Oggetto: Modalità di gestione del Fondo di Solidarietà di cui alla L.R. n. 23/2007.
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1 Allegato Oggetto: Modalità di gestione del Fondo di Solidarietà di cui alla L.R. n. 23/2007. Il Fondo di Solidarietà istituito dalla L.R. n. 23 del 10 dicembre 2007 è disciplinato secondo le seguenti modalità: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente documento si intendono per: a. interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, elencati nell art. 4, comma 1 lettere a) b) c) e d) della L.R. 10 dicembre 2007, n. 23, le misure di sostegno, progettate e realizzate, mediante l attivazione di servizi, dagli enti locali e dai consorzi dei servizi sociali, annualmente finanziati dalla Regione; b. Fondo di solidarietà, l ammontare delle risorse economiche, annualmente indicate e destinate a favore: - degli appartenenti alle forze armate, alle forze dell ordine, dei VV.FF. e della polizia locale, e ai decorati di medaglia d oro, d argento e di bronzo, al valor militare e civile, nati o residenti in Piemonte, deceduti o che abbiano subito un invalidità permanente, pari o superiore all 80%, a seguito di lesioni riportate per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario, svolto nel territorio nazionale o all estero; - dei civili nati o residenti nei comuni Piemontesi, deceduti o che abbiano riportato un invalidità permanente pari o superiore all 80% a causa di eventi terroristici verificatisi nel territorio italiano o all estero o per aver fronteggiato, sempre nel territorio italiano o all estero, la commissione di reati. Art. 2 - Principi generali e ambito di applicazione 1. Il presente documento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, previste in relazione alle finalità di cui agli artt. 4 e 12 della L.R. 23/2007 a seguito di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2007 e nei limiti di spesa annualmente indicati nell art. 15 (Disposizioni finanziarie) della medesima legge. 2. I benefici economici in trattazione sono rivolti rispettivamente a favore: a. degli enti locali e dei consorzi dei servizi sociali, che progettano e realizzano, mediante l attivazione di servizi, interventi di assistenza e aiuto alle vittime di reati secondo le modalità indicate nell art. 4 della suddetta legge; b. delle categorie menzionate nell art. 12, commi 1, 2 e 3 della L.R. 23/2007 tenendo presente quanto segue: 1
2 - per gli appartenenti alle forze armate, forze dell ordine, VV.FF. e Polizia Locale, non sussistono limitazioni di sorta; - per i civili, nati o residenti nei comuni piemontesi deceduti o resi invalidi permanenti a seguito di menomazione psichica o fisico-motoria, pari o superiore all 80%, a seguito di eventi terroristici o di criminalità organizzata (di cui all art. 416/bis del C.p.), verificatisi in Italia o all estero, sussiste il vincolo dell incumulabilità con elargizioni eventualmente erogate da altri enti pubblici, a seguito del contenuto di cui all art. 13 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, poiché detti soggetti e loro eredi sono già destinatari, di specifiche elargizioni economiche e assistenziali riportate, altresì, nella Legge n. 222 del 29/11/2007, di conversione del D.L. n. 159/2007 e nella Legge del 24/12/2007, n. 244; c. tale vincolo di incumulabilità non sussiste invece per i figli minori di civili, nati o residenti in Piemonte, qualora rimangano vittime o invalidi permanenti, in percentuale pari o superiore all 80%, per aver tentato di fronteggiare, in Italia o all estero, la commissione di reati genericamente intesi (ovvero non riconducibili a eventi terroristici o di criminalità organizzata). Quanto precede in considerazione del fatto che per tali soggetti giuridici l Ordinamento Statale non prevede elargizione di benefici di sorta. Art. 3 - Termini e modalità delle procedure 1. L esame delle singole posizioni, per gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2007 (art. 13 L.R. n. 23/2007) sono attivabili, previa presentazione di proposta ampiamente e opportunamente documentata: a. Per gli appartenenti alle forze armate, forze dell ordine, vigili del fuoco e per i decorati di medaglia d oro, d argento e di bronzo, al valore civile e militare, appartenenti alle stesse