Pronunce in materia di C.A.I. emanate nel 2007

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1 Pronunce in materia di C.A.I. emanate nel TRIBUNALE DI MANTOVA; ordinanza 9 gennaio 2007; Giud. ALIPRANDI; in procedimento R.G. n. 4959/2006. Centrale d allarme interbancaria Istanza di inibizione o cancellazione dell iscrizione Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste. Centrale d allarme interbancaria assegno con firma di traenza non conforme allo specimen Diritto alla cancellazione Sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9, 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, artt. 2, 3; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002, art. 5). I poteri di segnalazione alla Centrale d allarme interbancaria, connessi con la funzione pubblicistica inerente al regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, sono attribuiti in via esclusiva agli intermediari finanziari, mentre la Banca d Italia, per il tramite del suo concessionario S.I.A. s.p.a, svolge la mera attività di materiale tenuta dell archivio e di controllo formale dei dati trasmessi. E pertanto fondata l eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca d Italia sollevata in un procedimento ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere l inibizione o la cancellazione dell iscrizione nella C.A.I., dovendo piuttosto l eventuale ordine essere impartito alla banca segnalante. Qualora l assegno sia stato protestato con la causale firma non conforme allo specimen, il traente, che avesse denunciato il furto del carnet e disconosciuto la firma di traenza, ha diritto alla cancellazione all archivio C.A.I. - TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 22 febbraio 2007; Giud. ANCONA; in procedimento R.G. n /2006. Emissione di assegno in difetto di autorizzazione - Chiusura del conto corrente Subordinata alla previa presentazione all incasso di assegni in circolazione Mancato pagamento del banchiere di assegni emessi prima della chiusura del conto Iscrizione per difetto di autorizzazione nella Centrale d allarme interbancaria Illegittimità. passiva della Banca d Italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9, 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, artt. 2, 3; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni, art. 5, comma 4). Nel caso in cui il cliente subordini la richiesta di chiusura del conto corrente alla previa presentazione all incasso di un assegno in circolazione tratto su quel conto, ma la banca chiuda il 1

2 conto senza attendere la presentazione dell assegno, è illegittima l iscrizione per difetto di autorizzazione nella Centrale d allarme interbancaria, effettuata dalla banca in conseguenza della presentazione dell assegno dopo la chiusura del conto. Si deve escludere, alla luce della disciplina in materia, la possibilità di un ordine diretto alla Banca d Italia volto alla correzione della segnalazione nella Centrale d allarme interbancaria, potendo essere destinatario del relativo provvedimento giurisdizionale soltanto la banca segnalante. - TRIBUNALE DI LECCE; ordinanza 19 marzo 2007; Giud. ZUPPETTA; in procedimento R.G. n. 5034/2007. Emissione di assegno in difetto di provvista Iscrizione nella Centrale d allarme interbancaria Pagamento tardivo dell assegno emesso senza provvista Tardivo rilascio della quietanza e tardiva consegna della quietanza al trattario Domanda di cancellazione dell iscrizione - Infondata. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 8, 8-bis, 9, 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458). Avendo natura di mezzo di pagamento, l assegno bancario deve essere munito di provvista al momento della sua presentazione al pagamento. Appartiene alla discrezionalità del legislatore collegare all assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quali la levata del protesto e l irrogazione della penale del 10%, e postergarne altri quali, la sanzione pecuniaria e l inibizione dell emissione di assegni, allo spirare del termine di grazia, in tal modo, da un lato, favorendo l adempimento, sia pure tardivo, dell obbligazione portata dal titolo, ma, dall altro, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all assenza della provvista al momento della presentazione. Per evitare l applicazione delle sanzioni amministrative il traente, che abbia emesso un assegno in carenza di provvista, deve acquisire e fornire al Pubblico Ufficiale tenuto al rapporto, entro il termine tassativamente previsto dalla legge, la quietanza liberatoria del pagamento tardivo. - TRIBUNALE DI MESSINA; ordinanza coll. 5 aprile 2007; Pres. LOMBARDO; Giud. est. RUSSO; in procedimento R.G. n /2006. Centrale d allarme interbancaria Richiamo dell assegno emesso senza provvista intervenuto dopo la presentazione per il pagamento - Inidoneità a esonerare la banca trattaria dall obbligo di avviare la procedura di iscrizione nella C.A.I. 2

