Circolare informativa. Sommario

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1 NEWSLETTER N Dicembre 2016 Periodico mensile di informazione amministrativa, contabile e fiscale per i propri Clienti. Riproduzione riservata Circolare informativa Gentile Cliente, con la presente circolare informativa concludiamo il consueto nostro appuntamento mensile del Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi eventuale approfondimento, Le inviamo i più sentiti auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E' Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. Madre Teresa di Calcutta Sommario SEZIONE A Le principali novità del mese... 2 Notiziario di Dicembre SEZIONE B Approfondimenti... 3 Stampa dei registri contabili... 3 Pagamento compensi amministratori... 5 Inventario di magazzino di fine anno... 9 Versamento dell acconto IVA per l anno Scade il il versamento dell imposta sostitutiva sul TFR. 12 Ritenuta ridotta sulle provvigioni Detrazione Irpef 50-65% ok anche con bonifici ordinari Dall è compensabile in F24 la prima quota del credito di imposta Tremonti-quater Adempimenti per l auto in uso promiscuo al dipendente Il trattamento per l acquisto di cialde o capsule Il trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi Novità IVA Utilizzo più ampio per le dichiarazioni integrative La rottamazione delle some iscritte a ruolo Novità per i professionisti Dall cambia il calcolo degli interessi bancari. Cosa fare e cosa non fare? SEZIONE C Calendario fiscale Principali scadenze dal al Attenzione: qualora Ella non fosse interessato/a a ricevere più la presente newsletter è pregato/a di comunicarcelo all indirizzo info@quickmanager.it. L informativa dello Studio in materia di trattamento dei dati personali (Privacy - D.Lgs. n. 196/2003) è disponibile al seguente indirizzo web: Somma Lombardo (VA) Viale Ugo Maspero n Tel.: (n. 4 linee r.a.) Telefax: info@quickmanager.it

2 SEZIONE A Le principali novità del mese Notiziario di Dicembre 2016 TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI E FATTURE Proroga del termine al 31 marzo 2017 per esercitare l opzione L Agenzia delle entrate con i provvedimenti n e n del 28 ottobre 2016 ha stabilito le regole per esercitare l opzione per il periodo di imposta 2017 al fine di: - operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; - effettuare la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Entrambi i provvedimenti prevedono che l opzione sia effettuata in via telematica mediante l apposita funzionalità presente sul sito web dell Agenzia delle entrate, direttamente da parte del contribuente o di un suo delegato. La scelta ha efficacia obbligatoria per 5 anni. Il provvedimento n posticipa la data ultima per aderire alla nuova disciplina per il quinquennio dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017, al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari un approfondimento delle specifiche tecniche e una conseguente accurata valutazione in merito all opportunità di esercitare le opzioni. (Agenzia delle entrate, provvedimento n , 01/12/2016) BILANCI Versione definitiva per la nuova tassonomia XBRL E stata pubblicata il 21 novembre 2016 la nuova versione aggiornata e definitiva della Tassonomia XBRL denominata PCI , rivolta alle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche. Ci sono tre importanti novità: l introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce; il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sè stante e non più tabella di Nota integrativa come nella precedente versione tassonomica; il bilancio consolidato rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza Nota integrativa strutturata in XBRL). In particolare, sono stati pubblicati: il documento descrittivo della nuova Tassonomia (prospetti e Nota integrativa); il formato XBRL della Tassonomia scaricabile; il documento realizzato per orientare gli operatori e mantenere traccia delle modifiche via via effettuate rispetto alle precedenti versioni di tassonomia; lo schema che evidenzia lo sviluppo complessivo della tassonomia, per avere una panoramica della struttura della tassonomia nelle diverse fattispecie di bilanci (micro, abbreviato, ordinario e consolidato). I documenti proposti hanno ottenuto il parere favorevole a cura dell Oic (Organismo italiano di contabilità). La nuova tassonomia si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente. (Associazione XBRL Italia, Tassonomia XBRL Principi contabili italiani, 21/11/2016) STUDI DI SETTORE Disponibile il software Segnalazioni 2016 È stato pubblicato sul sito web dell Agenzia delle entrate il software Segnalazioni 2016 con cui il contribuente può segnalare all Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015, nonché precisazioni relative all indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione. Sono, inoltre, pubblicate anche le statistiche dei dati degli studi di settore dichiarati dai contribuenti: le interrogazioni possono essere effettuate per anno, macrosettore e tipologia di dichiarazione presentata o per singolo studio di settore. Pagina 2

3 (Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 30/11/2016) FATTURAZIONE ELETTRONICA Formato fattura Pa adeguato anche per la fatturazione tra privati Il formato utile per l emissione delle fatture elettroniche verso la P.A. è stato adeguato per permettere anche la fatturazione tra privati, a partire dal 1 gennaio 2017, come previsto dal D.Lgs. 127/2015. Il nuovo formato fattura Pa prevede un unico tracciato XML: i fornitori della P.A. e tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica tra privati devono configurare i propri sistemi informatici per utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione. (Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 11/11/2016) START UP INNOVATIVE Obbligo di indicazione nella nota integrativa del requisito delle spese di ricerca e sviluppo A partire dall esercizio 2016 le micro-imprese possono depositare un bilancio d esercizio presso le CCIAA competenti costituito solamente da Stato patrimoniale e Conto economico. Siccome molte start up innovative ricadono nei parametri delle micro-imprese, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la soluzione preferibile per le start up che intendono avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo è quella di redigere ugualmente in maniera completa la nota integrativa al bilancio d esercizio. Pertanto, l obbligo di indicazione delle spese di ricerca e sviluppo nella nota integrativa permane anche dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015. (Ministero dello sviluppo economico, parere n , 17/11/2016) LAVORATORI AUTONOMI Ricezione via pec di inviti a regolarizzare i redditi del periodo di imposta 2012 Sono in corso di spedizione nei primi giorni di dicembre le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi per il periodo di imposta In particolare, l Agenzia delle entrate ha confrontato i redditi dichiarati con le dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta modello 770 con causale A o con causale M. L invio della comunicazione, che consente di regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso, avviene all indirizzo pec presente negli archivi del Ministero dello sviluppo economico (Ini-pec) per i professionisti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero per posta ordinaria negli altri casi. Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con cui i contribuenti possono richiedere informazioni all Agenzia delle entrate. (Agenzia delle entrate, provvedimento n , 28/11/2016) * * * SEZIONE B Approfondimenti Stampa dei registri contabili Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente: in modalità cartacea; Pagina 3

4 in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea). I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l anno solare, al 31 dicembre 2016). La stampa cartacea dei registri contabili Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori). Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2015, entro il 30 settembre Tuttavia, coloro che utilizzano sistemi meccanografici per la tenuta di tale registro, possono procedere alla stampa dello stesso entro il 31 dicembre Nella stampa dei libri (il discorso vale solo per libro giornale e libro inventari e non anche per registri iva e libro dei beni ammortizzabili) si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. Libro/registro meccanografico libro giornale libro inventari registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.) Modalità di numerazione Tipo di numerazione progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell anno di riferimento della contabilità progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell anno di riferimento. Sull ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell anno di riferimento della contabilità Esempio Registrazioni periodo 1 gennaio dicembre /1, 2015/2, 2015/3, etc. 2015/1, 2015/2, 2015/3, etc. 2015/1, 2015/2, 2015/3, etc. Pagina 4

