PRINCIPI GENERALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE PRINCIPI GENERALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Prof. Maurizio Logozzo 1 13 dicembre 2013

2 FONTI NORMATIVE D.LGS. N. 472/1997 (L.S.): LEGGE GENERALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE D.LGS. N. 471/1997: SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, IVA E RISCOSSIONE D.L. N. 269/2003: SANZIONI RELATIVE AL RAPPORTO FISCALE DI PERSONE GIURIDICHE

3 PRINCIPI GENERALI LEGALITA IRRETROATTIVITA FAVOR REI PERSONALITA IMPUTABILITA COLPEVOLEZZA

4 ELEMENTO SOGGETTIVO DELL ILLECITO TRIBUTARIO ART. 5 L.S.: CIASCUNO RISPONDE DELLA PROPRIA AZIONE OD OMISSIONE COSCIENTE E VOLONTARIA, SIA ESSA DOLOSA O COLPOSA NOZIONI DI COLPA GENERICA E SPECIFICA LA NOZIONE AUTONOMA DELLA COLPA GRAVE DOLO COME INTENZIONE DI EVADERE

5 CAUSE DI NON PUNIBILITA 1 ERRORE INCOLPEVOLE SUL FATTO CHE HA DETERMINATO LA VIOLAZIONE (art. 6, c. 1, L.S.) ERRORE SUL FATTO: distorta percezione della realtà che vizia il processo rappresentativo e volitivo (es. omessa indicazione nella dichiarazione di successione ereditaria di beni dell asse di cui non si conosceva l esistenza) ERRORE DI DIRITTO (art. 47 cod. pen.): rileva quando abbia determinato un errore sul fatto (es. erronea interpretazione circa la titolarità giuridica di un cespite non dichiarato) ERRORE SCUSABILE O INCOLPEVOLE

6 Cass., Sez. trib., 10 gennaio 2013, n. 409 IL CASO: cespiti omessi nella dichiarazione di successione per effetto della tardiva comunicazione, da parte della Banca, delle disponibilità nei conti correnti del de cuius. Il contribuente eccepisce l errore sul fatto con riguardo alle sanzioni irrogate. LA DECISIONE: L errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito dall interessato con l ordinaria diligenza. L applicazione al caso di tale corretto principio rende evidente l insussistenza di qualsivoglia "buona fede" della contribuente non avendo la stessa neppure allegato di aver "fatto tutto il possibile per osservare la legge", in particolare di avere inutilmente compulsato (nel termine per la presentazione della dichiarazione iniziale) la banca (presso la quale, peraltro, il de cuius aveva intrattenuto altri conti) per conoscere le «posizioni in essere» presso la stessa.

7 2A LE RILEVAZIONI ESEGUITE NEL RISPETTO DELLA CONTINUITA DEI VALORI DI BILANCIO E LE VALUTAZIONI SECONDO CORRETTI CRITERI DI STIMA NON DANNO LUOGO A VIOLAZIONI PUNIBILI DUE REQUISITI: rispetto della continuità di bilancio e adozione di corretti criteri contabili (sia nazionali che internazionali) 2B LE VALUTAZIONI ESTIMATIVE ERRATE NON SI CONSIDERANO COLPOSE LIMITE: se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%.

8 3 OBIETTIVA INCERTEZZA DELLA LEGGE ISTITUTO GENERALE DELL ORDINAMENTO TRIBUTARIO - ART. 10, C. 3, L. N. 212/2000 (Statuto) - ART. 6, C. 2, D.LGS. N. 472/1997 (Sanzioni amministrative) - ART. 15, D.LGS. N. 74/2000 (Sanzioni penali) - ART. 8, D.LGS. N. 546/1992 (Processo) NON E PUNIBILE L AUTORE DELLA VIOLAZIONE QUANDO ESSA E DETERMINATA DA OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA PORTATA E SULL AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCONO, NONCHE DA INDETERMINATEZZA DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI O DEI MODELLI PER LA DICHIARAZIONE E IL PAGAMENTO

9 RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Cass., Sez. trib., 28 novembre 2007, n Cass., Sez. trib., 21 marzo 2008, n l "incertezza normativa" consiste "nella situazione in cui si viene a trovare un soggetto, quando egli, dopo aver percorso tutte le fasi proprie del procedimento d'interpretazione normativa, giunge a confezionare più norme, cui si connettono necessariamente più significati, o a confezionare una norma, alla cui formula linguistica sia possibile attribuire più significati, senza avere, in entrambi i casi, la sicurezza che il risultato conseguito sia l unico tecnicamente possibile".