3 Centrale d allarme interbancaria - Pagamento del solo importo facciale dell assegno emesso senza provvista successivamente alla sua presentazione - Iscrizione del traente nella C.A.I. - Legittimità. passiva della Banca d Italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni, artt. 9 e 9-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458). La revoca del mandato all incasso conferito alla banca negoziatrice, nota nella prassi bancaria come richiamo, non esonera la banca trattaria dall obbligo di avviare la procedura di iscrizione nella C.A.I. qualora intervenga dopo la presentazione dell assegno privo di provvista. E legittima l iscrizione nella C.A.I. del nominativo del traente di assegno emesso senza provvista, qualora questi, dopo la presentazione del titolo per il pagamento, abbia provveduto alla corresponsione del solo importo facciale, e non anche al tempestivo versamento della penale e degli altri accessori. La Banca d Italia è priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare di cancellazione dell iscrizione nella C.A.I., in quanto, come risulta dalla normativa primaria e secondaria di riferimento, è esclusivamente la banca trattaria che provvede alle iscrizioni e che è tenuta, se necessario, a cancellare, rettificare o aggiornare i dati iscritti (Il collegio riforma sul punto Trib. Messina, sez. dist. Taormina, ord. 27 ottobre 2006 nei procedimenti riuniti R.G. n. 569/2006 e n. 576/2006). - GIUDICE DI PACE DI ISPICA; sentenza 4 maggio 2007; Giud. CARNEMOLLA; in procedimento R.G. n. 130/2006. Centrale d allarme interbancaria Domanda di dichiarazione di illegittimità dell iscrizione Competenza del giudice di pace ex art. 22-bis legge n. 689 del Non sussiste. Centrale d allarme interbancaria Ordinanza di sospensione dell iscrizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 Inammissibilità. (L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, artt. 22 e 22-bis; l. 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni, art. 9; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, art. 3). La domanda di dichiarazione di illegittimità dell iscrizione nella Centrale d allarme interbancaria non appartiene alla competenza del giudice di pace ex art. 22-bis della legge n. 689 del 1981, rientrando, invece, nella competenza del Tribunale. Per tale ragione, nonché per il ruolo attribuito alla Banca d Italia dalla disciplina della Centrale d allarme interbancaria (art. 9 l , n. 386 e art. 3 d.m , n. 458) che 3

4 affida agli enti segnalanti, e non già alla Banca d Italia, il compito di assicurare l esattezza dei dati trasmessi alla Centrale e di provvedere alla cancellazione dei dati errati -, non è ammissibile il provvedimento cautelare con cui il giudice di pace sospenda l iscrizione nella C.A.I. in forza dell art. 22 della legge n. 689 del 1981 (nella specie il giudice di pace, che aveva adottato detto provvedimento in limine litis, lo ha revocato con la sentenza, con la quale ha altresì dichiarato la propria incompetenza). - TRIBUNALE DI MILANO; ordinanza 4 maggio 2007; Giud. VANONI; in procedimento R.G. n /2007. passiva della Banca d'italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8, 9 bis, 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, artt. 2, 3; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni, art. 5). Le iscrizioni nell archivio C.A.I. sono effettuate dagli enti segnalanti espressamente indicati, tra cui la banca trattaria e così pure le modifiche e le rettifiche; ciò esclude che la Banca d'italia sia deputata a curare la cancellazione ovvero la rettifica dei dati, e quindi destinataria di un eventuale ordine del giudice; ne deriva la carenza di legittimazione passiva della Banca d'italia, in quanto destinatario dell ordine di cancellazione dei dati anche dalla C.A.I. dovrebbe essere solo la banca segnalante. - TRIBUNALE DI ISERNIA; ordinanza 15 maggio 2007; Giud. FEDERICI; in procedimento R.G. n /2007. passiva della Banca d Italia Non sussiste. Centrale d allarme interbancaria Pagamento dell assegno emesso senza provvista Tardiva consegna della quietanza al trattario Iscrizione Assenza di negligenza del trattario E dovuta la cancellazione. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8, 9, 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, artt. 2, 3; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni). Sussiste difetto di legittimazione passiva della Banca d Italia rispetto alla domanda cautelare di revoca della segnalazione nell archivio della Centrale d Allarme Interbancaria, giacché il servizio per la gestione dell archivio è affidato in concessione alla Società Interbancaria per l Automazione - CedBorsa s.p.a. e, inoltre, la normativa che disciplina il funzionamento della 4

