proposta di legge n. 105

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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 105 a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni presentata in data 31 gennaio 2002 TUTELA DELLA SALUTE E SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE DALL INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DERIVANTE DA IMPIANTI ELETTRICI A FREQUENZA INDUSTRIALE (50 HZ) (296)

2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e stante i ritardi dello Stato nell emanazione dei decreti applicativi, con particolare riguardo a quelli dell articolo 4, comma 1, lettere a), f), g), h) e comma 4, nonché dell articolo 5, si reputa necessario che la Regione Marche renda organica la propria normativa sui temi oggetto della presente proposta di legge. Ulteriori criteri ispiratori della presente proposta di legge, con la quale s intende dare una risposta politica e sociale alle crescenti preoccupazioni espresse dalle popolazioni interessate in merito alle emissioni CEM da elettrodotti e al possibile impatto ambientale-paesaggistico e nel contempo garantire uno sviluppo socio-economico della nostra società che assuma la sostenibilità ambientale come obiettivo, sono contenuti: a) nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, in attuazione dell articolo 174 del Trattato che stabilisce che la politica della Comunità in materia di ambiente contribuisce, tra l altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell ambiente, della protezione della salute umana e dell utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione; b) nei promemoria dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS) inerenti i campi elettromagnetici e salute pubblica con particolare riferimento alla percezione dei rischi dei campi elettromagnetici nel pubblico n. 184 del maggio 1998, alla politica cautelativa marzo 2000, ai campi a bassa frequenza e cancro n. 263 dell ottobre La competenza della Regione ad emanare norme, quali quelle contenute nella presente proposta di legge, sono affermate all articolo 8 della legge 36/2001, e dalla recente legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, suffragate, altresì, dalla sentenza 382/1999 della Corte costituzionale che ribadisce la piena facoltà delle Regioni a perseguire, in via prioritaria, la precauzione e tutela sanitaria della popolazione, la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica. La presente proposta di legge, al fine di affermare il principio della precauzione e cautela, detta norme urbanistiche biunivoche intendendo con ciò precisare che le norme medesime non si applicano solo per i nuovi impianti e linee elettriche nei confronti delle costruzioni o attività esistenti, che comportano presenze prolungate di persone non inferiore alle quattro ore, ma anche per le nuove costruzioni-edificazioni o attività nei confronti delle linee ed impianti elettrici esistenti. Si tratta cioè di recuperare un ritardo di attenzione e di coerenza degli Enti locali e delle popolazioni preoccupati per la presenza di elettrodotti esistenti o per la costruzione di nuovi, ma non altrettanto sensibili nel prevedere o costruire aree di espansione o la promozione di attività comportanti la presenza prolungata di persone nelle adiacenze di impianti elettrici esistenti. La proposta di legge si propone altresì di precisare e di integrare le norme esistenti al fine di garantire il migliore inserimento ambientale delle linee elettriche aeree, in particolare quelle ad alta tensione e delle stazioni e cabine elettriche. La presente proposta di legge è così organizzata: a) il capo I precisa le finalità ed il campo di applicazione delle norme proposte; b) il capo II precisa modalità e criteri nel rispetto dei quali le norme urbanistiche traducono in pratica il principio della precauzione e della cautela ai fini della minimizzazione dell esposizione delle popolazioni ai campi ELF e per garantire il migliore inserimento ambientale paesaggistico degli impianti elettrici. Vengono altresì indicate le modalità di istituzione del catasto e censimento degli impianti elettrici, del ruolo dell ARPAM ai fini del controllo e della collaborazione con gli Enti locali nell applicazione delle norme proposte, nonché delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto delle medesime; c) il capo III reca norme transitorie al fine di garantire un applicazione reale della legge in considerazione di quanto previsto dalle norme di pianificazione urbanistica in vigore e dei tempi necessari alla Giunta regionale per emanare la direttiva contenente i criteri attuativi, nonché per la costituzione dei catasti a livello provinciale; d) il capo IV reca norme finanziarie e finali. In particolare stabilisce che la Regione e gli Enti locali possono favorire la promozione di protocolli d intesa e accordi di programma con i gestori delle reti al fine di promuovere il ricorso a migliori tecniche e tecnologie nella costruzione di nuovi impianti o nel rifacimento di impianti elettrici esistenti (a titolo esemplificativo si faccia riferimento al recente accordo tra il Comune di Ancona e l ENEL Distribuzione). La proposta di legge prevede altresì la possibilità che la Regione eroghi contributi per agevolare la stipula degli accordi succitati, per l adeguamento degli strumenti urbanistici e cartografici relativamente all ubicazione degli impianti elettrici esistenti, degli impianti elettrici pluriennali di sviluppo delle reti e dei corridoi d inserimento ambientale e paesaggistico, altresì, contributi finalizzati alla promozione di idonee iniziative di informazione ed educazione ambientale. La proposta di legge prevede inoltre norme per la semplificazione degli iter autorizzativi dei nuovi impianti elettrici che vengano costruiti all interno dei corridoi d inserimento ambientale e paesaggistico come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica. Infine la proposta di legge contiene una disposizione che impegna il Consiglio regionale a rivisitare le norme proposte all indomani dell emanazione dei decreti attuativi della legge 36/2001.

