Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Crotone
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1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Crotone Via Miscello da Ripe n Crotone (Kr) tel fax e mail: crotone@guardiacostiera.it sito web: /crotone ORDINANZA N 28 / 2009 Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Crotone: VISTA VISTO VISTO VISTO VISTO la Legge 8 luglio 2003 n 172 concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico; il Decreto Legislativo 18/07/2005 n.171, relativo al Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ; il D.M. 29 luglio 2008, n.146 relativo al Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. il Decreto Legislativo 14 Agosto 1996, n 436 recante Attuazione della Direttiva 94/25 CE in materia di progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto, come modificato dal Decreto Legislativo 11 Giugno 1997 n 205 e dalla Legge 30 Novembre 1998, n 413; il D.P.R. 9 ottobre 1997 n 431 Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ; VISTO il D.M. 26 gennaio 1960 Disciplina dello sci nautico, come modificato dal D.M. 15 luglio 1964; VISTO VISTO VISTA VISTO il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n del 20 Febbraio 1993, relativo Applicazione del D.M. 26 Gennaio 1960, modificato con D.M. 15 Luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico ; il Dispaccio n 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela windsurf ; la Legge 27 febbraio 2009 n 14, art. 24, concernente disposizioni relative alle sanzioni per il comando e la condotta di unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti; il Dispaccio n in data del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all assimibilità della navigazione con i propulsori acquatici alla navigazione da diporto; 1
2 VISTA la Circolare n 254 serie II del Ministero della Marina Mercantile D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del , relativa alla Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei - paracadutismo ascensionale in mare ; VISTI i Dispacci n e n rispettivamente in data 02 Agosto 1994 e 20 Febbraio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d acqua; VISTE le Circolari prot. 82/ in data e n 82/ in data del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Attività subacquea ludico diportistica ; VISTO il Dispaccio n in data 19 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione D.G. del Naviglio Divisione VI NAU/DIP relativo al Traino sci nautico per conto terzi ; VISTO il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con legge 27 Dicembre 1977 n 1085; VISTO VISTA VISTE VISTA VISTA VISTA VISTE VISTA VISTO il Dispaccio n in data 10 Marzo 1993, del Ministero della Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare; la Circolare 14 Aprile 1997 n del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, avente ad oggetto: Nautica da diporto. Articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996 convertito in legge n. 647 del 23 dicembre ; le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell ordinanza che disciplina l attività balneare; la Legge 14 Luglio 1965, n 963 sulla disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per la sua esecuzione approvato con D.P.R. il 2 ottobre 1968 n 1639; la propria ordinanza n 03/99 in data relativa alla disciplina delle attività di cui all articolo 68 del Codice della Navigazione; la propria ordinanza n 43/06 in data relativa alla disciplina in tema di modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto; le proprie ordinanze n 49/08, 51/08 entrambe in data e n 19/09 in data , relative alla velocità massima consentita nei porti del Circondario marittimo di Crotone; la propria ordinanza n 16/09 in data , relativa alla creazione di una fascia di rispetto di 50 metri adiacente alle acque riservate alla balneazione e interdetta alla navigazione a motore; il decreto interministeriale 27 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina denominata "Capo Rizzuto", modificato con Decreto 19 febbraio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; 2
3 RITENUTO necessario aggiornare nonché coordinare e raccogliere in un unico contesto le norme in materia di nautica da Diporto contenute nelle precedenti ordinanze; RITENUTO necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare; VISTI gli artt. 17, 18, 30, 68, 71, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 27, 28, 59, 77 e 524 relativi al Regolamento di Esecuzione, parte marittima; ORDINA Articolo 1 (Premessa) E approvato e reso esecutivo l annesso REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE ; Articolo 2 (Sanzioni) 1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 2. Chiunque non osservi le norme stabilite dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave e diverso illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall illecito comportamento, è punito ai sensi del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n 171, ovvero ai sensi del titolo 4 della Legge n 979/82, ovvero dall art. 13 del Decreto Legislativo n 182/2003, ovvero degli art. 1164, 1174, 1218, 1231 del Codice della Navigazione. Articolo 3 (Disposizioni Finali) 1. Ai fini della presente ordinanza, per unità da diporto valgono le definizioni di cui alla legge 18 Luglio 2005 n E fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l esercizio delle attivita diportistiche, ove applicabili, alle disposizioni della propria ordinanza balneare, ed alle disposizioni emanate, ove applicabili, dalla Regione Calabria e dagli Enti locali in materia di demanio marittimo. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le proprie ordinanze n 29/2004, 37/2005 e ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza. 3
4 Articolo 4 (Entrata in vigore e pubblicazione) La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata all albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante: - distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate; - divulgazione a cura dei mezzi di informazione; - inserimento nel sito web Crotone li 24 aprile 2009 f.to IL COMANDANTE C.V. (CP) Giuseppe MELI 4
5 CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE Annesso all ordinanza n 28/09 in data 24 aprile 2009 INDICE CAPO I CAPO II CAPO III CAPO IV CAPO V CAPO VI CAPO VII CAPO VIII CAPO IX CAPO X NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO SCUOLE DI VELA SCUOLE DI TAVOLA A VELA NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) KITE-SURF (TAVOLE CON AQUILONE) TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI SCI NAUTICO PARACADUTISMO ASCENSIONALE NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D ACQUA E MEZZI SIMILARI PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE, PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING DENOMINATI ACQUASCOOTER SUBACQUEI LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI 5
