Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2018.
|
|
- Erica Sasso
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale asimmetrica e previsione di plurimi fori convenzionali Circa la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale così detta asimmetrica, va confermato che il foro convenzionale può essere validamente pattuito anche a favore di una parte sola la quale, pertanto, ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto. Per le medesime ragioni nulla osta alla previsione di plurimi fori convenzionali. NDR: in senso conforme alla prima parte della massima si veda Cass. ord. n. 9314/2008, n /16 e n. 4377/2017. Tribunale di Bari, sentenza del omissis Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita l'08 luglio 2013 dddddspiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo dddddon il quale, su istanza della X Credit ddd, quale mandatari a di X spa, si intimava loro di pagare in solido, nelle rispettive qualità di debitore
2 principale e fideiussore, l'importo di Euro ,44, di cui Euro ,39 quale saldo debitore al in relazione al contratto di finanziamento del 02/04/2008, n ed Euro ,05 quale saldo debitore al in relazione al contratto di finanziamento agrario del 17/07/2006, oltre accessori. Quali motivi di opposizione deducevano in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e di mandato in capo alla ricorrente e il difetto di competenza del tribunale adito stante la nullità della clausola derogativa della competenza. Nel merito eccepivano, quanto al contratto di finanziamento del 17 luglio del 2006, che la banca si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte in quanto aveva dichiarato il contratto risolto prima della sua scadenza e nonostante il regolare pagamento di quanto previsto, avendo ottenuto la costituzione in pegno sui contributi A., regolarmente incassati, aveva applicato un tasso diverso da quello pattuito ed aveva erogato una somma inferiore. Quanto al contratto stipulato il 02 aprile 2008 eccepiva in primo luogo la nullità del medesimo per vizio di forma stante la mancanza di sottoscrizione della banca. Nel merito deduceva che il medesimo andava risolto per inadempimento della banca in quanto era stato applicato un tasso di interesse maggiore di quello dichiarato ed era stata erogata la minor somma di Euro /00 a fronte di un finanziamento concesso per Euro /00. Contestavano, infine, la opponibilità al fideiussore delle clausole relative agli interessi, operando la relativa pattuizione nei confronti del solo creditore principale. Con comparsa di costituzione depositata il 19 dicembre 2013 si costituiva tempestivamente la banca convenuta argomentando sulla infondatezza di tutti i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto della medesima e la conferma del decreto opposto. La causa, ritenuta matura per la decisione, alla udienza del 12 settembre 2017 veniva riservata per la decisione Le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione, di ietto di mandato e incompetenza sollevate dagli opponenti con riferimento ad entrambi i contratti sono entrambe infondate. Secondo l'opponente la ricorrente non avrebbe dato prova della titolarità del rapporto controverso. L'assunto, per altro argomentato in via del tutto generica, non è fondato. Entrambi i contratti sono stati stipulati dalla X Banca spa. La titolarità del rapporto in capo alla X spa è stata allegata e documentata dalla ricorrente in ragione della incorporazione della contraente nella ddd del successivo trasferimento del ramo di ddd di Roma Spa (già X Servizi Retail Due spa) e della seguente fusione per incorporazione nella attuale ricorrente. Risulta, infine, la procura rilasciata alla mandataria che ha agito in giudizio. Nessuno dei detti documenti nè degli atti successori ivi descritti è stato oggetto di specifica contestazione ad opera degli opponenti. Pure infondata è la eccezione di incompetenza. La ricorrente ha adito il tribunale di Bari in virtù delle clausole derogative della competenza previste in entrambi i contratti ed oggetto di specifica approvazione in forma scritta. La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale così detta asimmetrica, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, non è viziata in quanto, come chiarito dalla Cassazione, il foro convenzionale può essere validamente pattuito anche a favore di una parte sola la quale, pertanto, ha la
3 facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto" (cfr Cass. ord. n. 9314/2008, n /16 e n. 4377/2017). Per le medesime ragioni nulla osta alla previsione di plurimi fori convenzionali. Nel merito la opposizione è fondata limitatamente al credito vantato dalla banca opposta in ragione del contratto stipulato il 17 luglio 2006 in quanto, a fronte della espressa contestazione del credito, la banca opposta non ha dato prova degli clementi costitutivi della pretesa e, in particolare, del quantum. Come puntualmente evidenziato dalla stessa opposta, la banca, con il detto contratto, concedeva un finanziamento agrario di Euro /00, ma sotto forma di apertura di credito in conto corrente. Sebbene detto finanziamento dovesse essere rimborsato secondo il piano di ammortamento allegato al contratto e debitamente sottoscritto, la stessa banca, a fronte della