Guida al PIANO CASA della Regione MARCHE

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1 Guida al PIANO CASA della Regione MARCHE (aggiornata a dicembre 2016)

2 SOMMARIO INTRODUZIONE... pag. 3 IL PIANO CASA NELLE MARCHE... pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico.....pag. 6 EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione...pag. 9 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Ampliamento.... pag. 11 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione...pag. 13 INTERVENTI SULLE OPERE PUBBLICHE E SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE, DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ERAP pag. 15 ESCLUSIONI... pag. 16 COME APPLICARE IL PIANO CASA. pag. 18 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... pag. 20 2

3 INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione Piano Casa si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l Esecutivo ha infatti lanciato un pacchetto di interventi per l aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. 3

4 IL PIANO CASA NELLE MARCHE La normativa sul Piano Casa prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l ingrandimento o la riqualificazione di abitazioni, ma anche di immobili non residenziali. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un investimento minore rispetto all acquisto di una nuova casa o di un altro capannone. Dal momento che la legge si propone la semplificazione delle procedure in funzione anticrisi, gli interventi possono essere effettuati con la Scia, oltre che con il permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali in contrasto con essa. La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato, che è stato via via prorogato. Per creare un maggiore coordinamento tra l attività della Regione e quella degli Enti Locali, la Delibera 1991/2009 ha chiarito l applicazione del Piano Casa, favorendo una lettura integrata della legge regionale con il Testo Unico dell Edilizia. Per quanto riguarda gli standard edilizi, ad esempio, la Regione ha chiarito che è possibile l ampliamento e l accorpamento degli edifici rurali attraverso un piano di recupero. Il Piano Casa infatti riunisce due diversi istituti giuridici sommando le possibilità di intervento presenti nelle norme. Fattore che rende la norma delle Marche una delle più permissive. Nello stesso tempo, però, la delibera non è vincolante dal momento che non costituisce una interpretazione autentica della legge. Il suo unico proposito è l agevolazione al lavoro dei Comuni, che possono anche decidere di non seguire le indicazioni della Giunta. Per stimolare la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, la normativa riconosce incentivi maggiori nel caso in cui gli interventi di ampliamento comprendano anche l adeguamento antisismico delle strutture portanti dell intero edificio. L applicazione della legge si articola in cinque livelli: - Ampliamento degli edifici residenziali, attuabile con un premio volumetrico fino al 20%; - Ampliamento degli edifici non residenziali, con bonus fino al 20%; 4

5 - Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, attuabile con un incremento fino al 35%; - Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, per i quali valgono le stesse percentuali di ampliamento ammesse sul residenziale; - Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP, in cui sono possibili ampliamenti del 20%, demolizioni e ricostruzioni del 35% o del 50% a fronte di accordi tra gli enti locali. Il Piano Casa delle Marche in sintesi Edifici Ampliamento Demolizione e ricostruzione Residenziali 20% 35% Non residenziali Ulteriore 15% con adeguamento antisismico di tutto l edificio 20% Ulteriore 15% con adeguamento antisismico di tutto l edificio Ulteriore 15% con adeguamento antisismico di tutto l edificio 35% Ulteriore 15% con adeguamento antisismico di tutto l edificio Titolo abilitativo Scia e permesso di costruire Scia e permesso di costruire Riduzione oneri concessori 20% commisur ato all amplia mento 80% per la parte in ampliame nto e 20% per quella ricostruita 20% commisur ato all amplia mento 80% per la parte in ampliame nto e 20% per quella ricostruita Esclusioni -centri storici -aree tutelate dai piani regolatori -aree inondabili e di versante -zone omogenee A, B e C -parchi regionali e nazionali -riserve naturali -aree inedificabili -aree demaniali Termine per le istanze 31 dicembre edifici abusivi 5