6 REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE - CAPO I - NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO Articolo 1 (Navigazione all interno dei porti delle rade e delle acque del Circondario) 1. All interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Crotone, tutte le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi, salvo particolari ed eventuali disposizioni da applicare in casi particolari. 2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, mantenere la minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta allo scafo in uscita. In ogni caso devono essere osservate le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla Legge n È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione. 4. È vietato ostruire l accesso agli scivoli pubblici, o in concessione impedendo l'alaggio e il varo delle unità. 5. L attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative/turistiche è disciplinata da quanto stabilito dal Capo X del presente Regolamento. 6. A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato: a. sostare alla fonda nel raggio di 1 (uno) miglio dall imboccatura dei porti; b. avvicinarsi e mantenersi: I. a meno di 1000 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda; II. III. IV. a meno di 400 metri dalle navi mercantili alla fonda; a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei; a meno di 500 metri dalle piattaforme; V. a meno di 100 metri dai fari e segnalamenti marittimi; c. navigare nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle relativa fascia di sicurezza; d. navigare, nella stagione balneare, con unità a motore nella fascia di mare compresa tra 200 e 1000 metri dalle spiagge, e tra i 150 e i 500 metri dalle coste rocciose, ad una velocità superiore a 10 nodi (le suddette unità devono comunque mantenere una navigazione in dislocamento); e. ancorare o sostare negli specchi acquei antistanti gli scali d alaggio; f. circolare nelle acque interne dei porti impiegando la propulsione velica; 6
7 g. Intralciare il movimento di navi mercantili nell avamporto e/o in entrata e/o in uscita dal porto. Articolo 2 (Divieti ed obblighi) All'interno dei porti del Circondario è vietato effettuare: a. la balneazione; b. gare natatorie, veliche, motonautiche, sci nautico e comunque attività sportive di qualsiasi genere; c. navigare con qualsiasi unità a remi (salvo esplicita autorizzazione dell Autorità marittima). I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento, ovvero fuori dai porti del Circondario, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore. Articolo 3 (Prevenzione incendio) È vietato alle unita da diporto effettuare travasi e/o conservare a bordo, durante la sosta nei porti e approdi del Circondario marittimo di Crotone, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi in dotazione. Durante le operazioni di rifornimento, i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere mantenuti in perfetta e costante efficienza, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille mantenendo i motori spenti ed arieggiando il vano motore per evitare accumulo di eventuali gas/vapori. Il rifornimento del carburante delle unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti fissi di erogazione esistenti negli ambiti portuali. Articolo 4 (Numero massimo delle persone trasportabili) Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione. Per i natanti senza la marcatura CE, qualora non esplicitamente omologati per numeri diversi, il numero delle persone trasportabili è determinato dal D.M n.146, e precisamente: - 3 persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a mt. 3,50; - 4 persone per unità di lunghezza fuoritutto da mt. 3,50 a mt. 4,50; - 5 persone per unità di lunghezza fuoritutto da mt. 4,50 a mt. 6,00; - 6 persone per unità di lunghezza fuoritutto da mt. 6,00 a mt. 7,50; - 7 persone per unità di lunghezza fuoritutto da mt. 7,50 a mt 8,50; 7
8 - 9 persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a mt.8,50. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone. Articolo 5 (Accertamenti da effettuare prima dell inizio della navigazione) 1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che: - le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell unità navale e per la navigazione che si intende effettuare; - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti; - la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti; - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l eventuale copertura assicurativa, ove previsti; - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare. È vietato intraprendere la navigazione in stato di ubriachezza o sotto l effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti. 2. Prima della partenza, devono essere effettuati i previsti controlli; Tra questi, in particolare, deve essere verificato: - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d uso del motore o nella dichiarazione di potenza; - l assenza di acqua in sentina; - le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi alla capitaneria di porto di Crotone al numero telefonico 0962/ o via radio VHF/Fm canale 16, ovvero ad altra locale autorità marittima. 3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione. Articolo 6 (Gestione delle emergenze) 1. Per favorire l ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell ambiente nel territorio del circondario marittimo di Crotone deve informare immediatamente la capitaneria di porto 8
9 Guardia costiera di Crotone (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:1530 (chiamata gratuita); 0962/ (sala operativa); 0962/6116 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare. 2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali: 1. tipo di emergenza; 2. posizione dell unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa; 3. numero ed età delle persone presenti a bordo; 4. caratteristiche dell unità navale. 3. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, è opportuno che: 1. provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate; 2. mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l autorità marittima; 3. utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi. 9
