.rr. n. 1/2000 e n. 26/03 e s.m. e i.; a voti unanimi, espressi con le formalità di legge Delibera 1) Di classificare nella categoria «A2» ai sensi dell art. 80 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 le acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile da prelevare mediante la presa sottospecificata: Denominazione del corpo idrico: torrente Merdarolo; Ubicazione della presa: fraz. Prenzera; Azienda ASL competente: ASL di Sondrio; Comune interessato: Caiolo (SO); Categoria d.lgs. 152/06: A2 2) Di disporre che il Comune di Caiolo (SO) di concerto con l Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio Dipartimento di Prevenzione presenti alla Regione gli esiti degli accertamenti analitici relativi alle acque prelevate dal torrente Merdarolo, in corrispondenza dell opera di presa in Comune di Caiolo (SO) fraz. Prenzera con la prevista frequenza annua di campionamenti, per i periodi annuali successivi alla classificazione di cui al presente atto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

11 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3) Di riservarsi di adottare i necessari provvedimenti amministrativi di concerto con l Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio Dipartimento di Prevenzione in caso di inottemperanza da parte del comune di Caiolo (SO) alle prescrizioni stabilite al punto 2). 4) Di prescrivere che i Soggetti competenti al controllo delle acque superficiali destinate all uso potabile continuino ad eseguire i prescritti accertamenti, operando, quanto a modalità, frequenze e metodi analitici in modo pienamente conforme alle vigenti prescrizioni di legge ed inviandone i risultati alla Regione Lombardia. 5) Di riservarsi di modificare la presente classificazione in relazione all eventuale evoluzione nel tempo delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali del torrente Merdarolo, in corrispondenza dell opera di presa in Comune di Caiolo (SO) fraz. Prenzera. 6) Di trasmettere la presente deliberazione, per le finalità di cui alle premesse, al Comune di Caiolo (SO) Ente gestore dell acquedotto interessato all utilizzazione idropotabile delle acque di cui trattasi, all Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio (Dipartimento di Prevenzione), all ARPA (Dipartimento di Sondrio), all ARPA Sede di Milano (Settore Risorse Idriche) e alla Provincia di Sondrio, territorialmente competenti. 7) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni [BUR ] [5.1.0] D.g.r. 19 settembre n. 8/8059 Criteri per la definizione degli ambiti destinati all attività a- gricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (comma 4 dell art. 15 della l.r. 12/05) Approvazione LA GIUNTA REGIONALE Visto il comma 4 dell art. 15 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, così come modificato dalla l.r. 14 marzo 2008, n. 4, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la definizione degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale; Considerato che la proposta di Piano Territoriale Regionale (d.g.r. del 16 gennaio 2008, n. 6447), ancorché in itinere, costituisce riferimento generale di indirizzo e coordinamento della pianificazione alle diverse scale territoriali; Ritenuto di dover approvare il documento «Criteri per la definizione degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale ai sensi del comma 4 dell art. 15 della l.r.12/05» all Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; Dato atto che l attività di cui trattasi trova specifico riferimento nel PRS dell VIII legislatura, nonché nel DPEFR che individua l asse 6.5 «Valorizzazione del territorio»; A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge: Delibera 1) di approvare il documento «Criteri per la definizione degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico nei piani territoriali di coordinamento provinciale ai sensi del comma 4 dell art. 15 della l.r.12/05» all Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni ALLEGATO 1 Criteri per la definizione degli ambiti destinati all attività a- gricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale ai sensi del comma 4 dell art. 15 della l.r. 12/05 1. Il contesto di riferimento Il presente documento definisce i criteri per l individuazione degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico (di seguito ambiti agricoli strategici) ai sensi del comma 4 dell art. 15 della l.r. 12/05 «Legge per il governo del territorio» (come modificato dalla l.r. 4/08). 1.1 legge per il governo del territorio La l.r. 12/05 detta le norme e i criteri per orientare lo sviluppo del territorio lombardo esprimendo una particolare attenzione Y 2891 relativamente alle attività agricole, che trovano riferimento di disciplina all interno degli strumenti di pianificazione e in una specifica normativa (Parte II Titolo III «Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all agricoltura»). Piano Territoriale Regionale (PTR) Il PTR indica gli elementi essenziali di assetto del territorio e definisce i criteri e gli indirizzi per la pianificazione territoriale di Province e Comuni con attenzione alla sostenibilità dello sviluppo equilibrato, al contenimento del consumo di suolo e al paesaggio (il PTR ha valenza paesaggistica). Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Il PTCP definisce gli obiettivi generali relativi all assetto e alla tutela del proprio territorio connessi all interesse di rango provinciale o sovracomunale. In particolare «il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale, gli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti» (art. 15, comma 4 della l.r. 12/05). Piano di Governo del Territorio (PGT) Il PGT definisce l assetto dell intero territorio comunale; in particolare, nel Piano delle Regole, individua le aree destinate all agricoltura, ne detta la disciplina d uso, valorizzazione e salvaguardia, recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica (commi 1 e 4 dell art. 10 della l.r. 12/05). Il Piano dei Servizi assicura inoltre la dotazione globale di aree a verde, per i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato. Nelle aree destinate all agricoltura del PGT/Piano delle Regole si applicano le disposizioni della Parte II Titolo III della legge sopra richiamata. 1.2 Il «sistema rurale-paesistico-ambientale» della proposta di PTR La proposta di Piano Territoriale Regionale (PTR) deliberata dalla Giunta regionale (d.g.r. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) o- rienta la pianificazione del territorio regionale, anche in rapporto ad una visione sistemica e integrata degli spazi del «non costruito», sovente considerati per ambiti frammentati e con approcci settoriali. Individua pertanto il sistema «rurale-paesistico-ambientale» quale territorio prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato ad usi produttivi primari; questo spazio territoriale concorre, unitamente agli ambiti del tessuto urbano consolidato e agli ambiti di trasformazione, a formare la totalità del territorio regionale. Il sistema descritto si inserisce nel più ampio disegno di sviluppo territoriale integrato, sotto il profilo ecologico, naturalistico, paesistico. Sussiste quindi la necessità nei diversi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di una adeguata interrelazione tra le diverse componenti territoriali. È evidente peraltro che non tutti gli ambiti agricoli presentano specifiche peculiarità tali da essere definiti o riconosciuti come ambiti strategici. La proposta di PTR richiama poi la prioritaria necessità di contenimento dell utilizzo degli spazi ad oggi non urbanizzati, procedendo in particolare ad una apposita valutazione preventiva circa l opportunità di destinazione a scopo diverso delle aree in cui viene esercitata l attività agricola o di speciale rilievo sotto il profilo agronomico. In Allegato 1 sono riportati i riferimenti all articolazione del sistema rurale-paesistico-ambientale come delineati nella proposta di PTR, quale supporto alle determinazioni pianificatorie degli enti locali. 1.3 Normativa di settore In base alla normativa di settore, per attività agricola si intende l esercizio delle attività indicate dall art. 1 del d.lgs 18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse; «si intendono comunque connesse le attività, esercita-

