357. PUBBLICO UFFICIALE
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- Elisabetta Gallo
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1 357. PUBBLICO UFFICIALE Coloro i quali esercitano una PUBBLICA FUNZIONE legislativa, giudiziaria o amministrativa
2 PUBBLICO UFFICIALE non rileva il rapporto di dipendenza da un Ente Pubblico bensì l esercizio effettivo dei una pubblica funzione
3 FUNZIONE PUBBLICA 1 Formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
4 FUNZIONE PUBBLICA 2 o dallo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
5 FUNZIONE PUBBLICA 3 Formazione/manifestazione della volontà anche con compiti di carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali
6 FUNZIONE PUBBLICA 4 Non è indispensabile che l attività abbia efficacia diretta nei confronti di terzi
7 FUNZIONE PUBBLICA 5 POTERI AUTORITATIVI tutte le attività che esplicano un potere pubblico nei confronti di un soggetto
8 FUNZIONE PUBBLICA 6 POTERI CERTIFICATIVI tutte le attività di documentazione cui l ordinamento assegna efficacia probatoria
9 Cass. Pen. Sez. V 08/04/1997 sent Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poichè esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale.
10 358. INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO Coloro i quali prestano un pubblico servizio
11 PUBBLICO SERVIZIO attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici
12 PUBBLICO SERVIZIO autista di autolinea pubblica barelliere ospedaliero tabaccaio per riscossione valori
13 359. ESERCENTI SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA co 1 privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o con speciale abilitazione dello Stato quando il pubblico sia obbligato a valersene
14 359. ESERCENTI SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA co 2 privati che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante atto della Pubblica Amministrazione
15 PUBBLICO UFFICIALE REATO PROPRIO AGGRAVANTE
16 RAPPORTO TRA QUALIFICA E FATTO CONTESTUALITA + CAUSALITA
17 REATO PROPRIO commesso solo da un soggetto con una particolare qualifica naturalistica o giuridica
18 AGGRAVANTE art. 61 n. 9 avere commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione o pubblico servizio
19 AGGRAVANTE art. 61 n. 9 Uso illegittimo delle potestà inerenti ai doveri a vantaggio di un attività criminosa
20 AGGRAVANTE art. 61 n. 9 Non ha rilievo che il colpevole agisca al di fuori delle sue mansioni
21 AGGRAVANTE art. 61 n. 9 Aggravante SOGGETTIVA Non si comunica ai compartecipi
22 AGGRAVANTE art. 61 n. 10 avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio
23 AGGRAVANTE art. 61 n. 10 CONTRO non semplicemente in danno
24 AGGRAVANTE art. 61 n. 10 Il colpevole deve ESSERE A CONOSCENZA della qualità della vittima e aver voluto l evento (reati dolosi)
25 DELITTI CONTRO LA P.A. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. delitti dei privati contro la P.A.
26 DELITTI CONTRO LA P.A. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. procedibilità d ufficio
27 331 CPP DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI- 1 i pubblici ufficiali che, nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
28 331 CPP DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI- 1 la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
29 332 CPP CONTENUTO DELLA DENUNCIA - 1 La denuncia contiene l esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note
30 332 CPP CONTENUTO DELLA DENUNCIA - 2 Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti
31 361 - OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all Autorità giudiziaria, o ad un altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro
32 CONDOTTA omissione: assoluta mancanza di denuncia ritardo: dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta persecuzione del reato
33 INSORGENZA DELL OBBLIGO fumus di un reato commesso non è sufficiente il sospetto di futura attività illecita
34 314. PECULATO co 1 Il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi
35 DISPONIBILITA materiale giuridica (non se ne ha la detenzione ma si può disporre del bene)
36 RAGIONE D UFFICIO Non è necessario che la disponibilità rientri nella competenza del pubblico ufficiale, è sufficiente che l esercizio della funzione abbia dato occasione alla disponibilità della cosa (es portafogli rinvenuto e consegnato a PU)
37 OGGETTO MATERIALE denaro/cosa altrui sia della P.A. sia di un privato
38 OGGETTO MATERIALE suscettibile di valutazione economica
39 CONDOTTA ritenzione alienazione consumo
40 ELEMENTO PSICOLOGICO DOLO GENERICO non è richiesto il fine del profitto
41 ELEMENTO PSICOLOGICO DOLO GENERICO non è richiesto il fine del profitto
42 314. PECULATO co 2 (PECULATO D USO) Si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita
43 USO MOMENTANEO TEMPORANEO è protratto per un tempo così limitato da non compromettere la funzionalità della P.A.
44 VOLONTA pronta restituzione della cosa dopo l uso momentaneo
45 316. PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL ERRORE ALTRUI Il pubblico ufficiale, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni
46 ERRORE - 1 erroneo convincimento del terzo di dover consegnare denaro o altre utilità
47 ERRORE - 2 deve cadere sul SE/QUANTO da dare non sul pubblico ufficiale
48 TERZO NON rientra la P.A. neppure se altri ufficio (abuso di potere)
49 CONDOTTA ricezione: atteggiamento passivo di chi si limita a ricevere ritenzione: mancato pagamento o restituzione di quanto dovuto
50 ELEMENTO PSICOLOGICO DOLO GENERICO consapevolezza dell errore altrui
51 317. CONCUSSIONE Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni
52 ABUSO DELLA QUALITA (soggettivo) uso indebito della posizione personale: fa pesare la sua qualità per conseguire uno scopo illecito
53 ABUSO DEI POTERI (oggettivo) Strumentalizzazione con uso distorto dei poteri (esercizio fuori dai casi o in modo difforme, mancato esercizio doveroso, ecc)
54 COSTRIZIONE violenza o minaccia che determinano una grave limitazione della libertà di autodeterminazione
55 DAZIONE passaggio nella disponibilità del soggetto consegnandolo omettendo di chiederne la restituzione
56 PROMESSA impegno ad effettuare una prestazione in futuro l adempimento non è rilevante
57 INDEBITA assolutamente non dovuta alla pubblica amministrazione
58 UTILITA tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, patrimoniale o no, oggettivamente apprezzabile
59 ELEMENTO PSICOLOGICO DOLO GENERICO non è richiesto il fine del profitto
60 318. CORRUZIONE PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Il pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 6 anni
61 ELEMENTO PSICOLOGICO DOLO GENERICO dazione o promessa, ricevimento o accettazione retribuzione per atto del proprio ufficio natura indebita della retribuzione
62 319. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D UFFICIO Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni
63 ATTO D UFFICIO Quello rientrante nella competenza dell ufficio a cui il soggetto appartiene e per cui possa esercitare qualunque forma di ingerenza, anche di fatto.
64 ATTI CONTRARI AI DOVERI D UFFICIO illeciti: vietati illegittimi: invalidi o inefficaci regolari: ma contrari ai doveri istituzionali (es. correttezza, imparzialità)
65 319 ter CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni
66 ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO SPECIFICO il pubblico ufficiale agisce per il fine di favorire o danneggiare una parte di un processo
67 319 quater INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi
68 INDUZIONE condotta di persuasione, suggestione, pressione morale che porta il privato ad accettare la richiesta per un tornaconto personale
69 323. ABUSO D UFFICIO Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da 1 a 4 anni
70 CONDOTTA eccesso di potere: violazioni di regole violazione obbligo astensione: che influenzi il processo decisionale
71 ABUSO D UFFICIO violazione del dovere di imparzialità (es concorso o esame)
72 328. RIFIUTO DI ATTI D UFFICIO. OMISSIONE co 1 il pubblico ufficiale, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni
73 RIFIUTO INDEBITO in assenza di qualsiasi causa giustificativa e al di fuori di ogni ipotesi autorizzativa
74 ATTO QUALIFICATO giustizia sicurezza pubblica ordine pubblico igiene o sanità
75 328. RIFIUTO DI ATTI D UFFICIO. OMISSIONE co 2 Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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