10 RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Cass., Sez. trib., 25 giugno 2009, n La ragionevolezza di un interpretazione erronea della norma tributaria, che ha causato l illecito contestato dall amministrazione finanziaria, funge da parametro per il riconoscimento di quell incertezza normativa oggettiva, che costituisce la causa di esclusione della responsabilità amministrativa tributaria del contribuente. Tale giudizio può essere espresso solo dal giudice tributario, al quale è attribuito il potere-dovere di interpretare la legge, e quindi di valutare la intrinseca ragionevolezza di talune interpretazioni che si rivelano erronee a causa di una insicura ed equivoca formulazione della legge.

11 SINTOMI DELL OBIETTIVA INCERTEZZA a) oscurità, ambiguità e contraddittorietà del testo normativo; b) mancanza di precedenti giurisprudenziali; c) orientamenti giurisprudenziali contrastanti; d) novità di legge che determini perplessità interpretative; e) emanazione di una norma di interpretazione autentica; f) rimessione di una questione di diritto alla Corte di Giustizia europea o alle Sezioni Unite della Cassazione; g) conformità all orientamento dell amministrazione; h) conflitto tra l interpretazione amministrativa e la posizione della giurisprudenza; i) costanti ed autorevoli opinioni dottrinali in senso favorevole al contribuente.

12 4 BUONA FEDE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO (ART. 10 STATUTO) I RAPPORTI TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE SONO IMPRONTATI AL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE NON SONO IRROGATE SANZIONI NE RICHIESTI INTERESSI MORATORI AL CONTRIBUENTE, QUALORA: - SI SIA CONFORMATO A INDICAZIONI CONTENUTE IN ATTI DELL AMMINISTRAZIONE; - LA CONDOTTA RISULTI POSTA IN ESSERE A SEGUITO DI FATTI DIRETTAMENTE CONSEGUENTI A RITARDI, ERRORI OD OMISSIONI DELL AMMINISTRAZIONE

13 ESTENSIONE DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DISAPPLICAZIONE DELLE SOLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI (Cass /2009; Cass /2011; Cass /2012) - INESIGIBILITA DEL TRIBUTO (Cass /2002; Cass /2006; Cass /2007; Cass /2009; C.T.R. Umbria n. 202/2/12 del 23/10) - RIMEDIO DI CARATTERE RISARCITORIO

14 5 OMESSO PAGAMENTO DEL TRIBUTO PER FATTO DENUNCIATO ALL AUTORITA GIUDIZIARIA ADDEBITABILE ESCLUSIVAMENTE A TERZI Art. 1, L. 423/1995: La riscossione delle sanzioni e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale. La sospensione e' disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente dietro pagamento dell'imposta ancora dovuta. In caso di sentenza definitiva di condanna del professionista, l Ufficio commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e dispone lo sgravio in favore del contribuente. In caso di assoluzione del professionista, l Ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.

15 Cass., Sez. trib., ord. 21 maggio 2010, n Gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi non possono considerarsi assolti con l affidamento del relativo incarico al professionista, in quanto è richiesto che il contribuente dimostri di avere posto in essere un attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, ai fini di escludere la responsabilità per assenza di colpa per le sanzioni eventualmente irrogate Il contribuente, al fine di escludere qualsiasi profilo di negligenza, è chiamato a dimostrare di avere svolto atti diretti al controllo dell effettivo operato del consulente, mediante una prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista che abbia mascherato l inadempimento.