5 Modalità di assolvimento dell imposta di bollo sui registri cartacei Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti libro giornale libro inventari sì sì 16 euro ogni 100 pagine o frazione 16 euro ogni 100 pagine o frazione registri fiscali no non dovuta 32 euro ogni 100 pagine o frazione 32 euro ogni 100 pagine o frazione L archiviazione sostitutiva dei registri contabili Nella conservazione sostitutiva è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale. Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per il periodo di imposta 2015, entro il 31 dicembre 2016). Modalità di assolvimento dell imposta di bollo sui registri informatici Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti libro giornale libro inventari sì sì 16 euro ogni registrazioni o frazioni di esse 16 euro ogni registrazioni o frazioni di esse registri fiscali no non dovuta 32 euro ogni registrazioni o frazioni di esse 32 euro ogni registrazioni o frazioni di esse Le modalità di assolvimento dell imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: l imposta di bollo va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile 2017 mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501; l'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. Con la risoluzione n. 161/E/2007 l Agenzia delle entrate ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. * * * Pagamento compensi amministratori Si ricorda alla clientela di Studio che l erogazione dei compensi all organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti: 1. il rispetto del principio di cassa; Pagina 5

6 2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata; 3. il coordinamento con l imputazione a conto economico. Il principio di cassa La deducibilità dei compensi deliberati per l anno 2016 è subordinata all effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l amministratore alla società: Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga) Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura) I compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2017 (c.d. principio della cassa allargata ) I compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2016 Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza: sia consegnato un assegno bancario datato all amministratore; sia disposto il bonifico a favore dell amministratore. Ovviamente, ricordiamo che il compenso all amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall assemblea dei soci per un importo proporzionato all opera svolta dall amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario. L esistenza della delibera Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo. È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare; a tal fine si può far riferimento al fac simile di delibera allegato alla presente informativa. Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l anno 2016 e adottare anche in previsione del prossimo avvio del È consigliabile che l assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della Amministratore remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario senza compenso possa reclamare un compenso per l opera svolta. Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) L assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all amministratore. Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l anno un compenso annuo di euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale: Pagina 6

7 nel corso dell anno Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all amministratore per l intero anno 2017; mese di gennaio (dopo l assemblea): erogazione della prima tranche mensile; mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc.. Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2016, nell aprile 2017, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2016); tale comportamento pare comunque sconsigliabile. Molto preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso. Nulla vieta che l assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2017), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori euro, in aggiunta ai euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso. L assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d anno e che si decida di remunerare il lavoro dell amministratore per l intero periodo. Ad esempio: mese di ottobre 2017: l assemblea dei soci delibera il compenso di euro per l intero anno 2017; mese di ottobre 2017 (dopo l assembla): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, euro a ottobre, euro a novembre, euro a dicembre 2017). Per evitare l incombenza della ripetizione dell assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità. Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell anno 2013, abbia assunto la seguente delibera: all amministratore unico viene assegnato un compenso di euro annui per l anno 2013 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare. In tal caso, l erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione. Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso giuridico, vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società. Il compenso già deliberato e non pagato Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d anno, si accorgono del fatto che l onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell amministratore all incasso del compenso; diversamente, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco Pagina 7

8 presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l obbligo di tassazione del compenso stesso. È allora preferibile che l assemblea decida di revocare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l erogazione della remunerazione. Fac simile delibera per riconoscimento dei compensi agli amministratori Srl Sede in - Via, n. Capitale Sociale versato Euro,00 Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione Registro Imprese: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 GENNAIO 2017 Il giorno 15 del mese di gennaio dell anno 2017 alle ore 20:00, presso la sede in, Via n., si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: definizione del compenso spettante agli amministratori; varie ed eventuali Assume la Presidenza a norma di statuto il quale, constatata la presenza in proprio dei soci portatori dell'intero capitale sociale dichiara l assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da segretario, che accetta. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il presidente propone che, in ragione delle mansioni amministrative assegnate, venga corrisposto a decorrere dall esercizio 2017 un compenso pari ad ( /00) a favore dell amministratore. Tale importo si riferisce al compenso lordo spettante all amministratore, a cui aggiungere gli oneri previdenziali di legge. Dopo ampia discussione, l'assemblea all unanimità delibera di approvare i compensi ordinari degli amministratori come sopra descritti, stabilendo espressamente che tali compensi avranno efficacia a partire dall esercizio 2017, per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica. Alle ore 21:00, null'altro essendovi a deliberare, e posto che nessun altro chiede la parola, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale la seduta è tolta. Il segretario Il Presidente Pagina 8

9 Inventario di magazzino di fine anno Come di consueto, le imprese il cui periodo d imposta coincide con l anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti. Possono verificarsi due casi: l azienda ha l obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, l azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino. Nel primo caso, l importo dell inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino. Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare: 1. i beni presenti presso i magazzini dell impresa, presso i depositi e le unità locali; 2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione. In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino. Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto: Beni in inventario beni presso magazzino sì beni in deposito sì beni presso unità locali sì beni di proprietà ma presso terzi sì beni di proprietà altrui presso l azienda no beni di proprietà in viaggio sì beni in viaggio di proprietà altrui no Ricordiamo che l obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi di imposta consecutivi: realizzano un volume di ricavi annuo superiore a euro; dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a euro. L obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo. ESEMPIO Se un impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddisfa i due requisiti nei periodi di imposta 2015 e 2016, l obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1 gennaio Al contrario, se un impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due parametri per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Pagina 9

10 L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili). Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili). Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Si ricorda che se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi e i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2016, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate. Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo. Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell Amministrazione finanziaria. * * * Versamento dell acconto IVA per l anno 2016 Entro il prossimo 27 dicembre 2016 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell Iva sono tenuti a versare l'acconto per l anno Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito. L acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo: 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva mensilmente 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva trimestralmente Determinazione dell acconto Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale. I metodi per determinare Modalità di determinazione dell acconto 88% dell imposta dovuta in relazione all ultimo mese o storico trimestre dell anno precedente; Pagina 10

11 l acconto Iva analitico previsionale liquidazione straordinaria al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data; 88% del debito presunto che si stima di dover versare in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno. Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue. Metodo storico Metodo analitico Metodo previsional e Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell Iva dovuta relativamente: al mese di dicembre 2015 per i contribuenti mensili; al saldo dell anno 2015 per i contribuenti trimestrali; al 4 trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2015), per i contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull importo dell Iva dovuta al lordo dell acconto eventualmente versato nel mese di dicembre Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2016, rispetto a quella adottata nel 2015, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: contribuente mensile nel 2015 che è passato trimestrale nel 2016: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'iva versata (compreso l acconto) per gli ultimi tre mesi del 2015, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015; contribuente trimestrale nel 2015 che è passato mensile nel 2016: l'acconto dell'88% è pari a un terzo dell'iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2015; nel caso in cui nell anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l acconto per il 2016 è pari a un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale. Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2016, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello previsionale, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l imposta. Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l Iva, inferiore al dovuto. Pagina 11

12 L acconto in situazioni straordinarie o particolari Contabilità separate: in questo caso il versamento dell acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo. Liquidazione dell Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell acconto si deve tenere in considerazione che: in assenza di modificazioni, l acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo; nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono uscite dal gruppo devono determinare l acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società. Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa. Casi di esclusione Sono esclusi dal versamento dell acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella: Casi di esclusione dal versamento dell acconto Iva soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro soggetti che hanno iniziato l attività nel 2016 soggetti cessati prima del 30 novembre 2016 (mensili) o del 30 settembre 2016 (trimestrali) soggetti a credito nell ultimo periodo (mese o trimestre) dell anno precedente soggetti ai quali, applicando il metodo analitico, dalla liquidazione dell imposta al 20 dicembre 2016 risulta un'eccedenza a credito soggetti che adottano il nuovo regime forfettario dal 1 gennaio 2016 soggetti che hanno adottato il regime dei minimi di cui all articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011 soggetti che nel corso del 2016 sono usciti dal regime dei minimi soggetti che presumono di chiudere l anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%) produttori agricoli esonerati (articolo34, comma 6, D.P.R. 633/1972) soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991 soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972) soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili * * * Scade il 16 dicembre il versamento dell imposta sostitutiva sul TFR Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR è applicata l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 17% (aliquota prevista a far data dallo scorso 1 gennaio 2015). Il versamento di detta imposta è a carico del sostituto e avviene, quanto all acconto entro il 16 dicembre, quanto al saldo entro il 16 febbraio dell anno successivo. Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere infatti rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell 1,50% e da uno variabile pari al 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall ISTAT, Pagina 12