5 C.A.I. individua nelle sole banche trattarie, già tenute all iscrizione, i destinatari dell ordine di cancellazione e/o rettifica impartito dal giudice. In caso di pagamento dell assegno emesso senza provvista ai sensi dell art. 8 l. n. 386/1990, la sanzione dell iscrizione nella C.A.I. non può trovare applicazione, anche in caso di non tempestiva presentazione al trattario della quietanza del portatore con firma autenticata, e deve pertanto essere disposta la revoca della segnalazione. In tal caso, tuttavia, nessuna negligenza può essere contestata al trattario, che, non avendo avuto tempestiva prova del pagamento dell assegno ai sensi dell art. 8 cit., legittimamente ha dato impulso alla procedura per la segnalazione alla C.A.I. - TRIBUNALE DI MILANO; ordinanza 8 giugno 2007; Giud. VANONI; in procedimento R.G. n /2007. Centrale d allarme interbancaria Domanda di cancellazione di dati Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste (L. 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni, artt. 9 e 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, artt. 3, 5, 6, 7, 8, 11; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni, art. 5, comma 4). Le iscrizioni presso l archivio C.A.I. sono effettuate dagli enti segnalanti espressamente indicati dalla legge , n. 386 (art. 9) e dal d.m. 7 novembre 2001, n. 458 (artt. 3,5, 6, 7 e 8), fra i quali la banca trattaria; agli stessi enti compete l effettuazione delle modificazioni o rettifiche dei dati già iscritti (art. 11 d.m. n. 458/2001 e art. 5, comma 4, Regolamento Banca d Italia e successive modificazioni). Si deve pertanto escludere che la Banca d Italia sia deputata a curare la cancellazione ovvero la rettifica dei dati censiti nella C.A.I.: ne deriva la carenza di legittimazione passiva della stessa Banca d Italia rispetto alla domanda di cancellazione di tali dati, in quanto destinataria del relativo ordine giudiziale deve essere la banca segnalante. - TRIBUNALE DI BRESCIA, sez. distaccata di Breno; ordinanza 14 giugno 2007; Giud. MOSSI; in procedimento R.G. n. 342/2007. Centrale d allarme interbancaria Domanda di cancellazione di dati Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste. Centrale d allarme interbancaria Presentazione al pagamento di assegno recante data posteriore alla chiusura del conto corrente del traente Iscrizione nella C.A.I. Legittimità 5

6 Avvenuta consegna del titolo senza data anteriormente alla chiusura del conto corrente Irrilevanza. Centrale d allarme interbancaria Iscrizione per emissione di assegno senza autorizzazione Legittimità Richiamo dell assegno dopo la presentazione Irrilevanza Pagamento tardivo dell assegno per evitare l iscrizione Inammissibilità. (L. 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni, artt. 9 e 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, art. 3; cod. proc. civ., art. 700). La Banca d Italia è priva di legittimazione passiva nel procedimento cautelare promosso per ottenere la cancellazione in via di urgenza di dati iscritti nella C.A.I. Dall esame della normativa di settore emerge, infatti, che detta Banca non ha un ruolo attivo nell iscrizione e cancellazione dei dati, limitandosi alla mera gestione dell Archivio informatico il cui servizio, fra l altro, la stessa ha provveduto ad affidare in concessione alla Società Interbancaria per l Automazione Ced Borsa s.p.a., in conformità alla facoltà prevista dalla legge. Viceversa, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati all Archivio sono le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari e i prefetti, i quali devono assicurare l esattezza e completezza dei dati trasmessi e provvedere tempestivamente alle relative cancellazioni e rettifiche. E legittima l iscrizione nella C.A.I. del traente di assegno bancario presentato al pagamento, dopo la chiusura del conto corrente su cui è tratto, con data di emissione posteriore alla chiusura stessa. La circostanza, dedotta anche a mezzo di dichiarazione scritta del prenditore, che l assegno fosse stato a questi consegnato, privo di data, anteriormente alla chiusura del conto, e che il prenditore stesso lo abbia, a motivo di un disguido, riempito nella data e presentato all incasso, non integra il fumus boni iuris della domanda cautelare di cancellazione. Da un lato, infatti, non può imputarsi alcuna condotta colposa alla banca trattaria, che, a fronte della presentazione di assegno che risulta emesso senza autorizzazione, è tenuta a procedere alla segnalazione nella C.A.I. senza alcun margine di valutazione discrezionale della fattispecie; dall altro lato, incombeva al traente, dopo la chiusura del conto corrente, l onere di attivarsi per il ritiro degli assegni ancora in circolazione o, comunque, di provvedere a segnalarne l esistenza alla banca trattaria. In ipotesi di assegno emesso senza autorizzazione non rilevano, al fine di evitare l iscrizione nella C.A.I., né il c.d. richiamo del titolo da parte del beneficiario dopo la sua presentazione per l incasso, né il pagamento tardivo da parte del traente, che la legge prevede solo per la diversa ipotesi dell emissione di assegno senza provvista. 6