10 - CAPO II - SCUOLE DI VELA SCUOLE DI TAVOLA A VELA Articolo 7 (Definizioni) Ai fini del presente Capo per scuola di vela si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per scuola di tavola a vela si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l istruzione a i fini della condotta di tavole a vela windsurf. Articolo 8 (Prescrizioni e divieti) 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all articolo precedente le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nullaosta previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell attività di addestramento. 2. l uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. 3. l istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire: a. in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate; b. con l ausilio di un imbarcazione a idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può eventualmente transitare nella zona di mare riservate alla balneazione e nelle relativa fascia di sicurezza, esclusivamente in caso di incidente al fine di prestare soccorso, prestando comunque la massima attenzione alle persone presenti in acqua. 4. tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto. 10
11 - CAPO III - NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) Articolo 9 (Limitazioni e divieti) 1. L uso delle tavole a vela (windsurf) è subordinato oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto. 2. le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare: a. nel raggio di 1000 (mille) metri dall imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Crotone; b. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti a acquicoltura; c. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d. all interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e. nelle zone di mare destinate all ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle navi alla fonda; f. entro i 200 (duecento) metri di distanza dalle spiagge e 150 (centocinquanta) metri dalle coste a picco ed ad una distanza superiore a 1 (uno) miglio dalla costa; g. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. h. nelle zone di mare riservate alla balneazione. Articolo 10 (Prescrizioni) L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni. Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. Coloro che esercitano l'attività di windsurf devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. L'uso del windsurf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. 11
12 a. Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. b. L Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività. c. L atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l obbligo di procedere con vele ammainate. d. I conduttori devono usare ogni particolare accorgimento atto ed evitare incidenti e mantenere rotte quanto più possibile perpendicolari alle spiagge nelle manovre di partenza e di rientro a terra. 12
13 - CAPO IV - KITE SURF (TAVOLE CON AQUILONE) Articolo 11 (limitazioni e divieti) 1. L esercizio di Kite Surf, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto. 2. L esercizio Kite Surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare: a. nel raggio di 1000 (mille) metri dall imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Crotone; b. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti a acquicoltura; c. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d. all interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e. nelle zone di mare destinate all ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle navi alla fonda; f. entro i 200 (duecento) metri di distanza dalle spiagge e 150 (centocinquanta) metri dalle coste a picco ed ad una distanza superiore a 1 (uno) miglio dalla costa; g. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. h. nelle zone di mare riservate alla balneazione. Articolo 12 (Prescrizioni) La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni: a. l uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età; Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. b. durante l utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante); 13
14 c. è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza; d. è fatto obbligo di collegare le cime (cd. linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra; e. è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell ala e riavvolto completamente i cavi sul boma. Articolo 13 (Corridoi di lancio) Negli specchi acquei fino a 150 metri dalla linea di battigia, riservati alla balneazione, l atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall Autorità Marittima, previa acquisizione da parte del richiedente gestore di strutture destinate alla balneazione del provvedimento di riserva dello spazio a terra, rilasciato dal Comune territorialmente competente, che deve, comunque, avere una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti utilizzazioni. I corridoi di lancio/atterraggio devono avere le seguenti caratteristiche: a. larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l attività è consentita (ulteriori 50 metri); b. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 150 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l una dall altra; c. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante; d. per agevolare l individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite della linea dei 150 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm. con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione. e. ogni gavitello dovrà riportare la dicitura CORRIDOIO USCITA NATANTI VIETATA LA BALNEAZIONE, tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all ingresso del corridoio, riportante la predetta eventualmente in più lingue. f. il titolare dell autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie. 14
15 Articolo 14 (Transito dei Kite Surf nei corridoi) a. la partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia; b. nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kite Surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro; c. l impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia; d. l uso dei corridoi è libero e gratuito; e. all interno dei corridoi è vietata la balneazione. 15
16 - CAPO V- TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI Articolo 15 (Prescrizione e divieti) 1. Il traino di banana boat e di piccoli gommoni è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. 2. L esercizio dell attività di banana Boat e piccoli gommoni può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare: a. nel raggio di 1000 (mille) metri dall imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Crotone; b. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti a acquicoltura; c. ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d. all interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e. nelle zone di mare destinate all ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle navi alla fonda; f. ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla costa e superiore a 1 (uno) miglio dalla costa; g. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. Articolo 16 (Prescrizioni) L esercizio dell attività di banana boat e traino di piccoli gommoni è subordinato inoltre all osservanza delle seguenti condizioni: a. l unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; Tale velocità deve essere mantenuta, sia in ingresso sia in uscita dal corridoio con rotte dirette e perpendicolari alla costa fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri. b. il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto; c. il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29 luglio 2008, n.146 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di 16