contestazione degli opponenti secondo cui sarebbe stata erogata una somma minore, ha precisato che in ragione del contratto non doveva "erogare assolutamente nulla" in quanto il medesimo prevedeva soltanto una apertura di credito in conto corrente con messa a disposizione delle somme che il omissis avrebbe potuto utilizzare secondo le sue esigenze. Secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio relativi ai rapporti bancari in conto corrente era, pertanto, onere della banca opposta provare l'utilizzo delle somme e l'addebito degli interessi secondo i tassi e le modalità previste in contratto. Detta prova, tuttavia, non poteva che essere fornita producendo gli estratti del rapporto di conto corrente su cui era stata concessa la linea di credito dal momento della sua accensione, contestuale alla concessione del credito, al momento del passaggio a sofferenza. Detta prova non è stata fornita. La banca, infatti, si è limitata a versare in atti il solo saldaconto certificato ai sensi dell'art 50 tub che costituisce idonea prova scritta ai fini della ingiunzione ma non nel successivo giudizio di opposizione. La opposizione, viceversa, è infondata con riferimento al contratto di finanziamento del 02 aprile Va in primo luogo rigettata la eccezione di nullità del contratto per difetto della sottoscrizione della banca. Parte opponente insiste nella eccezione di nullità del contratto richiamando l'orientamento della S.C., espresso con le sentenze n del 24 marzo, n dell'11 aprile, n del 27 aprile e n del 20 maggio 2016; con tali decisioni la Corte di Cassazione, mutando il precedente orientamento in tema di contratti bancari cd. "monofirma" ha stabilito che la produzione in giudizio, da parte della banca, di un contratto sprovvisto della propria sottoscrizione e recante unicamente quella del cliente, non prova il perfezionamento del consenso tra le parti in torma scritta, o meglio, lo prova solo con efficacia ex tunc dalla data della produzione in giudizio (nel caso de quo avvenuta con il ricorso monitorio che però ovviamente ineriva richiesta di somme maturate precedentemente in forza delle condizioni di detti contratti). Il principio affermato dalla S.C. nel 2016 è riferito, tuttavia, contratti di intermediazione finanziaria ed alla disputa relativa alla validità dei medesimi e dei rapporti tra contratto quadro (non sottoscritto) e singoli ordini di investimento; si tratta quindi di questione differente rispetto a quella sollevata dagli attori nel caso di specie. E' pacifico, infatti, che la mancata sottoscrizione
4 di una scrittura privata è supplita dalla produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che ne intende avvalersene. E' pur vero che in tal caso il perfezionamento del contratto sarebbe ex nunc. Ciò, tuttavia - diversamente da quanto accade per la ipotesi di nullità del contratto quadro preso in considerazione dalla giurisprudenza in esame, ove la efficacia ex nunc non varrebbe a rendere validi ordini di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartiti - non inciderebbe sul diritto della banca di ottenere la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi pattuiti. Il recente principio enunciato dalla Suprema Corte, e successivamente oggetto di rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza n 10447/2017, non può essere seguito sia perchè il caso in esame si riferisce a fattispecie contrattuale ben diversa da quella de quo, sia per tutte le motivazioni, da intendersi qui richiamate, espresse nella citata ordinanza a sostegno dell'opposto indirizzo. Nel merito, la banca opposta ha adeguatamente provato il credilo di cui al contratto di finanziamento del 02 aprile 2008 producendo in atti il contratto di finanziamento e in ragione della non contestazione della erogazione delle somme. L'accredito del minor importo di Euro 39770,00 a fronte di quello contrattualmente pattuito di Euro ,00, oggetto di specifica doglianza da parte dell'opponente, invece, trova titolo nella commissione per la istruttoria espressamente prevista nel documento di sintesi. Infine, non trova conforto in atti l'assunto secondo cui sarebbero stati applicati interessi al tasso del 14%, ben superiore rispetto a quello pattuito. Invero gli opponenti richiamano nella citazione il doc 7 - evidentemente della produzione avversa non avendo i medesimi depositato alcun documento - a cui corrisponde una delle fideiussioni rilasciate dalla ddddd quale non vi è riferimento alcuno al tasso applicato. E' irrilevante, invece, il diverso tasso applicato dalla banca sul rapporto di conto corrente intercorso con dddd avendo quest'ultima agito in ragione di detto ulteriore titolo. A fronte della prova dei latti costitutivi della pretesa, spettava, pertanto, agli opponenti allegare specifici fatti estintivi o modificativi. Tale prova non è stata raggiunta. Quanto all'assunto del mancato rispetto del termine, è agli attila lettera on la quale la banca, avvalendosi della clausola contenente la decadenza dal beneficio del termine, dichiarava di recedere da entrambi i contratti. Era onere degli opponenti, che non vi hanno assolto, allegare e documentare a quella data la regolarità dei pagamenti. Ugualmente è rimasto indimostrato l'assunto dei debitori secondo cui la banca avrebbe escusso i pegni