Il Piano Casa a GABICCE MARE. L.r. n. 22/ PIANO CASA
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1 Il Piano Casa a GABICCE MARE
2 oggetto della Legge " Interventi della Regione ai sensi della INTESA in sede di Conferenza STATO, REGIONI ed ENTI LOCALI del , per il RIAVVIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE, al fine di: FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE.
3 finalità della Legge " scopo principale della legge E FRONTEGGIARE la crisi economica in atto, mediante IL SOSTEGNO DIRETTO ALLA ATTIVITA EDILIZIA, con l ampliamento delle volumetrie e favorendo il miglioramento della qualità degli edifici. specificità della Legge " La Legge ha CARATTERE STRAORDINARIO: la sua efficacia temporale parte dal , ed è possibile presentare richieste di intervento edilizio soltanto per i 18 mesi successivi, ovvero fino al
4 Cosa si può fare? art.1 Interventi di ampliamento edifici residenziali (anche in zona agricola e con possibiltà di accorpamento di volumi accessori) edifici non residenziali art.2 Interventi di demolizione e ricostruzione (integrale e/o parziale) edifici residenziali edifici non residenziali
5 Quanto si può fare? art.1 Interventi di ampliamento edifici residenziali fino al 20% del volume esistente per un massimo di 200 mc edifici non residenziali fino al 20% della SUL esistente per un massimo di 400 mq. per edifici residenziali con superfici! 80 mq l'ampliamento è ammesso fino a 95 mq. + autorimessa 18 mq. per edifici in zona agricola non censiti ai sensi del PPAR e/o L.r. 13/'90 è ammesso, previo Piano di Recupero, l'accorpamento superficie accessoria fino a 70 mq. con incremento dell'altezza in deroga alle disposizioni urbanistiche ed edilzie comunali l'ampliamento è ammesso fino al 20% della SUL esistente per un massimo di 100 mq. con destinazione di zona omogenea diversa alle disposizioni della L.r. 22/2009 (zone C e D) l'ampliamento è ammesso fino al 20% del volume esistente per un massimo di 200 mc. art.2 Interventi di demolizione e ricostruzione (integrale e/o parziale) edifici residenziali con ampliamento fino al 35% della volumetria da demolire edifici non residenziali con ampliamento fino al 35% della SUL da demolire è consentito il mutamento destinazione d'uso, se: 1) l'inutilizzo produttivo è dal 01/01/2007 2) l'ubicazione è in zona omogenea B e C del D.M. 1444/'68 3) la destinazione è ammessa dagli strumenti urbanistici comunali con destinazione di zona omogenea diversa alle disposizioni della L.r. 22/2009 (zone C e D) l'ampliamento è ammesso fino al 35% del volume da demolire
6 Le strutture ricettive Per le strutture ricettive ricadenti nell ambito del Testo Unico regionale, in materia di Turismo (L.r. n. 9/2006), previo Piano di Recupero, anche di iniziativa privata, è consentito: l ampliamento sino al 20% del volume esistente; in caso di demolizione e ricostruzione è ammesso un incremento volumetrico sino al 35% del volume esistente.
7 Chi può fare? Gli interventi possono riguardare: gli edifici privati, ai sensi di quanto indicato all art. 1) e art.2) della Legge, gli edifici pubblici, ai sensi di quanto indicato all art.3) della Legge, a condizione che gli stessi, siano stati ultimati (1) alla data del 31/12/2008. (1) Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero quanto alle opere interne degli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
8 Come si deve fare? Gli interventi di ampliamento, nonché di demolizione e ricostruzione, anche integrale e/o parziale, con incremento di volume o superficie, devono obbligatoriamente dimostrare il raggiungimento delle seguenti finalità: migliorare e/o adeguare il comportamento antisismico degli edifici, ai sensi del D.M. 14/01/2008; migliorare il comportamento energetico degli edifici, nell ottica di raggiungere gli obiettivi di efficienza e di rendimento indicati nel protocollo ITACA MARCHE sintetico, approvato con delibera di G.R. n del 24/11/2009.
9 Cosa si deve garantire? Gli interventi ammessi dalla Legge devono inoltre, garantire sempre, il rispetto degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/ 68, attraverso la cessione delle aree, ovvero, nel caso di impossibilità materiale di reperire la quantità minima da destinare a tale fabbisogno, corrispondere, attraverso la possibilità di monetizzazione, una somma pari al valore di mercato delle aree con caratteristiche simili che avrebbero dovuto cedere, secondo i parametri stabiliti dal Comune con i propri atti deliberativi..
10 Cosa si deve verificare? Gli interventi edilizi, non possono derogare, e pertanto devono obbligatoriamente verificare i limiti inderogabili fissati dal D.M. 1444/ 68 in merito alla: altezza massima (1) distanza tra le pareti finestrate (2) (1) Art.8: Nelle zone B, l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, nelle altre zone, diverse dalle A, B, e C), le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9. (2) Art. 9: E prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti..
