DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3382

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1 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell economia e delle finanze (MONTI) di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (PATRONI GRIFFI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2012 Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario TIPOGRAFIA DEL SENATO (330)

2 Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N INDICE Relazione... Pag. 3 Relazione tecnica.....» 14 Allegato...» 23 Disegno di legge.....» 39 Testo del decreto-legge...» 40

3 Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N Onorevoli Senatori. Articolo 1 La norma ha la finalità di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, attraverso l integrazione, sotto il punto di vista industriale, delle attività attualmente svolte dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) nel campo della gestione delle partecipazioni e della valorizzazione immobiliare, nonché dell intervento finanziario nel settore dell export banca e della internazionalizzazione delle imprese con quelle svolte, nei medesimi settori, dalle Società partecipate dallo Stato: Fintecna (100 per cento), Sace (100 per cento) e Simest (76 per cento). L operazione si inquadra nell ambito della più ampia azione di razionalizzazione degli enti e delle partecipate detenute dallo Stato al fine di aumentarne l efficacia gestionale e, ove necessario, l efficienza. Con riferimento ai profili industriali dell eventuale integrazione tra CDP e Fintecna, verrà consolidata la capacità di CDP nel supportare gli enti pubblici nella valorizzazione del loro patrimonio immobiliare attraverso l accesso a competenze di riqualificazione, valutazione, commercializzazione e gestione amministrativa degli asset immobiliari possedute in questo ambito da Fintecna. Per quanto riguarda il profilo industriale sottostante l integrazione tra CDP e Sace, si evidenzia, in particolare, la possibilità di potenziare la capacità di CDP nel finanziamento delle operazioni di internazionalizzazione facendo ricorso alle competenze di Sace nella valutazione del merito creditizio, nei servizi assicurativi e nella finanza internazionale. Inoltre, considerata l attività di promozione e assistenza svolta dalla Simest nell ambito del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, anche l integrazione di CDP e Simest ha lo scopo di realizzare una più stretta sinergia industriale tra tutti i soggetti a capitale pubblico che operano, a vario titolo, nell ambito delle attività di sostegno all esportazione. L operazione sarà condotta secondo criteri di mercato specificando la norma, al comma 1, che alla CDP, nel pieno rispetto dell autonomia gestionale della società, èattribuito il diritto di opzione all acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegge. Il comma 2 prevede che entro dieci giorni dall eventuale esercizio del diritto di opzione da parte di CDP, con cui pertanto si perfeziona il trasferimento delle partecipazioni, la società versi al Ministero dell economia e delle finanze un corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall ultimo bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna delle società per le quali è esercitato il diritto di opzione, con conseguente svolgimento degli adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni (ad esempio girata delle azioni). Alla stregua della legge di trasformazione di CDP in società per azioni, al comma 3 si prevede l emanazione di un decreto del Ministro dell economia e delle finanze, ai sensi dell articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di determinare il valore definitivo di trasferi-