12 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia te dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». Riconosciuto il ruolo produttivo primario dell attività agricola, si richiama il carattere multifunzionale dell agricoltura e il suo valore paesistico e ambientale, con un carattere, evidenziato dalle politiche agricole comunitarie e regionali di settore. Gli orientamenti regionali adottati nella programmazione di settore e la proposta di PTR confermano il carattere di talune attività agricole nello svolgere anche un ruolo di presidio del territorio. Il modello agricolo europeo proposto nei principi della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) avviata nel 2005, e assunto come riferimento nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale , sottolinea l importanza dell agricoltura quale fattore determinante per la qualità stessa dello spazio rurale e dell ambiente, per le relazioni con le aree urbanizzate, da una parte, e con le aree naturali e protette dall altra. 2. Gli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico e rapporti con la pianificazione comunale La l.r. 12/05, come sul punto modificata dalla l.r. 4/08, stabilisce l attribuzione di compiti distinti ancorché tra loro correlati tra Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano di Governo del Territorio comunale in questa materia: il PTCP identifica nel territorio provinciale gli ambiti territoriali connotati da estensione significativa alla scala sovracomunale e da specifico rilievo agricolo e indirizza l attività comunale il PGT/Piano delle regole perimetra e norma le aree destinate all agricoltura su cui si applicano le disposizioni della Parte II Titolo III della l.r. 12/ L individuazione nei PTCP Il PTCP definisce, in coerenza con l insieme degli obiettivi generali di assetto del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunalie e con le scelte di pianificazione conseguenti, gli ambiti agricoli strategici, anche attraverso l individuazione in idonei elaborati cartografici, e stabilisce i criteri e le modalità per l individuazione a scala comunale delle aree agricole nei PGT, nonché norme di valorizzazione, uso e tutela, in rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione regionali. Si considerano ambiti agricoli strategici, ai fini dell applicazione del comma 4 dell art. 15 della l.r. 12/05, quelle parti di territorio provinciale connotate da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell esercizio dell attività agricola, dell estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio. L individuazione degli ambiti agricoli strategici deve quindi avvenire sulla base dei seguenti elementi: il riconoscimento della particolare rilevanza dell attività a- gricola; l estensione e continuità territoriale di scala sovracomunale, anche in rapporto alla continuità e all economia di scala produttiva e alla qualificazione di peculiari filiere e di produzioni tipiche; le condizioni di specifica produttività dei suoli. Gli ambiti agricoli che la Provincia deve individuare non ricomprendono tutte le aree destinate all esercizio dell attività a- gricola, ma quelle parti di territorio («ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico») caratterizzate dagli elementi di particolare rilievo sopra indicati in modo che, per il territorio restante, rimane pienamente salvaguardata la competenza primaria del comune in ordine alla disciplina urbanistica, competenza affermata in linea di principio dalla l.r. 12/05. Non sono qualificate come ambiti agricoli strategici, le parti di territorio incluse negli ambiti di trasformazione di cui all art. 8, secondo comma, lettera e), della l.r. n. 12/2005, individuati da Piani di Governo del Territorio vigenti alla data di approvazione dei presenti criteri. Per l identificazione e la caratterizzazione degli ambiti agricoli strategici risultano utili i seguenti elementi di conoscenza: Y 2892 la valutazione della classe del valore agroforestale da individuarsi secondo la metodologia riportata nell Allegato 2; gli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale comprensivi delle filiere agroindustriali e le opportunità multifunzionali dell agricoltura (v. Rapporti annuali sul sistema agroalimentare della Lombardia, Piani di settore di cui al successivo 2.1.1); la valutazione della vocazione turistico-fruitiva dell attività agricola (presenza di agriturismi, fattorie didattiche, etc.; v. Rapporti annuali sul sistema agro-alimentare della lombardia, Piani di settore di cui al successivo 2.1.1); gli studi e le analisi esistenti in ordine all economia di settore sotto il profilo della competitività; la ricognizione della presenza di elementi naturali e di valenza ambientale specificamente connessi all attività agricola, anche con riferimento alla Rete Ecologica Regionale e alle connotazioni paesaggistiche dei contesti rurali caratterizzanti le diverse unità tipologiche del paesaggio; la valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate e le infrastrutture per la mobilità e i grandi impianti industriali ed energetici tenendo conto degli indirizzi generali contenuti nelle «Linee Guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e per la realizzazione di proposte di interventi di compensazione»; le relazioni con le aree territoriali del Programma di sviluppo rurale Le attività produttive forestali costituiscono spesso attività antropiche di particolare rilievo anche negli ambiti di valore ambientale e paesaggistico e nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica. Nei PTCP dovranno pertanto essere indicati, con riferimento ai diversi ambiti rurali identificati, specifici criteri e modalità per la salvaguardia e la valorizzazione dell attività agrosilvo-pastorale anche in tali tipi di ambiti, in coerenza con le disposizioni Comunitarie in materia di agricoltura (Reg. n. 1782/03/CE e Reg. n. 1257/1999/CE) e con eventuali altri strumenti pianificatori incidenti sulle medesime superfici. Il PTCP recepisce gli indirizzi ed i contenuti dei piani di indirizzo forestale e dei piani di bonifica e si raccorda al piano agricolo provinciale. A tal fine le Province provvedono, in particolare, a distinguere le superfici forestali destinate ad attività produttive (pioppeti, impianti di arboricoltura da legno, vivai forestali, impianti selvicolturali) che, come tali, possono rientrare negli «ambiti destinati all attività agricola», dalle superfici boscate aventi finalità paesaggistica, ambientale, ecologica e di difesa dal dissesto idrogeologico che, invece, rientrano negli ambiti rurali a prevalente valenza ambientale e paesistica. Costituiscono riferimenti programmatici utili alla disciplina degli ambiti agricoli strategici nei PTCP: Programma Regionale di Sviluppo (PRS) Piano Agricolo Regionale (PAR) Piani Agricoli Provinciali (PAT) Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR) Piani di Indirizzo Forestale (PIF). Fra gli altri atti di programmazione che, direttamente o indirettamente, hanno riflessi sull agricoltura ed in generale sull uso e gestione dello spazio rurale, si ricordano, in particolare: Programma di Uso e Tutela delle Acque di cui alla l.r. 26/2003 Programma di Sviluppo Rurale regionale approvato con Decisione della Commissione Europea (2007) 4663 del 16 ottobre 2007 Piano Territoriale Paesistico Regionale Proposta di Piano Territoriale Regionale Piani Territoriali d Area Regionali Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali Piani di Indirizzo Forestale Piani di Bonifica e Irrigazione Programma attuativo ha di nuovi boschi e sistemi verdi in attuazione dell art. 16 della l.r. 27/04 e della d.g.r. 8/2512 dell 11 maggio Compiti dei PGT In base al comma 2 lett. c) dell art. 18 della l.r. 12/05, l individuazione degli ambiti agricoli strategici nel PTCP ha efficacia