13 rispetto al mese di dicembre dell anno precedente; è su questa rivalutazione che l azienda deve versare la commentata imposta sostitutiva. Determinazione dell acconto L acconto di dicembre si può determinare utilizzando 2 metodi: 1. storico; 2. previsionale. Il primo prevede che il sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell anno solare precedente. Il secondo che il sostituto calcoli in via presuntiva l acconto dovuto applicando la percentuale del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l acconto è dovuto. Fa eccezione alle modalità di calcolo sopra descritte il caso in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro, se si verifica tale eventualità è possibile applicare l acconto non sulla quota di rivalutazione dell anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l acconto. Determinazione del saldo Il saldo dell imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio dell anno successivo all anno a cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l imposta è stata calcolata, viene determinato prendendo come riferimento la fine dell anno e applicando l aliquota dell 17% sulle rivalutazione del Tfr dell anno stesso, al netto dell acconto. Scadenze di versamento Come già anticipato, le scadenze per il versamento dell imposta sostitutiva sono le seguenti: acconto: 16 dicembre di ogni anno; saldo: 16 febbraio dell anno successivo. Per il versamento, che va fatto utilizzando il modello F24, sono previsti i seguenti codici tributo: 1712, per l acconto; 1713, per il saldo. Casi particolari In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell acconto (e anche del saldo) dell imposta sostitutiva sono adempiuti: dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione; dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell operazione. In presenza di operazioni che non comportano l estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti: dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro; dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo Tfr maturato, relativamente a detti dipendenti. * * * Pagina 13

14 Ritenuta ridotta sulle provvigioni ancora in attesa del decreto attuativo Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all agente (come a dire che sull ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l aliquota ridotta dell 11,5%, corrispondente al 50% dell aliquota marginale attualmente pari al 23%). Tuttavia, qualora l agente si avvalga in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente. Si riporta una tabella che evidenzia l impatto delle 2 diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l impatto delle ritenute Enasarco). ordinaria ridotta provvigioni 1.000, ,00 base imponibile 50% = 500,00 20% = 200,00 ritenuta d acconto (23%) 115,00 46,00 netto 885,00 954,00 Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983 Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l agente, per poter godere dell applicazione della ritenuta ridotta nell anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell anno precedente. Detto termine ordinario del 31 dicembre dell anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata: per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc. entro 15 giorni dalla stipula in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad esempio assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro 15 giorni dall evento entro la data di conclusione per le operazioni occasionali dell attività che dà origine alla provvigione La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l agente si avvalga in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi. A tal fine, si considerano soggetti terzi : Pagina 14

15 i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell attività propria dell impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari); i collaboratori dell impresa familiare direttamente impegnati nell attività di impresa; gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. n.81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita Jobs Act, ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione). È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono. Tipologie di provvigioni escluse dalla riduzione provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell' esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro. Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014 Con il D.Lgs.175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell articolo25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l emanazione di uno specifico decreto attuativo che apporterà alcune modificazioni all adempimento in oggetto. In particolare tale decreto: introdurrà l utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.; darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno); introdurrà specifiche sanzioni (da 250 a euro, così come novellata dal D.Lgs. 158/2015) nel caso di omessa comunicazione della revoca. A oggi, a distanza di 2 anni dall introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate. Pagina 15

16 In attesa del decreto attuativo (a oggi non ancora emanato) A chiarire come comportarsi nelle more dell adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue: è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all esecuzione della mediazione); la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31 dicembre 2014, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti); permane l obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano; la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo). Come precisato dall Agenzia delle entrate, restano salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato. Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che: coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca; coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, procedere all invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2016 secondo le modalità sopra descritte. * * * Detrazione Irpef 50-65% consentita anche con bonifici ordinari sui quali non viene applicata la ritenuta da banche e poste I bonifici ordinari (cioè effettuati senza l utilizzo dei moduli specifici rilasciati da banche e poste) utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, che non hanno generato l applicazione della ritenuta dell 8% da parte dell istituto di credito all atto di accredito delle somme al beneficiario, non hanno consentito fino a oggi la fruizione delle detrazioni del 50% e del 65%. Con la recente circolare n. 43/E/2016 l Amministrazione finanziaria ha cambiato l indirizzo, prevedendo che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario o postale utilizzato per il pagamento delle Pagina 16

17 spese sia stato compilato in modo tale da non consentire l effettuazione della ritenuta di acconto dell 8% all accredito della somma al beneficiario. In tali casi, è necessario che il beneficiario dell accredito (cioè il fornitore) attesti di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito. Le regole per l effettuazione del bonifico parlante L articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, norma che individua le fattispecie che possono fruire della detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie, non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma l articolo 1, comma 3, D.M. 41/1998 prevede che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Con la risoluzione n. 55/E/2012 l Agenzia delle entrate ha precisato che la non corretta compilazione del bonifico, per cui non sia possibile operare la ritenuta dell 8% da parte di banche o poste, che deve essere effettuata all atto dell accredito di bonifici disposti per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per spese per interventi di miglioramento energetico, non consente di fruire della detrazione di imposta, salva l ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto. I pagamenti effettuati mediante bonifico dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione Irpef del 50% o del 65% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori che agiscono nell ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 50%) la ritenuta dell 8% ha un ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale parlante costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione; per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires del 65%) l obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale parlante si ha solo per le spese sostenute da soggetti non titolari di reddito d impresa. L apertura dell Agenzia delle entrate che consente l effettuazione di bonifici ordinari Come accennato in precedenza, l Agenzia delle entrate ha per la prima volta con la circolare n. 43/E/2016 affermato il principio secondo cui la detrazione spetta anche qualora non sia stata effettuata la ritenuta dell 8% all atto di accredito del bonifico al beneficiario. In tali casi, è necessario che il fornitore beneficiario del bonifico attesti in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell Amministrazione finanziaria. Considerato che l esecuzione del bonifico bancario o postale con la modalità parlante non comporta maggiori oneri rispetto all esecuzione del bonifico ordinario, si consiglia la gentile Clientela che intende fruire delle detrazioni del 50% e/o del 65% di continuare a eseguire il pagamento delle spese mediante l esecuzione di bonifici parlanti che consentano l esecuzione della ritenuta di acconto dell 8% da parte delle banche o poste. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile evitare di dover ricontattare il fornitore al fine di farsi produrre la necessaria autocertificazione senza la quale la detrazione potrà essere contestata dall amministrazione finanziaria. È infatti preferibile limitare il ricorso all autocertificazione da parte del fornitore solo nei casi Pagina 17