4 Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N mento delle partecipazioni in questione, che sia ritenuto congruo da CDP, per il versamento del conguaglio da parte della medesima società. Secondo quanto previsto dalla norma richiamata, il valore definitivo di trasferimento e di iscrizione in bilancio sarà pertanto determinato sulla scorta di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero. Il valore definitivo così determinato dovrà essere ritenuto congruo anche da CDP sulla base di una propria perizia. Al comma 4, viene previsto che i corrispettivi provvisorio e definitivo delle cessioni, al netto degli oneri relativi alle stesse, sia destinato, sulla base di proporzioni da stabilirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato e al pagamento dei debiti dello Stato. Al fine di certezza giuridica in merito all operatività delle società la cui partecipazione è oggetto dell eventuale trasferimento, il comma 5 dispone che le società medesime continuano a svolgere le attività già in precedenza loro affidate sulla base di norme vigenti che, pertanto, non vengono influenzate dalla modifica della compagine azionaria. Restano ferme per la Simest le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alle normative di riferimento. Il comma 6 dispone l abrogazione di alcune norme sulla governance societaria di Sace e Simest che risultano incompatibili con il trasferimento e il pieno esercizio dei diritti dell azionista sulle partecipazioni da parte di CDP, all atto del perfezionamento del trasferimento delle relative partecipazioni. Il comma 7 modifica l articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo che i decreti emanati ai sensi della norma medesima siano sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti. Infine, il comma 8 dispone che CDP provveda ferma restando la piena autonomia gestionale nell esercizio del diritto di opzione di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto, a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. Al riguardo, la disposizione conferma le normative ordinarie di riferimento che dispongono la decorrenza dei termini, per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti, dalla data di comunicazione delle istanze. Articolo 2 Le modifiche proposte completano ed integrano l attuale formulazione dell articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono finalizzate ad introdurre un ulteriore modalità operativa della società di gestione del risparmio costituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, massimizzando l efficacia degli strumenti finanziari già normati e implementando il sistema integrato di fondi immobiliari, con l obbiettivo di conseguire la riduzione del debito pubblico e di liberare risorse economiche a favore degli enti territoriali. Il meccanismo configurato, quand anche connesso alle esigenze di riduzione del debito pubblico, non sacrifica i risultati in termini economici per l Erario, al contrario, subordinando la dismissione degli immobili al completamento del processo di valorizzazione attraverso lo strumento urbanistico, consente il collocamento degli stessi sul mercato a valori ampiamente superiori rispetto a quelli legati all attuale stato in cui versano i beni. Ciò consente, da un lato di massimizzare le

5 Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N entrate e dall altro di assicurare un uso economico e produttivo del patrimonio pubblico, contribuendo al rilancio dell economia. In tal senso si è inteso promuovere una unitaria e sinergica operazione di valorizzazione e messa a reddito dei patrimoni immobiliari pubblici, siano essi di proprietà dello Stato, che degli enti territoriali ovvero di società interamente partecipate dai predetti soggetti. La società di gestione del risparmio, intermediario finanziario, si finanzia con i proventi derivanti dalla propria attività, pari ad una percentuale del patrimonio gestito a cui si aggiunge la sottoscrizione ex lege da parte degli enti previdenziali previsti per il triennio Il previsto importo iniziale, almeno 1 milione di euro, costituisce il capitale sociale che ne consente la costituzione. Si tratta pertanto di un versamento unico. L individuazione del portafoglio immobiliare di proprietà dello Stato avviene secondo le modalità di cui all articolo 4 del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ovvero con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. Tale portafoglio può ricomprendere anche l inserimento degli immobili valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a seguito dell individuazione a cura dell Agenzia del demanio e della relativa manifestazione di interesse da parte dei competenti organi degli enti interessati. Il meccanismo introdotto dalla norma proposta non supera la procedura definita dall articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ma ispirandosi ai princìpi ivi previsti, pone in essere un meccanismo semplificato del processo di devoluzione. I beni in gestione all Agenzia del demanio che verrebbero così individuati per essere da subito avviati, a seguito delle previste verifiche e procedure, alla valorizzazione e conferirti al fondo sono 350, per un valore stimato, allo stato attuale, pari a 1,5 miliardi di euro, che a seguito della valorizzazione urbanistica operata dai comuni potrà anche raddoppiare. L attività di valorizzazione della società di gestione del risparmio (SGR), che affiderà la gestione di portafogli ad operatori privati, potrà generare ulteriore valore grazie alle attività di trasformazione edilizia, che porterebbe il valore di conferimento anche a triplicare. Per il raggiungimento della finalità della norma introduce, altresì, per gli enti territoriali e per le società interamente partecipate dai medesimi, la possibilità di conferire agli istituendi fondi beni di proprietà, seguendo le procedure dell articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Si intende creare in questo modo un processo dinamico che, considerata la tempistica necessaria per la valorizzazione dei diversi asset di proprietà pubblica, sarà volto ad assorbire nel tempo il portafoglio di proprietà delle pubbliche amministrazioni, il cui valore di mercato, a valle del censimento effettuato dal Dipartimento del tesoro, è stimato tra i 239 e i 319 miliardi di euro: nell ambito di tale portafoglio andranno individuati i beni non utilizzati per finalità istituzionali, suscettibili di valorizzazione, da destinare alla presente operazione. La norma proposta esclude espressamente dalla procedura gli immobili utilizzati per finalità istituzionali. Tanto, in ragione del fatto che la previsione di un eventuale trasferimento di detti beni ai fondi, determinerebbe effetti pregiudizievoli in termini di finanza pubblica, generando costi ascrivibili a locazioni passive. In proposito giova richiamare l attenzione sulla circostanza che sebbene la norma in esame non riguardi i beni immobili utilizzati, detti beni possono essere oggetto delle operazioni disciplinate dall articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6 Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N La proposta estende, inoltre, ai fondi ivi introdotti la previsione che l apporto dei beni sia sospensivamente condizionato al completamento delle procedure di valorizzazione e regolarizzazione degli stessi. Inoltre, con riferimento agli apporti operati a cura degli enti territoriali ai fondi introdotti con la norma in esame è prevista: l emissione in favore degli enti medesimi di quote per un ammontare pari al 75 per cento del valore di apporto dei beni compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi da parte della SGR; l erogazione agli enti medesimi, per il restante valore, di un corrispettivo in denaro. Al fine di dare certezza al processo normato, la proposta in esame prevede per i necessari adempimenti una congrua tempistica. È introdotto un meccanismo semplificato di accatastamento e di regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, al fine di superare le criticità. Si introduce, altresì, la possibilità che la SGR di cui al comma 1 istituisca, sempre con le modalità recate dall articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, uno o più fondi a cui sono apportati o conferiti, esclusivamente immobili dello Stato assegnati al Ministero della difesa, non più utilizzati per le finalità istituzionali della stessa e suscettibili di valorizzazione. Articolo 3 Le disposizioni di cui all articolo 3 sono dirette a riorganizzare taluni enti della amministrazione economico-finanziaria. In particolare (comma 1), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene disposta l incorporazione dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell Agenzia del territorio nell Agenzia delle entrate, nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Le funzioni svolte dagli enti incorporati, nonché le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, sono rispettivamente trasferite all Agenzia delle dogane e alla Agenzia delle entrate (comma 2). L ordinato trasferimento delle risorse, umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati è effettuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell economia e delle finanze. Medio tempore, per garantire la continuità dei rapporti, l Agenzia incorporante potrà delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comma 3). Entro il predetto termine, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell ente, corredati della relazione redatta dall organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell ente medesimo e trasmessi per l approvazione al Ministero dell economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti incorporati sono garantiti i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione (comma 4). Si prevede, altresì, che i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti siano rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati che è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. Ai dipendenti