concessi a garanzia del credito restando, così, parzialmente estinto il debito. L'argomento speso, secondo cui la prova del fatto parzialmente estintivo dovrebbe desumersi dalla mancata contestazione, è smentito da quanto dedotto dalla banca in comparsa di costituzione e risposta ove si precisava che il versamento di maggiori importi rispetto a quelli già computati doveva essere provato dagli opponenti. Tale prova non è stata raggiunta, Per altro, solo in sede di memoria conclusionale gli opponenti hanno richiamato il contratto costitutivo di pegno che, tuttavia, non è agli atti. Quanto all'ultimo motivo di opposizione, va rilevato che la fideiussione in atti garantiva espressamente tutto quanto dovuto anche per interessi corrispettivi e moratori. Al parziale accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di Euro /39 di cui Euro ,50 per sorte capitale, quantificato al 31
5 dicembre Su detta ultima somma spettano gli interessi convenzionali al tasso dell'08,30% dalla data dell'01 gennaio 2012 in quanto oggetto di espressa domanda Le spese del giudizio di opposizione restano compensate in ragione dell'accoglimento parziale della opposizione e del mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente relativa alla invalidità per mancanza di sottoscrizione. pqm Definitivamente decidendo sulla domanda spiegata da dddddddddddddddd confronti di U. così provvede: accoglie l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, revoca il decreto dddddd parziale accoglimento della domanda di cui al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento della minor somma di Euro /39 oltre, sulla sola sorte capitale di Euro ,50 gli interessi convenzionali di mora al tasso dell'08,30% dalla data dell'01 gennaio 2012.
Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliOpposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto: unico atto? Nota a Tribunale di Lecce, sentenza non definitiva del 16.6.2014.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliMediazione e Negoziazione assistita. Ambiti di applicazione.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.1.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.1.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliChiamata del terzo da parte dell opposto: ecco quando e come.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.12.2013 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliLa mancata contestazione non è prova, ma relevatio ab onere probandi
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 8.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 8.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliTRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, SENTENZA
N. 3810/012 R.A.C.C. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliIl pagamento parziale del debito va imputato agli interessi e non capitale Giudice di Pace di Palermo sentenza 20 novembre 2012 commento e testo
Il pagamento parziale del debito va imputato agli interessi e non capitale Giudice di Pace di Palermo sentenza 20 novembre 2012 commento e testo Guida al diritto.it In tema di imputazione del pagamento
DettagliRiesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo
Riesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo Tribunale di Padova, 3 aprile 2014. Presidente, relatore Caterina Santinello.
Dettaglirappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo
7ULEXQDOHFLYLOHGL«$WWRGLFLWD]LRQHLQRSSRVL]LRQHDGHFUHWRLQJLXQWLYR 3HU 7L]LRnato a.il.. residente in. rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliArticolo di Piero SANDULLI 1
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.04.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.04.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliCommiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., 29-12-2014, n. 1117. Svolgimento del processo
Commiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., 29-12-2014, n. 1117 Svolgimento del processo In data 4.11.2013 il Sig. R.G., rappresentato e difeso dal dott. Nastasi Marco Valerio Quarto, con
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.02.2016 La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.02.2016 La Nuova Procedura Civile, 1, 2016 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 7 ottobre 2014 n. 21093 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - DISCIPLINARE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliLIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO: SÌ, MA SOLO SE L AN È
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.12.2013 La Nuova Procedura Civile, 5, 2013 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliContratto Consulente Segnalatore
Codice Contratto Nome Cognome e Codice Codice Contratto Consulente Segnalatore CONTRATTO PER LA REDAZIONE DI ANALISI CONTABILE RELATIVA ALLA REGOLARITA DI RAPPORTI BANCARI E PER L EVENTUALE ATTIVITA STRAGIUDIZIALE
DettagliContributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione.
Contributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione. Tribunale di Milano 18.11.2011 n. 5591 Dott.Greco M.P.(Avv. Clerici) INPS- SCCI s.p.a.(avv. Vivian).
DettagliDELIBERA N. 134/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA in persona del Giudice Monocratico dott.ssa C.C.