18 irrimediabili, correlati ad esempio alla mancata consapevolezza che le spese sostenute potessero essere detratte. Fac-simile dichiarazione sostitutiva fornitore L impresa Energia Viva srl fattura in data 30 novembre 2016 al sig. Neri Giovanni un intervento di riqualificazione energetica eseguito sulla abitazione dello stesso soggetto privato. La fattura emessa dall impresa espone un corrispettivo imponibile pari a euro assoggettato a Iva al 10% per euro: il totale della fattura è pari a euro. Il sig. Neri bonifica la fattura ricevuta dimenticandosi di utilizzare i moduli specifici che consentono l effettuazione del bonifico parlante. L impresa Energia Viva Srl rilascia la seguente autocertificazione al sig. Neri Giovanni, che gli consente di fruire della detrazione Irpef del 65% (in possesso anche di tutti gli altri requisiti quali invio all ENEA): Autocertificazione ai sensi dell articolo 46, D.P.R. 445/2000 La società Energia Viva Srl, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in persona del legale rappresentante sig. Rossi Francesco, dichiara che il corrispettivo esposto sulla fattura n. 302 del 30 novembre 2016 pari a euro, oltre all imposta sul valore aggiunto pari a euro, sono stati incassati mediante l accredito di un bonifico bancario pari a euro in data 12 dicembre 2016 (si allega la contabile dell avvenuto accredito del bonifico). Adottando la società Energia Viva Srl per obbligo di legge un regime di contabilità ordinaria, le somme sono incluse nella contabilità dell impresa e, nello specifico, la somma di euro è contabilizzata come Ricavo del periodo di imposta 2016 e concorre alla determinazione del reddito del medesimo periodo di imposta e la somma di euro è contabilizzata come Iva conto vendite che rientra nella liquidazione mensile Iva del mese di novembre Somma Lombardo, 18 dicembre 2016 * * * Per Energia Viva S.r.l. Rossi Francesco Dall è compensabile in F24 la prima quota del credito di imposta Tremonti-quater per gli investimenti effettuati nel 2015 Come già comunicato in precedenti informative, l articolo 18, D.L. 91/2014 ha assegnato alle imprese un credito di imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo di imposta nel quale l investimento è stato maggiore. L agevolazione Tremonti-quater è riconosciuta alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 nel periodo tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare la prima parte del credito di imposta, che deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, è utilizzabile: dal 1 gennaio 2016 per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 (deve essere stato compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo di imposta 2014 e nei Pagina 18

19 successivi). Dal 1 gennaio 2017 è utilizzabile in compensazione la seconda parte del credito di imposta e dal 1 gennaio 2018 la terza parte; dal 1 gennaio 2017 per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 (deve essere stato compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo di imposta 2015). Dal 1 gennaio 2018 è utilizzabile in compensazione la seconda parte del credito di imposta e dal 1 gennaio 2019 la terza parte. Con la risoluzione n. 96/E/2015 è stato istituito il codice tributo 6856 per consentire l utilizzo in compensazione del credito di imposta Tremonti-quater. Alla compensazione non si applica la preclusione di cui all articolo 31, D.L. 78/2010 che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a euro. Il credito può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, non essendo subordinato nemmeno alla verifica del limite di utilizzo di euro previsto per la generalità dei crediti di imposta agevolativi. Vediamo con un esempio di riepilogare il funzionamento dell agevolazione. ESEMPIO Un imprenditore ha realizzato nel primo semestre del 2015 investimenti agevolabili in beni strumentali in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, che hanno fatto maturare un credito di imposta Tremonti-quater pari a euro, utilizzabile in 3 quote annuali di euro cadauna. La prima quota è fruibile in compensazione nel modello F24 alla scadenza del 16 gennaio 2017, utile a compensare, ad esempio, il debito derivante dal saldo della liquidazione Iva del mese di dicembre 2016, pari a euro. La seconda quota di euro è utilizzabile dal 1 gennaio L ultima quota di euro è utilizzabile dal 1 gennaio Il modello F24 in scadenza il 16 gennaio 2017 andrà così compilato: , ,00 Adempimenti per l auto in uso promiscuo al dipendente * * * Tra le forme di assegnazione dell autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più Pagina 19

20 frequentemente fruita è quella dell utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, etc.). Il trattamento per l impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile: Benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell Aci al seguente link: Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell Aci le tariffe valide per il periodo d imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell effettivo utilizzo nell ambito della sfera personale/familiare. Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all anno. Deducibilità dei costi per l impresa nel limite del 70% La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all utilizzo esclusivamente aziendale è pari a euro). La quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura. I riaddebiti In molti casi per l assegnazione dell auto in uso promiscuo al dipendente, l impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l utilizzo personale del dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l importo fatturato comprensivo di Iva. Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di un autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la piena detrazione dell Iva. Esempio Pagina 20

21 La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché questo la utilizzi sia per l attività d impresa che per l uso privato. Si ipotizzi il seguente fringe benefit 2016 verificato sul sito Aci: GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI 150CV 0, ,63 euro Se l impresa emette al dipendente una fattura dell importo di 2.054,62 euro + Iva 22% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di 2.506,63 euro): non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l importo del fringe benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura); per il periodo di imposta 2016 la deduzione di tutti i costi sarà pari al 70% degli stessi; l Iva assolta sugli acquisti risulterà interamente detraibile. In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie: In caso di riaddebito con fattura sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d imposta Esistenza di idonea prova documentale nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro) Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori Imposta sul valore aggiunto In occasione di un recente interpello (n /2014) la DRE Lombardia ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%. Imposte dirette Il trattamento del benefit in capo all utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in capo all amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente. Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo a un proprio dipendente o amministratore a gestire il benefit entro la fine del periodo d imposta. In particolare, Pagina 21

22 nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell anno. * * * Il trattamento per l acquisto di cialde o capsule Con la recente risoluzione n. 103/E/2016 l Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento da riservare all acquisto di cialde o capsule utilizzate da imprese e professionisti per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici. Attesa la diversa modalità di funzionamento di tali distributori automatici rispetto a quelli funzionanti a monete o strumenti equivalenti (quali, ad esempio, le tessere o chiavette ricaricabili), è sempre presente il dubbio tra gli operatori se i due strumenti possano ritenersi equiparabili. Sul punto l Agenzia delle entrate ha avuto modo di ribadire, richiamando una precedente pronuncia del 2000 (la risoluzione n. 124 del 1 agosto), la completa equiparazione dei due strumenti. Ciò significa che anche la fornitura di capsule o cialde utilizzate per la somministrazione mediante distributori automatici può scontare l aliquota Iva ridotta nella misura del 10% prevista dal n. 121) della Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/1972 (nella sostanza, anche ciò che rappresenta a tutti gli effetti un acquisto di beni, viene equiparato a una prestazione di servizi, la somministrazione appunto). La possibilità di applicare l aliquota ridotta, tuttavia, può verificarsi solo nel caso in cui l acquirente della capsula o cialda sia l effettivo utilizzatore della stessa e assuma, quindi, la qualità di consumatore finale. A tale condizione viene assimilato il frequente caso del datore di lavoro che acquista una partita di cialde o capsule per l utilizzo proprio e dei propri collaboratori. In tale caso precisa l Agenzia delle entrate che: potrà applicarsi l aliquota ridotta del 10% detta Iva, tuttavia, dovrà considerarsi indetraibile. Si osserva che tale ultima affermazione, non motivata peraltro dalla stessa Agenzia delle entrate, si presenta non allineata alle attuali previsioni contenute nel Decreto Iva. L ipotesi di indetraibilità oggettiva menzionata nella lettera f), articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 e riferita all acquisto di alimenti e bevande risulta, infatti, derogata dalla stessa norma, proprio per quegli alimenti e bevande che formano oggetto di somministrazione mediante distributori automatici collocati nei locali delle imprese (e, si ritiene, anche degli esercenti arti e professioni). Risolto e meglio precisato l ambito di applicazione dell aliquota ridotta, quindi, sul tema della detrazione dell Iva assolta su tali acquisti sarebbe auspicabile un intervento più dettagliato da parte dell Amministrazione finanziaria, tenendo comunque che la stessa nel recente documento di prassi si è pronunciata per l indetraibilità. Il documento di prassi dell Agenzia delle entrate, infine, riconosce la possibilità di applicare l aliquota ridotta del 10% anche al caso del separato acquisto delle cialde o capsule da parte del privato, ma alla condizione che il contratto di locazione o comodato del distributore automatico e le fatture di fornitura delle capsule o cialde siano intestati alla stessa persona. * * * Il trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi Anche per quest anno è arrivato il momento in cui le aziende devono decidere se e come omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia. Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i limiti di deducibilità fiscale dei costi e di relativa detraibilità dell Iva, ed è pertanto necessario identificare: Pagina 22