13 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sino all approvazione del PGT comunale, che provvede alla definitiva perimetrazione della aree da destinare all attività agricola. L efficacia del PTCP, sino all avvenuta approvazione del PGT, è «prescrittiva e prevalente» con ciò intendendosi che la disciplina urbanistica delle aree interessate non è più quella contenuta nello strumento di pianificazione comunale, bensì rimane definita per l appunto dal PTCP definitivamente approvato. Tuttavia, tale effetto di prevalenza opera, secondo quanto espressamente disposto dalla norma appena richiamata, «fino alla approvazione del PGT». Infatti, il Piano delle Regole, nel contesto della disciplina delle aree destinate all agricoltura, deve necessariamente riprendere l individuazione degli ambiti agricoli strategici operata dal PTCP, con facoltà di apportarvi «rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale»; tale passaggio deve essere operato sulla scorta di ulteriori indagini conoscitive, di dati che possano modificare o meglio dettagliare le valutazioni relative alla qualità agroforestale del sistema agricolo e all uso del suolo. In questo solo caso anche il Piano delle Regole viene assoggettato a valutazione di compatibilità da parte della Provincia (cfr. art. 15, comma 5, l.r. 12/05). In base all individuazione degli ambiti agricoli strategici e dei criteri in merito stabiliti nel PTCP, nonché di un insieme di approfondimenti locali, i Comuni provvedono all individuazione delle aree agricole, assoggettate ai disposti della Parte II Titolo III della l.r. 12/05, che ricomprendono: gli ambiti agricoli di interesse strategico; le altre aree di rilevanza per l attività agricola e per le sue funzioni plurime (economiche, produttive, ambientali...) da questa svolte a scala locale, non connotate da specifico rilievo provinciale, come sopra indicato. L individuazione delle aree destinate all agricoltura deve in ogni caso discendere da un approfondimento analitico dei caratteri del tessuto rurale produttivo comunale, sia negli aspetti socio-economici e culturali che in quelli territoriali, ambientali, naturalistici e paesaggistici, anche attraverso una dettagliata classificazione delle funzioni dello spazio agroforestale. Ciò per rispondere con efficacia all obiettivo di tutela della aree agricole stabilito dalla l.r. 12/05, cui i Comuni devono concorrere con impegno prioritario e integrato a quello della Provincia. Relativamente alle norme in materia di edificazione nelle «aree destinate all agricoltura» nei Piani delle Regole si rimanda invece a quanto espressamente previsto al Titolo III Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all agricoltura (artt. da 59 a 62) e VI Procedimenti speciali e discipline di settore (art. 89 Interventi su aree destinate all agricoltura) Parte II della l.r. 12/05, nonché alla d.g.r. 1681/2005 «Modalità applicative per la pianificazione comunale» parag tenendo conto di quanto previsto al parag (PGT e paesaggio) e nell allegato «Contenuti paesaggistici del PGT». Per l individuazione delle aree destinate all agricoltura si rimanda all Allegato Aspetti procedurali La disposizione di cui all art. 15, comma 4, della l.r. n. 12/2005, come modificata dalla l.r. n. 4/2008, esordisce affermando che «Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce... gli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico». Dalla chiara formulazione della norma si evince, da un lato, che la definizione degli ambiti in questione spetta al PTCP, del quale costituisce contenuto obbligatorio, dall altro lato che alla scelta sono chiamati a concorrere i Comuni, in ragione della loro competenza primaria, espressamente riconosciuta dall art. 118 della Costituzione, nell esercizio delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle in materia di governo del territorio. Pertanto, nella definizione ad opera della Provincia degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico, al coinvolgimento dei Comuni va assicurato un valore sostanziale, anche se le proposte dei Comuni non rivestono carattere vincolante. Sul piano operativo si invitano Province e Comuni ad attenersi alle seguenti indicazioni. A seguito dell approvazione dei presenti criteri, la Provincia, nel corso della formazione o dell aggiornamento del proprio PTCP, anche se già avviati, avrà cura di invitare formalmente i Comuni a formulare le proprie proposte in merito alla definizione degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico. Ogni Provincia determina autonomamente le forme di invito e le modalità di acquisizione delle proposte comunali. In ogni Y 2893 caso dovrà essere garantito ai Comuni un termine congruo, non inferiore a sessanta giorni, per la formalizzazione delle rispettive proposte; l infruttuoso decorso del termine indicato dalla Provincia legittima la stessa a definire autonomamente gli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico. È rimessa alla valutazione di ciascun Comune l individuazione del soggetto o dell organo deputato a formulare la proposta, beninteso nel rispetto dei principi e delle regole desumibili dal proprio ordinamento, di derivazione statutaria e/o regolamentare. Nel caso in cui la Provincia, all atto dell approvazione dei presenti criteri, avesse già adottato il PTCP (o suo aggiornamento), anche in considerazione del fatto che le previsioni del PTCP a- dottato non operano in salvaguardia, potrà essere esperita successivamente l acquisizione delle proposte comunali, negli stessi termini e con le medesime modalità sopra richiamate, ovvero, qualora la Provincia avesse già consultato i Comuni relativamente agli ambiti in questione, potrà ugualmente dare corso all approvazione del PTCP, dando atto dell avvenuta consultazione, nonché della conformità ai presenti criteri delle scelte assunte in merito agli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico. In ogni caso in sede della verifica regionale di cui all art. 17, comma 7, della l.r. 12/02005 la Regione valuterà quanto previsto dal PTCP adottato in materia di ambiti agricoli strategici e la sua conformità ai presenti criteri. Si richiama il comma 7 dell art. 15, che dispone che la Provincia coordini con gli Enti gestori delle aree regionali protette «la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi», quindi anche con riferimento agli ambiti agricoli strategici, al fine del necessario raccordo degli strumenti di pianificazione. ALLEGATO 1 Proposta di Piano Territoriale Regionale Articolazione del sistema rurale-paesistico-ambientale A ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico (PTCP) B ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica (ambiti dove vige un regime di efficacia prescrittiva e prevalente, dettato da norme regionali, nazionali e comunitarie C ambiti di valenza paesistica del Piano del Paesaggio Lombardo D sistemi a rete: il PTR promuove la realizzazione della Rete Verde Regionale e della Rete Ecologica Regionale (i sistemi a rete sono prioritario elemento conoscitivo e di riferimento nell ambito della valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, che devono essere attuate con l attenzione prioritaria alla conservazione della continuità delle reti) E altri ambiti del sistema: gli ambiti che non appartengono alle categorie A, B, C, D sono rinviati alla disciplina degli altri strumenti di pianificazione. Gli ambiti A, B, C, D possono essere parzialmente sovrapposti. Il Sistema rurale-paesistico-ambientale Nell ambito del sistema rurale-paesistico-ambientale le aree possono essere assoggettate a differenti regimi giuridici, che ne determinano le destinazioni funzionali e le possibilità di trasformazione o d uso.

14 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia L individuazione in sede di PTCP degli ambiti agricoli strategici (ambiti A) ha l efficacia prevista dal comma 5 art. 15 e comma 2 lettera c) art. 18 della l.r. 12/05. Gli ambiti B a prevalente valenza ambientale e naturalistica sono gli ambiti dove vige un regime di efficacia prescrittiva e prevalente, dettato da norme regionali, nazionali e comunitarie; tra cui ad esempio: l.r. 86/83 «Piano regionale delle aree regionali protette», l. n. 394/91 «Legge quadro sulle aree protette», l.r. 27/05 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell economia forestale», il Piano stralcio Assetto Idrogeologico (d.p.c.m. del 24 maggio 2001). Gli ambiti C a prevalente valenza paesaggistica comprendono i beni paesaggistici e le rilevanze paesaggistiche tutelati da norme o atti specifici. I Sistemi a rete (ambiti D) hanno in generale una valenza conoscitiva e orientativa: la Rete Regionale del Verde integra le differenti esigenze di attenzione e valorizzazione degli spazi a- perti destinati al verde; mentre la Rete Ecologica Regionale pone l attenzione alla valenza naturalistica ed ecosistemica dei differenti ambiti; molte aree possono appartenere contemporaneamente alle due reti. Gli «altri ambiti del sistema rurale-paesistico-ambientale» (ambiti E) sono la restante parte del territorio «libero», nell ambito del quale possono essere individuate ulteriori aree, anche se di carattere residuale, di rilevanza per i caratteri ambientali, paesistico, o rurali e ritenute significative e meritevoli di salvaguardia o riqualificazione. In questo caso lo strumento provinciale si esprime con indicazioni od orientamenti di pianificazione comunale. Le aree di sovrapposizione tra gli ambiti agricoli strategici (ambiti A) e quelle soggette ad altre norme possono essere regolate in modo articolato. Qualora gli ambiti