16 6 IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE (ART. 6, C. 4, l.s.) ART. 5 COD. PEN.: IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT CORTE COST. N. 364/1988 L AUTORE DEVE ADEMPIERE AL DOVERE DI INFORMAZIONE CON L ORDINARIA DILIGENZA IGNORANZA DELLE LEGGE E OBIETTIVA INCERTEZZA

17 7 FORZA MAGGIORE (ART. 6, C. 5, l.s.) CAUSA ESTERNA CHE OBBLIGA LA PERSONA A COMPORTARSI IN MODO DIFFORME DA QUANTO VOLUTO MANCANZA DI LIQUIDITA (C.T.R. Firenze n. 72/24/12 del 25/10/12; C.T.R. Roma n. 163/6/12 del 20/06/12; contra C.T.R. Perugia n. 214/2/12 del 16/11/2012 ) PATOLOGIA GRAVE DEL CONTRIBUENTE (C.T.P. Milano n. 313/21/08; C.T.P. Reggio Emilia n. 290/1/07 del 16/05/07 per un caso di tossicodipendenza cronica) CONDIZIONI AMBIENTALI ECCEZIONALI

18 7 VIOLAZIONI FORMALI SENZA DEBITO D IMPOSTA (ART. 10, c. 3, Statuto; ART. 6, c. 5-BIS, l.s.) PREGIUDIZIO ALL ESERCIZIO DELLE AZIONI DI CONTROLLO INCIDENZA SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL IMPOSTA IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA ART. 6, c. 9-bis, D.LGS. N. 471/1997: SANZIONE IN MATERIA DI IVA NEL CASO IN CUI L IMPOSTA SIA STATA ASSOLTA, ANZICHE IRREGOLARMENTE MEDIANTE L INVERSIONE CONTABILE

19 CAUSE DI NON PUNIBILITA E ONERE PROBATORIO L Amministrazione non ha l onere di provare la colpevolezza del contribuente al fine di irrogare nei suoi confronti le sanzioni amministrative (circolare 180/E del 10/07/98) Di converso, incombe sul contribuente l onere di provare l assenza di colpa o la sussistenza delle cause di non punibilità al fine di escludere le sanzioni. Esiste una presunzione di colpa per l atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, così che è lasciato a costui l onere di provare di aver agito senza colpa (Cass., Sez. trib., 25 ottobre 2006, n ; Cass., Sez. trib., 20 febbraio 2009, n. 4171; Cass., Sez. II, 22 agosto 2003)

20 LA MISURA DELLA SANZIONE RILEVA LA GRAVITA DELLA VIOLAZIONE, DESUNTA DA: a) CONDOTTA DELL AGENTE b) OPERA SVOLTA PER ELIMINARE O ATTENUARE LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE c) PERSONALITA E CONDIZIONI ECONOMICHE DELL AGENTE, AVUTO RIGUARDO ANCHE AI SUOI PRECEDENTI FISCALI

21 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA SANZIONE, MUTUATI DALL ART. 133 C.P. LIMITANO LA DISCREZIONALITA DELL AMMINISTRAZIONE, CHE TUTTAVIA AGISCE NELL AMBITO DI UN MARGINE DISCREZIONALE E INSINDACABILE (circolare n. 180/E del 10/07/98)

22 DISCREZIONALITA E LEGALITA CORNICI EDITTALI TROPPO AMPIE RISCHIANO DI COMPROMETTERE IL PRINCIPIO DI LEGALITA IN MATERIA DI SANZIONI II.DD. e IVA: sanzioni dal 100% al 200% o dal 120% al 240% (art. 1 e 5, D.Lgs. 471/1997) Accise: sanzioni dal 200% al 1000% (art. 59, D.Lgs. n. 504/1995

23 LA RECIDIVA FISCALE SE NEI TRE ANNI PRECEDENTI E STATA COMMESSA UNA VIOLAZIONE DELLA STESSA INDOLE NON DEFINITA IN VIA AGEVOLATA AUMENTO FINO ALLA META DELLA SANZIONE (art. 7, c. 3, L.S.)

24 SANZIONE SPROPORZIONATA SE RICORRONO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE RENDONO MANIFESTA LA SPROPORZIONE TRA L ENTITA DEL TRIBUTO CUI LA VIOLAZIONE SI RIFERISCE E LA SANZIONE (art. 7, c. 4, L.S.) RIDUZIONE FINO ALLA META DEL MINIMO v. Cass., 10 aprile 2013, n. 8722

25 RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 13, L.S.) SE IL CONTRIBUENTE SI ADOPERA PER ELIMINARE GLI EFFETTI DELLA SUA CONDOTTA E SANARE LA VIOLAZIONE COMMESSA ABBATTIMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