23 la tipologia dei beni oggetto dell omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l omaggio; le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all impresa. Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell attività d impresa I costi sostenuti per l acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell attività propria dell impresa sono: integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro; qualificati come spese di rappresentanza. In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dallo scorso 1 gennaio 2016 il testo dell articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità. L inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando: il totale delle spese imputate per competenza nell esercizio con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione). Le nuove soglie contenute nel testo dell art. 108 Tuir sono le seguenti (come si vedrà dal confronto ante 2015/2016 proposto di seguito esse sono state solo aumentate): 1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; 3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. Vecchie percentuali di deducibilità valide fino al 2015 Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016 Fino a 10 milioni di euro - 1,3% Fino a 10 milioni di euro - 1,5% Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro - 0,5% Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro - 0,6% Oltre 50 milioni di euro - 0,1% Oltre 50 milioni di euro - 0,4% In merito all Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui: spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100% spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100% Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell attività d impresa In taluni casi, a essere destinati a omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il prodotto dell azienda erogante o i beni che l azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate: Pagina 23

24 dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell attività di impresa); dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l utilizzo dell autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. Omaggi a dipendenti di beni da parte dell impresa Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell impresa. Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell attività propria dell impresa, l imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell Iva. L acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.). Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell attività propria dell impresa. OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI OMAGGI A DIPENDENTI Il costo sostenuto all atto dell acquisto costituisce spesa di Il costo di acquisto degli omaggi rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del va classificato nella voce spese bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell 1% dei per prestazioni di lavoro compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite dipendente e non nelle spese per l importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). omaggi; pertanto, tali costi sono Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore interamente deducibili dalla base imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione imponibile al fine delle imposte dell imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono dirette. L Iva è indetraibile. caratterizzati dalla totale indetraibilità dell Iva. Aspetti contabili Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti iva per la detrazione verrà registrata come segue: Pagina 24

25 Diversi a Banca c/c 1.100,00 Spese di rappresentanza 1.000,00 Erario c/iva 100,00 Diversamente se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità iva avremo: Spese di rappresentanza a Banca c/c 1.100,00 Dove la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota Iva indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%). Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela. Se l azienda compra un bene destinato a omaggio all atto dell acquisto, unitamente all uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell Iva. Se invece il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura. Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente: Clienti a Diversi 1.220,00 a Omaggi a clienti 1.000,00 a Erario c/iva 220,00 Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell Iva, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente: con obbligo di rivalsa ai sensi dell articolo 18, D.P.R. 633/1972; senza obbligo di rivalsa ai sensi dell articolo 18, D.P.R. 633/1972. Nel primo caso, rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente: Diversi a Clienti 1.220,00 Omaggi 1.000,00 Cassa 220,00 Nel secondo caso, la scrittura sarà: Diversi a Clienti 1.220,00 Omaggi 1.000,00 Imposte indeducibili 220,00 Novità IVA * * * L articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l obiettivo di recupero dell evasione, rimodulano in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1 gennaio Tale rimodulazione produrrà, tuttavia, anche un effetto di semplificazione in quanto molti adempimenti in vigore fino al periodo d imposta 2016 verranno conseguentemente abrogati. Pagina 25

26 La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute Con la riscrittura dell articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l attuale adempimento dello Spesometro (che dovrà essere presentato per l ultima volta con riferimento alle operazioni dell anno 2016) con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione. La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva. Dal 1 gennaio 2017 Trimestre di riferimento Scadenza comunicazione 1 trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio (*) 2 Trimestre (aprile/maggio/giugno) 16 settembre (*) 3 trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre 4 Trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio (*) Per agevolare l avvio del nuovo adempimento il decreto prevede in fase di prima applicazione - che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio L invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà infatti possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere: a) i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data e il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l aliquota applicata; e) l imposta; f) la tipologia dell operazione. Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d affari (quelli del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva Accanto all obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21. La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Ciò significa che se il contribuente liquida l Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per tali soggetti, certamente, sarà il Provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di Pagina 26

27 aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo. In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito. Sul versante degli esoneri, la norma prevede l esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche. Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano: - i contribuenti in regime dei minimi ; - i contribuenti in regime forfettario ; - i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991; - i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972; - i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; - i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972; - i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972. N.B. È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane). Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate. L invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di dialogo tra il contribuente e l Amministrazione finanziaria. Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale. Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall Amministrazione finanziaria in relazione all inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche non costituiscono un N.B. motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall articolo 13, D.Lgs. 742/1997 (il ravvedimento operoso, appunto). Il credito d imposta per i soggetti di ridotte dimensioni Con l introduzione di un nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d imposta di 100 euro per il relativo adeguamento tecnologico. Tale credito d imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell anno precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro. Detto credito d imposta, che non concorre alla formazione del reddito e dell Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell anno di formazione che di utilizzo. Pagina 27

28 È previsto, inoltre, un ulteriore credito d imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opteranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015. Entrambi i crediti d imposta rientrano, per espressa previsione, nella disciplina degli aiuti de minimis. Sanzioni Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati. In particolare: - viene inserito un nuovo comma 2-bis con riferimento alle violazioni che riguardano l adempimento di cui all articolo 21, D.L. 78/2010 e relativo all obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate; - viene aggiunto un nuovo comma 2-ter con riferimento alle violazioni che riguardano l adempimento di cui all articolo 21-bis, D.L. 78/2010 e relativo all obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Di seguito si riportano le sanzioni previste in forma di rappresentazione schematica. Adempimento Violazione Sanzioni Comunicazione Aticolo 21, D.L. 78/2010 (dati fatture) Comunicazione Articolo 21-bis, D.L. 78/2010 (dati liquidazioni periodiche) Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15.gg dalla scadenza Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza 2 euro per fattura (limite max euro per ciascun trimestre) 1 euro per fattura (limite max 500 euro per ciascun trimestre) Da 500 euro a euro Da 250 euro a euro Gli adempimenti soppressi Dal periodo d imposta 2017, a fronte dell invio all amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come Spesometro, il Legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti: - la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011); - il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993). Inoltre, per effetto dell abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell articolo 1, D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016, l obbligo di Pagina 28

29 comunicazione telematica all'agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti Black list ). Infine, con una disposizione contenuta nell articolo 7-quater, D.L. 193/2016, ai commi 21 e 22, viene disposta l abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Adempimenti Decorrenza soppressione Comunicazione dati leasing 2017 Modello intra acquisti 2017 Comunicazione scambi con san marino 2017 Comunicazione operazioni black list 2016 Termini più ampi per la presentazione della DR annuale Iva Sempre da periodo d imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16, attraverso una modifica apportata al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998, ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1 febbraio al 30 aprile. Si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale, già a partire dal periodo d imposta 2016, può essere presentato esclusivamente in forma autonoma, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato nel mese di febbraio * * * Utilizzo più ampio per le dichiarazioni integrative L articolo 5 del D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, interviene con una significativa modifica riguardante la possibilità per i contribuenti di correggere quanto indicato nelle dichiarazioni precedentemente inviate. Le regole per l invio delle dichiarazioni integrative erano in precedenza significativamente stringenti, anche a seguito delle posizioni molto rigide assunte dalla giurisprudenza: consta infatti una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pronunciata proprio nel corso della scorsa estate (la n /2016), che impedisce l utilizzo della dichiarazione integrativa per correggere a favore del contribuente errori precedentemente commessi (tali correzioni dovevano transitare in una ordinaria istanza di rimborso, procedura che presenta molte più limitazioni). La modifica apportata con il D.L. 193/2016 riguarda tanto le modifiche a favore del Fisco da apportare alle dichiarazioni, che possono essere inoltrate anche oltre il termine annuale precedentemente previsto, quanto per quelle a favore del contribuente, con possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti anche se l invio avviene oltre il termine di un anno. Tali interventi sono avvenuti modificando l articolo 2, D.P.R. 322/1998, e in particolare, riscrivendo sia il comma 8 che il comma 8-bis. Termine ampio per le rettifiche a favore del contribuente La prima modifica riguarda la sostituzione del citato comma 8, recante la disciplina generale che regolamenta la presentazione delle dichiarazioni integrative. Le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva presentazione della dichiarazione integrativa. Pagina 29

