TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA GIUDICE TUTELARE DECRETO

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1 N. R.G. /2017 TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA GIUDICE TUTELARE DECRETO Il Giudice tutelare Visti gli atti del procedimento n. r.g. /2017 Osserva quanto segue. 1. La signora S R nata a Genova il.1970, quale genitore esercente la potestà genitoriale in regime di affido convidiso sul figlio minore A, nato a Genova il.01 ha presentato ricorso per ottenere l autorizzazione al compimento di alcuni atti straordinari in relazione al patrimonio del figlio. 2. La sig.ra R è divorziata dal Sig. L a seguito di sentenza n del Tribunale di Genova in data 8 luglio Il figlio A, nato dall'unione, è stato affidato congiuntamente ai genitori: sostiene la sig.ra R che il ragazzo è però collocato ed accudito in prevalenza presso e dalla madre. Invero al ragazzo è stata diagnosticata una severa patologia che si manifesta in ritardo mentale, disturbo del linguaggio e atipie comportamentali e, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, la stessa si occuperebbe in modo esclusivo del ragazzo mentre il padre non sarebbe mai riuscito ad adeguarsi appieno alle esigenze del figlio e soprattutto non sarebbe mai riuscito a comprendere le specifiche modalità di approccio al figlio ed alla sua patologia. La disabilità di A ha condotto al riconoscimento dello stato di handicap grave (come da allegato verbale accertamento) con conseguente erogazione da parte dell'inps di indennità dell'importo di 512,34 mensili (domanda in all. 4 e liquidazione in all. 5): sostiene la madre che la provvidenza economica in oggetto si rende necessaria per poter fronteggiare le spese di assistenza e riabilitative del ragazzo specie nelle ore in cui la madre, infermiera all'ospedale San Martino, non può badare a lui. Le somme erogate da INPS sono attualmente giacenti su c.c. bancario intestato al minore A su Banca ; il loro utilizzo è subordinato ad autorizzazione dell autorità giudiziaria. 1

2 3. Deduce la ricorrente che i rapporti fra i genitori, sia per quanto concerne la gestione e l'assistenza al figlio minore disabile, sia per la corresponsione delle spese straordinarie, al momento sono molto difficili, tanto che l'esponente ha dovuto procedere a formale diffida per tentare di ottenere le spettanze economiche previste dalla sentenza di divorzio e per richiamare il Sig. L al rispetto dei suoi doveri genitoriali (cfr. raccomandate a.r. del in all. 6; del in all. 7 e del in all.8). Per tali motivi la ricorrente, tenuto conto dei pesanti oneri economici derivanti dalle necessità di assistenza del figlio minore disabile, come da relazione e attestato dell'associazione P (all. 9 e 10), da ricevute di spesa della stessa associazione (all. 11), nonché dalle ricevute per attività educativa della Dr. (all. 12), alle quali il padre non ha inteso contribuire, chiede di essere autorizzata alla gestione esclusiva di detta indennità nell'interesse del figlio A. In particolare la ricorrente chiede al Giudice Tutelare di essere autorizzata: A riscuotere in via esclusiva l'indennità riconosciuta da Inps in favore del figlio minore A in ragione della sua disabilità; a gestire in via esclusiva il conto corrente intestato al figlio minore A sul quale confluiscono le somme erogate dall' INPS; a gestire in via esclusiva tale indennità nell'interesse del minore, curandone la rendicontazione. 4. Va innanzitutto osservato che la norma indicata a fondamento del ricorso è quella contenuta nell art. 320 c.c. Tale norma, che disciplina la rappresentanza dei figli e l amministrazione dei loro beni, si occupa di tre distinte situazioni giuridiche connesse all esercizio della responsabilità genitoriale ossia: a) l esercizio della responsabilità genitoriale (congiunta o esclusiva) in tema di rappresentanza e amministrazione dei beni dei figli con specifica e differenziata disciplina per gli atti di ordinaria amministrazione (art. 320 comma 1); b) l esercizio della responsabilità genitoriale in ordine ad una serie di atti (sostanzialmente tutti inquadrabili nella straordinaria amministrazione) che incidono sul patrimonio dei figli (art. 320 comma 3, 4 e 5); c) il conflitto di interessi tra genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i figli Il primo comma dell art. 320 c.c. disciplina invero l esercizio della responsabilità genitoriale in tema di rappresentanza dei figli in tutti gli atti civili e di amministrazione dei loro beni: a tale fine la norma stabilisce che l esercizio di tali specifici poteri, che rappresentano una manifestazione del più generale esercizio della responsabilità genitoriale, compete ad entrambi i genitori laddove esercitino congiuntamente la 2