26 LIMITI AL RAVVEDIMENTO 1.SPONTANEITA DEL RAVVEDIMENTO - La violazione non deve essere già stata constatata dall Amministrazione (anche se il contribuente non ne ha conoscenza) - Non è possibile dopo che siano iniziate attività ispettive di cui si ha conoscenza (C.T.P. Milano n. 146/26/08: è escluso il ravvedimento effettuato durante il primo giorno di verifica fiscale)

27 2.LIMITE TEMPORALE - varia a seconda delle fattispecie; - non si applica per le violazioni formali (es. errori di compilazione modelli F24) 3.LIMITE CONNESSO ALLA NATURA DELL ILLECITO - secondo l Amministrazione, il ravvedimento è precluso per gli illeciti che non siano originati da errori o omissioni, ma dal carattere fraudolento (circolare n. 180/E del 10/7/98)

28 TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO A) VELOCE PER MANCATO PAGAMENTO DI UN TRIBUTO O DI UN ACCONTO B) LUNGO PER ERRORI OD OMISSIONI C)PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D)SULLA BASE DI AVVISO DI LIQUIDAZIONE

29 RAVVEDIMENTO VELOCE -MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTO O ACCONTO -ENTRO TRENTA GIORNI DALLA VIOLAZIONE -RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/10 DEL MINIMO (L. 220/2010 dal 1 febbraio 2011)

30 RAVVEDIMENTO LUNGO -ERRORI OD OMISSIONI INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE O SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO -ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ANNO DELLA VIOLAZIONE OPPURE ENTRO 1 ANNO DALLA VIOLAZIONE -RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/8 DEL MINIMO (L. 220/2010 dal 1 febbraio 2011)

31 RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE -OMESSA DICHIARAZIONE -ENTRO 90 GIORNI (II.DD.) O 30 GIORNI (IVA) DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE -RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER OMESSA DICHIAZIONE A 1/10 DEL MINIMO

32 RAVVEDIMENTO SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE -INTRODOTTO PER TRIBUTI DIVERSI DA II.DD. E IVA (es. imposta di registro) -RAVVEDIMENTO ENTRO TERMINE BREVE O LUNGO (es. dichiarazione integrativa di valore) -PAGAMENTO IMPOSTA E SANZIONI RIDOTTE (1/8 o 1/10) ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL AVVISO DI LIQUIDAZIONE

33 EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO -ABBATTIMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA -ESCLUSA LA RECIDIVA -EFFETTI SUL PIANO PENALE: a) esclusione della punibilità (L. 516/82) b) riduzione della pena (D.L. 74/00)

34 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (artt L.S.) COMPETENZA SINGOLO UFFICIO DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA OD ENTE LOCALE COMPETENTE ALL ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO CUI LE VIOLAZIONI SI RIFERISCONO

35 PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE A)ORDINARIO (art. 16 L.F.) B)SEMPLIFICATO (art. 17, c. 1-2, L.F.) C)ULTRASEMPLIFICATO (art. 17, c. 3, L.F.)

36 PROCEDIMENTO ORDINARIO SANZIONI NON COLLEGATE AL TRIBUTO ATTO DI CONTESTAZIONE, che deve indicare: - fatti ed elementi di prova - norme applicate - criteri di determinazione - minimi edittali per le singole violazioni - allegazione dell atto richiamato - invito al pagamento - possibilità di definizione agevolata e di presentare memorie difensive - indicazione C.T.P. competente

37 ATTO DI CONTESTAZIONE entro 60 giorni DEDUZIONI DIFENSIVE improcedibilità del ricorso RICORSO DEFINIZIONE AGEVOLATA pagamento di 1/3 della sanzione purché non inferiore a 1/3 dei minimi edittali nessuna sanzione accessoria

38 ATTO DI CONTESTAZIONE ACCOLTE DEDUZIONI DIFENSIVE trascorsi 180 giorni cessano le misure cautelari RESPINTE l atto si tramuta in provvedimento di irrogazione (impugnabile) devono essere motivate le ragioni per cui sono state respinte le deduzioni entro 1 anno ACCOLTE PARZIALMENTE l atto si tramuta in provvedimento di irrogazione (impugnabile) è ammessa definizione agevolata della sanzione rideterminata a seguito delle deduzioni

