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1 Notifica,equitalia,onere della prova, comportamento processuale,contravvenzioni,circolazione stradale, prescrizione,esecuzione,opposizione Giudice di pace di Salerno dep (341) commento e testo Ricerca giuridica.com Sentenza del Giudice di pace di Salerno dott. Luigi Vingiani, (pubblicata nel mese di Maggio 2012 R.G.980/12) cortesemente inviata dall'avv. Assunta Russo : "in tema di opposizione all esecuzione ex art.615 c.p.c. in cui sono state affrontate alcune delle problematiche più ricorrenti in tema di opposizione a cartella esattoriale : a) l impugnabilità degli estratti ruolo la cui conoscenza fa sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall ente pubblico ; b) la legittimazione passiva anche del solo esattore non essendovi litisconsorzio necessario anche con l ente impositore ; c) la competenza territoriale coincidente in mancanza di altri elementi, nel luogo di residenza dell intimato; d) l inesistenza e non già nullità della notifica per mancanza della relata di notifica nella copia consegnata all opponente ; e) l onere della prova posto a carico del creditore e quindi dell ente impositore e/o dell esattore

2 f) la prescrizione quinquennale e non decennale della cartella esattoriale che è equiparata all ingiunzione fiscale g) il principio che l omessa notifica di un atto presupposto che determina la nullità dell atto successivo Avv. Assunta Russo Dalla sentenza: "la pretesa è relativa al 1995 e che l Ente impositore nulla ha provato per cui, in assenza di prova sull esistenza di validi atti interruttivi, va accertata sia la inefficacia dei titoli per decorso del termine di 150 giorni di cui all art. 201 Cds (vigente all epoca dell accertamento) e sia la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso termine quinquennale di cui all art.28 legge 689/81."

3 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Salerno Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Civili TRA, el.te dom.to alla e dall avv.lara Milone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti. ATTORE E in persona del legale rapp.te p.t. dom.to in Salerno CONVENUTO CONTUMACE

4 Nonché el.te dom.to in Convenuta CONCLUSIONI Per l attore: accertarsi l inesistenza del credito e dichiarare inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento n. per l importo di Euro emesso da quale Agente della riscossione per la Provincia di Salerno e dichiarare per l effetto non fondato il diritto dei convenuti ad ottenere il pagamento di Euro con vittoria di spese e di onorari. Per il Comune di Salerno: rigetto della domanda a seguito della notificazione dei verbali e della illegittima iscrizione a ruolo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione regolarmente notificata, proponeva opposizione avverso estratto di ruolo relativo a n. per l importo di deducendo,tra l altro, l intervenuta prescrizione della pretesa creditoria relativa all anno 1995 e l omessa notificazione sia dei verbali e sia della cartella esattoriale. L opponente deduceva,altresì, di aver appreso dell esistenza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dai convenuti, a seguito di una richiesta di finanziamento rigettata per l esistenza di presunte pendenze debitorie e della successiva istanza indirizzata al Concessionario per verificarne la fondatezza. Precisava, infine, di aver interesse ad agire ai sensi dell art.100 c.p.c., al fine di accertare l inesistenza del credito vantato e comunque l illegittimità della pretesa creditoria vantata con la cartella esattoriale

5 contestandone i presupposti per la sua emissione efficacia e validità eccependo,infine, la sua regolare notificazione. Si costituiva in giudizio soltanto l ente creditore il quale ribadiva la correttezza del proprio comportamento deducendo, ma non provando, la regolarità della notificazione del verbale e la conseguente richiesta di iscrizione a ruolo. All udienza di comparizione in presenza del solo opponente, si procedeva alla trattazione della causa ed all esito, la causa,in assenza di richieste istruttorie veniva assegnata a sentenza. ********** La domanda di opposizione all esecuzione ex art.615 c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente ammissibile e fondata. Preliminarmente va esaminata la questione dell impugnabilità dell estratto di ruolo. Orbene, in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 724 del 16 giugno 2009 della V Sezione Tributaria (depositata il 19 gennaio 2010) in una vicenda analoga a quella in esame, (in cui l opponente lamentava l'illegittimità della iscrizione a ruolo poiché effettuata in modo non conforme alla legge ed in particolare assumeva l'omissione della notifica della cartella di pagamento) ha affermato che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n Invero, l'art. 19 D. Lgs. 546/92 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) prevede espressamente l'impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tuttavia, va considerato che tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell allargamento della giurisdizione tributaria operato con L. 28 dicembre 2001, n. 448 ( Cass. n /2009 e Cass. S.U. n /10).