3 responsabilità genitoriale ovvero al genitore che esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva. Tale norma prevede inoltre una eccezione all esercizio congiunto della responsabilità genitoriale dei due genitori per gli atti di ordinaria amministrazione (esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento): secondo tale eccezione gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Il terzo 1, quarto 2 e quinto 3 comma dell art. 320 c.c. individuano invece una serie di atti giuridici, tassativamente previsti, in relazione ai quali l esercizio della responsabilità genitoriale è soggetta all autorizzazione del giudice: la ratio di tale norma (che propone una disciplina analoga a quella degli interdetti prevista dagli artt. 374 e 375 c.c.) è da individuarsi nella necessità di garantire un controllo, da parte dell autorità giurisdizionale, in una logica di conservazione economica del patrimonio rispetto ad atti che possono incidere in maniera rilevante sul patrimonio del minore ai fini della vita futura del minore. Non a caso la giurisprudenza ha ulteriormente esteso il controllo del giudice su tali atti prevedendo che In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 cod. civ., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche 4. Il sesto comma 5 dell art. 320 c.c. disciplina infine l esercizio della responsabilità genitoriale nel caso di conflitto di interessi patrimoniali tra i figli e i genitori prevedendo che laddove il conflitto sia tra i figli ed uno solo dei genitori la responsabilità genitoriale spetti 1 Recita il terzo comma dell art. 320 c.c.: I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. 2 Recita il quarto comma dell art. 320 c.c.: I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. 3 Recita il quinto comma dell art. 320 c.c.: L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. 4 Cass. Sez. 3, Sentenza n del 15/05/2003, Cass. Sez. 3, Sentenza n del 13/04/ Recita il sesto comma dell art. 320 c.c.: Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. 3

4 esclusivamente all altro genitore mentre, laddove il conflitto sia tra entrambi i figli, si debba ricorrere alla nomina di un curatore speciale da parte del giudice. In altri termini il legislatore ha stabilito una regola generale sulla regolamentazione giuridica dell esercizio della responsabilità genitoriale in tema di amministrazione dei beni dei minori, privilegiando l esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (con una rilevante eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione) ma ha sottratto ai genitori l esercizio autonomo della responsabilità genitoriale (condivisa o esclusiva) per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e per quelli che, secondo l elaborazione giurisprudenziale, possono comunque considerarsi comunque ritenersi tali perché estremamente rilevanti rispetto alla conservazione del patrimonio La ricorrente ha invocato l applicazione dell art. 320 c.c. ritenendo che gli atti dispositivi, al cui compimento richiede di essere autorizzata (riscuotere in via esclusiva l'indennità riconosciuta da Inps in favore del figlio minore A in ragione della sua disabilità, gestire in via esclusiva il conto corrente intestato al figlio minore A sul quale confluiscono le somme erogate dall' INPS, gestire in via esclusiva tale indennità nell'interesse del minore, curandone la rendicontazione) siano atti di straordinaria amministrazione, la cui adozione non rientra quindi nelle competenze genitoriali in quanto occorre l autorizzazione del giudice tutelare che deve valutare la necessità per il minore o l evidente utilità della stessa. Prescindendo per un attimo dalla natura dell atto di disposizione patrimoniale va osservato che il ricorso contiene anche un altra domanda in quanto la ricorrente richiede l attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale nell esercizio di tali atti (ed in particolare nella amministrazione dei beni del figlio), domanda che nasce dal fatto che l attuale disciplina dei rapporti tra i genitori prevede l affidamento congiunto e quindi l esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. In altri termini la ricorrente richiede l applicazione del secondo comma dell art. 320 c.c. secondo il quale in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, si applicano le disposizioni dell'articolo 316 c.c., norma che a sua volta prevede che in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. 6 Il legislatore ha inteso prevedere con tali norme una speciale cautela nella gestione del patrimonio del minore anche rispetto agli stessi genitori, adottando una logica di logica di conservazione economica del patrimonio e riservando quindi all autorità giurisdizionale la valutazione finale sulla necessità o l evidente utilità di atti dispositivi che possono porre a rischio l integrità del patrimonio, con una evidente verso il mantenimento del patrimonio del minore piuttosto che il suo accrescimento come testimonia l utilizzo dell aggettivo evidente nella definizione del parametro cui si dive ispirare la decisione del giudice. In tale senso si può leggere Cass. Sez. 3, Sentenza n del 22/05/1997 secondo cui La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 cod. civ.. 4