39 PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO LE SANZIONI COLLEGATE AL TRIBUTO SONO IRROGATE CON ATTO CONTESTUALE ALL AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA, c.d. ATTO DI IRROGAZIONE IMMEDIATA Per gli atti emessi prima del 1 febbraio 2011 POSSONO ESSERE IRROGATE (L. 220/2010) CON ATTO CONTESTUALE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (E ATTO AUTONOMO) E esclusa la materia doganale, per cui è obbligatoria l irrogazione delle sanzioni mediante ATTO DI CONTESTAZIONE (D.L. 16/2012)

40 AVVISO DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE ATTO DI IRROGAZIONE entro 60 giorni ACQUIESCENZA riduzione delle sanzioni a 1/6 o a 1/3 (se l avviso era preceduto da P.V.C. o da invito al contraddittorio) DEFINIZIONE SOLE SANZIONI riduzione delle sanzioni a 1/3 RICORSO

41 PROCEDIMENTO ULTRASEMPLIFICATO SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO O RITARDATO VERSAMENTO POSSONO ESSERE IRROGATE DIRETTAMENTE MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO SI APPLICA ANCHE AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE EX ARTT. 36-BIS E 36-TER, D.P.R. 600/73 E 54-BIS E 60, D.P.R. 633/72 NON E AMMESSA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

42 IRROGAZIONE ACCELERATA MANCATA O INFEDELE EMISSIONE DI RICEVUTE FISCALI E SCONTRINI (art. 6, c. 3, D.Lgs. 471/1997) OMESSA COMUNICAZIONE IN SEGUITO A RICHIESTE DELL AMMINISTRAZIONE (art. 11, D.Lgs. 471/1997) L ATTO DI CONTESTAZIONE E NOTIFICATO ENTRO 90 GIORNI (180 PER I RESIDENTI ALL ESTERO) DALLA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE IL TERMINE DI UN ANNO PER LE DEDUZIONI DIFENSIVE E RIDOTTO DELLA META

43 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE TRIBUTARIA ILLECITO CONTINUATO E CONCORSO DI VIOLAZIONI PRESCRIZIONE E DECADENZA TUTELA GIURISDIZIONALE ESECUZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI MISURE CAUTELARI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

44 RESPONSABILITA PERSONALE PERSONE FISICHE: LA SANZIONE E RIFERIBILE ALLA PERSONA FISICA CHE HA COMMESSO O CONCORSO A COMMETTERE LA VIOLAZIONE (art. 2, c. 2, L.S.)

45 RESPONSABILITA PERSONALE PERSONE FISICHE E ENTI SENZA PERSONALITA GIURIDICA: LE SANZIONI SONO A CARICO DELLA PERSONA FISICA CHE, AGENDO PER CONTO DEL CONTRIBUENTE, HA COMMESSO L ILLECITO IL CONTRIBUENTE E OBBLIGATO SOLIDALMENTE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALLA SANZIONE, SALVO IL DIRITTO DI REGRESSO (art. 11, c. 1, L.S.)

46 INDIVIDUAZIONE DELL AUTORE MATERIALE FINO A PROVA CONTRARIA, SI PRESUME AUTORE DELLA VIOLAZIONE COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO O COMPIUTO GLI ATTI ILLEGITTIMI PER LE CONDOTTE OMISSIVE, RISPONDE LA PERSONA IN CAPO ALLA QUALE ERA POSTO L OBBLIGO DI ATTUARE LA CONDOTTA OMESSA

47 PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA SOLIDALE CON L AUTORE MATERIALE LA VIOLAZIONE DEVE AVERE NATURA SOSTANZIALE (incidere sulla determinazione o sul pagamento del tributo) DEVE SUSSISTERE UN RAPPORTO QUALIFICATO TRA AUTORE E CONTRIBUENTE (lavoro dipendente, rappresentanza, amministrazione. Sono esclusi i rapporti professionali e il mandato senza rappresentanza)

48 EFFETTI DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE DA PARTE DELL AUTORE MATERIALE ESTINGUE L OBBLIGAZIONE DEL CONTRIBUENTE SE NON C E DOLO O COLPA GRAVE, IL PAGAMENTO DA CHIUNQUE EFFETTUATO ESTINGUE TUTTE LE OBBLIGAZIONI SE NON C E DOLO O COLPA GRAVE, IL CONTRIBUENTE PUO ASSUMERE IL DEBITO DELL AUTORE DELLA VIOLAZIONE LA MORTE DELL AUTORE MATERIALE NON ESTINGUE LA RESPONSABILITA DEL CONTRIBUENTE