agricoli strategici definiti dal PTCP siano Y 2894 SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE Indirizzi generali della proposta di PTR Ambiti Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica e paesistica Ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico FUNZIONI PREVALENTI OBIETTIVI AMBIENTALE E PAESAGGISTICA soggetti anche a strumenti o norme regionali o statali, queste ultime sono prevalenti (ad esempio: PAI, disciplina del PTPR, parchi nazionali), lo stesso dicasi nel caso di rilevanze paesaggistiche provinciali individuate dal PTCP (d.g.r. del 27 dicembre 2007, n. 6421). Per le aree comprese nel territorio di aree regionali protette, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette, il comma 7 dell art. 15 dispone che la Provincia coordini con gli enti gestori «la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi», compresa l eventuale individuazione degli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico; tale individuazione operata in riferimento alle aree che i piani territoriali dei parchi regionali rinviano alla pianificazione comunale ha effetto prevalente sulle previsioni comunali. In ogni caso è fatta salva la diretta prevalenza delle previsioni dei PTCP sui piani di parco nei casi di cui all art. 18, comma 3, in materia di infrastrutture. Analogamente non è opportuno che vi siano regimi differenti su ambiti agricoli che interessano più Province nell ambito del medesimo parco regionale. Pertanto le Province, che ricadono all interno di una stessa area protetta, devono coordinarsi con l ente Gestore del Parco per l identificazione degli ambiti agricoli strategici. A livello locale un ulteriore categoria è rappresentata dai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), che sono perimetrali dal Comune anche in base ad eventuali indicazioni della Provincia, ai sensi del comma 6 dell art. 15 della l.r. 12/05. L area dei PLIS, individuata secondo i criteri definiti dagli atti regionali, in generale può essere localizzata nei diversi ambiti del sistema rurale-paesistico-ambientale sopra descritto, con l eccezione delle aree appartenenti ai Parchi Regionali (compresi nel campo B della figura). ECONOMICA-PRODUTTIVA Minimizzazione del consumo di suolo agricolo Conservazione delle risorse agroforestali Consolidamento e valorizzazione delle attività agricole non esclu- Incremento della competitività del Sistema agricolo lomsivamente votate alla produzione, mirate a tutelare sia l ambiente bardo (presidio ecologico del territorio) che il paesaggio e a garantire Tutela e diversificazione delle attività agro-forestali final equilibrio ecologico lizzate al consolidamento e sviluppo dell agricoltura che produce reddito Miglioramento della qualità di vita nelle aree rurali ALLEGATO 2 Determinazione del valore agricolo del sistema rurale paesistico provinciale I criteri proposti per la determinazione del valore agricolo del sistema rurale si fondano sulle tecniche di valutazione già vagliate in occasione del progetto strategico Sal.Va.Te.R (Salvaguardia e Valorizzazione del Territorio Rurale, ) della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia sintetizzate nel documento metodologico approvato con decreto del direttore generale della Giunta regionale n il 21 ottobre 2002 e poi riprese nell ambito delle sperimentazioni condotte per mettere a punto indirizzi regionali per l applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani. Richiamandosi al modello denominato Metland (Metropolitan landscape planning model) elaborato a partire dal 1971 da un gruppo interdisciplinare di ricercatori dell Università del Massachusetts (USA), la procedura di valutazione si basa sulle seguenti tre fasi: 1. Determinazione del valore intrinseco dei suoli (vocazione agricola), basata sulla attribuzione di punteggi alle classi di capacità d uso (secondo i sistemi di classificazione in uso: sono previste 8 classi di capacità d uso, di cui le prime quattro individuano, con limitazioni crescenti, suoli potenzialmente destinabili all uso agricolo) identificate nel territorio provinciale. Gli strati informativi di riferimento utilizzabili, inseriti nel SIT regionale, sono attualmente costituiti, per il territorio di pianura e prima collina, dalla cartografia redatta da ERSAF nell ambito del Programma Regionale di cartografia dei Suoli e, per il territorio montano, dalla cartografia redatta nell ambito del progetto Cartografia geoambientale. Regione Lombardia attua un programma per il mantenimento e l aggiornamento della carta della capacità d uso dei suoli. Nella successiva tabella 1 sono riportati i punteggi proposti come riferimento per le classi di capacità d uso dei suoli; tali punteggi potranno, in sede di redazione del PTCP, essere differenziati e modulati in dipendenza delle specificità, documentate, dei territori provinciali. TABELLA 1: Gruppi di capacità d uso e punteggi relativi Classe di Land Capability Gruppo di capacità d uso Punteggio CLASSE I CLASSE II 2 95 CLASSE III 3 75 CLASSE IV 4 65 CLASSI V VI 5 50 CLASSI VII VIII Definizione, mediante punteggi, del grado di riduzione di tale valore (destinazione agricola reale), valutato in base all uso reale del suolo. Lo strato informativo di riferimento utilizzabile,

15 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia congruente sull intero territorio regionale, è attualmente costituito dalla cartografia della destinazione d uso agricola e forestale della Lombardia. Per meglio valutare e ponderare il valore da attribuire alle aree in base all uso del suolo presente, questo tema potrà peraltro essere integrato alla luce delle informazioni di altre banche dati disponibili, regionali o allestite a livello locale, utili a caratterizzare le valenze specifiche e complesse di ogni territorio provinciale; in particolare si ravvisa l opportunità di tenere conto della localizzazione delle zone riconosciute come vocate per la produzione dei prodotti di pregio e tipici locali e delle informazioni relative agli aiuti comunitari percepiti dal set- Y 2895 ALLEGATO 3 Sistema informativo Territoriale Integrato Il ruolo del Sistema Informativo Territoriale Integrato (art. 3 della l.r. 12/05) è quello di costituire lo strumento con il quale tutti i soggetti che partecipano alla sua realizzazione condivideranno i propri dati territoriali in forma digitale, in modo che tutti possano elaborarli ed utilizzarli secondo le proprie esigenze. Nell ambito del SIT Integrato e quali informazioni di supporto alla pianificazione dello spazio rurale, la Regione rende disponibili i seguenti strati informativi: capacità d uso dei suoli (Land Capability LCC), attualmentore agricolo desumibili dal Sistema Informativo Agricolo regionale (SIARL). Regione Lombardia attua, con il concorso determinante delle Amministrazioni provinciali e comunali, un programma per il mantenimento e l aggiornamento della banca dati regionale relativa all uso del suolo. Nella successiva tabella 2 sono riportati i punteggi proposti come riferimento per la valutazione del grado di riduzione della vocazione agricola in base all uso del suolo; anche tali punteggi potranno, in sede di redazione del PTCP, essere differenziati e modulati diversamente in relazione all analisi sugli usi del suolo effettuata a livello provinciale. TABELLA 2: Grado di riduzione della vocazione agricola in base all uso del suolo Gruppo Codice DUSAF Classi di uso del suolo Grado di riduzione 1 L1, L2, L3 Colture permanenti S e P Seminativi, prati e pascoli 0 3 L7, L8, N8t Altre legnose agrarie, pioppeti, arboricoltura da legno 10 4 R4, L5, R2q Aree agricole abbandonate con vegetazione naturale erbacea e 25 cespugliosa, aree degradate non utilizzate, aree di cava recuperate 5 N8, N8b, N1, N2, 1411, 1412 Cespuglieti, paludi B* Boschi U, R1, R2, R3, R5, N3, N4, N5, A1, A2, Aree urbanizzate, cave, discariche, vegetazione dei greti, sabbie 100 A3 e ghiaie fluviali, ghiacciai, laghi, stagni, piccoli laghetti (< 5000 m), laghi di cava, corsi d acqua 3. Calcolo e determinazione del valore agricolo del sistema rurale, sulla base della combinazione tra i due fattori precedenti. Tale combinazione produce una serie di valori numerici (ai valori numerici più alti corrisponde un più alto valore agricolo), che si collocano in un range teorico che va da 0 a 114, e che devono poi essere ripartiti nelle classi di valore agricolo finali: a tale scopo, successivamente alla delimitazione, delle aree urbanizzate e delle aree idriche e di non suolo, vengono adottati, con criterio ragionato, intervalli in grado di rappresentare al meglio