7 Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N trasferiti rimane garantito l inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell inquadramento e nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici (comma 5). Quanto ai restanti rapporti di lavoro, le Agenzie incorporanti subentrano, fino alla naturale scadenza, nella loro titolarità (comma 6). Comma 7. I compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati sono svolti dalle Agenzie incorporanti con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Per i rispettivi compiti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati, le Agenzie incorporanti istituiscono ciascuna due posti di vicedirettore, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia. L Agenzia delle dogane e dei monopoli, inoltre, per lo svolgimento sul territorio dei compiti già di spettanza della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l Agenzia delle entrate. Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Il comma 8 detta una disposizione di carattere finanziario, prevedendo che le risorse finanziarie disponibili sui bilanci degli enti incorporati siano riassegnate, dall anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti e che la gestione contabile delle risorse finanziarie per l anno in corso, già di competenza dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, proseguono in capo agli Uffici incorporanti. Con il comma 9 si prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la soppressione dell Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI. Le funzioni già esercitate da ASSI, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, saranno ripartite con decreti di natura non regolamentare analoghi a quelli previsti dal comma 3, ma, in questo caso, adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l Agenzia delle dogane e dei monopoli. Fino all adozione di detti decreti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà delegare uno o più dirigenti allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione dell ente soppresso. Per ogni altro adempimento occorrente ad attuare la disposizione in discorso si provvederà in analogia con quanto disposto per la soppressione dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell Agenzia del territorio e con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sarà approvata la tabella di corrispondenza per l inquadramento del personale trasferito. Si prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, siano rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e alle risorse trasferite. Le residue posizioni dirigenziali generali di ASSI sono assegnate all Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conseguentemente, si provvederà a rideterminare l assetto organizzativo del predetto Ministero. Si precisa, inoltre che resta ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente norma-