49 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL AUTORE MATERIALE SE NON C E DOLO O COLPA GRAVE E L AUTORE NON HA TRATTO VANTAGGIO DALLA VIOLAZIONE L AUTORE MATERIALE RISPONDE FINO AD UN MASSIMO DI EURO ,69 PERMANE PER L INTERO LA RESPONSABILITA DEL CONTRIBUENTE NEL CUI INTERESSE E STATO COMMESSO L ILLECITO

50 RESPONSABILITA PERSONALE PERSONE GIURIDICHE: LE SANZIONI RELATIVE AL RAPPORTO FISCALE DI SOCIETA O ENTI CON PERSONALITA GIURIDICA SONO ESCLUSIVAMENTE A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA (art. 7, D.L. 269/03)

51 RESPONSABILITA DELLE PERSONE GIURIDICHE 1 ORIENTAMENTO: I COROLLARI DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA NON SI APPLICANO (imputabilità, colpevolezza, commisurazione della sanzione alla personalità del trasgressore) 2 ORIENTAMENTO: LA STRUTTURA SOGGETTIVA DELLA RESPONSABILITA DI CUI AL D.LGS. 472/1997 PERMANE ANCHE PER LE PERSONE GIURIDICHE

52 C.T.P. Bologna, 9 marzo 2011, n. 40/12/11 L atto di contestazione è illegittimo perché vi è totale assenza di colpevolezza della Società. Nessuna negligenza può essere imputata all odierna ricorrente la quale in qualità di sostituto d imposta privo di poteri pubblici di controllo ha fatto affidamento sulla correttezza del comportamento tenuto e delle dichiarazioni rese dal sostituito in sede contrattuale. L Ufficio, per cercare di dimostrare la negligenza del ricorrente, ricorre a figure retoriche, ponendo l accento sulle dimensioni della ricorrente e sul fatto che è operatore professionale, mentre non indica come la ricorrente medesima avrebbe dovuto agire per meglio tutelare le entrate dell Erario.

53 CONCORSO DI PERSONE (art. 9, L.S.) PRINCIPIO CONCORSUALE : CIASCUN CONCORRENTE RISPONDE DELL INTERA SANZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE LE SANZIONI SONO MOLTIPLICATE TANTE VOLTE QUANTI SONO I COAUTORI DELLA VIOLAZIONE IL RUOLO RIVESTITO DAL CONCORRENTE NON RILEVA AI FINI DELLA RESPONSABILITA (ma può incidere sull entità della sanzione)

54 1. PLURALITA DI AGENTI CONCORSO DI PERSONE ELEMENTI COSTITUTIVI 2. REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE TIPICA 3. CONTRIBUTO CAUSALE DEL CONCORRENTE - agevolare, facilitare o semplificare la commissione dell illecito (Cass /2007) - suggerimenti e consigli del professionista (Cass. 9299/2009; Cass /2008) 4. ELEMENTO SOGGETTIVO (dolo o colpa)

55 CONCORSO DI PERSONE CONDOTTA OMISSIVA SE LA VIOLAZIONE CONSISTE NELL OMISSIONE DI UNA CONDOTTA CUI SONO OBBLIGATI IN SOLIDO PIU SOGGETTI E IRROGATA UNA SOLA SANZIONE. IL PAGAMENTO ESEGUITO DA UNO DEI RESPONSABILI LIBERA GLI ALTRI (critiche: sistema ibrido )

56 L AUTORE MEDIATO (art. 10, L.S.) SALVO IL CASO DI CONCORSO DI PERSONE, CHI DETERMINA LA COMMISSIONE DI UNA VIOLAZIONE NE RISPONDE IN LUOGO DEL SUO AUTORE MATERIALE VIOLENZA O MINACCIA INDUZIONE IN ERRORE INCOLPEVOLE CIRCUIZIONE DI PERSONA INCAPACE