la specificità e la distribuzione dei valori del sistema rurale provinciale. La conseguente cartografia prevede pertanto la ripartizione del territorio nelle seguenti classi: Valore agricolo alto (punteggio indicativo > 90): comprende suoli caratterizzati da una buona capacità d uso, adatti a tutte le colture o con moderate limitazioni agricole e/o dalla presenza di colture redditizie (seminativi, frutteti, vigneti, prati e pascoli in particolare quelli situati nelle zone di produzione tipica, colture orticole e ortoflorovivaistiche, ecc.). La classe comprende quindi i suoli ad elevato e molto elevato valore produttivo, particolarmente pregiati dal punto di vista agricolo. Valore agricolo moderato (punteggio indicativo 65/70-90): vi sono compresi suoli adatti all agricoltura e destinati a seminativo o prati e pascoli, ma con limitazioni colturali di varia entità e soggetti talvolta a fenomeni di erosione e dissesto, in particolare nelle zone montane. La classe comprende quindi i suoli a minore valore produttivo, sui quali peraltro l attività agrosilvopastorale svolge spesso importanti funzioni di presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio. Valore agricolo basso o assente (punteggio indicativo < 70): comprende le aree naturali, non interessate dalle attività a- gricole (quali i boschi, i castagneti, la vegetazione palustre e dei greti, i cespuglietti e tutte le restanti aree naturali in genere) ed anche le aree agricole marginali (quali le zone golenali, versanti ad elevata pendenza e/o soggetti a rischio di dissesto) e quelle abbandonate o in via di abbandono non aventi una significativa potenzialità di recupero all attività agricola stessa. te rappresentato dai dati dello strato informativo base dati suolo per la pianura e della cartografia geoambientale per i territori di montagna; uso del suolo, rappresentato dai dati dello stato informativo DUSAF (destinazione d uso dei suoli agricoli e forestali) e del sistema informativo SIARL della D.G. Agricoltura; concorreranno all arricchimento del patrimonio informativo le basi dati prodotte dalle Province ai fini dell individuazione degli «ambiti agricoli strategici» e dai Comuni ai fini della delimitazione delle «aree agricole»; carta del valore agricolo regionale, elaborata utilizzando parametri univoci per tutto il territorio regionale con funzione e- sclusivamente di supporto conoscitivo. Le basi informative da rendersi disponibili da parte delle Province e Comuni per il Sistema Informativo Territoriale Integrato, relativamente ai contenuti disciplinari connessi con l attuazione di quanto previsto dall art. 15, comma 4 della l.r. 12/2005, sono: 1. ambiti provinciali destinati all attività agricola di interesse strategico 2. aree destinate all attività agricola (di livello comunale) 3. carta del valore agricolo del territorio provinciale. ALLEGATO 4 Riferimenti principali delle fonti informative per la caratterizzazione degli ambiti destinati all attività a- gricola Il patrimonio conoscitivo e disciplinare necessario per la caratterizzazione degli ambiti agricoli strategici è prevalentemente rilevabile dalle seguenti fonti (banche dati, cartografie etc.): «Carta del valore agricolo del sistema rurale provinciale» Studi di settore esistenti relativi alle aree a valenza ecosistemica e naturale (aree protette, aree naturali e seminaturali, corridoi ecologici, aree destinate al ripopolamento della fauna) ivi compresi quelli forniti da PTC dei Parchi, piani di gestione di SIC e ZPS, Piani di Indirizzo Forestali Studi ed indagini degli aspetti paesistici, ivi compresi quelli forniti dai piani di settore «Atlante dei caratteri del territorio rurale lombardo» di cui al progetto Sal.Va.Te.R. Studi di settore relativi alle aree non soggette a trasformazione come definite nella d.g.r. 29 dicembre 2005 n. 8/1681, in attuazione dell art. 7 l.r. 12/05 comprensivi di approfondimenti relativi ad aree individuabili come presidio ai fenomeni di conurbazione «Linee guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e per la realizzazione di proposte di interventi di compensazione» (Val.Te.R. Valorizzazione del Territorio Rurale) d.g.r. del 20 dicembre 2006, n. 8/3838

16 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Banche dati D.G. Agricoltura (S.I.A.R.L.) Censimenti (ISTAT, altro) Studi ed analisi esistenti in ordine all economia di settore sotto il profilo della competitività e delle opportunità di sviluppo dell agricoltura. L identificazione degli ambiti può essere inoltre agevolata dalle relazioni esistenti tra lo spazio rurale e gli altri elementi costitutivi del territorio, anche attraverso l utilizzazione di indicatori quali, ad esempio, l incidenza della superficie agricola sulla superficie territoriale, l indice di boscosità, l incidenza della superficie naturale, la densità di filari e siepi, gli indici di compattezza e di frammentazione delle aree urbanizzate nel territorio rurale. Y 2896 Tali elaborazioni potranno utilmente essere operate, da parte dei Comuni di cui all art. 10-bis della l.r. 12/2005, in una logica intercomunale, con positive economie di scala. ALLEGATO 5 Modalità e criteri per l individuazione delle aree destinate all agricoltura nei PGT L individuazione delle aree destinate all agricoltura nei PGT viene disciplinata con dettaglio nell ambito della l.r. n. 12/2005, Parte II Titolo III. Il PGT in particolare deve concorrere, in positivo, al progetto urbanistico di riqualificazione e riorganizzazione del territorio comunale, attraverso la messa in valore delle funzioni produttiva, di presidio ambientale, di riqualificazione e diversificazione del paesaggio, di mantenimento del presidio economico, sociale e culturale che esse svolgono, concorrendo altresì alla mitigazione/compensazione degli effetti ambientali negativi indotti dalla presenza e funzionamento dell urbanizzato esistente. I Comuni pertanto, nell ambito della propria azione pianificatoria considerano con prioritaria attenzione gli obiettivi di valorizzare il territorio agricolo, anche in rapporto alle diverse situazioni e condizioni territoriali presenti nella regione (si veda in merito l articolazione territoriale contenuta nella proposta di PTR). Risulta quindi utile tenere conto della situazione di urbanizzazione, del grado di dispersione delle superfici urbanizzate nel territorio comunale, del rapporto con altri elementi di strutturazione del territorio, dell ambiente e del paesaggio. L elaborazione comunale per l individuazione delle aree agricole, oltre a quanto contenuto nel PTCP con riferimento agli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico, potrà tenere conto di parametri ed elementi quali: a) Numero, tipologia e consistenza delle aziende agricole operanti sul territorio comunale (comprese quelle con sede legale esterna al Comune) b) Entità dei contributi comunitari assegnati alle aziende dislocate sul territorio comunale c) Eventuali studi di approfondimento relativi alla fertilità dei suoli e all uso del suolo eseguiti alla scala di piano d) Presenza di attività di tipo agrituristico e didattico, o di vendita diretta di materie prime prodotte in azienda ed in generale di attività legate alla multifunzionalità del settore agroforestale e) Produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o tipici (marchi Doc, Docg, Igp, Dop) o di materie prime la cui lavorazione concorrerà alla produzione degli stessi f) Tipo di prestazioni ambientali (certificati, riconoscimenti, etc.) g) Presenza di zone umide, fontanili, siepi e filari e di zone con vegetazione naturale e seminaturale h) Presenza di aree agricole che costituiscono continuità del sistema del verde, o funzionali alle compensazioni i) Presenza di superfici ricadenti in Parchi, riserve naturali, aree protette, SIC, ZPS, ecc. j) Presenza di usi civici ed altri diritti particolari k) Presenza di elementi distintivi del paesaggio agricolo tradizionale, di edifici e manufatti di valore storico (cascine, mulini, opere idrauliche,...) l) Presenza di aree agroforestali che svolgono azioni di protezione ambientale e di presidio idrogeologico m) Stato e dinamica dell attività agricola nelle aree di frangia periurbana con individuazione di quelle aree che possono svolgere funzioni di presidio a fenomeni di conurbazione o di offerta di servizi ambientali e ricreativi n) Ogni altro elemento ritenuto significativo nelle analisi effettuate alla scala di piano comunale. In merito si richiama la disponibilità di informazioni presenti presso il SIT e il SIARL e le fonti citate nel precedente Allegato 3.