8 Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N tiva, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall ASSI e dall UNIRE. Il comma 10 reca le necessarie modifiche normative al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conseguenti alla riorganizzazione prevista nei commi da 1 a 9. Il comma 11 stabilisce che dall attuazione di tutte le disposizioni di cui all articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e il comma 12 autorizza il Ministero dell economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 4 La proposta rientra nel piano delle misure che nel loro insieme dovrebbero garantire risparmi per più di 5 miliardi di euro entro il 2012 e circa 16 miliardi di euro dal 2013, al fine di scongiurare l incremento dell IVA. In particolare, si prevede: Comma 1. Si prevede che, entro il 31 ottobre 2012, il Ministero dell economia e delle finanze e le Agenzie fiscali provvedano ad ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali e delle relative dotazioni organiche nonché della spesa complessiva del personale non dirigenziale rispetto a quanto disposto, da ultimo, dall articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n In particolare: il Ministero dell economia e delle finanze dovrà apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell applicazione del suddetto articolo 1 del decretolegge n. 138 del 2011; le Agenzie fiscali dovranno apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non sia superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l Agenzia delle entrate ed ad 1 sul 15 per l Agenzia delle dogane e dei monopoli; il Ministero dell economia e delle finanze e le Agenzie fiscali dovranno rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico risultante a seguito dell applicazione, rispettivamente, del suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell articolo 3 del presente decreto (Soppressione dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell Agenzia del territorio e dell Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). Al fine di assicurare la funzionalità delle Agenzie fiscali, i risparmi conseguiti dalle medesime Agenzie, mediante le riduzioni degli uffici dirigenziali, potranno essere utilizzati, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, per conferire, al personale dell area terza che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nella stessa aerea, posizioni organizzative di livello non dirigenziale, senza che si applichi la normativa in materia di vicedirigenza di cui all articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Tali posizioni, in numero non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, saranno attribuiti con procedure selettive. Al personale delle Agenzie fiscali che ricopre le posizioni organizzative di livello non dirigenziale sono attribuite: un indennità di posizione non superiore al 50 per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo

9 Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N più basso, che sarà graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto; una retribuzione di risultato non superiore al 20 per cento della retribuzione di posizione. All adozione degli atti applicativi delle suddette riduzioni si potrà provvedere, ai sensi dell articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha semplificato il procedimento di organizzazione dei Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la riduzione delle dotazioni organiche e con decreto ministeriale di natura non regolamentare per l individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. Comma 2. A decorrere dal 31 ottobre 2012, è fatto divieto al Ministero dell economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi tipo e con qualsiasi contratto. Fino all emanazione dei provvedimenti applicativi delle suddette riduzioni, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento degli incarichi ai sensi dell articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, avviate alla medesima data. Commi 3 e 4. Si prevede, inoltre, che: le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie nonché i giudici tributari siano esclusi da tutte le suddette disposizioni; gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell economia e delle finanze siano trasformati in posti di livello dirigenziale non generale; la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1; i soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso; siano fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data; le riduzioni della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferiti ai sensi dell articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; le facoltà assunzionali del Ministero dell economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali siano prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea. Comma 5. Sono dettati i seguenti princìpi per la riorganizzazione del Ministero dell economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali: riduzione del numero degli uffici territoriali, preferendo la chiusura degli uffici aventi sede in province con meno di abitanti o con numero di dipendenti inferiore a 30 unità ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; accorpamento di direzioni generali con compiti analoghi; modifiche delle strutture territoriali del Ministero dell economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, affinchè gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale non abbiano competenze infraregionali e quelli di livello dirigenziale non generale non abbiano competenze infraprovinciale