57 SANZIONE IN CASO DI PLURALITA DI VIOLAZIONI REGOLA GENERALE DEROGA CUMULO MATERIALE DELLE SANZIONI (TOT CRIMINA TOT POENAE): VIENE IRROGATA UNA SANZIONE AUTONOMA PER CIASCUNA VIOLAZIONE COMMESSA (SOMMA DELLE SINGOLE SANZIONI) CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI: VIENE IRROGATA UN UNICA SANZIONE PER LA PLURALITA DELLE VIOLAZIONI COMMESSE, COMMISURATA ALLA SANZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIU GRAVE, CON GLI AUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE LA SANZIONE DERIVANTE DAL CUMULO GIURIDICO NON PUO MAI SUPERARE QUELLA RISULTANTE DAL CUMULO MATERIALE

58 CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE 1. CONCORSO FORMALE (OMOGENEO OD ETEROGENEO): con una sola azione si commettono più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, anche relative a diversi tributi (es. occultamento ricavi ai fini IRES-IRAP-IVA) 2. CONCORSO MATERIALE OMOGENEO DI VIOLAZIONI FORMALI: con più azioni si commettono più violazioni formali della stessa disposizioni di legge (es. tardiva presentazione modelli INTRASTAT) 3. ILLECITO CONTINUATO: con più azioni si commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la liquidazione anche periodica del tributo (NESSO TRA LE VIOLAZIONI: es. omessa fatturazione, omessa registrazione fattura, omesso versamento IVA, infedele dichiarazione IVA)

59 CONFRONTO TRA CUMULO GIURIDICO E CUMULO MATERIALE DELLE SANZIONI IL PROCEDIMENTO DEL CUMULO GIURIDICO E OBBLIGATORIO (altrimenti l atto è nullo) LA SANZIONE RISULTANTE DAL CUMULO GIURIDICO NON PUO MAI RISULTARE SUPERIORE A QUELLA RISULTANTE DAL CUMULO MATERIALE

60 PRESCRIZIONE e DECADENZA (art. 20, L.S.) LA SANZIONE DEVE ESSERE IRROGATA A PENA DI DECADENZA ENTRO: 31/12 DEL 5 ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E AVVENUTA LA VIOLAZIONE OVVERO NEL DIVERSO TERMINE PREVISTO PER L ACCERTAMENTO DEI SINGOLI TRIBUTI

61 PRESCRIZIONE IL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLA SANZIONE SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALL IRROGAZIONE IN CASO DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO IL TERMINE E QUELLO ORDINARIO DI DIECI ANNI (Cass. Sez. Un /2009)

62 TUTELA GIURISDIZIONALE (art. 18, L.S.) CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE E AMMESSO RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Corte Cost. 130/2008: non sussiste la giurisdizione tributaria per le sanzioni concernenti l impiego di lavoratori irregolari necessità della natura tributaria della sanzione irrogata dall amministrazione

63 ESECUZIONE DELLE SANZIONI LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO SOSPENDE L ESECUZIONE DELLE SANZIONI LE DECISIONI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE SONO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE, MA CON DEI LIMITI: - DOPO LA SENTENZA DELLA C.T.P. SI POSSONO RISCUOTERE 2/3 DELLA SANZIONE IRROGATA O DI QUELLA RISULTANTE DALLA SENTENZA - DOPO LA SENTENZA DELLA C.T.R. SI PUO RISCUOTERE IL RESIDUO AMMONTARE - LE SANZIONI ACCESSORIE SONO ESEGUITE SOLO QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE E DEFINITIVO

64 SOSPENSIONE DELL ESECUZIONE IN PRIMO GRADO OPERA AUTOMATICAMENTE IN SECONDO GRADO PUO ESSERE RICHIESTA AL GIUDICE TRIBUTARIO (C.T.R.): A)MEDIANTE ISTANZA EX ART. 19, L.S. (deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche bancaria) B)MEDIANTE INIBITORIA EX ART. 283 C.P.C.

65 RISCOSSIONE DELLE SANZIONI (art. 24, L.S.) SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CUI LA VIOLAZIONE SI RIFERISCE (es. avviso di accertamento esecutivo, iscrizione a ruolo, ingiunzione di pagamento) E CONSENTITO IL PAGAMENTO IN RATE MENSILI FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA

66 MISURE CAUTELARI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 22, L.S.): si applicano anche per i tributi SOSPENSIONE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONE (art. 23, L.S.)

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