COMUNE DI CARAVAGGIO Provincia di Bergamo
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- Dario Milani
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1 COMUNE DI CARAVAGGIO Provincia di Bergamo Criteri comunali in materia di autorizzazioni per l attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi Art. 1 Leggi e norme di riferimento Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate: - Dal D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; - dalla Legge Regionale 2/2/2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); - dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 ''Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003 ; - dal T.U. leggi di P.S l, n. 773 e successive modificazioni; - dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale; Art. 2 Finalità I presenti criteri, stabiliscono le procedure per il rilascio di autorizzazioni per l apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per l esercizio per mezzo di distributori automatici installati in locali esclusivamente adibiti a tale attività. Art. 3 Durata di validità dei criteri I presenti criteri hanno validità quadriennale; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione. I presenti criteri sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 69, comma 2 della legge regionale n 6/2010. Art.4 Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata all'ufficio protocollo del comune e deve indicare i seguenti elementi: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA; b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
2 c) ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l insieme di dati necessari alla corretta individuazione dell immobile (indirizzo, numero civico, dati catastali, estratto di mappa) d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio. Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 69, comma 7 della L.R. n. 6 del 2010 rimarrà sospeso. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati: a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564; b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali; c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF. tramite l'ufficio deputato del Comune; d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi; e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo art. 11; f) la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività ai sensi della L.R. n. 1/2007 e n. 8/2007 che l'ufficio deputato del comune provvederà ad inviare alla ASL competente; g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia dell atto di proprietà o del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata, purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.
3 La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 69, comma 8 della L.R. n. 6 del Art. 5 Attività escluse dalla programmazione Sono escluse dalla programmazione le attività elencate all art. 68 comma 4 della L.R. 2/2/2010 n. 6 e precisamente: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento; la fruizione a pagamento dell attività di intrattenimento deve essere verificabile attraverso un sistema di identificazione del cliente (biglietto di ingresso, abbonamento ticket o altro); non è esclusa dalla programmazione la somministrazione in locali di intrattenimento ad ingresso libero. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; d) nel domicilio del consumatore; e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72 della L.R.; f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine. g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili. h) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati. Per tali attività la richiesta di autorizzazione può essere sostituita da una segnalazione certificata di inizio di attività contenente gli elementi e corredata dai documenti previsti al precedente art. 4 Art. 6 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:
4 a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»; e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività; l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima; m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima. Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all'art. 63 della L.R. n. 6 del 2 febbraio Il titolare dell'attività deve comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.
5 Art. 7 Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tuttavia i locali destinati a tale attività, nel rispetto di normative ediliziourbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata. Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche; in tal caso, comunque, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, urbanistiche-edilizie e quelle relative all occupazione del suolo pubblico. L ampliamento della superficie è comunicato con Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Art. 8 Suddivisione del territorio comunale in relazione alla possibilità di sosta veicolare Ai fini della localizzazione degli esercizi pubblici di cui al successivo articolo, il territorio comunale è diviso in 11 zone: ZONA 1: Centro storico parte del territorio comunale ricompreso nella circonvallazione interna ZONA 2: Parte del territorio comunale ricompreso tra via XXIV maggio, via Piave, V.le E.Unita, via S.Francesco d Assisi, via De Gasperi, via D.Chiesa, via Anna Maria 1947, via N.Sauro, circ. Specchio e circ. Seriola. ZONA 3: Parte del territorio comunale ricompreso tra via XXIV Maggio, via Piave, v.le E.Unita, via Spartaco, circ. Porta Nuova, circ. Calandra e circ. XXV Aprile. ZONA 4: Parte del territorio comunale ricompreso tra via Spartaco, via Sforza, via N.Secco, via Don P.Carni, via Bosisio, via N.Sauro e circ. Pulcheria. ZONA 5: Parte del territorio comunale ricompreso tra via Treviglio, via S.Francesco d Assisi, via De Gasperi, via D.Chiesa. ZONA 6 (zona artigianale): Parte del territorio comunale ricompreso tra via Treviglio, v.le E.Unita, V.le Papa Giovanni XXIII e tracciato FF.SS. ZONA 7 (zona turistica): Parte del territorio comunale a sud del tracciato FF.SS. ZONA 8 (zona industriale): Parte del territorio comunale ricompreso tra il tracciato FF.SS., v.le Papa Giovanni XXIII, v.le E. Unita e via Mozzanica. ZONA 9: Parte del territorio comunale ricompreso tra via Mozzanica, via Sforza, via N.Secco, via Don P.Carni, via Bosisio, via N.Sauro, via Anna Maria 1947 e via D.Chiesa. ZONA 10: frazione di Masano. ZONA 11: frazione di Vidalengo.