30 Tale dichiarazione è redatta sui modelli previsti per tale annualità e, nei fatti, è una dichiarazione che sostituisce quella originaria. In precedenza la norma faceva semplicemente riferimento ad errori od omissioni, correzioni che l Amministrazione finanziaria e la Cassazione avevano interpretato solo nella direzione favorevole alle ragioni erariali; a seguito dell approvazione del D.L. 193/2016 la correzione, come detto, può essere bidirezionale, nel senso che oltre alla correzioni a favore del fisco (ad esempio, l inserimento di un reddito precedentemente non dichiarato), ora possono essere anche a favore del contribuente (ad esempio, l inserimento di un onere deducibile o detraibile precedentemente dimenticato). Tali correzioni possono avvenire entro i termini previsti per l accertamento dell annualità in questione. Necessariamente, quando la rettifica fosse a favore del fisco e portasse ad un maggior debito d imposta, troverebbero applicazione le sanzioni tributarie, con la possibilità per il contribuente di azionare la disciplina del ravvedimento operoso (ma qui nulla è cambiato). Con l integrativa, credito sempre compensabile La modifica che produrrà le maggiori e più tangibili conseguenze a livello operativo è certamente quella che si sostanzia nella sostituzione del successivo comma 8-bis, riguardante la possibilità di utilizzo del credito scaturente dalla dichiarazione. La formulazione precedente permetteva di rettificare le dichiarazioni a favore del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo; tale credito poteva essere immediatamente utilizzato in compensazione per abbattere altri debiti tributari o contributivi. Il nuovo comma 8-bis prevede che l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative: potrà essere utilizzato immediatamente in compensazione se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo (e sin qui nulla di nuovo); nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore fosse presentata oltre tale termine, il credito che ne deriva potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati, ma solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Questo intervento è di significativo interesse in quanto anche oltre il termine annuale precedentemente previsto è possibile comunque utilizzare il credito in compensazione (evitando in tal modo i tempi non brevi previsti nel caso di istanza di rimborso), seppur con un utilizzo che è in parte differito. Esempio 1 (situazione non modificata) La società Alfa Srl intende ripresentare il modello Unico 2016 redditi 2015 per ridurre l imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di euro. Tale correzione può essere effettuata entro il prossimo 30 settembre 2017, utilizzando immediatamente in compensazione il credito. Ad esempio, se fosse presentata in questi giorni, detto credito potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell acconto Iva in scadenza a fine mese. Esempio 2 (novità) La società Beta Srl intende ripresentare il modello Unico 2015 redditi 2014 nel mese di dicembre 2016 per ridurre l imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di euro. Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017). Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito potrebbe essere Pagina 30

31 utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell Iva del mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017). Nel comma 8-bis viene infine precisato che resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito. Trattamento di favore esteso anche alle dichiarazioni integrative Iva Con apposite modifiche apportate all articolo 8, D.P.R. 322/1998, l articolo 5, D.L. 193/2016, opportunamente modificato in sede di conversione in legge, riconosce un ampia libertà di utilizzo anche al credito Iva che emerge da una dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Con il nuovo comma 6-quater del citato articolo 8 viene infatti previsto che l eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, può, oltre che richiesto a rimborso, essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi. La compensazione, tuttavia, può essere effettuata solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Esempio 3 (novità) La società Beta Srl intende ripresentare nel mese di dicembre 2016 il modello di dichiarazione annuale Iva2015 relativo all anno 2014 per indicare una fattura passiva non presente nel modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di euro. Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017). Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito Iva potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento di ritenute fiscali operate nel mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017). * * * La rottamazione delle some iscritte a ruolo L articolo 6, D.L. 193/2016, così come convertito dalla L. 225/2016, prevede che per i carichi affidati all agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, è possibile fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle qualora avvenga il contestuale pagamento delle somme richieste a titolo di capitale, compensi di riscossione, spese di notifica e di interesse diverso da quello di mora, alternativamente: - in unica soluzione entro il 31 luglio 2017; - in modalità rateizzata dal mese di luglio Per le multe stradali, invece, la sanatoria è limitata agli interessi di mora e alle maggiorazioni previste dalla legge (rimangono dovute le sanzioni amministrative). Quali sono le somme che possono essere oggetto della rottamazione La definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), alle entrate locali (Ici, Imu, Pagina 31

32 Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione. Non vi sono preclusioni soggettive alla definizione agevolata: la stessa interessa qualsiasi tipologia di contribuente (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non, etc.). Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive. Per carichi affidati ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento affidati all Agente della Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre L avviso di Equitalia Non rileva, pertanto, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del ruolo: Equitalia invierà ai contribuenti, per i quali non è stata ancora notificata una cartella affidata all agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l opportunità di accedere alla rottamazione. Come specificato nelle note del modello DA1 la definizione agevolata riguarda: - cartelle di pagamento; - avvisi di accertamento esecutivo dell Agenzia delle entrate/dogane e monopoli; - avvisi di addebito dell Inps. La definizione dei ruoli consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Spettano per intero i compensi di riscossione (aggi), seppure rideterminati sulla parte del debito oggetto di cartella dovuto, e le spese di notifica della cartella. La definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata sia nel caso in cui è scaduta e non pagata. N.B. Se ci sono rateizzazioni in corso, per potere accedere alla rottamazione della cartella, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre La norma, pertanto, prevede una forte disparità di trattamento tra coloro che hanno rateizzato e quelli che, al contrario, non hanno rateizzato ed hanno pertanto cartelle scadute. Si tenga inoltre presente che, per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora. È possibile, in presenza di più cartelle di pagamento, ovvero di una cartella comprensiva di più carichi, adottare una definizione parziale di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo ovvero avviso di addebito. Le modalità di accesso alla definizione agevolata A seguito del comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha notiziato dell approvazione del modello di istanza con cui il contribuente può aderire alla rottamazione dei ruoli. Preso atto dell entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/2016, Equitalia in data 2 dicembre 2016 ha pubblicato il nuovo modello DA1 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, che sostituisce quello precedentemente pubblicato. Il soggetto interessato deve dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata ovvero che assume l impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi. È possibile adempiere all importo che sarà liquidato da Equitalia una volta ricevuta la richiesta di adesione alla definizione agevolata: - in unica soluzione entro luglio 2017; - in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate. Pagina 32

33 Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modello DA1 la suddivisione percentuale dell importo dovuto alle relative scadenze di pagamento. Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero a luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%). Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo. La procedura il modulo DA1 compilato, accessibile dalla home page del sito deve essere consegnato agli sportelli territorialmente competenti ovvero inviato via mail o pec entro il 31 marzo 2017, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione allegando copia del documento di identità del soggetto richiedente la definizione agevolata; è possibile barrare sulla dichiarazione di adesione di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente secondo indicazioni che saranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione. La presentazione della domanda di sanatoria inibisce l adozione di nuove misure cautelari ed esecutive. Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata a Equitalia. Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. Chi non paga anche una sola rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata: gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto, che viene rideterminato in misura comprensiva delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Calcolo di convenienza La rottamazione dei ruoli rappresenta una opportunità in particolare per i soggetti titolari di reddito di impresa, in presenza di ruoli relativi a tributi quali Irpef, Ires, Iva, Irap per i quali la norma prevede ordinariamente l applicazione di sanzioni amministrative pari al 30% del tributo in quota capitale non versato. In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza tra: - la rateazione secondo un piano ordinario con Equitalia (è consentita fino a 72 mesi ma obbliga al pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, compensi di riscossione e interessi di dilazione) e - l adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma è ammessa solo se il pagamento avviene al più in un arco temporale di 15 mesi, da luglio 2017 a settembre 2018). * * * Novità per i professionisti Irrilevanza fiscale per il professionista delle spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente Il comma 5, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 interviene sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Con la modifica dell articolo 54, comma 5, Tuir, a decorrere dal periodo d imposta 2017, è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, infatti, non saranno più tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto acquistate direttamente dal committente (come già accade per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande). Pagina 33