6 EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamento volumetrico Aumenti di cubatura previsti dalla legge La legge regionale consente, in deroga a regolamenti comunali e strumenti urbanistici in vigore, ampliamenti volumetrici sugli edifici. Ai sensi della L.47/1985 si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Gli immobili possono essere ampliati fino al 20% della volumetria. È riconosciuto un ulteriore ampliamento, fino al 15% della volumetria, nel caso in cui l'intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente. Negli edifici con superficie complessiva inferiore a 80 metri quadri è possibile l ampliamento fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista dalla Legge 457/1978, Norme per l edilizia residenziale. La superficie massima delle nuove abitazioni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare i 95 metri quadri, oltre ai 18 per autorimessa o posto macchina. Il mancato rispetto di questi limiti implica la decadenza dai benefici previsti dalla legge. In zona agricola sono ammessi gli interventi di ampliamento sugli edifici costruiti prima del 1950, a condizione che non risultino di particolare valore storico e architettonico ai sensi della Legge Regionale 13/1990. I lavori non devono comunque alterare il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche. Dopo l approvazione di un apposito piano di recupero diventa quindi possibile accorpare all edificio principale situato in zona agricola la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 100 metri quadri anche mediante mutamento della loro destinazione d uso. Vincoli e condizioni di applicabilità per gli interventi edilizi Gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti da altre normative. Se un edificio è stato ampliato non può usufruire della demolizione e ricostruzione con premio di cubatura. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione o all adeguamento di opere di urbanizzazione primaria. Gli ampliamenti volumetrici devono assicurare il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, che attua la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. L elenco degli edifici di valore storico e architettonico in zona agricola è redatto dal Comune sentita la commissione edilizia comunale integrata secondo le indicazioni del Piano Paesistico Ambientale regionale Per prestazione energetica, efficienza energetica o rendimento di un edificio si intende la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, come climatizzazione invernale e estiva, preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ventilazione e illuminazione. Tale quantità tiene conto di coibentazione, caratteristiche tecniche e di installazione, progettazione, posizione in relazione agli aspetti climatici, esposizione al sole e influenza delle strutture adiacenti 6

7 In base al d.lgs. 115/2008 gli interventi di incremento dell efficienza energetica che prevedano l installazione di generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla Dia, denuncia di inizio attività. Gli immobili ampliati devono rispettare la destinazione d uso. Possono cambiarla solo nel rispetto degli strumenti e degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968, che fissa il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e quelli riservati ad attività pubbliche, collettive, verde pubblico e parcheggi. Nel caso in cui non si possa reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard, i soggetti interessati si obbligano, mediante una convenzione o un atto d obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. STANDARD URBANISTICI In base al DM 1444/68 devono essere destinati 4,50 mq per l istruzione, 2 mq per attrezzature di interesse comune, 9 mq per parchi e sport, 2,50 mq per parcheggi. Ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile. È consentito l aumento delle cubature anche nei condomini, edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, nel rispetto delle norme che le disciplinano. I lavori vanno realizzati con Scia o permesso di costruire. Il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20%. Gli immobili oggetto di intervento possono essere sottoposti a controlli dalla Giunta Regionale, che elabora insieme ai Comuni un piano di ispezioni semestrali a campione. L accertamento di irregolarità dà luogo a una sanzione pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi nonché l annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione. 7

8 EDIFICI RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione La legge regionale consente, in deroga a regolamenti comunali e strumenti urbanistici in vigore, interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico fino al 35% per gli edifici che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. È riconosciuto un ulteriore ampliamento, fino al 15% della volumetria, nel caso in cui l'intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente. Gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti da altre normative. Inoltre, se un edificio è stato ricostruito a seguito di una demolizione, non può usufruire anche dell ampliamento sulla volumetria esistente. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione o all adeguamento di opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi di sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione devono prevedere il mantenimento della destinazione d uso in atto. Il cambiamento è possibile solo nel rispetto degli strumenti e degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968, che fissa il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e quelli riservati ad attività pubbliche, collettive, verde pubblico e parcheggi. Nel caso in cui non si possa reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard, i soggetti interessati si obbligano, mediante una convenzione o un atto d obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. La legge regionale prescrive l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il miglioramento della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione sintetica del protocollo ITACA Marche. In caso di demolizione e ricostruzione parziale è obbligatorio migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del DM del 14 gennaio 2008, Norme Tecniche per le Costruzioni. La demolizione e ricostruzione totale richiede invece l adeguamento sismico. La sostituzione edilizia si applica anche nei condomini, edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari nel rispetto delle norme che li disciplinano. Gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione possono derogare anche alla normativa statale, regionale e ai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alla protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. La realizzazione dei lavori deve rispettare le disposizioni sull edilizia sostenibile contenute nella Legge Regionale 14/