6 Art. 9 Possibilità di sosta veicolare Successivamente all approvazione del Piano di Governo del Territorio, per l apertura di nuovi esercizi in immobili di nuova costruzione o per cui venga richiesto il cambio di destinazione d uso, in relazione alla possibilità di sosta veicolare, si applicano le disposizioni contenute nel Piano dei Servizi allegato allo stesso. L apertura di nuovi esercizi in immobili già esistenti ed aventi già destinazione urbanistica commerciale alla data di approvazione dei presenti criteri, nonché in immobili di nuova costruzione o per cui venga richiesto il cambio di destinazione d uso prima dell approvazione del Piano di Governo del Territorio, è condizionata ad un effettiva disponibilità di spazi a parcheggio riservati ai clienti a una distanza non superiore a m. 100 dal locale sede dell esercizio ed in aggiunta a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, pari alle seguenti percentuali riferite alla superficie di somministrazione ed alle zone descritte nel precedente art. 8: ZONA 1: 110 % ZONA 2: 100 % ZONA 3: 100 % ZONA 4: 75 % ZONA 5: 50 % ZONA 6: 50 % ZONA 7: 50 % ZONA 8: -- ZONA 9: 50 % ZONA 10: -- ZONA 11: -- La disponibilità degli spazi sopra descritti può essere conseguita mediante accordi, debitamente documentati, con i proprietari di altre aree, poste a non più di m. 100 dal locale sede dell esercizio pubblico, che garantiscano l uso delle stesse nelle ore di apertura al pubblico Il venir meno dell accordo sopra citato e quindi della disponibilità di spazi a parcheggio comporta la sospensione dell attività fino al ripristino delle condizioni previste per il rilascio dell autorizzazione e comunque non oltre i termini previsti per la revoca della stessa. Il trasferimento di esercizi già esistenti alla data di approvazione dei presenti criteri, all interno di zone aventi identico parametro o con parametro inferiore, è sempre autorizzabile anche senza il rispetto di quanto indicato nel presente articolo. L istituzione di Zone a Traffico Limitato consente, per gli esercizi posti nell area interessata, di non mettere a disposizione del pubblico i parcheggi in argomento durante gli orari di vigenza della limitazione.
7 Art. 10 Impatto acustico e ambientale Conformemente alle disposizioni della normativa vigente dovrà essere prodotta, per il successivo inoltro all ARPA territorialmente competente, la documentazione di previsione di impatto acustico o in alternativa dichiarazione attestante i motivi dell esenzione. L'eventuale parere negativo dell'arpa, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune. L esercizio dell attività di somministrazione effettuato su spazi all aperto e quelle di trattenimento e svago potranno subire limitazioni d orario che verrà stabilito nell apposita ordinanza sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici. Art. 11 Rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento dì giochi previsti dalle normative di legge. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. Sono esclusi dall'autorizzazione, l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D. n 773/1931. Art. 12 Diniego dell'autorizzazione II diniego dell autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. Con la comunicazione di diniego la pratica viene archiviata. Art. 13 Divieto di somministrazione di superalcolici A norma dell art. 70 comma 1 della L.R. 6/2010, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è vietata negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto. Art. 14 Orari degli esercizi di somministrazione Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, sentita la commissione, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali. Art. 15 Subingresso nell attività di somministrazione
8 Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività al comune in cui ha sede l'esercizio a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti.
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