7 - TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 21 giugno 2007; Giud. SIMONE; in procedimento R.G. n. 1633/2007 passiva della Banca d'italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, artt. 9 e 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458; cod. proc. civ., art. 700) Non sussiste la legittimazione passiva della Banca d'italia nei ricorsi ex art. 700 c.p.c. per la sospensione di iscrizioni in Centrale d allarme interbancaria, atteso che la stessa quale ente preposto alla gestione della C.A.I. non ha alcun potere di valutazione dei dati da immettere, cancellare o rettificare. - TRIBUNALE DI BENEVENTO; ordinanza 26 giugno 2007; Giud. RICCI; in procedimento R.G. n. 1910/2007 passiva della Banca d'italia Non sussiste. Centrale d allarme interbancaria Pagamento dell assegno emesso senza provvista Tardiva consegna della quietanza al trattario Iscrizione. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, artt. 9 e 10-bis; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni; cod. proc. civ., art. 700) La normativa che disciplina l archivio di cui all art. 10 bis della l. n. 386/90, attribuisce alla Banca d'italia un compito meramente esecutivo di tenuta dell archivio e di controllo della regolarità formale delle segnalazioni, peraltro ora affidato in concessione alla S.I.A. Sono invece le banche trattarie degli assegni i soggetti tenuti a curare non solo l iscrizione ma anche la cancellazione dei dati dall archivio. Pertanto nei procedimenti ex art. 700 c.p.c. aventi ad oggetto la cancellazione dalla C.A.I. la Banca d'italia è priva di legittimazione passiva. Il traente che abbia emesso un assegno in difetto di provvista per evitare l iscrizione nell archivio C.A.I. deve provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, al pagamento tardivo della somma portata dal titolo e degli oneri accessori e, nello stesso termine, deve fornirne la prova allo stabilimento trattario. - TRIBUNALE DI TREVISO; ordinanza 17 agosto 2007; Giud. BOCCUNI; in procedimento R.G. n. 6120/2007 Centrale d allarme interbancaria Domanda di sospensione dell iscrizione Ordine del giudice Destinatario Ente segnalante. 7

8 (L. 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, artt. 9 e 10-bis; cod. proc. civ., art. 700) L ordine di sospensione di ogni iniziativa diretta all iscrizione negli archivi della Centrale d allarme interbancaria (C.A.I.) va rivolto esclusivamente all ente segnalante. - TRIBUNALE DI TERNI; ordinanza 3 settembre 2007; Giud. PAESANO; in procedimento R.G. n. 2356/2007. Centrale d allarme interbancaria Domanda di cancellazione di dati Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste. Assegno bancario emesso senza provvista all ordine del traente Pagamento tardivo del solo importo facciale con esclusione degli oneri accessori Non impedisce l iscrizione nella C.A.I. Erroneo convincimento contrario del traente Non rileva. (L. 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni, artt. 8, 9, 9-bis e 10-bis; cod. proc. civ., art. 700). La Banca d Italia è carente di legittimazione passiva rispetto a una domanda cautelare di cancellazione dalla C.A.I., non avendo essa il potere di cancellare i dati inseriti nell archivio, ma solo un potere di controllo e, eccezionalmente, sostitutivo. In caso di emissione di assegno senza provvista, il pagamento tardivo del solo importo facciale, con esclusione della penale e degli altri oneri accessori indicati dall art. 8 della legge n. 386 del 1990, non vale a impedire l iscrizione del nominativo del traente nell archivio C.A.I. Tale principio si applica anche nel caso che l assegno sia stato emesso all ordine del traente, e non può rilevare il contrario convincimento soggettivo da questi erroneamente nutrito (nella specie, peraltro, la buona fede del traente era comunque ad avviso del Tribunale in concreto da escludersi, a motivo sia dell avvenuto invio, da parte della banca trattaria, di regolare preavviso di revoca, sia della circostanza che il traente stesso risultava essersi precedentemente trovato in analoga situazione, nella quale aveva provveduto al pagamento tardivo dell assegno intestato a se medesimo comprendendovi anche gli accessori di legge). - TRIBUNALE DI SALERNO, sez. feriale; ordinanza 24 settembre 2007; Giud. CUBICCIOTTI; in procedimento R.G. n. 852/07 della sez. dist. di Cava de Tirreni. Centrale d allarme interbancaria Domanda cautelare di cancellazione di dati Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni, art. 9; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 36; d.m. 7 novembre 2001, n. 458, artt. 3 e 9; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni, art. 5; cod. proc. civ., art. 700). 8