9 Il contributo di costruzione, se dovuto, è pari all 80% per la parte eseguita in ampliamento e al 20% per quella ricostruita. Al contrario, non viene corrisposto se gli interventi di demolizione e ricostruzione comportano il superamento delle barriere architettoniche. Gli immobili oggetto di intervento possono essere sottoposti a controlli dalla Giunta Regionale, che elabora insieme ai Comuni un piano di ispezioni semestrali a campione. L accertamento di irregolarità dà luogo a una sanzione pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi nonché l annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione. 9

10 EDIFICI NON RESIDENZIALI Ampliamento Aumenti previsti dalla legge Il Piano Casa consente l ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda sugli edifici situati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola. L aumento di superficie deve essere funzionale alle esigenze produttive ed avvenire nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un analogo ampliamento fino al 20% della volumetria è previsto per gli edifici situati in zona omogenea a destinazione diversa da quella industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola, purchè conformi con la destinazione della zona in cui sono situati. È riconosciuto un ulteriore ampliamento, fino al 15% della volumetria, nel caso in cui l'intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente. In zona agricola sono ammessi gli interventi di ampliamento sugli edifici costruiti prima del 1950, a condizione che non risultino di particolare valore storico e architettonico ai sensi della Legge Regionale 13/1990. I lavori non devono comunque alterare il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche. Dopo l approvazione di un apposito piano di recupero diventa quindi possibile accorpare all edificio principale situato in zona agricola la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 100 metri quadri anche mediante mutamento della loro destinazione d uso. Vincoli e condizioni di applicabilità per gli interventi edilizi Gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti da altre normative. Inoltre, se un edificio è stato ampliato non può usufruire della demolizione e ricostruzione con premio di cubatura. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione o all adeguamento di opere di urbanizzazione primaria. Gli ampliamenti volumetrici devono assicurare il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, che attua la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. Per prestazione energetica, efficienza energetica o rendimento di un edificio si intende la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, come climatizzazione invernale e estiva, preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ventilazione e illuminazione. Tale quantità tiene conto di coibentazione, caratteristiche tecniche e di installazione, progettazione, posizione in relazione agli aspetti climatici, esposizione al sole e influenza delle strutture adiacenti Gli immobili ampliati devono rispettare la destinazione d uso. Possono cambiarla solo nel rispetto degli strumenti e degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968, che fissa il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e quelli riservati ad attività pubbliche, collettive, verde 10

11 pubblico e parcheggi. Nel caso in cui non si possa reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard, i soggetti interessati si obbligano, mediante una convenzione o un atto d obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. Gli interventi possono essere realizzati in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali per quanto riguarda le altezze, le volumetrie e il numero dei piani. Restano però fermi i limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati contenuti nel DM 1444/1968 compresi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici. I lavori vanno realizzati con Scia o permesso di costruire. Il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20%. Gli immobili oggetto di intervento possono essere sottoposti a controlli dalla Giunta Regionale, che elabora insieme ai Comuni un piano di ispezioni semestrali a campione. L accertamento di irregolarità dà luogo a una sanzione pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione delle maggiori superfici nonché l annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione. 11

12 EDIFICI NON RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Ampliamenti consentiti La legge regionale prevede la totale demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. È consentito un ampliamento fino al 35% della superficie utile lorda da demolire su edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La stessa percentuale è valida anche per gli interventi che comportano l incremento dell altezza dei fabbricati. In conseguenza alla demolizione e ricostruzione, l aumento fino al 35% della volumetria su edifici ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quella industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola è possibile purché l intervento finale risulti compatibile con la destinazione della zona in cui sono situati gli immobili. È riconosciuto un ulteriore ampliamento, fino al 15% della volumetria, nel caso in cui l'intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente. Vincoli e modalità di applicazione della legge Gli interventi sono subordinati alla realizzazione o all adeguamento di opere di urbanizzazione primaria. Devono migliorare la sicurezza antisismica, ai sensi del DM 14 gennaio 2008, in caso di demolizione e ricostruzione parziale, e conseguire l adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale. È obbligatorio l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il miglioramento della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dal protocollo ITACA Marche. È consentito il mutamento della destinazione d uso degli edifici ubicati nelle zone omogenee classificate B o C dal DM 1444/1968, non più utilizzati per finalità produttive prima del 1 gennaio La nuova destinazione deve essere compatibile con quella della zona e garantire il rispetto degli standard urbanistici. In alternativa l intervento deve rientrare in un programma di riqualificazione urbanistica In ogni caso, il mutamento della destinazione d uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale. La cumulabilità degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione non è consentita. La sostituzione edilizia è possibile negli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, nel rispetto delle norme che le disciplinano. 12