Trib. Perugia, 16 giugno 2015, n. 1000. Contratto di permuta - Multiproprietà - Consumatore - Foro del consumatore - Specifica trattativa - Nullità decreto ingiuntivo - Accoglimento della domanda Abstract.
DettagliATTO DI TRANSAZIONE. Capri Med s.a.s. di Marianna Vertecchi & C., P.IVA 0796705639, con sede
ATTO DI TRANSAZIONE Il Comune di Capri in persona di e Capri Med s.a.s. di Marianna Vertecchi & C., P.IVA 0796705639, con sede in Capri alla Piazzetta Cesare Battisti n.2, in persona del socio accomandatario
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Alessandro Leproux.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca
DettagliEstratto del Verbale di Seduta DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA Estratto del Verbale di Seduta DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA I.D. n. 97 in data 05/05/2016 P.G. n. L'anno duemilasedici addì 05 - cinque - del mese maggio alle ore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa
DettagliIl giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 51/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1496 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliActio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)
ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare
DettagliRECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RECUPERO DEGLI ONORARI DELL AVVOCATO ex d.lgs. 150/2011
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 2, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliIII corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI
III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI Riferimenti normativi Art. 1283 c.c. Art. Norme Bancarie Uniformi (NUB) per i contratti di c/c (applicate
DettagliPrestito Chirografario Privati TASSO FISSO
Modulo n.mepp06 Agg. n. 013 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Il prestito chirografario Privati è venduto da UniCredit S.p.A. tramite
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 166 del 24.02.2015 A seguito di Proposta in data 17/02/2015 N 138 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim
Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.06.2016 La Nuova Procedura Civile, 4, 2016.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.06.2016 La Nuova Procedura Civile, 4, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno de Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliSTUDIO COMMERCIALE PIERO GUAGNONI Ragioniere Commercialista Revisore Ufficiale dei Conti
PIERO GUAGNONI OGGETTO: Tribunale Civile di Teramo. Contenzioso civile tra Unicredit S.p.A. (parte opposta) e Autoverzilli di Verzilli Maurizio (parte opponente) R.G. N 1540/2012. Giudice Unico Dr.ssa
DettagliLINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI 1) Prima di procedere alla stesura del decreto di recupero, è
DettagliCassazione Civile, sez. VI, sent. n. 14887 01-07-2014 (Ordinanza emessa in applicazione dell'art. 380 bis c.p.c.)
La banca, al fine di ottenere la condanna al pagamento di un saldo di rapporto di conto corrente, è onerata della produzione non solo di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ma anche della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
DettagliPRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
DettagliFOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI ALL IMPORT/EXPORT IN EURO E DIVISA
Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs. 1/9/93 n. 385 Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia 29/7/2009 e successive modifiche). INFORMAZIONI
DettagliINDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO
INDICE Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO CAPITOLO 1 DOCUMENTO INFORMATICO ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO A) Premessa......................................
Dettagliconti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.
conti correnti normativa di riferimento conti tecnici e collegati elementi di criticità nei c/c giurisprudenza prevalente controllo di costi consulenza e strumenti per lo sviluppo dell attività conti correnti
DettagliN. 00432/2007 REG.SEN. N. 00517/1999 REG.RIC.
N. 00432/2007 REG.SEN. N. 00517/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliGARANZIA BCC Cambiano Riqualificazione immobili FIDI TOSCANA S.P.A.
GARANZIA BCC Cambiano Riqualificazione immobili FIDI TOSCANA S.P.A. INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA S.p.A. INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO Nome: FIDI TOSCANA S.p.A. Indirizzo: Viale Mazzini n 46 50132 Firenze
DettagliTRIBUNALE DI LIVORNO Sezione fallimentare
TRIBUNALE DI LIVORNO Sezione fallimentare Il Tribunale fallimentare, al fine di rendere quanto più omogenea possibile la gestione delle procedure concorsuali, ritenuto opportuno offrire ai creditori che
DettagliIl ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità.