categorie, nati o residenti in Piemonte, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a livello di Comando di Regione o Comando provinciale o Comandi paritetici per competenza. b. Per le vittime civili e per gli appartenenti alle forze di polizia locale, dai Sindaci dei comuni piemontesi di nascita o di residenza, tenendo presente quanto precisato al precedente articolo Principi generali e ambito di applicazione punto 2b. c. A domanda degli aventi titolo e loro eredi, in assenza di proposte, così come indicato nei precedenti punti a-b. d. Per gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali, in applicazione ai contenuti di cui all art. 4 della L.R. 23/2007, dagli organismi medesimi previo invio di istanza motivata e corredata da specifici progetti. e. Le proposte e/o domande di ammissione ai contributi devono essere presentate entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di approvazione del presente documento per gli 2
3 eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2007 e per gli eventi successivi sempre entro 120 giorni dalla data dell accadimento; 2. L organo di gestione al quale è demandata la gestione del Fondo è il Settore della Giunta Regionale competente in materia, il quale procede alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari (vittime o loro eredi), secondo l ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo a partire dal 1 gennaio In mancanza di proposte o domande si può procedere d ufficio secondo identico criterio. 3. L organo di gestione provvederà a formare e ad aggiornare entro il 31 dicembre 2008 per il primo anno ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre per gli anni successivi, una graduatoria unica regionale delle posizioni, secondo l ordine cronologico di accadimento degli eventi e compatibilmente con le risorse finanziarie previste nel bilancio di previsione a copertura dell esigenza. 4. Le eventuali posizioni in soprannumero andranno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente acquisite nella graduatoria successiva. Art. 4 - Tipologia delle provvidenze e tempi di corresponsione 1. Con decorrenza retroattiva e precisamente dal 1 gennaio 2007 saranno corrisposti, fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, le seguenti elargizioni: a. per gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali, sulla scorta dei progetti che saranno fatti pervenire per l attivazione dei servizi di assistenza alle vittime dei reati, indicate nell art. 4, L.R. n. 23/2007, un contributo pari al 10% del costo che sarà indicato per l attuazione del/dei progetti a seguito di loro totale o parziale accoglimento; b. per gli aventi diritto di cui all art. 12, commi 1 e 2, e per i figli minori di cui al comma 3, dello stesso articolo della L.R. 23/2007, in caso di decesso delle vittime, la concessione, una tantum, di una speciale elargizione pari ad Euro ,00 (diecimila/zero). Circa il principio della non cumulabilità, previsto dall art. 13 L. 302/1990, l anzidetta concessione si ritiene elargibile nella considerazione che i benefici concessi dallo Stato sono condizionati alla costituzione dei soggetti passivi quale parte civile nel procedimento penale e pertanto essa è finalizzata a compensare un comprovato disagio psicologico ed economico nell immediatezza dell evento luttuoso; tale procedura, peraltro, risulta essere in armonia con la Direttiva 2004/80/CE del 29/04/2004 circa le misure di sostegno alle vittime di reati; c. per le vittime di cui all art. 12, commi 1 e 2, che hanno riportato un grado di invalidità permanente pari o superiore all 80% e per i figli minori delle vittime di cui al comma 3 della L.R. 23/2007, anch esse rimaste invalide permanenti con la stessa percentuale, la corresponsione una tantum di un elargizione pari al 10% di Euro 2.000,00 per ciascun 3
