PIANO CASA: IN ATTUAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI nn.. 22/ /2010
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1 P I A N O C A S A R E G I O N E M A R C H E
2 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIANO CASA: DELIBERE C. C. nn 148/ /2011 IN ATTUAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI nn.. 22/ /2010 Relatore: Arch. Francesca Sorbatti Dirigente Settore Assetto e Tutela del Territorio Elaborazone: Arch. Manuela Vecchietti
3 L.R. 22/2009 Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile INTERVENTI AMPLIAMENTO +20% della volumetria esistente fino ad un incremento complessivo massimo di 200 mc DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE demolizione, anche integrale, e ricostruzione con ampliamento fino ad un massimo del 35 % della volumetria esistente da demolire con il mantenimento della destinazione in atto Art. 4 comma 1 Art. 9 comma 1 Gli interventi di cui alla presente legge ( ) sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l atto di cui all articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (30 novembre 2009), possono limitarne l applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, ( ) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.148 del 30/11/2009
4 Delibera Comunale: CONTENUTI LIMITAZIONI (punto 2 del deliberato) 1) gli interventi su immobili ricadenti nelle zone di tutela A,B e C del Piano di Rischio Aeroportuale, sono consentiti purchè rispettino quanto previsto nell Elaborato E06 Allegato normativo artt. 1 e 2; 2) gli interventi su immobili ricadenti nei coni di volo dell Aeroporto, sono consentiti purchè rispettino le normative specifiche di settore; 3) gli interventi su immobili ricadenti nelle aree di cui all elaborato denominato Elementi Territoriali ed Ambientali vulnerabili contenuto nell Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.), sono consentiti purchè compatibili con quanto indicato nell Elaborato stesso; 4) nelle Sottozone A, B e C della ZUD1 del SAT B2 (API) non sono consentiti gli ampliamenti fino al 35 % della Volumetria esistente per interventi di demolizione e ricostruzione, essendo le aree occupate da Industria a rischio di incidente rilevante ed inoltre ricadenti nel Sito Inquinato di Interesse Nazionale; 5) sono escluse le Sottozone A e B della ZUT 1 del SAT B3, fatto salvo il caso in cui dette Sottozone ricadano nella fattispecie di cui all art. 3 della stessa L.R. 22/2009, in quanto l area risulta particolarmente strategica per gli obiettivi di riqualificazione e sviluppo sostenibile dichiarati negli atti del Comune nonchè per la presenza di edifici vincolati dalla Soprintendenza; 6) sono escluse le aree comprese nel Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 2006; 7) sono esclusi gli edifici che il vigente PRG e relative Varianti sottopone alle seguenti categorie di intervento: R Restauro o RC Risanamento Conservativo, salvo che, per quest ultimo, l aumento della superficie equivalente al volume ammesso avvenga all interno della sagoma planivolumetrica;
5 Delibera Comunale: CONTENUTI SPECIFICHE (punto 4 del deliberato) sono equiparate alle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/68 quelle con destinazione prevalentemente industriale, artigianale, direzionale e commerciale, per le quali il vigente PRG ha riconfermato specificatamente le rispettive funzioni sebbene le assimili alle zone omogenee B di cui al medesimo D.M. e precisamente la SAT B1 ZUD2; sono equiparate alle zone omogenee con destinazione industriale di cui al D.M. 1444/68, le Sottozone A, B e C della ZUD1 del SAT B2, sebbene il vigente PRG le assimili alle zone omogenee B e F di cui al DM (ai fini dell ampliamento del 20%); per gli immobili ricadenti nei siti inquinati, la presentazione dell istanza deve contenere la certificazione di avvenuta bonifica, ovvero, in caso di progetto suddiviso in stralci, una attestazione di conformità dei lavori di bonifica eseguiti rispetto al progetto approvato, ovvero che la stessa certificazione venga depositata a corredo dell istanza entro il termine fissato dalla L.R. 22/2009 per la presentazione dell istanza medesima.