17 un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l inversione di marcia e di messa in folle del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; d. l unità impegnata nell attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; e. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; f. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio; g. è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l unità impegnata nell attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino; h. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L Autorità Marittima è pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall esercizio di tale attività. 17
18 - CAPO VI- SCI NAUTICO Articolo 17 (Limiti di navigazione) 1. L esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato,oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto. 2. L esercizio dell attività dello sci nautico può essere effettuata solo in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala beaufort (7-10 nodi). Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare: a. nel raggio di 1000 (mille) metri dall imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Crotone; b. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti a acquicoltura; c. ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d. all interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e. nelle zone di mare destinate all ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle navi alla fonda; f. ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla costa e superiore a 1 (uno) miglio dalla costa; g. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. Articolo 18 (Prescrizioni) 1. La pratica dello sci nautico è subordinata all osservanza delle condizioni sotto prescritte: a. l unità dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; Tale velocità deve essere mantenuta, sia in ingresso sia in uscita dal corridoio con rotte dirette e perpendicolari alla costa fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri. b. il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a secondo del tipo di abilitazione alla navigazione dell unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell unità; c. il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; 18
19 d. il conduttore dovrà avere almeno 18 anni; e. lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni; f. l unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l inversione della marcia e la messa in folle del motore; g. durante le varie fasi dell esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino; h. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti ed unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge; i. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e cosi pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori; j. ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.; k. il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. 29 luglio 2008, n.146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; l. durante l attività di sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa. m. l unità trainante deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi; 2. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l Autorità Marittima è, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall esercizio di tale attività. 3. L esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. 19
20 - CAPO VII- PARACADUTISMO ASCENSIONALE Articolo 19 (Limiti di navigazione) 1. L esercizio del paracadute ascensionale, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto. 2. L esercizio dell attività di paracadute ascensionale può essere effettuato solo in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala beaufort (7-10 nodi). Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare: a. nel raggio di 1000 (mille) metri dall imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Crotone; b. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti a acquicoltura; c. ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d. all interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e. nelle zone di mare destinate all ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle navi alla fonda; f. ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla costa e superiore a 1 (uno) miglio dalla costa; g. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. Articolo 20 (Prescrizioni) La pratica del paracadutismo ascensionale è inoltre subordinata all osservanza delle condizioni sottonotate: a. l unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; Tale velocità deve essere mantenuta, sia in ingresso sia in uscita dal corridoio con rotte dirette e perpendicolari alla costa fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri. b. il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; c. il conduttore dovrà avere almeno 18 anni; 20
21 d. la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni; e. l unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l inversione della marcia e la messa in folle del motore; f. durante l esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere; g. l unità adoperata per svolgere l attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all unità stessa e di un verricello; tale verricello deve inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista; h. durante le varie fasi dell esercizio, la distanza tra l unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell unità trainante; i. le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 mt. dalla spiaggia; j. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); k. il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36.3 metri); l. è vietato a qualsiasi unità seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nella attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest ultimo; m. l unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.; n. il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza (D.M. 29 luglio 2008, n.146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; o. quando due, o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore. p. durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante; q. le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto 21
