AZIENDA ULSS 18 REGIONE VENETO COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA
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1 AZIENDA ULSS 18 REGIONE VENETO COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA REGOLAMENTO PREMESSA La riflessione bioetica ed i comitati di bioetica rappresentano una risorsa ai fini dell umanizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, assumendo la prospettiva etica come dimensione fondamentale. Questi comitati si configurano come luoghi di riflessione interdisciplinare allo scopo di garantire la qualità dell assistenza, la tutela della dignità delle persone e il rispetto dei loro diritti. In accordo con le indicazioni presenti nei pareri emessi dal CNB (1992, 1997, 2001), non si tratta di invadere intrusivamente gli ambiti di vita o professionali, ma di consentire alle istanze della cultura bioetica di essere elaborate dal professionista sanitario e dal cittadino-utente nell ambito di un rapporto umano profondo e responsabilizzante. I Comitati etici, infatti, non si costituiscono come una sorta di coscienza pubblica, alla quale delegare la soluzione di problemi etici della pratica clinica, alleggerendo la responsabilità dei soggetti interessati, dispensandoli dalla riflessione o dall assunzione in prima persona dei rischi delle scelte. Il Comitato etico, invece, potendosi avvalere di conoscenze non sempre immediatamente disponibili ai singoli, prendendo le distanze dalla pratica quotidiana e dalla prospettiva interna alla professione, e potendo quindi elaborare compiutamente le questioni nelle loro molteplici dimensioni e sfaccettature, può essere in grado di emettere pareri e raccomandazioni che, seppur non vincolanti, illustrino possibili vie per la soluzione dei problemi morali emergenti dalla pratica clinica. L avanzamento del sapere scientifico e le sue applicazioni a tutti gli aspetti della vita individuale o sociale, unitamente al contesto pluralistico in cui questi fenomeni accadono, determinano una situazione complessa e talora contraddittoria che nel mondo sanitario e socio-assistenziale si manifesta in modo peculiare ed emblematico. Il comitato etico per la pratica clinica intende porsi, allora, come spazio multidisciplinare e multiprospettico in grado di permettere un adeguata discussione e deliberazione a fronte delle problematiche etiche suscitate
2 dal progresso tecnico-conoscitivo all interno della pratica clinica e che sembrano esorbitare le capacità di risoluzione dei singoli professionisti, i quali sempre più spesso si trovano in situazioni che richiedono valutazioni e risposte di tipo non solo clinico, ma aventi riflessi di ordine morale, psicologico, sociale ed economico. È indubbio infatti che la riflessione bioetica abbracci una molteplicità di punti di vista, e proprio per questo si costituisca come collegamento sia con i professionisti sia con i cittadini coinvolti sia con le direzioni aziendali. Tutelare la dignità dei pazienti, collaborare con la formazione etica del personale sanitario, fornire consulenza per decisioni eticamente rilevanti, elaborare linee guida per situazioni dove ricorrano frequenti conflitti etici: questa risulta essere la costellazione delle principali funzioni dei comitati etici. Si tratta di considerare le responsabilità tecnico-scientifiche ed economico-organizzative, che sempre più coinvolgono gli sviluppi della medicina e dell assistenza, e la necessità di tener conto dei diritti di coloro su cui ricadono gli effetti di tali sviluppi. ART. 1 COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA Il Comitato Etico per la Pratica Clinica è un organismo autonomo e libero costituito nell ambito dell Azienda Ulss 18 di Rovigo con Decreto del Direttore Generale dell ULSS 18 n. 557 del 12/07/2005 e composto secondo criteri di interdisciplinarietà. Il Comitato è un organo consultivo, a supporto delle decisioni sanitarie e socio assistenziali in relazione ai profili etici delle problematiche connesse, i cui pareri non hanno carattere vincolante. Costituisce un luogo di riflessione sulle tematiche bioetiche connesse ai trattamenti sanitari, con attenzione anche alla formazione del personale sanitario ed alla sensibilizzazione della popolazione. Su richiesta dei soggetti interessati, il Comitato si pronuncia sugli aspetti etici delle pratiche cliniche ed assistenziali attuate dall Azienda nel rispetto della dignità della persona e per la sua valorizzazione.