9 E fondata l eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca d Italia rispetto a un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la cancellazione di una segnalazione nell archivio C.A.I. Infatti, ai sensi della normativa primaria e secondaria disciplinante detto archivio, l inserimento dei dati in esso e il loro aggiornamento sono realizzati direttamente dagli enti segnalanti, che a tanto provvedono attraverso postazioni informatiche installate presso le loro stesse sedi e collegate alla postazione centrale, affidata dalla Banca d Italia in gestione a terzi; il ruolo della Banca d Italia risulta quindi limitato alla garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati immessi in archivio, nonché alla loro diffusione esclusivamente ai soggetti abilitati alla loro consultazione. La Banca d Italia deve attenersi ai dati trasmessi, essendo priva del potere di valutarne l attendibilità o sindacarne il merito, mentre la potestà di procedere alla rettifica dei dati e alla loro cancellazione è rimessa in via esclusiva all ente segnalatore, che, pertanto, si profila quale unico soggetto legittimato a ricevere e ad eseguire l ordine dell Autorità giudiziaria in tal senso rivolto. - TRIBUNALE DI PISTOIA; sentenza n. 908, 13 novembre 2007; Giud. BONELLI; in procedimento R.G. n. 399/2007. passiva della Banca d Italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9, 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, artt. 2, 3; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni). Non sussiste la legittimazione passiva della Banca d Italia nel giudizio di merito promosso per accertare l illegittimità dell iscrizione nella Centrale d Allarme interbancaria, perché l inserimento e l aggiornamento dei dati nell archivio C.A.I. non rientra nella competenza di detto Ente. - TRIBUNALE DI RIMINI; ordinanza 19 novembre 2007; Giud. CIOCCA; in procedimento R.G. n. 5272/2007. Centrale d allarme interbancaria Distinzione rispetto alla Centrale dei rischi. Centrale d allarme interbancaria e Centrale dei rischi. Domanda di sospensione delle segnalazioni Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni; d.m. 7 novembre 2001, n. 458; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni; d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b; Delibera CICR 29 marzo 1994; Circolare Banca d Italia 11 9

10 febbraio 1991, n. 139 e successive modificazioni; Circolare Banca d Italia 14 novembre 2001, n. 238 e successive modificazioni; cod. proc. civ., art. 700). La Centrale d allarme interbancaria e la Centrale dei rischi sono archivi distinti, oggetto di separata gestione. Tanto in materia di Centrale d allarme interbancaria, quanto in materia di Centrale dei rischi, non sussiste la legittimazione passiva della Banca d Italia rispetto a domande cautelari volte a ottenere la sospensione delle segnalazioni. In ambedue i casi, infatti, la Banca d Italia, titolare del trattamento dei dati, non è competente né a effettuare verifiche in merito al contenuto e alla legittimità delle segnalazioni, né a procedere alla correzione o cancellazione dei dati; pertanto, qualsivoglia richiesta volta ad incidere sui dati risultanti presso la C.A.I. o presso la C.R. deve essere rivolta all intermediario che ha effettuato la segnalazione contestata, non essendo imputabile alla Banca d Italia alcun comportamento commissivo od omissivo rispetto alle segnalazioni e ai dati presenti nei due archivi (fattispecie relativa a un ricorso con il quale si contestava la segnalazione del nominativo del ricorrente sia nella C.A.I. che nella C.R.). - TRIBUNALE DI FOGGIA, sez. distaccata di Trinitapoli; ordinanza 28 novembre 2007; Giud. DIBISCEGLIA; in procedimento R.G. n. 399/2007. passiva della Banca d Italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9, 10-bis; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, artt. 2, 3; Regolamento Banca d Italia 29 gennaio 2002 e successive modificazioni). La Banca d Italia è priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare di cancellazione dell iscrizione nell archivio della Centrale d allarme interbancaria, perché tenuta a provvedere alle iscrizioni è la banca, che è anche onerata, se necessario, di cancellare, rettificare o aggiornare i dati iscritti. In caso di adesione del ricorrente all eccezione di difetto di legittimazione passiva, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. - TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza 3 dicembre 2007; Giud. LANDI; in procedimento R.G. n /2007 Centrale d allarme interbancaria Domanda cautelare di cancellazione dell iscrizione Legittimazione passiva della Banca d'italia Non sussiste. (L. 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, artt. 9 e 10-bis; Provv. Banca d Italia 15 marzo 2002 e 20 maggio 2005; cod. proc. civ., art. 700) 10