34 Sostanzialmente viene modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo attraverso la deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente e anche per le spese da questi direttamente sostenute. Le spese ricomprese in tale deroga diventano quindi: - per il professionista irrilevanti ai fini reddituali; - per l azienda che le ha sostenute deducibili a prescindere dalla ricezione della parcella del professionista. L irrilevanza fiscale per il professionista si traduce pertanto nel venir meno come avvenuto N.B. fino al dell obbligo di ri-addebito delle spese in fattura e nella impossibilità, quindi, di dedurle quale componente di costo dal proprio reddito di lavoro autonomo Vediamo quindi di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i comportamenti del professionista e del committente. Professionista Committente emette l avviso di parcella senza inserire le spese sostenute dal committente per alberghi, somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di viaggio e di trasporto le spese di cui sopra non potranno essere considerate deducibili dal reddito di lavoro autonomo riceve il documento fiscale attestante la spesa da egli stesso sostenuta a favore del professionista non necessita alcuna comunicazione di tale spesa al professionista e quindi non dovrà inviare a questi copia della relativa documentazione fiscale dedurrà il costo in base alle norme ordinarie di lavoro autonomo o impresa a seconda dell attività svolta Novità in tema di presunzioni dei versamenti bancari per i professionisti Sempre dall articolo 7-quater, questa volta al comma 1, vengono apportate rilevanti modifiche a talune disposizioni contenute nell articolo 32, D.P.R. 600/1973 in tema di accertamento. Con riferimento agli accertamenti bancari l Amministrazione finanziaria può richiedere al professionista/lavoratore autonomo: - le movimentazioni in entrata; - le movimentazioni in uscita. In merito ai movimenti in uscita la ratio della richiesta attiene alla possibilità di ricondurre all attività svolta i movimenti in uscita riportati in contabilità, in assenza di tale ricongiunzione l onere di provare l inerenza cade sul contribuente. La giurisprudenza La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 è intervenuta sul tema, sgombrando ogni dubbio circa la non applicabilità di detta presunzione in riferimento ai prelevamenti effettuati, sul presupposto che l utilizzo dei fondi, per una persona fisica, è solitamente rivolto a finalità personali e familiari, non dovendo dimenticare l assenza di obblighi contabili. Si è trattato di un intervento giurisprudenziale non ancora recepito da nessun documento legislativo che ha, come è possibile immaginare, generato confusione e al contempo creato una barriera all attività accertativa dell Amministrazione finanziaria. A sostegno della suprema corte si è espresso ora anche il legislatore seppur in riferimento non ai prelievi ma ai versamenti, è stata difatti eliminata la presunzione riferita ai compensi per i versamenti eseguiti sul proprio conto corrente da parte di professionisti e lavoratori autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati. Pagina 34

35 Presunzione prelievi Presunzione versamenti eliminata comma 1, articolo 7-quater, L. 225/2016 dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 Per completezza si segnala che la legge in commento ha anche operato una modifica dell art. 32, DPR n. 600/73 per effetto della quale, con riferimento alle imprese e non a professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti e i prelevamenti bancari non riportati in contabilità e per i quali non sia stato indicato il beneficiario sono presuntivamente considerati ricavi solo se superiori a euro giornalieri e a euro mensili. * * * Dall cambia il calcolo degli interessi bancari. Cosa fare e cosa non fare? COSA FARÀ LA BANCA COSA DEVE FARE IL CLIENTE COSA NON DEVE FARE IL CLIENTE Invierà (anche a mezzo PEC o Remote Banking o raccomandata R.R.) una Proposta di modifica unilaterale con indicazione della Legge nr. 49/2016 e/o dell art. 120 del T.U.B. Manderà un funzionario per sottoporvi la sottoscrizione di un nuovo contratto a breve (anche nell ipotesi che si tratti di una revisione degli affidamenti ). Nelle prime settimane del 2017 la Banca dovrà inviarvi la Comunicazione Periodica inerente le condizioni applicate al rapporto nel corso del Leggere attentamente se viene indicato il motivo della proposta di variazione, che la Banca deve esporre. Chiedere in via preventiva copia del contratto per poter visionare i contenuti, oppure chiedere ampia spiegazione e nello specifico che Vi venga illustrato il funzionamento della clausola che introduce l adeguamento contrattuale ai sensi dell art. 120, comma 2 del T.U.B. come da Delibera CICR del 3/8/2016 (D.M. 343/2016). In ogni caso prima di firmare fate verificare ad un consulente specializzato di Vostra fiducia, facendovi rilasciare un parere scritto. Fate attenzione se nella comunicazione siano espressamente richiamati termini di approvazione. Avanzare una contestazione scritta solo dopo una verificare da parte di un consulente specializzato di Vostra fiducia. Non deve rispondere subito! Ci sono 60 giorni di tempo, per una valutazione obiettiva della situazione. Non deve firmare niente subito! Non deve rispondere subito! Non deve contestare niente subito! UN OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE Dal 1 ottobre 2016 è entrata in vigore la norma che obbliga le banche a calcolare gli interessi una volta all anno, al 31 dicembre. L opportunità offerta alle imprese da questo contesto è rappresentata dal fatto che le banche, per addebitare gli interessi al 1 Marzo di ogni anno, a partire dal 2017, saranno costrette a chiedere l espressa autorizzazione alla loro clientela. Detta autorizzazione riguarda l addebito Pagina 35

36 automatico sul conto corrente, che le banche, per ovvi motivi, inviteranno i clienti a concedere, rilasciando un consenso scritto. Nei primi giorni del mese di ottobre tutte le banche hanno iniziato ad inviare la Proposta di modifica unilaterale alla clientela, contenente questa richiesta. Si segnala che i Clienti potranno pagare anche spontaneamente al 1 Marzo 2017 gli interessi che verranno conteggiati al 31/12/2016, senza necessariamente concedere alla banca l autorizzazione per l addebito automatico sopra citato. Taluni Istituti di Credito, inoltre, hanno incluso nelle Proposte di modifica unilaterale di cui sopra, alcune formule dal tenore piuttosto criticabile, indicando alla clientela il rischio di eventuali revoche degli affidamenti, segnalazioni a sofferenza in centrale rischi, etcc., laddove gli interessi al 1 marzo 2017 non vengano puntualmente onorati. In quest ottica appare impraticabile l ipotesi di una revoca tout court da parte della banca degli affidamenti e/o delle facilitazioni creditizie in caso di mancata autorizzazione espressa del cliente, in quanto la revoca stessa potrebbe dare adito a profili di abusività, secondo quanto disposto dall art c.c. Il Cliente potrà quindi esercitare un potere nei confronti del sistema creditizio per ottenere nuove e potenzialmente più favorevoli condizioni contrattuali. Le norme di attuazione della riforma sono piuttosto articolate. Infatti il novellato art. 120 TUB, che regola le valute ed il calcolo degli interessi, ha ricevuto nuova linfa con la Legge 8 aprile 2016, n. 49, che riguarda, in particolare, il nuovo divieto di produzione di interessi su interessi (c.d. anatocismo ). Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), la cui delega è quella di fissare criteri e modalità al riguardo, si è pronunciato il 03/08/2016 (D. M. n. 343/2016), dettando i seguenti peculiari indirizzi: Art. 4 : Il presente articolo si applica alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all articolo 2, comma 1, lettera a) del D. M. 30/06/2012 n L articolo 2, comma 1, del D.M. 644/2012 recita: Il presente decreto definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti. Esso si applica nei rapporti con i consumatori ed in quelli con soggetti diversi dai consumatori: a) Alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell affidamento; Il CICR, inoltre, sempre all articolo 4, ha previsto: Gli interessi debitori divengono esigibili il 1 marzo dell anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. La Legge 49/2016, inoltre, ha così modificato l art. 120 del TUB. Identico testo è richiamato nella Delibera CICR del 03/08/2016: Articolo 120, comma 2: Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. ( ) Pagina 36