10 Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N (fatti salvi gli uffici con sede nelle città metropolitane), e attribuzione della reggenza degli uffici infraprovinciali a funzionari. Comma 6. Nell ambito dell articolazione del Ministero dell economia e delle finanze si prevede: il trasferimento presso il Dipartimento dell amministrazione generale del personale e dei servizi della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità, che assume la denominazione di Direzione comunicazione istituzionale e che dovrà svolgere le proprie funzioni con riferimento a tutte le articolazioni del Ministero; che la Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle finanze eserciti le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario e che il predetto Dipartimento continui ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Comma 7. Si attribuiscono ad una specifica divisione interna della Sogei Spa le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, attualmente svolte dalla Consip Spa, mantenendo inalterato il modello di relazione con il Ministero dell economia e delle finanze. Comma 8. Si confermano in capo alla Consip Spa le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, prevedendo che tali compiti saranno svolti anche nei confronti della Sogei Spa. Comma 9. Si dispone il rinnovo dei consigli di amministrazione della Sogei Spa e della Consip Spa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (termine entro cui convocare l assemblea per la nomina di tali organi). I nuovi consigli di amministrazione dovranno essere composti da tre membri, di cui due dipendenti dell amministrazione economico-finanziaria ed il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato. Comma 10. Si attribuisce al Ministero dell economia e delle finanze, in qualità di azionista delle citate società, il compito di assicurare la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie. Articoli da 5 a 11 Come è noto, il Consiglio europeo, in data 26 ottobre 2011, ha raggiunto il consenso su un pacchetto di misure per il settore bancario. In particolare, al fine di ristabilire la fiducia nel settore bancario, il Consiglio ha convenuto sulla necessità di potenziare la qualità e la quantità del capitale delle banche, portando entro il 30 giugno 2012 il coefficiente patrimoniale (Core Tier 1 ratio) al 9 per cento, dopo aver considerato la valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano. In relazione al finanziamento dell aumento di capitale, la dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell Unione europea del 26 ottobre 2011 precisa che «le banche dovrebbero in prima istanza usare fonti di capitale privato», che «se necessario i governi nazionali dovrebbero fornire sostegno e, qualora questo non fosse disponibile, la ricapitalizzazione dovrebbe essere finanziata tramite prestito del FESF per i Paesi della zona euro» e che «qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di Unione europea, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi, che la Commissione ha dichiarato sarà applicato con la proporzionalità necessaria tenuto conto del carattere sistemico della crisi». A seguito della Dichiarazione del Consiglio europeo sopra richiamata, la European Banking Authority (EBA) ha adottato la raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell 8 dicembre 2011, destinata alle autorità di vigilanza nazionali, nella quale si chiedeva di as-