11 Il controllo che può effettuare la Banca d'italia e, per essa l ente concessionario (SIA) in relazione ai dati ricevuti nell archivio C.A.I, è solo quello meramente formale di completezza dei dati stessi. Pertanto la responsabilità della segnalazione e la cancellazione della stessa ricade esclusivamente sull ente segnalatore e non su chi gestisce l archivio, quindi la Banca d'italia e la S.I.A. non sono legittimati passivi nei procedimenti ex art. 700 c.p.c. aventi ad oggetto la cancellazione dei dati personali dalla C.A.I. - TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza 10 dicembre 2007; Giud. D AVINO; in procedimento R.G. n /2007 misure cautelari. Centrale d allarme interbancaria Domanda cautelare di cancellazione di dati Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste (L. 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458). La Banca d Italia è del tutto estranea alla lite relativa alla domanda cautelare proposta da un soggetto segnalato nell archivio C.A.I. per ottenere la cancellazione del proprio nominativo. Infatti la legge n. 386/1990, come modificata dal d.lgs. n. 507/1999, e il d.m. n. 458/2001 attribuiscono il potere - dovere di trasmettere le richieste di inserimento, rettifica e cancellazione dei dati nell archivio informatizzato istituito presso la Banca medesima ai soli operatori bancari e finanziari e agli uffici postali trattari degli assegni ed emittenti delle carte di credito non pagati. - TRIBUNALE DI ROMA; sentenza n del 14 dicembre 2007/ 20 giugno 2008; Giud. PAGLIARI; in procedimento R.G.A.C. n. 7708/2007. Centrale d allarme interbancaria Opposizione ex art. 152 d. lgs. n. 193/ Cancellazione di dati Legittimazione passiva della Banca d Italia Non sussiste (L. 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; D.M. Giustizia 7 novembre 2001, n. 458; d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152). Sulla base della legge istitutiva e del regolamento per il funzionamento della Centrale d allarme interbancaria emerge una disciplina degli obblighi, poteri e responsabilità del trattamento dei dati presenti nell archivio informatizzato secondo la quale le operazioni di concreto trattamento dei dati (esame, valutazione dei presupposti per l iscrizione, segnalazione ed iscrizione, aggiornamento, rettifica, cancellazione) sono riservate agli istituti di credito c.d. segnalanti, mentre alla Banca d Italia, pur formalmente indicata quale titolare, è riservata la funzione meramente esecutiva di tenuta dell archivio e di verifica della regolarità formale delle segnalazioni, funzione affidata in concessione ad un terzo soggetto. 11

12 E escluso in capo alla Banca d Italia alcun controllo sulla fondatezza dell iscrizione nell archivio come alcun potere di iscrizione o aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati. Difetta in capo alla Banca d Italia la legittimazione passiva in relazione alla domanda di cancellazione/rettifica dei dati contenuti nella C.A.I., potendo tale obbligo essere adempiuto dall istituto segnalante. (Il Tribunale riforma sul punto il contrario provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del che aveva intimato alla Banca d Italia e alla banca segnalante la cancellazione dei dati del reclamante dall archivio C.A.I.). 12

Decisione N del 20 aprile 2017

Decisione N del 20 aprile 2017 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) PAGLIETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione

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