17 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE D.G. Istruzione, formazione e lavoro [BUR ] [3.3.0] D.d.u.o. 12 settembre n Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia IL DIRIGENTE DELL U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME Vista la legge regionale n. 19/07 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e in particolare l art. 22 comma 1; Vista la legge regionale n. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia»; Viste le delibere di Giunta: n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 c. 4 l.r. 19/07); n. 8/6564 del 13 febbraio 2008 «Repertorio dell offerta di i- struzione e formazione professionale (art. 23 l.r. 19/07); Visto il d.d.g. n del 10 aprile 2007 «Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»; Visto il d.d.u.o. n del 30 luglio 2008 col quale è stato adottato il Quadro Regionale degli Standard Professionali che rappresenta il riferimento comune per tutti gli operatori del sistema lombardo per quanto attiene la progettazione e la certificazione delle competenze di tutti i percorsi formativi di Specializzazione e Formazione continua e permanente; Ritenuto ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dalle suddette leggi e ai richiamati provvedimenti, adottare «Procedure» comuni per l avvio e lo svolgimento delle attività formative di Secondo ciclo, Formazione Superiore, Formazione continua e permanente, Specializzazione e Formazione Abilitante e per la relativa certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza dei medesimi percorsi formativi; Precisato che tali «Procedure», nell ambito della semplificazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, costituiscono l insieme degli adempimenti cui sono tenuti tutti i Soggetti iscritti alle sezioni A) e B) dell Albo e le Istituzioni Formative di cui agli artt. 24 e 25 della l.r. n. 19/07 per l avvio delle attività formative; Evidenziato che tali «Procedure»: sono indipendenti dalle modalità di finanziamento delle attività formative; specificano le modalità per l effettuazione delle prove finali di accertamento, i processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, relativamente agli esami finali, alla composizione delle Commissioni, alla tipologia di prove, ai candidati esterni, in relazione alle diverse tipologie di offerta erogata; determinano i format delle attestazioni finali di Qualifica relativamente ai Percorsi triennali in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione e di competenza previste dall articolo 10 della l. 19/07; eliminano il processo autorizzativo del percorso formativo a carico di Regione o Provincia e prevedono che gli Operatori accreditati comunichino l avvio delle attività con una semplice autocertificazione i cui contenuti saranno verificati da Regione o Province in sede di controllo; non comprendono modalità di assegnazione di doti o di finanziamento, né aspetti finanziari, che potranno essere definiti in altri documenti relativi alle specifiche politiche e fonti di finanziamento; Dato atto che tali «Procedure» sono coerenti con le finalità ei principi delle citate leggi regionali n. 22/2006 e 19/2007 nonché con i contenuti degli atti di programmazione regionale; Dato atto che la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà a mettere a disposizione sul sistema informativo Monitorweb un apposita sezione relativa alle nuove attività formative, al fine di semplificare le procedure di avvio; Y 2897 Stabilito altresì che nelle more della stipula degli accordi negoziali di cui all art. 6, comma 2 della l.r. 19/2007, le Province, ai sensi del citato art. 30, comma 5 della l.r 19/2007 e sulla base del principio di continuità dell ordinamento giuridico, sono tenute a concludere i procedimenti amministrativi di tutte le attività svolte dalle stesse ai sensi dell art. 4, comma 118, della l.r. 1/2000; ivi compresi i percorsi triennali sperimentali, e i percorsi pluriennali autofinanziati; Ritenuto necessario approvare il documento «Procedure» per l avvio delle attività formative dei Soggetti Accreditati al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui all Allegato A e i relativi modelli parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 2, 13 e 17 che pongono in capo alla dirigenza la competenza ad emanare gli atti di gestione che non comportino scelte caratterizzate dalla discrezionalità politica, nonché i provvedimenti organizzativi dell VIII legislatura; Decreta 1. di approvare il documento «Procedure» per l avvio e lo svolgimento delle attività formative dei Soggetti Accreditati al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui all Allegato A e i relativi modelli: 1) Comunicazione di avvio, 2) Calendario del percorso, 3) Attestato di Qualifica di II livello, 4) Attestato di competenza, 5) Attestato di riconoscimento di crediti in ingresso, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 2. di stabilire che le suddette Procedure si applicano a tutte le attività formative di Secondo ciclo, Formazione Superiore, Formazione continua e permanente, Specializzazione e Formazione Abilitante avviate dalla data di adozione del presente provvedimento; 3. di stabilire che nelle more della stipula degli accordi negoziali di cui all art. 6, comma 2 della l.r. 19/2007, le Province, ai sensi dell art. 30, comma 5 della l.r. 19/2007 e sulla base del principio di continuità dell ordinamento giuridico, sono tenute a concludere i procedimenti amministrativi di tutte le attività svolte dalle stesse ai sensi dell art. 4, comma 118, della l.r. 1/2000; ivi compresi i percorsi triennali sperimentali e i percorsi pluriennali autofinanziati che concluderanno le attività secondo la progettazione approvata all avvio; 4. di stabilire che, in deroga ai rispettivi atti di approvazione, le presenti Procedure si applicano altresì alle prosecuzioni dei percorsi triennali in DDIF e a quelle dei percorsi FLAD, nonché ai progetti quadro legge 236/93 anno 2008 di cui al d.d.u.o. 4229/2008; 5. di dare atto che la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro metterà a disposizione sul sistema informativo un apposita sezione relativa alle nuove attività formative al fine di semplificare le procedure di avvio; 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro. Il dirigente: Ada Fiore ALLEGATO A PROCEDURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 1. Avvio percorsi 1.1. Percorsi riferiti a standard regionali Ai fini dell attivazione dei percorsi di Secondo ciclo e di Formazione Superiore previsti nel Piano regionale dei servizi di cui all art. 7, c. 6 della l.r. 19/07, nonché dei percorsi di Formazione Permanente, Continua e di Specializzazione riferiti a standard regionali, i Soggetti erogatori dei servizi formativi (1) dovranno inoltrare all ufficio competente (2), entro la data di inizio delle attività formative, la comunicazione di avvio, di cui al Mod. 1. (1) Ai fini del presente atto, per «Erogatori dei servizi formativi» si intendono i Soggetti iscritti alle sezioni A) e B) dell Albo e le Istituzioni Formative di cui agli artt. 24 e 25 della l.r. n. 19/07 e relativi Atti attuativi. (2) Ai fini del presente atto, per «ufficio competente» si intende quello indicato dalla Regione o dalla Provincia, sulla base delle rispettive competenze, così come definite in sede di Atto negoziale.