13 Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali per quanto riguarda le altezze, le volumetrie e il numero dei piani. Restano fermi limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati contenuti nel DM 1444/1968 e negli strumenti urbanistici. Il contributo di costruzione, se dovuto, è pari all 80% per la parte eseguita in ampliamento e al 20% per quella ricostruita. L agevolazione non si applica in caso di cambio di destinazione d uso conseguente alla demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali situati nelle zone B e C, non più utilizzati per finalità produttive. Al contrario, il contributo non viene corrisposto se gli interventi di demolizione e ricostruzione comportano il superamento delle barriere architettoniche. Gli immobili oggetto di intervento possono essere sottoposti a controlli dalla Giunta Regionale, che elabora insieme ai Comuni un piano di ispezioni semestrali a campione. L accertamento di irregolarità dà luogo a una sanzione pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi nonché l annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione. 13

14 INTERVENTI SULLE OPERE PUBBLICHE E SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE, DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ERAP Gli interventi di ampliamento con incremento fino al 20% e di demolizione e ricostruzione con un bonus fino al 35% sono consentiti anche sugli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, ma anche sugli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dal Decreto Legge 112/2008. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere anche il mutamento di destinazione d uso degli edifici pubblici. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone la destinazione urbanistica. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale, che essendo relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. Previo accordo di programma tra gli Erap e i Comuni, sono possibili interventi di demolizione integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica, con eventuale ampliamento nel limite del 50% della volumetria esistente. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione o all adeguamento di opere di urbanizzazione primaria. Devono inoltre prevedere il miglioramento dell efficienza energetica e l utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici. A differenza che per gli altri ambiti di intervento, i lavori possono essere eseguiti anche nei centri storici e nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). 14

15 ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Sono infatti esclusi: - I centri storici classificati come zona A ai sensi del DM 1444/1968; - Le aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato, si osservano le norme relative agli ambiti di tutela integrale definite dallo stesso PPAR; - Le aree inondabili e quelle di versante in dissesto, individuate dal Piano di stralcio di bacino per l assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale; - Gli immobili ricadenti in zona A, B e C; - I parchi regionali e nazionali e le riserve naturali, che possono essere integrali o generali orientate. Nel primo caso l ambiente deve essere preservato nella sua integrità, nel secondo sono vietate le nuove realizzazioni, ma è possibile l utilizzazione produttiva tradizionale a cura dell Ente Parco. - Le aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d obbligo unilaterale; - Gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico; - Gli immobili anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono; - Gli edifici censiti ai sensi della L.R. 13/1990 per il territorio agricolo, sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Rientrano in questa categoria edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario, situati in aree extraurbane e urbane, quali edifici religiosi, chiese, conventi, abbazie, santuari, cimiteri, edifici difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie, case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini, gli edifici produttivi come mulini, frantoi, fornaci, fabbriche, officine, cartiere, gualchiere, i manufatti infrastrutturali come canali, ponti e fontane rurali; - Gli edifici commerciali se l applicazione delle misure implica una deroga alla Legge Regionale 26/1999, Norme ed indirizzi per il settore del commercio, che fissa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi; - Gli edifici e gli impianti delle strutture ricettive, come strutture alberghiere e all aria aperta, che non sono soggetti al Piano Casa, ma alla Legge Regionale 9/2006 in materia di turismo. La norma consente ampliamenti fino al 20% solo per gli interventi finalizzati a superamento delle barriere architettoniche, rispetto delle norme di sicurezza ed igienicosanitarie, risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili. Su questa tipologia di 15