4 punto di invalidità che lo Stato riconosce a tali vittime, per un totale di Euro ,00 in caso di invalidità all 80%, sino ad Euro ,00 per invalidità permanente al 100%. 2. L istruttoria sommaria, per i destinatari di cui alle lettere a-b e c, che sarà curata dal Settore della Giunta Regionale competente in materia, dovrà concludersi entro il tempo massimo di gg. 30 (trenta) dalla data di avvenuta ricezione della proposta di concessione. 3. L istruttoria definitiva per i beneficiari di cui alle lettere b e c si intende invece conclusa ad avvenuto rinvio a giudizio dei responsabili dell evento delittuoso, dal quale evento dovrà risultare totalmente estranea la vittima in argomento. In caso contrario si procederà al recupero dell elargizione concessa. La relativa documentazione dovrà essere prodotta dalla vittima interessata o dai legittimi eredi in caso di decesso entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal rinvio a giudizio. Art. 5 - Destinatari dei contributi 1. In caso di decesso delle vittime di cui all art. 12 della L.R. 23/2007, i destinatari dei contributi sono il coniuge, anche se separato, i figli legittimi, naturali, riconosciuti e riconoscibili, adottivi, anche se non coabitanti, nonché i componenti della famiglia anagrafica, di cui all art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), della vittima al momento dell evento. 2. Dal novero dei destinatari dell elargizione sono escluse le persone che coabitano esclusivamente per ragioni di lavoro. 3. In mancanza delle persone indicate nel precedente comma 1, saranno destinatari del contributo i genitori della vittima, anche se non coabitanti, o in mancanza i fratelli e le sorelle. 4. Le persone indicate nei commi precedenti sono destinatari dell elargizione prevista a condizione che non abbiano già ottenuto benefici a carico del bilancio regionale per il medesimo evento delittuoso e per le medesime finalità previste dalla L.R. 23/ In presenza di più soggetti destinatari, tra quelli sopra indicati, il beneficio economico sarà erogato in quota parte uguale. Art. 6 - Ammissione ai contributi 1. L ammissione ai contributi per gli aventi titolo di cui all art. 4 comma 1, lettere b e c del presente documento, richiede la presentazione da parte degli interessati dei seguenti documenti da allegare alla proposta o alla domanda di concessione: a. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 4
5 b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dall art. 6 del DPR 28 dicembre del 2000, n. 445, dalla quale risulti la composizione della famiglia anagrafica e la residenza. Art. 7 - Percentualizzazione dell invalidità permanente Il dato riferito alla percentuale dell invalidità permanente per le vittime di cui all art. 12 della L.R. 23/2007, a richiesta della Regione Piemonte, dovrà essere fornito dagli interessati o loro eredi e certificato dagli organismi all uopo preposti ed in conformità al: a. Decreto del Ministro della Sanità, del 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992 e successive modificazioni (percentualizzazione invalidità permanente); b. Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 172 del 25 luglio 2000 e successive modificazioni (danno biologico). Art. 8 - Modalità di erogazione dei contributi e controlli 1. I benefici economici sono erogati a ciascun destinatario indicato nell art. 12, comma 1, della L.R. 23/2007, per singolo evento, in un unica soluzione e per una sola volta, a conclusione dell istruttoria preliminare che sarà condotta dall organo di gestione; 2. Per quanto attiene i destinatari di cui all art. 12, commi 2 e 3, della L.R. 23/2007, i benefici saranno erogati in ragione del 50% dell importo quale anticipazione ed il restante 50% a conclusione dell istruttoria definitiva che sarà tale ad avvenuto rinvio a giudizio dei responsabili dell evento criminoso. 3. Qualora a conclusione dell inchiesta giudiziaria, che sarà gestita dalle istituzioni competenti e definita con il rinvio a giudizio dei responsabili dell evento criminoso, dovesse risultare che la vittima destinataria del contributo (o suoi legittimi eredi, indicati nel precedente art. 5, commi 1 e 3) sia stata autrice o compartecipe dell evento delittuoso in argomento, ne deriva la revoca del beneficio erogato e l avvio della procedura per il recupero delle somme illegittimamente percepite. Art. 9 - Clausola di salvaguardia 1. L Assessorato Promozione alla Sicurezza, di concerto con l Assessorato al Bilancio provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente documento, che devono rimanere contenute nei limiti di spesa indicati dal Bilancio di previsione della Legge Finanziaria di ciascun anno. 5
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