3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Capo I Finalità e campo di applicazione Art. 1 (Finalità) 1. La Regione in attuazione dei principi dettati dall articolo 174 del Trattato istituito dalla CEE, il quale stabilisce che la politica della Comunità europea in materia ambientale contribuisce, tra l altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell ambiente, della protezione della salute umana e dell utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione, e dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, in particolare degli articoli 8, 11 e 14, e tenuto conto dei principi contenuti nella sentenza 382/1999 della Corte Costituzionale, stabilisce, con la presente legge, norme per perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica. 2. La presente legge, per i fini di cui al comma 1, detta norme biunivoche per la localizzazione degli impianti elettrici a frequenza industriale, nelle more dell emanazione dei decreti applicativi della legge 36/2001 relativi alla fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la tutela da campi ELF. 3. Le Province e i Comuni nell esercizio delle loro competenze relative alla pianificazione territoriale e urbanistica perseguono l affermazione del principio della precauzione e cautela al fine di garantire la minore esposizione possibile delle popolazioni ai campi elettromagnetici ELF. Art. 2 (Campo di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell energia elettrica con tensione pari o superiore a Volt nonché agli edifici e/o attività, che comportano una permanenza di persone non inferiore alle quattro ore giornaliere, ubicati o da ubicare nelle vicinanze dei medesimi. Capo II Criteri di rispetto e norme urbanistiche Art. 3 (Norme urbanistiche) 1. Gli strumenti urbanistici devono garantire il perseguimento del principio della precauzione e cautela ai fini dell esposizione dei cittadini marchigiani ai campi ELF, con particolare attenzione ad asili, scuole, ospedali e centri assistenziali, aree verdi ed attrezzate per la fruizione al pubblico

4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE nonché ad edifici adibiti a permanenza di persone non inferiori alle quattro ore giornaliere. Tale principio deve essere realizzato, altresì, sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti e le linee elettriche nei confronti delle costruzioni esistenti. 2. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nei PTCP: a) le fasce di rispetto dalle linee ed impianti elettrici esistenti, dando priorità alle aree destinate ad attrezzature scolastiche, sanitarie, assistenziali, alle zone di parco e alle riserve naturali ai sensi della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 nonché alla presenza di edifici di valore storicoarchitettonico e monumentale di cui al d.lgs. 29 novembre 1999, n. 90; b) l individuazione delle aree, ricomprese in quelle indicate alla lettera a) e quelle classificate dagli strumenti urbanistici, ai sensi della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, zone nelle quali non è consentita la costruzione di linee aeree in conduttori nudi bensì linee in cavo interrato; c) l individuazione di specifici corridoi d inserimento ambientale anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica. 3. Con direttiva della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i criteri e le modalità per l individuazione dell ampiezza delle fasce di rispetto, dei corridoi d inserimento ambientale nonché delle aree di cui al comma 2 del presente articolo, anche tramite l indicazione di moltiplicatori delle distanze di cui all articolo 5 del d.p.c.m. 23 aprile 1992, tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici e con specifico riferimento alla normativa vigente relativa alla Disciplina della procedura di valutazione dell impatto ambientale. La Regione definisce altresì le condizioni nelle quali, nel rispetto delle finalità della presente legge, è consentito, in particolari situazioni territoriali, acquisito il parere favorevole dell ARPAM in relazione al perseguimento della minimizzazione dell esposizione a campi ELF, derogare dall ampiezza delle fasce di rispetto, come sopra individuate; b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica; c) i contenuti tecnici delle comunicazioni richieste ai gestori delle reti elettriche di cui al comma 4, nonché le modalità di effettuazione del censimento di cui all articolo 4, comma 3, d intesa con l ARPAM; d) i criteri per l individuazione delle autorità competenti all irrogazione delle sanzioni di cui all articolo Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, dall entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni interessati:

5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE a) i rispettivi programmi di sviluppo entro sessanta giorni. Gli aggiornamenti dei medesimi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno; b) la mappa completa e georeferenziata dello sviluppo delle reti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi ELF entro centottanta giorni. 5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 ed in applicazione della direttiva regionale di cui al comma 3: a) i Comuni individuano, in coerenza con i PTCP, negli strumenti urbanistici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della direttiva regionale: 1) le fasce di rispetto di cui al comma 2, lettera a); 2) le aree di cui al comma 2, lettera b); 3) le modalità di consultazione dei gestori di cui al comma 3, lettera b); 4) i corridoi d inserimento ambientale delle linee ed impianti elettrici il cui tracciato o ubicazione interessi esclusivamente il territorio comunale e l impianto medesimo non abbia valenza sovracomunale; b) le Province, d intesa con i Comuni interessati e acquisito il parere dell ARPAM, individuano nel PTCP o suo piano stralcio i corridoi d inserimento ambientale per le infrastrutture elettriche relative ad impianti elettrici AT ed MT il cui tracciato interessi il territorio di più comuni ovvero di infrastrutture d interesse sovracomunale. Art. 4 (Catasto e censimento degli impianti elettrici) 1. Le Province istituiscono il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a Volt in coordinamento con il catasto nazionale di cui all articolo 4, comma 1, della legge 36/ I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica concorrono alla costruzione del catasto con le modalità di cui all articolo 3, comma 4, e nel rispetto della direttiva regionale di cui all articolo 3, comma I Comuni, d intesa con l ARPAM, censiscono gli abitanti residenti e i siti sensibili ubicati nell ambito delle fasce di rispetto da linee e campi elettrici esistenti di cui all articolo 3. Le risultanze del censimento sono inviate alla Provincia. 4. L ARPAM, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione di cui al comma 3, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all infanzia. Art. 5 (Controllo e vigilanza) 1. Le Province e i Comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale per l attuazione della presente legge con il supporto tecnico dell ARPAM.

6 REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE Art. 6 (Funzioni dell ARPAM) 1. L ARPAM svolge le attività di supporto tecnico alle Province e ai Comuni connesse all esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge ed in particolare: a) esprime parere in merito: 1) all esposizione delle popolazioni ai campi ELF generati da impianti o linee elettriche e alla sommatoria dei medesimi qualora generati da altre sorgenti a 50 Hz presenti nella zona; 2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall impianto elettrico all interno degli edifici adiacenti; 3) ai contenuti della direttiva regionale di cui al comma 3 dell articolo 3; b) effettua la misurazione e la simulazione dei livelli di esposizione ai campi ELF generati da impianti e linee elettriche, anche ai fini del rilascio di pareri e nulla osta all autorizzazione alla costruzione e all esercizio dei medesimi; c) collabora all istituzione e all aggiornamento del catasto provinciale delle reti elettriche di trasmissione e di distribuzione nonché al censimento di cui all articolo 4 della presente legge; d) esprime pareri in merito alle modalità ed ai tempi di esecuzione degli interventi di risanamento che saranno attuati, in applicazione di quanto previsto dalla legge 36/2001 e a seguito di accordi tra Regione, Enti locali e gestori delle reti; e) collabora alla promozione di iniziative di informazione ed educazione ambientale da parte degli Enti locali in merito ai contenuti della presente legge e della legge 36/2001. Art. 7 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell esercizio o nell impiego di una sorgente o di un impianto che genera ELF superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione della direttiva regionale di cui al comma 3 dell articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei tempi di presentazione dei documenti di cui al comma 4 dell articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell articolo 5.

7 REGIONE MARCHE 7 CONSIGLIO REGIONALE 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela della salute e dell ambiente, dall autorizzazione, dalla concessione per l installazione o l esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l atto autorizzatorio è revocato. 5. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Capo III Norme transitorie Art. 8 (Norme transitorie) 1. Sino all adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all articolo 3, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie e le Province rilasciano le autorizzazioni, corredate da parere tecnico dell ARPAM, alla costruzione ed esercizio di linee e di impianti elettrici, nel rispetto dell ampiezza delle fasce di rispetto di cui alla succitata direttiva regionale. Capo IV Norme finanziarie e finali Art. 9 (Intese ed accordi) 1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l applicazione delle migliori tecniche e tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione protocolli d intesa ed accordi di programma. Art. 10 (Misure di semplificazione) 1. Al fine dell autorizzazione di linee ed impianti elettrici di distribuzione di cui alla l.r. 6 giugno 1988, n. 19, che vengono ubicati all interno dei corridoi d insediamento ambientale di cui all articolo 3, sono acquisiti obbligatoriamente, da parte dell Ente autorizzante, i pareri e le autorizzazioni già espresse in sede di individuazione dei corridoi medesimi ai fini di semplificare le procedure amministrative. Art. 11 (Contributi regionali) 1. La Regione per favorire l attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli aspetti relativi:

8 REGIONE MARCHE 8 CONSIGLIO REGIONALE a) alla promozione di idonee iniziative di informazione ed educazione ambientale; b) alla promozione di intese e accordi tra Enti locali e gestori delle reti di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica; può concedere contributi sino ad un massimo del 15 per cento delle spese ritenute ammissibili, stante la sussistenza del perseguimento dei preminenti interessi pubblici connessi alla tutela della salute, dell ambiente e della difesa dei livelli occupazionali. 2. La Regione con apposito provvedimento, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la valutazione degli interventi proposti per la definizione delle spese ammissibili, per la definizione delle priorità nonché per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e delle eventuali modalità di revoca. Art. 12 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall applicazione dell articolo 3, comma 5, degli articoli 5, 6 e 11 si fa fronte mediante l integrazione di appositi capitoli nella spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. Art. 13 (Disposizione finale) 1. Le norme della presente legge dovranno essere verificate successivamente all emanazione dei decreti attuativi previsti dall articolo 4 della legge 36/2001.

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