6 Inoltre, spettando al giudice dell impugnazione il compito di valutare il contenuto "sostanzialmente impositivo", inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale (V. Sentenza n dell'8 ottobre 2007), è del tutto evidente che l'impugnazione deve ritenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo. Peraltro, non va sottaciuto che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. (V. Cassazione n /2009). Tale orientamento è stato peraltro confermato con l'ordinanza n /10 della sezione tributaria della S. C. che, in accoglimento del ricorso di due contribuenti contro il verdetto della Commissione Tributaria Regionale che aveva negato l'impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di atti ulteriori, ha ribadito che è sufficiente che lo stesso «porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 D. Lgs. 546/92». In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall ente pubblico. (v. Cass. nn /2007, 27385/2008 e la citata ord. n /10, ed in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche Cass. S.U /10). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando l estratto di ruolo riguardi obbligazioni extratributarie come nel caso in esame. Alla luce di quanto esposto, in primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell attore che ha l interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva sia dell ente impositore quale titolare della pretesa azionata e sia del concessionario del servizio di riscossione, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione. (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n Giust. civ. Mass. 2001, 756, e Pretura Salerno, 31 gennaio 1995 Foro it. 1996,I,1750). Relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva del concessionario, si richiama Cassazione VI Civile del 02 Febbraio 2012, n secondo cui l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità

7 della mancata notifica degli atti presupposti, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. Sez. Un /2007). In secondo luogo si osserva che l attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata. Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all art.615 c.p.c. La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione, o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale e' competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tale giudice era originariamente il Pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal giudice di pace. (Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2001, n Giust. civ. Mass. 2001,2145 e Cfr. Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001, n Giust. civ. Mass. 2001, 453.) Non va sottaciuto che tale principio era già stato avvalorato anche dalle sezioni unite con un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 l. n. 689 del 1981 nel senso che il rinvio alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli art. 53 e 54 D.P.R. n. 602 del 1973 (v. Corte cost. n. 29 del 1998, n. 372 del 1997, n. 239 del 1997) e non preclude la proponibilità delle opposizioni di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli atti esecutivi possa essere adito il giudice amministrativo. ( Cassazione civile sez. un., 9 novembre 2000, n Giust. civ. Mass. 2000,2221 e Cassazione civile sez. un., 13 luglio 2000, n. 489). Comunque, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". In terzo luogo si osserva come dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione, va affermato l ulteriore principio che per l opposizione ai sensi dell art.615

8 c.p.c. non e' previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n Giust. civ. Mass. 1999,2262). In quarto luogo si rileva che la competenza territoriale, in applicazione dell art.480 terzo comma c.p.c.,e dell art.27 c.p.c. è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore. Sussiste quindi la competenza territoriale del Giudice di pace adito. ********** Ciò posto vanno esaminati i motivi di opposizione sollevati nella domanda originaria. Nel merito, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta e comunque è pacifico tra le parti che la pretesa si riferisca a SANZIONI AMMINISTRATIVE e che il ricorrente abbia dedotto anche la mancata notificazione dei verbali e/o della cartella. Preliminarmente si richiama l orientamento recepito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell atto successivo. Peraltro, il giudicante ritiene di aderire all orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Salerno sezione lavoro che con sentenza 3781/2011 ha sancito l inapplicabilità del termine decennale ex art.2953 c.c. giacché la cartella esattoriale è assimilabile all ingiunzione fiscale che ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto,ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato con conseguente inapplicabilità dell art.2953 c.c. ai fini della prescrizione.(cfr. Cass.12263/2007). In particolare, ritiene il giudicante condivide l orientamento giurisprudenziale (Cfr. Cassazione n ) secondo cui La sottoscrizione dell'atto di notifica di un avviso di accertamento è elemento costitutivo essenziale di tale atto giuridico, sicché la sua mancanza ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e' prevista solo per la sanatoria della nullità. Si richiamano altresì le decisioni della Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano Sezione XXII Sentenza 15 aprile 2010 e della Commissione Tributaria Regionale di Napoli sezione distaccata di Salerno Sezione II Sentenza 30 Settembre 2010, Commissione Tributaria provinciale di Lecce sezione V

