REGIONE SARDEGNA. La Giunta regionale, con propria deliberazione n.. del., ha. nominato il Dr... quale Direttore Generale dell Azienda
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- Antonella Turco
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1 REGIONE SARDEGNA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE DIRETTORE GENERALE DELL AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI PREMESSO CHE La Giunta regionale, con propria deliberazione n.. del., ha nominato il Dr... quale Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari; Il Dr, con nota acquisita in atti in data. ha formalmente accettato la nomina; Il Dr..ha frequentato il corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, previsto dal quarto comma dell art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni (ovvero si impegna a frequentarlo entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto) ed ha, altresì, prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dal predetto decreto legislativo; il D.P.C.M n. 502 Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, come modificato ed integrato dal D.P.C.M n. 319 stabilisce i contenuti, le condizioni ed i termini dei contratti tra amministrazioni regionali e direttori generali; la Legge regionale 27/07/2016, n. 17 ha istituito l'azienda per la tutela della salute (ATS) e ha disposto l adeguamento dell'assetto
2 istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale; la deliberazione della Giunta Regionale n del.ha approvato la tabella relativa alle retribuzioni dei direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna; la deliberazione della Giunta regionale n.. del.. ha approvato lo schema tipo di contratto per il direttore generale dell Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari; Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra i Signori Dr..., domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso la Direzione generale della Sanità dell Assessorato regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna - in appresso denominata "Regione", (Codice fiscale n ), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità; e Dr.nato a il.. e residente in., Via.., n. (Codice Fiscale.) Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 La Regione Sardegna conferisce l incarico di Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari al Dr.... L incarico è conferito ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e
3 integrazioni. Art. 2 Il Dr.. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell Azienda, le funzioni di Direttore Generale stabilite dal D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all attività di gestione dell Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale. Art. 3 Il Direttore Generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dalla legge regionale 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell imparzialità e del buon andamento dell azione amministrativa. Il Dr.., fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni e al D. Lgs. 196/03, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
4 Art. 4 Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del , è corrisposto al Direttore Generale dall Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo onnicomprensivo pari a Euro ,00 (centottantamila/00) al lordo di oneri e ritenute di legge). Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell Azienda ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare. Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento in melius, qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato. Art. 5 Gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi dell Azienda sono oltre che quelli generali e particolari che risultano fissati da norme statali e regionali, anche quelli che verranno assegnati con deliberazione della Giunta regionale.
5 La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall art. 16 comma 1 legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce infatti annualmente gli obiettivi aziendali di interesse regionale. Stabilisce, inoltre, le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi caratteri di oggettività. La Giunta regionale, con riferimento al grado di raggiungimento di tali obiettivi, stabilisce annualmente la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20% previsto dall art. 17, comma 2 della L.R. 17/2016, che può essere corrisposta sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi. Art. 6 Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l incarico ha durata di anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e può essere rinnovato. In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima al Presidente della Giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata/pec; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all ammontare che il Direttore Generale avrebbe dovuto percepire.
6 Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) L.R. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni e, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5 dell art. 3 della L.R. 17/2016. Ai fini della confermabilità dell incarico, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo sanitario costituisce grave inadempienza. Art. 7 Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall incarico, nei seguenti casi: a) assenza o impedimento del Direttore Generale che si protragga oltre sei mesi, come previsto dall art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Direttore Generale; c) quando, per esigenze funzionali, l assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene sostanzialmente ridefinito; d) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 5 dell art. 10 della L.R. 10/2006 e successive modificazioni e
7 integrazioni; e) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione regionale; Nei casi di cui al precedente comma, lettera d) ed e), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell addebito all interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza. In caso di mancata trasmissione del piano di rientro alla Regione Sardegna ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro, il Direttore generale, sensi dell art. 1, comma 534 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), decade ai automaticamente dall incarico. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Generale nei casi di cessazione dall incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni. Art. 8 In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell ente, l Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l archiviazione. Il rinvio a giudizio del direttore generale per fatti direttamente attinenti all esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione
8 del contratto. Art. 9 Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Art. 10 Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Art. 11 Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d uso ai sensi dell art. 5 del DPR 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dr.. Il Direttore Generale della Sanità Dr. Il Direttore Generale della AOB Dr. Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell art del codice civile gli artt. 3, 6, 7 e 9 del presente contratto. Il Direttore Generale della AOB Dr. Cagliari,..
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