11 Dove non si può fare? Gli interventi di cui alla presente Legge NON sono ammessi ai sensi dell art.4), comma 5): nelle zone A - centri storici (Gabicce Monte) nelle zone di tutela integrale del PRG adeguato al PPAR nelle zone individuate dal PAI in dissesto o a rischio molto elevato di valanghe e/o pericolo di esondazione nelle aree A B C individuate dalla Legge 394/ 91 (Parco Naturale del Monte San Bartolo) nelle aree inedificabili per Legge, nelle aree demaniali o vincolate all uso pubblico negli edifici riportati nel Censimento di cui alle NTA del PPAR e/o della L.r. 13/ 90, soggetti a restauro e risanamento conservativo Gli interventi di cui alla presente Legge NON sono ammessi ai sensi dell art.9), comma 1): Gli interventi non sono ammessi per gli immobili di proprietà privata, ricadenti all interno delle: zone caratterizzate da notevole rilevanza urbana da sottoporre a Studio Specifico preventivo di cui all art.24) delle NTA del PRG Perimetrazioni da n.1 a n.13; zone da risolvere con Piani di Recupero di cui all art.53) delle NTA del PRG ZR da n.1 a n.7; zone di espansione residenziale Nuove Quote di Sviluppo Urbano, di cui all art.46) delle NTA del PRG, anche con convenzione scaduta, qualora non completamente attuate per quanto concerne la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione delle aree di standard pubblico; zone sottoposte a strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata, non ancora adottati o convenzionati, oppure con convenzione vigente; aree strategiche di ristrutturazione urbanistica individuate dalla Schema di Piano Strutturale della Città di Gabicce Mare, da assoggettare a Piani Particolareggiati di Recupero di iniziativa pubblica, di cui all atto deliberativo C.C. n. 5 del 24/01/2008, testo vigente; aree D, all interno del Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo, assoggettate a Piani Attuativi pubblici e/o privati, di cui art.126 (Zone DC), art.129 (Zone DF1), art. 130 (Zone DF2) delle NTA del Piano del Parco, adottato con atto deliberativo del Consiglio Direttivo del Parco nr. 5 del 11/02/2008; Gli interventi non sono ammessi per gli immobili ricadenti all interno del territorio comunale, censiti e catalogati ai sensi dell art.15) delle NTA del P.P.A.R. e/o dell art. 15) della L.r. N. 13/ 90, sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo, ovvero a Conservazione Tipologica, qualora le specifiche schede del Censimento, di cui alle delibere C.C. di approvazione, n. 48 del 25/06/1993, n. 79 del 27/06/1993 e n. 109 del 25/09/1995, non consentano la possibilità di integrazioni volumetriche al corpo principale, mediante ampliamento di nuovi volumi e/o accorpamento di quelli esistenti, anche di natura accessoria.
12 Le procedure Gli interventi sono soggetti a Permesso di Costruire. La domanda deve essere corredata oltre che dagli elaborati progettuali ordinari descritti dal REC, anche da una asseverazione del tecnico progettista, in ordine al: miglioramento energetico da conseguire e/o utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, mantenimento della destinazione d uso, miglioramento e/o adeguamento antisismico. Tali requisiti devono essere certificati dalla D.L. con la comunicazione di ultimazione lavori, assieme alle certificazioni: sull abbattimento delle barriere architettoniche, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In mancanza di tale attestato non può essere rilasciata l agibilità.
13 Gli oneri di costruzione Gli interventi ammessi dalla Legge, sono sottoposti ad un regime di riduzione o esenzione del contributo di costruzione: per gli interventi di ampliamento, il contributo di costruzione è ridotto del 20%, ed è commisurato al solo ampliamento; per gli interventi di demolizione e ricostruzione, il contributo di costruzione è ridotto del 20% per la parte ricostruita e del 80% per la parte in ampliamento; per gli interventi di demolizione e ricostruzione che soddisfino il requisito di accessibilità per il supermento delle barriere architettoniche, il contributo di costruzione non è dovuto; in caso di mutamento della destinazione d uso il contributo di costruzione è sempre dovuto, senza riduzioni.
14 I proventi: oneri di costruzione e monetizzazione I Comuni destinano i proventi derivanti dagli interventi ammessi dalla Legge, nel seguente modo: il contributo di costruzione, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; la monetizzazione, per l acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici, ovvero per migliorare la dotazione degli standard esistenti..
15 I controlli e le sanzioni I controlli: accertamenti ed ispezioni, a campione, entro 5 anni dalla data di fine lavori, sugli edifici e sui livelli di efficienza conseguiti. Le sanzioni: oltre alla applicazione del D.P.R. 380/2001 in materia di vigilanza ed abusivismo edilizio, il mancato riscontro comporta sanzione pecuniaria pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione dell ampliamento, nonché l annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione.
16 I riferimenti di Legge e normativi I riferimenti specifici: L.r. n.22/2009 pubblicata sul B.U.R. n.96 del 15/10/2009 Atto di indirizzo di interpretazione ed applicazione di cui alla delibera di G.R. n del 24/11/2009 Protocollo ITACA MARCHE sintetico di cui alla delibera di G.R. n del 16/11/2009 Limitazioni comunali di applicazione della Legge - art.9) c.ma 1) di cui alla delibera di C.C. del 30/09/2009 I riferimenti generali: D.M. 1444/ 68 L.r. Urbanistica 34/ 92 Regolamento Edilizio Comunale Strumenti Urbanistici generali ed attuativi comunali
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