5 Tale norma disciplina il caso di conflitto tra i genitori (non separati) che non trovano un accordo nel compimenti di atti di amministrazione dei beni dei figli di natura straordinaria (laddove invece gli atti ordinari possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore). Va però evidenziato che l applicazione dell art. 320 primo e secondo comma non rientra nelle competenze del giudice tutelare: invero mentre i commi dal terzo al sesto dell art. 320 c.c. parlano espressamente di giudice tutelare il comma 2, che disciplina la risoluzione del conflitto tra i genitori, richiama una diversa norma che non parla di giudice tutelare ma di giudice, ossia che attribuisce la competenza a risolvere il conflitto non al giudice tutelare ma il giudice ordinario del Tribunale. 6. Tale distinzione non è rilevante solo con riferimento alle norme dell ordinamento giudiziario che disciplinano la distribuzione tabellare degli affari tra i giudici di un tribunale, ma è rilevante sotto un profilo di competenza funzionale con conseguenze anche sul piano processuale. Il giudice indicato nell art. 316 c.c. è il Tribunale Ordinario, cui è devoluta la competenza a risolvere i conflitti nell ambito del matrimonio con perfetta simmetria di ciò che accade nell ambito della crisi matrimoniale che sfocia nella separazione e poi nel divorzio. Si tratta, cioè, di una competenza generale del Tribunale ordinario che prevale su quella di qualunque giudice specializzato, sia esso il Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare. Ed invero la competenza del Giudice Tutelare è una competenza specializzata che deve essere espressamente prevista dalla normativa: invero l art. 344 c.c., nell imporre che presso ogni Tribunale sia obbligatoriamente istituito un giudice tutelare, attribuisce a quest ultimo le competenze generali in materia di tutele e curatele (cui il GT deve soprintendere) e l esercizio di altre funzioni che però devono essergli espressamente affidate dalla legge. In altri termini la competenza del giudice tutelare è tassativamente prevista dalla legge in quanto derogatoria rispetto alla competenza del Tribunale Ordinario: e tra le funzioni del giudice tutelare non rientra la decisione sulle controversie tra i coniugi che invece compete al giudice ordinario. Tale conclusione trova ulteriore conferma nella disciplina dell art. 337 c.c., norma di chiusura del capo I del titolo IX del libro primo del codice civile che attribuisce al giudice tutelare la sola competenza a vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni e dallo stesso e non quindi a modificare tali condizioni o a stabilire in quale modo debba essere esercitata la responsabilità genitoriale o attribuire il potere ad uno dei due giudici di esercitarla in modalità separata. 5