16 immobili sono consentite anche ristrutturazioni attraverso demolizione e ricostruzione con un premio del 35%. Ulteriori limiti sono stati fissati dai Comuni, che hanno avuto la possibilità di deliberare l esclusione di determinate aree o tipologie di immobili dall applicazione del Piano Casa. Prima di progettare un ampliamento volumetrico o di superficie, nonché un intervento di demolizione e ricostruzione, è quindi necessaria una verifica presso l ufficio tecnico del Comune in cui ricade l immobile da sottoporre ai lavori. 16

17 COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione della normativa esistente. Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di presentare l istanza all Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente emanata dal Comune nel quale è situato l edificio da ampliare o sostituire. Per passare all applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e dell asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell Edilizia, nel caso di intervento su un immobile vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell autorità competente. Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2018 si può presentare la Scia o richiedere il permesso di costruire all Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza. 17

18 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 22/2009 per il rilancio del settore edilizio. Legge Regionale n. 22 dell 08 ottobre 2009 Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile Art. 1 (Interventi di ampliamento) 1. E consentito l ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento complessivo massimo non superiore a 200 metri cubi. 2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l edilizia residenziale). 3. E consentito l ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se motivato in base a specifiche esigenze produttive nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 400 metri quadrati. L ampliamento che comporta anche l incremento dell altezza dell edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati. 4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l ampliamento è consentito ai sensi del comma Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche. 6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui all articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorpare all edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d uso. 7. L ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia). 8. L ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o atto d obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. La convenzione o l atto d obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese degli interessati. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti. Art. 2 (Interventi di demolizione e ricostruzione) 1. E consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della 18

19 qualità architettonica o della sicurezza antisismica, con eventuale ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria esistente da demolire. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché prevedere l utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. 2. E consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e prevedere l utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. E consentito il mutamento della destinazione d uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati per finalità produttive prima del 1 gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/ L eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 2 è consentito nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 35 per cento della superficie utile lorda da demolire, se gli edifici medesimi sono ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968. L ampliamento che comporta anche l incremento dell altezza dell edificio è consentito nei limiti del 35 per cento della superficie utile lorda da demolire. 4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all articolo 1, comma 8. Art. 3 (Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP) 1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell efficienza energetica e l utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d uso degli edifici pubblici, ai sensi dell articolo 58, comma 2, del d.l. 112/ Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali, in quanto attrezzature di interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui all articolo 4, comma 5, lettere a) e b). 4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della volumetria esistente. Art. 4 (Ambito di applicazione) 1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l atto di cui all articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, 19

20 sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo. 2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l edilizia sostenibile). Ferme restando tali deroghe, gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici stabiliti dalla presente legge sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalle suddette normative. 3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento. 4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici. 5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi: a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968; b) nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato, si osservano le norme relative agli ambiti di tutela integrale definite dallo stesso PPAR; c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel: 1) piano stralcio di bacino per l assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale: nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P2, AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4; 2) piano stralcio di bacino per l assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con probabilità di esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto; 3) piano stralcio di bacino per l assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4; 4) piano stralcio di bacino per l assetto idrogeologico del fiume Tevere: le zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4; d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali; e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d obbligo unilaterale; f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono; g) per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/ Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all articolo 19 della citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata. 8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi. 9. L applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi in essa previsti possono essere considerati 20

21 interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l avanzamento dell edificio esistente sul fronte stradale. Art. 5 (Procedimento) 1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del comportamento energetico da conseguire, nonché il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge e, relativamente agli interventi di cui all articolo 3, il miglioramento o l adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e dell adeguamento o del miglioramento dell edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge, nonché il miglioramento dell efficienza energetica e l utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. L utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l agibilità delle opere realizzate. L attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica vigente. 4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli. 5. Salvo quanto previsto dall articolo 1, comma 8, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all impegno degli interessati di procedere all attuazione o all adeguamento delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi. Art. 6 (Riduzione del contributo di costruzione) 1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. 2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell 80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita. 3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della destinazione d uso di cui all articolo 2, comma 2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. 4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino l accessibilità totale dell unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche. 5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione previste dalla normativa vigente. Art. 7 (Controlli e sanzioni) 1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a campione sugli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori. 2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l eventuale applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comporta l irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle maggiori superfici, nonché l annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione di cui all articolo 6. Art. 8 (Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria) 1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti norme integrative: a) i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati previa pubblicazione di 21

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