37 Nelle Disposizioni Finali (Art. 5) della Delibera CICR vengono indicate le modalità con le quali le banche diano attuazione: ALL ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI IN CORSO AL 30/09/2016; all introduzione delle clausole conformi all art. 120, c. 2 TUB, negli altri contratti. Per offrire una più chiara rappresentazione della prospettiva attesa nell immediato e nel prossimo futuro, almeno fino ai primi mesi del 2017, è opportuno spiegare come le banche si dovranno comportare per adeguarsi alle nuove regole appena descritte. Le banche devono applicare le nuove disposizioni, al più tardi, agli interessi a partire dal 1 ottobre Questo termine è relativo alla possibilità per la banca di contabilizzare e successivamente esigere gli interessi maturati a partire dal 1 ottobre, e sino al 31 dicembre Quindi, in assenza di autorizzazione espressa, in forma scritta, da parte della clientela, le banche non potranno addebitare automaticamente, al 1 Marzo 2017, gli interessi del IV Trimestre 2016, che rimarranno tecnicamente e giuridicamente esigibili da parte della banca, ma, appunto la stessa non potrà incamerare automaticamente mediante addebito sul c/c. Le banche, pertanto, per adeguarsi completamente al nuovo intervento normativo, dovranno procedere come segue: PER I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO IN CORSO AL 30/09/2016, LE BANCHE DOVRANNO ADEMPIERE A QUESTE PRESCRIZIONI DEL TESTO UNICO BANCARIO 1) Invio alla clientela, ai sensi dell art. 118 del TUB, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal cliente (remote banking, Pec, o raccomandata AR), di una Proposta di modifica unilaterale contenente le variazioni, quale giustificato motivo 1. Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta, la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2) Raccolta, ai sensi dell art. 117 del TUB, del consenso scritto presso la clientela, dell autorizzazione all addebito degli interessi che diverranno esigibili al 1 marzo 2017; e così, al 1 marzo degli anni successivi. A pena di nullità le banche dovranno consegnare al cliente un esemplare del contratto firmato. 3) Invio alla clientela, ai sensi dell art. 119 del TUB, della Comunicazione Periodica relativa alle condizioni praticate a tutto il 31/12/2016 sul rapporto di conto corrente, nella quale dovranno essere distinte, per altro, le condizioni praticate dal 01/01/2016 al 30/09/2016 da quelle praticate dal 01/10/2016 al 31/12/2016. N.B.: si ritiene che, anche per quest ultimo adempimento, le Banche possano effettuare l invio a mezzo PEC; pertanto invitiamo i Clienti a prestare particolare attenzione alla loro casella di Posta Elettronica Certificata. In merito all invio alla clientela, ai sensi dell art. 118 del TUB, come illustrato al primo dei tre punti appena sopra esposti, ci preme porre in evidenza che il giustificato motivo, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico 2, non ricomprende, tuttavia, l eventuale mutamento delle 1 L art. 5 (Disposizioni finali) della Delibera CICR del 03/08/2016 (D.M. 343/2016), ha previsto che l adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell articolo 118 del TUB. 2 Chiarimenti in merito all applicazione dell art. 10 della Legge 4/8/2006, n. 248, del 21 febbraio Pagina 37

38 caratteristiche gestionali della banca e, ancor meno, potranno ritenersi validi motivi giustificativi asserite esigenze organizzative. Nella comunicazione ex art. 118 TUB, la Banca dovrà esaustivamente spiegare alla clientela i motivi in base ai quali invia la Proposta di modifica unilaterale delle condizioni. Ciò, indipendentemente dal fatto che l art. 5 del D.M. 343/2016 abbia previsto che tale comunicazione veicoli, di per sé, un giustificato motivo, apparentemente consentendo alla Banca di non doverne illustrare e spiegare i presupposti di applicazione. E importante sottolineare che il cliente può sempre non approvare la Proposta di modifica unilaterale, ai sensi dell art. 118 TUB, soprattutto nel caso in cui il giustificato motivo, come visto, non sia legittimo. La conseguenza sarà la facoltà da parte del cliente di poter recedere dal contratto senza spese, alle condizioni precedentemente applicate, e con la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti di un inadempimento da parte della Banca. Bisogna segnalare, per altro, che anche laddove la banca dovesse indicare quale giustificato motivo la variazione degli interessi (in seguito all adeguamento normativo della L. 49/2016, ovvero dell art. 120, comma 2 del TUB), ciò non rappresenterebbe una causa tra quelle ammesse tra i motivi giustificativi legittimanti le modifiche unilaterali, così come previste dell art. 10 della Legge 4/8/2006, n. 248, del 21/02/2007, in quanto la riforma riguarda solo il metodo di calcolo (cioè il divieto di produrre interessi sugli interessi), e non anche gli interessi, che invece sono l oggetto del calcolo. PER I CONTRATTI DI DURATA (CONTI CORRENTI A SCADENZA, CONTI CORRENTI IPOTECARI, ETC.), IN CORSO AL 30/09/2016, LE BANCHE DOVRANNO ADEMPIERE A QUESTE PRESCRIZIONI DEL TESTO UNICO BANCARIO Adeguamento dei contratti in essere mediante l introduzione di nuove clausole conformi all art. 120, comma 2, del TUB, raccogliendo presso la clientela, ai sensi dell art. 117 del TUB, il consenso scritto e consegnando un esemplare del contratto firmato al cliente, a pena di nullità. * * * SEZIONE C Calendario fiscale Principali scadenze dal 16 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 N.B.: per disporre di un calendario aggiornato quotidianamente e maggiormente analitico di quello qui proposto, si rinvia al sito internet dello Studio, all indirizzo: Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. Pagina 38

39 SCADENZE FISSE Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. 16 dicembre Versamento del saldo Imu e Tasi 2016 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2016 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. 16 dicembre Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr Scade il termine per il versamento dell acconto dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, maturata nell anno ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in Pagina 39

40 misura ridotta, entro lo scorso 16 novembre. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 27 dicembre Versamento dell acconto Iva 2016 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento dell acconto Iva 2016 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali). Omesso versamento Iva reato penale 29 dicembre 30 dicembre Scade oggi il termine per versare l Iva relativa al 2015 al fine di non incorrere nella sanzione penale. Modello Unico 2016 Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 30 settembre Oltre all invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo Aggiornamento e stampa dei libri contabili Scade oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2015 e per la stampa dei registri contabili per i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi meccanografici. Seconda o unica rata acconto imposte per l anno 2016 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il ravvedimento del versamento della seconda od unica rata di acconto per l anno 2016 ai fini Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive dovuto in data 30 novembre dicembre Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridotta su provvigioni Per ottenere l applicazione della ritenuta d acconto ridotta al 20% della provvigione è necessario inviare entro oggi al committente, preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara di avvalersi, in via continuativa, dell opera di dipendenti o di terzi. 2 gennaio Redazione libro inventari Per i soggetti la cui dichiarazione (modello Unico 2016) doveva essere presentata entro il 30 settembre 16, scade oggi il termine per la redazione e la sottoscrizione del libro inventari con i dati relativi all anno Pagina 40

41 Tassa sulle concessioni governative I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale entro oggi. Comunicazioni di acquisto da San Marino Scade oggi il termine per l invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di novembre. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre. Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 dicembre * * * Restando a disposizione per qualsiasi approfondimento, auguriamo Buone Feste. Somma Lombardo, 12 dicembre Studio Professionale di Diritto Tributario e Societario Zanichelli & Partners In occasione delle festività natalizie lo Studio sospenderà la propria attività da sabato 24 dicembre p.v. a venerdì 6 gennaio Pagina 41

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