6 Ne in senso contrario vale obiettare che l art. 45 disp. Att. c.c. prevede che la competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice, norma da cui si ricaverebbe implicitamente la competenza del giudice tutelare per tutti i provvedimenti di cui agli artt. 320 e 321 c.c. Come infatti osservato dalla Cassazione tale norma deve essere interpretata alla luce delle modifiche introdotte dalle varie riforme del diritto di famiglia e soprattutto della novella apportata all art. 38 disp. Att. C.c. che rappresenta la norma da cui deriva la competenza generale del Tribunale Ordinario (Sez. 1, Sentenza n del 13/03/1992) Sicché, ad esempio, con riferimento all art. 321 c.c., la Cassazione ha ritenuto che il riferimento all art. 321 c.c., previsto dall art. 45 disp. Att., era all originario testo approvato nel 1942 che prevedeva due distinte ipotesi di nomina di curatore speciale, la prima (primo comma) esplicitamente attribuita al giudice tutelare e la seconda (secondo comma) attribuita al Tribunale Ordinario. A seguito della modifica introdotta dall'art. 144 della legge 19 maggio 1975 n. 151, la formulazione dell art. 321 c.c. è cambiata, diventando unitaria, e mancando nella nuova formulazione un'espressa attribuzione della detta competenza al Tribunale dei minorenni o a diversa autorità giudiziaria quale il giudice tutelare: con la conseguenza che, in mancanza di espressa attribuzione della competenza ad un giudice specializzato, la competenza va attribuita al Tribunale ordinario secondo le regole generali dell art. 38 disp. Att. C.c.. (Sez. 1, Sentenza n del 13/03/1992). E secondo lo stesso criterio devono invece ritenersi di competenza del giudice tutelare i provvedimenti di cui agli artt. 320 secondo e terzo comma, comprensivi della nomina di curatore speciale per il compimento degli atti ivi elencati, in quanto il giudice competente è espressamente individuato nel giudice tutelare Tale differenziazione tra giudice ordinario e giudice tutelare deriva dalla natura stessa delle due figure giurisdizionali per come disegnate dal legislatore: il giudice tutelare non è il giudice di famiglia per così dire, ossia non si occupa del conflitto tra i genitori nella rappresentanza dei figli e nella amministrazione dei beni, ma è il giudice chiamato a tutelare il patrimonio dei figli da atti che lo possano porre in pericolo quand anche compiuti dai genitori. In altri termini l intervento del giudice tutelare, previsto dagli artt. 320 commi 3 e seguenti, presuppone una situazione non conflittuale tra i genitori tanto è vero che il terzo comma di tale articolo utilizza il termine i genitori come soggetti attivi che devono richiedere l autorizzazione del giudice tutelare per compiere determinati atti e l ultimo comma dell art. 320 c.c. nell attribuire la responsabilità esclusiva ad uno dei due genitori per il compimento di determinati atti presuppone non un conflitto tra gli stessi nell esercizio della responsabilità genitoriale ma un conflitto di interessi tra un genitore e i figli. 7 Cass. sent. 19 gennaio 1981 n. 439, in tema di donazione in favore di minori, per la cui accettazione è richiesta in ogni caso l'autorizzazione del giudice tutelare a norma del terzo comma dell'art