18 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia La comunicazione si riferisce alla durata complessiva del percorso e/o dell attività corsuale e comprende i seguenti documenti allegati: a) calendario del percorso e/o delle attività formative corsuali (Mod. 2); b) elenco allievi. In ogni documento di cui sopra dovranno essere riportati i seguenti dati identificativi: Soggetto erogatore (denominazione, ecc.) sede ID operatore ID percorso tipologia offerta formativa. L elenco allievi dovrà riportare i dati anagrafici degli stessi, corredati da residenza e Codice Fiscale; non è prevista la firma. Per i percorsi di Secondo ciclo e di Formazione Superiore il calendario è da intendersi annuale. A differenza della comunicazione di avvio, il calendario e l elenco allievi devono essere reiterati nelle annualità successive a quella di inizio. Sempre all ufficio competente dovranno essere inoltrate anche le comunicazioni relative ad eventuali variazioni della data di avvio, del numero degli alunni, ovvero del progetto Formazione Abilitante Le procedure di cui al punto precedente valgono anche per i percorsi a carattere abilitante di cui al capitolo IV, PARTE PRI- MA Il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della regione lombardia delle «Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale» d.g.r. n del 18 febbraio In tale caso, nella comunicazione di avvio dovranno essere indicati gli specifici riferimenti normativi. 2. Regime degli atti I Soggetti erogatori garantiscono: a) l utilizzo di un registro formativo e delle presenze, fascicolato con fogli non asportabili e pagine numerate e strutturato in forma collettiva o individuale per ogni singolo allievo, in base alle caratteristiche dell azione formativa; b) la disponibilità e l accessibilità per il pubblico degli atti di programmazione formativa che individuano l articolazione didattico-formativa del percorso in riferimento agli o- biettivi dello stesso. Il registro formativo e delle presenze deve garantire i seguenti requisiti minimi di registrazione: delle presenze; delle firme degli allievi; dei contenuti di formazione erogati; delle modalità di erogazione; delle relative ore; dei docenti formatori, dei tutor, degli esperti e di altre figure che intervengono nell ambito dell erogazione delle azioni formative, e relative firme. Il registro è firmato su ogni pagina dal Legale Rappresentante, che ne è responsabile, prima del suo utilizzo. Esso pertanto non deve essere preventivamente vidimato. Il registro è compilato contestualmente allo svolgimento delle attività. Gli atti di programmazione formativa devono essere articolati in funzione del percorso. Per percorsi di Secondo ciclo e di Formazione Superiore il Soggetto erogatore deve predisporre un Piano Formativo, che deve comprendere e specificare i seguenti elementi minimi: profilo formativo-professionale; standard formativi e professionali; articolazione progettuale, per Unità Formative; metodologia formativa; valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia e quantità delle prove, strumenti/documenti, ecc.). Y 2898 Per i percorsi del Secondo ciclo, il Piano Formativo è corredato da una parte specifica, denominata Piano Formativo Personalizzato (PFP), riferita alle specifiche declinazioni e misure di personalizzazione dell offerta e comprensiva dei seguenti elementi minimi: attività dell area di flessibilità; alternanza; altre misure: LARSA; orientamento; personalizzazione dell orario o delle Unità Formative; ecc.. Tali atti devono essere resi disponibili entro 60 giorni dalla data di avvio delle attività formative. Per i percorsi di Formazione Permanente, Continua, di Specializzazione e Abilitante il Soggetto erogatore deve predisporre un Piano Formativo che deve comprendere e specificare i seguenti elementi minimi: standard professionali di riferimento; articolazione progettuale per Unità Formative, azioni/edizioni; modalità organizzative e metodologiche; valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia e quantità delle prove, strumenti/documenti, ecc.). Tale atto deve essere reso disponibile entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività formative e comunque prima della loro conclusione. I Soggetti erogatori sono altresì tenuti ai seguenti adempimenti: informazione agli allievi delle eventuali variazioni del calendario delle attività; registrazione e conservazione delle domande di certificazione o di riconoscimento dei crediti formativi e delle attestazioni rilasciate; conservazione della documentazione relativa alle certificazioni rilasciate; conservazione delle prove finali e della valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli allievi; conservazione della documentazione attestante le competenze del personale (direttore didattico, docenti formatori, funzioni di tutor, responsabile della certificazione, referente di orientamento, ecc.): curriculum vitæ; titoli di studio in copia autenticata o certificato attestante il possesso del titolo; ecc.; adozione di forme di pubblicità verso l utenza della propria offerta e dei servizi erogati; disponibilità di tutti i dati necessari all implementazione ed all aggiornamento dell anagrafe di cui all art. 14, c. 6 della l.r. n. 19/07. Il registro formativo e delle presenze e gli atti di programmazione formativa costituiscono documenti di pubblica evidenza e devono essere resi disponibili nei confronti di tutti gli aventi diritto. È responsabilità del Soggetto erogatore conservare presso la propria sede e rendere disponibili anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Uffici competenti provinciali e regionali tutta la documentazione attinente all attività svolta per 5 anni dalla data di conclusione del percorso formativo o per un periodo superiore laddove richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente. Sarà cura dei Soggetti erogatori garantire la disponibilità e l accessibilità dei dati relativi alle attestazioni e certificazioni rilasciate, nonché tutte le informazioni utili alle forme di monitoraggio attivate dalla Regione. Nel caso di utilizzo di risorse pubbliche, si rimanda ai relativi specifici atti indicanti le modalità di rendicontazione. 3. Definizione dell Offerta di Istruzione e Formazione Professionale Le Istituzioni formative possono progettare ed attivare percorsi di Secondo ciclo e di Formazione Superiore compresi nel Repertorio dell offerta di istruzione e formazione di cui all articolo 23 della l.r. 19/07. Nell ambito della Formazione Permanente, Continua e di Spe-

19 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia cializzazione è possibile attivare percorsi o azioni formative la cui progettazione si riferisce solo ad elementi di professionalità (in termini di profili o di specifiche competenze) codificati nel Quadro regionale degli standard professionali (QRSP), nonché alle competenze di base definite nel d.d.g. n del 10 aprile 2007 «Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia». 4. Certificazione Costituisce oggetto di certificazione, nel rispetto dei successivi standard procedurali ed in coerenza con gli standard nazionali, solo ciò che trova definizione e classificazione nell ambito degli standard regionali, ovvero degli standard formativi di apprendimento e dei profili classificati nel Repertorio dell offerta di istruzione e formazione professionale e del Quadro regionale degli standard professionali (QRSP). Per quanto concerne, in particolare, la certificazione delle competenze acquisite nei percorsi di Formazione Permanente, Formazione Continua e di Specializzazione, può essere certificato o un insieme di competenze costituenti un profilo professionale o specifiche competenze, comunque riferibili a profili già definiti nell ambito del QRSP Esami e certificazioni finali Secondo ciclo e Formazione Superiore Costituzione, composizione e validità della Commissione Nell ambito del Secondo ciclo la Commissione è costituita da un Presidente e da tre membri formatori. Il Presidente è individuato e nominato dall ufficio competente tramite selezione da apposito elenco; i formatori sono designati dalle Istituzioni Formative tra i docenti del percorso. Le Commissioni possono essere integrate con la presenza di Esperti delle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti sono individuati dalle Istituzioni tra i soggetti selezionati in apposito elenco e partecipano ai lavori in veste di osservatori. Nell ambito della Formazione Superiore la Commissione è costituita da un Presidente individuato e nominato dall ufficio competente tramite selezione da apposito elenco, da due esperti del mondo lavoro e da due docenti formatori del percorso designati dalle Istituzioni. Alle Commissioni possono partecipare, in veste di osservatori esterni, altri esperti nominati dalla Regione Lombardia ai fini della valutazione del sistema. Le condizioni minime per la costituzione e la validità delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente e di due commissari Compiti del Presidente Il Presidente presiede le seguenti azioni: costituzione della Commissione; gestione della riunione preliminare (esame della documentazione relativa al percorso ed ai canditati; definizione della tipologia, dell orario e delle modalità di svolgimento delle prove); operazioni relative alla verifica dell identità ed all ammissione degli alunni interni ed esterni; presidio e controllo delle prove; verifica della correttezza delle operazioni formali (compilazione dei verbali delle prove e finali); presidio delle operazioni di certificazione; predisposizione ed esposizione Albo dei risultati Sessioni d esame e calendarizzazione delle prove Le date di insediamento delle Commissioni e relative alle sessioni d esame, comprese quelle suppletive, sono definite e comunicate dall ufficio territoriale competente. La calendarizzazione dei lavori e delle prove è lasciata alle Commissioni, ad eccezione della somministrazione della prova scritta multidisciplinare, il cui svolgimento dovrà essere garantito nel medesimo giorno e secondo le modalità stabilite a livello regionale Criteri e modalità di ammissione degli alunni ALUNNI INTERNI Possono essere ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano concluso il percorso formativo ed abbiano raggiunto, a giudizio Y 2899 dell équipe dei docenti, gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali ed agli standard formativi minimi di cui alla PARTE SECONDA, I.1. Standard formativi minimi dell offerta di secondo ciclo ei.2. Standard formativi minimi dell offerta di formazione superiore delle «Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale». Il raggiungimento degli obiettivi e degli standard è attestato dall équipe dei docenti anche sulla base dei crediti formativi, delle acquisizioni realizzate dell allievo in contesti non formali ed informali, del Portfolio o del Libretto individuale delle competenze e si traduce in un credito formativo complessivo quantitativamente determinato in un punteggio di max di 30 punti su 100. Possono essere ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano conseguito un minimo di 20 punti. La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito si riferisce non alle singole annualità, bensì al risultato complessivamente ottenuto, ovvero al livello complessivo delle acquisizioni, in termini di competenze, degli allievi al momento dell ammissione stessa. ALUNNI ESTERNI Possono partecipare agli esami conclusivi anche alunni esterni. Tali alunni devono presentare specifica domanda all ufficio competente nei tempi dallo stesso stabiliti. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante gli specifici requisiti di partecipazione, i crediti formativi ed ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio curriculum. Requisiti Secondo ciclo: possesso della certificazione finale relativa al ciclo o percorso precedente (diploma di primo ciclo); possesso di una età non inferiore a quella minima prevista per l assolvimento del DDIF. Requisiti Formazione Superiore: possesso della certificazione finale relativa al ciclo e percorso precedente (qualifica di II livello; certificazione di competenza di III livello; diploma di scuola secondaria superiore). Documentazione attestante i requisiti: diplomi e certificazioni; attestazioni relative ad acquisizioni realizzate in ambito formale, non formale ed informale, con valore di credito. L ufficio competente provvede all assegnazione del candidato ed al trasferimento della sua documentazione alla Istituzione sede di esame. Per l ambito del Secondo ciclo la domanda è corredata dall indicazione della preferenza della/e Istituzione/i sede di esame, per un numero massimo di tre preferenze nell ambito del territorio regionale e relativamente ad Istituzioni localizzate in una sola Provincia. Prima delle prove d esame, l Istituzione formativa, secondo le modalità di cui alla PARTE TERZA III Riconoscimento dei crediti formativi delle «Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale», attiva una propria Commissione interna ai fini della validazione dei crediti acquisiti e documentati dal candidato e della definizione delle modalità di eventuali prove di accertamento relativamente alle competenze ed alle aree di standard formativi non coperti dagli stessi. Fermo restando il necessario raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso, l Istituzione, sulla base degli elementi raccolti, procede all attestazione ed alla determinazione del credito formativo nelle stesse forme di cui agli allievi interni, fino ad un max di 30 punti su 100. Possono essere ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano conseguito un minimo di 20 punti Costruzione delle prove La predisposizione delle prove, ad eccezione di quella centralizzata multidisciplinare, è competenza delle Istituzioni formative. Per l ambito del Secondo ciclo: la predisposizione avverrà sulla base di indicazioni di massima fornite a livello regionale; le tipologie sono tre: prova professionale; colloquio; prova multidisciplinare centralizzata.