22 l Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall esercizio di tali attività; L attività del paracadutismo ascensionale resta, comunque, subordinata all osservanza di eventuali ulteriori disposizioni concernenti la regolamentazione del traffico aereo. Articolo 21 (Esercizio dell attività) L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuata: a. per conto proprio; b. per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate con o senza conducente); c. da parte di scuole e/o sodalizi sportivi. Le scuole di formazione, sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro, oltre all'osservanza delle condizioni di cui sopra, per esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale devono premunirsi di: a. polizze assicurative espressamente sottoscritte; b. idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio delle attività di paracadutismo; c. di personale ausiliario (esperto nel nuoto), in possesso di brevetto di assistente bagnante, in regolare corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto. Le imbarcazioni impiegate per l'attività di paracadutismo ascensionale, qualora appartenenti a scuole o utilizzate per conto terzi, devono conservare a bordo la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità Marittima. Articolo 22 (Corridoi di lancio) Le società sportive, enti balneari, scuole e/o sodalizi che intendano organizzare tale attività devono ricevere, da parte dell Autorità Marittima, idonea autorizzazione per l installazione di corridoi di lancio opportunamente segnalati, ovvero di concessione demaniale rilasciata dal Comune competente per la realizzazione di apposita piattaforma galleggiante. 22
23 - CAPO VIII- NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER, MOTO D ACQUA E MEZZI SIMILARI Articolo 23 (Limiti di navigazione) 1. La navigazione degli acquascooter, moto d'acqua e dei mezzi similari è subordinata, oitre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto. 2. La navigazione degli acquascooter, delle moto d'acqua e mezzi similari può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli. Alle suddette unità è fatto inoltre divieto di navigare: a. nei porti e nei canali, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante mantenendo comunque la minima velocità di governo; b. ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti a acquicoltura; c. ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d. nelle zone di mare destinate all ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle navi alla fonda; e. ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla costa e superiore a 1 (uno) miglio dalla costa; f. in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. Durante la stagione balneare, nelle acque del circondario marittimo di Crotone, è vietata la navigazione degli acquascooter, delle moto d'acqua e mezzi similari nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore e tra le ore e le ore Articolo 24 (Velocità di navigazione) Nel corso della stagione balneare, la navigazione degli acquascooter, delle moto d'acqua e mezzi similari, nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) ed i 1000 (mille) metri dalla costa deve avvenire ad una velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi e comunque tale da mantenere sempre lo scafo in totale dislocamento. Articolo 25 (Prescrizioni) a. la condotta degli acquascooter, delle moto d'acqua e mezzi similari è consentita solo a coloro che siano in possesso della patente nautica per la condotta di unità da diporto; 23
24 b. il numero di persone imbarcate, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere presente a bordo in originale o in copia autenticata, unitamente al documento abilitante la condotta dell unità. c. durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida. d. in navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, le moto d acqua, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito. Articolo 26 (Corridoi di lancio) Durante la stagione balneare, la partenza e l atterraggio degli acquascooter deve avvenire solo attraverso appositi corridoi di lancio, all uopo predisposti da rimessaggi e/o stabilimenti balneari. La navigazione all interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore ai 3 (tre) nodi. Tale velocità deve essere mantenuta, sia in ingresso sia in uscita dal corridoio con rotte dirette e perpendicolari alla costa fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri. Analogo comportamento deve essere mantenuto nel corso delle manovre di uscita/ingresso dai porti. Sono vietati la sosta e l ormeggio all interno dei corridoi di lancio. Le caratteristiche dei corridoi di lancio devono corrispondere a quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata da questa Capitaneria di porto. Articolo 27 (Dotazioni di sicurezza) 1. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare permanentemente una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. La suddetta disposizione si applica anche alle persone trasportate. Inoltre gli acquascooter devono avere le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29 luglio 2008, n Le moto d acqua dovranno essere obbligatoriamente provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di 24
25 Sicurezza per la navigazione da diporto; Articolo 28 (Condizioni per l'esercizio) 1. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'autorità Marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività; 2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica; 25
26 - CAPO IX- PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE, PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING DENOMINATI ACQUASCOOTER SUBACQUEI Articolo 29 (Definizioni) Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente le seguenti caratteristiche: a. velocità da 3 a 5 Km/h; b. profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri; c. autonomia di circa due ore. Articolo 30 (Prescrizioni) L utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni: a. per la navigazione in superficie il conduttore dovrà aver compiuto almeno 16 anni di età, e dovrà indossare un giubbotto di salvataggio; b. la navigazione in immersione è consentita a coloro che abbiano compiuto i 18 anni; c. la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; d. l operatore di propulsore acquatico subacqueo deve essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. e. coloro che esercitano tale attività, saranno ritenuti responsabili dell efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. f. per consentire di trasportare i propulsori acquatici negli specchi acquei di esercizio, tramite il traino esercitato da unità a motore, ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. Per lo stesso scopo, in mancanza di corridoi di lancio, per oltrepassare lo specchio acqueo riservato alla balneazione, nonché l adiacente zona di sicurezza, dovranno essere utilizzati natanti a remi. 26
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