3 ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Quadro normativo di riferimento Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell'azienda ULSS 18 di Rovigo, a norma del D.M del Ministero della Sanità e della Delibera della Giunta Regionale Veneta n.4049 del 22/12/2004. Il Comitato etico si ispira al rispetto della dignità umana così come indicato nelle raccomandazioni degli Organismi Internazionali (UNESCO, WHO, Consiglio d'europa), nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, nella deontologia medica nazionale ed internazionale; fa riferimento inoltre ai documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica e del Comitato Regionale per la Bioetica della Regione Veneto. ART. 3 FINALITA E FUNZIONI Il Comitato ha le seguenti finalità: 1) sensibilizzare il personale dipendente dell Azienda Sanitaria al dibattito bioetico; 2) favorire la soluzione dei problemi di natura bioetica che si pongono agli operatori nella loro attività quotidiana; 3) fornire un parere motivato agli organi dell Azienda Sanitaria,anche su richiesta degli utenti,su quesiti di natura bioetica attinenti alle attività sanitarie. In ordine a queste finalità, compie l analisi dei casi clinici, promuove attività di formazione attraverso corsi e convegni, favorisce l adozione di regole, indirizzi operativi e linee guida nell attività sanitaria. ART. 4 COMPOSIZIONE La composizione del Comitato Etico per la Pratica Clinica, come da deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n del , rispetta i seguenti criteri:
4 1) una rappresentanza dei medici in servizio nell Azienda Sanitaria (non superiore al 50 % dei componenti),tra i quali un medico legale; 2) una rappresentanza del restante personale dell Azienda Sanitaria; 3) esperti in discipline giuridiche,filosofiche,religiose e sociali esterni all Azienda Sanitaria; 4) almeno un medico di medicina generale. I componenti del Comitato vengono nominati dal Direttore Generale dell Azienda, su proposta del Collegio di Direzione. Il Comitato dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. ART. 5 COLLEGAMENTO TRA COMITATO DI BIOETICA E SERVIZIO DI BIOETICA Il consulente in materia di Bioetica dell Azienda partecipa alle sedute del Comitato e collabora all espletamento delle funzioni dello stesso di cui all art. 3. Per i compiti formativi si avvale del supporto tecnico-organizzativo della SOS Conoscenza e Formazione del Personale. ART. 6 DECADENZA DEI MEMBRI In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell incarico, ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in proprio luogo. In caso di recesso volontario dei componenti la relativa dichiarazione dovrà essere comunicata al Presidente che provvederà ad informare il Comitato e la Direzione aziendale per la sostituzione. I membri che risulteranno assenti per quattro sedute consecutive, o, comunque, per cinque volte nell arco dell anno solare, saranno considerati decaduti e verranno sostituiti dalla Direzione aziendale. ART. 7 PRESIDENZA
5 Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente. Entrambe le elezioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se i candidati ottengono il voto della maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente promuove e coordina le attività assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, sottoscrive i pareri del Comitato e lo rappresenta presso l Azienda e gli organismi esterni, convoca e presiede le sedute fissandone l ordine del giorno, designa i membri tenuti a relazionare su specifici temi e/o istanze, promuove la costituzione di gruppi di lavoro su tematiche di particolare rilievo, anche coinvolgendo professionisti esterni al Comitato. Il Vice-Presidente, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni. ART. 8 SEGRETERIA Le attività di segreteria sono coordinate da un Segretario, eletto dal Comitato, che svolge le funzioni di Segreteria Scientifica e si avvale per la Segreteria Organizzativa, di una figura amministrativa, indicata a discrezione del Presidente, compatibilmente con le funzioni da questa svolte nella SOC/SOS di provenienza. La Segreteria ha il compito di: a) provvedere alle convocazioni su indicazione del Presidente; b) redigere i verbali delle sedute curandone la trasmissione ai soggetti di competenza; c) assistere nella preparazione di pratiche, verbalizzare e trasmettere i pareri; d) curare la registrazione, archiviazione e conservazione degli atti e della documentazione; e) curare la diffusione dei documenti e delle iniziative utili al perseguimento delle finalità del Comitato di cui all art. 4. ART. 9 CONVOCAZIONE Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato delle riunioni, ed
6 in ogni caso almeno sei volte l anno. Il Comitato viene convocato dal Presidente in seduta ordinaria e in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione,contenente sede, data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno completo, avviene per posta, fax o almeno 15 giorni prima della riunione,e dovrà essere di norma, accompagnata dalla documentazione relativa all ordine del giorno. La partecipazione del personale dipendente agli incontri del Comitato avviene in orario di servizio. Per i componenti del Comitato non dipendenti dell Azienda ULSS 18 è previsto un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio. Il Comitato può richiedere al Presidente che vengano convocati esperti esterni, non aventi diritto di voto, allo scopo di approfondire specifiche questioni, sulle quali il Comitato deve pronunciarsi. Il Comitato potrà inoltre richiedere l intervento, a titolo consultivo, dei Direttori delle strutture organizzative, ove si tratti di questioni che interessino direttamente le stesse. Coloro che sono impossibilitati a partecipare alle sedute del Comitato devono giustificare la loro assenza, per iscritto ed almeno 48 ore prima della seduta, alla Segreteria e se designati a relazionare su singoli temi e/o istanze devono fornire comunque alla Segreteria una loro nota scritta. ART. 10 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Alle sedute possono partecipare tutti i componenti "effettivi", ufficialmente nominati (con diritto di voto) e tutti coloro che avranno inoltrato una specifica richiesta alla segreteria del Comitato e che verranno autorizzati in qualità di "uditori" (senza diritto di voto). La seduta è valida qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivi. Il Presidente presiede la seduta e ne dirige i lavori, modera la discussione, fa osservare il presente Regolamento, stabilisce la necessità e l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente.
7 Ogni componente ha diritto di inserire a verbale proprie dichiarazioni attinenti gli argomenti all'ordine del giorno; tali dichiarazioni possono essere presentate anche in forma scritta. I partecipanti alle sedute sono tenuti alla segretezza sui contenuti delle stesse. ART. 11 ESPRESSIONE DEL PARERE Il Comitato Etico esprime il proprio parere, preferibilmente, mediante accordo unanime. Quando non risulti possibile, le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente. Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazione, garantendo che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse verrà dato opportuno rilievo nel verbale. ART. 12 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE I verbali, le istanze, le convocazioni, i pareri e l eventuale documentazione allegata, vengono archiviati a cura dell Ufficio di Segreteria del Comitato, con osservanza della massima riservatezza. ART. 13 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento può essere modificato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Rovigo, 5 aprile 2006 (modificato in data 22 aprile 2009)
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