11 Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N sicurare che i principali istituti di credito europei aumentassero la propria dotazione patrimoniale attraverso la costituzione di un buffer di capitale, eccezionale e temporaneo, tale da portare, entro il 30 giugno 2012, il coefficiente Core Tier 1 al 9 per cento. La raccomandazione dell EBA è stata adottata sulla base dell articolo 16 del regolamento (CE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai sensi del quale l EBA può indirizzare raccomandazioni alle autorità di vigilanza nazionali. Queste hanno l obbligo di adeguarsi alla raccomandazione o di spiegare le ragioni per le quali non intendono adeguarsi (comply or explain). L EBA riguarda 71 istituzioni bancarie europee, tra le quali è compresa anche la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). Per MPS l ammontare di Core Tier 1 mancante per il raggiungimento del livello del 9 per cento è stato quantificato dalla Banca d Italia e dall EBA in euro Al fine di conseguire il livello indicato nella citata raccomandazione EBA/REC/2011/1, MPS ha presentato un piano di ricapitalizzazione, approvato dalla Banca d Italia in data 3 aprile La Banca d Italia ha comunicato che, a seguito degli sviluppi intervenuti nel frattempo (perdita del quarto trimestre del 2011 ed evoluzione degli attivi a rischio) e delle azioni realizzate e in corso di realizzazione da parte della banca, il fabbisogno patrimoniale da colmare stimato dalla banca MPS per raggiungere, entro le scadenze previste dall EBA, il livello target di Core Tier 1 al 9 per cento, comprensivo del buffer per rischio sovrano, rientrerebbe in un range tra 1,3 e 1,7 miliardi. La Banca d Italia ha ritenuto opportuno, tenuto conto delle incertezze circa l esito delle azioni in corso di realizzazione, che lo strumento legislativo contempli un importo massimo di euro 2 miliardi. L importo effettivo necessario dello strumento sarà stabilito dalla banca in prossimità dell emissione. Articolo 5 Emissione di strumenti finanziari L articolo 5 definisce le caratteristiche fondamentali dell autorizzazione legislativa all intervento finanziario a supporto di MPS: 1) si prevede la sottoscrizione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, computabili nel patrimonio di vigilanza Core Tier 1; 2) l importo massimo sottoscrivibile dal Ministero dell economia e delle finanze è pari a milioni di euro, di cui milioni destinati alla sostituzione dei cosiddetti «Tremonti bond» emessi da MPS e sottoscritti dal Ministero; 3) il termine per la sottoscrizione è fissato al 31dicembre Articolo 6 Condizioni di sottoscrizione Ai fini dell economicità complessiva dell operazione si ritiene che la sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari non possa essere disgiunta dalla sostituzione con questi dei cosiddetti «Tremonti bond» emessi da MPS e sottoscritti dal Ministero dell economia e delle finanze, le cui condizioni risultano, nelle attuali condizioni di mercato, penalizzanti per lo Stato italiano. Si è pertanto prevista quale condizione per la sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari che MPS provveda al rimborso dei cosiddetti «Tremonti bond», nel rispetto delle condizioni previste dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del prospetto a questo allegato. A tal proposito si evidenzia che in base al prospetto ora menzionato, che contiene il regolamento contrattuale dei cosiddetti «Tremonti bond», gli interessi dovuti per il periodo intercorrente dall ultima data di pagamento degli interessi e la data di rimborso sono commisurati agli interessi corri-

12 Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N sposti in relazione all ultimo periodo di interessi. Poiché MPS non ha corrisposto alcuna cedola all ultima data di pagamento degli interessi, la disposizione ora richiamata comporterebbe che nulla dovrebbe essere versato al Ministero dell economia e delle finanze a titolo di interessi in occasione del rimborso. Per ragioni di equilibrio economico complessivo si è quindi ritenuto di prevedere che ove MPS decida di accedere all intervento finanziario pubblico debba rimborsare i titoli precedentemente emessi e accettare diverse condizioni di remunerazione di questi per il periodo decorrente dal 1º gennaio 2012 alla data di rimborso. Spetterà quindi a MPS, nella propria autonomia gestionale, valutare la convenienza economica della complessiva operazione. Articolo 7 Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato La sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari rappresenta un nuovo regime di aiuto e come tale dovrà essere valutato dalla Commissione europea, alla luce del quadro normativo dell Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. A tal fine l articolo in commento prevede al comma 3 che MPS presenti un piano di ristrutturazione, redatto in conformità di quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea in materia. In conformità delle medesime comunicazioni l articolo 7 enuclea una serie di disposizioni volte a limitare gli effetti distorsivi della concorrenza potenzialmente derivanti dal sostegno pubblico. Articolo 8 Procedura L intervento pubblico presuppone l inoltro di una specifica richiesta da parte di MPS accompagnata dalla documentazione necessaria, in particolare, alle valutazioni che saranno esperite da Banca d Italia, indicate in dettaglio nell articolo in commento. La sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari avviene sulla base della positiva valutazione dell operazione da parte di Banca d Italia, che indica anche l importo di Nuovi strumenti finanziari da sottoscrivere nei limiti di quello necessario alla costituzione del buffer richiesto dalla citata raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell 8 dicembre Articolo 9 Caratteristiche dei Nuovi strumenti finanziari L articolo in commento descrive le principali caratteristiche dei Nuovi strumenti finanziari (che saranno successivamente dettagliate con le disposizioni di attuazione previste all articolo 11): questi sono privi del diritto di voto e sono convertibili in azioni a richiesta dell emittente (si prevedono regole semplificate, relativamente ai quorum richiesti per l approvazione della deliberazione di aumento di capitale, rispetto alla disciplina ordinaria). Si prevede altresì la facoltà di riscatto o rimborso dei titoli a richiesta di MPS, salva l autorizzazione di Banca d Italia. Il pagamento degli interessi sui Nuovi strumenti finanziari dipenderà dalla disponibilità di utili distribuibili. In conformità al paragrafo 13 della comunicazione della Commissione europea del 6 dicembre 2011, n. 2011/C-356/02, si prevede che in mancanza di utili gli interessi siano corrisposti nella forma di assegnazione di azioni ordinarie. L ammontare da assegnare di queste è calcolato in funzione della quota di patrimonio netto corrispondente all importo della cedola non corrisposta. Al fine della semplificazione degli adempimenti si prevede che il corrispondente aumento di capitale sia deliberato dal consiglio di amministrazione (poiché lo statuto di MPS prevede che le azioni non abbiano valore nominale è stata presa in considerazione anche l ipotesi che l emittente, fermo restando l ammontare del capi-