7 Sicchè si deve concludere che le autorizzazioni del giudice tutelare, previste dai commi 3 e seguenti dell art. 320, prescindono dalla eventuale risoluzione del conflitto tra i genitori ed anzi presuppongono come risolto tale eventuale conflitto con l attribuzione della responsabilità genitoriale ad uno dei due genitori. Laddove sussista il conflitto occorre rivolgersi al giudice del Tribunale Ordinario. 8. Ma in realtà nel caso in questione la qualificazione della domanda come ricorso ai sensi dell art. 320 c.c. non appare di per sé corretta a prescindere dalla individuazione del giudice chiamato a decidere sulla questione dell attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale. Invero al caso in questione è applicabile la disciplina dell art. 337 c.c. che, ugualmente e simmetricamente con l art. 316 c.c., devolve la competenza alla risoluzione del conflitto tra i genitori al Tribunale Ordinario. Secondo l art. 337 bis c.c. in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo II del titolo IX del primo libro del codice civile e non quelle di cui al capo I di cui fa parte l art. 320 c.c. Il capo II prevede che in caso di divorzio dei genitori (caso che qui interessa) spetta al giudice adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (337 ter c.c.), provvedimenti tra i quali rientrano quelli relativi al diritto del figlio di ricevere cura compresa quella economica. A tale fine il giudice determina le modalità di affidamento dei figli fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli ed adottando ogni altro provvedimento relativo alla prole, provvedendo altresì anche all attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole. Sempre al giudice, poi, compete sia provvedere in caso di disaccordo dei genitori nel caso di decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore), sia stabilire quale genitore eserciti la responsabilità genitoriale nel caso di questioni di ordinaria amministrazione, ovviamente laddove vi sia disaccordo tra i genitori e stabilendo le condizioni dell esercizio di tale responsabilità genitoriale separata (art. 337 ter c.c.) potendo provvedere in tale ambito anche alla modifica delle modalità di affidamento. Il giudice al quale si riferisce l art. 337 bis e l art. 337 ter., e più in generale tutto il capo II del titolo IX del libro primo del c.c.,, come nel caso dell art. 316 c.c., non è il giudice tutelare ma il giudice ordinario del Tribunale cui è devoluta la competenza a determinare le condizioni di affidamento dei figli e di esercizio della responsabilità genitoriale nell ambito delle procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. Infatti in base all art. 709 ter cpc. per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità 7

8 dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Laddove tali controversie impongano la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole ai sensi dell art. 710 cpc. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. Anche il secondo capo del titolo IX richiama il generale principio, ribadito del resto dalla Cassazione, che la competenza del Tribunale ordinario è generale e quella dei giudici specializzati (tra cui il giudice tutelare) deve essere espressamente prevista dalla legge. E tale conclusione trova sempre conferma nel già citato disposto dell art. 344 c.c. secondo cui il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Tra le competenze del giudice tutelare tassativamente previste dalla legge non rientra la decisione sulle controversie tra i coniugi separati o divorziati ed ancor meno la la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Come già osservato l art. 337 c.c. attribuisce infatti al giudice tutelare solo la competenza a vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni e dallo stesso e non quindi a modificare le condizioni di separazione o a stabilire in quale modo debba essere esercitata la responsabilità genitoriale o attribuire il potere ad uno dei due giudici di esercitarla in modalità separata. In più va osservato che, nell ambito delle procedure di divorzio lo stesso art. 337 ter c.c., che attribuisce al giudice il potere di emanare provvedimenti riguardo ai figli, prevede la trasmissione del provvedimento di affidamento, oltre che al pubblico ministero, proprio al giudice tutelare, disposizione che non avrebbe senso laddove fosse il giudice tutelare competente a stabilire i provvedimenti riguardo ai figli e che invece si spiega ai fini dell esercizio del potere di cui all art. 337 c.c. Sicchè, poiché la ricorrente chiede l attribuzione della responsabilità genitoriale esclusiva, seppur solo con riferimento alla gestione del patrimonio del minore, si deve concludere che competente a pronunciarsi su tale domanda è il Tribunale ordinario ai sensi dell art. 337 bis e 337 ter c.c. dando origine questa domanda ad una modifica delle condizioni di divorzio. 9. Va peraltro precisato che, una volta stabilito se attribuire o meno alla ricorrente la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell art. 337 bis e 337 ter in ordine al mantenimento del minore ed in particolare a riscuotere in via esclusiva l'indennità riconosciuta da Inps in favore del figlio minore A in ragione della sua disabilità nonché a a gestire in via esclusiva il conto corrente intestato al figlio minore A sul quale confluiscono le somme erogate dall' INPS residuerebbe uno spazio di applicazione dell art. 320 terzo comma c.c., e quindi una competenza del giudice tutelare in ordine alla richiesta di gestire tale indennità nell'interesse del minore, curandone la rendicontazione, in quanto rispetto a tale atto giuridico competerebbe al giudice tutelare valutarne la necessità o la evidente utilità per il minore. A tale proposito, anche per economia processuale, va sottolineato come l entità della somma, di cui la ricorrente chiede di poter liberamente disporre a favore del figlio, pari a 8