6 Delibera Comunale: CONTENUTI DEROGHE limiti di densità edilizia stabiliti dal D.M. 1444/1968; tutti i parametri urbanistici ed edilizi indicati nei vigenti regolamenti e strumenti di pianificazione urbanistica generali ed attuativi comunali, nonché dei piani provinciali e regionali fermi restando i casi in cui la deroga non è ammessa dalla stessa L.R. 22/09, nonché i casi ricadenti nelle limitazioni individuate con il presente atto e fatto salvo il rispetto del Codice Civile. le distanze dai confini sono comunque fatte salve le eventuali possibilità di allineamenti e/o sopraelevazioni di fronti preesistenti purché non confliggano con il Codice Civile; le procedure di attuazione di cui al vigente P.R.G. 99 e successive Varianti anche ove queste subordinano il rilascio del Permesso di Costruire alla preventiva approvazione di Piani Attuativi o altre forme di attuazione indiretta. In tal caso, si specifica che, l ampliamento realizzato nei singoli edifici, non costituisce detrimento delle capacità edificatorie altrui, in caso di successivo Piano Attuativo, ma solo di quelle relative all utilizzatore della L.R. 22/09;
7 E S I T I dati aggiornati al 09/02/ _ pratiche edilizie presentate 1 _ interventi di demolizione e ricostruzione 22 _ interventi di ampliamento 1 _ interventi di ampliamento con cambio di destinazione d usod di cui: 16 _ pratiche con PdC rilasciato 8 _ pratiche in fase di istruttoria in attesa di integrazione documenti
8 MODULARITA DEL PROTOCOLLO ITACA Per le sue caratteristiche il Protocollo Itaca è uno strumento di valutazione modulare ed esiste nella versione completo e sintetico.
9 PROTOCOLLO ITACA MARCHE COMPLETO n 5 aree di valutazione n 18 categorie - n 49 criteri PROTOCOLLO ITACA MARCHE SINTETICO (L.R. 22/09 e ss.mm.ii) n 5 aree di valutazione n 10 categorie - n 15 criteri
10 SISTEMA DI PUNTEGGIO Scala di valutazione prestazione inferiore allo standard industriale e alla pratica costruttiva corrente prestazione minima accettabile (rispetto dei requisiti di legge ove presenti) oppure rappresenta la pratica costruttiva corrente lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune, è da considerarsi come la migliore pratica costruttiva corrente moderato incremento della migliore pratica costruttiva corrente rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica corrente, di carattere sperimentale.
11 PROTOCOLLO ITACA - MARCHE ART.2 DELLA L.R. 22/09 E CORRISPONDENZA TRA AMPLIAMENTO AMMISSIBILE E PUNTEGGIO DEL PROTOCOLLO ITACA MARCHE SINTETICO PRIMA E DOPO LA L.R. 19/10 PRIMA DELLA L.R. 19/10 Ampliamento volumetrico proporzionale al punteggio finale raggiunto ad edificio realizzato fino ad un massimo del 35% della volumetria esistente da demolire, a partire da un punteggio minimo pari a 1,5 Ampliamento Volumetrico % Max 35% 30% 25% Interpolazione lineare per valori intermedi Punteggio Protocollo Itaca Marche Sintetico 1,5 2,0 2,5
12 PRATICHE PRESENTATE AI SENSI DELL ART. 2 L.R. 22/09 NEL COMUNE DI FALCONARA Sono state esaminate le seguenti pratiche con Protocollo Itaca-Marche Sintetico relative ad interventi di demolizione e ricostruzione: ANNO 2010: N 2 PRATICHE Tali documentazioni sono state esaminate da un tecnico del Comune di falconara M.ma che ha frequentato uno specifico corso di formazione tenuto dalla Regione Marche nei mesi di maggioluglio 2010 per valutatori delle pratiche presentate ai sensi del Protocollo Itaca Marche delle n 2 pratiche presentate ed esaminate nel 2010 sono state richieste in entrambi i casi delle integrazioni a causa di: 1) CARENZE DOCUMENTALI 2) ERRORI CONCETTUALI
13 L.R. 19/2010 Modifiche alla Legge Regionale n. 22 del 08/10/2009 Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile. MODIFICHE introduce alcune possibilità di intervento che incentivano ulteriormente il recupero del patrimonio edilizio esistente, tra le quali si citano: - recupero a fini abitativi del piano sottotetto; - demolizione e ricostruzione degli edifici incongrui presenti nelle zone A Centri storici ; - eliminazione del tetto massimo di VOL per gli ampliamenti di edifici residenziali; - eliminazione del tetto massimo di SUL per gli ampliamenti di edifici non residenziali; - applicazione della Legge anche agli edifici in corso di ristrutturazione; - cumulabilità tra gli incrementi previsti dalla Legge e quelli previsti dagli strumenti urbanistici comunali; - attuazione degli interventi anche nelle aree di versante in dissesto (AVD) classificate P2; - ampliamenti anche nelle fasce di territorio inondabile purché siano state realizzate le opere previste nel piano di mitigazione del rischio idraulico oppure - ampliamenti anche nelle fasce di territorio inondabile purché l opera sia collocata 50 cm al di sopra del livello atteso stimato per la piena e non preveda comunque attacchi a terra; DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 11/02/2011