13 Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N tale, aumenti il numero delle azioni ordinarie da cui questo è rappresentato). In considerazione della possibilità che tale meccanismo comporti l assunzione di partecipazioni rilevanti, secondo la relativa disciplina, si è ritenuto in ragione delle caratteristiche dell acquirente e dell operazione, di disapplicare nei confronti del Ministero dell economia e delle finanze le disposizioni in materia di acquisizione di partecipazioni nella banche e in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto, nonché il limite di possesso azionario previsto dallo statuto di MPS. Articolo 10 Risorse finanziarie Quanto al reperimento delle risorse necessarie a finanziare l intervento, l articolo in commento replica le soluzioni già presenti nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si prevede quindi che le risorse finanziarie siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Articolo 11 Si prevede l emanazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Banca d Italia, di disposizioni di attuazione nonché del prospetto contenente la regolamentazione completa dei Nuovi strumenti finanziari.

14 Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N Relazione tecnica Capo I EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 1. (Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato) La norma ha la finalità di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, attraverso l integrazione, sotto il punto di vista industriale, delle attività attualmente svolte dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) nel campo della gestione delle partecipazioni e della valorizzazione immobiliare, nonché dell intervento finanziario nel settore dell export banca e della internazionalizzazione delle imprese con quelle svolte, nei medesimi settori, dalle società partecipate dallo Stato: Fintecna (100 per cento), Sace (100 per cento) e Simest (76 per cento). L operazione sarà condotta secondo criteri di mercato. Alla CDP, nel pieno rispetto dell autonomia gestionale della società, è attribuito il diritto di opzione all acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La proposta normativa comporta, dal punto di vista industriale, una valorizzazione e razionalizzazione delle società partecipate dallo Stato e potrebbe determinare in termini di finanza pubblica, a seguito dell esercizio del diritto di opzione da parte di CDP, maggiori entrate nell ordine di circa 9-10 miliardi di euro, sulla base di preliminari stime patrimoniali delle società sopra indicate. L ammontare delle risorse che saranno versate al Ministero dell economia e delle finanze (MEF) in via provvisoria anche tenendo conto delle prassi di mercato saranno rapportate al valore contabile del patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio approvato dall assemblea dei soci. Il saldo del corrispettivo verrà, invece, corrisposto in esito alla valutazione giurata di stima recepita nel decreto del Ministro e terrà conto dei comuni criteri di valutazione seguiti in operazioni analoghe.