Sfratto e notifica al destinatario: interviene anche la Suprema Corte Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7809 (Manuela Rinaldi) Ai fini del perfezionamento della notifica dell intimazione
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VARESE PRIMA SEZIONE CIVILE IN FATTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VARESE PRIMA SEZIONE CIVILE IN FATTO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 2 agosto 2011, la Banca (Omissis) deduceva di avere sottoscritto
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XV 1 Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Rigetto per sopravvenuto provvedimento di espulsione... 1 Rigetto dell istanza di rinnovo del permesso
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
DettagliL estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 3, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliIl socio-lavoratore: se non è più socio, non può più lavorare? Nota ordinanza cautelare del 23/09/2013 - Tribunale di Bologna - sezione Lavoro
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 228-8693 Pubblicazione del 9..203 La Nuova Procedura Civile, 5, 203 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliINDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 10 o (ottobre 2011) Parte prima - Sentenze commentate
INDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 10 o (ottobre 2011) LEGENDA: Il simbolo [,] a fianco del titolo segnala che il commento/saggio è stato oggetto di referee secondo quanto indicato alla pagina precedente. Parte
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE FLA SpA FINANZIATORE REA/Pescara n 137769 - C.F./P. IVA: 01520400696 - Cap. Soc. Euro 1.498.000,00,00
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE in persona del dr.ssa Stefania Cannavale ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta
DettagliN. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliMEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
DettagliINDICE I TRASPORTO. Prefazione...
INDICE Prefazione... XVII I TRASPORTO 1 Ilcontrattoditrasporto:profiligenerali... 3 1.1 Il contratto di trasporto: profili generali... 4 1.2 Trasporto oneroso, gratuito e di cortesia... 5 1.3 Forma e conclusione
DettagliDOMANDA DI ACCESSO ALL ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2016 Delibera Giunta Regionale n.328 del 20.04.2015
Al Comune di All ASP Ambito 9 Via Gramsci n.95 60035 JESI (AN) DOMANDA DI ACCESSO ALL ASSEG DI CURA PER ANZIANI N AUTOSUFFICIENTI AN 2016 Delibera Giunta Regionale n.328 del 20.04.2015 Il / La sottoscritto
DettagliINCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI EX ART. 19 LETT. d), COMMA 2 DELLA L.R. 20/2008 E DI DOMICILIAZIONE
INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI EX ART. 19 LETT. d), COMMA 2 DELLA L.R. 20/2008 E DI DOMICILIAZIONE Si pubblicano gli incarichi conferiti dalla Regione Lombardia U.O. Avvocatura, ex art 19 lett. d),
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La morosità del conduttore può determinare il risarcimento del danno» (Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 13/02/2015, n. 2865) locazione morosità risarcimento del danno Il locatore che abbia chiesto
DettagliDOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
ABACO A.D.R. s.r.l. - Organismo di Mediazione iscritto al N. 595 del registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia Sede di Bologna Palazzo Aldrovandi Montanari Via Galliera
DettagliI - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
DettagliRilevabilità d ufficio della nullità e simulazione
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 4, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliNOTA OPERATIVA N 13/2013
NOTA OPERATIVA N 13/2013 OGGETTO: ritenute d acconto, regole per lo scomputo - Introduzione I sostituti di imposta devono operare le ritenute sui compensi erogati a determinati soggetti (lavoratori autonomi,
DettagliSTUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587
STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587 TRIBUNALE DI PISA Sezione Distaccata di Pontedera ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI La Ditta, con sede in n., in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile iscritta in primo grado al n.13994 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n.13994
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 28/03/2013 13.27 N. 00443/2013 REG.PROV.COLL. N. 00309/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliPrestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce
Modulo n.mepp 27 Agg. n. 1 Data aggiornamento 14.02.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati - Tasso Fisso Dipendenti Provincia di Lecce Prodotto venduto da UniCredit Società
DettagliDomanda di rivendica nel fallimento, regime probatorio e limiti alla prova testimoniale
Domanda di rivendica nel fallimento, regime probatorio e limiti alla prova testimoniale Cassazione civile, sez. I, 7 ottobre 2015, n. 20116. Presidente Ceccarini. Relatore Rosa Maria Di Virgilio. Fallimento
DettagliFOGLIO INFORMATIVO valido dal 05/07/2012
INFORMAZIONI GENERALI FOGLIO INFORMATIVO valido dal 05/07/2012 APIVENETO FIDI SOCIETA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI Sede legale Vicenza, Galleria Francesco Crispi n. 45 Telefono 0444/232240 Fax
DettagliSITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa
DettagliCommette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni
Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 41192 del 3 ottobre 2014), ha confermato la decisione dei Giudici territoriali che avevano
DettagliPARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato)
1 di 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). Vigente al: 4-1-2012 PARTE
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante
DettagliGruppo di lavoro. Danno alla persona -------- Note in tema di compensi ai consulenti medico-legali d ufficio alla luce dei limiti del d.m. 30.5.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO CALABRIA Gruppo di lavoro Danno alla persona -------- Note in tema di compensi ai consulenti medico-legali d ufficio alla luce
DettagliL iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.
L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S- problemi procedurali Come è noto l ipoteca è un diritto reale di garanzia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
Dettagli