14 Delibera Comunale: CONTENUTI LIMITAZIONI (punto 2 del deliberato) le limitazioni della precedente D.C.C. n. 148/2009 sono integrate al punto 2) - 6 capoverso con la seguente frase : 6) sono escluse le aree comprese nel Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 2006; INTEGRAZIONE Tale esclusione ha efficacia nei termini di validità dello stesso PS2006 nonché nei termini di validità di strumento analogo approvato dall autorità di Bacino Regionale avente per argomento la reiterazione o sostituzione del PS2006. In tali aree sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui all art. 1 della L.R. 22/2009 come modificato con L.R. 19/2010, ove le stesse aree ricadono nelle zone urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del rischio di cui all art. 23 delle NTA del PAI siano stati regolarmente conclusi con l atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con l effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di mitigazione. Sono altresì ammessi gli interventi di ampliamento di cui all art. 1 della L.R. 22/2009 come modificato con L.R. 19/2010 in cui il piano base della nuova opera è collocato 50 cm al di sopra del livello atteso stimato per la piena e l opera stessa non prevede comunque attacchi a terra
15 Delibera Comunale: CONTENUTI SPECIFICHE sono confermate le specifiche della D.C.C. n. 148 del 30/11/2009 DEROGHE sono confermate le deroghe del punto 3) della precedente D.C.C. n. 148/2009 il punto 4) 3 capoverso viene così modificato: le procedure di attuazione di cui al vigente P.R.G. 99 e successive Varianti anche ove queste subordinano il rilascio del Permesso di Costruire alla preventiva approvazione di Piani Attuativi o altre forme di attuazione indiretta. In tal caso, si specifica che, l ampliamento realizzato nei singoli edifici, non costituisce detrimento delle capacità edificatorie altrui, in caso di successivo Piano Attuativo, ma solo di quelle relative all utilizzatore della L.R. 22/09; (stralciato)
16 P I A N O C A S A R E G I O N E M A R C H E AMBITO DI APPLICAZIONE AREE IN CUI GLI INTERVENTI SONO AMMESSI CON LIMITAZIONI Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PAI_R4) e colpiti dagli eventi alluvionali (PS(PS-2006) Zona A Coni di volo Piano di rischio aeroportuale
17 P I A N O C A S A R E G I O N E M A R C H E AMBITO DI APPLICAZIONE AREE IN CUI NON SONO AMMESSI GLI INTERVENTI PAI: aree rischio frana_p3 e P4 SAT B2 - ZUD1 Sottozone A, B e C SAT B3 - ZUT1 Sottozone A, B Case rurali II-II classe
18 PROTOCOLLO ITACA - MARCHE CONFRONTO DEL MASSIMO AMPLIAMENTO CONSENTITO RISPETTO ALLA VOLUMENTRIA DA DEMOLIRE CON UN PUNTEGGIO 2 PROTOCOLLO ITACA MARCHE SINTETICO : PRIMA DELLA L.R. 19/ % + 10 % Volumetria da demolire DOPO LA L.R. 19/10 +40%
19 PROTOCOLLO ITACA - MARCHE ART.2 DELLA L.R. 22/09 E CORRISPONDENZA TRA AMPLIAMENTO AMMISSIBILE E PUNTEGGIO DEL PROTOCOLLO ITACA MARCHE SINTETICO PRIMA E DOPO LA L.R. 19/10 DOPO LA L.R. 19/10 Ampliamento rispetto alla volumetria da demolire non più proporzionale al punteggio Itaca, bensì è consentito e distinto in due fasce ben precise: 1) FASCIA DI AMPLIAMENTO LEGATA A PARAMETRI SOLO ENERGETICI: nel limite del 30% della volumetria esistente da demolire qualora si ottenga un aumento del 15% dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 192/2005); 2) FASCIA DI AMPLIAMENTO LEGATA A PARAMETRI ENERGETICO-AMBIENTALI: nel limite del 40% della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
20 OPPORTUNITA art. 4 comma 2 ( ) Gli ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto INCREMENTI a titolo esemplificativo, per un edificio residenziale, potremmo avere i seguenti incrementi: P.R.G. L.R. 19/2010 (ZUR) fino al 10% SUL % Vol (ZUD alcuni casi) fino a 10% SUL % Vol (Aree Vol. Def.) 10%SUL % Vol (UA) % come indicato nel FNZ % Vol (lotti privati interni al PEEP) 30% SUL % Vol
Comune di Falconara Marittima
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