15 Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica N Gli effetti finanziari definitivi potranno comunque essere rilevati solo a consuntivo. Il comma 4 prevede, infine, che i corrispettivi derivanti dalle operazioni di cessione a CDP siano versati all entrata del bilancio dello Stato. Tali somme, in alternativa, possono essere riassegnate, al netto degli oneri di cessione: 1) per finalità di riduzione dello stock di debito pubblico, al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato; 2) per il pagamento dei debiti dello Stato, rispettivamente: a) in aumento delle dotazioni dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui perenti di parte corrente e in conto capitale, in relazione alle operazioni di certificazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) incrementando l importo stabilito dall articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Alla determinazione delle percentuali di riparto del ricavato delle citate dismissioni tra le suddette finalità (ammortamento titoli, fondi di riserva per i residui passivi perenti,controvalore dei titoli di Stato), si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, in modo da garantire la neutralità dei saldi di finanza pubblica. Art. 2. (Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici) Le norme proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. In particolare: il comma 1, lettera a), nell individuare al numero 1) l onere per l apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio, prevede che questo non sia pari a 2 milioni di euro come previsto a legislazione vigente ma possa essere inferiore, con un limite fissato a 1 milione di euro; il comma 1, lettera g), introduce i commi 8-ter e8-quater all articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n Detti commi disciplinano l utilizzo di risorse provenienti dall alienazione di quote di fondi immobiliari. Si consideri che nel caso di apporto a fondi immobiliari, ai fini dell indebitamento, la registrazione dell alienazione degli immobili avviene al momento della cessione delle quote e non in quello precedente dell apporto. Le risorse provenienti da tali cessioni di quote costituiscono dunque entrate valide anche ai fini dell indebitamento netto e quindi il relativo uti-

16 Atti parlamentari 16 Senato della Repubblica N lizzo non determina nuovi o maggiori oneri, tanto più se si considera che parte delle risorse è destinata alla riduzione del debito dello Stato tramite riassegnazione al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato o degli enti territoriali. In ogni caso la quantificazione degli effetti di tali disposizioni sarà possibile solo a consuntivo. Art. 3. (Soppressione dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell Agenzia del territorio e dell Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) Viene prevista la soppressione dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell Agenzia del territorio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Contestualmente, è disposto il trasferimento delle funzioni già svolte dagli enti soppressi rispettivamente all Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli» e all Agenzia delle entrate. Per effetto di quanto disciplinato ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono incrementate per un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferito, in servizio presso gli enti soppressi. I dipendenti trasferiti mantengono l inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell ambito di dette misure e nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia come rideterminata ai sensi del successivo articolo 4, l Agenzia delle entrate e l Agenzia delle dogane e dei monopoli istituiscono, ciascuna, due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all area di attività degli enti soppressi. Il comma 9, poi, intende sopprimere l Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e trasferire le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, mediante ripartizione tra il Ministero vigilante Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e l Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di razionalizzare e ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

17 Atti parlamentari 17 Senato della Repubblica N Va premesso che l articolo 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto la trasformazione, ai sensi e con le modalità di cui all articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. L Agenzia ha piena autonomia ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. All Agenzia sono state trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l UNIRE (articolo 14 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, comma 28), le altre entrate sono costituite dai prelievi sulle scommesse, sui concorsi e pronostici, corrispettivi per prestazioni di servizi, corrispettivi derivanti dall attività ippica. Per quanto riguarda la regolamentazione del personale dell ente soppresso, troveranno applicazione le medesime disposizioni previste per la soppressione dell Agenzia del territorio e dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per quanto attiene specificamente il trasferimento del personale dell ex ASSI verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l Agenzia delle dogane e dei monopoli, atteso che il personale dell ente soppresso e quello degli enti incorporanti appartengono a distinti comparti di contrattazione, sarà adottata, con decreto, una tabella di equiparazione al fine di effettuare il raccordo tra le diverse posizioni economiche. Effetti finanziari Per quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell Agenzia del territorio, si fa presente che, ai sensi dell articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli organi dell Agenzia sono: a) il direttore dell Agenzia, euro ; b) il comitato direttivo, euro ; c) il collegio dei revisori dei conti, euro Dall applicazione della norma discendono risparmi di spesa, relativi al costo degli organi, pari ad euro annui. Ulteriori risparmi deriveranno dalle operazioni di razionalizzazione delle attività. Quanto all ASSI, risulta attualmente commissariata sicché i risparmi attesi sarebbero i seguenti: a) commissario straordinario, euro ; b) collegio sindacale, euro ; con conseguenti risparmi di spesa pari ad euro annui. Per quanto concerne il personale, da entrambe le operazioni di soppressione non conseguono risparmi, atteso il mantenimento del trattamento previdenziale ed economico attualmente spettante.

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