9 512,34 mensili, è tale che si può pacificamente ritenere che l atto giuridico di disposizione rientri nell ambito degli atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti dal genitore cui compete l esercizio della responsabilità genitoriale senza autorizzazione del giudice tutelare. Invero si tratta di un ordinario di ordinaria amministrazione in quanto ha un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto ma anche in relazione al valore totale del patrimonio del minore che è comunque totalmente a carico della madre e quindi comporta un margine di rischio modesto per il minore a fronte di un beneficio, il suo mantenimento e le cure delle sue fragilità, che rappresenta una esigenza assolutamente prevalente. Si deve quindi escludere che per l esercizio della responsabilità genitoriale in relazione all indennità dell'importo di 512,34 mensili erogata dall Inps, sia necessaria l autorizzazione del giudice tutelare trattandosi di atto di ordinaria amministrazione. 10. In relazione invece alla richiesta di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in ordine all incasso e gestione di tale somma sussiste la competenza del Tribunale Ordinario e, per quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Genova, della Sezione Famiglia cui vanno trasmessi gli atti. Invero la domanda è stata proposta comunque nell ambito del rito di volontaria giurisdizione e deve essere semplicemente riqualificata come domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all esercizio della responsabilità genitoriale in modalità esclusiva con particolare riferimento alla riscossione dell'indennità riconosciuta da Inps in favore del figlio minore A in ragione della sua disabilità e alla gestione in via esclusiva del conto corrente intestato al figlio minore A sul quale confluiscono le somme erogate dall' INPS al fine di porre in essere atti di ordinaria amministrazione in ordine all utilizzo di tale indennità nell'interesse del minore. A tale fine vanno trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Famiglia affinchè disponga la assegnazione del procedimento al giudice competente tabellarmente previa iscrizione del ricorso nell ambito del registro della volontaria giurisdizione su cui vengono iscritti i procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio. Spetterà poi alla ricorrente effettuare le notifiche all altro genitore. PQM Riqualificata la domanda come modifica delle condizioni di divorzio ai sensi degli artt. 710 cpc. e 337 bis e 337 ter c.c. al fine di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione alla riscossione dell'indennità riconosciuta da Inps in favore del figlio minore 9

10 A per la sua disabilità e in relazione alla gestione in via esclusiva del conto corrente intestato al figlio minore A sul quale confluiscono le somme erogate dall' INPS, al fine di porre in essere atti di ordinaria amministrazione in ordine all utilizzo di tale indennità nell'interesse del minore Dispone trasmettersi gli atti del presente procedimento al Presidente della Sezione Famiglia affinchè disponga la assegnazione del procedimento al giudice competente tabellarmente previa iscrizione del ricorso, a cura della cancelleria della Sezione Famiglia Volontaria Giurisdizione, nell ambito del registro della volontaria giurisdizione su cui vengono iscritti i procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio. Manda alla cancelleria del giudice tutelare per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e per la trasmissione degli atti al Presidente della Sezione Famiglia. Visto l art. 741 cpc Dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata. Si comunichi. Genova, 20 novembre 2017 IL GIUDICE TUTELARE dr. Domenico Pellegrini 10

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