20 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Per l ambito della Formazione Superiore: tipologia e contenuti sono definite dalla Commissione, fermo restando il vincolo della predisposizione di una prova di carattere professionale. Per la prova multidisciplinare centralizzata, la struttura e la determinazione specifica dei pesi delle diverse discipline o aree formative viene definita dalla Regione Punteggi complessivi Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell esame è pari a 100 massimo, secondo la seguente declinazione: a) ammissione: max punti 30; b) prove d esame: max punti 70. La soglia minima di ammissione è di punti 20. Nell ambito del Secondo ciclo: prova professionale valore max di 30 punti; colloquio valore massimo di 10 punti; prova multidisciplinare centralizzata 30 punti. Nell ambito della Formazione Superiore: colloquio valore max di punti 40; prova multidisciplinare centralizzata 30 punti. Il valore soglia per il superamento dell esame è stabilito in 60 punti su 100. Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti ed in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale valutazione complessiva e per meriti particolari del candidato Azioni di monitoraggio Ai fini della valutazione di sistema, verranno attivate azioni di monitoraggio dei risultati di apprendimento attraverso test predisposti da una Commissione Regionale. Il monitoraggio non inciderà in nessun modo sulla valutazione degli apprendimenti finalizzata al rilascio delle attestazioni finali Giudizio finale Il giudizio finale spetta alla Commissione e deve essere formulato sulla base dei risultati delle prove finali, nonché dei risultati del percorso formativo e delle analisi dei lavori svolti dall allievo durante il percorso formativo. Il giudizio complessivo finale è espresso, a maggioranza, dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I risultati dovranno essere immediatamente pubblicati al termine dei lavori della Commissione Verbali Le Istituzioni Formative devono predisporre due copie compilate in originale dei verbali dell esame, rispondenti ai seguenti elementi minimi: composizione della Commissione; verifica di ammissibilità dei candidati; caratteristiche, modalità e orario di svolgimento delle prove; giudizio finale. Entrambe le copie dovranno essere firmate dal Presidente e da tutti i membri della Commissione. Nel verbale dovrà essere riportata la motivazione della predisposizione delle eventuali prove personalizzate con l indicazione nominativa degli allievi per cui siano state utilizzate. È compito del Presidente della Commissione garantire la registrazione degli elementi essenziali dell intero processo, a partire dalla riunione preliminare, e riportare eventuali annotazioni riguardanti anomalie o altro Certificazioni finali La certificazione è rilasciata dall Istituzione formativa su richiesta del diretto interessato e comunque non oltre i tre mesi successivi alla conclusione del percorso o dell attività formativa. Per i percorsi triennali, il certificato di qualifica di II livello Decisione 85/368/CEE rilasciato (Mod. 3) corrisponde ai requisiti Y 2900 minimi di cui al Modello A), ex Accordo Conferenza Unificata del 28 ottobre Per gli attestati di competenza di III e IV livello Decisione 85/368/CEE, il format è quello di cui al Mod. 4 congruente ai requisiti minimi di cui al Modello B), ex Accordo Conferenza Unificata del 28 ottobre Per i percorsi in DDIF, l utilizzo di tali modelli è subordinato all adozione in sede nazionale di specifici format di certificazione, in relazione all attuazione del Capo III del d.lgs. n. 226/05. Ai canditati che, a seguito di attenta valutazione da parte della Commissione, pur avendo frequentato il percorso formativo, non risultino aver raggiunto appieno gli standard minimi propri del profilo professionale, sarà rilasciato un attestato delle competenze acquisite (Mod. 4). Gli attestati sono firmati dal Legale Rappresentante dell Istituzione formativa. Le Istituzioni formative provvedono alla registrazione delle certificazioni rilasciate, nonché al rilascio delle attestazioni e alla loro valorizzazione sui diversi canali istituzionali. Le modalità di registrazione e di emissione sono definite nell ambito di ulteriore regolamentazione specifica Pubblicazione dei risultati e prove suppletive I giudizi espressi dalla Commissione devono essere pubblicati sull albo delle comunicazioni delle Istituzioni formative immediatamente al termine dei lavori della Commissione. Per le prove finali dei percorsi di Secondo ciclo e di Formazione Superiore in casi documentati di malattia o di impedimento del candidato di particolare gravità, il Presidente della Commissione, in accordo con la Direzione dell Istituzione, ha facoltà di riconvocare in seconda sessione la Commissione per lo svolgimento delle prove, previa richiesta ed autorizzazione della Regione, la quale indicherà l eventuale sessione suppletiva, con determinazione della data della prova centralizzata Certificazioni finali Formazione Permanente, Continua e di Specializzazione Rilascio e format attestato Al termine del percorso o delle attività, sulla base delle risultanze delle specifiche prove, il Responsabile della certificazione provvede alla compilazione dell Attestato di competenza di cui al Mod. 4, coerente con il Modello B) ex Accordo C.U. del 28 ottobre 2004 e specificante il livello secondo i parametri europei. L attestato, firmato dal Legale Rappresentante, è rilasciato dal Soggetto erogatore su richiesta del diretto interessato e comunque non oltre i tre mesi successivi alla conclusione del percorso. Le modalità di emissione sono definite nell ambito di ulteriore regolamentazione specifica. Nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l acquisizione compiuta di competenze, bensì di alcuni suoi elementi costitutivi, il Soggetto erogatore rilascia una Attestazione comprovante gli elementi di percorso realizzato, in termini di Unità Formative e di specifiche conoscenze ed abilità acquisite, relative alle competenze standard di riferimento della progettazione Documentazione relativa al processo Al fine di dare evidenza degli elementi di processo relativi alla validazione e certificazione delle competenze, a cura del Responsabile della certificazione sarà compilato anche un apposito verbale, firmato dallo stesso e dai formatori e/o esperti implicati nella fase di valutazione, specificante i seguenti elementi minimi: identificativo del Soggetto erogatore; dati allievi; ambito e percorso di acquisizione delle competenze; eventuali crediti e documentazione valida ai fini dell accertamento e/o della validazione; formatori e/o esperti coinvolti; data di insediamento e svolgimento lavori; operazioni relative all accertamento ed al rilascio dell attestato; criteri e metodologia di valutazione. 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