9 Tribunale di Udine sentenza 1183/09, secondo cui: Lo scopo della notifica dell atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente. Si ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall attività del ufficiale postale, sicché la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa esser stata sanata dal tempestivo ricorso proposta dalla contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell articolo 148 c.p.c. determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del cpc e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e) dell art. 60 del DPR 600/73 e anche disciplinata dalla legge n.890/82 per le notificazioni di atti a mezzo posta secondo la quale art. 1 l Ufficiale giudiziario agente notificatore può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi: compilazione della relata di notifica dell atto impositivo indicando l ufficio postale da cui parte l atto art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica art. 148 del c.p.c. inserimento dell atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione: art. 3 legge n. 890/1982 compilazione dell avviso di ricevimento art. 2 della legge n. 890/1982 consegna della busta all ufficio postale. L obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall art. 160 del c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa: Qualora nell originale dell atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l attestazione dell attività compiuta.

10 Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento dell opposizione, della cartella impugnata. Peraltro, si osserva che l art. 50 secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973. (Termine per l'inizio dell'esecuzione) dispone che: 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. ********** Passando ad esaminare il caso in esame, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta si evince che la pretesa è relativa al 1995 e che l Ente impositore nulla ha provato per cui, in assenza di prova sull esistenza di validi atti interruttivi, va accertata sia la inefficacia dei titoli per decorso del termine di 150 giorni di cui all art. 201 Cds (vigente all epoca dell accertamento) e sia la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso termine quinquennale di cui all art.28 legge 689/81. L inefficacia e/o la prescrizione della pretesa costituisce ulteriore motivo di fondatezza dell opposizione in ordine al diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata. L opponente ha inoltre contestato la legittimità della procedura esecutiva, in quanto non risultava assolutamente provata la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto il loro effettivo contenuto. L Agente della riscossione con il suo negativo comportamento processuale, non ha nemmeno, prodotto in giudizio copia della cartella impugnata e/o della sua notificazione.

11 Invero, il concessionario Equitalia deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica. Tale obbligo, d altronde, deriva dall art. 26, comma 4, del DPR n.602/73, il quale prevede che il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell avvenuta notificazione o l avviso di ricevimento ed ha obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell amministrazione. Ciò anche in riferimento al principio dell onere della prova, posto a carico del titolare della presunta pretesa creditoria ed espresso dall art c.c. il quale prevede Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Alla stregua delle suesposte considerazioni ed allo stato degli atti, va dichiarata la nullità della cartella impugnata anche per l inesistenza della notifica della cartella. Gli altri motivi di opposizione restano assorbiti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico solidale delle parti resistenti. In proposito si osserva che in applicazione dei principi dell ordinamento, ed in particolare per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto a seguito dell errore dell ente impositore e/ del concessionario non possono essere poste a carico dell utente. La compensazione delle spese in tale ipotesi, dovendo comunque l utente corrispondere le spese al proprio legale, sarebbe dispendiosa al pari di un rigetto della domanda e sicuramente più onerosa del pagamento della sanzione inflitta e sarebbe in stridente contrasto quindi con la sostanziale applicazione del diritto di difesa sancito dall art.24 della Costituzione. P.Q.M. Il Giudice di Pace di SALERNO, avv. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda qualificata come domanda di opposizione all esecuzione proposta da nei confronti della e di con atto di citazione ritualmente notificato, dichiarata la giurisdizione del giudice di pace adito così provvede: 1. Accerta la sussistenza dell interesse ad agire ex art.100 c.p.c. di parte opponente ad impugnare l estratto di ruolo ed alla proposizione della domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria contenuta nella relativa cartella esattoriale impugnata.

12 2. Accoglie l opposizione e per l effetto, annulla e dichiara inefficace nei confronti dell opponente, il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale n. dedotta come notificata il relativa alle sanzioni amministrative per l importo complessivo di. 3. Dichiara per l effetto non fondato il diritto della convenuta e del convenuto, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell opponente per ottenere il pagamento complessivo dell importo di di cui alla cartella esattoriale n.. 4. Condanna ed il, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell opponente e che liquida in complessivi Euro 250,00 di cui Euro 50,00 per spese, Euro 120,00 per diritti ed Euro 80,00 per onorario oltre rimborso spese generali iva e c.p.a come per legge se dovuti e non altrimenti detraibili e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Così deciso in SALERNO, in data 20/05/2012 Il Giudice di Pace avv. Luigi Vingiani

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